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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 27/09/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere
dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: Altre ha pronunciato seguente controversie di diritto amministrativo SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 16/2024 R.G.
promossa
da
, c.f. , rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. SCIMEMI CALOGERO VALERIO giusta delega in atti
- appellante -
contro
Controparte_1
, c.f.
[...] P.IVA_2
- appellato -
COMUNE DI SESTO FIORENTINO (FI), c.f. P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'avv. DORETTI CHIARA, giusta delega
1 in atti
- appellato -
, c.f. Controparte_2 P.IVA_4
- appellato -
c.f. Controparte_3 P.IVA_5
- appellato -
, c.f. Controparte_4 P.IVA_6
- appellato -
c.f. , Controparte_5 P.IVA_7
rappresentato e difeso dall'avv. NOTARPASQUALE RITA, giusta delega in atti
- appellato -
, c.f. rappresentato e difeso Controparte_6 P.IVA_8
dall'avv. DE GIORGI ANNA, giusta delega in atti
- appellato -
, c.f. Controparte_7 P.IVA_9
- appellato -
c.f. , Controparte_8 P.IVA_10
rappresentato e difeso dall'avv. BATTISTA ANDREA, giusta delega in atti
- appellato -
, c.f. Controparte_9 P.IVA_11
- appellato -
, c.f. Controparte_10 P.IVA_12
- appellato -
2 , c.f. Controparte_11 P.IVA_13
- appellato -
, c.f. , rappresentato e difeso CP_12 P.IVA_14
dall'avv. BARLETTA CLAUDIO, giusta delega in atti
- appellato -
c.f. Controparte_13 P.IVA_15
- appellato -
, c.f. rappresentato e Controparte_14 P.IVA_16
difeso dall'avv. PISCITELLO LAURA SALVATRICE MARUSSIA,
giusta delega in atti
- appellato -
, c.f. Controparte_15 P.IVA_17
- appellato -
, c.f. Controparte_16 P.IVA_18
- appellato -
, c.f. Controparte_17 P.IVA_19
- appellato -
COMUNE DI AREZZO, c.f. P.IVA_20
- appellato -
, c.f. Controparte_18 P.IVA_21
- appellato -
, c.f. Controparte_19 P.IVA_22
- appellato -
, c.f. Controparte_20 P.IVA_23
- appellato -
3 , c.f. Controparte_21 P.IVA_24
- appellato -
, c.f. , rappresentato e difeso CP_22 P.IVA_25
dall'avv. TAFURI ANTONIO, giusta delega in atti
- appellato -
, c.f. Controparte_23 P.IVA_26
- appellato -
c.f. , rappresentato e Controparte_24 P.IVA_27
difeso dall'avv. ZACCARIA GIACOMO, giusta delega in atti
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 72/2024 del Tribunale
di Bolzano di data 19.01.2024
Causa rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 19.03.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore della parte appellante:
VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
“disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
“nel merito
- accogliere il presente appello nella forma e nel merito e quindi
riformare totalmente, nei capi impugnati e per i motivi tutti
spiegati, la sentenza n°72/2024 (rg 2529/2022) dei 19/23
gennaio 2024 del Tribunale di Bolzano,
per effetto della superiore riforma,
- disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e
4 difesa,
nel merito
- ritenere e dichiarare ammissibile e fondata e, per l'effetto,
accogliere, nella sostanza e nella forma, l'opposizione ex
articolo 615 cpc di cui all'atto di citazione rg 3607/2022 del
Tribunale di Palermo e alla comparsa di riassunzione rg
2529/2022 del Tribunale di Bolzano avverso la cartella di
pagamento n°021 2020 00077721 34 000, notificata in data 28
settembre 2021 dalla;
Controparte_25
- annullare quindi e, per l'effetto, con qualsivoglia statuizione,
ritenere e dichiarare inefficaci la cartella di pagamento n°021
2020 00077721 34 000, notificata in data 28 settembre 2021
dalla , e tutti i verbali di Controparte_25
contestazione opposti, nonché tutti gli atti eventualmente
successivi esecutivi degli stessi, e conseguentemente ritenere e
dichiarare non dovute le somme ivi azionate;
- emettere ogni altro provvedimento conseguenziale;
- condannare, ai sensi degli articoli 336 e 389 cpc, gli appellati
alla riduzione in pristino conseguente alla di-sposta riforma
della sentenza impugnata, nonché alla restituzione di tutte le
somme di denaro a qualsiasi titolo e/o ragione da questi
percepite e corrisposte dall'appellante in esecuzione della
sentenza di primo grado, in for-za della provvisoria esecutività
della stessa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria
correnti dalla data di corresponsione alla data di effettivo
5 soddisfo;
- condannare gli appellati al pagamento delle spese e
competenze di lite di entrambi i gradi del presente giudizio”.
Del procuratore di parte appellata Comune di Sesto
Fiorenetino:
affinché voglia questa Ecc.ma Corte di Appello di : CP_1
In tesi:
- respingere in quanto inammissibile e infondato l'appello proposto da e confermare la legittimità della Parte_1
sentenza n. 72/2024 emessa dal Tribunale di Bolzano, con reiezione di tutte le domande.
Del procuratore di parte appellata Controparte_5
[...]
Voglia l'ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria domanda,
istanza od eccezione rigettare l'appello, in via preliminare per contrasto con l'art. 345 cpc e comunque nel merito, e confermare la sentenza N. 72/2024 (rg. 2529/2022) emessa il
19.1.24 e pubblicata il 23.1.24 dal Tribunale di Bolzano e quindi accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione all'esecuzione; nel merito, in ipotesi di ritenuta ammissibilità respingere le domande avversarie e, accertata la validità del titolo esecutivo rappresentato dal Verbale P/10796P/2017 confermare in relazione al suddetto verbale, la validità della cartella n.
02120200007772134000; in ipotesi denegata di vizi della
6 cartella non dipendenti dalla formazione del ruolo e ad esso successivi si chiede che l' sia chiamata a Controparte_25
rifondere le spese processuali al comparente Comune. In ogni caso con vittoria di tutte le spese e competenze di causa di
Primo e Secondo grado. oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Del procuratore di parte appellata Controparte_6
dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza del gravame proposto anche nei confronti del e per Controparte_6
l'effetto rigettarlo per le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, con condanna alle spese e competenze di lite.
Del procuratore di parte appellata : Controparte_8
affinché l'ill.ma Corte d'Appello adita voglia rigettare l'appello proposto dalla società perché infondato in Parte_1
fatto ed in diritto per i motivi esposti nella propria comparsa di costituzione e risposta depositata.
Con vittoria di spese e compensi di avvocato del presente giudizio.
Del procuratore di parte appellata CP_12
affinché l'Illustre Corte d'Appello adita voglia dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Del procuratore di parte appellata : Controparte_14
Rigettare l'appello proposto dalla avverso la Parte_1
sentenza n. 72/2024 resa dal Tribunale di Bolzano, per i motivi
7 espressi in comparsa di costituzione, con vittoria di spese e accessori (INAIL, CPDEL e spese generali).
Del procuratore di parte appellata CP_22
affinché l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria
istanza, per le ragioni sopra esposte, voglia:
Nel merito, in via principale: respingere l'appello proposto da
(C.F. ) avverso della Parte_1 P.IVA_1
sentenza n. 72/2024 del 19 gennaio 2024, depositata in
cancelleria il 23 gennaio 2024, comunicata il 23 gennaio 2024 e
notificata il 23 gennaio 2024, resa dal Tribunale Ordinario di
Bolzano, Sezione Prima Civile, Giudice unico dott. Alex Tarneller,
a definizione del giudizio di primo grado R.G. 2529/2022, perché
inammissibile e/o, in ogni caso, infondato in fatto e in diritto e,
per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi e di quelli
avanzati nel giudizio di primo grado, confermare integralmente la
medesima sentenza e la cartella n. 021 2020 00077721 34 000
impugnata in primo grado, relativamente ai ruoli e presupposti
verbali, emessi dal CP_22
In ogni caso: con vittoria delle spese di entrambi i gradi di
giudizio, incluso rimborso forfettario delle spese generali ed
accessori per avvocati dipendenti P.A.”.
Del procuratore di parte appellata Controparte_24
«Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria e diversa deduzione ed eccezione:
- dichiarare inammissibile l'opposizione all'esecuzione
8 proposta e/o comunque dichiarare inammissibili le domande
con essa proposte nei confronti del in Controparte_24
primo grado, in quanto tardive, e quindi dichiarare
conseguentemente inammissibili le domande proposte con
l'appello avversario;
- in subordine, nel merito, comunque rilevato il
giudicato parziale della sentenza di primo grado, rigettare
integralmente l'appello avversario e le domande con esso
proposte contro il in quanto infondate in Controparte_24
fatto e in diritto;
- in ogni caso, con condanna, anche forfettaria, a compensi e spese di causa, oltre accessori di legge o, in denegato caso di accoglimento della opposizione per causa addebitabile all'Agente della riscossione, compensare le spese nei confronti del e condannare Controparte_24 [...]
alle spese di lite anche a favore di questo Controparte_26
Comune».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cartella di pagamento n. 021 2020 00077721 34 000,
l' , Agente della riscossione per Controparte_26
la provincia di , ingiungeva a CP_1 Parte_1
società che noleggia autoveicoli senza conducente, il pagamento dell'importo di € 45.814,44, basato su ruoli, emessi da 25
Comuni diversi per verbali di contestazione di violazioni al codice della strada.
9 proponeva opposizione all'esecuzione Parte_1
ex art. 615 c.p.c. avanti al Tribunale di Palermo, il quale si dichiarava incompetente per territorio. La società riassumeva quindi la causa avanti al Tribunale di Bolzano che ha definito la vertenza con sentenza n. 72/2024 del 19.01.2024 con la quale,
dopo aver accertato la cessazione della materia del contendere in relazione ai seguenti numeri progressivi della cartella impugnta:
a. , n. 7-8, per € 199,18; Controparte_27
b. n. 28-30, per € 78,28; Controparte_19
c. n. 34-36 per € 438,38, n. 37-28 Controparte_21
per € 237,41, n. 39-40 per € 237,41, n. 41-43 per
€ 722,71;
, n. 197-199 per € 241,38, n. 203- Parte_2
205 per € 235,77, n. 206-208 per € 136,27, n. 209-211
per € 130,66, n. 212-214 per € 228,56, n. 215-217 per
€ 228,56, n. 218-220 per € 211,77, n. 221-223 per €
211,17;
e. n. 91-105, Controparte_4
ha rigettato l'opposizione respingendo integralmente le domande attoree.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello Parte_1
formulando due motivi d'impugnazione con i quali
[...]
essenzialmente eccepisce il proprio difetto di legittimazione sostanziale passiva e l'inesistenza del titolo esecutivo per
10 mancata notifica dei verbali di contestazione.
Si sono costituiti in giudizio i , Controparte_28
, e chiedendo il CP_5 CP_6 CP_14 CP_22 CP_24
rigetto dell'impugnazione.
Inoltre, si sono costituiti i e CP_29 CP_8
rilevando la cessazione della materia del contendere con riferimento alle rispettive posizioni.
All'udienza del 19.03.2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Come ha correttamente rilevato il Tribunale, il difetto di legittimazione è inammissibile in sede di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
La giurisprudenza di legittimità già citata dal Primo
giudice nella sentenza impugnata, ha infatti trovato ulteriore conferma nelle successive decisioni e in particolare nella sentenza n. 31454/2024 della Corte di Cassazione (pronunciata proprio nei confronti dell'odierna appellante) che ha ribadito il proprio orientamento secondo il quale: «in tema di violazioni del
codice della strada, il difetto di legittimazione passiva – derivante
dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza
conducente, dell'art. 196 c.d.s. – deve farsi valere sin dalla
11 notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale,
mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi
degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino
definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex
art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di
accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo
esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad
ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa
notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire
dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della
fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria
posta a base della riscossione coattiva» (Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 32920 del 09/11/2022, Rv. 666115-01; sono conformi Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 32921 del 09/11/2022, Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 510 dell'11/01/2023, Cass., Sez. 3, Ordinanza nn.
1382 e 1383 del 18/01/2023).”
2. Per tutte le infrazioni relative ai verbali di contestazioni che sono risultati correttamente notificati trova applicazione il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui:
“L'avvenuta notificazione dei verbali alla società le imponeva
quindi, in aggiunta alla comunicazione dei nominativi dei
presunti (cor)responsabili, di dover altresì proporre opposizione
avverso i verbali, anche la fine di far valere le eventuali
illegittimità ricollegabili alla dedotta assenza di responsabilità
per le infrazioni commesse, la cui omissione determina quindi la
12 definitività del provvedimento sanzionatorio, e la conseguente
impossibilità di poter far valere con l'impugnazione della cartella
esattoriale, le doglianze che invece andavano rivolte nei confronti
del verbale” (Cass. civ., n. 1238/2019).
3. Anche in mancanza di notificazione dei verbali di contestazione, l'opposizione alla cartella di pagamento va dichiarata inammissibile.
A sostegno la decisione delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione più volte citata nel corso del giudizio per cui:
“L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della
riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria
comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai
sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150
e non nelle forme della opposizione all'esecuzione ex art. 615
cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il
primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione
irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della
notificazione del processo verbale di accertamento della
violazione del codice della strada, il termine per la proponibilità
del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni
decorrente dalla data di notificazione della cartella di
pagamento”.
L'opposizione introduttiva del presente giudizio è stata infatti in ogni caso proposta oltre al termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione della cartella di pagamento, che
13 pacificamente, è avvenuta in data 28 settembre 2021.
4. Quanto alla posizione del che Controparte_8
ha già provveduto ad annullare in autotutela, per quanto di sua competenza, la cartella esattoriale impugnata, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le relative spese del presente grado di giudizio,
considerato che il Comune aveva provveduto allo sgravio della pretesa creditoria già prima della riassunzione, anche nei suoi confronti, della causa in primo grado, vanno poste a carico di parte appellante. Ciò, nonostante la citazione di tutte le parti in questo grado sia dovuta per il litisconsorzio necessario sussistente tra coloro che hanno preso parte al processo di primo grado, poiché va anche rilevato che le motivazioni dell'impugnazione sono risultate infondate.
5. Quanto al va dichiarata la CP_12
cessazione della materia del contendere a spese compensate,
come richiesto.
Infatti, seppure il Comune abbia ritenuto di sgravare le posizioni allo stesso relative solo nel corso del secondo grado di giudizio, va osservato che i motivi di impugnazione sono risultati infondati.
6. Le spese del presente grado di giudizio vanno calcolate in applicazione dello scaglione medio dei parametri ministeriali disciplinati dal DM.55/2014, per il valore della causa, che per i singoli Comuni costituiti equivale all'importo portato nei
14 rispettivi ruoli e con riferimento all'attività effettivamente prestata per ciascuna difesa.
Rigettato l'appello, considerata la soccombenza di
[...]
le spese come sopra determinate, dovranno essere Parte_1
integralmente rimborsate dall'appellante alle controparti, con la sola eccezione di quanto stabilito per il . CP_12
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CP_1
nei confronti dell Parte_1 Controparte_25
, per la Provincia di
[...] Controparte_1 CP_1
e i Comuni di , Arezzo, , CP_16 CP_15 CP_2
, CP_17 CP_19 CP_18 CP_21 CP_20 [...]
, Sesto Fiorentino, CP_23 CP_22 CP_4 CP_3 CP_6
, , , Controparte_5 CP_8 CP_7 CP_10
e avverso CP_9 CP_24 CP_11 CP_12 Pt_2 CP_14
la sentenza n. 72/2024 del 19.01.2024 del Tribunale di
Bolzano, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. accerta la cessazione della materia del contendere in relazione ai seguenti numeri progressivi della cartella di pagamento n. 021 2020 00077721 34 000 per i quali i rispettivi
Comuni hanno provveduto allo sgravio:
a. n. 132-134 per € 167,11; Controparte_8
15 b. n. 173-175 per € 292,99, n. 176-178 per € CP_12
292,99, n. 178-181 per € 258,85, n. 182-184 per € 258,85, n.
185-187 per € 258,85, n. 188-190 per € 258,85.
2. respinge l'appello e, salvo quanto disposto al capo precedente, conferma la sentenza impugnata;
3. condanna a rifondere ai i Parte_1 CP_28
Sesto Fiorentino, di e di le spese del presente CP_6 CP_8
grado di giudizio che liquida per ciascuno nell'importo complessivo di € 326.60 di cui € 142,00 per la fase di studio, €
142,00 per la fase introduttiva, € 42,60 per spese generali oltre
IVA e CAP;
4. condanna a rifondere ai Comuni di Parte_1
e di le spese del presente grado di giudizio CP_5 CP_22
che liquida per ciascuno nell'importo complessivo di € 568,10 di cui € 142,00 per la fase di studio, € 142,00 per la fase introduttiva, € 210,00 per la fase decisionale, € 74,10 per spese generali oltre IVA e CAP;
5. condanna a rifondere al Parte_1 CP_24
le spese del presente grado di giudizio che liquida
[...]
nell'importo complessivo di € 1.232,80 di cui € 536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la fase introduttiva, € 160,80 per spese generali oltre IVA e CAP;
6. condanna a rifondere al Parte_1 CP_14
le spese del presente grado di giudizio che liquida
[...]
nell'importo complessivo di € 7.987,90 di cui € 2.058,00 per la
16 fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00
per la fase decisionale, € 1.041,90 per spese generali oltre IVA e
CAP;
7. dichiara, per il resto, compensate le spese tra le parti.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, 14 maggio 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
La Consigliere estensore Dott.ssa Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere
dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: Altre ha pronunciato seguente controversie di diritto amministrativo SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 16/2024 R.G.
promossa
da
, c.f. , rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. SCIMEMI CALOGERO VALERIO giusta delega in atti
- appellante -
contro
Controparte_1
, c.f.
[...] P.IVA_2
- appellato -
COMUNE DI SESTO FIORENTINO (FI), c.f. P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'avv. DORETTI CHIARA, giusta delega
1 in atti
- appellato -
, c.f. Controparte_2 P.IVA_4
- appellato -
c.f. Controparte_3 P.IVA_5
- appellato -
, c.f. Controparte_4 P.IVA_6
- appellato -
c.f. , Controparte_5 P.IVA_7
rappresentato e difeso dall'avv. NOTARPASQUALE RITA, giusta delega in atti
- appellato -
, c.f. rappresentato e difeso Controparte_6 P.IVA_8
dall'avv. DE GIORGI ANNA, giusta delega in atti
- appellato -
, c.f. Controparte_7 P.IVA_9
- appellato -
c.f. , Controparte_8 P.IVA_10
rappresentato e difeso dall'avv. BATTISTA ANDREA, giusta delega in atti
- appellato -
, c.f. Controparte_9 P.IVA_11
- appellato -
, c.f. Controparte_10 P.IVA_12
- appellato -
2 , c.f. Controparte_11 P.IVA_13
- appellato -
, c.f. , rappresentato e difeso CP_12 P.IVA_14
dall'avv. BARLETTA CLAUDIO, giusta delega in atti
- appellato -
c.f. Controparte_13 P.IVA_15
- appellato -
, c.f. rappresentato e Controparte_14 P.IVA_16
difeso dall'avv. PISCITELLO LAURA SALVATRICE MARUSSIA,
giusta delega in atti
- appellato -
, c.f. Controparte_15 P.IVA_17
- appellato -
, c.f. Controparte_16 P.IVA_18
- appellato -
, c.f. Controparte_17 P.IVA_19
- appellato -
COMUNE DI AREZZO, c.f. P.IVA_20
- appellato -
, c.f. Controparte_18 P.IVA_21
- appellato -
, c.f. Controparte_19 P.IVA_22
- appellato -
, c.f. Controparte_20 P.IVA_23
- appellato -
3 , c.f. Controparte_21 P.IVA_24
- appellato -
, c.f. , rappresentato e difeso CP_22 P.IVA_25
dall'avv. TAFURI ANTONIO, giusta delega in atti
- appellato -
, c.f. Controparte_23 P.IVA_26
- appellato -
c.f. , rappresentato e Controparte_24 P.IVA_27
difeso dall'avv. ZACCARIA GIACOMO, giusta delega in atti
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 72/2024 del Tribunale
di Bolzano di data 19.01.2024
Causa rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 19.03.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore della parte appellante:
VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
“disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
“nel merito
- accogliere il presente appello nella forma e nel merito e quindi
riformare totalmente, nei capi impugnati e per i motivi tutti
spiegati, la sentenza n°72/2024 (rg 2529/2022) dei 19/23
gennaio 2024 del Tribunale di Bolzano,
per effetto della superiore riforma,
- disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e
4 difesa,
nel merito
- ritenere e dichiarare ammissibile e fondata e, per l'effetto,
accogliere, nella sostanza e nella forma, l'opposizione ex
articolo 615 cpc di cui all'atto di citazione rg 3607/2022 del
Tribunale di Palermo e alla comparsa di riassunzione rg
2529/2022 del Tribunale di Bolzano avverso la cartella di
pagamento n°021 2020 00077721 34 000, notificata in data 28
settembre 2021 dalla;
Controparte_25
- annullare quindi e, per l'effetto, con qualsivoglia statuizione,
ritenere e dichiarare inefficaci la cartella di pagamento n°021
2020 00077721 34 000, notificata in data 28 settembre 2021
dalla , e tutti i verbali di Controparte_25
contestazione opposti, nonché tutti gli atti eventualmente
successivi esecutivi degli stessi, e conseguentemente ritenere e
dichiarare non dovute le somme ivi azionate;
- emettere ogni altro provvedimento conseguenziale;
- condannare, ai sensi degli articoli 336 e 389 cpc, gli appellati
alla riduzione in pristino conseguente alla di-sposta riforma
della sentenza impugnata, nonché alla restituzione di tutte le
somme di denaro a qualsiasi titolo e/o ragione da questi
percepite e corrisposte dall'appellante in esecuzione della
sentenza di primo grado, in for-za della provvisoria esecutività
della stessa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria
correnti dalla data di corresponsione alla data di effettivo
5 soddisfo;
- condannare gli appellati al pagamento delle spese e
competenze di lite di entrambi i gradi del presente giudizio”.
Del procuratore di parte appellata Comune di Sesto
Fiorenetino:
affinché voglia questa Ecc.ma Corte di Appello di : CP_1
In tesi:
- respingere in quanto inammissibile e infondato l'appello proposto da e confermare la legittimità della Parte_1
sentenza n. 72/2024 emessa dal Tribunale di Bolzano, con reiezione di tutte le domande.
Del procuratore di parte appellata Controparte_5
[...]
Voglia l'ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria domanda,
istanza od eccezione rigettare l'appello, in via preliminare per contrasto con l'art. 345 cpc e comunque nel merito, e confermare la sentenza N. 72/2024 (rg. 2529/2022) emessa il
19.1.24 e pubblicata il 23.1.24 dal Tribunale di Bolzano e quindi accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione all'esecuzione; nel merito, in ipotesi di ritenuta ammissibilità respingere le domande avversarie e, accertata la validità del titolo esecutivo rappresentato dal Verbale P/10796P/2017 confermare in relazione al suddetto verbale, la validità della cartella n.
02120200007772134000; in ipotesi denegata di vizi della
6 cartella non dipendenti dalla formazione del ruolo e ad esso successivi si chiede che l' sia chiamata a Controparte_25
rifondere le spese processuali al comparente Comune. In ogni caso con vittoria di tutte le spese e competenze di causa di
Primo e Secondo grado. oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Del procuratore di parte appellata Controparte_6
dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza del gravame proposto anche nei confronti del e per Controparte_6
l'effetto rigettarlo per le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, con condanna alle spese e competenze di lite.
Del procuratore di parte appellata : Controparte_8
affinché l'ill.ma Corte d'Appello adita voglia rigettare l'appello proposto dalla società perché infondato in Parte_1
fatto ed in diritto per i motivi esposti nella propria comparsa di costituzione e risposta depositata.
Con vittoria di spese e compensi di avvocato del presente giudizio.
Del procuratore di parte appellata CP_12
affinché l'Illustre Corte d'Appello adita voglia dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Del procuratore di parte appellata : Controparte_14
Rigettare l'appello proposto dalla avverso la Parte_1
sentenza n. 72/2024 resa dal Tribunale di Bolzano, per i motivi
7 espressi in comparsa di costituzione, con vittoria di spese e accessori (INAIL, CPDEL e spese generali).
Del procuratore di parte appellata CP_22
affinché l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria
istanza, per le ragioni sopra esposte, voglia:
Nel merito, in via principale: respingere l'appello proposto da
(C.F. ) avverso della Parte_1 P.IVA_1
sentenza n. 72/2024 del 19 gennaio 2024, depositata in
cancelleria il 23 gennaio 2024, comunicata il 23 gennaio 2024 e
notificata il 23 gennaio 2024, resa dal Tribunale Ordinario di
Bolzano, Sezione Prima Civile, Giudice unico dott. Alex Tarneller,
a definizione del giudizio di primo grado R.G. 2529/2022, perché
inammissibile e/o, in ogni caso, infondato in fatto e in diritto e,
per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi e di quelli
avanzati nel giudizio di primo grado, confermare integralmente la
medesima sentenza e la cartella n. 021 2020 00077721 34 000
impugnata in primo grado, relativamente ai ruoli e presupposti
verbali, emessi dal CP_22
In ogni caso: con vittoria delle spese di entrambi i gradi di
giudizio, incluso rimborso forfettario delle spese generali ed
accessori per avvocati dipendenti P.A.”.
Del procuratore di parte appellata Controparte_24
«Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria e diversa deduzione ed eccezione:
- dichiarare inammissibile l'opposizione all'esecuzione
8 proposta e/o comunque dichiarare inammissibili le domande
con essa proposte nei confronti del in Controparte_24
primo grado, in quanto tardive, e quindi dichiarare
conseguentemente inammissibili le domande proposte con
l'appello avversario;
- in subordine, nel merito, comunque rilevato il
giudicato parziale della sentenza di primo grado, rigettare
integralmente l'appello avversario e le domande con esso
proposte contro il in quanto infondate in Controparte_24
fatto e in diritto;
- in ogni caso, con condanna, anche forfettaria, a compensi e spese di causa, oltre accessori di legge o, in denegato caso di accoglimento della opposizione per causa addebitabile all'Agente della riscossione, compensare le spese nei confronti del e condannare Controparte_24 [...]
alle spese di lite anche a favore di questo Controparte_26
Comune».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cartella di pagamento n. 021 2020 00077721 34 000,
l' , Agente della riscossione per Controparte_26
la provincia di , ingiungeva a CP_1 Parte_1
società che noleggia autoveicoli senza conducente, il pagamento dell'importo di € 45.814,44, basato su ruoli, emessi da 25
Comuni diversi per verbali di contestazione di violazioni al codice della strada.
9 proponeva opposizione all'esecuzione Parte_1
ex art. 615 c.p.c. avanti al Tribunale di Palermo, il quale si dichiarava incompetente per territorio. La società riassumeva quindi la causa avanti al Tribunale di Bolzano che ha definito la vertenza con sentenza n. 72/2024 del 19.01.2024 con la quale,
dopo aver accertato la cessazione della materia del contendere in relazione ai seguenti numeri progressivi della cartella impugnta:
a. , n. 7-8, per € 199,18; Controparte_27
b. n. 28-30, per € 78,28; Controparte_19
c. n. 34-36 per € 438,38, n. 37-28 Controparte_21
per € 237,41, n. 39-40 per € 237,41, n. 41-43 per
€ 722,71;
, n. 197-199 per € 241,38, n. 203- Parte_2
205 per € 235,77, n. 206-208 per € 136,27, n. 209-211
per € 130,66, n. 212-214 per € 228,56, n. 215-217 per
€ 228,56, n. 218-220 per € 211,77, n. 221-223 per €
211,17;
e. n. 91-105, Controparte_4
ha rigettato l'opposizione respingendo integralmente le domande attoree.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello Parte_1
formulando due motivi d'impugnazione con i quali
[...]
essenzialmente eccepisce il proprio difetto di legittimazione sostanziale passiva e l'inesistenza del titolo esecutivo per
10 mancata notifica dei verbali di contestazione.
Si sono costituiti in giudizio i , Controparte_28
, e chiedendo il CP_5 CP_6 CP_14 CP_22 CP_24
rigetto dell'impugnazione.
Inoltre, si sono costituiti i e CP_29 CP_8
rilevando la cessazione della materia del contendere con riferimento alle rispettive posizioni.
All'udienza del 19.03.2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Come ha correttamente rilevato il Tribunale, il difetto di legittimazione è inammissibile in sede di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
La giurisprudenza di legittimità già citata dal Primo
giudice nella sentenza impugnata, ha infatti trovato ulteriore conferma nelle successive decisioni e in particolare nella sentenza n. 31454/2024 della Corte di Cassazione (pronunciata proprio nei confronti dell'odierna appellante) che ha ribadito il proprio orientamento secondo il quale: «in tema di violazioni del
codice della strada, il difetto di legittimazione passiva – derivante
dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza
conducente, dell'art. 196 c.d.s. – deve farsi valere sin dalla
11 notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale,
mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi
degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino
definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex
art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di
accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo
esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad
ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa
notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire
dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della
fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria
posta a base della riscossione coattiva» (Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 32920 del 09/11/2022, Rv. 666115-01; sono conformi Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 32921 del 09/11/2022, Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 510 dell'11/01/2023, Cass., Sez. 3, Ordinanza nn.
1382 e 1383 del 18/01/2023).”
2. Per tutte le infrazioni relative ai verbali di contestazioni che sono risultati correttamente notificati trova applicazione il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui:
“L'avvenuta notificazione dei verbali alla società le imponeva
quindi, in aggiunta alla comunicazione dei nominativi dei
presunti (cor)responsabili, di dover altresì proporre opposizione
avverso i verbali, anche la fine di far valere le eventuali
illegittimità ricollegabili alla dedotta assenza di responsabilità
per le infrazioni commesse, la cui omissione determina quindi la
12 definitività del provvedimento sanzionatorio, e la conseguente
impossibilità di poter far valere con l'impugnazione della cartella
esattoriale, le doglianze che invece andavano rivolte nei confronti
del verbale” (Cass. civ., n. 1238/2019).
3. Anche in mancanza di notificazione dei verbali di contestazione, l'opposizione alla cartella di pagamento va dichiarata inammissibile.
A sostegno la decisione delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione più volte citata nel corso del giudizio per cui:
“L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della
riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria
comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai
sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150
e non nelle forme della opposizione all'esecuzione ex art. 615
cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il
primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione
irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della
notificazione del processo verbale di accertamento della
violazione del codice della strada, il termine per la proponibilità
del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni
decorrente dalla data di notificazione della cartella di
pagamento”.
L'opposizione introduttiva del presente giudizio è stata infatti in ogni caso proposta oltre al termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione della cartella di pagamento, che
13 pacificamente, è avvenuta in data 28 settembre 2021.
4. Quanto alla posizione del che Controparte_8
ha già provveduto ad annullare in autotutela, per quanto di sua competenza, la cartella esattoriale impugnata, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le relative spese del presente grado di giudizio,
considerato che il Comune aveva provveduto allo sgravio della pretesa creditoria già prima della riassunzione, anche nei suoi confronti, della causa in primo grado, vanno poste a carico di parte appellante. Ciò, nonostante la citazione di tutte le parti in questo grado sia dovuta per il litisconsorzio necessario sussistente tra coloro che hanno preso parte al processo di primo grado, poiché va anche rilevato che le motivazioni dell'impugnazione sono risultate infondate.
5. Quanto al va dichiarata la CP_12
cessazione della materia del contendere a spese compensate,
come richiesto.
Infatti, seppure il Comune abbia ritenuto di sgravare le posizioni allo stesso relative solo nel corso del secondo grado di giudizio, va osservato che i motivi di impugnazione sono risultati infondati.
6. Le spese del presente grado di giudizio vanno calcolate in applicazione dello scaglione medio dei parametri ministeriali disciplinati dal DM.55/2014, per il valore della causa, che per i singoli Comuni costituiti equivale all'importo portato nei
14 rispettivi ruoli e con riferimento all'attività effettivamente prestata per ciascuna difesa.
Rigettato l'appello, considerata la soccombenza di
[...]
le spese come sopra determinate, dovranno essere Parte_1
integralmente rimborsate dall'appellante alle controparti, con la sola eccezione di quanto stabilito per il . CP_12
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CP_1
nei confronti dell Parte_1 Controparte_25
, per la Provincia di
[...] Controparte_1 CP_1
e i Comuni di , Arezzo, , CP_16 CP_15 CP_2
, CP_17 CP_19 CP_18 CP_21 CP_20 [...]
, Sesto Fiorentino, CP_23 CP_22 CP_4 CP_3 CP_6
, , , Controparte_5 CP_8 CP_7 CP_10
e avverso CP_9 CP_24 CP_11 CP_12 Pt_2 CP_14
la sentenza n. 72/2024 del 19.01.2024 del Tribunale di
Bolzano, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. accerta la cessazione della materia del contendere in relazione ai seguenti numeri progressivi della cartella di pagamento n. 021 2020 00077721 34 000 per i quali i rispettivi
Comuni hanno provveduto allo sgravio:
a. n. 132-134 per € 167,11; Controparte_8
15 b. n. 173-175 per € 292,99, n. 176-178 per € CP_12
292,99, n. 178-181 per € 258,85, n. 182-184 per € 258,85, n.
185-187 per € 258,85, n. 188-190 per € 258,85.
2. respinge l'appello e, salvo quanto disposto al capo precedente, conferma la sentenza impugnata;
3. condanna a rifondere ai i Parte_1 CP_28
Sesto Fiorentino, di e di le spese del presente CP_6 CP_8
grado di giudizio che liquida per ciascuno nell'importo complessivo di € 326.60 di cui € 142,00 per la fase di studio, €
142,00 per la fase introduttiva, € 42,60 per spese generali oltre
IVA e CAP;
4. condanna a rifondere ai Comuni di Parte_1
e di le spese del presente grado di giudizio CP_5 CP_22
che liquida per ciascuno nell'importo complessivo di € 568,10 di cui € 142,00 per la fase di studio, € 142,00 per la fase introduttiva, € 210,00 per la fase decisionale, € 74,10 per spese generali oltre IVA e CAP;
5. condanna a rifondere al Parte_1 CP_24
le spese del presente grado di giudizio che liquida
[...]
nell'importo complessivo di € 1.232,80 di cui € 536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la fase introduttiva, € 160,80 per spese generali oltre IVA e CAP;
6. condanna a rifondere al Parte_1 CP_14
le spese del presente grado di giudizio che liquida
[...]
nell'importo complessivo di € 7.987,90 di cui € 2.058,00 per la
16 fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00
per la fase decisionale, € 1.041,90 per spese generali oltre IVA e
CAP;
7. dichiara, per il resto, compensate le spese tra le parti.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, 14 maggio 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
La Consigliere estensore Dott.ssa Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
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