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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/02/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 28.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 9927/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Laura Parrinello;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, con l'Avv. Marco Luzi;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23/10/2024, l'odierna parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il consulente, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta, ha ritenuto che “…la sig.ra
, per le patologie di cui è affetta, allo stato attuale risulta Parte_1
essere soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del
65% con decorrenza a partire dal mese di agosto 2023”.
Chiede, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex lege
118/1971, con decorrenza dalla data della revisione in sede amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
1 La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 28.2.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c.
3. Sempre in via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che
“….Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente).….” (cfr. C. Cass. 6084/2014, in motivazione).
4. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971 a decorrere dal mese di gennaio 2025 (id est: avere una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%).
Ed invero, il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame, a decorrere dal mese di gennaio
2025 (id est: “…sin dal presente accertamento medico-legale”).
In particolare, il CTU nominato, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta (id est: “diabete mellito di tipo I in trattamento misto ed in labile compenso glicometabolico, in soggetto obeso con complicanze artrosiche ad incidenza funzionale e con incontinenza urinaria”), ha chiaramente concluso che “…Tale situazione clinica, dotata di pregnanza medico-legale, in atto, riduce la capacità lavorativa del soggetto, arrecando allo stesso un grado di invalidità pari al 75%. In tal senso, pertanto,
2 nel caso di specie è possibile riconoscere i requisiti medico legali per la corresponsione del beneficio economico previsto dalla legge 118/71 sin dal presente accertamento medico-legale, epoca in cui si è avuto modo di evidenziare le attuali condizioni cliniche in cui versa la perizianda” (cfr. consulenza in atti, in cui il CTU ha altresì precisato che “…Le operazioni di consulenza hanno avuto luogo in data 8/1/2025”).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, a decorrere dal mese di gennaio 2025.
5. Atteso che il requisito sanitario richiesto è maturato in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti, con riguardo a entrambe le fasi di giudizio.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separati CP_1
decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, con decorrenza dal mese di gennaio
2025; CP_ compensa integralmente le spese processuali tra parte ricorrente e l' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell' . CP_1
Catania, 28 febbraio 2025
Il giudice del lavoro dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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