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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 10/02/2026, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 849/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
OD FRANCESCO, Presidente
IE FRANCESCO, TO
BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1693/2023 depositato il 27/03/2023
proposto da
Società_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lazio 4 - Sede Gaeta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 787/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 3 e pubblicata il 10/08/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 22366 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI
ENERGETICI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 787/03/2022 depositata il 10.08.2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Latina rigettava il ricorso proposto dalla “Società_1 S.R.L.”, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Rappresentante_1, avverso il provvedimento di diniego 22366/RU del 02.12.2020, emesso dall'Agenzia delle Dogane Monopoli – Direzione Interregionale del Lazio e Abruzzo -
Ufficio delle Dogane e Monopoli di Gaeta e notificato in data 03.12.2020, dell'istanza di rimborso relativo alle somme richieste in ordine alla riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione per i mezzi impiegati dalla società nello svolgimento dell'attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, relativamente al I trimestre 2020 e per l'importo di euro 11.779,70.
La società ricorrente proponeva ricorso eccependo: 1) Nullità e/o annullamento e/o inefficacia dell'atto di diniego per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21-septies L. 241/1990, carenza di potere in concreto, nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 – ter comma 5 del D.Lgs. 504/95; 2)
Violazione e/o falsa applicazione dell'art 7 della Direttiva 2003/96/CE; 3) Carenza di motivazione, violazione del diritto alla difesa, violazione e/o falsa applicazione dell'art.3 legge 241/1990 e dell'art. 7 della l.212/2000(c.d. statuto dei diritti del contribuente).
Si costituiva l'Agenzia e difendeva la legittimità del proprio operato, affermando che l'art. 24 ter del d.lgs.
504/95 nell'elencare le categorie di soggetti ammessi a fruire del beneficio del regime agevolato non prevedeva le imprese che svolgevano l'attività di traposto di viaggiatori mediante il noleggio di autobus con conducente.
I primi giudici rigettavano il ricorso e compensavano le spese.
Contro tale sentenza propone appello la società contribuente insistendo sull'illegittimità del diniego al rimborso.
Risulta costituita l'Agenzia delle Dogane e Monopoli e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 19/11/2025, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le considerazioni che seguono.
Preliminarmente, osserva il Collegio che la sentenza emessa dal giudice di primo grado ha correttamente interpretato la normativa vigente e, pertanto, il presente appello va rigettato. Al riguardo le argomentazioni prospettate da parte appellante risultano già esaminate dai giudici di primo grado e si ritengono del tutto prive di fondamento.
Infatti, la Commissione Tributaria Provinciale di Latina ha rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società, esercente attività di trasporto viaggiatori, mediante noleggio autobus con conducente, avverso il provvedimento di diniego dell'istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 24 ter del d.lgs. n. 504/1995, della maggiore accisa versata sul gasolio consumato - nel periodo compreso tra il 01.01.2020 e 31.03.2020.
Anche questa Corte, ritiene che va disattesa la tesi della società appellante in ordine alla necessaria interpretazione della nozione di “gasolio commerciale” di cui all'art. 24 ter del TUA conformemente a quella comunitaria di cui all'art. 7 par. 2 e 3 della Direttiva 2003/96/CE, e alla esistenza di un regime impositivo armonizzato in materia di agevolazioni, atteso che l'art. 7, cit., nel disporre sulle agevolazioni per la tassazione dei prodotti energetici, ha previsto una autonomia degli Stati membri nel definire i requisiti a fondamento delle agevolazioni medesime;
l'art. 24 ter, comma 2, lett. a) e b) del TUA ha previsto specifiche categorie di utilizzatori del gasolio commerciale aventi diritto all'agevolazione sull'accisa; nella specie, il servizio di noleggio con conducente svolto dalla società contribuente – in ordine al quale è stata presentata, ai sensi dell'art. 24 ter cit., l'istanza di rimborso della maggiore accisa versata - non costituisce né un servizio regolare in quanto occasionale né tantomeno un servizio pubblico non rientrando tale fattispecie nelle ipotesi normative che lo individuano (Dlgs n. 422/97 e al Dlgs. n.
285/2005). Quindi è legittimo il provvedimento di diniego dell'istanza di rimborso della maggiore accisa versata dalla società contribuente sul gasolio utilizzato per l'attività di trasporto di persone, sulla base dell'interpretazione restrittiva della nozione di “gasolio commerciale” di cui all'art. 24 ter del TUA – con esclusione di quello utilizzato per il servizio in questione di noleggio di autobus con conducente - sebbene, in considerazione della diretta applicabilità dell'art. 7 della Direttiva 2003/96/CE - come confermato anche dai plurimi chiarimenti della Commissione UE e dalla procedura di infrazione aperta nei confronti dello Stato italiano per violazione del diritto comunitario da parte dell'art. 24 ter cit. - non fosse possibile per gli Stati membri adottare una definizione nazionale di “gasolio commerciale utilizzato come propellente” più restrittiva di quella dell'art. 7, par.3 lett. a) e b) in base alla quale doveva intendersi ricompreso il gasolio utilizzato “per il trasporto regolare o occasionale” di passeggeri effettuato con un autoveicolo delle categorie M2 o M3. Infatti, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. b) del d.l. n.452/2001, conv. con mod. dalla legge n. 16 del 2002- applicabile alla fattispecie con riguardo all'istanza di rimborso presentata relativamente al periodo dal 01.01.2020 al 31.03.2020 - la riduzione dell'aliquota dell'accisa sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori si applica “alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al Regolamento
(CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997”; anche l'art. 24 ter, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 504 del 1995, con una disposizione analoga (introdotto dall'art. 4ter del Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193, in vigore dal
3.12.2016), prevede che il beneficio in questione sia applicabile per le attività di trasporto di persone svolte: dalle imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 285 (Associazione_1 dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale); dalle imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422; e dalle imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento
(CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale.
La Corte di Giustizia Europea con la sentenza 2020/C 137/18 ha chiarito l'applicazione della disposizione stabilendo: “l'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, deve essere interpretato nel senso che, da un lato, rientra nel suo ambito di applicazione un'impresa privata che esercita l'attività di trasporto di passeggeri mediante servizi di noleggio autobus con conducente, a condizione che i veicoli noleggiati da tale impresa siano di categoria M2 o M3, quali definite dalla direttiva
70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e, dall'altro lato, che esso non osta a una normativa nazionale che prevede un'aliquota di accisa ridotta per il gasolio commerciale utilizzato come propellente per il trasporto regolare di passeggeri, senza tuttavia prevedere siffatta aliquota per quello utilizzato per il trasporto occasionale di passeggeri, a condizione che tale normativa rispetti il principio della parità di trattamento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.
Questa Corte, alla luce dei citati motivi e della giurisprudenza comunitaria, ritiene che la normativa applicata dall'Ufficio non contrasti con la Direttiva n. 92/2003/CE, la quale non prevede in alcuna norma l'applicazione dell'aliquota ridotta per il gasolio destinato al trasporto occasionale di passeggeri;
pertanto, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'appello di SP SR e la condanna a rifondere all'Agenzia dogane e monopoli di Gaeta le spese processuali del grado, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
OD FRANCESCO, Presidente
IE FRANCESCO, TO
BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1693/2023 depositato il 27/03/2023
proposto da
Società_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lazio 4 - Sede Gaeta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 787/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 3 e pubblicata il 10/08/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 22366 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI
ENERGETICI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 787/03/2022 depositata il 10.08.2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Latina rigettava il ricorso proposto dalla “Società_1 S.R.L.”, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Rappresentante_1, avverso il provvedimento di diniego 22366/RU del 02.12.2020, emesso dall'Agenzia delle Dogane Monopoli – Direzione Interregionale del Lazio e Abruzzo -
Ufficio delle Dogane e Monopoli di Gaeta e notificato in data 03.12.2020, dell'istanza di rimborso relativo alle somme richieste in ordine alla riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione per i mezzi impiegati dalla società nello svolgimento dell'attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, relativamente al I trimestre 2020 e per l'importo di euro 11.779,70.
La società ricorrente proponeva ricorso eccependo: 1) Nullità e/o annullamento e/o inefficacia dell'atto di diniego per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21-septies L. 241/1990, carenza di potere in concreto, nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 – ter comma 5 del D.Lgs. 504/95; 2)
Violazione e/o falsa applicazione dell'art 7 della Direttiva 2003/96/CE; 3) Carenza di motivazione, violazione del diritto alla difesa, violazione e/o falsa applicazione dell'art.3 legge 241/1990 e dell'art. 7 della l.212/2000(c.d. statuto dei diritti del contribuente).
Si costituiva l'Agenzia e difendeva la legittimità del proprio operato, affermando che l'art. 24 ter del d.lgs.
504/95 nell'elencare le categorie di soggetti ammessi a fruire del beneficio del regime agevolato non prevedeva le imprese che svolgevano l'attività di traposto di viaggiatori mediante il noleggio di autobus con conducente.
I primi giudici rigettavano il ricorso e compensavano le spese.
Contro tale sentenza propone appello la società contribuente insistendo sull'illegittimità del diniego al rimborso.
Risulta costituita l'Agenzia delle Dogane e Monopoli e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 19/11/2025, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le considerazioni che seguono.
Preliminarmente, osserva il Collegio che la sentenza emessa dal giudice di primo grado ha correttamente interpretato la normativa vigente e, pertanto, il presente appello va rigettato. Al riguardo le argomentazioni prospettate da parte appellante risultano già esaminate dai giudici di primo grado e si ritengono del tutto prive di fondamento.
Infatti, la Commissione Tributaria Provinciale di Latina ha rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società, esercente attività di trasporto viaggiatori, mediante noleggio autobus con conducente, avverso il provvedimento di diniego dell'istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 24 ter del d.lgs. n. 504/1995, della maggiore accisa versata sul gasolio consumato - nel periodo compreso tra il 01.01.2020 e 31.03.2020.
Anche questa Corte, ritiene che va disattesa la tesi della società appellante in ordine alla necessaria interpretazione della nozione di “gasolio commerciale” di cui all'art. 24 ter del TUA conformemente a quella comunitaria di cui all'art. 7 par. 2 e 3 della Direttiva 2003/96/CE, e alla esistenza di un regime impositivo armonizzato in materia di agevolazioni, atteso che l'art. 7, cit., nel disporre sulle agevolazioni per la tassazione dei prodotti energetici, ha previsto una autonomia degli Stati membri nel definire i requisiti a fondamento delle agevolazioni medesime;
l'art. 24 ter, comma 2, lett. a) e b) del TUA ha previsto specifiche categorie di utilizzatori del gasolio commerciale aventi diritto all'agevolazione sull'accisa; nella specie, il servizio di noleggio con conducente svolto dalla società contribuente – in ordine al quale è stata presentata, ai sensi dell'art. 24 ter cit., l'istanza di rimborso della maggiore accisa versata - non costituisce né un servizio regolare in quanto occasionale né tantomeno un servizio pubblico non rientrando tale fattispecie nelle ipotesi normative che lo individuano (Dlgs n. 422/97 e al Dlgs. n.
285/2005). Quindi è legittimo il provvedimento di diniego dell'istanza di rimborso della maggiore accisa versata dalla società contribuente sul gasolio utilizzato per l'attività di trasporto di persone, sulla base dell'interpretazione restrittiva della nozione di “gasolio commerciale” di cui all'art. 24 ter del TUA – con esclusione di quello utilizzato per il servizio in questione di noleggio di autobus con conducente - sebbene, in considerazione della diretta applicabilità dell'art. 7 della Direttiva 2003/96/CE - come confermato anche dai plurimi chiarimenti della Commissione UE e dalla procedura di infrazione aperta nei confronti dello Stato italiano per violazione del diritto comunitario da parte dell'art. 24 ter cit. - non fosse possibile per gli Stati membri adottare una definizione nazionale di “gasolio commerciale utilizzato come propellente” più restrittiva di quella dell'art. 7, par.3 lett. a) e b) in base alla quale doveva intendersi ricompreso il gasolio utilizzato “per il trasporto regolare o occasionale” di passeggeri effettuato con un autoveicolo delle categorie M2 o M3. Infatti, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. b) del d.l. n.452/2001, conv. con mod. dalla legge n. 16 del 2002- applicabile alla fattispecie con riguardo all'istanza di rimborso presentata relativamente al periodo dal 01.01.2020 al 31.03.2020 - la riduzione dell'aliquota dell'accisa sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori si applica “alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al Regolamento
(CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997”; anche l'art. 24 ter, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 504 del 1995, con una disposizione analoga (introdotto dall'art. 4ter del Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193, in vigore dal
3.12.2016), prevede che il beneficio in questione sia applicabile per le attività di trasporto di persone svolte: dalle imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 285 (Associazione_1 dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale); dalle imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422; e dalle imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento
(CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale.
La Corte di Giustizia Europea con la sentenza 2020/C 137/18 ha chiarito l'applicazione della disposizione stabilendo: “l'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, deve essere interpretato nel senso che, da un lato, rientra nel suo ambito di applicazione un'impresa privata che esercita l'attività di trasporto di passeggeri mediante servizi di noleggio autobus con conducente, a condizione che i veicoli noleggiati da tale impresa siano di categoria M2 o M3, quali definite dalla direttiva
70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e, dall'altro lato, che esso non osta a una normativa nazionale che prevede un'aliquota di accisa ridotta per il gasolio commerciale utilizzato come propellente per il trasporto regolare di passeggeri, senza tuttavia prevedere siffatta aliquota per quello utilizzato per il trasporto occasionale di passeggeri, a condizione che tale normativa rispetti il principio della parità di trattamento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.
Questa Corte, alla luce dei citati motivi e della giurisprudenza comunitaria, ritiene che la normativa applicata dall'Ufficio non contrasti con la Direttiva n. 92/2003/CE, la quale non prevede in alcuna norma l'applicazione dell'aliquota ridotta per il gasolio destinato al trasporto occasionale di passeggeri;
pertanto, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'appello di SP SR e la condanna a rifondere all'Agenzia dogane e monopoli di Gaeta le spese processuali del grado, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge.