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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 13/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1199/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1199/2023 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
L'Aquila (AQ) ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore Avv. Maria Teresa Di
Rocco
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
L'Aquila (AQ) ed elettivamente domiciliato in L'Aquila (AQ), presso lo studio dei difensori Avv.ti
Nicola Pizzi e Pierluigi Capaldi
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “previa ammissione di tutti i mezzi di prova articolati dalla SI.ra Parte_1
nei termini di Legge chiede: (i) venga pronunciata la separazione tra i coniugi con addebito di responsabilità al SI. (ii) venga disposto l'affidamento condiviso della figlia ad CP_1 R_
entrambi i genitori, con collocamento presso il padre in Roseto e regolamentazione delle modalità di relazione con la madre, mediante recepimento delle indicazioni fornite dalla CTU;
(iii) il SI. CP_1 venga onerato del mantenimento diretto della figlia e di un importo mensile di €. 500,00
[...] R_
per il mantenimento ordinario della figlia , economicamente non autosufficiente e convivente Per_2
con la madre unitamente alla piccola (iv) venga confermata la misura della Per_3 compartecipazione agli extra in ragione del 70% e 30%, come da Ordinanza Presidenziale;
(v) venga rideterminato in un importo mensile non inferiore ad €. 1.000,00 rivalutabile ISTAT, l'assegno per il mantenimento personale della SI.ra Parte_1
Con vittoria di spese e competenze del procedimento”.
Per il resistente: “Voglia quindi l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge:
Ex art. 473 bis 15 c.p.c.,
Disporre d'urgenza l'emanazione di ogni provvedimento utile onde consentire l'iscrizione della minore al 3° della Scuola superiore dell'Istituto di Istruzione Superiore "Moretti" - Persona_4
indirizzo Turistico di Roseto degli Abruzzi (TE) - A.S. 2023/2024, codice Istituto TEIS00400A;
Rigettare le richieste formulate da controparte per tutte le ragioni esposte in narrativa;
Ex art. 473 bis 22 c.p.c.,
Assegnare alla ricorrente la casa coniugale sita in L'Aquila, Via della Beata Antonia n. 15;
Rigettare la richiesta di affidamento condiviso della figlia minore disponendo l'affidamento R_
in via esclusiva della minore al padre per le motivazioni esposte in atti;
Persona_4 CP_1
Regolare le modalità di relazione tra madre e figlia minore in modalità assistita, tenendo conto della volontà della minore e previa audizione della stessa;
Rigettare tutte le richieste di mantenimento formulate nell'atto introduttivo in ragione di quanto già esposto in narrativa.
Si chiede infine che venga ordinato alla sig.ra e alla figlia convivente Parte_1 Persona_5
di fornire adeguate e documentate informazioni relativamente ad altre fonti di reddito (ivi compresi
i trattamenti pensionistici), con ogni e più ampia riserva di accertamenti a mezzo della Polizia
Tributaria laddove controparte non dovesse ottemperare a tale richiesta.
Nel merito:
Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, con addebito di responsabilità alla sig.ra con ogni conseguenza di Legge;
Parte_1
Disporre l'affidamento esclusivo della minore (C.F. ) al padre, Persona_4 C.F._3
ivi compresa l'attribuzione al resistente dell'intero importo relativo agli assegni familiari;
Assegnare la casa coniugale, sita in L'Aquila, via della Beata Antonia n. 15 alla ricorrente, insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, affinché la stessa possa viverci previa restituzione al sig. dei propri effetti personali, di quelli della figlia nonché dei gioielli della di lui madre. CP_1 R_
Disciplinare il diritto di vista della madre alla figlia minore in modalità assistita, tenendo Persona_4
conto della volontà della minore e previa audizione della stessa.
Rigettare la domanda di mantenimento così come formulata dalla sig.ra anche alla luce della Pt_1 percezione della stessa della pensione di invalidità INPS (non dichiarata) n. 07022223 categoria
INVCIV, nonché tenendo conto di quanto sinora corrisposto dal sig. all'odierna CP_1
ricorrente a vario titolo (finanziamento, assicurazione e bollo auto di proprietà della sig.ra Pt_1
spese condominiali, buoni pasto, utenze, ecc.). Si tiene a precisare che, per il futuro, tali erogazioni non potranno più essere corrisposte nel medesimo ammontare in quanto sono venute meno le condizioni patrimoniali che lo permettevano, ivi comprese le perdite subite dalla Parte_2
Rigettare la domanda di mantenimento così come formulata da controparte per entrambe le figlie e per la nipote.
Rigettare in toto le statuizioni ex art. 473 bis 22 c.p.c. ove emesse in conformità delle richieste della ricorrente;
Condannare la sig.ra al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, Parte_1 anche in virtù della mancata adesione all'invito di negoziazione assistita formulato.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso datato 15.06.2023, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in L'Aquila (AQ) il 10.11.1971 e che la coppia ha due figlie, CP_1
la prima, nata il [...], ormai da tempo maggiorenne e madre a sua volta della Per_2
piccola e la seconda adottiva, nata il [...] in [...], ancora Per_3 R_
minorenne, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con affidamento condiviso della figlia adottiva, da collocarsi in vai prevalente presso il padre ed accoglimento delle condizioni indicate in epigrafe.
2. Riferiva che: a) fino ad aprile 2009, la vita familiare si è svolta in modo sostanzialmente regolare, sebbene la
SI.ra fosse sottoposta ad una totale soggezione verso il marito;
b) la ricorrente, infatti, affetta da ipoacusia Pt_1
di grado medio-grave, si è affidata completamente alla gestione economica della famiglia da parte del marito,
concentrandosi esclusivamente sulle incombenze domestiche e sull'accudimento delle figlie;
c) nel 2009, a
CP_ seguito del sisma, la famiglia si è trasferita a Roseto degli Abruzzi (TE), dove il SI. lavorava da tempo.
Sebbene inizialmente il trasferimento fosse previsto come temporaneo, il marito ha utilizzato la permanenza forzata come strumento di ricatto, minacciando la separazione. In una condizione già di fragilità emotiva, la ricorrente ha dunque subito un profondo stravolgimento della sua vita, allontanandosi dai suoi affetti e dalle sue amicizie, mentre cercava di gestire il crescente disagio delle figlie;
d) nel 2011, dopo due anni di isolamento e difficoltà psicologiche culminati in depressione e anoressia, la SI.ra ha deciso di tornare a L'Aquila con Pt_1
le figlie, fortemente segnate dal trasferimento e mai integrate nella nuova realtà di Roseto;
e) per qualche mese,
CP_ il SI. ha continuato a fare il pendolare tra L'Aquila e Roseto fino a quando, nel 2012, ha posto la moglie dinanzi alla scelta di trasferirsi definitivamente o separarsi. Pur con riserve, la SI.ra ha accettato la Pt_1
CP_ decisione unilaterale del marito di stabilirsi sulla costa e, nel 2014, il SI. ha ivi acquistato un appartamento,
destinato a diventare la casa familiare;
f) tuttavia, i continui trasferimenti hanno avuto conseguenze devastanti sulla famiglia, in particolare sulle figlie. La primogenita, dopo aver cambiato scuola e ambiente quattro Per_2
volte in pochi anni, ha sviluppato disturbi depressivi e anoressia nervosa. Anche vittima di bullismo, ha R_
CP_ subito sofferenze analoghe;
g) nonostante i segnali di disagio crescente, il SI. non ha mostrato alcun interesse e ha approfittato della fragilità della moglie per costringerla a vendere un appartamento a L'Aquila, di sua proprietà; h) nel 2018, dopo aver ottenuto il diploma con grandi difficoltà, e la SI.ra hanno Per_2 Pt_1 trovato la forza di tornare definitivamente a L'Aquila, acquistando un appartamento con il ricavato della vendita di un bene personale;
i) nonostante i tentativi della ricorrente di coinvolgere il marito nella vita delle figlie, il
CP_ SI. ha continuato ad ignorare le necessità familiari e, imponendo scelte errate (come l'iscrizione di R_
al Liceo), ha causato ulteriori danni, culminati in un grave gesto della minore dopo una bocciatura nel 2020; l)
nello stesso anno, studentessa universitaria in scienze psicologiche, è diventata madre di una bambina, Per_2
CP_
m) fino a gennaio 2023, il SI. ha mostrato affetto ed interesse inusitati per la nipote: un Per_3
comportamento che non aveva mai riservato alle proprie figlie ( vive con la madre e ha rapporti solo Per_2
occasionali con il padre biologico della figlia, che non si è mai preso cura di lei); n) nel gennaio 2023, il SI.
CP_ ha comunicato alla famiglia di essersi associato con il SI. per avviare un'attività di Parte_3 ristorazione a L'Aquila, denominata “FoodMood99”. Il locale è stato reso pressocché inaccessibile alla SI.ra
CP_ ed alle figlie. Da quel momento, la presenza del SI. in casa è progressivamente diminuita, fino a Pt_1 quando, il 12.04.2023, alla vigilia di Pasqua, non è più rientrato, abbandonando l'intero nucleo familiare, con una condotta che ha violato in modo significativo i doveri matrimoniali previsti dagli artt. 143 ss. c.c.; o)
nonostante i tentativi della SI.ra di chiarire la situazione e recuperare il rapporto matrimoniale per il bene Pt_1
CP_ delle figlie e della nipote, il SI. ha intensificato la sua condotta di disinteresse materiale e morale verso la famiglia, arrivando ad inviare messaggi intimidatori;
p) in data 01.06.2023, durante un unico rientro a casa dopo due mesi di assenza, il resistente ha verbalmente aggredito la moglie, minacciandola di rovinarla se avesse avuto l'intenzione di portare la vicenda in Tribunale;
q) nonostante la consapevolezza della grave precarietà economica
CP_ della famiglia, il SI. ha versato, nell'arco di circa due mesi, un importo complessivo di € 1.900,00,
suddiviso in più rate, ma solo a seguito di ripetute richieste. Tale somma è insufficiente per mantenere il precedente tenore di vita e per soddisfare le necessità quotidiane della famiglia, considerando la composizione del nucleo familiare e le condizioni di salute della SI.ra e delle figlie. La ricorrente, invero, non lavora, Pt_1
anche a causa delle rinunce fatte durante il matrimonio e delle sue condizioni di salute che le impediscono di guadagnare un proprio reddito. La figlia studentessa universitaria e madre di ha avviato Per_2 Per_3 un'attività di studio fotografico, ma ciononostante non riesce a coprire le spese relative all'affitto ed al finanziamento per l'attività. la seconda figlia, frequenta il liceo linguistico e avrebbe bisogno di R_
continuare il supporto psicoterapeutico, ma la madre non è in grado di sostenere tali spese;
r) al contrario, il SI.
CP_ ha un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con la Società Liofilchem, percependo una retribuzione di circa € 2.500,00 netti al mese per 14 mensilità, oltre a rimborsi e premi. Tuttavia, sembra che recentemente abbia scelto di lavorare part-time per motivi legati alla sua nuova attività commerciale;
s) per quanto riguarda l'affidamento di nonostante la condotta inadeguata del padre fino ad oggi, la SI.ra R_ Pt_1
CP_ preferisce non chiedere l'affido esclusivo, sperando che il SI. si assuma le proprie responsabilità in futuro.
Riconoscendo l'importanza della figura paterna nella vita di le modalità di relazione con il padre non R_
collocatario saranno adattate alle necessità della ragazza, ormai adolescente;
t) infine, riguardo ai profili economici, la situazione giustifica la richiesta di un contributo al mantenimento personale della SI.ra pari Pt_1 ad almeno € 1.000,00 al mese, rivalutabili Istat, considerando le spese fisse per la casa e la rata condominiale di
€ 220,00 al mese. Inoltre, si richiede un assegno per il mantenimento delle due figlie, non inferiore a € 1.000,00
al mese, rivalutabili Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie, come stabilito dal protocollo adottato dal
Tribunale di L'Aquila.
3. In data 10.08.2023, si costituiva in giudizio il SI. il quale, pur aderendo alla richiesta di CP_1
dichiarazione di separazione personale dei coniugi, contestava radicalmente tutto quanto ex CP_ adverso rappresentato. In particolare, riferiva che: a) il SI. e la SI.ra si sono sposati il Pt_1
24.05.1997 con matrimonio concordatario, dal quale è nata la figlia il 10.08.1999. Successivamente, la Per_2
famiglia ha adottato nata in [...] nel 2007; b) nonostante la mancanza di affetto coniugale tra i Persona_6
due coniugi, la ricostruzione dei fatti proposta dalla ricorrente è considerata non veritiera. Fino al 2009, la vita familiare è stata tranquilla, ma le decisioni sul trasferimento della famiglia, incluse quelle verso il Comune di
Roseto degli Abruzzi nel 2009, sono state prese dalla ricorrente e non imposte dal marito, come indicato nel ricorso;
c) la decisione di trasferirsi a Roseto non è stata solo per motivi lavorativi, ma anche a causa dei danni causati dal terremoto che ha colpito la Città di L'Aquila; d) nel 2010, nonostante le difficoltà psicologiche delle figlie, il resistente ha acconsentito al ritorno della famiglia a L'Aquila, per soddisfare la volontà della moglie,
cercando la pace familiare;
e) per quanto concerne le osservazioni della controparte riguardanti le difficoltà
scolastiche della figlia e la vendita dell'appartamento della SI.ra a L'Aquila, sono da considerarsi Per_2 Pt_1
irrilevanti ed inconferenti. Il resistente, inoltre, nega fermamente di aver rifiutato di essere coinvolto nella vita delle figlie, ritenendo che le accuse di disinteresse e di aver imposto scelte “disastrose” siano contraddittorie e
C prive di logica;
f) parimenti infondate sono le affermazioni relative ai locali della sua società, il cui Parte_4
accesso sarebbe sempre rimasto libero sia per la moglie che per la figlia nonostante, durante le festività Per_2 pasquali, quest'ultima si sarebbe presentata al locale, ancora non aperto al pubblico, offendendo sia il padre che il suo socio, SI. , definendoli “falliti” e prevedendo il fallimento dell'attività; g) lo stesso SI. Parte_3 Parte_3
ha dichiarato che, in passato, la famiglia dell'odierno resistente era completamente coinvolta nel progetto imprenditoriale, tanto che il nome dell'attività era stato ideato proprio dalla figlia Inoltre, la moglie Per_2
considerata un'ottima cuoca, avrebbe avuto un ruolo all'interno del ristorante;
h) contrariamente Parte_1
CP_ alle accuse di controparte, dunque, il SI. avrebbe sempre cercato di coinvolgere la moglie e la figlia maggiore nei suoi progetti imprenditoriali, che erano finalizzati principalmente a migliorare le condizioni finanziarie della famiglia, in risposta alle crescenti necessità economiche;
i) ad ogni buon conto, la partecipazione del resistente al progetto imprenditoriale è prossima a terminare, principalmente a causa delle perdite economiche e delle precarie condizioni di salute psicofisiche che sta affrontando. Le sue difficoltà sono attribuite ai comportamenti ostili ed ostruzionistici della moglie e della figlia maggiore, che hanno manifestato disappunto per la sua nuova attività imprenditoriale, attuando comportamenti molesti e stalkerizzanti al fine di convincerlo ad interrompere il progetto;
l) ad oggi, la sua principale preoccupazione riguarda il rapporto con le figlie e la nipote, come evidenziato da un certificato della psicologa-psicoterapeuta, Dott.ssa A tal Persona_7
CP_ riguardo, il SI. contesta integralmente la relazione della psicologa Dott.ssa considerandola Persona_8
inconferente. La relazione, infatti, si basa su colloqui avuti con la figlia minore oltre due anni fa, prima che la crisi coniugale fosse evidente. Inoltre, la seconda parte della relazione, che fa riferimento ad un colloquio recente,
senza però indicare la data, parla di un presunto recupero del rapporto tra la minore e la madre, ma non aggiunge altre informazioni rilevanti;
m) contesta, inoltre, le conclusioni della Dott.ssa in particolare quelle relative Per_8
al suo allontanamento dalla famiglia, che non sarebbe stato volontario bensì obbligato. Il resistente, infatti,
sottolinea di essere stato costretto a separarsi dalla famiglia a causa dei comportamenti molesti e ostili della moglie e della figlia maggiore, che stavano danneggiando la sua salute. A tal fine, egli ha dovuto tutelarsi legalmente, avviando un procedimento penale contro la moglie e la figlia (procedimento n. 1104/2023 R.G. GIP)
CP_ per comportamenti che lo costringevano ad allontanarsi dalla sua abitazione;
n) inoltre, il SI. fa riferimento ad un documento dei Carabinieri del 17.03.2023, che descrive come la moglie lo avesse costretto a lasciare la casa coniugale dopo mesi di conflitti, e come lui, per “quieto vivere”, si fosse trasferito temporaneamente dalla famiglia del padre. Sottolinea che ad oggi non ha ancora ricevuto indietro i suoi effetti personali, inclusi i gioielli della madre defunta;
o) il resistente esprime perplessità anche con riguardo al tentativo della moglie di
“recuperare” il rapporto di coniugio, dato che l'invito a negoziazione assistita proposto da lui è stato ignorato,
CP_ nonostante la sua speranza di risolvere pacificamente la crisi coniugale;
p) il SI. nega altresì l'accusa di aver aggredito la moglie in data 01.06.2023 durante una visita nella casa coniugale;
q) infine, con riguardo alle
CP_ somme che avrebbe corrisposto a titolo di contribuzione al mantenimento delle figlie, il SI. evidenzia di aver versato oltre € 19.000,00 negli ultimi mesi, dimostrando di aver adempiuto ai suoi obblighi economici;
r) il
CP_ SI. contesta le affermazioni della controparte secondo cui il padre della minore non si occuperebbe Per_3
di lei, sostenendo invece che il padre biologico, il sig. contribuisca al mantenimento della CP_3
bambina; s) per quanto riguarda la figlia il resistente riferisce che le richieste della controparte sono Persona_4
superate dai fatti, in quanto la minore, ora sedicenne, ha espresso la volontà di trascorrere le vacanze estive con il padre e di rimanere a vivere con lui. Egli, invero, sta già provvedendo a tutte le spese, inclusi i corsi di recupero
CP_ scolastico ed i libri di testo. Inoltre, il SI. racconta un episodio grave che ha avuto luogo il 23.07.2023,
quando mentre trascorreva le vacanze con il padre, ha inviato alla madre un messaggio di auguri per il R_
suo 50° compleanno. La risposta della madre è stata estremamente offensiva e razzista, contenendo insulti e frasi sprezzanti nei confronti della figlia, inclusi attacchi legati alla sua adozione e alla sua etnia, con riferimenti
CP_ inaccettabili alla sua persona. Il SI. considera questo comportamento come una prova del danno psicologico subito dalla figlia, contribuendo ulteriormente alla sua decisione di voler vivere con il padre.
4. Nel medesimo ricorso introduttivo, il resistente chiedeva non solo la fissazione dell'udienza per la trattazione del procedimento ordinario di separazione, ma anche l'anticipata adozione in via cautelare del provvedimento ex art. 473 bis 15 c.p.c. di affidamento esclusivo della figlia adottiva al padre e l'autorizzazione ad iscriverla presso un istituto scolastico in Roseto degli Abruzzi, città nella quale la ragazza aveva interesse e utilità a vivere insieme con il padre. Veniva dunque fissata udienza per la discussione del cautelare ed altra udienza nel rispetto dei termini per la discussione del ricorso ordinario. Seguivano nel procedimento ordinario memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. e, all'udienza dell'11.10.2023, fissata per la comparizione personale delle parti, queste, dichiarando l'impossibilità di una riconciliazione, venivano ascoltate singolarmente. Sia la ricorrente che il resistente si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, confermandone integralmente il contenuto.
5. In funzione dell'adozione dei provvedimenti anticipatori richiesti, veniva disposto l'ascolto della figlia minore All'esito, questo presidente, osservato come le condizioni di vita R_ della minore nella casa materna in L'Aquila, dove avrebbe continuato a vivere con la madre e la sorella maggiore, non risultavano idonee a garantire una serena crescita (si evidenziavano i timori collegati a soluzioni autolesionistiche tentate in passato in tale ambiente, la estrema durezza dei rapporti con la madre e la gravità di alcuni messaggio in cui la stessa si rivolgeva alla figlia chiamandola “sporca negra” e, infine, la volontà che, con atteggiamento adeguatamente maturo, aveva indotto la ragazza a scegliere di vivere con il padre, lontano dalla madre e da sua sorella), acquisite sommarie informazioni ed in attesa di un approfondimento tramite CTU, accoglieva la domanda cautelare, affidando in via esclusiva la minore al SI. presso il quale avrebbe risieduto a Roseto degli Abruzzi ed CP_1 R_ autorizzando il medesimo a richiedere il nulla osta per l'iscrizione della figlia all'istituto scolastico di Roseto, demandando la regolamentazione del diritto di visita della madre all'esito della valutazione circa la situazione psicologica e relazionale della minore con gli altri suoi familiari, al fine di stabilire modalità che fossero in linea con l'interesse superiore della minore e a garantire, ove possibile, il suo diritto alla bigenitorialità.
Con il medesimo provvedimento, il Presidente nominava CTU la Dott.ssa Persona_9
alla quale formulava il seguente quesito: “dopo aver preso visione della documentazione prodotta e aver svolto i necessari accertamenti, valuterà le condizioni psicologiche e relazionali della minore nelle dinamiche familiari e con specifico riferimento alle motivazioni che l'avevano indotta a compiere atti di autolesionismo (indicando al riguardo anche i passi necessari per un recupero di un equilibrio che consenta di evitare il ripetersi degli stessi in futuro); valuterà altresì i profili di tutti i familiari coinvolti, verificando la possibilità di sostenere un percorso di recupero del rapporto di con la madre e con la sorella R_ maggiore (e il nucleo familiare di quest'ultima); valuterà altresì le condizioni di vita della stessa presso il padre in Roseto degli Abruzzi e darà infine indicazioni dettagliate sulle migliori modalità per regolamentare utilmente le facoltà di vista della madre allo scopo di tutelare, nel precipuo interesse della minore, la bigenitorialità.”.
6. Di seguito, con provvedimento del 25.01.2024, in via provvisoria ed urgente – tenuto conto della disparità economica tra le parti - poneva a carico del SI. l'obbligo di contribuire CP_1
al mantenimento economico della prima figlia maggiorenne ma non Per_2
economicamente autosufficiente, e della SI.ra mediante versamento in favore della Pt_1 moglie, un assegno pari ad € 400,00 mensili, e, in favore della figlia, € 150,00 mensili, entrambi rivalutabili Istat ed aventi decorrenza dalla domanda. Disponeva, altresì, la ripartizione al 70% delle spese straordinarie (come da protocollo in vigore, quanto alla loro identificazione) in favore di entrambe le figlie a carico del ed il restante 30% a carico CP_1 della ricorrente. Rinviava, per il prosieguo, all'udienza del 20.03.2024, poi rinviata al
29.04.2024.
7. In data 27.03.2024, perveniva relazione peritale definitiva, con la quale la Dott.ssa Per_9
dopo aver svolto tutti gli accertamenti diagnostici ritenuti necessari, con relazione logica ed esauriente, sentiti entrambi i genitori e le due figlie, riferiva in sintesi che:
7.1. Sulle relazioni familiari: a) nella famiglia si riscontrano le caratteristiche tipiche di una famiglia Parte_5
invischiata, come la mancanza di confini chiari tra i sottosistemi familiari (ad esempio, tra la coppia genitoriale e i figli), l'assenza di autonomia, la difficoltà nella gestione dei conflitti e delle emozioni, nonché la tendenza a coinvolgere i figli nelle dinamiche degli adulti. Questo tipo di sistema crea confusione nei ruoli, portando a fenomeni come la triangolazione dei minori (coinvolgimento dei figli nei conflitti genitoriali), l'inversione delle vesti (i figli assumono ruoli che spettano agli adulti) e l'adultizzazione precoce dei minori (i figli sono chiamati a soddisfare i bisogni emotivi dei genitori); b) nel caso specifico, i confini tra i genitori e le figlie sono labili e la relazione genitoriale è vissuta più come un rapporto tra pari, con una perdita di autorità. La SI.ra ha Pt_1
adottato un atteggiamento amicale nei confronti di facendo in modo che fosse la figlia ad occuparsi dei R_
bisogni emotivi della madre. Questo ha portato a dover assumere un ruolo adulto, con conseguenti rischi R_
per il suo sviluppo psicologico;
c) il conflitto coniugale ha esacerbato ulteriormente la confusione dei ruoli,
creando alleanze tra i membri della famiglia che hanno portato a conflitti anche tra le figlie. In particolare, R_
è stata esposta a dinamiche conflittuali tra i genitori senza un filtro protettivo, venendo coinvolta nella triangolazione da parte della madre, il che ha innescato un processo di separazione emotiva da parte della ragazza come meccanismo di difesa;
d) il quadro descritto suggerisce che la famiglia è un esempio di sistema Parte_5
familiare disfunzionale, in cui la mancanza di confini e la confusione dei ruoli hanno compromesso il benessere e lo sviluppo delle singole persone, in particolare della minore R_ CP_ 7.2. Sulla relazione padre-figlia: a) il rapporto attuale tra il SI. e sembra essere funzionale R_
rispetto alle esigenze evolutive della ragazza, senza evidenti segni di conflittualità o problematiche particolari;
CP_ b) il SI. si è impegnato per garantire alla figlia condizioni abitative, logistiche e relazionali adeguate,
mostrando disponibilità a migliorare ulteriormente la situazione. La relazione tra loro è caratterizzata da collaborazione ed il clima emotivo appare sereno;
c) il padre si è dimostrato informato e coinvolto nella vita della figlia, evidenziando una visione positiva delle sue risorse e qualità. Tuttavia, la Dott.ssa sottolinea Per_9
come questo atteggiamento potrebbe portarlo a sottovalutare le difficoltà che la giovane potrebbe affrontare,
pertanto evidenzia la necessità che il padre diventi più consapevole delle necessità di aiutandola nel R_
riconoscere ed esprimere le proprie esigenze.
7.3. Sulla relazione madre-figlia: a) il rapporto tra la SI.ra e la figlia è attualmente assente, con Pt_1 R_
le motivazioni radicate in una serie di eventi complessi, in particolare la separazione tra i genitori;
b) in passato,
tra madre e figlia vi era un rapporto di vicinanza e confidenze, ma già prima degli eventi traumatici erano presenti criticità che hanno interferito con lo sviluppo affettivo ed emotivo di Un esempio significativo è R_
l'atteggiamento materno nei confronti dell'immagine corporea della figlia, spesso criticata dalla madre per il suo aspetto fisico ed il suo peso. Ciò è emerso anche nei messaggi insultanti che la madre ha inviato ad R_
contenenti termini dispregiativi;
c) la SI.ra ha mostrato una visione ambivalente e svalutante della figlia, Pt_1 alternando commenti negativi sulla stessa (“bugiarda”, “egoista”, “pigra”) ad affermazioni più positive ma contraddittorie (“mi ha ridato la vita”); d) nei messaggi di insulti, la madre ha riversato una forte rabbia distruttiva verso la figlia, colpendo profondamente l'identità ed il senso di appartenenza di La gravità di questi R_
attacchi è amplificata dalla storia della ragazza, che ha subìto un abbandono precoce ed una successiva adozione.
Gli insulti hanno avuto un impatto emotivo significativo su danneggiando ulteriormente il rapporto R_ madre-figlia; e) la SI.ra non sembra aver preso piena consapevolezza dell'impatto del suo comportamento, Pt_1
mostrando un atteggiamento di deresponsabilizzazione e minimizzando il danno arrecato alla figlia. È convinta che si comporti male nei suoi confronti, senza considerare il peso delle sue azioni. Questo evidenzia una R_
disfunzionalità importante nella relazione, con la madre che sembra confondere il ruolo di genitore con quello di figlia, aspettandosi comprensione anziché offrire supporto e aiuto;
f) la ricorrente appare poco disposta a riflettere sulla sua figura di madre e sulle possibili azioni riparative nel rapporto con dando spiegazioni R_
minimizzanti circa i comportamenti della figlia, come se ella volesse vivere con il padre solo per motivi economici. Questa visione non solo svaluta la figlia, ma non corrisponde alle osservazioni fatte durante la CTU.
7.4. Sui rapporti tra e a) le due sorelle hanno attualmente interrotto i contatti e la Per_2 R_
separazione dei genitori ha avuto un impatto negativo sulla loro relazione;
b) in passato, il loro rapporto era stato lineare, con le normali conflittualità fraterne, ma dopo la separazione si sono verificati incomprensioni ed un irrigidimento delle posizioni;
c) sembra aver assunto un ruolo co-materno nella gestione di il Per_2 R_ che ha portato a confusione, conflittualità ed un certo “invischiamento” nei loro legami;
d) le difficoltà nei rapporti tra e la madre, nonché tra e il padre, sembrano ostacolare la possibilità di ristabilire una R_ Per_2 relazione serena tra le sorelle;
e) sebbene si dichiari disposta ad accogliere al momento non ha Per_2 R_
ancora sviluppato le risorse emotive necessarie a tenere distinto il suo rapporto con la sorella da quello con il padre e dal sostegno che sente di dover dare alla madre. La situazione, secondo la Dott.ssa rimane Per_9
complessa e necessiterebbe di ulteriori elaborazioni da parte di Per_2
7.5.Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la CTU ha conclusivamente osservato che: a) attualmente, non sembrano esserci le condizioni psicologiche, emotive e relazionali per intraprendere un percorso di recupero del rapporto madre-figlia, dato che la minore non è disponibile né consenziente a tal riguardo;
b) pur non mostrando un quadro psicopatologico definito, presenta un disagio significativo che R_
potrebbe manifestarsi più chiaramente in futuro. La ragazza è considerata a rischio psicologico, specialmente alla luce del tentativo di suicidio passato, che non è stato adeguatamente affrontato;
pertanto la CTU consiglia fortemente che intraprenda un percorso psicoterapico per affrontare le difficoltà nel rapporto con la R_
madre, preparandola per sviluppi futuri e prevenendo potenziali esiti psicopatologici. Il trattamento psicoterapico, però, dovrebbe essere intrapreso solo con il consenso di altrimenti rischierebbe di non R_
essere efficace;
c) per quanto riguarda i genitori, il padre mostra una capacità adeguata di garantire uno sviluppo sano per la ragazza, mentre la madre evidenzia una genitorialità non congrua e pregiudizievole per il benessere della figlia. La SI.ra attualmente, non ha sufficienti risorse psicologiche e di consapevolezza per Pt_1
recuperare il rapporto con la figlia, ma queste potrebbero essere sviluppate attraverso un percorso di supporto psicoterapico;
d) infine, il rapporto tra e la sorella dipende in gran parte dalla situazione con la R_ Per_2 madre, pertanto dovrebbe essere lasciato libero di evolversi secondo le scelte di senza forzature. R_
8. Analizzata la relazione peritale, seguivano osservazioni da parte della CTP, Dott.ssa R_0
nominata dalla ricorrente, la quale, pur esprimendo sostanziale accordo con la metodologia ed i risultati ottenuti dall'indagine della CTU, in merito alla valutazione psicodiagnostica ha suggerito di somministrare una batteria di test psicologici ulteriore (test di livello, proiettivi e di personalità) ed integrare quelli già svolti. Eccepiva una non congruità degli esisti dell'attività peritale rispetto al quesito del Giudice, che non avrebbe richiesto una psico- diagnosi ma solo una valutazione dei profili familiari. A tale contestazione replicava la CTU, precisando di aver analizzato i profili dei singoli membri della famiglia proprio Parte_5 attraverso un'indagine complessiva, considerando vari strumenti, tra cui, appunto, i test.
Infine, rispetto alla richiesta di un piano genitoriale sollevata dalla Dott.ssa la Dott.ssa R_0
osservava come la stessa non fosse prevista nel quesito del Giudice. Per_9
9. Disposte indagini tramite il Nucleo di Polizia Tributaria per approfondire le capacità reddituali della SI.ra del SI. e della figlia, ed acquisite le dichiarazioni dei Pt_1 CP_1 Persona_5 redditi relative all'anno 2023, rigettate le ulteriori richieste istruttorie, la causa perveniva a sentenza.
10. Anzitutto, è evidente come vada accolta la domanda di separazione personale. 11. Nel merito delle ulteriori domande, in primo luogo va confermato l'affidamento esclusivo della minore al padre, con quel che ne consegue in termini di R_ CP_1
autorizzazione al trasferimento della residenza della minore in Roseto degli Abruzzi. Al riguardo, in punto di diritto, si rammenta come il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 337 ter c.c. precisi come, per tutelare l'interesse morale e materiale dei minori, il Giudice “Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi
i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati”. Non vi è alcun dubbio che, laddove possibile, debba sempre essere privilegiata la scelta di provvedere all'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori. Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che: “In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli. […]” (tra le tante, vds. Ordinanza n. 21425 del 06/07/2022). Va inoltre segnalato l'orientamento della suprema corte, al quale questo collegio ritiene corretto aderire, secondo il quale “…il giudice deve prendere in considerazione gli stessi minori, la loro età e capacità di adattamento:…. il trasferimento non può comportare un traumatico sradicamento del loro ambiente socio- affettivo e, a tal fine, rileva il fatto che nella nuova località dimori la famiglia di origine ovvero il fatto che i figli vi avessero già vissuto in passato”, (come si verifica nel caso di specie, in cui conosce l'ambiente avendo già vissuto in Roseto). Particolarmente importante è R_ anche la distanza rispetto alla residenza dell'altro genitore e la possibilità di collegamenti veloci. Infatti, nulla osta se la città di destinazione è abbastanza vicina o dotata di collegamenti veloci, quando comunque il genitore fornisca valide ragioni a fondamento della propria domanda. (Cass. civ., sez. I, ord. n. 12282 del 07.05.2024). Inoltre, il giudice è tenuto a prendere in considerazione anche le caratteristiche dell'ambiente dove il genitore intende trasferirsi, al fine di impedire trasferimenti che si rivelino pregiudizievoli per il sereno ed equilibrato sviluppo dei minori. Alla luce del diritto alla bigenitorialità dei minori, è infatti fondamentale verificare il rischio che il trasferimento pregiudichi in modo irreversibile la possibilità dell'altro genitore di esercitare il proprio ruolo genitoriale, sia a livello logistico che economico, nonché i rapporti con gli ascendenti. Naturalmente, e ciò assume particolare valore nel caso di specie, deve essere presa in considerazione anche la volontà consapevolmente espressa dagli stessi minori: in questo senso, ad esempio, assume rilevo il fatto che i figli – come chiaramente emerso nel caso de quo - rifiutino qualsiasi tipo di rapporto e contatto con l'altro genitore, nella specie, la madre. 12. Tanto esposto in diritto, in punto di fatto, anche alla luce delle risultanze dell'attenta perizia svolta, va sottolineato come – giunta al percorso di adozione a seguito di un abbandono R_
precoce - abbia assoluta necessità di fare affidamento su figure che siano in grado di fornirle un adeguato sostegno e conforto. L'accesa conflittualità tra i coniugi, la gravità ed immaturità dei toni degli atteggiamenti materni, come riscontrata in sede peritale, di cui il grave messaggio documentato in atti e sopra riportato costituiscono un chiaro ed inequivocabile riscontro, conferiscono estrema credibilità alla pacata e matura valutazione della propria condizione personale, come sviluppata dalla stessa ragazza nel corso del colloquio con il presidente istruttore (cfr. il verbale della relativa udienza e l'ordinanza che ne è seguita), da cui è risultata evidentissima la matura valutazione da parte della ragazza della qualità delle relazioni interfamiliari, tale da convincere l'istruttore a sostenere la scelta di allontanarsi dall'ambiente materno e ricostruire, con l'aiuto del padre, un contesto di vita adeguato alla sua età e alle sue aspettative di vita. Tali considerazioni, che hanno indotto l'istruttore ad autorizzare il padre ad iscrivere la figlia ad un istituto a Roseto e a disporre l'affidamento esclusivo sono state poi ampiamente confermate nel corso della successiva istruttoria, in particolare dall'indagine peritale, i cui elementi più significativi sono stati sopra riportati. Del resto, non colgono nel segno le critiche svolte dal CTP, posto che la estrema gravità del contesto in cui la ragazza è vissuta e l'ampiezza del quesito rivolto, con l'obbiettivo di indagare “… le condizioni psicologiche e relazionali della minore nelle dinamiche familiari
e con specifico riferimento alle motivazioni che l'avevano indotta a compiere atti di autolesionismo (indicando al riguardo anche i passi necessari per un recupero di un equilibrio che consenta di evitare il ripetersi degli stessi in futuro); valuterà altresì i profili di tutti i familiari coinvolti, verificando la possibilità di sostenere un percorso di recupero del rapporto di con la madre e con la sorella maggiore (e il nucleo familiare di R_ quest'ultima); valuterà altresì le condizioni di vita della stessa presso il padre in Roseto degli
Abruzzi e darà infine indicazioni dettagliate sulle migliori modalità per regolamentare utilmente le facoltà di vista della madre allo scopo di tutelare, nel precipuo interesse della minore, la bigenitorialità”. Il quesito, dunque, era estremamente ampio ed articolato, senza essere generico, ed aveva l'obbiettivo di comprendere i meccanismi che avevano alterato e danneggiato il rapporto di con la madre e la sorella verificando anche le possibilità di R_
un recupero. Tutto il percorso di analisi della storia familiare vede sempre la sig. Pt_1 affermare con veemenza la maggiore autonomia di rispetto all'atteggiamento di Per_2
che descrive come una ragazza «egoista, gelosa, che se può prendere prende ma se R_
deve dare non dà...». Il tutto in un contesto nel quale la madre aveva personalmente assistito agli esiti di un difficile percorso della figlia che ella stessa aveva trovato seduta sulla R_ finestra del bagno, dopo essersi isolata e chiusa in sé stessa, in quel tentativo di porre in essere atti di autolesionismo poi fortunatamente non avvenuti. Sulle cause di tale atteggiamento la madre, che era presente, non ha mostrato di prestare la dovuta attenzione, riferendolo a possibili episodi di bullismo a scuola, di cui sarebbe stata informata più tardi dalla dott. Per_8
psicologa, con la quale aveva avviato un percorso, laddove, invece, la stessa lo R_ R_
riconduce ad un disagio collegato ai continui litigi in famiglia. In esito alla complessa e ricca indagine peritale, si condivide in ultima analisi la conclusione consigliata, secondo la quale non sussistono allo stato le condizioni relazionali per mettere in atto un percorso di recupero della relazione madre-figlia in mancanza della disponibilità e del consenso della minore;
che
è una ragazza a rischio psicologico che pur non presentando un quadro R_
psicopatologico specifico è portatrice di un disagio importante che potrebbe manifestarsi a medio e lungo termine con modalità più palesi e manifeste (si veda la valutazione psicodiagnostica della ragazza); che considerato quanto sopra descritto ed il pregresso tentativo di suicidio, in passato non sufficientemente attenzionato e trattato, è fortemente consigliato un percorso psicoterapico per la ragazza al fine di elaborare le difficoltà nel rapporto con la madre e predisporre un terreno fertile per futuri sviluppi, e soprattutto prevenire possibili esiti psicopatologici;
che il trattamento psicoterapico della minore dovrebbe essere svolto con il consenso della stessa diversamente, senza una richiesta autentica da parte sua, risulterebbe inefficace;
che il padre presenta una genitorialità sufficientemente adeguata a garantire al momento un corretto sviluppo della minore, laddove la madre presenta una genitorialità non congrua e pregiudizievole per un sano sviluppo della minore;
che la madre attualmente non presenta sufficienti risorse elaborative e di consapevolezza necessarie al recupero del rapporto con la figlia, che le stesse potrebbero essere sviluppate attraverso un percorso psicoterapico di supporto;
che il rapporto con la sorella risulta al momento correlato agli esiti del rapporto con la madre, pertanto Per_2
deve essere lasciato alle libertà di scelta della ragazza.
13. Alla luce di quanto detto, questo Collegio ritiene di dover pertanto confermare la richiesta di affidamento esclusivo della minore avanzata dal padre, parte resistente, già disposta in R_
via provvisoria ed urgente.
14. Circa la regolamentazione del diritto di visita della SI.ra è bene chiarire che, come Pt_1
noto, la bigenitorialità non è un diritto del padre e/o della madre, bensì del figlio, che, ove possibile, necessita di entrambe le figure di riferimento (“deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole” Ordinanza n. 9764 del 08/04/2019, ex multis). In forza di tale noto principio, la presenza della SI.ra nella vita della figlia va bilanciata con il diritto di Pt_1 R_ quest'ultima di interfacciarsi con una figura materna positiva e consapevole, tenendo in considerazione il fatto che la ragione del rifiuto da parte della minore non appare affatto irragionevole, ma anzi conforme al suo interesse, ad oggi. Occorre dunque prevedere che la stessa potrà vedere una volta a settimana, in un giorno da concordare con il padre, R_
compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative della minore, ma solo se la stessa è disponibile all'incontro.
15. In merito alla richiesta di assegno di mantenimento in favore della SI.ra va qui Pt_1 brevemente rammentato quale sia nell'attuale assetto normativo la sua articolata funzione.
L'assegno di mantenimento trova la sua fonte normativa nell'art. 156 c.c., secondo cui “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri (I comma). L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato (II comma). Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti. Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155 c.c. (III comma). La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 (IV comma)”. Sulla scorta di tale dato normativo, la giurisprudenza più recente – modificando il precedente orientamento – traendo le mosse dall'assegno divorzile, ha posto l'accento su principi di diritto estensibili anche all'assegno di mantenimento in sede di separazione (cfr Sezioni Unite
Cass. 18287/2018). Si è dunque affermato, con argomentazioni che si condividono e che sono fatte proprie anche dalla locale corte distrettuale, che l'assegno di mantenimento abbia, infatti, una funzione assistenziale, nella misura in cui sia necessario garantire un sostegno economico successivo alla cessazione della convivenza ma in continuità con essa e perequativa, ossia equilibratrice, finalizzata non già alla ricostituzione del tenore di vita esistente durante il rapporto, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi (vds. anche Cass. Ord. 5603/2020 in materia di divorzio). Non è dunque corretto attribuire all'istituto una funzione compensativa e/o risarcitoria, commisurata – come avveniva in passato – in prevalenza al raffronto con il tenore di vita antecedente alla separazione. 16. All'interno di tale cornice di carattere generale, occorrerà dare rilievo alla durata del matrimonio, al reddito netto prodotto da entrambi (quelle entrate cioè sulle quali la famiglia, prima della crisi, poteva contare), nonché dell'attitudine dei coniugi al lavoro proficuo (nell'ipotesi in cui uno o entrambi non siano occupati;
cfr Cass. Ord. 15166/2018; Cass. Ord. 5817/2018; Cass.
18547/2006, secondo cui «l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi [coniugi], quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini delle statuizioni afferenti l'assegno di
mantenimento; tale attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e con esclusione di mere valutazioni astratte e
ipotetiche»). Per ricostruire le esigenze di ciascuno e verificare la sussistenza del primo dei criteri (quello assistenziale), occorre fare riferimento a conti correnti, risparmi, investimenti, polizze assicurative e simili, cespiti produttivi di reddito (come i canoni di locazione percepiti da un immobile concesso in locazione) tenendo altresì conto dell'eventuale assegnazione in godimento della casa familiare. In ordine alle spese debbono essere considerate, in linea generale, eventuali spese di rimborso di mutui contratti in costanza di matrimonio, il pagamento del canone di locazione, gli oneri condominiali, l'eventuale assegno di mantenimento per ex coniuge o per figli di un precedente rapporto o matrimonio, le utenze e le spese per i figli non autosufficienti. In altri termini, la combinazione dei due criteri
(assistenziale e perequativo) comporta che – in adesione all'orientamento consolidato della corte di legittimità – il mero divario di reddito tra gli ex coniugi non legittimi il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, dovendosi invece accertare se la differenza sia conseguenza di scelte maturate e condivise da entrambi i coniugi durante il matrimonio nella distribuzione dei ruoli, se cioè sia accaduto che il coniuge economicamente più debole, che richiede il mantenimento, abbia rinunciato alle sue aspettative di crescita professionale, per dedicarsi alla famiglia, alla casa e alla gestione dei figli, quando cioè quello dei due coniugi che è meno forte in senso economico dell'altro sia tale non per sua responsabilità o libera scelta, ma a causa del contributo che – per valutazione condivisa con l'altro coniuge – abbia dato alla formazione del patrimonio familiare. In quest'ultimo caso, sorge certamente il diritto ad ottenere un contributo per il mantenimento.
17. Tanto esposto in diritto, in punto di fatto risulta, per il a) un reddito imponibile attestato CP_1 per l'anno 2023 di € 30.475,00, per l'anno 2022, € 35.064,00, e, per l'anno 2021, € 34.932,00, per cui, nell'ultimo anno, vi è stata un decremento di circa € 5.000,00; b) egli risulta dante causa, soprattutto nel 2024, di diversi negozi giuridici aventi titolo oneroso, per i quali ha verosimilmente incassato i corrispettivi;
c) titolare di diversi beni immobili e di un'automobile modello BMW;
d) risulta parte nella trasformazione, datata 01.01.2024, del contratto di lavoro presso la da tempo parziale a tempo pieno. Parte_6
18. In ordine alla SI.ra risulta: a) reddito da lavoro dipendente relativo all'anno 2023 pari Pt_1 ad € 811,70 e reddito esente erogato dall' pari ad € 4.111,25, per l'anno 2022 € CP_4
4.153,15 di reddito esente erogato dall' e, nell'anno 2021, € 27,04 a titolo di indennità CP_4
erogate dalla Cooperativa per Azioni Diemme;
b) titolarità di diversi beni immobili e di un'auto modello Renault. Convivente con la madre, la figlia maggiore, SI.ra Persona_5
risulta godere: a) reddito da lavoro dipendente relativo all'anno 2023 pari ad € 811,06, oltre ad € 1.496,29 a titolo di reddito esente erogato dall' per l'anno 2022, € 4.376,01 a CP_4 titolo di reddito da lavoro dipendente oltre a € 1.981,50 a titolo di reddito esente erogato dall' infine per l'anno 2021, un reddito imponibile di € 5.787,00 ; b) titolarità della CP_4 ditta individuale omonima operante nell'ambito della fotografia, in attività dal 01.08.2024; c) titolarità di un'automobile modello Toyota;
d) conduttrice di una locazione di un immobile ad uso abitativo dal 04.05.2023.
19. In questo contesto, deve rilevarsi come la SI.ra richiedente l'assegno di mantenimento, Pt_1
sia affetta da un disturbo fisico del tipo ipoacusia di grado medio-grave, ovvero una riduzione parziale o totale dell'udito, a causa della quale, sin dai primi anni di matrimonio, ha deciso di ritirarsi dal mondo del lavoro, dedicandosi esclusivamente alla cura della casa e della famiglia.
Allo stato, pertanto, come anche rilevato dall'indagine tributaria svolta dalla G.d.F., percepisce esclusivamente un reddito esente da imposta erogato dall' che, per il 2023, CP_4 era pari a € 4.111,25. Ella, comunque, si giova dell'assegnazione della casa coniugale, per la quale, dunque, è tenuta esclusivamente a provvedere a bollette e spese di manutenzione, senza doversi preoccupare di un eventuale canone di locazione.
20. Alla luce di quanto esposto, il collegio ravvisa la sussistenza delle condizioni necessarie per accogliere la richiesta avanzata dalla ricorrente di vedersi riconosciuto il diritto al godimento di un assegno di mantenimento e, stante il rilevante divario rispetto al reddito percepito dal
SI. si determina lo stesso nell'importo mensile pari ad € 500,00, rivalutabili ISTAT, a CP_1
decorrere dalla proposizione della relativa domanda.
21. Può essere inoltre accolta, nel limiti e per le ragioni appresso indicate, la domanda di contribuzione al mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora Per_2
autosufficiente; risulta, infatti, evidente che la figlia abbia avviato idonee iniziative per poter raggiungere un'autonomia economica, anche per sostenere la piccola avendo tentato Per_3
di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, come fotografa. Ella ha anche intrapreso e concluso un percorso di studi, idoneo in astratto a consentirle di migliorare le sue prospettive lavorative ed ha anche acquisito un diploma di apprendistato professionale, come risulta dall'indagine tributaria svolta dalla Guardia di Finanza sulla situazione economico- patrimoniale. È pertanto opinione di questo Tribunale che la somma mensile idonea a contribuire a soddisfare le esigenze ordinarie della figlia sia di € 150,00, rivalutabili ISTAT.
22. Per quel che riguarda la ripartizione delle spese straordinarie (come da protocollo in vigore, quanto alla loro identificazione) in favore di entrambe le figlie esse, per le ragioni anzidette, vanno poste al 70% a carico del SI. e il 30% a carico della SI.ra CP_1 Pt_1
23. Alla luce dei principi di soccombenza e causalità, le spese di lite vanno regolate sulla base dei valori medi del parametro “valore indeterminato basso”, e sussistono ragioni di compensazione per la metà, in ragione della parziale reciproca soccombenza e, per la restante parte, vanno poste a carico della ricorrente (e dunque dell'erario, a causa della ammissione della stessa al beneficio del patrocinio a spese dello stato), soccombente in ordine alla domanda di affidamento e che ha visto solo parzialmente accolte le ulteriori domande formulate.
24. In ordine al compenso del CTU, che si liquida in via definitiva nell'importo già oggetto di decreto di liquidazione, deve qui precisarsi che esso è posto a carico solidale di entrambe le parti (nei rapporti interni al 50% ciascuna) ma è posto per la ricorrente a carico dell'erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così provvede:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio in
L'Aquila (AQ) il 10.11.1971 e che dall'unione matrimoniale è nata una figlia, il 10.08.1999 Per_2
(maggiorenne), ed un'altra è stata adottata, nata il [...] (minorenne), alle R_1
seguenti condizioni;
1) dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore, al padre, con collocamento presso R_
lo stesso, nella sua abitazione in Roseto degli Abruzzi;
2) assegna la casa coniugale sita in sita in L'Aquila, via della Beata Antonia n. 15, alla ricorrente, insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, facendosi carico delle spese di gestione ordinaria e straordinaria;
3) quanto alla regolamentazione del diritto di visita della madre, dispone che la stessa potrà vedere una volta a settimana, in un giorno da concordare con il padre, compatibilmente R_
con le esigenze scolastiche e ricreative della minore, per il momento solo se la stessa è disponibile all'incontro;
4) ordina al SI. di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento CP_1 Per_2 alla stessa della somma di € 150,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, con decorrenza dalla domanda;
5) ordina al SI. di contribuire al mantenimento della SI.ra mediante il versamento CP_1 Pt_1
alla stessa della somma di € 500,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, con decorrenza dalla domanda;
6) pone a carico di entrambi i genitori, in ragione del 70% per il SI. e del 30% per la SI.ra CP_1
il pagamento delle spese straordinarie sostenute per la prole (secondo l'elenco di cui al Pt_1
Protocollo in uso presso l'intestato Ufficio), purché previamente concordate da entrambi i genitori e debitamente documentate dal genitore che le sostiene;
7) rigetta le domande di addebito;
8) compensa per la metà le spese di lite e condanna l'erario a corrispondere al la restante CP_1 metà, liquidate per l'intero in € 2.830,00 oltre IVA, CPA oltre rimborso forfettario delle spese generali come da tariffa;
9) pone a carico solidale dell'erario e del le spese di CTU liquidate come da separato CP_5
provvedimento.
Così deciso in videoconferenza il 30 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1199/2023 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
L'Aquila (AQ) ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore Avv. Maria Teresa Di
Rocco
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
L'Aquila (AQ) ed elettivamente domiciliato in L'Aquila (AQ), presso lo studio dei difensori Avv.ti
Nicola Pizzi e Pierluigi Capaldi
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “previa ammissione di tutti i mezzi di prova articolati dalla SI.ra Parte_1
nei termini di Legge chiede: (i) venga pronunciata la separazione tra i coniugi con addebito di responsabilità al SI. (ii) venga disposto l'affidamento condiviso della figlia ad CP_1 R_
entrambi i genitori, con collocamento presso il padre in Roseto e regolamentazione delle modalità di relazione con la madre, mediante recepimento delle indicazioni fornite dalla CTU;
(iii) il SI. CP_1 venga onerato del mantenimento diretto della figlia e di un importo mensile di €. 500,00
[...] R_
per il mantenimento ordinario della figlia , economicamente non autosufficiente e convivente Per_2
con la madre unitamente alla piccola (iv) venga confermata la misura della Per_3 compartecipazione agli extra in ragione del 70% e 30%, come da Ordinanza Presidenziale;
(v) venga rideterminato in un importo mensile non inferiore ad €. 1.000,00 rivalutabile ISTAT, l'assegno per il mantenimento personale della SI.ra Parte_1
Con vittoria di spese e competenze del procedimento”.
Per il resistente: “Voglia quindi l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge:
Ex art. 473 bis 15 c.p.c.,
Disporre d'urgenza l'emanazione di ogni provvedimento utile onde consentire l'iscrizione della minore al 3° della Scuola superiore dell'Istituto di Istruzione Superiore "Moretti" - Persona_4
indirizzo Turistico di Roseto degli Abruzzi (TE) - A.S. 2023/2024, codice Istituto TEIS00400A;
Rigettare le richieste formulate da controparte per tutte le ragioni esposte in narrativa;
Ex art. 473 bis 22 c.p.c.,
Assegnare alla ricorrente la casa coniugale sita in L'Aquila, Via della Beata Antonia n. 15;
Rigettare la richiesta di affidamento condiviso della figlia minore disponendo l'affidamento R_
in via esclusiva della minore al padre per le motivazioni esposte in atti;
Persona_4 CP_1
Regolare le modalità di relazione tra madre e figlia minore in modalità assistita, tenendo conto della volontà della minore e previa audizione della stessa;
Rigettare tutte le richieste di mantenimento formulate nell'atto introduttivo in ragione di quanto già esposto in narrativa.
Si chiede infine che venga ordinato alla sig.ra e alla figlia convivente Parte_1 Persona_5
di fornire adeguate e documentate informazioni relativamente ad altre fonti di reddito (ivi compresi
i trattamenti pensionistici), con ogni e più ampia riserva di accertamenti a mezzo della Polizia
Tributaria laddove controparte non dovesse ottemperare a tale richiesta.
Nel merito:
Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, con addebito di responsabilità alla sig.ra con ogni conseguenza di Legge;
Parte_1
Disporre l'affidamento esclusivo della minore (C.F. ) al padre, Persona_4 C.F._3
ivi compresa l'attribuzione al resistente dell'intero importo relativo agli assegni familiari;
Assegnare la casa coniugale, sita in L'Aquila, via della Beata Antonia n. 15 alla ricorrente, insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, affinché la stessa possa viverci previa restituzione al sig. dei propri effetti personali, di quelli della figlia nonché dei gioielli della di lui madre. CP_1 R_
Disciplinare il diritto di vista della madre alla figlia minore in modalità assistita, tenendo Persona_4
conto della volontà della minore e previa audizione della stessa.
Rigettare la domanda di mantenimento così come formulata dalla sig.ra anche alla luce della Pt_1 percezione della stessa della pensione di invalidità INPS (non dichiarata) n. 07022223 categoria
INVCIV, nonché tenendo conto di quanto sinora corrisposto dal sig. all'odierna CP_1
ricorrente a vario titolo (finanziamento, assicurazione e bollo auto di proprietà della sig.ra Pt_1
spese condominiali, buoni pasto, utenze, ecc.). Si tiene a precisare che, per il futuro, tali erogazioni non potranno più essere corrisposte nel medesimo ammontare in quanto sono venute meno le condizioni patrimoniali che lo permettevano, ivi comprese le perdite subite dalla Parte_2
Rigettare la domanda di mantenimento così come formulata da controparte per entrambe le figlie e per la nipote.
Rigettare in toto le statuizioni ex art. 473 bis 22 c.p.c. ove emesse in conformità delle richieste della ricorrente;
Condannare la sig.ra al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, Parte_1 anche in virtù della mancata adesione all'invito di negoziazione assistita formulato.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso datato 15.06.2023, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in L'Aquila (AQ) il 10.11.1971 e che la coppia ha due figlie, CP_1
la prima, nata il [...], ormai da tempo maggiorenne e madre a sua volta della Per_2
piccola e la seconda adottiva, nata il [...] in [...], ancora Per_3 R_
minorenne, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con affidamento condiviso della figlia adottiva, da collocarsi in vai prevalente presso il padre ed accoglimento delle condizioni indicate in epigrafe.
2. Riferiva che: a) fino ad aprile 2009, la vita familiare si è svolta in modo sostanzialmente regolare, sebbene la
SI.ra fosse sottoposta ad una totale soggezione verso il marito;
b) la ricorrente, infatti, affetta da ipoacusia Pt_1
di grado medio-grave, si è affidata completamente alla gestione economica della famiglia da parte del marito,
concentrandosi esclusivamente sulle incombenze domestiche e sull'accudimento delle figlie;
c) nel 2009, a
CP_ seguito del sisma, la famiglia si è trasferita a Roseto degli Abruzzi (TE), dove il SI. lavorava da tempo.
Sebbene inizialmente il trasferimento fosse previsto come temporaneo, il marito ha utilizzato la permanenza forzata come strumento di ricatto, minacciando la separazione. In una condizione già di fragilità emotiva, la ricorrente ha dunque subito un profondo stravolgimento della sua vita, allontanandosi dai suoi affetti e dalle sue amicizie, mentre cercava di gestire il crescente disagio delle figlie;
d) nel 2011, dopo due anni di isolamento e difficoltà psicologiche culminati in depressione e anoressia, la SI.ra ha deciso di tornare a L'Aquila con Pt_1
le figlie, fortemente segnate dal trasferimento e mai integrate nella nuova realtà di Roseto;
e) per qualche mese,
CP_ il SI. ha continuato a fare il pendolare tra L'Aquila e Roseto fino a quando, nel 2012, ha posto la moglie dinanzi alla scelta di trasferirsi definitivamente o separarsi. Pur con riserve, la SI.ra ha accettato la Pt_1
CP_ decisione unilaterale del marito di stabilirsi sulla costa e, nel 2014, il SI. ha ivi acquistato un appartamento,
destinato a diventare la casa familiare;
f) tuttavia, i continui trasferimenti hanno avuto conseguenze devastanti sulla famiglia, in particolare sulle figlie. La primogenita, dopo aver cambiato scuola e ambiente quattro Per_2
volte in pochi anni, ha sviluppato disturbi depressivi e anoressia nervosa. Anche vittima di bullismo, ha R_
CP_ subito sofferenze analoghe;
g) nonostante i segnali di disagio crescente, il SI. non ha mostrato alcun interesse e ha approfittato della fragilità della moglie per costringerla a vendere un appartamento a L'Aquila, di sua proprietà; h) nel 2018, dopo aver ottenuto il diploma con grandi difficoltà, e la SI.ra hanno Per_2 Pt_1 trovato la forza di tornare definitivamente a L'Aquila, acquistando un appartamento con il ricavato della vendita di un bene personale;
i) nonostante i tentativi della ricorrente di coinvolgere il marito nella vita delle figlie, il
CP_ SI. ha continuato ad ignorare le necessità familiari e, imponendo scelte errate (come l'iscrizione di R_
al Liceo), ha causato ulteriori danni, culminati in un grave gesto della minore dopo una bocciatura nel 2020; l)
nello stesso anno, studentessa universitaria in scienze psicologiche, è diventata madre di una bambina, Per_2
CP_
m) fino a gennaio 2023, il SI. ha mostrato affetto ed interesse inusitati per la nipote: un Per_3
comportamento che non aveva mai riservato alle proprie figlie ( vive con la madre e ha rapporti solo Per_2
occasionali con il padre biologico della figlia, che non si è mai preso cura di lei); n) nel gennaio 2023, il SI.
CP_ ha comunicato alla famiglia di essersi associato con il SI. per avviare un'attività di Parte_3 ristorazione a L'Aquila, denominata “FoodMood99”. Il locale è stato reso pressocché inaccessibile alla SI.ra
CP_ ed alle figlie. Da quel momento, la presenza del SI. in casa è progressivamente diminuita, fino a Pt_1 quando, il 12.04.2023, alla vigilia di Pasqua, non è più rientrato, abbandonando l'intero nucleo familiare, con una condotta che ha violato in modo significativo i doveri matrimoniali previsti dagli artt. 143 ss. c.c.; o)
nonostante i tentativi della SI.ra di chiarire la situazione e recuperare il rapporto matrimoniale per il bene Pt_1
CP_ delle figlie e della nipote, il SI. ha intensificato la sua condotta di disinteresse materiale e morale verso la famiglia, arrivando ad inviare messaggi intimidatori;
p) in data 01.06.2023, durante un unico rientro a casa dopo due mesi di assenza, il resistente ha verbalmente aggredito la moglie, minacciandola di rovinarla se avesse avuto l'intenzione di portare la vicenda in Tribunale;
q) nonostante la consapevolezza della grave precarietà economica
CP_ della famiglia, il SI. ha versato, nell'arco di circa due mesi, un importo complessivo di € 1.900,00,
suddiviso in più rate, ma solo a seguito di ripetute richieste. Tale somma è insufficiente per mantenere il precedente tenore di vita e per soddisfare le necessità quotidiane della famiglia, considerando la composizione del nucleo familiare e le condizioni di salute della SI.ra e delle figlie. La ricorrente, invero, non lavora, Pt_1
anche a causa delle rinunce fatte durante il matrimonio e delle sue condizioni di salute che le impediscono di guadagnare un proprio reddito. La figlia studentessa universitaria e madre di ha avviato Per_2 Per_3 un'attività di studio fotografico, ma ciononostante non riesce a coprire le spese relative all'affitto ed al finanziamento per l'attività. la seconda figlia, frequenta il liceo linguistico e avrebbe bisogno di R_
continuare il supporto psicoterapeutico, ma la madre non è in grado di sostenere tali spese;
r) al contrario, il SI.
CP_ ha un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con la Società Liofilchem, percependo una retribuzione di circa € 2.500,00 netti al mese per 14 mensilità, oltre a rimborsi e premi. Tuttavia, sembra che recentemente abbia scelto di lavorare part-time per motivi legati alla sua nuova attività commerciale;
s) per quanto riguarda l'affidamento di nonostante la condotta inadeguata del padre fino ad oggi, la SI.ra R_ Pt_1
CP_ preferisce non chiedere l'affido esclusivo, sperando che il SI. si assuma le proprie responsabilità in futuro.
Riconoscendo l'importanza della figura paterna nella vita di le modalità di relazione con il padre non R_
collocatario saranno adattate alle necessità della ragazza, ormai adolescente;
t) infine, riguardo ai profili economici, la situazione giustifica la richiesta di un contributo al mantenimento personale della SI.ra pari Pt_1 ad almeno € 1.000,00 al mese, rivalutabili Istat, considerando le spese fisse per la casa e la rata condominiale di
€ 220,00 al mese. Inoltre, si richiede un assegno per il mantenimento delle due figlie, non inferiore a € 1.000,00
al mese, rivalutabili Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie, come stabilito dal protocollo adottato dal
Tribunale di L'Aquila.
3. In data 10.08.2023, si costituiva in giudizio il SI. il quale, pur aderendo alla richiesta di CP_1
dichiarazione di separazione personale dei coniugi, contestava radicalmente tutto quanto ex CP_ adverso rappresentato. In particolare, riferiva che: a) il SI. e la SI.ra si sono sposati il Pt_1
24.05.1997 con matrimonio concordatario, dal quale è nata la figlia il 10.08.1999. Successivamente, la Per_2
famiglia ha adottato nata in [...] nel 2007; b) nonostante la mancanza di affetto coniugale tra i Persona_6
due coniugi, la ricostruzione dei fatti proposta dalla ricorrente è considerata non veritiera. Fino al 2009, la vita familiare è stata tranquilla, ma le decisioni sul trasferimento della famiglia, incluse quelle verso il Comune di
Roseto degli Abruzzi nel 2009, sono state prese dalla ricorrente e non imposte dal marito, come indicato nel ricorso;
c) la decisione di trasferirsi a Roseto non è stata solo per motivi lavorativi, ma anche a causa dei danni causati dal terremoto che ha colpito la Città di L'Aquila; d) nel 2010, nonostante le difficoltà psicologiche delle figlie, il resistente ha acconsentito al ritorno della famiglia a L'Aquila, per soddisfare la volontà della moglie,
cercando la pace familiare;
e) per quanto concerne le osservazioni della controparte riguardanti le difficoltà
scolastiche della figlia e la vendita dell'appartamento della SI.ra a L'Aquila, sono da considerarsi Per_2 Pt_1
irrilevanti ed inconferenti. Il resistente, inoltre, nega fermamente di aver rifiutato di essere coinvolto nella vita delle figlie, ritenendo che le accuse di disinteresse e di aver imposto scelte “disastrose” siano contraddittorie e
C prive di logica;
f) parimenti infondate sono le affermazioni relative ai locali della sua società, il cui Parte_4
accesso sarebbe sempre rimasto libero sia per la moglie che per la figlia nonostante, durante le festività Per_2 pasquali, quest'ultima si sarebbe presentata al locale, ancora non aperto al pubblico, offendendo sia il padre che il suo socio, SI. , definendoli “falliti” e prevedendo il fallimento dell'attività; g) lo stesso SI. Parte_3 Parte_3
ha dichiarato che, in passato, la famiglia dell'odierno resistente era completamente coinvolta nel progetto imprenditoriale, tanto che il nome dell'attività era stato ideato proprio dalla figlia Inoltre, la moglie Per_2
considerata un'ottima cuoca, avrebbe avuto un ruolo all'interno del ristorante;
h) contrariamente Parte_1
CP_ alle accuse di controparte, dunque, il SI. avrebbe sempre cercato di coinvolgere la moglie e la figlia maggiore nei suoi progetti imprenditoriali, che erano finalizzati principalmente a migliorare le condizioni finanziarie della famiglia, in risposta alle crescenti necessità economiche;
i) ad ogni buon conto, la partecipazione del resistente al progetto imprenditoriale è prossima a terminare, principalmente a causa delle perdite economiche e delle precarie condizioni di salute psicofisiche che sta affrontando. Le sue difficoltà sono attribuite ai comportamenti ostili ed ostruzionistici della moglie e della figlia maggiore, che hanno manifestato disappunto per la sua nuova attività imprenditoriale, attuando comportamenti molesti e stalkerizzanti al fine di convincerlo ad interrompere il progetto;
l) ad oggi, la sua principale preoccupazione riguarda il rapporto con le figlie e la nipote, come evidenziato da un certificato della psicologa-psicoterapeuta, Dott.ssa A tal Persona_7
CP_ riguardo, il SI. contesta integralmente la relazione della psicologa Dott.ssa considerandola Persona_8
inconferente. La relazione, infatti, si basa su colloqui avuti con la figlia minore oltre due anni fa, prima che la crisi coniugale fosse evidente. Inoltre, la seconda parte della relazione, che fa riferimento ad un colloquio recente,
senza però indicare la data, parla di un presunto recupero del rapporto tra la minore e la madre, ma non aggiunge altre informazioni rilevanti;
m) contesta, inoltre, le conclusioni della Dott.ssa in particolare quelle relative Per_8
al suo allontanamento dalla famiglia, che non sarebbe stato volontario bensì obbligato. Il resistente, infatti,
sottolinea di essere stato costretto a separarsi dalla famiglia a causa dei comportamenti molesti e ostili della moglie e della figlia maggiore, che stavano danneggiando la sua salute. A tal fine, egli ha dovuto tutelarsi legalmente, avviando un procedimento penale contro la moglie e la figlia (procedimento n. 1104/2023 R.G. GIP)
CP_ per comportamenti che lo costringevano ad allontanarsi dalla sua abitazione;
n) inoltre, il SI. fa riferimento ad un documento dei Carabinieri del 17.03.2023, che descrive come la moglie lo avesse costretto a lasciare la casa coniugale dopo mesi di conflitti, e come lui, per “quieto vivere”, si fosse trasferito temporaneamente dalla famiglia del padre. Sottolinea che ad oggi non ha ancora ricevuto indietro i suoi effetti personali, inclusi i gioielli della madre defunta;
o) il resistente esprime perplessità anche con riguardo al tentativo della moglie di
“recuperare” il rapporto di coniugio, dato che l'invito a negoziazione assistita proposto da lui è stato ignorato,
CP_ nonostante la sua speranza di risolvere pacificamente la crisi coniugale;
p) il SI. nega altresì l'accusa di aver aggredito la moglie in data 01.06.2023 durante una visita nella casa coniugale;
q) infine, con riguardo alle
CP_ somme che avrebbe corrisposto a titolo di contribuzione al mantenimento delle figlie, il SI. evidenzia di aver versato oltre € 19.000,00 negli ultimi mesi, dimostrando di aver adempiuto ai suoi obblighi economici;
r) il
CP_ SI. contesta le affermazioni della controparte secondo cui il padre della minore non si occuperebbe Per_3
di lei, sostenendo invece che il padre biologico, il sig. contribuisca al mantenimento della CP_3
bambina; s) per quanto riguarda la figlia il resistente riferisce che le richieste della controparte sono Persona_4
superate dai fatti, in quanto la minore, ora sedicenne, ha espresso la volontà di trascorrere le vacanze estive con il padre e di rimanere a vivere con lui. Egli, invero, sta già provvedendo a tutte le spese, inclusi i corsi di recupero
CP_ scolastico ed i libri di testo. Inoltre, il SI. racconta un episodio grave che ha avuto luogo il 23.07.2023,
quando mentre trascorreva le vacanze con il padre, ha inviato alla madre un messaggio di auguri per il R_
suo 50° compleanno. La risposta della madre è stata estremamente offensiva e razzista, contenendo insulti e frasi sprezzanti nei confronti della figlia, inclusi attacchi legati alla sua adozione e alla sua etnia, con riferimenti
CP_ inaccettabili alla sua persona. Il SI. considera questo comportamento come una prova del danno psicologico subito dalla figlia, contribuendo ulteriormente alla sua decisione di voler vivere con il padre.
4. Nel medesimo ricorso introduttivo, il resistente chiedeva non solo la fissazione dell'udienza per la trattazione del procedimento ordinario di separazione, ma anche l'anticipata adozione in via cautelare del provvedimento ex art. 473 bis 15 c.p.c. di affidamento esclusivo della figlia adottiva al padre e l'autorizzazione ad iscriverla presso un istituto scolastico in Roseto degli Abruzzi, città nella quale la ragazza aveva interesse e utilità a vivere insieme con il padre. Veniva dunque fissata udienza per la discussione del cautelare ed altra udienza nel rispetto dei termini per la discussione del ricorso ordinario. Seguivano nel procedimento ordinario memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. e, all'udienza dell'11.10.2023, fissata per la comparizione personale delle parti, queste, dichiarando l'impossibilità di una riconciliazione, venivano ascoltate singolarmente. Sia la ricorrente che il resistente si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, confermandone integralmente il contenuto.
5. In funzione dell'adozione dei provvedimenti anticipatori richiesti, veniva disposto l'ascolto della figlia minore All'esito, questo presidente, osservato come le condizioni di vita R_ della minore nella casa materna in L'Aquila, dove avrebbe continuato a vivere con la madre e la sorella maggiore, non risultavano idonee a garantire una serena crescita (si evidenziavano i timori collegati a soluzioni autolesionistiche tentate in passato in tale ambiente, la estrema durezza dei rapporti con la madre e la gravità di alcuni messaggio in cui la stessa si rivolgeva alla figlia chiamandola “sporca negra” e, infine, la volontà che, con atteggiamento adeguatamente maturo, aveva indotto la ragazza a scegliere di vivere con il padre, lontano dalla madre e da sua sorella), acquisite sommarie informazioni ed in attesa di un approfondimento tramite CTU, accoglieva la domanda cautelare, affidando in via esclusiva la minore al SI. presso il quale avrebbe risieduto a Roseto degli Abruzzi ed CP_1 R_ autorizzando il medesimo a richiedere il nulla osta per l'iscrizione della figlia all'istituto scolastico di Roseto, demandando la regolamentazione del diritto di visita della madre all'esito della valutazione circa la situazione psicologica e relazionale della minore con gli altri suoi familiari, al fine di stabilire modalità che fossero in linea con l'interesse superiore della minore e a garantire, ove possibile, il suo diritto alla bigenitorialità.
Con il medesimo provvedimento, il Presidente nominava CTU la Dott.ssa Persona_9
alla quale formulava il seguente quesito: “dopo aver preso visione della documentazione prodotta e aver svolto i necessari accertamenti, valuterà le condizioni psicologiche e relazionali della minore nelle dinamiche familiari e con specifico riferimento alle motivazioni che l'avevano indotta a compiere atti di autolesionismo (indicando al riguardo anche i passi necessari per un recupero di un equilibrio che consenta di evitare il ripetersi degli stessi in futuro); valuterà altresì i profili di tutti i familiari coinvolti, verificando la possibilità di sostenere un percorso di recupero del rapporto di con la madre e con la sorella R_ maggiore (e il nucleo familiare di quest'ultima); valuterà altresì le condizioni di vita della stessa presso il padre in Roseto degli Abruzzi e darà infine indicazioni dettagliate sulle migliori modalità per regolamentare utilmente le facoltà di vista della madre allo scopo di tutelare, nel precipuo interesse della minore, la bigenitorialità.”.
6. Di seguito, con provvedimento del 25.01.2024, in via provvisoria ed urgente – tenuto conto della disparità economica tra le parti - poneva a carico del SI. l'obbligo di contribuire CP_1
al mantenimento economico della prima figlia maggiorenne ma non Per_2
economicamente autosufficiente, e della SI.ra mediante versamento in favore della Pt_1 moglie, un assegno pari ad € 400,00 mensili, e, in favore della figlia, € 150,00 mensili, entrambi rivalutabili Istat ed aventi decorrenza dalla domanda. Disponeva, altresì, la ripartizione al 70% delle spese straordinarie (come da protocollo in vigore, quanto alla loro identificazione) in favore di entrambe le figlie a carico del ed il restante 30% a carico CP_1 della ricorrente. Rinviava, per il prosieguo, all'udienza del 20.03.2024, poi rinviata al
29.04.2024.
7. In data 27.03.2024, perveniva relazione peritale definitiva, con la quale la Dott.ssa Per_9
dopo aver svolto tutti gli accertamenti diagnostici ritenuti necessari, con relazione logica ed esauriente, sentiti entrambi i genitori e le due figlie, riferiva in sintesi che:
7.1. Sulle relazioni familiari: a) nella famiglia si riscontrano le caratteristiche tipiche di una famiglia Parte_5
invischiata, come la mancanza di confini chiari tra i sottosistemi familiari (ad esempio, tra la coppia genitoriale e i figli), l'assenza di autonomia, la difficoltà nella gestione dei conflitti e delle emozioni, nonché la tendenza a coinvolgere i figli nelle dinamiche degli adulti. Questo tipo di sistema crea confusione nei ruoli, portando a fenomeni come la triangolazione dei minori (coinvolgimento dei figli nei conflitti genitoriali), l'inversione delle vesti (i figli assumono ruoli che spettano agli adulti) e l'adultizzazione precoce dei minori (i figli sono chiamati a soddisfare i bisogni emotivi dei genitori); b) nel caso specifico, i confini tra i genitori e le figlie sono labili e la relazione genitoriale è vissuta più come un rapporto tra pari, con una perdita di autorità. La SI.ra ha Pt_1
adottato un atteggiamento amicale nei confronti di facendo in modo che fosse la figlia ad occuparsi dei R_
bisogni emotivi della madre. Questo ha portato a dover assumere un ruolo adulto, con conseguenti rischi R_
per il suo sviluppo psicologico;
c) il conflitto coniugale ha esacerbato ulteriormente la confusione dei ruoli,
creando alleanze tra i membri della famiglia che hanno portato a conflitti anche tra le figlie. In particolare, R_
è stata esposta a dinamiche conflittuali tra i genitori senza un filtro protettivo, venendo coinvolta nella triangolazione da parte della madre, il che ha innescato un processo di separazione emotiva da parte della ragazza come meccanismo di difesa;
d) il quadro descritto suggerisce che la famiglia è un esempio di sistema Parte_5
familiare disfunzionale, in cui la mancanza di confini e la confusione dei ruoli hanno compromesso il benessere e lo sviluppo delle singole persone, in particolare della minore R_ CP_ 7.2. Sulla relazione padre-figlia: a) il rapporto attuale tra il SI. e sembra essere funzionale R_
rispetto alle esigenze evolutive della ragazza, senza evidenti segni di conflittualità o problematiche particolari;
CP_ b) il SI. si è impegnato per garantire alla figlia condizioni abitative, logistiche e relazionali adeguate,
mostrando disponibilità a migliorare ulteriormente la situazione. La relazione tra loro è caratterizzata da collaborazione ed il clima emotivo appare sereno;
c) il padre si è dimostrato informato e coinvolto nella vita della figlia, evidenziando una visione positiva delle sue risorse e qualità. Tuttavia, la Dott.ssa sottolinea Per_9
come questo atteggiamento potrebbe portarlo a sottovalutare le difficoltà che la giovane potrebbe affrontare,
pertanto evidenzia la necessità che il padre diventi più consapevole delle necessità di aiutandola nel R_
riconoscere ed esprimere le proprie esigenze.
7.3. Sulla relazione madre-figlia: a) il rapporto tra la SI.ra e la figlia è attualmente assente, con Pt_1 R_
le motivazioni radicate in una serie di eventi complessi, in particolare la separazione tra i genitori;
b) in passato,
tra madre e figlia vi era un rapporto di vicinanza e confidenze, ma già prima degli eventi traumatici erano presenti criticità che hanno interferito con lo sviluppo affettivo ed emotivo di Un esempio significativo è R_
l'atteggiamento materno nei confronti dell'immagine corporea della figlia, spesso criticata dalla madre per il suo aspetto fisico ed il suo peso. Ciò è emerso anche nei messaggi insultanti che la madre ha inviato ad R_
contenenti termini dispregiativi;
c) la SI.ra ha mostrato una visione ambivalente e svalutante della figlia, Pt_1 alternando commenti negativi sulla stessa (“bugiarda”, “egoista”, “pigra”) ad affermazioni più positive ma contraddittorie (“mi ha ridato la vita”); d) nei messaggi di insulti, la madre ha riversato una forte rabbia distruttiva verso la figlia, colpendo profondamente l'identità ed il senso di appartenenza di La gravità di questi R_
attacchi è amplificata dalla storia della ragazza, che ha subìto un abbandono precoce ed una successiva adozione.
Gli insulti hanno avuto un impatto emotivo significativo su danneggiando ulteriormente il rapporto R_ madre-figlia; e) la SI.ra non sembra aver preso piena consapevolezza dell'impatto del suo comportamento, Pt_1
mostrando un atteggiamento di deresponsabilizzazione e minimizzando il danno arrecato alla figlia. È convinta che si comporti male nei suoi confronti, senza considerare il peso delle sue azioni. Questo evidenzia una R_
disfunzionalità importante nella relazione, con la madre che sembra confondere il ruolo di genitore con quello di figlia, aspettandosi comprensione anziché offrire supporto e aiuto;
f) la ricorrente appare poco disposta a riflettere sulla sua figura di madre e sulle possibili azioni riparative nel rapporto con dando spiegazioni R_
minimizzanti circa i comportamenti della figlia, come se ella volesse vivere con il padre solo per motivi economici. Questa visione non solo svaluta la figlia, ma non corrisponde alle osservazioni fatte durante la CTU.
7.4. Sui rapporti tra e a) le due sorelle hanno attualmente interrotto i contatti e la Per_2 R_
separazione dei genitori ha avuto un impatto negativo sulla loro relazione;
b) in passato, il loro rapporto era stato lineare, con le normali conflittualità fraterne, ma dopo la separazione si sono verificati incomprensioni ed un irrigidimento delle posizioni;
c) sembra aver assunto un ruolo co-materno nella gestione di il Per_2 R_ che ha portato a confusione, conflittualità ed un certo “invischiamento” nei loro legami;
d) le difficoltà nei rapporti tra e la madre, nonché tra e il padre, sembrano ostacolare la possibilità di ristabilire una R_ Per_2 relazione serena tra le sorelle;
e) sebbene si dichiari disposta ad accogliere al momento non ha Per_2 R_
ancora sviluppato le risorse emotive necessarie a tenere distinto il suo rapporto con la sorella da quello con il padre e dal sostegno che sente di dover dare alla madre. La situazione, secondo la Dott.ssa rimane Per_9
complessa e necessiterebbe di ulteriori elaborazioni da parte di Per_2
7.5.Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la CTU ha conclusivamente osservato che: a) attualmente, non sembrano esserci le condizioni psicologiche, emotive e relazionali per intraprendere un percorso di recupero del rapporto madre-figlia, dato che la minore non è disponibile né consenziente a tal riguardo;
b) pur non mostrando un quadro psicopatologico definito, presenta un disagio significativo che R_
potrebbe manifestarsi più chiaramente in futuro. La ragazza è considerata a rischio psicologico, specialmente alla luce del tentativo di suicidio passato, che non è stato adeguatamente affrontato;
pertanto la CTU consiglia fortemente che intraprenda un percorso psicoterapico per affrontare le difficoltà nel rapporto con la R_
madre, preparandola per sviluppi futuri e prevenendo potenziali esiti psicopatologici. Il trattamento psicoterapico, però, dovrebbe essere intrapreso solo con il consenso di altrimenti rischierebbe di non R_
essere efficace;
c) per quanto riguarda i genitori, il padre mostra una capacità adeguata di garantire uno sviluppo sano per la ragazza, mentre la madre evidenzia una genitorialità non congrua e pregiudizievole per il benessere della figlia. La SI.ra attualmente, non ha sufficienti risorse psicologiche e di consapevolezza per Pt_1
recuperare il rapporto con la figlia, ma queste potrebbero essere sviluppate attraverso un percorso di supporto psicoterapico;
d) infine, il rapporto tra e la sorella dipende in gran parte dalla situazione con la R_ Per_2 madre, pertanto dovrebbe essere lasciato libero di evolversi secondo le scelte di senza forzature. R_
8. Analizzata la relazione peritale, seguivano osservazioni da parte della CTP, Dott.ssa R_0
nominata dalla ricorrente, la quale, pur esprimendo sostanziale accordo con la metodologia ed i risultati ottenuti dall'indagine della CTU, in merito alla valutazione psicodiagnostica ha suggerito di somministrare una batteria di test psicologici ulteriore (test di livello, proiettivi e di personalità) ed integrare quelli già svolti. Eccepiva una non congruità degli esisti dell'attività peritale rispetto al quesito del Giudice, che non avrebbe richiesto una psico- diagnosi ma solo una valutazione dei profili familiari. A tale contestazione replicava la CTU, precisando di aver analizzato i profili dei singoli membri della famiglia proprio Parte_5 attraverso un'indagine complessiva, considerando vari strumenti, tra cui, appunto, i test.
Infine, rispetto alla richiesta di un piano genitoriale sollevata dalla Dott.ssa la Dott.ssa R_0
osservava come la stessa non fosse prevista nel quesito del Giudice. Per_9
9. Disposte indagini tramite il Nucleo di Polizia Tributaria per approfondire le capacità reddituali della SI.ra del SI. e della figlia, ed acquisite le dichiarazioni dei Pt_1 CP_1 Persona_5 redditi relative all'anno 2023, rigettate le ulteriori richieste istruttorie, la causa perveniva a sentenza.
10. Anzitutto, è evidente come vada accolta la domanda di separazione personale. 11. Nel merito delle ulteriori domande, in primo luogo va confermato l'affidamento esclusivo della minore al padre, con quel che ne consegue in termini di R_ CP_1
autorizzazione al trasferimento della residenza della minore in Roseto degli Abruzzi. Al riguardo, in punto di diritto, si rammenta come il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 337 ter c.c. precisi come, per tutelare l'interesse morale e materiale dei minori, il Giudice “Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi
i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati”. Non vi è alcun dubbio che, laddove possibile, debba sempre essere privilegiata la scelta di provvedere all'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori. Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che: “In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli. […]” (tra le tante, vds. Ordinanza n. 21425 del 06/07/2022). Va inoltre segnalato l'orientamento della suprema corte, al quale questo collegio ritiene corretto aderire, secondo il quale “…il giudice deve prendere in considerazione gli stessi minori, la loro età e capacità di adattamento:…. il trasferimento non può comportare un traumatico sradicamento del loro ambiente socio- affettivo e, a tal fine, rileva il fatto che nella nuova località dimori la famiglia di origine ovvero il fatto che i figli vi avessero già vissuto in passato”, (come si verifica nel caso di specie, in cui conosce l'ambiente avendo già vissuto in Roseto). Particolarmente importante è R_ anche la distanza rispetto alla residenza dell'altro genitore e la possibilità di collegamenti veloci. Infatti, nulla osta se la città di destinazione è abbastanza vicina o dotata di collegamenti veloci, quando comunque il genitore fornisca valide ragioni a fondamento della propria domanda. (Cass. civ., sez. I, ord. n. 12282 del 07.05.2024). Inoltre, il giudice è tenuto a prendere in considerazione anche le caratteristiche dell'ambiente dove il genitore intende trasferirsi, al fine di impedire trasferimenti che si rivelino pregiudizievoli per il sereno ed equilibrato sviluppo dei minori. Alla luce del diritto alla bigenitorialità dei minori, è infatti fondamentale verificare il rischio che il trasferimento pregiudichi in modo irreversibile la possibilità dell'altro genitore di esercitare il proprio ruolo genitoriale, sia a livello logistico che economico, nonché i rapporti con gli ascendenti. Naturalmente, e ciò assume particolare valore nel caso di specie, deve essere presa in considerazione anche la volontà consapevolmente espressa dagli stessi minori: in questo senso, ad esempio, assume rilevo il fatto che i figli – come chiaramente emerso nel caso de quo - rifiutino qualsiasi tipo di rapporto e contatto con l'altro genitore, nella specie, la madre. 12. Tanto esposto in diritto, in punto di fatto, anche alla luce delle risultanze dell'attenta perizia svolta, va sottolineato come – giunta al percorso di adozione a seguito di un abbandono R_
precoce - abbia assoluta necessità di fare affidamento su figure che siano in grado di fornirle un adeguato sostegno e conforto. L'accesa conflittualità tra i coniugi, la gravità ed immaturità dei toni degli atteggiamenti materni, come riscontrata in sede peritale, di cui il grave messaggio documentato in atti e sopra riportato costituiscono un chiaro ed inequivocabile riscontro, conferiscono estrema credibilità alla pacata e matura valutazione della propria condizione personale, come sviluppata dalla stessa ragazza nel corso del colloquio con il presidente istruttore (cfr. il verbale della relativa udienza e l'ordinanza che ne è seguita), da cui è risultata evidentissima la matura valutazione da parte della ragazza della qualità delle relazioni interfamiliari, tale da convincere l'istruttore a sostenere la scelta di allontanarsi dall'ambiente materno e ricostruire, con l'aiuto del padre, un contesto di vita adeguato alla sua età e alle sue aspettative di vita. Tali considerazioni, che hanno indotto l'istruttore ad autorizzare il padre ad iscrivere la figlia ad un istituto a Roseto e a disporre l'affidamento esclusivo sono state poi ampiamente confermate nel corso della successiva istruttoria, in particolare dall'indagine peritale, i cui elementi più significativi sono stati sopra riportati. Del resto, non colgono nel segno le critiche svolte dal CTP, posto che la estrema gravità del contesto in cui la ragazza è vissuta e l'ampiezza del quesito rivolto, con l'obbiettivo di indagare “… le condizioni psicologiche e relazionali della minore nelle dinamiche familiari
e con specifico riferimento alle motivazioni che l'avevano indotta a compiere atti di autolesionismo (indicando al riguardo anche i passi necessari per un recupero di un equilibrio che consenta di evitare il ripetersi degli stessi in futuro); valuterà altresì i profili di tutti i familiari coinvolti, verificando la possibilità di sostenere un percorso di recupero del rapporto di con la madre e con la sorella maggiore (e il nucleo familiare di R_ quest'ultima); valuterà altresì le condizioni di vita della stessa presso il padre in Roseto degli
Abruzzi e darà infine indicazioni dettagliate sulle migliori modalità per regolamentare utilmente le facoltà di vista della madre allo scopo di tutelare, nel precipuo interesse della minore, la bigenitorialità”. Il quesito, dunque, era estremamente ampio ed articolato, senza essere generico, ed aveva l'obbiettivo di comprendere i meccanismi che avevano alterato e danneggiato il rapporto di con la madre e la sorella verificando anche le possibilità di R_
un recupero. Tutto il percorso di analisi della storia familiare vede sempre la sig. Pt_1 affermare con veemenza la maggiore autonomia di rispetto all'atteggiamento di Per_2
che descrive come una ragazza «egoista, gelosa, che se può prendere prende ma se R_
deve dare non dà...». Il tutto in un contesto nel quale la madre aveva personalmente assistito agli esiti di un difficile percorso della figlia che ella stessa aveva trovato seduta sulla R_ finestra del bagno, dopo essersi isolata e chiusa in sé stessa, in quel tentativo di porre in essere atti di autolesionismo poi fortunatamente non avvenuti. Sulle cause di tale atteggiamento la madre, che era presente, non ha mostrato di prestare la dovuta attenzione, riferendolo a possibili episodi di bullismo a scuola, di cui sarebbe stata informata più tardi dalla dott. Per_8
psicologa, con la quale aveva avviato un percorso, laddove, invece, la stessa lo R_ R_
riconduce ad un disagio collegato ai continui litigi in famiglia. In esito alla complessa e ricca indagine peritale, si condivide in ultima analisi la conclusione consigliata, secondo la quale non sussistono allo stato le condizioni relazionali per mettere in atto un percorso di recupero della relazione madre-figlia in mancanza della disponibilità e del consenso della minore;
che
è una ragazza a rischio psicologico che pur non presentando un quadro R_
psicopatologico specifico è portatrice di un disagio importante che potrebbe manifestarsi a medio e lungo termine con modalità più palesi e manifeste (si veda la valutazione psicodiagnostica della ragazza); che considerato quanto sopra descritto ed il pregresso tentativo di suicidio, in passato non sufficientemente attenzionato e trattato, è fortemente consigliato un percorso psicoterapico per la ragazza al fine di elaborare le difficoltà nel rapporto con la madre e predisporre un terreno fertile per futuri sviluppi, e soprattutto prevenire possibili esiti psicopatologici;
che il trattamento psicoterapico della minore dovrebbe essere svolto con il consenso della stessa diversamente, senza una richiesta autentica da parte sua, risulterebbe inefficace;
che il padre presenta una genitorialità sufficientemente adeguata a garantire al momento un corretto sviluppo della minore, laddove la madre presenta una genitorialità non congrua e pregiudizievole per un sano sviluppo della minore;
che la madre attualmente non presenta sufficienti risorse elaborative e di consapevolezza necessarie al recupero del rapporto con la figlia, che le stesse potrebbero essere sviluppate attraverso un percorso psicoterapico di supporto;
che il rapporto con la sorella risulta al momento correlato agli esiti del rapporto con la madre, pertanto Per_2
deve essere lasciato alle libertà di scelta della ragazza.
13. Alla luce di quanto detto, questo Collegio ritiene di dover pertanto confermare la richiesta di affidamento esclusivo della minore avanzata dal padre, parte resistente, già disposta in R_
via provvisoria ed urgente.
14. Circa la regolamentazione del diritto di visita della SI.ra è bene chiarire che, come Pt_1
noto, la bigenitorialità non è un diritto del padre e/o della madre, bensì del figlio, che, ove possibile, necessita di entrambe le figure di riferimento (“deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole” Ordinanza n. 9764 del 08/04/2019, ex multis). In forza di tale noto principio, la presenza della SI.ra nella vita della figlia va bilanciata con il diritto di Pt_1 R_ quest'ultima di interfacciarsi con una figura materna positiva e consapevole, tenendo in considerazione il fatto che la ragione del rifiuto da parte della minore non appare affatto irragionevole, ma anzi conforme al suo interesse, ad oggi. Occorre dunque prevedere che la stessa potrà vedere una volta a settimana, in un giorno da concordare con il padre, R_
compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative della minore, ma solo se la stessa è disponibile all'incontro.
15. In merito alla richiesta di assegno di mantenimento in favore della SI.ra va qui Pt_1 brevemente rammentato quale sia nell'attuale assetto normativo la sua articolata funzione.
L'assegno di mantenimento trova la sua fonte normativa nell'art. 156 c.c., secondo cui “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri (I comma). L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato (II comma). Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti. Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155 c.c. (III comma). La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 (IV comma)”. Sulla scorta di tale dato normativo, la giurisprudenza più recente – modificando il precedente orientamento – traendo le mosse dall'assegno divorzile, ha posto l'accento su principi di diritto estensibili anche all'assegno di mantenimento in sede di separazione (cfr Sezioni Unite
Cass. 18287/2018). Si è dunque affermato, con argomentazioni che si condividono e che sono fatte proprie anche dalla locale corte distrettuale, che l'assegno di mantenimento abbia, infatti, una funzione assistenziale, nella misura in cui sia necessario garantire un sostegno economico successivo alla cessazione della convivenza ma in continuità con essa e perequativa, ossia equilibratrice, finalizzata non già alla ricostituzione del tenore di vita esistente durante il rapporto, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi (vds. anche Cass. Ord. 5603/2020 in materia di divorzio). Non è dunque corretto attribuire all'istituto una funzione compensativa e/o risarcitoria, commisurata – come avveniva in passato – in prevalenza al raffronto con il tenore di vita antecedente alla separazione. 16. All'interno di tale cornice di carattere generale, occorrerà dare rilievo alla durata del matrimonio, al reddito netto prodotto da entrambi (quelle entrate cioè sulle quali la famiglia, prima della crisi, poteva contare), nonché dell'attitudine dei coniugi al lavoro proficuo (nell'ipotesi in cui uno o entrambi non siano occupati;
cfr Cass. Ord. 15166/2018; Cass. Ord. 5817/2018; Cass.
18547/2006, secondo cui «l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi [coniugi], quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini delle statuizioni afferenti l'assegno di
mantenimento; tale attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e con esclusione di mere valutazioni astratte e
ipotetiche»). Per ricostruire le esigenze di ciascuno e verificare la sussistenza del primo dei criteri (quello assistenziale), occorre fare riferimento a conti correnti, risparmi, investimenti, polizze assicurative e simili, cespiti produttivi di reddito (come i canoni di locazione percepiti da un immobile concesso in locazione) tenendo altresì conto dell'eventuale assegnazione in godimento della casa familiare. In ordine alle spese debbono essere considerate, in linea generale, eventuali spese di rimborso di mutui contratti in costanza di matrimonio, il pagamento del canone di locazione, gli oneri condominiali, l'eventuale assegno di mantenimento per ex coniuge o per figli di un precedente rapporto o matrimonio, le utenze e le spese per i figli non autosufficienti. In altri termini, la combinazione dei due criteri
(assistenziale e perequativo) comporta che – in adesione all'orientamento consolidato della corte di legittimità – il mero divario di reddito tra gli ex coniugi non legittimi il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, dovendosi invece accertare se la differenza sia conseguenza di scelte maturate e condivise da entrambi i coniugi durante il matrimonio nella distribuzione dei ruoli, se cioè sia accaduto che il coniuge economicamente più debole, che richiede il mantenimento, abbia rinunciato alle sue aspettative di crescita professionale, per dedicarsi alla famiglia, alla casa e alla gestione dei figli, quando cioè quello dei due coniugi che è meno forte in senso economico dell'altro sia tale non per sua responsabilità o libera scelta, ma a causa del contributo che – per valutazione condivisa con l'altro coniuge – abbia dato alla formazione del patrimonio familiare. In quest'ultimo caso, sorge certamente il diritto ad ottenere un contributo per il mantenimento.
17. Tanto esposto in diritto, in punto di fatto risulta, per il a) un reddito imponibile attestato CP_1 per l'anno 2023 di € 30.475,00, per l'anno 2022, € 35.064,00, e, per l'anno 2021, € 34.932,00, per cui, nell'ultimo anno, vi è stata un decremento di circa € 5.000,00; b) egli risulta dante causa, soprattutto nel 2024, di diversi negozi giuridici aventi titolo oneroso, per i quali ha verosimilmente incassato i corrispettivi;
c) titolare di diversi beni immobili e di un'automobile modello BMW;
d) risulta parte nella trasformazione, datata 01.01.2024, del contratto di lavoro presso la da tempo parziale a tempo pieno. Parte_6
18. In ordine alla SI.ra risulta: a) reddito da lavoro dipendente relativo all'anno 2023 pari Pt_1 ad € 811,70 e reddito esente erogato dall' pari ad € 4.111,25, per l'anno 2022 € CP_4
4.153,15 di reddito esente erogato dall' e, nell'anno 2021, € 27,04 a titolo di indennità CP_4
erogate dalla Cooperativa per Azioni Diemme;
b) titolarità di diversi beni immobili e di un'auto modello Renault. Convivente con la madre, la figlia maggiore, SI.ra Persona_5
risulta godere: a) reddito da lavoro dipendente relativo all'anno 2023 pari ad € 811,06, oltre ad € 1.496,29 a titolo di reddito esente erogato dall' per l'anno 2022, € 4.376,01 a CP_4 titolo di reddito da lavoro dipendente oltre a € 1.981,50 a titolo di reddito esente erogato dall' infine per l'anno 2021, un reddito imponibile di € 5.787,00 ; b) titolarità della CP_4 ditta individuale omonima operante nell'ambito della fotografia, in attività dal 01.08.2024; c) titolarità di un'automobile modello Toyota;
d) conduttrice di una locazione di un immobile ad uso abitativo dal 04.05.2023.
19. In questo contesto, deve rilevarsi come la SI.ra richiedente l'assegno di mantenimento, Pt_1
sia affetta da un disturbo fisico del tipo ipoacusia di grado medio-grave, ovvero una riduzione parziale o totale dell'udito, a causa della quale, sin dai primi anni di matrimonio, ha deciso di ritirarsi dal mondo del lavoro, dedicandosi esclusivamente alla cura della casa e della famiglia.
Allo stato, pertanto, come anche rilevato dall'indagine tributaria svolta dalla G.d.F., percepisce esclusivamente un reddito esente da imposta erogato dall' che, per il 2023, CP_4 era pari a € 4.111,25. Ella, comunque, si giova dell'assegnazione della casa coniugale, per la quale, dunque, è tenuta esclusivamente a provvedere a bollette e spese di manutenzione, senza doversi preoccupare di un eventuale canone di locazione.
20. Alla luce di quanto esposto, il collegio ravvisa la sussistenza delle condizioni necessarie per accogliere la richiesta avanzata dalla ricorrente di vedersi riconosciuto il diritto al godimento di un assegno di mantenimento e, stante il rilevante divario rispetto al reddito percepito dal
SI. si determina lo stesso nell'importo mensile pari ad € 500,00, rivalutabili ISTAT, a CP_1
decorrere dalla proposizione della relativa domanda.
21. Può essere inoltre accolta, nel limiti e per le ragioni appresso indicate, la domanda di contribuzione al mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora Per_2
autosufficiente; risulta, infatti, evidente che la figlia abbia avviato idonee iniziative per poter raggiungere un'autonomia economica, anche per sostenere la piccola avendo tentato Per_3
di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, come fotografa. Ella ha anche intrapreso e concluso un percorso di studi, idoneo in astratto a consentirle di migliorare le sue prospettive lavorative ed ha anche acquisito un diploma di apprendistato professionale, come risulta dall'indagine tributaria svolta dalla Guardia di Finanza sulla situazione economico- patrimoniale. È pertanto opinione di questo Tribunale che la somma mensile idonea a contribuire a soddisfare le esigenze ordinarie della figlia sia di € 150,00, rivalutabili ISTAT.
22. Per quel che riguarda la ripartizione delle spese straordinarie (come da protocollo in vigore, quanto alla loro identificazione) in favore di entrambe le figlie esse, per le ragioni anzidette, vanno poste al 70% a carico del SI. e il 30% a carico della SI.ra CP_1 Pt_1
23. Alla luce dei principi di soccombenza e causalità, le spese di lite vanno regolate sulla base dei valori medi del parametro “valore indeterminato basso”, e sussistono ragioni di compensazione per la metà, in ragione della parziale reciproca soccombenza e, per la restante parte, vanno poste a carico della ricorrente (e dunque dell'erario, a causa della ammissione della stessa al beneficio del patrocinio a spese dello stato), soccombente in ordine alla domanda di affidamento e che ha visto solo parzialmente accolte le ulteriori domande formulate.
24. In ordine al compenso del CTU, che si liquida in via definitiva nell'importo già oggetto di decreto di liquidazione, deve qui precisarsi che esso è posto a carico solidale di entrambe le parti (nei rapporti interni al 50% ciascuna) ma è posto per la ricorrente a carico dell'erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così provvede:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio in
L'Aquila (AQ) il 10.11.1971 e che dall'unione matrimoniale è nata una figlia, il 10.08.1999 Per_2
(maggiorenne), ed un'altra è stata adottata, nata il [...] (minorenne), alle R_1
seguenti condizioni;
1) dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore, al padre, con collocamento presso R_
lo stesso, nella sua abitazione in Roseto degli Abruzzi;
2) assegna la casa coniugale sita in sita in L'Aquila, via della Beata Antonia n. 15, alla ricorrente, insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, facendosi carico delle spese di gestione ordinaria e straordinaria;
3) quanto alla regolamentazione del diritto di visita della madre, dispone che la stessa potrà vedere una volta a settimana, in un giorno da concordare con il padre, compatibilmente R_
con le esigenze scolastiche e ricreative della minore, per il momento solo se la stessa è disponibile all'incontro;
4) ordina al SI. di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento CP_1 Per_2 alla stessa della somma di € 150,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, con decorrenza dalla domanda;
5) ordina al SI. di contribuire al mantenimento della SI.ra mediante il versamento CP_1 Pt_1
alla stessa della somma di € 500,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, con decorrenza dalla domanda;
6) pone a carico di entrambi i genitori, in ragione del 70% per il SI. e del 30% per la SI.ra CP_1
il pagamento delle spese straordinarie sostenute per la prole (secondo l'elenco di cui al Pt_1
Protocollo in uso presso l'intestato Ufficio), purché previamente concordate da entrambi i genitori e debitamente documentate dal genitore che le sostiene;
7) rigetta le domande di addebito;
8) compensa per la metà le spese di lite e condanna l'erario a corrispondere al la restante CP_1 metà, liquidate per l'intero in € 2.830,00 oltre IVA, CPA oltre rimborso forfettario delle spese generali come da tariffa;
9) pone a carico solidale dell'erario e del le spese di CTU liquidate come da separato CP_5
provvedimento.
Così deciso in videoconferenza il 30 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli