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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/11/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3362 del Ruolo Generale
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
Parte_1
(P. IVA: , quale società che ha incorporato
[...] P.IVA_1 per fusione con decorrenza dal 1 gennaio Controparte_1
2017, giusta atto a rogito notaio di Verona in data Persona_1
22 dicembre 2016 (rep. n. 357793, racc. n. 29818) registrato a Verona in data
28 dicembre 2016 al n. 27823 serie 1T, in persona del suo legale rappresentante, dott. procuratore delegato alla Controparte_2 rappresentanza e firma sociale giusta atto del 9 aprile 2019 rep. n. 15593, racc. n. 8798, del Notaio con sede a Verona, Persona_2
Lungadige Cangrande n. 16, elettivamente domiciliata a Teramo, in via del
Baluardo n. 63 – angolo Vico della Fonte, presso e nello studio dell'Avv.
Enzo Formisani, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello;
- parte appellante -
e
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_3 C.F._1
(TE), il giorno 8 aprile 1968, residente a [...], domiciliata a
Giulianova, in via Cerulli n. 1/a, presso e nello studio dell'Avv. Angelo
AL, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
1 - parte appellata - nonché contro
(C.F.: , residente a [...], CP_4 C.F._2
in via Parini, n. 60;
- parte appellata contumace -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Teramo n.
237/2020 depositata in data 2 marzo 2020, non notificata - risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data 15 luglio 2025 con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la
[...]
(già ha Parte_2 Parte_3
proposto impugnazione avverso la sentenza n. 237/2020, pubblicata il 2 marzo 2020, con la quale il Giudice di Pace di Teramo, in integrale accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dalla sig.ra
[...] nei confronti della predetta Compagnia Assicurativa e del sig. CP_3
, ha dichiarato la responsabilità esclusiva di parte convenuta CP_4
e l'ha condannata a pagare, in favore dell'allora parte attrice - odierna appellata - la residua somma di € 10.331,80 (già detratto l'importo di €
5.700,00 precedentemente versato) a titolo di risarcimento per i danni non patrimoniali patiti dalla sig.ra in relazione al sinistro stradale CP_3 occorso in data 21 maggio 2016, condannandola altresì alla refusione, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario dell'allora parte attrice, delle spese di lite per € 2.000,00 a titolo di competenze professionali ed €
304,00 per spese vive (oltre rimborso forfettario ed oneri di legge) e ponendo definitivamente a carico di parte convenuta le spese della espletata C.T.U., liquidate in corso di giudizio e da rimborsare alla parte attrice ove anticipate.
In sintesi, in primo grado, a fondamento della pretesa risarcitoria, la sig.ra aveva esposto che il giorno 21 maggio 2016, intorno alle ore CP_3
2 13:15, stava percorrendo in bicicletta via Nievo in Giulianova, con direzione di marcia sud-nord, quando, giunta in corrispondenza del civico n. 49 e quindi della scuola elementare ivi presente, mentre si spostava verso il centro della strada per svoltare a sinistra segnalando preventivamente tale manovra con la corrispondente mano, veniva attinta dal ciclomotore targato Z75CRV, di proprietà del sig. e condotto CP_4
nell'occasione dal figlio , il quale, sopraggiungendo ad Persona_3 elevata velocità, a seguito di una brusca frenata, aveva perso il controllo del mezzo rovinando a terra, per cui il ciclomotore, dopo essere scivolato sull'asfalto, andava ad urtare, senza conducente, la ciclista che si trovava a cavallo della mezzaria intenta a svoltare a sinistra, provocandone la caduta a terra e lesioni personali, ristorate mediante la sentenza oggi impugnata.
In sintesi, il Giudice di prime cure ha ritenuto di attribuire al conducente il ciclomotore l'esclusiva responsabilità del sinistro, accreditando la versione della dinamica dello stesso fornita dall'allora attrice, siccome corroborata dalle emergenze istruttorie, ed in particolare
“dalle risultanze emergenti dalla relazione del sinistro redatta dagli agenti di
Polizia Municipale e dalla prova testimoniale” (cfr. p. 2 sentenza di primo grado).
La decisione de qua è stata impugnata dalla Compagnia Assicurativa, la quale ha affidato il gravame a due motivi di impugnazione, e segnatamente: (i) “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2054 cc e art. 2730 cc – Errata valutazione delle risultanze istruttorie ex art. 116 cpc – Difetto di motivazione”, lamentando in sostanza che, proprio dalle citate risultanze istruttorie, emergerebbe a ben vedere la responsabilità esclusiva o comunque un concorso di colpa prevalente e/o paritario della ciclista nella produzione del sinistro;
(ii) “Difetto di motivazione – Violazione art. 116 cpc -
Errata interpretazione di norme giuridiche - Abrogazione della norme richiamate”
, ossia dell'art. 5 L. n. 57/2011 (richiamato in sentenza ed invero abrogato con decorrenza dal 1 gennaio 2006 dal d.lgs. n. 209/2005), con contestazione in ogni caso della posta liquidata a titolo di personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale, non avendo infatti l'allora attrice fornito la dimostrazione di specifiche circostanze in grado di superare le
3 conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare;
infine l'appellante, alla luce dei motivi appena esposti, ha chiesto la modifica della sentenza di primo grado anche in punto di spese di lite, chiedendo la condanna di controparte al pagamento delle stesse o, in subordine, la relativa compensazione totale e/o parziale.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la sig.ra che, CP_3
dopo aver preliminarmente eccepito ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.
l'inammissibilità dell'appello, ne ha chiesto il rigetto con conseguente conferma della sentenza gravata e vittoria delle spese di lite, confermando, sostanzialmente, che la dinamica del sinistro si è verificata secondo le modalità riferite nel libello introduttivo di primo grado, pienamente confortato dal verbale di accertamento degli agenti della Polizia
Municipale intervenuta sul posto e dalle risultanze testimoniali rese in fase istruttoria, condivisi dal Giudice di Pace.
Il sig. , invece, non si è costituito in giudizio e pertanto CP_4
è stato dichiarato contumace all'udienza del 22 aprile 2021 dall'allora titolare del fascicolo.
A seguito di alcuni rinvii disposti dal precedente giudice istruttore, all'udienza del 15 luglio 2025 – l'unica celebrata avanti allo scrivente magistrato divenuto titolare del procedimento in data 12 marzo 2024 – le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., quindi la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione sollevata dalla difesa della sig.ra in ordine alla inammissibilità del gravame ai CP_3
sensi dell'art. 348-bis c.p.c., non ricorrendone i presupposti, dal momento che, come si avrà modo di esporre funditus nel prosieguo, le censure mosse alla sentenza di primo grado, lungi dal sostanziarsi, come affermato dall'appellato a p. 2 della comparsa, “nella generica contestazione dei verbali
4 di accertamento redatti dagli agenti intervenuti a seguito dell'occorso”, sono puntuali e non risultano del tutto infondate.
Infatti, l'appello proposto dalla Compagnia Assicurativa è Parte_1
parzialmente fondato: ritiene il Tribunale che, dagli elementi di prova raccolti nel primo grado di giudizio, evidentemente travisati dal Giudice di prime cure, non sia possibile inferire una responsabilità esclusiva in capo al conducente il ciclomotore, non avendo la ciclista, già attrice, appellata, dimostrato - nonostante ne fosse onerata - di aver uniformato la propria condotta (di guida della bicicletta) ai precetti di comune diligenza ed alle norme sulla circolazione stradale idonee ad evitare il danno, operando infatti la presunzione, nel caso di specie non vinta, di pari responsabilità sancita dal secondo comma dell'art. 2054 c.c. anche nell'ipotesi in cui sia coinvolta una bicicletta, dovendo “anche il ciclista dimostrare - come l'automobilista - di essersi attenuto al rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale e di aver tenuto una condotta prudente;
in caso contrario sarà anch'esso ritenuto responsabile della propria condotta.” (cfr. Corte di Appello di Firenze n. 1876/2023).
Nella lapidaria motivazione della sentenza impugnata, il Giudice di
Pace si è limitato ad affermare che “Dalle emergenze istruttorie emerge che parte attrice ha provato, a mezzo della prodotta documentazione e della prova testimoniale assunta, il fondamento della domanda. Al riguardo non vi è motivo di dubitare che l'evento oggetto di giudizio sia avvenuto secondo le circostanze di tempo e di luogo dedotte dalla parte attrice in atto di citazione, atteso che dalle risultanze emergenti dalla relazione del sinistro redatta dagli agenti di Polizia
Municipale e dalla prova testimoniale, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, il veicolo di parte convenuta investiva l'attrice che transitava in bicicletta.” (p. 1 sentenza), concludendo subito dopo che “In definitiva è così ragionevole affermare accertata la responsabilità esclusiva del conducente il ciclomotore targato X775CRV nella determinazione del sinistro in discussione.”
(p. 2 sentenza); in altri termini, il Giudice di prime cure, nel sostenere la responsabilità esclusiva del conducente il ciclomotore di proprietà del sig.
ed il compiuto assolvimento da parte dell'attrice dell'onere CP_4
probatorio a suo carico, ha genericamente richiamato “le emergenze
5 processuali” e, in particolare, la “relazione redatta dagli agenti di Polizia
Municipale” di Giulianova e la espletata “prova per testi”.
Senonché, anzitutto è doveroso evidenziare la non corretta applicazione, da parte del Giudice di Pace, della regola iuris posta dall'art. 2054, comma II c.c., che, come è noto, prevede una presunzione di responsabilità, che è superabile esclusivamente mediante la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del Codice della strada, che il giudice deve valutare con riferimento alle concrete circostanze di tempo e di luogo, con il corollario per cui l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. (con automatica responsabilità esclusiva a carico del soggetto violatore), essendo a tal fine necessario accertare al contempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 10031 del 29 aprile 2006). In altri termini, la presunzione posta dal secondo comma dell'art. 2054 c.c. di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro può esser vinta dalla prova - offerta da ciascuno di essi - di aver osservato le prescrizioni vigenti e fatto tutto il possibile per evitare il danno: "Entrambe le parti processuali che agiscono e resistono nel giudizio avente a oggetto il risarcimento dei danni derivati da uno scontro di veicoli, per superare la presunzione legale di pari concorso nella causazione del sinistro sono onerate non soltanto della prova della condotta dell'altro conducente violativa della regola che impone il principio del neminem laedere e delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma, altresì, della prova (positiva) della propria condotta, che deve risultare conforme alle prescrizioni del codice della strada e immune da colpa generica, dovendo essere improntata la condotta di guida sempre alla massima attenzione, ed essendo pertanto tenuto il conducente del veicolo a fare tutto quanto possibile per evitare il danno e a porre in atto le manovre di emergenza che, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto, erano esigibili" (Cass. civ., sez. III, n.
7057 del 20 marzo 2017).
6 Inoltre, anche a voler, per mera ipotesi, prescindere da tale regola iuris, in ogni caso è proprio l'esegesi degli elementi di prova citati nella decisione qui impugnata a smentire la conclusione cui è genericamente pervenuto il Giudice di Pace.
Infatti, dalla lettura del rapporto dagli agenti accertatori intervenuti redatto sulla base dell'attività di indagine compiuta nell'immediatezza del fatto, delle dichiarazioni rese dalle persone coinvolte e dai testimoni oculari sentiti a sommarie informazioni, si evince testualmente che: “Il sig.
alla guida di un ciclomotore, “veicolo A” percorreva la Via Nievo Persona_3
con direzione di marcia sud-nord. Nei pressi del civico n. 49 iniziava spostarsi verso la propria sinistra data la presenza poco più avanti del veicolo B un velocipede elettrico a pedalata assistita condotto dalla sig.ra , la Controparte_3 quale procedeva nella stessa direzione e che, senza segnalare tempestivamente la propria intenzione, iniziava a spostarsi anch'essa alla propria sinistra, verso il centro della carreggiata. Mentre procedevano entrambi nella stessa direzione il sig.
, giunto nei pressi del civico di cui sopra perdeva il controllo del Persona_3
mezzo che finiva a terra e che, privo del conducente strisciava in avanti andando poi ad urtare il velocipede di cui sopra…”; quindi gli agenti hanno accertato, ai fini che qui interessano, “la violazione”, ad opera della sig.ra CP_3
“dell'articolo 154 – 1/8 comma del C.d.S., con verbale n. 4147 poiché circolando alla guida del velocipede indicato, nell'effettuare il cambiamento di direzione per spostarsi alla propria sinistra verso il centro della carreggiata, non segnalava con sufficiente anticipo la propria intenzione” (cfr. doc. 3 fascicolo appellante).
Dunque, il rapporto redato dei verbalizzanti è chiaro nell'affermare che la ciclista odierna appellata non ha provveduto a segnalare con congruo anticipo, così come prescritto dall'art. 154 C.d.S., la propria intenzione di svoltare a sinistra, motivo per cui è stata oltretutto sanzionata.
A tal specifico riguardo, è opportuno precisare che il sopravvenuto annullamento, mediante la sentenza n. 135/2017 del Giudice di Pace (cfr. doc. 4 fascicolo appellata ed invero già allegata alla memoria ex art. 320
c.p.c. in prime grado), della contravvenzione in esame elevata ai danni della sig.ra a seguito dell'impugnazione dalla medesima proposta CP_3
7 - circostanza che invero non è stata neppure menzionata nella decisione oggetto dell'odierno gravame - non si rivela dirimente ai fini del presente giudizio (oltre a non spiegare, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude l'efficacia riflessa del giudicato, effetti nei confronti dell'odierna appellante, la quale non è stata infatti parte in quella causa, per cui la sentenza di annullamento della contravvenzione fa stato ad ogni effetto fra le medesime parti ex art. 2909 c.c. e non è opponibile nel presente giudizio all'appellante, né vincola il Tribunale quanto alla statuizione circa la responsabilità ai fini civilistici), semmai potendo valere alla stregua di un argomento di prova, come tale liberamente valutabile dall'Autorità Giudiziaria.
Tuttavia, è l'ulteriore compendio probatorio acquisito in primo grado a sconfessare apertamente tale elemento di prova, giacché il mancato rispetto, (anche) da parte della sig.ra delle norme disciplinanti la CP_3
circolazione stradale ed in particolare la mancata preventiva segnalazione, mediante la mano sinistra, della intenzione di svoltare in quella direzione, emerge da una pluralità di elementi.
In primo luogo, al netto della dichiarazione fatta dal conducente
, sentito dalla Polizia Municipale di Giulianova a sommarie Persona_3
informazioni in data 22 maggio 2016 (quindi proprio il giorno dopo il sinistro), secondo cui “la signora in bicicletta, che procedeva nella mia stessa direzione, iniziava a spostarsi verso il centro della strada senza alzare il braccio e senza segnalare tale manovra” (cfr. p. 13 del doc. 3 fascicolo appellante), è stata la stessa ciclista, sentita il 3 giugno 2016 a sommarie informazioni dagli agenti accertatori, ad aver testualmente dichiarato che: “Percorrevo la via Nievo con la mia biciletta con direzione di marcia sud – nord. Giunta nei pressi dell'ingresso della scuola elementare Don Milani mi sono spostata verso il centro della strada, dato che dall'opposta direzione non vi era nessuno e contestualmente mi sono voltata indietro per vedere se stava sopraggiungendo qualcuno, dato che volevo svoltare a sinistra per entrare all'interno della scuola. Appena mi sono voltata ho visto che subito dietro di me vi era un ciclomotore il cui conducente iniziava a frenare e perdeva il controllo del mezzo cadendo a terra. A seguito di tale caduta il ciclomotore scivolava sulla sede stradale e mi veniva ad urtare facendo
8 cadere a terra anche me. A mio avviso il ciclomotore, una volta caduto a terra, proseguiva la marcia urtandomi nella ruota posteriore della bicicletta. Non ho altro da aggiungere” (cfr. p. 15 e 16 del doc. 3 fascicolo appellante).
Quindi, la ciclista – anziché prima ispezionare la strada e, quindi, segnalare con la mano, così come prescrive l'art. 154 C.d.s., la propria intenzione di svoltare a sinistra e solo poi spostarsi verso il centro della carreggiata – ha confessato che, una volta giunta nei pressi dell'ingresso di una scuola elementare, non vedendo arrivare nessuno dall'opposta
(frontale) direzione di marcia, si è spostata verso il centro della strada e, quindi, si è voltata indietro per verificare se stesse sopraggiungendo qualcuno, solo a questo punto avvedendosi del ciclomotore che proveniva da tergo, e cioè solo quando si era già avvicinata alla mezzeria, ossia dopo che gli aveva già tagliato la strada, costringendolo ad una manovra di emergenza, così de facto confessando di aver contribuito alla causazione del sinistro.
In secondo luogo, l'espletata istruttoria orale, parimenti richiamata
(genericamente) nella sentenza gravata per sostenere l'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attrice, è tutt'altro che confortante rispetto alle conclusioni cui è pervenuto il Giudice di Pace.
Infatti, la sig.ra se in sede di escussione Testimone_1
testimoniale avanti al Giudice di Pace all'udienza dell'11 novembre 2019, ha dichiarato che la ciclista “si è spostata verso il centro ma non ricordo se ha tirato fuori il braccio per segnalare la manovra”, al contrario, sentita a sommarie informazioni in data 23 maggio 2016 - ossia a distanza di soli due giorni rispetto al sinistro e quindi quando verosimilmente ricordava con maggiore precisione i particolari del caso - ha dichiarato alla Polizia
Municipale: “Percorrevo la via Nievo con direzione di marcia nord-sud e rispetto al luogo del sinistro mi trovavo a poche decine di metri ed avevo quindi una buona visuale. Ho notato che dall'opposta direzione di marcia provenivano una signora in bicicletta ed un ciclomotore poco più indietro. La signora in bicicletta mantenendo la propria destra ed il ciclomotore circolava un poco più al centro la propria corsia. Giunta nei pressi dell'ingresso della scuola elementare “Don
Milani”, ho visto che la signora in bicicletta iniziava a spostarsi verso il centro
9 della carreggiata senza segnalare tale manovra e solo quando ormai era al centro della carreggiata si voltava indietro per vedere se stava sopraggiungendo qualcuno.”, esplicitando quindi la mancata segnalazione con il braccio dell'intenzione di svolta e confermando in pieno la dinamica per come narrata dalla stessa ciclista alla Polizia Municipale (ossia, spostamento verso il centro della carreggiata e immediatamente dopo verifica se qualcuno stesse sopraggiungendo da dietro).
Inoltre, se è vero che la teste in sede di escussione Tes_2
testimoniale avanti al Giudice di Pace all'udienza dell'11 novembre 2019, in risposta al capitolo di prova n. 2, ha dichiarato che “la signora proveniente da Sud ha tirato fuori il braccio sinistro per indicare la propria manovra”, è doveroso sottolineare che (a) la presenza della stessa sul luogo dell'incidente non risulta dal verbale redatto dalla Polizia Municipale (che difatti non l'ha sentita a sommarie informazioni) e che (b) la teste, pur avendo confermato i capitoli di prova articolati dalla difesa avversaria nella memoria ex art. 320 c.p.c. (tra cui quello relativo al segnale di svolta a sinistra con la mano), ha successivamente precisato, su espressa richiesta della difesa della Compagnia di Assicurazioni, di non aver “visto se (n.d.r.: la sig.ra ha guardato indietro, anche perché stavo controllando il Tes_3
traffico per poter attraversare la strada”, da ciò emergendo, oltre alla distrazione – ovviamente rispetto al sinistro – della teste, la relativa scarsa attendibilità, avendo la stessa confermato il compimento di una manovra
(la segnalazione con il braccio) che è stata smentita, recte omissata - nonostante dirimente - dalla ciclista ed espressamente smentita dalla teste oculare questa sì sentita a sommarie informazioni dagli Testimone_1
agenti accertatori nell'imminenza dei fatti.
Dunque, nel caso di specie, sulla base della istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado, è emerso che la condotta tenuta dalla sig.ra quale conducente della bicicletta, non risulta conforme ai CP_3
requisiti di accortezza e previdenza necessari a garantire la salvaguardia della circolazione stradale, non essendo invero emersa la prova dell'indicazione con la mano della manovra di svolta e – in ogni caso – non avendo la ciclista rispettato le norme di comune prudenza relative alla
10 circolazione stradale sancite dal Codice della Strada, in particolare dall'art. 140, secondo cui “gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardati la sicurezza stradale”, posto che, come confessato dalla stessa e più in generale come emerso nel corso dell'istruttoria, ella, anziché accertarsi in via prioritaria mediante lo specchio retrovisivo o ispezione diretta o in qualsiasi altro modo che non sopraggiungessero veicoli da tergo, ha proceduto a voltarsi a tal fine all'indietro soltanto una volta già spostatasi verso il centro della carreggiata, così contravvenendo all'obbligo, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi - prima di svoltare - che non sopravvengano veicoli da dietro, ai quali spetta al pari la precedenza, così generando una turbativa alla circolazione che ha inevitabilmente contribuito eziologicamente alla produzione del sinistro.
Il descritto comportamento tenuto dalla ciclista, peraltro, non oblitera quello osservato dal conducente il ciclomotore, né è in grado di estromettere l'ipotesi che siano ad entrambi allo stesso modo imputabili profili di negligenza per mancato rispetto delle regole della circolazione stradale, essendo stata infatti accertata la violazione, ad opera di Per_3
dell'art. 143 C.d.s., che impone di circolare, anche quando la strada
[...]
è libera, sulla parte destra della carreggiata ed in prossimità del margine destro della medesima, mentre è emerso che il ciclomotore circolasse sulla parte centrale della propria corsia.
Dunque, ritiene il Tribunale che il Giudice di Pace ha errato quando,
a discapito del compendio probatorio acquisito, ha riconosciuto il conducente il ciclomotore l'esclusivo responsabile del sinistro, vertendosi invece, sulla base di quanto sin qui illustrato, nella ipotesi di presunzione di colpa concorrente sancita dal secondo comma dell'art. 2054 c.c., che, alla luce delle superiori considerazioni, non è stata superata, delineandosi infatti, sulla base di quanto argomentato, una paritaria corresponsabilità, nella medesima misura, del guidatore il motociclo e della ciclista, odierna appellata.
Passando all'analisi del secondo motivo di appello, la
[...]
, premesso che il Giudice di prime cure, nell'operare la Parte_4
11 personalizzazione del danno non patrimoniale, ha richiamato normativa abrogata (ossia l'art. 5 L. 57/2011) e chiarito che comunque tale disposizione è stata trasfusa nel vigente art. 139, co. III d.lgs. 209/2005, ha sottolineato come in ogni caso la sentenza gravata sia priva di motivazione da questo punto di vista, posto che, “nel procedere all'aumento “consentito”
(non superiore al 20%) non ha dato contezza, così come richiesto nella norma, di quali fossero le condizioni soggettive del danneggiato alle quali ha inteso fare riferimento nella sentenza. In altri termini, nessuna spiegazione è stata fornita circa le ragioni che nella fattispecie concreta consentissero una maggiorazione risarcitoria, non avendo l'attrice evidenziato né tanto meno provato aspetti e/o circostanze implicanti particolari disagi e/o sofferenze o meglio conseguenze dannose ulteriori rispetto a quelle comuni patite da qualunque danneggiato che avesse riportato la medesima invalidità” (cfr. p. 13 citazione in appello).
La doglianza è fondata.
Infatti, in ordine all'invocato incremento per la personalizzazione del danno non patrimoniale, è costante l'orientamento della Corte di
Cassazione secondo cui, “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento” (cfr., ex multis,
Cass. 7/05/2018, n. 10912; 30/10/2018, n. 27482; 11/11/2019, n. 28988;
10/11/2020, n. 25164; 4/03/2021, n. 5865; 6/05/2021, n. 12046).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Sul piano concettuale occorre invero rammentare che il grado di invalidità permanente indicato da un barème medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità; — quelle
12 peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni.
Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (cfr. Cass. civ. n. 15924/2022; Cass. civ. n. 10912/2018).
Ciò posto, nel caso in esame, alcuna prova è stata allegata e/o offerta in primo grado da parte attrice al fine di dimostrare l'esistenza di ulteriori conseguenze eccezionali, anomale, affatto riconducibili al tipo di lesioni subite, non essendo a tal fine rilevante la mera affermazione di dolore e sofferenza soggettiva, penosità che, semmai, avrebbe potuto essere giuridicamente riqualificata in termini di richiesta di risarcimento del danno morale, che peraltro la difesa di parte appellata dimostra di confondere - impropriamente - con il concetto di personalizzazione del danno (laddove scrive in comparsa “Controparte lamenta il riconoscimento in favore della danneggiata della personalizzazione del danno biologico (o danno
Morale)”, mentre, secondo constante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” - cfr. Cass.
n. 25164 del 2020; in tal senso, cfr. altresì Cass. n. 28989/2019, Cass. n.
910/2018, Cass. n. 7513/2018).
Di conseguenza, l'importo di € 2.348,05 riconosciuto in sentenza “a titolo di personalizzazione del danno” non era in realtà dovuto e per l'effetto deve essere scomputato dalla somma di € 10.331,80 (da cui il Giudice di
Pace ha già detratto l'importo di € 5.700,00 precedentemente versato
13 dall'Assicurazione) liquidata nella decisione impugnata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, così pervenendo alla somma di
€ 7.983,75, con il corollario per cui, alla luce della presunzione ex art. 2054, comma II c.c. – non vinta, dunque operante – di pari responsabilità in egual misura, l'attrice in primo grado, oggi appellata, avrebbe avuto diritto a vedersi corrisposta la (minor) somma di € 3.991,90 a titolo di danno non patrimoniale.
Avendo poi l' rovveduto, in esecuzione della Parte_1
sentenza oggi impugnata, a versare la complessiva somma di € 14.143,24 - di cui, in favore della sig.ra € 10.921,00 (di cui, in particolare, sulla CP_3
base del conteggio effettuato con la e-mail datata 3 marzo 2020 a firma dell'Avv. Angelo AL versata in atti dall'appellante con deposito del 15 dicembre 2020, € 10.331,80 a titolo di “residua sorte capitale” liquidato in sentenza, € 150,00 a titolo di “interessi al 3.03.2020” ed € 439,00 quale “costo
CTU”) ed i restanti € 3.222,24 a titolo di spese legali in favore dell'Avv.
Angelo AL, procuratore dell'attrice dichiaratosi antistatario, ed avendo sempre la stessa Compagnia Assicurativa, nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione introduttivo dell'odierno gravame, chiesto di
“condannare la sig.ra lla restituzione della somma di € 14.143,24 Controparte_3
e/o al diverso importo corrisposto in eccedenza al dovuto dalla
[...]
, in esecuzione della sentenza del Giudice Parte_1
Onorario di Pace di Teramo n. 237/2020, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di pagamento al saldo”, la sig.ra vittoriosa in primo grado, CP_3
deve essere condannata a restituire, in favore dell'Assicurazione odierna appellante, la somma di € 6.929,10 (pari alla differenza fra € 10.921,00 e €
3.991,90).
Ora, su tale somma riconosciuta, trattandosi di debito di valore, vanno riconosciuti gli interessi e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento sviluppato sul punto a partire dalla pronuncia dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1712 del 1995; inoltre, sulla somma così determinata (il danno sommato alla rivalutazione annua) andranno calcolati gli interessi che hanno la funzione di coprire il ritardo;
in ordine al tasso di interesse da applicare,
14 considerando che il danno in questione può essere liquidato in base al criterio equitativo, la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale potrà considerare congruo il tasso d'interesse legale, ovvero una misura maggiore o minore a seconda della fattispecie concreta.
L'operazione deve essere eseguita secondo quanto sancito dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, secondo cui “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria”.
Ebbene, nel caso di specie, devalutando dapprima (sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita) la suddetta somma di € 6.929,10 alla data del fatto, recte dell'avvenuto pagamento (il 27 gennaio 2017 – cfr. doc. 5 fascicolo appellante), si perviene ad un importo di € 5.726,53; applicando poi gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno, dal 27 gennaio 2017 e fino alla data del 30 settembre 2025 (ultimo aggiornamento
ISTAT disponibile), si perviene all'importo finale di € 7.701,14; si specifica inoltre che, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo, sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
Da ultimo, in tale contesto di sostanziale soccombenza reciproca, ritiene il Tribunale che sussistano le condizioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio, al pari di quelle del presente grado, in considerazione del parziale accoglimento dell'appello proposto.
Peraltro, è doveroso evidenziare, in termini generali, che l'istanza di distrazione delle spese processuali non introduce una nuova domanda nel giudizio, non traendo fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale, con il corollario per cui, da un lato, l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, e, dall'altro, che il procuratore antistatario è tenuto alla restituzione delle somme pagate dalla parte soccombente in caso di riforma, in appello, della sentenza in cui
15 aveva chiesto la distrazione delle spese a suo favore, subendo legittimamente gli effetti della decisione di secondo grado di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione di quella di primo grado, persino ove non evocato personalmente in giudizio (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 aprile 2010, n. 9062).
Infatti, “secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui l'avvocato abbia ottenuto l'attribuzione delle spese quale antistatario, incassa (personalmente) la somma, in quanto creditore diretto ed in base ad un (proprio) titolo, per cui solo lui è il legittimato passivo dell'obbligo di restituzione (Cass. n. 15030/2019). Ne consegue, mutatis mutandis, che il difensore antistatario è tenuto alla restituzione delle somme pagate dalla parte soccombente in caso di riforma, in appello, della sentenza in cui aveva chiesto la distrazione delle spese a suo favore (Cass. n. 1526/2016).” (cfr. Tribunale di Roma del 5 aprile 2023).
Pertanto, il procuratore della parte allora attrice, oggi appellata, dichiaratosi antistatario in primo grado, l'Avv. Angelo AL, è tenuto alla restituzione della somma di € 3.222,24 corrispostagli.
Infine, con riguardo alle spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata in primo grado (e poste, nella sentenza qui gravata, a carico della
Compagnia Assicurativa), deve evidenziarsi che, secondo la Suprema Corte,
“È affetta dal vizio di omessa pronuncia la sentenza d'appello che, accogliendo il gravame e accollando le spese di lite alla parte soccombente, taccia sulla sorte delle spese della consulenza tecnica d'ufficio eseguita nel primo grado di giudizio, a nulla rilevando che tali spese abbiano già formato oggetto di liquidazione con decreto motivato, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 168” (cfr. Cass. civ., sez. III, ordinanza del 5 giugno 2020, n. 10804: in un giudizio concernente un appalto pubblico tra una impresa ed un ente comunale, la Corte d'Appello aveva omesso di decidere sulla regolamentazione delle spese della Consulenza Tecnica
d'Ufficio che era stata espletata nel corso del processo di primo grado e la
Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha cassato la sentenza di secondo grado, osservando come la pronuncia sulle spese di lite non include implicitamente quella sulle spese C.T.U., essendo il giudice gravato da un vero e proprio obbligo di statuire espressamente su tali costi, costituendo
16 l'eventuale omissione un vizio di omessa pronuncia, non un rigetto implicito).
Del resto, in tema di “liquidazione delle spese giudiziali, il giudice
d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto
a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'articolo 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese”.
Di conseguenza, sulla scorta dell'esito complessivo della lite, le spese della C.T.U. espletata in primo grado e già liquidate nel corso dello stesso
(per l'importo di € 439,00, come emerge dalla sopra citata e-mail datata 3 marzo 2020 a firma dell'Avv. Angelo AL versata in atti dall'appellante con deposito del 15 dicembre 2020) devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti di causa, in solido fra loro, con diritto dell'appellante alla restituzione dell'importo eventualmente già corrisposto a tale titolo, in misura della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado contraddistinta dal R.G. n.
3362/2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...]
, e quindi in riforma della Parte_2
sentenza n. 237/2020 emessa dal Giudice di Pace di Teramo,
ACCERTA e DICHIARA, ai sensi dell'art. 2054, secondo comma c.c., la concorrente responsabilità del conducente il ciclomotore targato
X775CRV e di parte appellante in pari misura nella causazione del sinistro oggetto di causa e, per l'effetto, NA parte appellata alla restituzione in favore di parte appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 7.701,14, oltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
17 2) per effetto della riforma della sentenza di primo grado, NA
l'Avv. Angelo AL, in qualità di procuratore antistatario dell'allora parte attrice odierna appellata, alla restituzione, in favore di parte appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 3.222,24 al medesimo corrisposta da quest'ultima a titolo di spese legali del giudizio di primo grado;
3) DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite dei due gradi di giudizio;
4) PONE le spese della C.T.U. espletata in primo grado e già liquidate nel corso dello stesso definitivamente a carico di entrambe le parti di causa, in solido fra loro, con diritto dell'appellante alla restituzione dell'importo eventualmente già corrisposto a tale titolo, in misura della metà.
Così deciso in Teramo, in data 5 novembre 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Lorenza Pedullà
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3362 del Ruolo Generale
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
Parte_1
(P. IVA: , quale società che ha incorporato
[...] P.IVA_1 per fusione con decorrenza dal 1 gennaio Controparte_1
2017, giusta atto a rogito notaio di Verona in data Persona_1
22 dicembre 2016 (rep. n. 357793, racc. n. 29818) registrato a Verona in data
28 dicembre 2016 al n. 27823 serie 1T, in persona del suo legale rappresentante, dott. procuratore delegato alla Controparte_2 rappresentanza e firma sociale giusta atto del 9 aprile 2019 rep. n. 15593, racc. n. 8798, del Notaio con sede a Verona, Persona_2
Lungadige Cangrande n. 16, elettivamente domiciliata a Teramo, in via del
Baluardo n. 63 – angolo Vico della Fonte, presso e nello studio dell'Avv.
Enzo Formisani, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello;
- parte appellante -
e
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_3 C.F._1
(TE), il giorno 8 aprile 1968, residente a [...], domiciliata a
Giulianova, in via Cerulli n. 1/a, presso e nello studio dell'Avv. Angelo
AL, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
1 - parte appellata - nonché contro
(C.F.: , residente a [...], CP_4 C.F._2
in via Parini, n. 60;
- parte appellata contumace -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Teramo n.
237/2020 depositata in data 2 marzo 2020, non notificata - risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data 15 luglio 2025 con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la
[...]
(già ha Parte_2 Parte_3
proposto impugnazione avverso la sentenza n. 237/2020, pubblicata il 2 marzo 2020, con la quale il Giudice di Pace di Teramo, in integrale accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dalla sig.ra
[...] nei confronti della predetta Compagnia Assicurativa e del sig. CP_3
, ha dichiarato la responsabilità esclusiva di parte convenuta CP_4
e l'ha condannata a pagare, in favore dell'allora parte attrice - odierna appellata - la residua somma di € 10.331,80 (già detratto l'importo di €
5.700,00 precedentemente versato) a titolo di risarcimento per i danni non patrimoniali patiti dalla sig.ra in relazione al sinistro stradale CP_3 occorso in data 21 maggio 2016, condannandola altresì alla refusione, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario dell'allora parte attrice, delle spese di lite per € 2.000,00 a titolo di competenze professionali ed €
304,00 per spese vive (oltre rimborso forfettario ed oneri di legge) e ponendo definitivamente a carico di parte convenuta le spese della espletata C.T.U., liquidate in corso di giudizio e da rimborsare alla parte attrice ove anticipate.
In sintesi, in primo grado, a fondamento della pretesa risarcitoria, la sig.ra aveva esposto che il giorno 21 maggio 2016, intorno alle ore CP_3
2 13:15, stava percorrendo in bicicletta via Nievo in Giulianova, con direzione di marcia sud-nord, quando, giunta in corrispondenza del civico n. 49 e quindi della scuola elementare ivi presente, mentre si spostava verso il centro della strada per svoltare a sinistra segnalando preventivamente tale manovra con la corrispondente mano, veniva attinta dal ciclomotore targato Z75CRV, di proprietà del sig. e condotto CP_4
nell'occasione dal figlio , il quale, sopraggiungendo ad Persona_3 elevata velocità, a seguito di una brusca frenata, aveva perso il controllo del mezzo rovinando a terra, per cui il ciclomotore, dopo essere scivolato sull'asfalto, andava ad urtare, senza conducente, la ciclista che si trovava a cavallo della mezzaria intenta a svoltare a sinistra, provocandone la caduta a terra e lesioni personali, ristorate mediante la sentenza oggi impugnata.
In sintesi, il Giudice di prime cure ha ritenuto di attribuire al conducente il ciclomotore l'esclusiva responsabilità del sinistro, accreditando la versione della dinamica dello stesso fornita dall'allora attrice, siccome corroborata dalle emergenze istruttorie, ed in particolare
“dalle risultanze emergenti dalla relazione del sinistro redatta dagli agenti di
Polizia Municipale e dalla prova testimoniale” (cfr. p. 2 sentenza di primo grado).
La decisione de qua è stata impugnata dalla Compagnia Assicurativa, la quale ha affidato il gravame a due motivi di impugnazione, e segnatamente: (i) “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2054 cc e art. 2730 cc – Errata valutazione delle risultanze istruttorie ex art. 116 cpc – Difetto di motivazione”, lamentando in sostanza che, proprio dalle citate risultanze istruttorie, emergerebbe a ben vedere la responsabilità esclusiva o comunque un concorso di colpa prevalente e/o paritario della ciclista nella produzione del sinistro;
(ii) “Difetto di motivazione – Violazione art. 116 cpc -
Errata interpretazione di norme giuridiche - Abrogazione della norme richiamate”
, ossia dell'art. 5 L. n. 57/2011 (richiamato in sentenza ed invero abrogato con decorrenza dal 1 gennaio 2006 dal d.lgs. n. 209/2005), con contestazione in ogni caso della posta liquidata a titolo di personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale, non avendo infatti l'allora attrice fornito la dimostrazione di specifiche circostanze in grado di superare le
3 conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare;
infine l'appellante, alla luce dei motivi appena esposti, ha chiesto la modifica della sentenza di primo grado anche in punto di spese di lite, chiedendo la condanna di controparte al pagamento delle stesse o, in subordine, la relativa compensazione totale e/o parziale.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la sig.ra che, CP_3
dopo aver preliminarmente eccepito ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.
l'inammissibilità dell'appello, ne ha chiesto il rigetto con conseguente conferma della sentenza gravata e vittoria delle spese di lite, confermando, sostanzialmente, che la dinamica del sinistro si è verificata secondo le modalità riferite nel libello introduttivo di primo grado, pienamente confortato dal verbale di accertamento degli agenti della Polizia
Municipale intervenuta sul posto e dalle risultanze testimoniali rese in fase istruttoria, condivisi dal Giudice di Pace.
Il sig. , invece, non si è costituito in giudizio e pertanto CP_4
è stato dichiarato contumace all'udienza del 22 aprile 2021 dall'allora titolare del fascicolo.
A seguito di alcuni rinvii disposti dal precedente giudice istruttore, all'udienza del 15 luglio 2025 – l'unica celebrata avanti allo scrivente magistrato divenuto titolare del procedimento in data 12 marzo 2024 – le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., quindi la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione sollevata dalla difesa della sig.ra in ordine alla inammissibilità del gravame ai CP_3
sensi dell'art. 348-bis c.p.c., non ricorrendone i presupposti, dal momento che, come si avrà modo di esporre funditus nel prosieguo, le censure mosse alla sentenza di primo grado, lungi dal sostanziarsi, come affermato dall'appellato a p. 2 della comparsa, “nella generica contestazione dei verbali
4 di accertamento redatti dagli agenti intervenuti a seguito dell'occorso”, sono puntuali e non risultano del tutto infondate.
Infatti, l'appello proposto dalla Compagnia Assicurativa è Parte_1
parzialmente fondato: ritiene il Tribunale che, dagli elementi di prova raccolti nel primo grado di giudizio, evidentemente travisati dal Giudice di prime cure, non sia possibile inferire una responsabilità esclusiva in capo al conducente il ciclomotore, non avendo la ciclista, già attrice, appellata, dimostrato - nonostante ne fosse onerata - di aver uniformato la propria condotta (di guida della bicicletta) ai precetti di comune diligenza ed alle norme sulla circolazione stradale idonee ad evitare il danno, operando infatti la presunzione, nel caso di specie non vinta, di pari responsabilità sancita dal secondo comma dell'art. 2054 c.c. anche nell'ipotesi in cui sia coinvolta una bicicletta, dovendo “anche il ciclista dimostrare - come l'automobilista - di essersi attenuto al rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale e di aver tenuto una condotta prudente;
in caso contrario sarà anch'esso ritenuto responsabile della propria condotta.” (cfr. Corte di Appello di Firenze n. 1876/2023).
Nella lapidaria motivazione della sentenza impugnata, il Giudice di
Pace si è limitato ad affermare che “Dalle emergenze istruttorie emerge che parte attrice ha provato, a mezzo della prodotta documentazione e della prova testimoniale assunta, il fondamento della domanda. Al riguardo non vi è motivo di dubitare che l'evento oggetto di giudizio sia avvenuto secondo le circostanze di tempo e di luogo dedotte dalla parte attrice in atto di citazione, atteso che dalle risultanze emergenti dalla relazione del sinistro redatta dagli agenti di Polizia
Municipale e dalla prova testimoniale, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, il veicolo di parte convenuta investiva l'attrice che transitava in bicicletta.” (p. 1 sentenza), concludendo subito dopo che “In definitiva è così ragionevole affermare accertata la responsabilità esclusiva del conducente il ciclomotore targato X775CRV nella determinazione del sinistro in discussione.”
(p. 2 sentenza); in altri termini, il Giudice di prime cure, nel sostenere la responsabilità esclusiva del conducente il ciclomotore di proprietà del sig.
ed il compiuto assolvimento da parte dell'attrice dell'onere CP_4
probatorio a suo carico, ha genericamente richiamato “le emergenze
5 processuali” e, in particolare, la “relazione redatta dagli agenti di Polizia
Municipale” di Giulianova e la espletata “prova per testi”.
Senonché, anzitutto è doveroso evidenziare la non corretta applicazione, da parte del Giudice di Pace, della regola iuris posta dall'art. 2054, comma II c.c., che, come è noto, prevede una presunzione di responsabilità, che è superabile esclusivamente mediante la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del Codice della strada, che il giudice deve valutare con riferimento alle concrete circostanze di tempo e di luogo, con il corollario per cui l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. (con automatica responsabilità esclusiva a carico del soggetto violatore), essendo a tal fine necessario accertare al contempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 10031 del 29 aprile 2006). In altri termini, la presunzione posta dal secondo comma dell'art. 2054 c.c. di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro può esser vinta dalla prova - offerta da ciascuno di essi - di aver osservato le prescrizioni vigenti e fatto tutto il possibile per evitare il danno: "Entrambe le parti processuali che agiscono e resistono nel giudizio avente a oggetto il risarcimento dei danni derivati da uno scontro di veicoli, per superare la presunzione legale di pari concorso nella causazione del sinistro sono onerate non soltanto della prova della condotta dell'altro conducente violativa della regola che impone il principio del neminem laedere e delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma, altresì, della prova (positiva) della propria condotta, che deve risultare conforme alle prescrizioni del codice della strada e immune da colpa generica, dovendo essere improntata la condotta di guida sempre alla massima attenzione, ed essendo pertanto tenuto il conducente del veicolo a fare tutto quanto possibile per evitare il danno e a porre in atto le manovre di emergenza che, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto, erano esigibili" (Cass. civ., sez. III, n.
7057 del 20 marzo 2017).
6 Inoltre, anche a voler, per mera ipotesi, prescindere da tale regola iuris, in ogni caso è proprio l'esegesi degli elementi di prova citati nella decisione qui impugnata a smentire la conclusione cui è genericamente pervenuto il Giudice di Pace.
Infatti, dalla lettura del rapporto dagli agenti accertatori intervenuti redatto sulla base dell'attività di indagine compiuta nell'immediatezza del fatto, delle dichiarazioni rese dalle persone coinvolte e dai testimoni oculari sentiti a sommarie informazioni, si evince testualmente che: “Il sig.
alla guida di un ciclomotore, “veicolo A” percorreva la Via Nievo Persona_3
con direzione di marcia sud-nord. Nei pressi del civico n. 49 iniziava spostarsi verso la propria sinistra data la presenza poco più avanti del veicolo B un velocipede elettrico a pedalata assistita condotto dalla sig.ra , la Controparte_3 quale procedeva nella stessa direzione e che, senza segnalare tempestivamente la propria intenzione, iniziava a spostarsi anch'essa alla propria sinistra, verso il centro della carreggiata. Mentre procedevano entrambi nella stessa direzione il sig.
, giunto nei pressi del civico di cui sopra perdeva il controllo del Persona_3
mezzo che finiva a terra e che, privo del conducente strisciava in avanti andando poi ad urtare il velocipede di cui sopra…”; quindi gli agenti hanno accertato, ai fini che qui interessano, “la violazione”, ad opera della sig.ra CP_3
“dell'articolo 154 – 1/8 comma del C.d.S., con verbale n. 4147 poiché circolando alla guida del velocipede indicato, nell'effettuare il cambiamento di direzione per spostarsi alla propria sinistra verso il centro della carreggiata, non segnalava con sufficiente anticipo la propria intenzione” (cfr. doc. 3 fascicolo appellante).
Dunque, il rapporto redato dei verbalizzanti è chiaro nell'affermare che la ciclista odierna appellata non ha provveduto a segnalare con congruo anticipo, così come prescritto dall'art. 154 C.d.S., la propria intenzione di svoltare a sinistra, motivo per cui è stata oltretutto sanzionata.
A tal specifico riguardo, è opportuno precisare che il sopravvenuto annullamento, mediante la sentenza n. 135/2017 del Giudice di Pace (cfr. doc. 4 fascicolo appellata ed invero già allegata alla memoria ex art. 320
c.p.c. in prime grado), della contravvenzione in esame elevata ai danni della sig.ra a seguito dell'impugnazione dalla medesima proposta CP_3
7 - circostanza che invero non è stata neppure menzionata nella decisione oggetto dell'odierno gravame - non si rivela dirimente ai fini del presente giudizio (oltre a non spiegare, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude l'efficacia riflessa del giudicato, effetti nei confronti dell'odierna appellante, la quale non è stata infatti parte in quella causa, per cui la sentenza di annullamento della contravvenzione fa stato ad ogni effetto fra le medesime parti ex art. 2909 c.c. e non è opponibile nel presente giudizio all'appellante, né vincola il Tribunale quanto alla statuizione circa la responsabilità ai fini civilistici), semmai potendo valere alla stregua di un argomento di prova, come tale liberamente valutabile dall'Autorità Giudiziaria.
Tuttavia, è l'ulteriore compendio probatorio acquisito in primo grado a sconfessare apertamente tale elemento di prova, giacché il mancato rispetto, (anche) da parte della sig.ra delle norme disciplinanti la CP_3
circolazione stradale ed in particolare la mancata preventiva segnalazione, mediante la mano sinistra, della intenzione di svoltare in quella direzione, emerge da una pluralità di elementi.
In primo luogo, al netto della dichiarazione fatta dal conducente
, sentito dalla Polizia Municipale di Giulianova a sommarie Persona_3
informazioni in data 22 maggio 2016 (quindi proprio il giorno dopo il sinistro), secondo cui “la signora in bicicletta, che procedeva nella mia stessa direzione, iniziava a spostarsi verso il centro della strada senza alzare il braccio e senza segnalare tale manovra” (cfr. p. 13 del doc. 3 fascicolo appellante), è stata la stessa ciclista, sentita il 3 giugno 2016 a sommarie informazioni dagli agenti accertatori, ad aver testualmente dichiarato che: “Percorrevo la via Nievo con la mia biciletta con direzione di marcia sud – nord. Giunta nei pressi dell'ingresso della scuola elementare Don Milani mi sono spostata verso il centro della strada, dato che dall'opposta direzione non vi era nessuno e contestualmente mi sono voltata indietro per vedere se stava sopraggiungendo qualcuno, dato che volevo svoltare a sinistra per entrare all'interno della scuola. Appena mi sono voltata ho visto che subito dietro di me vi era un ciclomotore il cui conducente iniziava a frenare e perdeva il controllo del mezzo cadendo a terra. A seguito di tale caduta il ciclomotore scivolava sulla sede stradale e mi veniva ad urtare facendo
8 cadere a terra anche me. A mio avviso il ciclomotore, una volta caduto a terra, proseguiva la marcia urtandomi nella ruota posteriore della bicicletta. Non ho altro da aggiungere” (cfr. p. 15 e 16 del doc. 3 fascicolo appellante).
Quindi, la ciclista – anziché prima ispezionare la strada e, quindi, segnalare con la mano, così come prescrive l'art. 154 C.d.s., la propria intenzione di svoltare a sinistra e solo poi spostarsi verso il centro della carreggiata – ha confessato che, una volta giunta nei pressi dell'ingresso di una scuola elementare, non vedendo arrivare nessuno dall'opposta
(frontale) direzione di marcia, si è spostata verso il centro della strada e, quindi, si è voltata indietro per verificare se stesse sopraggiungendo qualcuno, solo a questo punto avvedendosi del ciclomotore che proveniva da tergo, e cioè solo quando si era già avvicinata alla mezzeria, ossia dopo che gli aveva già tagliato la strada, costringendolo ad una manovra di emergenza, così de facto confessando di aver contribuito alla causazione del sinistro.
In secondo luogo, l'espletata istruttoria orale, parimenti richiamata
(genericamente) nella sentenza gravata per sostenere l'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attrice, è tutt'altro che confortante rispetto alle conclusioni cui è pervenuto il Giudice di Pace.
Infatti, la sig.ra se in sede di escussione Testimone_1
testimoniale avanti al Giudice di Pace all'udienza dell'11 novembre 2019, ha dichiarato che la ciclista “si è spostata verso il centro ma non ricordo se ha tirato fuori il braccio per segnalare la manovra”, al contrario, sentita a sommarie informazioni in data 23 maggio 2016 - ossia a distanza di soli due giorni rispetto al sinistro e quindi quando verosimilmente ricordava con maggiore precisione i particolari del caso - ha dichiarato alla Polizia
Municipale: “Percorrevo la via Nievo con direzione di marcia nord-sud e rispetto al luogo del sinistro mi trovavo a poche decine di metri ed avevo quindi una buona visuale. Ho notato che dall'opposta direzione di marcia provenivano una signora in bicicletta ed un ciclomotore poco più indietro. La signora in bicicletta mantenendo la propria destra ed il ciclomotore circolava un poco più al centro la propria corsia. Giunta nei pressi dell'ingresso della scuola elementare “Don
Milani”, ho visto che la signora in bicicletta iniziava a spostarsi verso il centro
9 della carreggiata senza segnalare tale manovra e solo quando ormai era al centro della carreggiata si voltava indietro per vedere se stava sopraggiungendo qualcuno.”, esplicitando quindi la mancata segnalazione con il braccio dell'intenzione di svolta e confermando in pieno la dinamica per come narrata dalla stessa ciclista alla Polizia Municipale (ossia, spostamento verso il centro della carreggiata e immediatamente dopo verifica se qualcuno stesse sopraggiungendo da dietro).
Inoltre, se è vero che la teste in sede di escussione Tes_2
testimoniale avanti al Giudice di Pace all'udienza dell'11 novembre 2019, in risposta al capitolo di prova n. 2, ha dichiarato che “la signora proveniente da Sud ha tirato fuori il braccio sinistro per indicare la propria manovra”, è doveroso sottolineare che (a) la presenza della stessa sul luogo dell'incidente non risulta dal verbale redatto dalla Polizia Municipale (che difatti non l'ha sentita a sommarie informazioni) e che (b) la teste, pur avendo confermato i capitoli di prova articolati dalla difesa avversaria nella memoria ex art. 320 c.p.c. (tra cui quello relativo al segnale di svolta a sinistra con la mano), ha successivamente precisato, su espressa richiesta della difesa della Compagnia di Assicurazioni, di non aver “visto se (n.d.r.: la sig.ra ha guardato indietro, anche perché stavo controllando il Tes_3
traffico per poter attraversare la strada”, da ciò emergendo, oltre alla distrazione – ovviamente rispetto al sinistro – della teste, la relativa scarsa attendibilità, avendo la stessa confermato il compimento di una manovra
(la segnalazione con il braccio) che è stata smentita, recte omissata - nonostante dirimente - dalla ciclista ed espressamente smentita dalla teste oculare questa sì sentita a sommarie informazioni dagli Testimone_1
agenti accertatori nell'imminenza dei fatti.
Dunque, nel caso di specie, sulla base della istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado, è emerso che la condotta tenuta dalla sig.ra quale conducente della bicicletta, non risulta conforme ai CP_3
requisiti di accortezza e previdenza necessari a garantire la salvaguardia della circolazione stradale, non essendo invero emersa la prova dell'indicazione con la mano della manovra di svolta e – in ogni caso – non avendo la ciclista rispettato le norme di comune prudenza relative alla
10 circolazione stradale sancite dal Codice della Strada, in particolare dall'art. 140, secondo cui “gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardati la sicurezza stradale”, posto che, come confessato dalla stessa e più in generale come emerso nel corso dell'istruttoria, ella, anziché accertarsi in via prioritaria mediante lo specchio retrovisivo o ispezione diretta o in qualsiasi altro modo che non sopraggiungessero veicoli da tergo, ha proceduto a voltarsi a tal fine all'indietro soltanto una volta già spostatasi verso il centro della carreggiata, così contravvenendo all'obbligo, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi - prima di svoltare - che non sopravvengano veicoli da dietro, ai quali spetta al pari la precedenza, così generando una turbativa alla circolazione che ha inevitabilmente contribuito eziologicamente alla produzione del sinistro.
Il descritto comportamento tenuto dalla ciclista, peraltro, non oblitera quello osservato dal conducente il ciclomotore, né è in grado di estromettere l'ipotesi che siano ad entrambi allo stesso modo imputabili profili di negligenza per mancato rispetto delle regole della circolazione stradale, essendo stata infatti accertata la violazione, ad opera di Per_3
dell'art. 143 C.d.s., che impone di circolare, anche quando la strada
[...]
è libera, sulla parte destra della carreggiata ed in prossimità del margine destro della medesima, mentre è emerso che il ciclomotore circolasse sulla parte centrale della propria corsia.
Dunque, ritiene il Tribunale che il Giudice di Pace ha errato quando,
a discapito del compendio probatorio acquisito, ha riconosciuto il conducente il ciclomotore l'esclusivo responsabile del sinistro, vertendosi invece, sulla base di quanto sin qui illustrato, nella ipotesi di presunzione di colpa concorrente sancita dal secondo comma dell'art. 2054 c.c., che, alla luce delle superiori considerazioni, non è stata superata, delineandosi infatti, sulla base di quanto argomentato, una paritaria corresponsabilità, nella medesima misura, del guidatore il motociclo e della ciclista, odierna appellata.
Passando all'analisi del secondo motivo di appello, la
[...]
, premesso che il Giudice di prime cure, nell'operare la Parte_4
11 personalizzazione del danno non patrimoniale, ha richiamato normativa abrogata (ossia l'art. 5 L. 57/2011) e chiarito che comunque tale disposizione è stata trasfusa nel vigente art. 139, co. III d.lgs. 209/2005, ha sottolineato come in ogni caso la sentenza gravata sia priva di motivazione da questo punto di vista, posto che, “nel procedere all'aumento “consentito”
(non superiore al 20%) non ha dato contezza, così come richiesto nella norma, di quali fossero le condizioni soggettive del danneggiato alle quali ha inteso fare riferimento nella sentenza. In altri termini, nessuna spiegazione è stata fornita circa le ragioni che nella fattispecie concreta consentissero una maggiorazione risarcitoria, non avendo l'attrice evidenziato né tanto meno provato aspetti e/o circostanze implicanti particolari disagi e/o sofferenze o meglio conseguenze dannose ulteriori rispetto a quelle comuni patite da qualunque danneggiato che avesse riportato la medesima invalidità” (cfr. p. 13 citazione in appello).
La doglianza è fondata.
Infatti, in ordine all'invocato incremento per la personalizzazione del danno non patrimoniale, è costante l'orientamento della Corte di
Cassazione secondo cui, “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento” (cfr., ex multis,
Cass. 7/05/2018, n. 10912; 30/10/2018, n. 27482; 11/11/2019, n. 28988;
10/11/2020, n. 25164; 4/03/2021, n. 5865; 6/05/2021, n. 12046).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Sul piano concettuale occorre invero rammentare che il grado di invalidità permanente indicato da un barème medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità; — quelle
12 peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni.
Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (cfr. Cass. civ. n. 15924/2022; Cass. civ. n. 10912/2018).
Ciò posto, nel caso in esame, alcuna prova è stata allegata e/o offerta in primo grado da parte attrice al fine di dimostrare l'esistenza di ulteriori conseguenze eccezionali, anomale, affatto riconducibili al tipo di lesioni subite, non essendo a tal fine rilevante la mera affermazione di dolore e sofferenza soggettiva, penosità che, semmai, avrebbe potuto essere giuridicamente riqualificata in termini di richiesta di risarcimento del danno morale, che peraltro la difesa di parte appellata dimostra di confondere - impropriamente - con il concetto di personalizzazione del danno (laddove scrive in comparsa “Controparte lamenta il riconoscimento in favore della danneggiata della personalizzazione del danno biologico (o danno
Morale)”, mentre, secondo constante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” - cfr. Cass.
n. 25164 del 2020; in tal senso, cfr. altresì Cass. n. 28989/2019, Cass. n.
910/2018, Cass. n. 7513/2018).
Di conseguenza, l'importo di € 2.348,05 riconosciuto in sentenza “a titolo di personalizzazione del danno” non era in realtà dovuto e per l'effetto deve essere scomputato dalla somma di € 10.331,80 (da cui il Giudice di
Pace ha già detratto l'importo di € 5.700,00 precedentemente versato
13 dall'Assicurazione) liquidata nella decisione impugnata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, così pervenendo alla somma di
€ 7.983,75, con il corollario per cui, alla luce della presunzione ex art. 2054, comma II c.c. – non vinta, dunque operante – di pari responsabilità in egual misura, l'attrice in primo grado, oggi appellata, avrebbe avuto diritto a vedersi corrisposta la (minor) somma di € 3.991,90 a titolo di danno non patrimoniale.
Avendo poi l' rovveduto, in esecuzione della Parte_1
sentenza oggi impugnata, a versare la complessiva somma di € 14.143,24 - di cui, in favore della sig.ra € 10.921,00 (di cui, in particolare, sulla CP_3
base del conteggio effettuato con la e-mail datata 3 marzo 2020 a firma dell'Avv. Angelo AL versata in atti dall'appellante con deposito del 15 dicembre 2020, € 10.331,80 a titolo di “residua sorte capitale” liquidato in sentenza, € 150,00 a titolo di “interessi al 3.03.2020” ed € 439,00 quale “costo
CTU”) ed i restanti € 3.222,24 a titolo di spese legali in favore dell'Avv.
Angelo AL, procuratore dell'attrice dichiaratosi antistatario, ed avendo sempre la stessa Compagnia Assicurativa, nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione introduttivo dell'odierno gravame, chiesto di
“condannare la sig.ra lla restituzione della somma di € 14.143,24 Controparte_3
e/o al diverso importo corrisposto in eccedenza al dovuto dalla
[...]
, in esecuzione della sentenza del Giudice Parte_1
Onorario di Pace di Teramo n. 237/2020, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di pagamento al saldo”, la sig.ra vittoriosa in primo grado, CP_3
deve essere condannata a restituire, in favore dell'Assicurazione odierna appellante, la somma di € 6.929,10 (pari alla differenza fra € 10.921,00 e €
3.991,90).
Ora, su tale somma riconosciuta, trattandosi di debito di valore, vanno riconosciuti gli interessi e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento sviluppato sul punto a partire dalla pronuncia dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1712 del 1995; inoltre, sulla somma così determinata (il danno sommato alla rivalutazione annua) andranno calcolati gli interessi che hanno la funzione di coprire il ritardo;
in ordine al tasso di interesse da applicare,
14 considerando che il danno in questione può essere liquidato in base al criterio equitativo, la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale potrà considerare congruo il tasso d'interesse legale, ovvero una misura maggiore o minore a seconda della fattispecie concreta.
L'operazione deve essere eseguita secondo quanto sancito dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, secondo cui “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria”.
Ebbene, nel caso di specie, devalutando dapprima (sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita) la suddetta somma di € 6.929,10 alla data del fatto, recte dell'avvenuto pagamento (il 27 gennaio 2017 – cfr. doc. 5 fascicolo appellante), si perviene ad un importo di € 5.726,53; applicando poi gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno, dal 27 gennaio 2017 e fino alla data del 30 settembre 2025 (ultimo aggiornamento
ISTAT disponibile), si perviene all'importo finale di € 7.701,14; si specifica inoltre che, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo, sono invece dovuti gli interessi moratori al tasso legale.
Da ultimo, in tale contesto di sostanziale soccombenza reciproca, ritiene il Tribunale che sussistano le condizioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio, al pari di quelle del presente grado, in considerazione del parziale accoglimento dell'appello proposto.
Peraltro, è doveroso evidenziare, in termini generali, che l'istanza di distrazione delle spese processuali non introduce una nuova domanda nel giudizio, non traendo fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale, con il corollario per cui, da un lato, l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, e, dall'altro, che il procuratore antistatario è tenuto alla restituzione delle somme pagate dalla parte soccombente in caso di riforma, in appello, della sentenza in cui
15 aveva chiesto la distrazione delle spese a suo favore, subendo legittimamente gli effetti della decisione di secondo grado di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione di quella di primo grado, persino ove non evocato personalmente in giudizio (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 aprile 2010, n. 9062).
Infatti, “secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui l'avvocato abbia ottenuto l'attribuzione delle spese quale antistatario, incassa (personalmente) la somma, in quanto creditore diretto ed in base ad un (proprio) titolo, per cui solo lui è il legittimato passivo dell'obbligo di restituzione (Cass. n. 15030/2019). Ne consegue, mutatis mutandis, che il difensore antistatario è tenuto alla restituzione delle somme pagate dalla parte soccombente in caso di riforma, in appello, della sentenza in cui aveva chiesto la distrazione delle spese a suo favore (Cass. n. 1526/2016).” (cfr. Tribunale di Roma del 5 aprile 2023).
Pertanto, il procuratore della parte allora attrice, oggi appellata, dichiaratosi antistatario in primo grado, l'Avv. Angelo AL, è tenuto alla restituzione della somma di € 3.222,24 corrispostagli.
Infine, con riguardo alle spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata in primo grado (e poste, nella sentenza qui gravata, a carico della
Compagnia Assicurativa), deve evidenziarsi che, secondo la Suprema Corte,
“È affetta dal vizio di omessa pronuncia la sentenza d'appello che, accogliendo il gravame e accollando le spese di lite alla parte soccombente, taccia sulla sorte delle spese della consulenza tecnica d'ufficio eseguita nel primo grado di giudizio, a nulla rilevando che tali spese abbiano già formato oggetto di liquidazione con decreto motivato, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 168” (cfr. Cass. civ., sez. III, ordinanza del 5 giugno 2020, n. 10804: in un giudizio concernente un appalto pubblico tra una impresa ed un ente comunale, la Corte d'Appello aveva omesso di decidere sulla regolamentazione delle spese della Consulenza Tecnica
d'Ufficio che era stata espletata nel corso del processo di primo grado e la
Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha cassato la sentenza di secondo grado, osservando come la pronuncia sulle spese di lite non include implicitamente quella sulle spese C.T.U., essendo il giudice gravato da un vero e proprio obbligo di statuire espressamente su tali costi, costituendo
16 l'eventuale omissione un vizio di omessa pronuncia, non un rigetto implicito).
Del resto, in tema di “liquidazione delle spese giudiziali, il giudice
d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto
a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'articolo 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese”.
Di conseguenza, sulla scorta dell'esito complessivo della lite, le spese della C.T.U. espletata in primo grado e già liquidate nel corso dello stesso
(per l'importo di € 439,00, come emerge dalla sopra citata e-mail datata 3 marzo 2020 a firma dell'Avv. Angelo AL versata in atti dall'appellante con deposito del 15 dicembre 2020) devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti di causa, in solido fra loro, con diritto dell'appellante alla restituzione dell'importo eventualmente già corrisposto a tale titolo, in misura della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado contraddistinta dal R.G. n.
3362/2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...]
, e quindi in riforma della Parte_2
sentenza n. 237/2020 emessa dal Giudice di Pace di Teramo,
ACCERTA e DICHIARA, ai sensi dell'art. 2054, secondo comma c.c., la concorrente responsabilità del conducente il ciclomotore targato
X775CRV e di parte appellante in pari misura nella causazione del sinistro oggetto di causa e, per l'effetto, NA parte appellata alla restituzione in favore di parte appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 7.701,14, oltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
17 2) per effetto della riforma della sentenza di primo grado, NA
l'Avv. Angelo AL, in qualità di procuratore antistatario dell'allora parte attrice odierna appellata, alla restituzione, in favore di parte appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 3.222,24 al medesimo corrisposta da quest'ultima a titolo di spese legali del giudizio di primo grado;
3) DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite dei due gradi di giudizio;
4) PONE le spese della C.T.U. espletata in primo grado e già liquidate nel corso dello stesso definitivamente a carico di entrambe le parti di causa, in solido fra loro, con diritto dell'appellante alla restituzione dell'importo eventualmente già corrisposto a tale titolo, in misura della metà.
Così deciso in Teramo, in data 5 novembre 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Lorenza Pedullà
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