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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 7116 anno 2021
REPUBBLICA ITALIANA -IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott.Massimo Corrias, sulle conclusioni dalle parti all'udienza del 16.1.2024, scaduti i termini assegnati ex art.190 c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 7116/2021 tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.ssa Ilaria Cenni, elettivamente domiciliata in Viterbo, in Via della Ferrovia 40, attrice e
(CF: ) e Controparte_1 C.F._2
(CF: , Parte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Ferdinando Della Corte, elettivamente domiciliati in Roma, in Via Montevideo 21, convenuti avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Fatto e diritto.
Con decreto ingiuntivo n°18972/2020 questo Tribunale ha ingiunto a di pagare agli istanti e a Parte_1 Controparte_1 [...]
€.34.184,28, più interessi e spese del Parte_2 procedimento;
nel loro ricorso monitorio il e la CP_1 avevano esposto: che erano proprietari di un immobile sito Pt_2 in Roma, in Via Lina Buffolente n. 60/62, acquistato il 2.8.2018 dalla Cooperativa Edilizia Capricorno 80; che detto immobile, dalla data del loro acquisto, era occupato in modo illegittimo da nei cui confronti pendeva un giudizio per il Parte_1 rilascio;
che, in precedenza, la Cooperativa Edilizia Capricorno
80, loro dante causa, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma una sentenza di rilascio del suddetto immobile nei confronti di all'epoca marito della;
che con detta Parte_3 Pt_1
sentenza il Tribunale di Roma aveva condannato l'occupante al pagamento nei confronti della cooperativa Pt_3 proprietaria di un canone mensile di €.1.314,78 fino alla data dell'effettivo rilascio;
che dalla data del loro acquisto, il
2.8.2018, la non aveva pagato alcun canone, alcuna tassa Pt_1
e alcuna quota condominiale o consortile;
che pertanto la stessa, a fronte di detta occupazione senza titolo, era loro debitrice di € 34.184,28 (€ 1.314,78 x 26 mesi).
Avverso detto decreto ingiuntivo ha proposto Parte_1 opposizione citando il e la davanti a questo CP_1 Pt_2
Tribunale con atto di citazione notificato l'8.1.2021 con cui ha esposto quanto segue:
“Motivi.
Carenza di legittimazione passiva dell'opponente.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso in quanto, a detta degli opposti, la sentenza n. 8539/17 condannava il sig. Parte_3
al pagamento di un canone mensile pari ad euro 1.314,78
[...] fino al rilascio. Alla luce di quanto sopra, la richiesta di pagamento degli importi, sempre se dovuti, doveva essere indirizzata al sig. e non alla sig.ra Parte_3 Pt_1
. Infatti, nel giudizio RG 78954/14 la sig.ra
[...] Pt_1
non era parte e la relativa sentenza non può essere fatta
[...] valere nei suoi confronti. Vi è, quindi, una totale carenza di legittimazione passiva dell'opponente in quanto le somme sono dovute, eventualmente, dal sig. . Parte_3
Assegnazione della casa da parte del Tribunale di Roma.
L'immobile sito in Roma, Via Lino Buffolente n. 62, essendo la casa coniugale, è stata assegnata alla sig.ra per Parte_1 viverci insieme alla figlia , nata in data [...]. Il Per_1 verbale di separazione consensuale del 5.7.2016, contenente l'assegnazione, è stato omologato dal Tribunale di Roma in data
14.7.2016.
Considerato che
l'acquisto dell'immobile da parte degli opposti è datato 2.8.2018, oltre due anni dopo, Si ritiene utile ricordare che, quando il provvedimento di assegnazione è precedente alla stipula dell'atto di alienazione in favore del terzo, a quest'ultimo sarà opponibile il vincolo di destinazione del bene, derivante da atto di data certa, anche se non trascritto e per la durata di nove. Nella fattispecie, la data certa è indicata dal verbale di separazione omologato dal
Tribunale di Roma ben due anni prima dell'acquisto. Pertanto,
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non corrisponde a realtà che l'opponente occupi in modo illegittimo l'immobile in quanto è detentrice qualificata in base al provvedimento di assegnazione. Non essendo illegittima l'occupazione nulla può essere richiesto come indennità di occupazione”.
Sulla base di tali prospettazioni, la difesa della ha Pt_1 quindi formulato le seguenti richieste:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto
Ingiuntivo n. 18972/2020, emesso il 10.11.2020 dal Tribunale di
Roma, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio in favore dello Stato essendo l'opponente ammessa al patrocinio a spese dello Stato”.
Gli opposti e a Controparte_1 Parte_2 contestata la fondatezza degli assunti avversari e precisando di essere entrati in possesso dell'immobile il 25.10.2021, a seguito di esecuzione forzata, hanno prospettato le seguenti domande:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, per tutte le ragioni in fatto e in diritto sopra illustrate, respingere in ogni sua parte l'opposizione della Signora e per l'effetto Parte_1 confermare la legittimità del decreto ingiuntivo n. 18972/2020.
Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
La causa, respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, è stata istruita con la produzione di documenti ed è stata trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
16.1.2024.
---x---
Tanto premesso, si dovrà ribadire, anche in questa sede, che fino al 25.10.2021 ebbe ad occupare l'immobile di Parte_1
Via Lina Buffolente n. 60/62 senza alcun titolo opponibile ai proprietari e . CP_1 Pt_2
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Invero, la mancanza di un valido titolo che legittimasse nei confronti dei proprietari la detenzione di detto immobile da parte della è già stata dichiarata da questo Tribunale: Pt_1
- con l'ordinanza pronunciata il 1.5.2020 dal giudice dell'esecuzione nel procedimento 80667/RGE.2019, a seguito di opposizione di terzo a precetto di rilascio formulata dalla il 24.12.2019; Pt_1
- con l'ordinanza collegiale emessa il 17.7.2020 con cui è stato respinto il reclamo avverso la citata ordinanza del 1.5.2020;
- con l'ordinanza in data 1.7.2021 emessa nella procedura esecutiva 80004/RGE.2021, a seguito di una seconda opposizione di terzo a precetto di rilascio formulata dalla medesima Pt_1 il 1.20.2021.
Anche in questa sede andrà infatti ribadito come il provvedimento del 5.7.2016, con cui il suddetto immobile venne assegnato alla quale casa famigliare, in sede di Pt_1 separazione personale dal coniuge (unico Parte_3 titolo sul quale la stessa ha ritenuto di fondare i propri assunti difensivi), non sia opponibile agli attuali proprietari e : al momento di detta assegnazione, infatti, CP_1 Pt_2 né la né il risultavano titolari di alcun Pt_1 Pt_3 diritto, reale od obbligatorio, che legittimasse la loro detenzione dell'immobile, dovendosi considerare:
-che il era stato immesso nella detenzione Pt_3 dell'immobile quale socio della Cooperativa Edilizia Capricorno
80, dante causa degli attuali proprietari e;
CP_1 Pt_2
-che il diritto del di fruire di detto immobile era Pt_3 tuttavia cessato il 22.7.2013, con sua esclusione dalla cooperativa per morosità;
-che la legittimità della delibera di esclusione del Pt_3 dalla Cooperativa Edilizia Capricorno 80 è stata dichiarata da questo Tribunale con la sentenza 8539/2017 che ha altresì disposto la restituzione dell'immobile a detta cooperativa e quantificato in €.1.394,78 l'indennità di occupazione mensilmente dovuta dallo stesso fino al rilascio Pt_3 dell'immobile;
-che pertanto il e la occupavano senza titolo Pt_3 Pt_1
l'immobile fin dal 22.7.2013.
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La Regano, pertanto, sarà tenuta a corrispondere un indennizzo agli odierni proprietari e , cui è stata CP_1 Pt_2 illegittimamente impedita la fruizione dell'immobile fino al
25.10.2021, giorno in cui venne loro restituito a seguito di esecuzione forzata.
Rilevato tuttavia che non è stata fornita alcuna prova che la fosse consapevole dell'illegittimità della sua detenzione Pt_1 dell'appartamento prima dell'accesso dell'ufficiale giudiziario del 10.12.2019 per l'esecuzione della citata sentenza 8539/2017 pronunciata a carico del marito separato (non risulta, Pt_3 infatti, che il e la , prima del 10.12.2019, CP_1 Pt_2 abbiano mai comunicato personalmente alla alcuna Pt_1 richiesta di restituzione dell'immobile ovvero di pagamento di indennità di occupazione), detto indennizzo dovrà essere calcolato con riferimento all'arco temporale intercorso dal
10.12.2019 al 25.10.2021 (22,5 mesi).
Per quanto poi concerne la quantificazione della suddetta indennità di occupazione, ben potrà farsi riferimento alla quantificazione di €.1.394,78 mensili espressa, con riferimento al valore locatizio del medesimo immobile, dalla citata sentenza
8537/2017, posto che nel presente giudizio la rispondenza di tale quantificazione ai canoni locatizi in atto nelle zone limitrofe a quella qui in esame per immobili di analoga consistenza, non è stata oggetto di alcuna specifica contestazione.
La , pertanto, previa revoca del decreto ingiuntivo Pt_1 opposto, dovrà essere condannata a corrispondere in solido al e alla la somma di €.31,382,55 (€.1.394,78 x CP_1 Pt_2
22,5 mesi), più gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo e rifusione delle spese processuali, attesa la soccombenza assolutamente prevalente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo n°18972/2020 di questo Tribunale;
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-condanna a corrispondere a e a Parte_1 Controparte_1
in solido, la somma di €.31.382,55, Parte_2 più gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
-condanna a rifondere a e a Parte_1 Controparte_1 [...]
in solido, le spese processuali che si Parte_2 liquidano in €.3.500,00 per compensi di avvocato ai sensi del
DM.Giustizia 147/2022 relativi alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, più spese generali, CPA ed Iva.
Roma, 8/01/2025.
Il Giudice unico dott.MASSIMO CORRIAS
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