Articolo 10 della Legge 9 luglio 1957, n. 600
Articolo 9Articolo 11
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14 agosto 1957
Art. 10.
La spesa di 20 miliardi e 500 milioni sara' iscritta negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con le seguenti incidenze:
esercizio 1956-57 . . . . . . . . . . . . L. 750 milioni
" 1957-58 . . . . . . . . . . . . " 2.000 milioni
" 1958-59 . . . . . . . . . . . . " 3.000 milioni
" 1959-60 . . . . . . . . . . . . " 3.000 milioni
" 1960-61 . . . . . . . . . . . . " 4.000 milioni
" 1961-62 . . . . . . . . . . . . " 4.000 milioni
" 1962-63 . . . . . . . . . . . . " 3.750 milioni
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Totale . . . L. 20.500 milioni
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Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste verranno annualmente determinate le somme da destinare entro i limiti degli anzidetti stanziamenti, alle opere pubbliche di bonifica, alla concessione di contributi nelle opere di miglioramento fondiario, nonche' le somme da assegnare, secondo le norme dettate dall' art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69 , all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano per il pagamento delle indennita' di esproprio e l'attuazione dei programmi di bonifica, di trasformazione fondiaria e di colonizzazione nei territori vallivi ad esso trasferiti.
Entrata in vigore il 14 agosto 1957