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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/12/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2912 / 2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo riportato da epigrafe e promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dagli avv.ti Rachele Vitolo, Parte_1
AR NA RA e AS NO;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p.t., dom. ope legis Controparte_1 CP_2
presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Salerno al C.so Vittorio
Emanuele 58, rappresentato e difeso ex art. 417 bis da propri funzionari.
RESISTENTE
OGGETTO: anzianità di servizio – Mancato riconoscimento dell'anno 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b, d.P.R. n. 122/2013 di emanazione del regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti – Distinzione tra effetti economici e progressione di carriera – Norme di stretta interpretazione –
Sterilizzazione del periodo di blocco.
&&& Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata decisa con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La questione attiene all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma
23, d.l. 78/2010 e dell'art. 1, comma 1, lettera b, d.P.R. n. 122/2013 che, secondo un orientamento inizialmente condiviso anche dalla Suprema Corte
(sent. n. 16133/2024), ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco»; viceversa, per il CP_1
resistente, la disciplina ha comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse.
Questione di non scarso rilievo giacché si tratta di valutare se l'annualità 2013, oggetto del blocco, possa essere fatta valere dal personale docente ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali successive all'anno 2014.
Con sentenza 13619/2025 la Corte di Cassazione ha rimeditato la questione ritenendo che la sterilizzazione delle annualità 2013 operata dal Legislatore sia stata definitiva e non possa più essere recuperata, riprendendo il meccanismo di progressione soltanto a decorrere dalla fine del periodo di blocco. Difatti nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio. In particolare, al comma 21, ha previsto che «i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e
2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011,
2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici»
Il blocco, pertanto, deve intendersi rilevante ai fini economici, ma non di quelli giuridici, in quanto la Corte nella richiamata pronuncia ha espresso il principio in virtù del quale l'annualità del 2013 concorre a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali.
La sentenza della Corte regolatrice è ampiamente argomentata e la stessa viene qui integralmente richiamata nella condivisibile parte motiva, cui ci si rimette per relationem.
Il ricorso è dunque rigettato nei sensi sopra esplicitati. Le spese sono compensate in considerazione del nuovo orientamento giurisprudenziale di legittimità sopra richiamato.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
• rigetta il ricorso nei sensi di cui in motivazione
• compensa le spese.
Nocera Inferiore, lì 4/12/2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo riportato da epigrafe e promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dagli avv.ti Rachele Vitolo, Parte_1
AR NA RA e AS NO;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p.t., dom. ope legis Controparte_1 CP_2
presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Salerno al C.so Vittorio
Emanuele 58, rappresentato e difeso ex art. 417 bis da propri funzionari.
RESISTENTE
OGGETTO: anzianità di servizio – Mancato riconoscimento dell'anno 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b, d.P.R. n. 122/2013 di emanazione del regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti – Distinzione tra effetti economici e progressione di carriera – Norme di stretta interpretazione –
Sterilizzazione del periodo di blocco.
&&& Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata decisa con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La questione attiene all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma
23, d.l. 78/2010 e dell'art. 1, comma 1, lettera b, d.P.R. n. 122/2013 che, secondo un orientamento inizialmente condiviso anche dalla Suprema Corte
(sent. n. 16133/2024), ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco»; viceversa, per il CP_1
resistente, la disciplina ha comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse.
Questione di non scarso rilievo giacché si tratta di valutare se l'annualità 2013, oggetto del blocco, possa essere fatta valere dal personale docente ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali successive all'anno 2014.
Con sentenza 13619/2025 la Corte di Cassazione ha rimeditato la questione ritenendo che la sterilizzazione delle annualità 2013 operata dal Legislatore sia stata definitiva e non possa più essere recuperata, riprendendo il meccanismo di progressione soltanto a decorrere dalla fine del periodo di blocco. Difatti nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio. In particolare, al comma 21, ha previsto che «i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e
2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011,
2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici»
Il blocco, pertanto, deve intendersi rilevante ai fini economici, ma non di quelli giuridici, in quanto la Corte nella richiamata pronuncia ha espresso il principio in virtù del quale l'annualità del 2013 concorre a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali.
La sentenza della Corte regolatrice è ampiamente argomentata e la stessa viene qui integralmente richiamata nella condivisibile parte motiva, cui ci si rimette per relationem.
Il ricorso è dunque rigettato nei sensi sopra esplicitati. Le spese sono compensate in considerazione del nuovo orientamento giurisprudenziale di legittimità sopra richiamato.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
• rigetta il ricorso nei sensi di cui in motivazione
• compensa le spese.
Nocera Inferiore, lì 4/12/2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)