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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 15/07/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, composto dai Signori
Magistrati:
- Dott.ssa Claudia Frosini – Presidente
- Dott. Valerio Medaglia – Giudice Rel.
- Dott.ssa Silvia Leone - Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa 1242/2020 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), Pt_2 C.F._2 Parte_3
(C.F.: ) e (C.F.: C.F._3 Parte_4
) rappresentati e difesi dall'Avv. BASTIANINI C.F._4
PAOLO;
RICORRENTI contro
(c.f. ) in proprio e Controparte_1 C.F._5
quale erede di (C.F. ) Persona_1 C.F._6
rappresentata e difesa dall'Avv. SPIZZICHINO ROBERTO;
RESISTENTE Oggetto: azione di restituzione contrattuale – nullità del testamento olografo
– incapacità a testare.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni tenuta in data
08.04.2025, sostituita dalla trattazione scritta, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 447-bis c.p.c. Parte_2 Parte_3
e hanno adito questo Tribunale,
[...] Parte_1 Parte_4
rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di
Grosseto, contrarie domande ed eccezioni disattese, in accoglimento del presente ricorso, condannare il Sig. - al rilascio immediato ed alla riconsegna, libero da Persona_1
persone e cose, in favore dei ricorrenti, dell'immobile sito in Follonica, alla Via Monte
Bianco 5, ed identificato al C.F. del Comune di Follonica al foglio 20 p.lla 1051 sub. 9; - al risarcimento del danno cagionato ai ricorrenti in ragione dell'occupazione senza titolo dell'immobile de quo, dalla richiesta sino all'effettivo rilascio, nella misura determinanda in separato giudizio;
- al pagamento, ex art. 614 bis c.p.c., in favore dei ricorrenti, di una somma da determinarsi anche in via equitativa per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di restituzione dell'immobile de quo, dalla condanna sino all'effettivo adempimento”. si è costituito in giudizio, rassegnando le seguenti Persona_1
conclusioni: “In rito, ai sensi degli artt. 447 bis e 418 c.p.c., si formula istanza affinchè
l'Ecc.mo Giudice adito, a modifica del decreto di cui all'art. 415 comma II c.p.c., voglia pronunziare nuovo decreto di fissazione di udienza, disponendo i conseguenti incombenti processuali. Voglia inoltre l'Ecc.mo Giudice adito: In via preliminare: rilevato che il procedimento di mediazione obbligatoria promosso dai ricorrenti in ordine alla loro domanda di rilascio non è stato ritualmente esperito per non essere stato assistito il sig.
[...] da un avvocato, assegnare alle parti ai sensi dell'art. 5 comma I bis D.Lgs. Per_1
28/2010 un termine per la presentazione di una nuova domanda di mediazione, da svolgere nelle forme e con le garanzie di legge. Nel merito: accertata e dichiarata la non autenticità e/o la non autografia del testamento olografo 2/1/2018 in favore dei ricorrenti,
e comunque la sua invalidità e inefficacia ai sensi dell'art. 591 c.c., o in ipotesi ai sensi dell'art. 624 c.c., rigettare la domanda avversaria di rilascio dell'immobile sito in Follonica
Via Monte Bianco n. 5 (NCEU Foglio 20 part. 1815 sub 9), e la correlata domanda risarcitoria e di pagamento di somme ex art. 614 bis c.p.c., perché infondate in fatto e in diritto. Inoltre, ai sensi dell'art. 533 c.c.: Dichiarare e riconoscere in capo al sig.
[...]
la qualità di erede, ex lege o comunque a titolo testamentario, del sig. Per_1 Per_2
deceduto in Follonica il 2/1/2020; Dichiarare e riconoscere pertanto il diritto
[...]
del sig. ad acquisire l'universus ius del sig. Persona_1 Persona_2
consistente: nella piena ed esclusiva proprietà: - di unità per civile abitazione posta in
Follonica Via Monte Bianco n. 5 rappresentata al NCEU di detto Comune al Foglio 20 part. 1815 sub 8, cat. A/2, classe 3, consistenza 8,5 vani, rendita € 1.031,62; - di unità per civile abitazione posta in Follonica Via Monte Bianco n. 5 rappresentata al NCEU di detto Comune al Foglio 20 part. 1815 sub 9, cat. A/2, classe 3, consistenza 5,5 vani, rendita € 667,52; - di un locale ad uso rimessa posto in Follonica Via Monte Bianco n. 5 rappresentato al NCEU di detto Comune al Foglio 20 part. 1815 sub 4 cat. C/6, classe
6, consistenza 35 mq., rendita € 137,38. nella piena proprietà, per la quota indivisa di
1/3 dell'intero: - di terreno agricolo sito in Follonica rappresentato al NCT di detto
Comune al Foglio 17 part. 229, seminativo, classe 2, are 34 e centiare 10, reddito dominicale e agrario € 17,61; - di terreno agricolo sito in Follonica rappresentato al NCT di detto Comune al Foglio 17 part. 347, uliveto, classe 1, ettari 1 are 15 centiare 31, reddito dominicale € 44,66 e reddito agrario € 41,69. nella piena ed esclusiva proprietà: - di valori mobiliari pari alla somma di € 304.384,00. Condannare i ricorrenti al rilascio e alla restituzione dei beni immobili sopra descritti, nella pienezza dei diritti e secondo le quote appartenute al de cuius, salvo l'unità abitativa posta in Follonica Via Monte Bianco n. 5 corrispondente al NCEU Foglio 20 part. 1815 sub 9 già abitata dal comparente.
Condannare i ricorrenti alla restituzione dei valori mobiliari appartenenti all'asse ereditario del sig. pari alla somma di € 304.384,00, oltre interessi e Persona_2
rivalutazione monetaria dalla data di deposito del presente atto alla loro effettiva restituzione. Oltre alla restituzione dei frutti maturandi sui beni ereditari ai sensi degli artt.
535 e 1148 c.c., nella misura che risulterà dall'espletanda istruttoria, e occorrendo in via equitativa. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di rilascio proposta dai ricorrenti, rigettare la domanda di risarcimento del danno, e la domanda di condanna a misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c., o comunque contenere sia l'una che
l'altra nella misura minima di legge, di ragione e/o di giustizia”.
Con ordinanza dell'11.11.2020 è stata disposta la conversione del rito in quello ordinario con concessione dei termini per memorie istruttorie.
All'esito di rimessione del fascicolo in data 27.09.2022, la causa è stata riassegnata al Dott. Valerio Medaglia come Giudice Istruttore.
All'udienza del 14.02.2023 è stato fissato termine di quindici giorni a parte ricorrente per l'espletamento della mediazione obbligatoria in relazione alle domande proposte nel presente giudizio, mediazione che ha avuto esito negativo, come si desume dal verbale depositato da parte ricorrente in data
09.06.2023.
Con ordinanza del 27.02.2024 il processo è stato interrotto per morte del resistente Persona_1
Riassunta la causa ad opera dei ricorrenti, si è costituita in Controparte_1
proprio e quale erede di Persona_1
Istruita la causa, la parte ricorrente ha precisato le conclusioni come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Grosseto, contrarie domande ed eccezioni disattese, in accoglimento del presente ricorso:
1. condannare la Sig.ra Controparte_1
nella sua qualità di erede del Sig. 1.1- al rilascio immediato ed alla Persona_1
riconsegna, libero da persone e cose, in favore dei ricorrenti, dell'immobile sito in Follonica, alla Via Monte Bianco 5, ed identificato al C.F. del Comune di Follonica al foglio 20
p.lla 1051 sub. 9; al risarcimento del danno cagionato ai ricorrenti in ragione dell'occupazione senza titolo dell'immobile de quo, dalla richiesta sino all'effettivo rilascio, nella misura determinanda in separato giudizio;
al pagamento, ex art. 614 bis c.p.c., in favore dei ricorrenti, di una somma da determinarsi anche in via equitativa per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di restituzione dell'immobile de quo, dalla condanna sino all'effettivo adempimento;
2. rigettare le domande tutte avanzate in via riconvenzionale da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate”.
La resistente ha invece precisato le conclusioni come Controparte_1
segue: “Voglia il Tribunale, contrariis reiectis In via istruttoria, occorrendo, ammettersi
CTU medico legale in rinnovazione di quella operata dal CTU Dr. nonché CTU Per_3
tecnica volta a determinare il valore locativo dei beni immobili appartenenti all'asse ereditario del sig. esclusa l'abitazione abitata dalla comparente Persona_2
(NCEU Comune Follonica Foglio 20 part. 1815 sub 9). Nel merito, previa declaratoria di nullità, invalidità e comunque erroneità della CTU medico legale operata dal Dr.
[...]
e previa occorrendo sua rinnovazione, accertare e dichiarare l'invalidità e inefficacia Per_4
ai sensi dell'art. 591 c.c. del testamento olografo 2/1/2018 di cui è causa, o in ipotesi ai sensi dell'art. 624 c.c. e per l'effetto Rigettare la domanda avversaria di rilascio dell'immobile sito in Follonica Via Monte Bianco n. 5 (NCEU Foglio 20 part. 1815 sub
9), e la correlata domanda risarcitoria e di pagamento di somme ex art. 614 bis c.p.c., perché infondate in fatto e in diritto. Inoltre, ai sensi dell'art. 533 c.c.: Dichiarare e riconoscere in capo alla sig.ra costituita in giudizio ex art. 303 c.p.c. Controparte_1
quale unica erede del marito originario convenuto sig. la titolarità dei Persona_1
beni del sig. sia in derivazione dei diritti maturati dal sig. Persona_2 [...]
sia comunque in quanto beneficiaria anch'essa delle disposizioni testamentarie Per_1
del sig. in forza del testamento 2/1/2016 (infra doc. 2 comparsa di Persona_2
costituzione) precedente a quello impugnato del 2/1/2018; Dichiarare e riconoscere pertanto il diritto della sig.ra in virtù dei titoli sopra richiamati, ad Controparte_1
acquisire l'universus ius del sig. consistente: nella piena ed esclusiva Persona_2
proprietà: di unità per civile abitazione posta in Follonica Via Monte Bianco n. 5 rappresentata al NCEU di detto Comune al Foglio 20 part. 1815 sub 8, cat. A/2, classe
3, consistenza 8,5 vani, rendita € 1.031,62; di unità per civile abitazione posta in
Follonica Via Monte Bianco n. 5 rappresentata al NCEU di detto Comune al Foglio 20 part. 1815 sub 9, cat. A/2, classe 3, consistenza 5,5 vani, rendita € 667,52; di un locale ad uso rimessa posto in Follonica Via Monte Bianco n. 5 rappresentato al NCEU di detto Comune al Foglio 20 part. 1815 sub 4 cat. C/6, classe 6, consistenza 35 mq., rendita € 137,38. nella piena proprietà, per la quota indivisa di 1/3 dell'intero: di terreno agricolo sito in Follonica rappresentato al NCT di detto Comune al Foglio 17 part. 229, seminativo, classe 2, are 34 e centiare 10, reddito dominicale e agrario € 17,61; di terreno agricolo sito in Follonica rappresentato al NCT di detto Comune al Foglio 17 part. 347, uliveto, classe 1, ettari 1 are 15 centiare 31, reddito dominicale € 44,66 e reddito agrario €
41,69. nella piena ed esclusiva proprietà : di valori mobiliari pari alla somma di €
304.384,00. Condannare gli attori al rilascio e alla restituzione dei beni immobili sopra descritti, nella pienezza dei diritti e secondo le quote appartenute al sig. Persona_5
salvo l'unità abitativa posta in Follonica Via Monte Bianco n. 5 corrispondente al
NCEU Foglio 20 part. 1815 sub 9 già abitata dalla comparente. Condannare gli attori alla restituzione dei valori mobiliari appartenenti all'asse ereditario del sig. Per_2
pari alla somma di € 304.384,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
[...]
21/9/2020 (data di deposito della comparsa di costituzione contenente le domande riconvenzionali) fino alla loro effettiva restituzione. Oltre alla restituzione dei frutti maturandi sui beni ereditari ai sensi degli artt. 535 e 1148 c.c. nella misura di legge, di ragione e/o di giustizia, o che comunque risulterà dall'eventuale ulteriore espletanda CTU tecnica di cui alle richieste istruttorie di cui sopra. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di rilascio proposta dagli attori, rigettare la domanda di risarcimento del danno, e la domanda di condanna a misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c., o comunque contenere sia l'una che l'altra nella misura minima di legge, di ragione e/o di giustizia”.
Considerato che al presente giudizio non si applicano le innovazioni normative apportate dal D. Lgs. n. 149/2022, deve affermarsi la competenza del collegio per la decisione su tutte le domande oggetto del presente giudizio, alla luce delle domande di impugnazione di testamento proposte da parte resistente (art. 50-bis comma 1 n. 6 c.p.c. e 281-nonies c.p.c.).
Ciò posto, gli odierni ricorrenti, allegando che e Persona_2 [...]
hanno concesso al resistente in comodato gratuito a tempo CP_4
indeterminato l'immobile sito in Follonica via Monte Bianco n. 5 censito al
C.F. del Comune di Follonica al foglio 20 p.lla 1051 sub. 9 con contratto concluso in data 13.07.1999, che è stato l'unico erede Persona_2
testamentario di defunta in data 12.03.2013, che CP_4 Per_2
è defunto in data 02.01.2020 e che ha istituito propri eredi con
[...]
testamento pubblicato con atto del Notaio del 10.01.2020 i Persona_6
ricorrenti, questi chiedono, ai sensi dell'art. 1810 c.c. la restituzione dell'immobile, ancora detenuto dal resistente, con condanna dello stesso al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio.
Ebbene, sul punto va osservato che la domanda di parte ricorrente va qualificata come azione di restituzione contrattuale, in quanto con la stessa si richiede la restituzione di un immobile che era stato concesso in godimento al resistente in base a un titolo negoziale che si assume venuto meno (cfr. Cass.
Civ. S.U. n. 7305/2014; Cass. Civ. n. 795/2020).
Ciò chiarito, va rilevato che “L'attore in restituzione, il quale deduca che un immobile
è stato concesso in godimento in forza di un contratto (nella specie, comodato precario), ha
l'onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa da parte del convenuto” (Cass. Civ. n. 36057/2021; Cass: Civ. n. 25052/2018: “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue
l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce”; Cass. Civ. n. 30550/2017; Cass. Civ. n. 13340/2015; Cass. Civ. n.
2726/2013).
Inoltre, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.
1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. Civ. S.U. n. 13533/2001; Cass. Civ. n. 982/2002; Cass:
Civ. n. 2647/2003; Cass. Civ. n. 26953/2008; Css. Civ. n. 15677/2009; Cass. Civ. n. 3373/2010; Cass. Civ. n. 826/2015; Cass. Civ. n. 3587/2021; Cass. Civ.
n. 5853/2023).
Inoltre, va rilevato che, ai sensi dell'art. 1803 comma 1 c.c., Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”.
Secondo l'art. 1810 c.c. “Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso
a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”.
È stato precisato che “In tema di durata del comodato, l'esclusione della stipulazione con clausola di restituzione "ad nutum" può desumersi, oltre che dall'espressa determinazione della durata, anche indirettamente, cioè sulla base dell'uso cui la cosa è destinata ed in particolare di elementi obiettivi ad essa correlati, quali la sua natura,
l'attività professionale del comodatario e gli interessi e le utilità perseguite dai contraenti”
(Cass. Civ. n. 704/2006), e che, nondimeno, “il termine finale può, a norma dell'art.
1810 cod. civ., risultare dall'uso cui la cosa dev'essere destinata, in quanto tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo;
in mancanza di tale destinazione, invece, l'uso del bene viene a qualificarsi a tempo indeterminato, sicché il comodato deve intendersi a titolo precario e, perciò, revocabile "ad nutum" da parte del proprietario” (Css.
Civ. S.U. n. 3168/2011; Cass. Civ. n. 15877/2013; Cass. Civ. n. 24468/2014;
Cass. Civ. n. 22309/2020).
Ciò posto, nel caso di specie è provato che con contratto registrato il
14.07.1999 e quali comodanti, e Persona_2 CP_4 [...]
quale comodatario, hanno concluso un contratto di comodato, in Per_1
base al quale i primi hanno concesso in godimento gratuito l'immobile sito in
Follonica, Via Monte Bianco 5 censito al foglio 20 numero 1051 sub. 9, riconoscendosi al comodatario la facoltà di servirsi dell'immobile “a tempo ed uso indeterminato con l'obbligo della restituzione” (cfr. all. 1 fasc. ricorrenti). Risulta che moglie di è defunta in data CP_4 Persona_2
12.03.2013 (cfr. all. 1 fasc. resistente) e pacificamente unico erede della stessa
è stato Persona_2
Inoltre, risulta che quest'ultimo è morto in data 02.01.2020 (cfr. all. 2 fasc. ricorrenti) e che con un primo testamento olografo del 19.11.2007 ha istituito propria erede la moglie con un secondo testamento olografo CP_4
del 02.01.2016 ha istituito erede il fratello e con un Persona_1
ulteriore testamento olografo del 02.10.2018 ha istituito propri eredi gli odierni ricorrenti, testamenti pubblicati con verbale del 10.01.2020 del Notaio
(cfr. all. 2 fasc. ricorrenti). Persona_7
Pertanto, risulta provato che gli odierni ricorrenti, in base al testamento del
02.01.2018, che ha pacificamente revocato implicitamente quelli precedenti, sono subentrati nella posizione di comodanti nel contratto di comodato azionato in questo giudizio.
Inoltre, come si desume dalla piana lettura del contratto di comodato, lo stesso ha una durata indeterminata, non potendosi desumere nemmeno indirettamente un termine di durata, alla luce dell'assenza di specifici riferimenti nel contratto alla destinazione peculiare dell'immobile, alla natura degli interessi perseguiti dalle parti e allo scopo economico perseguito dal comodatario.
Di conseguenza, deve ritenersi legittima la richiesta di rilascio dell'immobile oggetto di comodato da parte dei ricorrenti, alla luce dell'art. 1810 c.c. sopra richiamato, dovendosi comunque evidenziare che il resistente non ha contestato in alcun modo la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1810
c.c. che giustificano il rilascio dell'immobile.
A questo punto, va osservato che il resistente ha contestato radicalmente il subentro dei ricorrenti nella posizione di comodanti nel contratto di comodato per cui è causa, deducendo nell'ordine la falsità del testamento riferibile a del 02.01.2018 per difetto di autografia, Persona_2
l'incapacità a testare di quest'ultimo alla data di redazione del testamento e l'annullabilità del testamento per illegittima captazione della volontà del testatore ad opera dei ricorrenti.
In ragione dell'invalidità del testamento, il resistente chiede il rigetto delle domande dei ricorrenti, nonché l'accertamento della propria qualità di erede di con condanna dei ricorrenti alla restituzione di tutti i Persona_2
beni facenti parte dell'asse ereditario e descritti in comparsa di costituzione dal resistente.
Venendo alla domanda di nullità del testamento olografo del 02.01.2018 proposta da parte resistente, va osservato che ai sensi dell'art. 606 comma 1
c.c., il testamento olografo è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione.
La giurisprudenza ha chiarito che sussiste il difetto di autografia non solo se l'atto sia scritto da persona diversa dal testatore, ma anche ove un terzo conduca la mano (Cass. Civ. n. 5505/2017; Cass. Civ. n. 5907/2004; Cass.
Civ. n. 3163/1993; Cass. Civ. n. 7636/1991).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Ove la parte contesti
l'autenticità del testamento olografo, la stessa è tenuta a proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e, quindi, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, su di essa grava l'onere della relativa prova” (Cass. Civ.
S.U. n. 12307/2015; Cass. Civ. n. 109/2017; Cass. Civ. n. 30733/2017; Cass.
Civ. n. 33062/2018; Cass. Civ. n. 14700/2019; Cass. Civ. n. 24749/2019;
Cass. Civ. n. 24835/2022).
Dunque, colui che intende ottenere la dichiarazione di nullità di un testamento
è tenuto ad allegare e provare i fatti da cui desumere la falsità dell'atto, ricadendo su di lui il relativo onere probatorio. Ciò chiarito, il resistente ha contestato profili essenzialmente legati all'autografia del testamento, ritenendo che, dall'esame della grafia della scrittura, si desumerebbe che il testamento sia stato redatto anche da ulteriore soggetto diverso dal testatore.
Poiché le contestazioni mosse dal resistente afferiscono alla stessa redazione del testamento ad opera del defunto in corso di causa è Persona_2
stata espletata una CTU grafologica volta a verificare l'effettiva riconducibilità dell'impugnato testamento alla mano del defunto.
Ebbene, la CTU, con valutazioni ampiamente motivate e fondate su un'adeguata valutazione delle scritture di comparazione offerte dalle parti e sull'esame diretto dell'originale del testamento olografo, ha affermato l'autografia del testamento, evidenziando come la scrittura sia “pervasa da incertezze, tremori, soste e riprese. Le oscillazioni del tremore, legate alla soggiacente meccanica neuro muscolare, sono dovute alle contrazioni non sincrone dei muscoli agonisti ed antagonisti. Questa diacronia del movimento esecutivo (ductus), che si verifica per effetto dell'invecchiamento, genera una tetanizzazione dei tratti, una perdita di elasticità del filo grafico ed una riduzione delle spinte espansive che, inevitabilmente, produce anche una tumefazione generale dei profili letterali e dei legamenti”, caratteri questi connessi all'invecchiamento di colui che scrive e che la CTU ha ravvisato in altre scritture coeve redatte pacificamente da Persona_2
In ragione, peraltro, della omogeneità delle oscillazioni riscontrate nell'intera scheda testamentaria, la CTU ha concluso con valutazioni prive di profili di manifesta illogicità o irragionevolezza, per la piena autografia del testamento impugnato, il quale è da ritenersi riconducibile interamente alla mano di
Persona_2
Alla luce delle valutazioni tecniche offerte dalla CTU, la domanda di nullità proposta dal resistente è infondata e va respinta. La parte resistente domanda annullarsi il testamento del 02.01.2018, per incapacità a testare del de cuius, in quanto dalla metà del 2016, “iniziò a subire un progressivo offuscamento delle capacità cognitive e sensoriali a causa di varie patologie, tra cui principalmente un glaucoma, una grave ipoacusia, varie cardiopatie e un inizio di processo ischemico: tant'è che nel Maggio 2016 si dotò di un apparecchio acustico (doc. 12), nel
Settembre 2016 cessò di guidare e vendette la macchina (doc. 13), per poi nel 2017 adagiarsi in carrozzina. Il processo degenerativo continuò e si aggravò, e nel Gennaio 2018 il sig. in via permanente e abituale, si trovava ormai in uno stato di Persona_2
complessivo disorientamento cognitivo e volitivo, privo della coscienza dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, e incapace di organizzare discorsi compiuti, debole e spesso assopito, come potrà essere confermato dai testi e come da istruttoria medico legale: tanto da aver necessità di ben due badanti che si alternavano per assicurargli assistenza continua” e ciò a cagione della “patologia ischemica cerebrale già in atto, che poi lo portò ad un gravissimo ictus nel Dicembre 2019, e dopo 3 settimane alla morte: si allega relativa cartella clinica (doc. 15), cartella del medico curante (doc. 16), e relazione medico legale dr.
. Persona_8
Sul punto, va rilevato che ai sensi dell'art. 591, comma 2 n. 3 c.c. sono incapaci di testare “quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento”.
Ai fini dell'invalidità del testamento occorre “non una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche e intellettive del de cuius bensì la prova che, a cagione di un'infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo, in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi (Cass. Civ. n.
9508/2005; Cass. Civ. n. 15480/2001; Cass. Civ. n. 1444/2003; Cass. Civ. n.
9081/2010; Cass. Civ. n. 12525/2010; Cass. Civ. n. 27351/2014; Cass. Civ. n.
3934/2018). Nella valutazione della incapacità di intendere e di volere del testatore, occorre tenere in considerazione il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza delle relative disposizioni, nonché ai sentimenti e ai fini che risultano averle ispirate (cfr. Cass. Civ. n. 8690/2019).
Va ricordato che “Non ricorre l'incapacità naturale idonea ad invalidare il testamento ex art. 591 c.c. in presenza di minimo decadimento delle facoltà mentali, desumentesi da mere anomalie comportamentali, non compromettente le funzioni volitive e la capacità di critica”
(Cass: Civ. n. 8728/2007).
Costituisce onere di colui che affermi l'invalidità del testamento, allegare e provare i fatti da cui desumere l'esistenza di patologie che importino l'incapacità di intendere e di volere del testatore, al tempo della redazione del testamento, salvo si provi uno stato permanente di incapacità di intendere e di volere del testatore, nel qual caso è possibile presumere la sussistenza di tale condizione anche al tempo della redazione del testamento ed è onere del convenuto provare uno stato di lucido intervallo al momento del compimento del testamento (cfr. Cass. Civ. n. 27351/2014).
Va rilevato che “In materia di incapacità del testatore, la consulenza tecnica è in linea di principio strumento efficiente d'indagine idoneo a permettere all'attore di assolvere al proprio onere” (cfr. Cass. Civ. n. 4518/2021), ferma restando la possibilità di valutare anche dati fattuali ulteriori rispetto alla documentazione medica, volti a confermare specificamente l'esistenza di patologie incidenti sulla capacità psichica del de cuius (Cass. Civ. n. 39035/2021).
Ciò posto, essendo controverso tra le parti se fosse Persona_2
capace di intendere e di volere al tempo della redazione del testamento, alla luce della documentazione clinica prodotta dal resistente, in corso di causa è stata espletata una CTU medico-legale. Il CTU, con valutazioni fondate sulla documentazione clinica in atti e ampiamente motivate con argomentazioni prive di profili di manifesta illogicità o irragionevolezza, ha evidenziato che “Come si evidenzia anche nelle osservazioni e considerazioni medico-legali al decorso clinico del Sig Persona_2
emergenti dallo studio delle cartelle cliniche prodotte, a firma del dr. Persona_9
in data imprecisata ma certamente posteriore al ricovero del novembre-dicembre 2019 che in tali osservazioni viene citato, il ha sofferto di glaucoma ad angolo aperto (operato Per_2
all'occhio sinistro nel 2009); ictus cerebri nel dicembre 2019; decadimento cognitivo
(novembre 2019); scompenso cardiaco (2016); stenosi aortica (marzo 2018) lombosciatalgia sinistra (anno 2015) lombosciatalgia destra (anno 2013) artropatia gottosa
(2012) ipertensione arteriosa (2007); ipertrofia prostatica (2007); cardiopatia ischemica ipertensiva (2006). Ricava tali dati dalla scheda clinica del medico curante, Dott. dr.
redatta in data 23.7.2020”, che “dalla cartella critica del precedente ricovero, Per_10
avvenuto nell'anno 2016, si evidenzia con chiarezza come le condizioni psichiche del fossero in tale anno ancora più che buone;
il paziente viene ripetutamente Per_2
valutato come lucido, orientato, collaborante ed è presente una valutazione della scala di
Glasgow che ottiene il massimo della performance riguardo allo stato di coscienza (15). Sono purtroppo assenti riscontri medici oggettivi concernenti le condizioni psichiche del paziente nel periodo immediatamente precedente o almeno immediatamente successivo al giorno 2 gennaio
2018, quando il redasse il testamento che viene attualmente contestato”. Per_2
A fronte della carenza di dati clinici specifici riferibili al gennaio del 2018, mese in cui è stato redatto il testamento contestato e dando atto che le parti concordano sul fatto che nel 2016 il presentava ancora più che Per_2
buone condizioni mentali mentre negli ultimi mesi di vita, dopo l'ictus accusato a fine anno 2019, egli era in condizioni di grave decadimento psichico, il CTU ha valorizzato efficacemente i dati clinici riferibili agli anni successivi, per ricostruire presuntivamente la situazione clinica del testatore al tempo della redazione del testamento. Al riguardo, il CTU ha rilevato che “Il primo elemento consiste nel fatto che che dalla scheda clinica del medico curante, Dott. dr. redatta in data 23.7.2020, si Per_10
certifica che il soffriva, tra le altre patologie, di ictus cerebri nel dicembre 2019 e Per_2
di decadimento cognitivo a partire dal novembre 2019. Il medico curante quindi appare escludere che il decadimento cognitivo significativo del paziente fosse iniziato prima del novembre 2019. Il secondo elemento si ricava dalla certificazione rilasciata dal Dottor esperto in geriatria gerontologia, in data 12/2/2019 nella quale si attesta che il signor
“presenta una situazione mentale di buon orientamento temporo- Persona_2
spaziale e genericamente una discreta percezione sensoriale (eccezion fatta per una marcata ipoacusia). Il test somministrato è stato il MMSE con un risultato di 22/30 (valore ai limiti, che può indicare un decadimento cognitivo lieve). È assolutamente irrealistico che un paziente che nel gennaio 2018 fosse totalmente incapace di intendere di volere e in particolare assolutamente impossibilitato ad autodeterminarsi, si presentasse poi dopo un anno in condizioni di buon orientamento temporo-spaziale e discreta percezione sensoriale, ad eccezione di una marcata ipoacusia. Un terzo elemento si riscontra nella cartella del ricovero del dicembre 2019 quando il paziente, sia pure colpito da un grave ictus e in condizioni di grave decadimento cognitivo, tuttavia al momento della dimissione viene descritto in cartella come egli si presenti in condizioni di “COMPLETA RIPRESA
DELL'ATTENZIONE E BUONA RIPRESA FUNZIONALE”: anche dopo il gravissimo ictus di fine 2019 i clinici che osservavano il paziente hanno riconosciuto in lui momenti di buon funzionamento intellettivo. Viceversa, agli atti non vi è alcun elemento clinico oggettivo che possa giustificare l'ipotesi che nella data del 2 gennaio 2018 il sig. soffrisse di una condizione psichica talmente critica da comportare una Persona_2
sua, sia pure temporanea, incapacità totale di intendere e di volere e in particolare che fosse completamente soppressa la sua capacità di determinarsi coscientemente e liberamente”.
Va rilevato che il CTU, a fronte della seguente osservazione del CTP: “Appare dunque incontrovertibile che nel dicembre 2019 il sig. fosse affetto da una Per_2
cerebrovasculopatia cronica, definizione questa che nel linguaggio medico si riserva alle patologie che hanno una lunga storia e che sono inesorabilmente a carattere progressivo ed ingravescente” e prosegue con una serie di considerazioni cliniche che lo portano alla conclusione che sia altamente probabile che il soffrisse di grave decadimento Per_2
cognitivo da lungo tempo, e in particolare anche il 2 gennaio 2018”, ha replicato efficacemente che “la letteratura scientifica è invece concorde nell'affermare che il decadimento cognitivo nei casi di cerebropatia vascolare non proceda in maniera inesorabilmente progressiva, come afferma il CTP, bensì all'opposto “a gradini”, cioè comportando per lungo tempo un soddisfacente funzionamento mentale e poi manifestandosi all'improvviso un aggravamento spesso cospicuo od anche estremo delle condizioni mentali in occasione di incidenti vascolari acuti, quali per l'appunto il grave ictus accusato dal nel novembre 2019. In base alle evidenze scientifiche di cui disponiamo è quindi Per_2
più che probabile che il decadimento cognitivo del sia stato “a gradino”, veloce e Per_2
improvviso, negli ultimi mesi del 2019 come riportato nella cartella clinica a cui lo stesso
CTP fa riferimento. Il “carattere progressivo ed ingravescente” a cui si riferisce il CTP si ha invece nelle forme di demenza non vascolare, in particolare nella Malattia di Alzheimer, ciò che non riguarda il nostro caso”.
Il CTP ha altresì evidenziato che “il de cuius smetterà completamente e irreversibilmente di guidare nel settembre del 2016 e sarà confinato in una carrozzina a partire dal 2017. L'inesorabile progressione e aggravamento del quadro patologico richiederà già nel gennaio del 2018 la presenza di ben due badanti che si alternano nell'assistenza
h24 del de cuius” e il CTU ha replicato ulteriormente che “la presenza di una gravissima disabilità fisica, con deambulazione possibile solo in carrozzina e necessità di essere aiutato negli atti comuni della vita, non comporta necessariamente la riduzione e tantomeno il totale venir meno della capacità di intendere, di volere e di autodeterminarsi”.
Il CTU ha peraltro dequotato la rilevanza della grafia testamentaria ai fini della valutazione dell'incapacità di intendere e di volere del testatore, evidenziando come sia decisivo che le risultanze della CTU grafologica confermino la genuinità del testamento. Alla luce delle valutazioni offerte e delle repliche alle osservazioni del CTP di parte convenuta, il CTU ha concluso che “dalle operazioni peritali, in particolare sia dalla lettura e dallo studio approfondito degli atti di causa e della documentazione prodotta, sia dall'ascolto delle parti, sia dal leale confronto e discussione con i due CTP nominati dalle parti, non è emersa alcuna ragionevole evidenza che il testatore alla Persona_2
data della redazione del testamento contestato, ossia il 2.1.2018, presentasse uno stato psico-fisico tale da escludere totalmente la capacità di intendere e di volere né tantomeno che detto stato psico-fisico, alla data della redazione del testamento contestato ossia il 2.1.2018, fosse tale da sopprimere completamente l'attitudine del testatore a determinarsi coscientemente
e liberamente”.
Alla luce delle valutazioni ampiamente motivate e argomentate dal CTU, deve escludersi che il testatore al tempo della redazione del Persona_2
testamento impugnato in data 02.01.2018, fosse in una condizione mentale tale da escludere in modo assoluto e totale la sua capacità di intendere e di volere, sicché è infondata la domanda di parte resistente.
Va osservato che il CTU non solo ha fornito una adeguata valutazione dei dati clinici disponibili e, in particolare, dell'idoneità di quelli inerenti all'anno 2019
a consentire una presunzione di incapacità alla data del 02.01.2018, ma ha fornito una rigorosa e puntuale replica alle osservazioni critiche del CTP di parte resistente.
Il collegio rileva che nelle note di trattazione scritta depositate da parte resistente in data 14.12.2024, dopo il deposito della CTU medica, il difensore di parte resistente ha eccepito la nullità della CTU in quanto il consulente, pur avendo sentito le parti durante l'espletamento dell'incarico, non avrebbe redatto il verbale contenente le esatte dichiarazioni rese da quelle e depositato tale verbale unitamente alla CTU, con violazione del contraddittorio.
L'eccezione è infondata, in quanto contrasta con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi e alle parti per
l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice e senza essere tenuto a redigere il relativo verbale, non derivando da una tale omissione alcuna nullità e potendo, perciò, il predetto limitarsi a farne relazione nel proprio elaborato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, c.p.c.” (Cass. Civ. n.
4534/2025).
Pertanto, non sussiste alcun obbligo del CTU di redigere un verbale contenente le informazioni ricevute dalle parti.
Ciò importa l'infondatezza dell'eccezione di nullità proposta dal resistente.
Del resto, va rilevato che il CTU ha solo attestato che le parti sono concordi nel sostenere che nel 2016 non vi era ancora una perdita grave delle facoltà cognitive e che nel dicembre 2019 le condizioni mentali dello stesso fossero già gravi e il fatto che nell'aprile del 2016 il on presentasse ancora Per_2
una condizione di deficit cognitivo evidente è riportato dallo stesso CTP di parte convenuta (pag. 6 delle osservazioni critiche).
Inoltre, le considerazioni essenziali del CTU si fondano sulla documentazione clinica depositata dalle parti, sicché le informazioni ricevute dalle parti non appaiono nemmeno decisive per la valutazione delle risultanze peritali.
Circa i segni grafici presenti nel testamento impugnato, che secondo la parte convenuta dovrebbero consentire di inferire l'incapacità di intendere e di volere del testatore, va osservato che la grafia testamentaria è stata ampiamente esaminata dalla CTU grafologa che ha ricollegato i segni a tremori e a incertezze nella scrittura all'avanzata età del testatore (nato il
19.09.1930 e avente alla data del 02.01.2018 ottantasette anni), sicché la scheda testamentaria non contiene elementi che consentano con ragionevole certezza di inferire uno stato di assoluta incapacità del testatore di autodeterminarsi.
Va in ogni modo evidenziato che le allegazioni offerte dal resistente a sostegno dell'asserita incapacità di intendere e di volere del de cuius si fondano essenzialmente sulle patologie cliniche riscontrate in capo a quello, non avendo la parte offerto in comparsa e in prima memoria istruttoria fatti ulteriori da cui presumere lo stato di incapacità.
A questo punto, il collegio evidenzia che avverso le risultanze della CTU medica, la parte resistente ha proposto plurime osservazioni critiche in corso di causa, anche dopo il deposito della consulenza, ribadendo le contestazioni alla CTU anche con la comparsa conclusionale.
Sul punto, va osservato che “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. Civ. n. 12195/2024; Cass.
Civ. n. 15804/2024; Cass. Civ. n. 33742/2022; Cass. Civ. n. 1815/2015; Cass.
Civ. n. 282/2009).
Ciò posto, le critiche reiterate mosse dal resistente alla CTU riprendono le osservazioni già svolte alla CTU e ritualmente valutate dal CTU e si risolvono in contestazioni afferenti al merito scientifico delle valutazioni del consulente, sicché non appaiono sussistere le condizioni per discostarsi dalle valutazioni tecniche offerte dal CTU.
Inoltre, le considerazioni offerte dal resistente in comparsa conclusionale circa presunte richieste operate dal CTU di pagamento del compenso liquidato in corso di causa per la CTU svolta, richieste che importerebbero la perdita di imparzialità de CTU, appaiono inconferenti e comunque non infirmano l'operato del CTU effettuato prima di tali presunte e indimostrate richieste di pagamento del compenso liquidato ad opera del CTU. In definitiva, alla luce delle considerazioni svolte, la domanda di annullamento del testamento di del 02.01.2018 proposta dal resistente è Persona_2
infondata e va respinta.
Infine, il resistente domanda annullarsi il testamento in quanto la volontà testamentaria sarebbe affetta da dolo, il quale sarebbe desumibile dalle seguenti circostanze: “ senza figli, secondo un criterio di assoluta Persona_2
normalità, nel 2007 testò in favore della moglie (doc. 2). Deceduta questa nel CP_4
2013, il 2/1/2016, quando ancora era pienamente capace, testò in favore del suo unico fratello (ossia del comparente) e di sua moglie (doc. 2). In effetti, Persona_12
erano il fratello e la cognata, dopo la moglie, i suoi principali riferimenti affettivi, e i soggetti con cui aveva sempre intessuto i migliori e più frequenti rapporti, e intrattenuto la massima familiarità. Lo stretto legame tra i due fratelli è dimostrato dal fatto che il sig. Per_2
titolare di una società artigiana in Follonica (BMP srl), sin dal 1972 chiamò
[...]
a lavorare con sè il fratello , ed ivi lo tenne fino alla pensione (doc. 18). Inoltre, dal Per_1
1993 il sig. chiamò il fratello ad abitare, a titolo gratuito, nell'abitazione Per_2 Per_1
di sua proprietà di Follonica Via Monte Bianco n. 5, avente lo stesso ingresso della sua casa di residenza”; il resistente e la moglie si sarebbero presi Controparte_1
cura di e, prima di lui, della moglie fino alla defunzione Persona_2
di entrambi;
i ricorrenti sono solo affini di secondo grado del Per_2
“Precisamente, i sigg. e sono infatti i figli di un fratello Parte_2 Parte_3
( della moglie ) del sig. Il sig. Persona_13 CP_4 Persona_2
poi, è solo il marito di . La sig.ra è la Parte_1 Parte_3 Parte_4
moglie di un figlio ( ) di un altro fratello ) della moglie CP_5 Persona_14
( ) del sig. ”, i ricorrenti avrebbero iniziato a frequentare la CP_4 Per_2
casa del de cuius solo dal dicembre del 2017 e preferivano “recarsi presso
l'abitazione del sig. in Follonica Via Monte Bianco n. 5 la Domenica mattina e, Per_2
nonostante la sua pressochè impossibilità di camminare e il suo abituale stazionamento in carrozzina, lo portavano via con sé fino al pomeriggio, quando lo riconducevano a casa stanco, agitato e ancora più confuso”, cessando tale pratica dopo il gennaio del
2018, cioè dopo la redazione del testamento impugnato, dovendosi ricondurre all'attività captatoria anche la comunicazione del 26.02.2019 del testatore inviata al resistente per interrompere il decorso del tempo utile per l'usucapione, comunicazione che non sarebbe riferibile a Persona_2
inoltre, i ricorrenti in data 13.12.2019 avrebbero richiesto le chiavi della casa oggetto di giudizio a senza una reale necessità. Controparte_1
La domanda del resistente è infondata.
Secondo l'art. 624 comma 1 c.c. la disposizione testamentaria è impugnabile se risulta essere l'effetto di dolo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “Al fine di poter affermare che una disposizione testamentaria sia affetta da dolo, non è sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni;
occorre, invece, la prova dell'avvenuto impiego di veri e propri mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore, avuto riguardo alla sua età, allo stato di salute, alle sue condizioni di spirito, così da suscitare in lui false rappresentazioni ed orientare la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata;
la prova della captazione, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività di condizionamento
e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore2
(Cass. Civ. n. 26519/2024; Cass. Civ. n. 25521/2023; Cass. Civ. n.
30424/2022; Cass. Civ. n. 4653/2018; Cass. Civ. n. 9309/2017; Cass. Civ. n.
2448/2014).
Inoltre, “Affinchè vi sia captazione della volontà del testatore, captazione configurabile come il "dolus malus causam dans" trasferito dal campo contrattuale a quello testamentario, non è sufficiente una qualsiasi influenza esercitata sul testatore stesso per mezzo di sollecitazioni, consigli, blandizie e promesse, ma è necessario il concorso di mezzi fraudolenti, idonei ad ingannare il testatore e a indurlo a disporre in modo difforme da come avrebbe deciso se il suo libero orientamento non fosse stato artificialmente e subdolamente deviato” (Cass. Civ. n. 8047/2001).
Ciò posto, la domanda di parte resistente appare innanzi tutto generica in punto di allegazione, non avendo la parte chiarito quali siano state le attività ingannatorie poste in essere dai ricorrenti e che avrebbero condotto a una errata rappresentazione della realtà il testatore, conducendolo a emettere un testamento che non sarebbe stato emesso, senza l'attività ingannatoria.
Il resistente si limita ad evidenziare il buon rapporto che lo stesso ha avuto con il testatore e la scarsa attenzione dei ricorrenti alle esigenze soprattutto spirituali del testatore, circostanze che dimostrerebbero, secondo la prospettazione del resistente, un'attività ingannatoria dei ricorrenti a discapito del testatore al tempo di redazione del testamento impugnato.
Ebbene, le circostanze dedotte dal resistente non costituiscono elementi significativi che consentono univocamente di desumere, secondo massime di esperienza, che il testatore sia rimasto vittima di inganni posti in essere dai ricorrenti per indurlo a redigere il testamento del 02.01.2018.
Del resto, va osservato che i ricorrenti come ammesso dal resistente, CP_4
sono nipoti della moglie di il ricorrente è Persona_2 Parte_1
coniuge di e la ricorrente coniuge di altro nipote della Parte_3 Pt_4
moglie del testatore.
Dunque, i ricorrenti non sono soggetti estranei alla famiglia del testatore, ma sono parenti stretti della moglie del testatore, sicché non appare anomalo che il testatore abbia deciso di istituirli propri eredi.
Né è possibile desumere una diversa conclusione dal solo fatto che il resistente sia stato il fratello del testatore, posto che tale Persona_1
relazione parentale non importa necessariamente una sicura preferenza nella istituzione di erede operata da un testatore, trattandosi di circostanza non sorretta da alcuna massima di esperienza, come ha evidenziato peraltro correttamente lo stesso CTU medico-legale nel rispondere alle osservazioni del CTP del resistente.
Dunque, la mera circostanza che sussistesse un buon rapporto tra il resistente e il fratello che il primo si sia preso Persona_1 Persona_2
cura del fratello e della di questo moglie, a seguito del peggioramento delle loro condizioni di salute, circostanze confermate dai testi assunti in corso di causa, non costituisce un elemento di gravità e significatività tale da poter presumere un'attività ingannatoria dei ricorrenti a scapito del testatore, attività che, come evidenziato in precedenza, il resistente nemmeno ha chiarito in cosa sia consistita, né quando sia stata posta in essere.
Peraltro, per stessa ammissione del resistente, i ricorrenti hanno frequentato il testatore negli ultimi anni della sua vita, sicché non erano estranei a casa di quest'ultimo e ciò appare coerente con il vincolo di parentela sopra richiamato tra i ricorrenti e la moglie del testatore.
Circa la comunicazione del 26.02.2019, sebbene il resistente ne prospetti la non riconducibilità al testatore, non ha comunque formulato alcun disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla comunicazione.
Analogamente, l'episodio allegato dal resistente circa la richiesta delle chiavi dell'appartamento per cui è causa ad opera dei ricorrenti alla moglie di
[...]
parimenti non costituisce in sé una circostanza Parte_5
che univocamente consenta di presumere un'attività ingannatoria dei ricorrenti ai danni del defunto al tempo della redazione del Persona_2
testamento impugnato, considerato che si tratta di circostanza non meglio dettagliata dal resistente.
Questo collegio osserva infine che i motivi che inducono un soggetto, che, come il testatore nel caso di specie era al tempo della redazione del testamento capace di autodeterminarsi, a istituire taluno come erede sono plurimi e complessi e non possono ridursi al mero rapporto di parentela esistente tra il delato e il testatore.
Per i motivi enunciati, deve ritenersi che la domanda di impugnativa del testamento per dolo proposta dal resistente sia infondata e vada respinta.
In conclusione, le domande di nullità e di annullamento del testamento del
02.01.2018 di proposte dal resistente vanno respinte in Persona_2
quanto infondate.
Le ragioni della decisione giustificano la conferma delle determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore in corso di causa, per i motivi dedotti nell'ordinanza istruttoria emessa in data 14.06.2023, tenuto conto dell'impossibilità di demandare alla prova testimoniale valutazioni di natura tecnica.
La validità del testamento impugnato dalla parte resistente importa l'infondatezza di tutte le connesse domande di accertamento della qualità di erede di in capo a e a Persona_2 Persona_1 CP_1
costituitasi in riassunzione come erede di quest'ultimo e in proprio,
[...]
assumendosi erede in base al testamento del 2016, nonché della domanda di restituzione in favore della parte resistente di tutti i beni rientranti nell'asse ereditario di presupponendo tali domande Persona_2
l'invalidazione del testamento del 02.01.2018.
Inoltre, stante la validità di quest'ultimo testamento, va respinta la contestazione operata dal convenuto circa la mancanza di titolarità in capo ai ricorrenti del potere di esigere la restituzione dell'immobile oggetto di comodato, sicché, per le considerazioni in precedenza svolte, la domanda di rilascio dei ricorrenti va accolta con condanna della resistente CP_1
a rilasciare l'immobile oggetto di comodato ai ricorrenti.
[...] I ricorrenti hanno chiesto altresì la condanna della resistente “al risarcimento del danno cagionato ai ricorrenti in ragione dell'occupazione senza titolo dell'immobile de quo, dalla richiesta sino all'effettivo rilascio, nella misura determinanda in separato giudizio”.
La domanda dei ricorrenti non ha ad oggetto la condanna al pagamento di uno specifico importo a titolo di risarcimento, specificandosi nella stessa domanda che la misura del risarcimento sarà oggetto di separato giudizio.
Dunque, la domanda dei ricorrenti va qualificata come domanda di condanna generica al risarcimento del danno.
Sul punto, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito da lungo tempo che “Con riguardo alle azioni di risarcimento del danno (sia in materia contrattuale che extracontrattuale), è ammissibile la domanda dell'attore originariamente rivolta unicamente ad una condanna generica, senza che sia necessario il consenso (espresso o tacito) dal convenuto, costituendo essa espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte dall'ordinamento ed essendo configurabile un interesse giuridicamente rilevante dell'attore a forme di tutela cautelare
o speciale” (Cass. Civ. S.U. n. 12103/1995).
Tale principio, sebbene abbia ricevuto pronunce successive difformi (cfr.
Cass. Civ. n. 17984/2022), è stato confermato da una recente pronuncia delle
Sezioni Unite Civili che hanno affermato che “Ai fini del risarcimento del danno, la vittima di un fatto illecito può proporre una domanda limitata "ab origine" all'accertamento del solo "an debeatur", con riserva di accertamento del "quantum" in un separato giudizio”, sottolineandosi che “Tale facoltà costituisce infatti espressione del principio di libera scelta delle forme di tutela offerte dall'ordinamento. Spetterà poi al convenuto, ove lo ritenga, formulare domanda riconvenzionale di accertamento dell'insussistenza del danno: domanda che, se proposta, ribalterà sull'attore l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del danno”
(Cass. Civ. S.U. n. 29862/2022; Cass: Civ. n. 6478/2025).
Ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento del danno, “non occorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente, invece, il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli. Ne consegue che il giudicato formatosi su una condanna generica non impedisce che il giudice chiamato a liquidare il danno possa, nel caso concreto, negarne
l'esistenza” (Cass. Civ. n. 8729/2023; Cass. Civ. n. 31353/2018; Cass. Civ. n.
9043/2012; Cass. Civ. n. 12257/1997).
Ciò posto, nel caso di specie, i ricorrenti hanno chiesto la condanna della parte resistente al risarcimento del danno derivato dalla mancata restituzione dell'immobile oggetto di comodato dalla data della comunicazione al resistente della diffida al rilascio dell'immobile (12.03.2020), comunicazione che il resistente non ha contestato specificamente di avere ricevuto, fino all'effettivo rilascio, “con riserva di agire in separato giudizio per la quantificazione del danno anzidetto” (ricorso in atti).
Ebbene, va osservato che, in base ai principi in materia di prova dell'inadempimento in precedenza richiamati, il creditore che agisce per il risarcimento del danno da inadempimento, è tenuto ad allegare la fonte del credito e ad allegare l'inadempimento e, ove richiesto, a provare l'esistenza e l'entità del pregiudizio risarcibile (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 13533/2001).
Nel caso di specie, è incontestato l'inadempimento del comodatario al rilascio dell'immobile a seguito di formale richiesta operata dai ricorrenti con comunicazione del 13.02.2020.
L'inadempimento dell'obbligo di restituzione dell'immobile oggetto di comodato costituisce di certo un fatto idoneo a produrre conseguenze pregiudizievoli, sottraendo la disponibilità dell'immobile ai comodanti dalla data della richiesta fino a quella di effettivo rilascio.
Pertanto, è possibile accogliere la domanda dei ricorrenti per la condanna generica della parte resistente al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione dell'immobile oggetto del contratto di comodato maturato dal 13.02.2020 all'effettivo rilascio, impregiudicato l'accertamento del pregiudizio risarcibile in separato giudizio.
Poiché i ricorrenti hanno chiesto la condanna generica della resistente al risarcimento del danno da inadempimento, riservandosi di agire in separato giudizio per la liquidazione del danno, va disattesa la richiesta degli stessi, sollecitata con la comparsa conclusionale, di procedere a CTU per la liquidazione del danno da occupazione di immobile, considerato peraltro che i ricorrenti in sede di precisazione delle conclusioni non hanno insistito sulle richieste istruttorie proposte in corso di causa.
Infine, va respinta la domanda dei ricorrenti di condanna della resistente al pagamento di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nel rilascio ai sensi dell'art. 614bis c.p.c., essendo manifestamente iniqua tenuto conto dell'anziana età della resistente (nata il [...]) e del fatto che la stessa ha presso l'immobile oggetto di causa la propria abitazione, come si desume dalla residenza dichiarata, considerato che i ricorrenti non hanno addotto specifiche ragioni per corroborare la condanna al rilascio a mezzo di una penalità di mora.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, alla luce dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, della nota spese del difensore di parte ricorrente e delle attività concretamente svolte dalle parti e dei documenti comprovanti gli esborsi effettivamente sostenuti, dovendosi procedere alla liquidazione anche dei compensi di mediazione, da qualificarsi come spese processuali (cfr.
Cass. Civ. n. 32306/2023).
Va osservato che il difensore dei ricorrenti ha difeso in questo giudizio quattro parti, aventi identica posizione processuale.
Ebbene, In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi” (Cass. Civ. n. 10367/2024; Cass.
Civ. n. 2956/2024), sicché il compenso del difensore dei ricorrenti va liquidato in conformità alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità, tenuto conto che il difensore di parte ricorrente ha chiesto il solo aumento del
30% del compenso per l'odierno giudizio.
Le spese delle CTU espletate in corso di causa vanno poste a carico della parte resistente per il criterio di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1242/2020 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda di parte ricorrente, condanna la parte resistente a rilasciare ai ricorrenti l'immobile sito in Follonica Via Monte
Bianco n. 5 oggetto del contratto di comodato registrato il 14.07.1999 oggetto di causa;
2) in accoglimento della domanda di parte ricorrente, condanna in via generica la parte resistente al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione dell'immobile oggetto del contratto di comodato maturato dal 13.02.2020 all'effettivo rilascio, impregiudicato l'accertamento del pregiudizio risarcibile in separato giudizio;
3) respinge le altre domande proposte dai ricorrenti;
4) respinge le domande proposte da parte resistente;
5) pone le spese della CTU grafologica e di quella medica, come liquidate in separati provvedimenti, definitivamente a carico di parte resistente;
6) condanna la parte resistente al rimborso delle spese processuali in favore dei ricorrenti che si liquidano nella somma di 287,47 euro a titolo di esborsi e nella somma di 6.600,10 euro, a titolo di compensi del presente giudizio, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti, e nell'ulteriore somma di
1.323,00 euro, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti, a titolo di compensi di mediazione.
Grosseto, camera di consiglio del 03.07.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Claudia Frosini Dott. Valerio Medaglia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, composto dai Signori
Magistrati:
- Dott.ssa Claudia Frosini – Presidente
- Dott. Valerio Medaglia – Giudice Rel.
- Dott.ssa Silvia Leone - Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa 1242/2020 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), Pt_2 C.F._2 Parte_3
(C.F.: ) e (C.F.: C.F._3 Parte_4
) rappresentati e difesi dall'Avv. BASTIANINI C.F._4
PAOLO;
RICORRENTI contro
(c.f. ) in proprio e Controparte_1 C.F._5
quale erede di (C.F. ) Persona_1 C.F._6
rappresentata e difesa dall'Avv. SPIZZICHINO ROBERTO;
RESISTENTE Oggetto: azione di restituzione contrattuale – nullità del testamento olografo
– incapacità a testare.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni tenuta in data
08.04.2025, sostituita dalla trattazione scritta, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 447-bis c.p.c. Parte_2 Parte_3
e hanno adito questo Tribunale,
[...] Parte_1 Parte_4
rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di
Grosseto, contrarie domande ed eccezioni disattese, in accoglimento del presente ricorso, condannare il Sig. - al rilascio immediato ed alla riconsegna, libero da Persona_1
persone e cose, in favore dei ricorrenti, dell'immobile sito in Follonica, alla Via Monte
Bianco 5, ed identificato al C.F. del Comune di Follonica al foglio 20 p.lla 1051 sub. 9; - al risarcimento del danno cagionato ai ricorrenti in ragione dell'occupazione senza titolo dell'immobile de quo, dalla richiesta sino all'effettivo rilascio, nella misura determinanda in separato giudizio;
- al pagamento, ex art. 614 bis c.p.c., in favore dei ricorrenti, di una somma da determinarsi anche in via equitativa per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di restituzione dell'immobile de quo, dalla condanna sino all'effettivo adempimento”. si è costituito in giudizio, rassegnando le seguenti Persona_1
conclusioni: “In rito, ai sensi degli artt. 447 bis e 418 c.p.c., si formula istanza affinchè
l'Ecc.mo Giudice adito, a modifica del decreto di cui all'art. 415 comma II c.p.c., voglia pronunziare nuovo decreto di fissazione di udienza, disponendo i conseguenti incombenti processuali. Voglia inoltre l'Ecc.mo Giudice adito: In via preliminare: rilevato che il procedimento di mediazione obbligatoria promosso dai ricorrenti in ordine alla loro domanda di rilascio non è stato ritualmente esperito per non essere stato assistito il sig.
[...] da un avvocato, assegnare alle parti ai sensi dell'art. 5 comma I bis D.Lgs. Per_1
28/2010 un termine per la presentazione di una nuova domanda di mediazione, da svolgere nelle forme e con le garanzie di legge. Nel merito: accertata e dichiarata la non autenticità e/o la non autografia del testamento olografo 2/1/2018 in favore dei ricorrenti,
e comunque la sua invalidità e inefficacia ai sensi dell'art. 591 c.c., o in ipotesi ai sensi dell'art. 624 c.c., rigettare la domanda avversaria di rilascio dell'immobile sito in Follonica
Via Monte Bianco n. 5 (NCEU Foglio 20 part. 1815 sub 9), e la correlata domanda risarcitoria e di pagamento di somme ex art. 614 bis c.p.c., perché infondate in fatto e in diritto. Inoltre, ai sensi dell'art. 533 c.c.: Dichiarare e riconoscere in capo al sig.
[...]
la qualità di erede, ex lege o comunque a titolo testamentario, del sig. Per_1 Per_2
deceduto in Follonica il 2/1/2020; Dichiarare e riconoscere pertanto il diritto
[...]
del sig. ad acquisire l'universus ius del sig. Persona_1 Persona_2
consistente: nella piena ed esclusiva proprietà: - di unità per civile abitazione posta in
Follonica Via Monte Bianco n. 5 rappresentata al NCEU di detto Comune al Foglio 20 part. 1815 sub 8, cat. A/2, classe 3, consistenza 8,5 vani, rendita € 1.031,62; - di unità per civile abitazione posta in Follonica Via Monte Bianco n. 5 rappresentata al NCEU di detto Comune al Foglio 20 part. 1815 sub 9, cat. A/2, classe 3, consistenza 5,5 vani, rendita € 667,52; - di un locale ad uso rimessa posto in Follonica Via Monte Bianco n. 5 rappresentato al NCEU di detto Comune al Foglio 20 part. 1815 sub 4 cat. C/6, classe
6, consistenza 35 mq., rendita € 137,38. nella piena proprietà, per la quota indivisa di
1/3 dell'intero: - di terreno agricolo sito in Follonica rappresentato al NCT di detto
Comune al Foglio 17 part. 229, seminativo, classe 2, are 34 e centiare 10, reddito dominicale e agrario € 17,61; - di terreno agricolo sito in Follonica rappresentato al NCT di detto Comune al Foglio 17 part. 347, uliveto, classe 1, ettari 1 are 15 centiare 31, reddito dominicale € 44,66 e reddito agrario € 41,69. nella piena ed esclusiva proprietà: - di valori mobiliari pari alla somma di € 304.384,00. Condannare i ricorrenti al rilascio e alla restituzione dei beni immobili sopra descritti, nella pienezza dei diritti e secondo le quote appartenute al de cuius, salvo l'unità abitativa posta in Follonica Via Monte Bianco n. 5 corrispondente al NCEU Foglio 20 part. 1815 sub 9 già abitata dal comparente.
Condannare i ricorrenti alla restituzione dei valori mobiliari appartenenti all'asse ereditario del sig. pari alla somma di € 304.384,00, oltre interessi e Persona_2
rivalutazione monetaria dalla data di deposito del presente atto alla loro effettiva restituzione. Oltre alla restituzione dei frutti maturandi sui beni ereditari ai sensi degli artt.
535 e 1148 c.c., nella misura che risulterà dall'espletanda istruttoria, e occorrendo in via equitativa. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di rilascio proposta dai ricorrenti, rigettare la domanda di risarcimento del danno, e la domanda di condanna a misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c., o comunque contenere sia l'una che
l'altra nella misura minima di legge, di ragione e/o di giustizia”.
Con ordinanza dell'11.11.2020 è stata disposta la conversione del rito in quello ordinario con concessione dei termini per memorie istruttorie.
All'esito di rimessione del fascicolo in data 27.09.2022, la causa è stata riassegnata al Dott. Valerio Medaglia come Giudice Istruttore.
All'udienza del 14.02.2023 è stato fissato termine di quindici giorni a parte ricorrente per l'espletamento della mediazione obbligatoria in relazione alle domande proposte nel presente giudizio, mediazione che ha avuto esito negativo, come si desume dal verbale depositato da parte ricorrente in data
09.06.2023.
Con ordinanza del 27.02.2024 il processo è stato interrotto per morte del resistente Persona_1
Riassunta la causa ad opera dei ricorrenti, si è costituita in Controparte_1
proprio e quale erede di Persona_1
Istruita la causa, la parte ricorrente ha precisato le conclusioni come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Grosseto, contrarie domande ed eccezioni disattese, in accoglimento del presente ricorso:
1. condannare la Sig.ra Controparte_1
nella sua qualità di erede del Sig. 1.1- al rilascio immediato ed alla Persona_1
riconsegna, libero da persone e cose, in favore dei ricorrenti, dell'immobile sito in Follonica, alla Via Monte Bianco 5, ed identificato al C.F. del Comune di Follonica al foglio 20
p.lla 1051 sub. 9; al risarcimento del danno cagionato ai ricorrenti in ragione dell'occupazione senza titolo dell'immobile de quo, dalla richiesta sino all'effettivo rilascio, nella misura determinanda in separato giudizio;
al pagamento, ex art. 614 bis c.p.c., in favore dei ricorrenti, di una somma da determinarsi anche in via equitativa per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di restituzione dell'immobile de quo, dalla condanna sino all'effettivo adempimento;
2. rigettare le domande tutte avanzate in via riconvenzionale da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate”.
La resistente ha invece precisato le conclusioni come Controparte_1
segue: “Voglia il Tribunale, contrariis reiectis In via istruttoria, occorrendo, ammettersi
CTU medico legale in rinnovazione di quella operata dal CTU Dr. nonché CTU Per_3
tecnica volta a determinare il valore locativo dei beni immobili appartenenti all'asse ereditario del sig. esclusa l'abitazione abitata dalla comparente Persona_2
(NCEU Comune Follonica Foglio 20 part. 1815 sub 9). Nel merito, previa declaratoria di nullità, invalidità e comunque erroneità della CTU medico legale operata dal Dr.
[...]
e previa occorrendo sua rinnovazione, accertare e dichiarare l'invalidità e inefficacia Per_4
ai sensi dell'art. 591 c.c. del testamento olografo 2/1/2018 di cui è causa, o in ipotesi ai sensi dell'art. 624 c.c. e per l'effetto Rigettare la domanda avversaria di rilascio dell'immobile sito in Follonica Via Monte Bianco n. 5 (NCEU Foglio 20 part. 1815 sub
9), e la correlata domanda risarcitoria e di pagamento di somme ex art. 614 bis c.p.c., perché infondate in fatto e in diritto. Inoltre, ai sensi dell'art. 533 c.c.: Dichiarare e riconoscere in capo alla sig.ra costituita in giudizio ex art. 303 c.p.c. Controparte_1
quale unica erede del marito originario convenuto sig. la titolarità dei Persona_1
beni del sig. sia in derivazione dei diritti maturati dal sig. Persona_2 [...]
sia comunque in quanto beneficiaria anch'essa delle disposizioni testamentarie Per_1
del sig. in forza del testamento 2/1/2016 (infra doc. 2 comparsa di Persona_2
costituzione) precedente a quello impugnato del 2/1/2018; Dichiarare e riconoscere pertanto il diritto della sig.ra in virtù dei titoli sopra richiamati, ad Controparte_1
acquisire l'universus ius del sig. consistente: nella piena ed esclusiva Persona_2
proprietà: di unità per civile abitazione posta in Follonica Via Monte Bianco n. 5 rappresentata al NCEU di detto Comune al Foglio 20 part. 1815 sub 8, cat. A/2, classe
3, consistenza 8,5 vani, rendita € 1.031,62; di unità per civile abitazione posta in
Follonica Via Monte Bianco n. 5 rappresentata al NCEU di detto Comune al Foglio 20 part. 1815 sub 9, cat. A/2, classe 3, consistenza 5,5 vani, rendita € 667,52; di un locale ad uso rimessa posto in Follonica Via Monte Bianco n. 5 rappresentato al NCEU di detto Comune al Foglio 20 part. 1815 sub 4 cat. C/6, classe 6, consistenza 35 mq., rendita € 137,38. nella piena proprietà, per la quota indivisa di 1/3 dell'intero: di terreno agricolo sito in Follonica rappresentato al NCT di detto Comune al Foglio 17 part. 229, seminativo, classe 2, are 34 e centiare 10, reddito dominicale e agrario € 17,61; di terreno agricolo sito in Follonica rappresentato al NCT di detto Comune al Foglio 17 part. 347, uliveto, classe 1, ettari 1 are 15 centiare 31, reddito dominicale € 44,66 e reddito agrario €
41,69. nella piena ed esclusiva proprietà : di valori mobiliari pari alla somma di €
304.384,00. Condannare gli attori al rilascio e alla restituzione dei beni immobili sopra descritti, nella pienezza dei diritti e secondo le quote appartenute al sig. Persona_5
salvo l'unità abitativa posta in Follonica Via Monte Bianco n. 5 corrispondente al
NCEU Foglio 20 part. 1815 sub 9 già abitata dalla comparente. Condannare gli attori alla restituzione dei valori mobiliari appartenenti all'asse ereditario del sig. Per_2
pari alla somma di € 304.384,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
[...]
21/9/2020 (data di deposito della comparsa di costituzione contenente le domande riconvenzionali) fino alla loro effettiva restituzione. Oltre alla restituzione dei frutti maturandi sui beni ereditari ai sensi degli artt. 535 e 1148 c.c. nella misura di legge, di ragione e/o di giustizia, o che comunque risulterà dall'eventuale ulteriore espletanda CTU tecnica di cui alle richieste istruttorie di cui sopra. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di rilascio proposta dagli attori, rigettare la domanda di risarcimento del danno, e la domanda di condanna a misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c., o comunque contenere sia l'una che l'altra nella misura minima di legge, di ragione e/o di giustizia”.
Considerato che al presente giudizio non si applicano le innovazioni normative apportate dal D. Lgs. n. 149/2022, deve affermarsi la competenza del collegio per la decisione su tutte le domande oggetto del presente giudizio, alla luce delle domande di impugnazione di testamento proposte da parte resistente (art. 50-bis comma 1 n. 6 c.p.c. e 281-nonies c.p.c.).
Ciò posto, gli odierni ricorrenti, allegando che e Persona_2 [...]
hanno concesso al resistente in comodato gratuito a tempo CP_4
indeterminato l'immobile sito in Follonica via Monte Bianco n. 5 censito al
C.F. del Comune di Follonica al foglio 20 p.lla 1051 sub. 9 con contratto concluso in data 13.07.1999, che è stato l'unico erede Persona_2
testamentario di defunta in data 12.03.2013, che CP_4 Per_2
è defunto in data 02.01.2020 e che ha istituito propri eredi con
[...]
testamento pubblicato con atto del Notaio del 10.01.2020 i Persona_6
ricorrenti, questi chiedono, ai sensi dell'art. 1810 c.c. la restituzione dell'immobile, ancora detenuto dal resistente, con condanna dello stesso al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio.
Ebbene, sul punto va osservato che la domanda di parte ricorrente va qualificata come azione di restituzione contrattuale, in quanto con la stessa si richiede la restituzione di un immobile che era stato concesso in godimento al resistente in base a un titolo negoziale che si assume venuto meno (cfr. Cass.
Civ. S.U. n. 7305/2014; Cass. Civ. n. 795/2020).
Ciò chiarito, va rilevato che “L'attore in restituzione, il quale deduca che un immobile
è stato concesso in godimento in forza di un contratto (nella specie, comodato precario), ha
l'onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa da parte del convenuto” (Cass. Civ. n. 36057/2021; Cass: Civ. n. 25052/2018: “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue
l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce”; Cass. Civ. n. 30550/2017; Cass. Civ. n. 13340/2015; Cass. Civ. n.
2726/2013).
Inoltre, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.
1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. Civ. S.U. n. 13533/2001; Cass. Civ. n. 982/2002; Cass:
Civ. n. 2647/2003; Cass. Civ. n. 26953/2008; Css. Civ. n. 15677/2009; Cass. Civ. n. 3373/2010; Cass. Civ. n. 826/2015; Cass. Civ. n. 3587/2021; Cass. Civ.
n. 5853/2023).
Inoltre, va rilevato che, ai sensi dell'art. 1803 comma 1 c.c., Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”.
Secondo l'art. 1810 c.c. “Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso
a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”.
È stato precisato che “In tema di durata del comodato, l'esclusione della stipulazione con clausola di restituzione "ad nutum" può desumersi, oltre che dall'espressa determinazione della durata, anche indirettamente, cioè sulla base dell'uso cui la cosa è destinata ed in particolare di elementi obiettivi ad essa correlati, quali la sua natura,
l'attività professionale del comodatario e gli interessi e le utilità perseguite dai contraenti”
(Cass. Civ. n. 704/2006), e che, nondimeno, “il termine finale può, a norma dell'art.
1810 cod. civ., risultare dall'uso cui la cosa dev'essere destinata, in quanto tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo;
in mancanza di tale destinazione, invece, l'uso del bene viene a qualificarsi a tempo indeterminato, sicché il comodato deve intendersi a titolo precario e, perciò, revocabile "ad nutum" da parte del proprietario” (Css.
Civ. S.U. n. 3168/2011; Cass. Civ. n. 15877/2013; Cass. Civ. n. 24468/2014;
Cass. Civ. n. 22309/2020).
Ciò posto, nel caso di specie è provato che con contratto registrato il
14.07.1999 e quali comodanti, e Persona_2 CP_4 [...]
quale comodatario, hanno concluso un contratto di comodato, in Per_1
base al quale i primi hanno concesso in godimento gratuito l'immobile sito in
Follonica, Via Monte Bianco 5 censito al foglio 20 numero 1051 sub. 9, riconoscendosi al comodatario la facoltà di servirsi dell'immobile “a tempo ed uso indeterminato con l'obbligo della restituzione” (cfr. all. 1 fasc. ricorrenti). Risulta che moglie di è defunta in data CP_4 Persona_2
12.03.2013 (cfr. all. 1 fasc. resistente) e pacificamente unico erede della stessa
è stato Persona_2
Inoltre, risulta che quest'ultimo è morto in data 02.01.2020 (cfr. all. 2 fasc. ricorrenti) e che con un primo testamento olografo del 19.11.2007 ha istituito propria erede la moglie con un secondo testamento olografo CP_4
del 02.01.2016 ha istituito erede il fratello e con un Persona_1
ulteriore testamento olografo del 02.10.2018 ha istituito propri eredi gli odierni ricorrenti, testamenti pubblicati con verbale del 10.01.2020 del Notaio
(cfr. all. 2 fasc. ricorrenti). Persona_7
Pertanto, risulta provato che gli odierni ricorrenti, in base al testamento del
02.01.2018, che ha pacificamente revocato implicitamente quelli precedenti, sono subentrati nella posizione di comodanti nel contratto di comodato azionato in questo giudizio.
Inoltre, come si desume dalla piana lettura del contratto di comodato, lo stesso ha una durata indeterminata, non potendosi desumere nemmeno indirettamente un termine di durata, alla luce dell'assenza di specifici riferimenti nel contratto alla destinazione peculiare dell'immobile, alla natura degli interessi perseguiti dalle parti e allo scopo economico perseguito dal comodatario.
Di conseguenza, deve ritenersi legittima la richiesta di rilascio dell'immobile oggetto di comodato da parte dei ricorrenti, alla luce dell'art. 1810 c.c. sopra richiamato, dovendosi comunque evidenziare che il resistente non ha contestato in alcun modo la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1810
c.c. che giustificano il rilascio dell'immobile.
A questo punto, va osservato che il resistente ha contestato radicalmente il subentro dei ricorrenti nella posizione di comodanti nel contratto di comodato per cui è causa, deducendo nell'ordine la falsità del testamento riferibile a del 02.01.2018 per difetto di autografia, Persona_2
l'incapacità a testare di quest'ultimo alla data di redazione del testamento e l'annullabilità del testamento per illegittima captazione della volontà del testatore ad opera dei ricorrenti.
In ragione dell'invalidità del testamento, il resistente chiede il rigetto delle domande dei ricorrenti, nonché l'accertamento della propria qualità di erede di con condanna dei ricorrenti alla restituzione di tutti i Persona_2
beni facenti parte dell'asse ereditario e descritti in comparsa di costituzione dal resistente.
Venendo alla domanda di nullità del testamento olografo del 02.01.2018 proposta da parte resistente, va osservato che ai sensi dell'art. 606 comma 1
c.c., il testamento olografo è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione.
La giurisprudenza ha chiarito che sussiste il difetto di autografia non solo se l'atto sia scritto da persona diversa dal testatore, ma anche ove un terzo conduca la mano (Cass. Civ. n. 5505/2017; Cass. Civ. n. 5907/2004; Cass.
Civ. n. 3163/1993; Cass. Civ. n. 7636/1991).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Ove la parte contesti
l'autenticità del testamento olografo, la stessa è tenuta a proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e, quindi, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, su di essa grava l'onere della relativa prova” (Cass. Civ.
S.U. n. 12307/2015; Cass. Civ. n. 109/2017; Cass. Civ. n. 30733/2017; Cass.
Civ. n. 33062/2018; Cass. Civ. n. 14700/2019; Cass. Civ. n. 24749/2019;
Cass. Civ. n. 24835/2022).
Dunque, colui che intende ottenere la dichiarazione di nullità di un testamento
è tenuto ad allegare e provare i fatti da cui desumere la falsità dell'atto, ricadendo su di lui il relativo onere probatorio. Ciò chiarito, il resistente ha contestato profili essenzialmente legati all'autografia del testamento, ritenendo che, dall'esame della grafia della scrittura, si desumerebbe che il testamento sia stato redatto anche da ulteriore soggetto diverso dal testatore.
Poiché le contestazioni mosse dal resistente afferiscono alla stessa redazione del testamento ad opera del defunto in corso di causa è Persona_2
stata espletata una CTU grafologica volta a verificare l'effettiva riconducibilità dell'impugnato testamento alla mano del defunto.
Ebbene, la CTU, con valutazioni ampiamente motivate e fondate su un'adeguata valutazione delle scritture di comparazione offerte dalle parti e sull'esame diretto dell'originale del testamento olografo, ha affermato l'autografia del testamento, evidenziando come la scrittura sia “pervasa da incertezze, tremori, soste e riprese. Le oscillazioni del tremore, legate alla soggiacente meccanica neuro muscolare, sono dovute alle contrazioni non sincrone dei muscoli agonisti ed antagonisti. Questa diacronia del movimento esecutivo (ductus), che si verifica per effetto dell'invecchiamento, genera una tetanizzazione dei tratti, una perdita di elasticità del filo grafico ed una riduzione delle spinte espansive che, inevitabilmente, produce anche una tumefazione generale dei profili letterali e dei legamenti”, caratteri questi connessi all'invecchiamento di colui che scrive e che la CTU ha ravvisato in altre scritture coeve redatte pacificamente da Persona_2
In ragione, peraltro, della omogeneità delle oscillazioni riscontrate nell'intera scheda testamentaria, la CTU ha concluso con valutazioni prive di profili di manifesta illogicità o irragionevolezza, per la piena autografia del testamento impugnato, il quale è da ritenersi riconducibile interamente alla mano di
Persona_2
Alla luce delle valutazioni tecniche offerte dalla CTU, la domanda di nullità proposta dal resistente è infondata e va respinta. La parte resistente domanda annullarsi il testamento del 02.01.2018, per incapacità a testare del de cuius, in quanto dalla metà del 2016, “iniziò a subire un progressivo offuscamento delle capacità cognitive e sensoriali a causa di varie patologie, tra cui principalmente un glaucoma, una grave ipoacusia, varie cardiopatie e un inizio di processo ischemico: tant'è che nel Maggio 2016 si dotò di un apparecchio acustico (doc. 12), nel
Settembre 2016 cessò di guidare e vendette la macchina (doc. 13), per poi nel 2017 adagiarsi in carrozzina. Il processo degenerativo continuò e si aggravò, e nel Gennaio 2018 il sig. in via permanente e abituale, si trovava ormai in uno stato di Persona_2
complessivo disorientamento cognitivo e volitivo, privo della coscienza dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, e incapace di organizzare discorsi compiuti, debole e spesso assopito, come potrà essere confermato dai testi e come da istruttoria medico legale: tanto da aver necessità di ben due badanti che si alternavano per assicurargli assistenza continua” e ciò a cagione della “patologia ischemica cerebrale già in atto, che poi lo portò ad un gravissimo ictus nel Dicembre 2019, e dopo 3 settimane alla morte: si allega relativa cartella clinica (doc. 15), cartella del medico curante (doc. 16), e relazione medico legale dr.
. Persona_8
Sul punto, va rilevato che ai sensi dell'art. 591, comma 2 n. 3 c.c. sono incapaci di testare “quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento”.
Ai fini dell'invalidità del testamento occorre “non una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche e intellettive del de cuius bensì la prova che, a cagione di un'infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo, in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi (Cass. Civ. n.
9508/2005; Cass. Civ. n. 15480/2001; Cass. Civ. n. 1444/2003; Cass. Civ. n.
9081/2010; Cass. Civ. n. 12525/2010; Cass. Civ. n. 27351/2014; Cass. Civ. n.
3934/2018). Nella valutazione della incapacità di intendere e di volere del testatore, occorre tenere in considerazione il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza delle relative disposizioni, nonché ai sentimenti e ai fini che risultano averle ispirate (cfr. Cass. Civ. n. 8690/2019).
Va ricordato che “Non ricorre l'incapacità naturale idonea ad invalidare il testamento ex art. 591 c.c. in presenza di minimo decadimento delle facoltà mentali, desumentesi da mere anomalie comportamentali, non compromettente le funzioni volitive e la capacità di critica”
(Cass: Civ. n. 8728/2007).
Costituisce onere di colui che affermi l'invalidità del testamento, allegare e provare i fatti da cui desumere l'esistenza di patologie che importino l'incapacità di intendere e di volere del testatore, al tempo della redazione del testamento, salvo si provi uno stato permanente di incapacità di intendere e di volere del testatore, nel qual caso è possibile presumere la sussistenza di tale condizione anche al tempo della redazione del testamento ed è onere del convenuto provare uno stato di lucido intervallo al momento del compimento del testamento (cfr. Cass. Civ. n. 27351/2014).
Va rilevato che “In materia di incapacità del testatore, la consulenza tecnica è in linea di principio strumento efficiente d'indagine idoneo a permettere all'attore di assolvere al proprio onere” (cfr. Cass. Civ. n. 4518/2021), ferma restando la possibilità di valutare anche dati fattuali ulteriori rispetto alla documentazione medica, volti a confermare specificamente l'esistenza di patologie incidenti sulla capacità psichica del de cuius (Cass. Civ. n. 39035/2021).
Ciò posto, essendo controverso tra le parti se fosse Persona_2
capace di intendere e di volere al tempo della redazione del testamento, alla luce della documentazione clinica prodotta dal resistente, in corso di causa è stata espletata una CTU medico-legale. Il CTU, con valutazioni fondate sulla documentazione clinica in atti e ampiamente motivate con argomentazioni prive di profili di manifesta illogicità o irragionevolezza, ha evidenziato che “Come si evidenzia anche nelle osservazioni e considerazioni medico-legali al decorso clinico del Sig Persona_2
emergenti dallo studio delle cartelle cliniche prodotte, a firma del dr. Persona_9
in data imprecisata ma certamente posteriore al ricovero del novembre-dicembre 2019 che in tali osservazioni viene citato, il ha sofferto di glaucoma ad angolo aperto (operato Per_2
all'occhio sinistro nel 2009); ictus cerebri nel dicembre 2019; decadimento cognitivo
(novembre 2019); scompenso cardiaco (2016); stenosi aortica (marzo 2018) lombosciatalgia sinistra (anno 2015) lombosciatalgia destra (anno 2013) artropatia gottosa
(2012) ipertensione arteriosa (2007); ipertrofia prostatica (2007); cardiopatia ischemica ipertensiva (2006). Ricava tali dati dalla scheda clinica del medico curante, Dott. dr.
redatta in data 23.7.2020”, che “dalla cartella critica del precedente ricovero, Per_10
avvenuto nell'anno 2016, si evidenzia con chiarezza come le condizioni psichiche del fossero in tale anno ancora più che buone;
il paziente viene ripetutamente Per_2
valutato come lucido, orientato, collaborante ed è presente una valutazione della scala di
Glasgow che ottiene il massimo della performance riguardo allo stato di coscienza (15). Sono purtroppo assenti riscontri medici oggettivi concernenti le condizioni psichiche del paziente nel periodo immediatamente precedente o almeno immediatamente successivo al giorno 2 gennaio
2018, quando il redasse il testamento che viene attualmente contestato”. Per_2
A fronte della carenza di dati clinici specifici riferibili al gennaio del 2018, mese in cui è stato redatto il testamento contestato e dando atto che le parti concordano sul fatto che nel 2016 il presentava ancora più che Per_2
buone condizioni mentali mentre negli ultimi mesi di vita, dopo l'ictus accusato a fine anno 2019, egli era in condizioni di grave decadimento psichico, il CTU ha valorizzato efficacemente i dati clinici riferibili agli anni successivi, per ricostruire presuntivamente la situazione clinica del testatore al tempo della redazione del testamento. Al riguardo, il CTU ha rilevato che “Il primo elemento consiste nel fatto che che dalla scheda clinica del medico curante, Dott. dr. redatta in data 23.7.2020, si Per_10
certifica che il soffriva, tra le altre patologie, di ictus cerebri nel dicembre 2019 e Per_2
di decadimento cognitivo a partire dal novembre 2019. Il medico curante quindi appare escludere che il decadimento cognitivo significativo del paziente fosse iniziato prima del novembre 2019. Il secondo elemento si ricava dalla certificazione rilasciata dal Dottor esperto in geriatria gerontologia, in data 12/2/2019 nella quale si attesta che il signor
“presenta una situazione mentale di buon orientamento temporo- Persona_2
spaziale e genericamente una discreta percezione sensoriale (eccezion fatta per una marcata ipoacusia). Il test somministrato è stato il MMSE con un risultato di 22/30 (valore ai limiti, che può indicare un decadimento cognitivo lieve). È assolutamente irrealistico che un paziente che nel gennaio 2018 fosse totalmente incapace di intendere di volere e in particolare assolutamente impossibilitato ad autodeterminarsi, si presentasse poi dopo un anno in condizioni di buon orientamento temporo-spaziale e discreta percezione sensoriale, ad eccezione di una marcata ipoacusia. Un terzo elemento si riscontra nella cartella del ricovero del dicembre 2019 quando il paziente, sia pure colpito da un grave ictus e in condizioni di grave decadimento cognitivo, tuttavia al momento della dimissione viene descritto in cartella come egli si presenti in condizioni di “COMPLETA RIPRESA
DELL'ATTENZIONE E BUONA RIPRESA FUNZIONALE”: anche dopo il gravissimo ictus di fine 2019 i clinici che osservavano il paziente hanno riconosciuto in lui momenti di buon funzionamento intellettivo. Viceversa, agli atti non vi è alcun elemento clinico oggettivo che possa giustificare l'ipotesi che nella data del 2 gennaio 2018 il sig. soffrisse di una condizione psichica talmente critica da comportare una Persona_2
sua, sia pure temporanea, incapacità totale di intendere e di volere e in particolare che fosse completamente soppressa la sua capacità di determinarsi coscientemente e liberamente”.
Va rilevato che il CTU, a fronte della seguente osservazione del CTP: “Appare dunque incontrovertibile che nel dicembre 2019 il sig. fosse affetto da una Per_2
cerebrovasculopatia cronica, definizione questa che nel linguaggio medico si riserva alle patologie che hanno una lunga storia e che sono inesorabilmente a carattere progressivo ed ingravescente” e prosegue con una serie di considerazioni cliniche che lo portano alla conclusione che sia altamente probabile che il soffrisse di grave decadimento Per_2
cognitivo da lungo tempo, e in particolare anche il 2 gennaio 2018”, ha replicato efficacemente che “la letteratura scientifica è invece concorde nell'affermare che il decadimento cognitivo nei casi di cerebropatia vascolare non proceda in maniera inesorabilmente progressiva, come afferma il CTP, bensì all'opposto “a gradini”, cioè comportando per lungo tempo un soddisfacente funzionamento mentale e poi manifestandosi all'improvviso un aggravamento spesso cospicuo od anche estremo delle condizioni mentali in occasione di incidenti vascolari acuti, quali per l'appunto il grave ictus accusato dal nel novembre 2019. In base alle evidenze scientifiche di cui disponiamo è quindi Per_2
più che probabile che il decadimento cognitivo del sia stato “a gradino”, veloce e Per_2
improvviso, negli ultimi mesi del 2019 come riportato nella cartella clinica a cui lo stesso
CTP fa riferimento. Il “carattere progressivo ed ingravescente” a cui si riferisce il CTP si ha invece nelle forme di demenza non vascolare, in particolare nella Malattia di Alzheimer, ciò che non riguarda il nostro caso”.
Il CTP ha altresì evidenziato che “il de cuius smetterà completamente e irreversibilmente di guidare nel settembre del 2016 e sarà confinato in una carrozzina a partire dal 2017. L'inesorabile progressione e aggravamento del quadro patologico richiederà già nel gennaio del 2018 la presenza di ben due badanti che si alternano nell'assistenza
h24 del de cuius” e il CTU ha replicato ulteriormente che “la presenza di una gravissima disabilità fisica, con deambulazione possibile solo in carrozzina e necessità di essere aiutato negli atti comuni della vita, non comporta necessariamente la riduzione e tantomeno il totale venir meno della capacità di intendere, di volere e di autodeterminarsi”.
Il CTU ha peraltro dequotato la rilevanza della grafia testamentaria ai fini della valutazione dell'incapacità di intendere e di volere del testatore, evidenziando come sia decisivo che le risultanze della CTU grafologica confermino la genuinità del testamento. Alla luce delle valutazioni offerte e delle repliche alle osservazioni del CTP di parte convenuta, il CTU ha concluso che “dalle operazioni peritali, in particolare sia dalla lettura e dallo studio approfondito degli atti di causa e della documentazione prodotta, sia dall'ascolto delle parti, sia dal leale confronto e discussione con i due CTP nominati dalle parti, non è emersa alcuna ragionevole evidenza che il testatore alla Persona_2
data della redazione del testamento contestato, ossia il 2.1.2018, presentasse uno stato psico-fisico tale da escludere totalmente la capacità di intendere e di volere né tantomeno che detto stato psico-fisico, alla data della redazione del testamento contestato ossia il 2.1.2018, fosse tale da sopprimere completamente l'attitudine del testatore a determinarsi coscientemente
e liberamente”.
Alla luce delle valutazioni ampiamente motivate e argomentate dal CTU, deve escludersi che il testatore al tempo della redazione del Persona_2
testamento impugnato in data 02.01.2018, fosse in una condizione mentale tale da escludere in modo assoluto e totale la sua capacità di intendere e di volere, sicché è infondata la domanda di parte resistente.
Va osservato che il CTU non solo ha fornito una adeguata valutazione dei dati clinici disponibili e, in particolare, dell'idoneità di quelli inerenti all'anno 2019
a consentire una presunzione di incapacità alla data del 02.01.2018, ma ha fornito una rigorosa e puntuale replica alle osservazioni critiche del CTP di parte resistente.
Il collegio rileva che nelle note di trattazione scritta depositate da parte resistente in data 14.12.2024, dopo il deposito della CTU medica, il difensore di parte resistente ha eccepito la nullità della CTU in quanto il consulente, pur avendo sentito le parti durante l'espletamento dell'incarico, non avrebbe redatto il verbale contenente le esatte dichiarazioni rese da quelle e depositato tale verbale unitamente alla CTU, con violazione del contraddittorio.
L'eccezione è infondata, in quanto contrasta con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi e alle parti per
l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice e senza essere tenuto a redigere il relativo verbale, non derivando da una tale omissione alcuna nullità e potendo, perciò, il predetto limitarsi a farne relazione nel proprio elaborato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, c.p.c.” (Cass. Civ. n.
4534/2025).
Pertanto, non sussiste alcun obbligo del CTU di redigere un verbale contenente le informazioni ricevute dalle parti.
Ciò importa l'infondatezza dell'eccezione di nullità proposta dal resistente.
Del resto, va rilevato che il CTU ha solo attestato che le parti sono concordi nel sostenere che nel 2016 non vi era ancora una perdita grave delle facoltà cognitive e che nel dicembre 2019 le condizioni mentali dello stesso fossero già gravi e il fatto che nell'aprile del 2016 il on presentasse ancora Per_2
una condizione di deficit cognitivo evidente è riportato dallo stesso CTP di parte convenuta (pag. 6 delle osservazioni critiche).
Inoltre, le considerazioni essenziali del CTU si fondano sulla documentazione clinica depositata dalle parti, sicché le informazioni ricevute dalle parti non appaiono nemmeno decisive per la valutazione delle risultanze peritali.
Circa i segni grafici presenti nel testamento impugnato, che secondo la parte convenuta dovrebbero consentire di inferire l'incapacità di intendere e di volere del testatore, va osservato che la grafia testamentaria è stata ampiamente esaminata dalla CTU grafologa che ha ricollegato i segni a tremori e a incertezze nella scrittura all'avanzata età del testatore (nato il
19.09.1930 e avente alla data del 02.01.2018 ottantasette anni), sicché la scheda testamentaria non contiene elementi che consentano con ragionevole certezza di inferire uno stato di assoluta incapacità del testatore di autodeterminarsi.
Va in ogni modo evidenziato che le allegazioni offerte dal resistente a sostegno dell'asserita incapacità di intendere e di volere del de cuius si fondano essenzialmente sulle patologie cliniche riscontrate in capo a quello, non avendo la parte offerto in comparsa e in prima memoria istruttoria fatti ulteriori da cui presumere lo stato di incapacità.
A questo punto, il collegio evidenzia che avverso le risultanze della CTU medica, la parte resistente ha proposto plurime osservazioni critiche in corso di causa, anche dopo il deposito della consulenza, ribadendo le contestazioni alla CTU anche con la comparsa conclusionale.
Sul punto, va osservato che “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. Civ. n. 12195/2024; Cass.
Civ. n. 15804/2024; Cass. Civ. n. 33742/2022; Cass. Civ. n. 1815/2015; Cass.
Civ. n. 282/2009).
Ciò posto, le critiche reiterate mosse dal resistente alla CTU riprendono le osservazioni già svolte alla CTU e ritualmente valutate dal CTU e si risolvono in contestazioni afferenti al merito scientifico delle valutazioni del consulente, sicché non appaiono sussistere le condizioni per discostarsi dalle valutazioni tecniche offerte dal CTU.
Inoltre, le considerazioni offerte dal resistente in comparsa conclusionale circa presunte richieste operate dal CTU di pagamento del compenso liquidato in corso di causa per la CTU svolta, richieste che importerebbero la perdita di imparzialità de CTU, appaiono inconferenti e comunque non infirmano l'operato del CTU effettuato prima di tali presunte e indimostrate richieste di pagamento del compenso liquidato ad opera del CTU. In definitiva, alla luce delle considerazioni svolte, la domanda di annullamento del testamento di del 02.01.2018 proposta dal resistente è Persona_2
infondata e va respinta.
Infine, il resistente domanda annullarsi il testamento in quanto la volontà testamentaria sarebbe affetta da dolo, il quale sarebbe desumibile dalle seguenti circostanze: “ senza figli, secondo un criterio di assoluta Persona_2
normalità, nel 2007 testò in favore della moglie (doc. 2). Deceduta questa nel CP_4
2013, il 2/1/2016, quando ancora era pienamente capace, testò in favore del suo unico fratello (ossia del comparente) e di sua moglie (doc. 2). In effetti, Persona_12
erano il fratello e la cognata, dopo la moglie, i suoi principali riferimenti affettivi, e i soggetti con cui aveva sempre intessuto i migliori e più frequenti rapporti, e intrattenuto la massima familiarità. Lo stretto legame tra i due fratelli è dimostrato dal fatto che il sig. Per_2
titolare di una società artigiana in Follonica (BMP srl), sin dal 1972 chiamò
[...]
a lavorare con sè il fratello , ed ivi lo tenne fino alla pensione (doc. 18). Inoltre, dal Per_1
1993 il sig. chiamò il fratello ad abitare, a titolo gratuito, nell'abitazione Per_2 Per_1
di sua proprietà di Follonica Via Monte Bianco n. 5, avente lo stesso ingresso della sua casa di residenza”; il resistente e la moglie si sarebbero presi Controparte_1
cura di e, prima di lui, della moglie fino alla defunzione Persona_2
di entrambi;
i ricorrenti sono solo affini di secondo grado del Per_2
“Precisamente, i sigg. e sono infatti i figli di un fratello Parte_2 Parte_3
( della moglie ) del sig. Il sig. Persona_13 CP_4 Persona_2
poi, è solo il marito di . La sig.ra è la Parte_1 Parte_3 Parte_4
moglie di un figlio ( ) di un altro fratello ) della moglie CP_5 Persona_14
( ) del sig. ”, i ricorrenti avrebbero iniziato a frequentare la CP_4 Per_2
casa del de cuius solo dal dicembre del 2017 e preferivano “recarsi presso
l'abitazione del sig. in Follonica Via Monte Bianco n. 5 la Domenica mattina e, Per_2
nonostante la sua pressochè impossibilità di camminare e il suo abituale stazionamento in carrozzina, lo portavano via con sé fino al pomeriggio, quando lo riconducevano a casa stanco, agitato e ancora più confuso”, cessando tale pratica dopo il gennaio del
2018, cioè dopo la redazione del testamento impugnato, dovendosi ricondurre all'attività captatoria anche la comunicazione del 26.02.2019 del testatore inviata al resistente per interrompere il decorso del tempo utile per l'usucapione, comunicazione che non sarebbe riferibile a Persona_2
inoltre, i ricorrenti in data 13.12.2019 avrebbero richiesto le chiavi della casa oggetto di giudizio a senza una reale necessità. Controparte_1
La domanda del resistente è infondata.
Secondo l'art. 624 comma 1 c.c. la disposizione testamentaria è impugnabile se risulta essere l'effetto di dolo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “Al fine di poter affermare che una disposizione testamentaria sia affetta da dolo, non è sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni;
occorre, invece, la prova dell'avvenuto impiego di veri e propri mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore, avuto riguardo alla sua età, allo stato di salute, alle sue condizioni di spirito, così da suscitare in lui false rappresentazioni ed orientare la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata;
la prova della captazione, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività di condizionamento
e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore2
(Cass. Civ. n. 26519/2024; Cass. Civ. n. 25521/2023; Cass. Civ. n.
30424/2022; Cass. Civ. n. 4653/2018; Cass. Civ. n. 9309/2017; Cass. Civ. n.
2448/2014).
Inoltre, “Affinchè vi sia captazione della volontà del testatore, captazione configurabile come il "dolus malus causam dans" trasferito dal campo contrattuale a quello testamentario, non è sufficiente una qualsiasi influenza esercitata sul testatore stesso per mezzo di sollecitazioni, consigli, blandizie e promesse, ma è necessario il concorso di mezzi fraudolenti, idonei ad ingannare il testatore e a indurlo a disporre in modo difforme da come avrebbe deciso se il suo libero orientamento non fosse stato artificialmente e subdolamente deviato” (Cass. Civ. n. 8047/2001).
Ciò posto, la domanda di parte resistente appare innanzi tutto generica in punto di allegazione, non avendo la parte chiarito quali siano state le attività ingannatorie poste in essere dai ricorrenti e che avrebbero condotto a una errata rappresentazione della realtà il testatore, conducendolo a emettere un testamento che non sarebbe stato emesso, senza l'attività ingannatoria.
Il resistente si limita ad evidenziare il buon rapporto che lo stesso ha avuto con il testatore e la scarsa attenzione dei ricorrenti alle esigenze soprattutto spirituali del testatore, circostanze che dimostrerebbero, secondo la prospettazione del resistente, un'attività ingannatoria dei ricorrenti a discapito del testatore al tempo di redazione del testamento impugnato.
Ebbene, le circostanze dedotte dal resistente non costituiscono elementi significativi che consentono univocamente di desumere, secondo massime di esperienza, che il testatore sia rimasto vittima di inganni posti in essere dai ricorrenti per indurlo a redigere il testamento del 02.01.2018.
Del resto, va osservato che i ricorrenti come ammesso dal resistente, CP_4
sono nipoti della moglie di il ricorrente è Persona_2 Parte_1
coniuge di e la ricorrente coniuge di altro nipote della Parte_3 Pt_4
moglie del testatore.
Dunque, i ricorrenti non sono soggetti estranei alla famiglia del testatore, ma sono parenti stretti della moglie del testatore, sicché non appare anomalo che il testatore abbia deciso di istituirli propri eredi.
Né è possibile desumere una diversa conclusione dal solo fatto che il resistente sia stato il fratello del testatore, posto che tale Persona_1
relazione parentale non importa necessariamente una sicura preferenza nella istituzione di erede operata da un testatore, trattandosi di circostanza non sorretta da alcuna massima di esperienza, come ha evidenziato peraltro correttamente lo stesso CTU medico-legale nel rispondere alle osservazioni del CTP del resistente.
Dunque, la mera circostanza che sussistesse un buon rapporto tra il resistente e il fratello che il primo si sia preso Persona_1 Persona_2
cura del fratello e della di questo moglie, a seguito del peggioramento delle loro condizioni di salute, circostanze confermate dai testi assunti in corso di causa, non costituisce un elemento di gravità e significatività tale da poter presumere un'attività ingannatoria dei ricorrenti a scapito del testatore, attività che, come evidenziato in precedenza, il resistente nemmeno ha chiarito in cosa sia consistita, né quando sia stata posta in essere.
Peraltro, per stessa ammissione del resistente, i ricorrenti hanno frequentato il testatore negli ultimi anni della sua vita, sicché non erano estranei a casa di quest'ultimo e ciò appare coerente con il vincolo di parentela sopra richiamato tra i ricorrenti e la moglie del testatore.
Circa la comunicazione del 26.02.2019, sebbene il resistente ne prospetti la non riconducibilità al testatore, non ha comunque formulato alcun disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla comunicazione.
Analogamente, l'episodio allegato dal resistente circa la richiesta delle chiavi dell'appartamento per cui è causa ad opera dei ricorrenti alla moglie di
[...]
parimenti non costituisce in sé una circostanza Parte_5
che univocamente consenta di presumere un'attività ingannatoria dei ricorrenti ai danni del defunto al tempo della redazione del Persona_2
testamento impugnato, considerato che si tratta di circostanza non meglio dettagliata dal resistente.
Questo collegio osserva infine che i motivi che inducono un soggetto, che, come il testatore nel caso di specie era al tempo della redazione del testamento capace di autodeterminarsi, a istituire taluno come erede sono plurimi e complessi e non possono ridursi al mero rapporto di parentela esistente tra il delato e il testatore.
Per i motivi enunciati, deve ritenersi che la domanda di impugnativa del testamento per dolo proposta dal resistente sia infondata e vada respinta.
In conclusione, le domande di nullità e di annullamento del testamento del
02.01.2018 di proposte dal resistente vanno respinte in Persona_2
quanto infondate.
Le ragioni della decisione giustificano la conferma delle determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore in corso di causa, per i motivi dedotti nell'ordinanza istruttoria emessa in data 14.06.2023, tenuto conto dell'impossibilità di demandare alla prova testimoniale valutazioni di natura tecnica.
La validità del testamento impugnato dalla parte resistente importa l'infondatezza di tutte le connesse domande di accertamento della qualità di erede di in capo a e a Persona_2 Persona_1 CP_1
costituitasi in riassunzione come erede di quest'ultimo e in proprio,
[...]
assumendosi erede in base al testamento del 2016, nonché della domanda di restituzione in favore della parte resistente di tutti i beni rientranti nell'asse ereditario di presupponendo tali domande Persona_2
l'invalidazione del testamento del 02.01.2018.
Inoltre, stante la validità di quest'ultimo testamento, va respinta la contestazione operata dal convenuto circa la mancanza di titolarità in capo ai ricorrenti del potere di esigere la restituzione dell'immobile oggetto di comodato, sicché, per le considerazioni in precedenza svolte, la domanda di rilascio dei ricorrenti va accolta con condanna della resistente CP_1
a rilasciare l'immobile oggetto di comodato ai ricorrenti.
[...] I ricorrenti hanno chiesto altresì la condanna della resistente “al risarcimento del danno cagionato ai ricorrenti in ragione dell'occupazione senza titolo dell'immobile de quo, dalla richiesta sino all'effettivo rilascio, nella misura determinanda in separato giudizio”.
La domanda dei ricorrenti non ha ad oggetto la condanna al pagamento di uno specifico importo a titolo di risarcimento, specificandosi nella stessa domanda che la misura del risarcimento sarà oggetto di separato giudizio.
Dunque, la domanda dei ricorrenti va qualificata come domanda di condanna generica al risarcimento del danno.
Sul punto, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito da lungo tempo che “Con riguardo alle azioni di risarcimento del danno (sia in materia contrattuale che extracontrattuale), è ammissibile la domanda dell'attore originariamente rivolta unicamente ad una condanna generica, senza che sia necessario il consenso (espresso o tacito) dal convenuto, costituendo essa espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte dall'ordinamento ed essendo configurabile un interesse giuridicamente rilevante dell'attore a forme di tutela cautelare
o speciale” (Cass. Civ. S.U. n. 12103/1995).
Tale principio, sebbene abbia ricevuto pronunce successive difformi (cfr.
Cass. Civ. n. 17984/2022), è stato confermato da una recente pronuncia delle
Sezioni Unite Civili che hanno affermato che “Ai fini del risarcimento del danno, la vittima di un fatto illecito può proporre una domanda limitata "ab origine" all'accertamento del solo "an debeatur", con riserva di accertamento del "quantum" in un separato giudizio”, sottolineandosi che “Tale facoltà costituisce infatti espressione del principio di libera scelta delle forme di tutela offerte dall'ordinamento. Spetterà poi al convenuto, ove lo ritenga, formulare domanda riconvenzionale di accertamento dell'insussistenza del danno: domanda che, se proposta, ribalterà sull'attore l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del danno”
(Cass. Civ. S.U. n. 29862/2022; Cass: Civ. n. 6478/2025).
Ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento del danno, “non occorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente, invece, il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli. Ne consegue che il giudicato formatosi su una condanna generica non impedisce che il giudice chiamato a liquidare il danno possa, nel caso concreto, negarne
l'esistenza” (Cass. Civ. n. 8729/2023; Cass. Civ. n. 31353/2018; Cass. Civ. n.
9043/2012; Cass. Civ. n. 12257/1997).
Ciò posto, nel caso di specie, i ricorrenti hanno chiesto la condanna della parte resistente al risarcimento del danno derivato dalla mancata restituzione dell'immobile oggetto di comodato dalla data della comunicazione al resistente della diffida al rilascio dell'immobile (12.03.2020), comunicazione che il resistente non ha contestato specificamente di avere ricevuto, fino all'effettivo rilascio, “con riserva di agire in separato giudizio per la quantificazione del danno anzidetto” (ricorso in atti).
Ebbene, va osservato che, in base ai principi in materia di prova dell'inadempimento in precedenza richiamati, il creditore che agisce per il risarcimento del danno da inadempimento, è tenuto ad allegare la fonte del credito e ad allegare l'inadempimento e, ove richiesto, a provare l'esistenza e l'entità del pregiudizio risarcibile (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 13533/2001).
Nel caso di specie, è incontestato l'inadempimento del comodatario al rilascio dell'immobile a seguito di formale richiesta operata dai ricorrenti con comunicazione del 13.02.2020.
L'inadempimento dell'obbligo di restituzione dell'immobile oggetto di comodato costituisce di certo un fatto idoneo a produrre conseguenze pregiudizievoli, sottraendo la disponibilità dell'immobile ai comodanti dalla data della richiesta fino a quella di effettivo rilascio.
Pertanto, è possibile accogliere la domanda dei ricorrenti per la condanna generica della parte resistente al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione dell'immobile oggetto del contratto di comodato maturato dal 13.02.2020 all'effettivo rilascio, impregiudicato l'accertamento del pregiudizio risarcibile in separato giudizio.
Poiché i ricorrenti hanno chiesto la condanna generica della resistente al risarcimento del danno da inadempimento, riservandosi di agire in separato giudizio per la liquidazione del danno, va disattesa la richiesta degli stessi, sollecitata con la comparsa conclusionale, di procedere a CTU per la liquidazione del danno da occupazione di immobile, considerato peraltro che i ricorrenti in sede di precisazione delle conclusioni non hanno insistito sulle richieste istruttorie proposte in corso di causa.
Infine, va respinta la domanda dei ricorrenti di condanna della resistente al pagamento di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nel rilascio ai sensi dell'art. 614bis c.p.c., essendo manifestamente iniqua tenuto conto dell'anziana età della resistente (nata il [...]) e del fatto che la stessa ha presso l'immobile oggetto di causa la propria abitazione, come si desume dalla residenza dichiarata, considerato che i ricorrenti non hanno addotto specifiche ragioni per corroborare la condanna al rilascio a mezzo di una penalità di mora.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, alla luce dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, della nota spese del difensore di parte ricorrente e delle attività concretamente svolte dalle parti e dei documenti comprovanti gli esborsi effettivamente sostenuti, dovendosi procedere alla liquidazione anche dei compensi di mediazione, da qualificarsi come spese processuali (cfr.
Cass. Civ. n. 32306/2023).
Va osservato che il difensore dei ricorrenti ha difeso in questo giudizio quattro parti, aventi identica posizione processuale.
Ebbene, In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi” (Cass. Civ. n. 10367/2024; Cass.
Civ. n. 2956/2024), sicché il compenso del difensore dei ricorrenti va liquidato in conformità alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità, tenuto conto che il difensore di parte ricorrente ha chiesto il solo aumento del
30% del compenso per l'odierno giudizio.
Le spese delle CTU espletate in corso di causa vanno poste a carico della parte resistente per il criterio di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1242/2020 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda di parte ricorrente, condanna la parte resistente a rilasciare ai ricorrenti l'immobile sito in Follonica Via Monte
Bianco n. 5 oggetto del contratto di comodato registrato il 14.07.1999 oggetto di causa;
2) in accoglimento della domanda di parte ricorrente, condanna in via generica la parte resistente al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione dell'immobile oggetto del contratto di comodato maturato dal 13.02.2020 all'effettivo rilascio, impregiudicato l'accertamento del pregiudizio risarcibile in separato giudizio;
3) respinge le altre domande proposte dai ricorrenti;
4) respinge le domande proposte da parte resistente;
5) pone le spese della CTU grafologica e di quella medica, come liquidate in separati provvedimenti, definitivamente a carico di parte resistente;
6) condanna la parte resistente al rimborso delle spese processuali in favore dei ricorrenti che si liquidano nella somma di 287,47 euro a titolo di esborsi e nella somma di 6.600,10 euro, a titolo di compensi del presente giudizio, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti, e nell'ulteriore somma di
1.323,00 euro, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti, a titolo di compensi di mediazione.
Grosseto, camera di consiglio del 03.07.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Claudia Frosini Dott. Valerio Medaglia