Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 10/02/2026, n. 849
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Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità e/o annullamento e/o inefficacia dell'atto di diniego per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21-septies L. 241/1990, carenza di potere in concreto, nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 – ter comma 5 del D.Lgs. 504/95

    La Corte ha ritenuto che la normativa applicata dall'Ufficio non contrasti con la Direttiva n. 92/2003/CE, la quale non prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta per il gasolio destinato al trasporto occasionale di passeggeri.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art 7 della Direttiva 2003/96/CE

    La Corte ha disatteso la tesi della società appellante in ordine alla necessaria interpretazione della nozione di “gasolio commerciale” di cui all'art. 24 ter del TUA conformemente a quella comunitaria di cui all'art. 7 par. 2 e 3 della Direttiva 2003/96/CE, atteso che l'art. 7, cit., ha previsto una autonomia degli Stati membri nel definire i requisiti a fondamento delle agevolazioni medesime.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione, violazione del diritto alla difesa, violazione e/o falsa applicazione dell'art.3 legge 241/1990 e dell'art. 7 della l.212/2000 (c.d. statuto dei diritti del contribuente)

    La Corte ha ritenuto che le argomentazioni prospettate da parte appellante risultano già esaminate dai giudici di primo grado e si ritengono del tutto prive di fondamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 10/02/2026, n. 849
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 849
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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