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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/10/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 quinquies c.c., 473 bis. 29 ss. c.p.c. e 737 c.p.c. iscritto al n. 890 R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(RM) rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Greco, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...] il [...], residente in [...]; Controparte_1 resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10 aprile 2024, ritualmente e tempestivamente 1 notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, Parte_1 deduceva:
- di avere intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio con
[...]
e che dalla loro unione è nato il figlio in Roma, il CP_1 Per_1
27.04.2018, riconosciuto da entrambi i genitori;
- di avere convissuto, dopo la nascita del figlio, per pochi mesi in quanto il aveva tenuto condotte aggressive e violente e tornava spesso CP_1 nell'abitazione sotto effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti;
- di avere presentato una denuncia presso le competenti autorità a seguito della quale è stato iscritto il procedimento penale R.G.N.R. n. 6223/19 ed R.G.
GIP 6095/19 per il reato di maltrattamenti in famiglia a carico del , CP_1 definito con patteggiamento e condanna a 18 mesi di reclusione;
- che con decreto emesso in data 08.11.2022 il Tribunale di Civitavecchia ha disposto l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio alla madre, incontri protetti padre figlio ed un assegno di mantenimento a favore del minore di euro 250,00 mensili con spese straordinarie al 50% tra le parti con invito alle parti a proseguire i percorsi disposti dal Tribunale e a fare intraprendere e continuare i percorsi di logopedia e psicomotricità nonché di sostegno psicologico per il figlio minore;
- che il non ha versato le spese straordinarie per il figlio, CP_1 comprese le spese per le terapie del minore, ed è stato incostante nelle frequentazioni con il minore facendogli maturare senso di frustrazione e rabbia, manifestato anche agli assistenti sociali del comune di Cerveteri, i quali hanno suggerito la interruzione della frequentazione a tutela del figlio;
- che – che attualmente ha sei anni - frequenta con regolarità le Per_1 sedute terapeutiche psicologiche e di neuropsicomotricità presso l'Istituto
Santa Chiara, sede di Ladispoli, e per le quali la ricorrente corrisponde la somma di euro 300,00 mensili che non vengono rimborsate dal resistente.
Tutto ciò premesso, la ricorrente richiedeva di modificare le condizioni di cui al decreto n. 16180 del 2022 depositato il 17 novembre 2022 nella causa n. 452/20020 R.G.A.C. nella causa per affidamento e collocamento di minore disponendo la interruzione degli incontri potetti padre figlio – previa relazione da depositarsi a cura degli assistenti sociali territorialmente competenti – e verificare la prosecuzione degli interventi a carico del valutando la CP_1 eventuale sospensione della responsabilità genitoriale paterna, con richiesta di 2 audizione della dott.ssa assistente sociale che ha preso i carico il nucleo Per_2 familiare ed il minore.
All'udienza del 18.10.2024 è comparsa la ricorrente, la quale ha dichiarato: “C'è stato un periodo nell'estate 2021 gli incontri del padre con il figlio erano più frequenti ma dal 2022 al oggi sono incontri molto saltuari e il padre vede il figlio due o tre volte l'anno. La cooperativa La goletta non mi avvisa quando l'incontro c'è e se invece ci sono modifiche o annullamenti vengo avvisata. Sarebbe previsto un incontro a settimana. Tre
o quattro volte mi sono presentata con il bambino e il padre non si è presentato senza preavvisare. Con il sig. ci sentiamo per mail se devo comunicare dei problemi di CP_1 salute il bambino. Mio figlio è in lista e attualmente pago le terapie psicologiche e di Per_1 neuropsicomotricità. Il sig. ritiene che prendendo indennità di frequenta di 323 CP_1 euro circa per 9 mensilità non debba contribuire. Il bambino dovrebbe fare altre terapie ma non posso pagarle. Il mantenimento ordinario il padre lo paga ma con ritardo. Quando il bimbo non vede il padre si preoccupa e comunque ci sta male.”.
All'esito dell'udienza il Giudice delegato ha disposto temporaneamente la sospensione degli incontri padre figlio a tutela del minore ed ha ammonito ai sensi dell'art. 473 bis. 39 c.p.c. il resistente ed ha richiesto al difensore di allegare ulteriori relazioni da parte dell'Istituto Santa Chiara in merito all'andamento dei percorsi di sostegno per il minore ed alle sue condizioni cliniche.
All'udienza del 17 aprile 2025 il difensore della ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha insistito nella richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale del ed alla interruzione degli incontri CP_1 padre figlio a tutela del benessere psicofisico del minore. Il verbale è stato trasmesso al P.M. per il parere in relazione ai provvedimenti de potestate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Il P.M. ha depositato il parere favorevole alla sospensione della responsabilità genitoriale del resistente.
Il Collegio ritiene che, all'esito dell'istruttoria svolta è emerso che dalla relazione depositata dagli assistenti sociali del comune di Cerveteri in data 16 aprile 2025 è risultato che dal mese di marzo 2023 – come riferito anche dalla ricorrente – gli incontri padre figlio che in precedenza si erano svolti con regolarità, sono avvenuti in maniera discontinua fino al mese di settembre 2023
e che dall'anno 2024 il padre non ha partecipato agli incontri protetti (se non in maniera assolutamente sporadica) e non ha richiesto di volere incontrare il
3 figlio.
Inoltre dalle relazioni dell'Istituto Santa Chiara del 18.05.2023, del
10.8.2024 e del 13.3.2025 depositate dal difensore della ricorrente è risultato che ha iniziato un percorso di sostegno psicologico dal mese di Per_1 dicembre 2022 e che il minore ha manifestato comportamenti aggressivi e di rabbia nel contesto scolastico e familiare e che sono stati suggeriti una serie di interventi finalizzati, tra l'altro, ad “elaborare i vissuti abbandonici traumatici di separazione, angoscia di perdita e rabbia e frustrazione verso la figura paterna” oltre che a ritrovare fiducia, sicurezza e serenità. Infine, dalla valutazione del livello attentivo e neuropsicomotorio è emerso che il figlio tuttora manifesta difficoltà
a gestire i livelli di frustrazione manifestando condotte oppositive e adottando misure di difesa contr l'ansia, soprattutto in ambito scolastico.
Dalla certificazione dell'INPS del 12.9.2024 risulta diagnosticato al minore un “disturbo del linguaggio espressivo con tratti oppositivi in terapia riabilitativa” con riconoscimento di invalidità lieve in quanto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.5.2.1992, n.104 per il minore, il quale, come documentato in atti, ha anche un supporto anche in ambito scolastico.
Va evidenziato che il Giudice delegato con provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. all'esito della udienza del 18 ottobre 2024 aveva non solo temporaneamente sospeso gli incontri padre figlio a tutela del minore ma anche ammonito ai sensi dell'art. 473 bis. 39 c.p.c. dall'astenersi dal porre in essere condotte che possano pregiudicare il figlio con riguardo al mancato rispetto del regime di frequentazioni con il minore e di adempimento dell'obbligo di provvedere al suo mantenimento e, ciò nonostante, le condotte del non si sono modificate. CP_1
Dai messaggi depositati dal difensore intercorsi tra la madre e gli operatori della cooperativa La Goletta dal mese di dicembre 2022 al mese di luglio 2024 risultano numerose disdette da parte del resistente degli incontri protetti del padre con il figlio tanto che gli stessi operatori hanno preso atto della difficoltà di prosecuzione e dei pregiudizi possibili per il minore.
Il Tribunale rileva che non è possibile procedere all'audizione del figlio minore che ha sei anni, ma tuttavia è emerso in maniera chiara in sede di valutazione psicodiagnostica e delle relazioni depositate dagli assistenti sociali che, dalle sopra illustrate risultanze istruttorie, nonostante i molteplici interventi di sostegno posti in essere nei confronti dei genitori e del minore
4 , la ripresa della frequentazione con il padre – salvo che questi non si Per_1 sottoponga ad un serio e costante percorso di sostegno psicologico e di eventuale disintossicazione in relazione ai suoi pregressi e che il figlio sia pronto a riprenderne gradualmente la frequentazione - potrebbe determinare un grave pregiudizio per il sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico del minore, tale da comprometterne l'esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita quotidiana, nonché i rapporti con gli adulti di riferimento. Inoltre, circostanza particolarmente grave è rappresentata dalla mancanza di partecipazione del resistente alle spese per la psicoterapia e gli interventi per le patologie da cui risulta affetto il minore, limitandosi il padre a pagare il mantenimento ordinario in maniera regolare.
La Suprema Corte Sez. I ha recentemente stabilito con ordinanza
23.4.2019 n. 11170 il principio secondo cui “Il diritto alla bigenitorialità non può spingersi oltre il rifiuto del minore alla frequentazione del genitore non collocatario”.
Il rapporto affettivo, per natura incoercibile, non può essere imposto.
Pertanto se un figlio non intente intrattenere un rapporto stabile con il genitore non collocatario, questo non può essere obbligato. Peraltro la normativa internazionale citata si caratterizza per la visione paidocentrica, ovvero per il ruolo centrale riconosciuto al minore. Il bene tutelato è, in primis, il diritto del minore, rispetto ai quale i diritti dei genitori sono recessivi e serventi.
Da tale assioma deriva la conseguenza che, salvo le ipotesi in cui ad ostacolare gli incontri tra genitore e figlio sia il coniuge – circostanza che non sussiste nel presente giudizio -, ovvero salvo il caso in cui non dipenda dalla sua volontà, il figlio può rifiutarsi di frequentare l'altro genitore.
La Suprema Corte stabilisce che il diritto del minore alla bigenitorialità può essere esercitato anche in accezione negativa. Ciò significa che il minore, con capacità di discernimento, ha diritto a “non mantenere” con un genitore un rapporto continuativo. Con la pronuncia in oggetto, quindi, gli Parte_2 hanno messo in ulteriore luce come il principio alla bigenitorialità sia posto a tutela, innanzitutto, del figlio e non solo dei genitori.
Deve ritenersi necessario, allo stato, disporre una sospensione degli incontri padre-figlio, che potranno riprendere laddove il padre dimostri di impegnarsi con serietà nello svolgere i percorsi psicologici e sia costante nella volontà di frequentazione del figlio minore e chiaramente nel rispetto della volontà del figlio.
5 In merito alla richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale paterna avanzata dal difensore della ricorrente, la richiesta deve essere accolta.
In primo luogo, va rilevato che il P.M. ha dato parere favorevole alla sospensione della responsabilità genitoriale del in data 18 aprile CP_2
2025.
Il Collegio ritiene che debba essere disposta la sospensione della responsabilità genitoriale del padre, non solo in conseguenza della recente sentenza di condanna citata nelle memorie dal difensore della ricorrente - sebbene la stessa riguarda fatti molto gravi, di violenze (maltrattamenti in famiglia alla presenza del bambino) ai danni della -, ma anche e Parte_1 soprattutto per quanto indicato nelle relazioni depositate dai servizi sociali del comune di Cerveteri, da cui è risultato che il non si presenta in CP_3 maniera costante agli incontri con il figlio disertandone la maggior parte determinandone un senso di frustrazione e rabbia, estremamente deleterio per un minore che risulta tuttora affetto da “disturbo del linguaggio espressivo con tratti oppositivi in terapia riabilitativa”. Inoltre, non vi è prova – sebbene il resistente non si sia costituito – che il abbia proseguito il percorso di CP_1 sostegno genitoriale cui era stato invitato a sottoporsi da parte del Tribunale di
Civitavecchia.
Va precisato che con una recente sentenza della Cass. civ. Sez. I,
07.10.2020, n. 21537 la Corte ha statuito nel senso che: “Deve essere dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale allorquando, all'esito di un'approfondita istruttoria
e delle relazioni degli assistenti sociali, risulti che i genitori hanno trascurato i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale”. Il presupposto per il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è quindi un comportamento del genitore che leda o trascuri i doveri genitoriali ad essa inerenti o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio. La decadenza della responsabilità genitoriale non è da intendersi, infatti, come una sanzione contro i genitori, ma come un rimedio e una tutela dell'interesse del minore: è una misura finalizzata “a promuovere il pieno sviluppo psico-fisico del minore stesso”.
In merito alla differenza tra decadenza e sospensione della responsabilità genitoriale deve osservarsi che il comportamento del genitore può non essere idoneo a giustificare la revoca della responsabilità genitoriale, ma costituire in ogni caso un pregiudizio per il figlio.
Nel caso di specie, dunque, il Collegio ritiene che debba essere disposta
6 la sospensione della sua responsabilità genitoriale per i motivi sopra esposti e potendo i comportamenti del genitore costituire fonte di pregiudizio per il figlio, la cui tutela deve essere salvaguardata in via prevalente.
La soccombenza del resistente, nonostante lo stesso sia rimasto contumace in corso di causa, giustifica la condanna alle spese di lite a suo carico ed a favore della ricorrente, che si liquidano come in parte dispositiva ed a favore dell'erario, essendo la ammessa al gratuito patrocinio, Parte_1 giusto D.M. 55/2014 e DM 147/2022, in relazione allo scaglione di riferimento per valore indeterminato di bassa complessità tra i valori minimi ed i valori medi ed in ragione delle fasi processuali svolte di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione (cfr., in tal senso, Cassazione civile, sez. VI,
29/05/2018, n. 13498 secondo cui: “Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”).
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 473 bis. 29 c.p.c. e 337 quinquies c.c. depositato in data 10.04.2024 da nei Parte_1 confronti di , iscritto al n. 890/2024 R.G.A.C., così decide: Controparte_1
1) dispone la sospensione della responsabilità genitoriale di CP_1
nato a [...] il [...] sul figlio minore in
[...] Persona_3
Roma, il 27.04.2018, minorenne;
2) dispone la sospensione della frequentazione tra il padre CP_1 ed il figlio e che la frequentazione possa riprendere, nel
[...] Per_1 rispetto della volontà e in considerazione della condizione psicologica del minore, solo in via protetta presso il Servizio sociale del Comune di Cerveteri al quale è affidato il mandato di riavviare la frequentazione solo su istanza del resistente e dopo aver verificato la positività dell'approccio paterno, la sua sottoposizione a percorsi di sostegno psicologico e la regolarità di frequentazione con il figlio e le condizioni psicofisiche del figlio in coordinamento con le strutture mediche territoriali di riferimento per il minore;
3) conferma, nel resto, il decreto n. 16180 del 2022 depositato il 17
7 novembre 2022 nella causa n. 452/20020 R.G.A.C.;
4) condanna a pagare a favore di Controparte_1 Parte_1 le spese di lite che liquida in euro 5.800,00 per compensi
[...] professionali, oltre spese generali, Iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dell'erario, già ridotto della metà in applicazione dell'art 130 del DPR citato e dell'art. 9, comma 1, d.l. 140 del 2012, attesa l'ammissione al gratuito patrocinio della Parte_1
Si comunichi alle parti ed ai Servizi Sociali del comune di Cerveteri.
Civitavecchia, 24 ottobre 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 quinquies c.c., 473 bis. 29 ss. c.p.c. e 737 c.p.c. iscritto al n. 890 R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(RM) rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Greco, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...] il [...], residente in [...]; Controparte_1 resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10 aprile 2024, ritualmente e tempestivamente 1 notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, Parte_1 deduceva:
- di avere intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio con
[...]
e che dalla loro unione è nato il figlio in Roma, il CP_1 Per_1
27.04.2018, riconosciuto da entrambi i genitori;
- di avere convissuto, dopo la nascita del figlio, per pochi mesi in quanto il aveva tenuto condotte aggressive e violente e tornava spesso CP_1 nell'abitazione sotto effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti;
- di avere presentato una denuncia presso le competenti autorità a seguito della quale è stato iscritto il procedimento penale R.G.N.R. n. 6223/19 ed R.G.
GIP 6095/19 per il reato di maltrattamenti in famiglia a carico del , CP_1 definito con patteggiamento e condanna a 18 mesi di reclusione;
- che con decreto emesso in data 08.11.2022 il Tribunale di Civitavecchia ha disposto l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio alla madre, incontri protetti padre figlio ed un assegno di mantenimento a favore del minore di euro 250,00 mensili con spese straordinarie al 50% tra le parti con invito alle parti a proseguire i percorsi disposti dal Tribunale e a fare intraprendere e continuare i percorsi di logopedia e psicomotricità nonché di sostegno psicologico per il figlio minore;
- che il non ha versato le spese straordinarie per il figlio, CP_1 comprese le spese per le terapie del minore, ed è stato incostante nelle frequentazioni con il minore facendogli maturare senso di frustrazione e rabbia, manifestato anche agli assistenti sociali del comune di Cerveteri, i quali hanno suggerito la interruzione della frequentazione a tutela del figlio;
- che – che attualmente ha sei anni - frequenta con regolarità le Per_1 sedute terapeutiche psicologiche e di neuropsicomotricità presso l'Istituto
Santa Chiara, sede di Ladispoli, e per le quali la ricorrente corrisponde la somma di euro 300,00 mensili che non vengono rimborsate dal resistente.
Tutto ciò premesso, la ricorrente richiedeva di modificare le condizioni di cui al decreto n. 16180 del 2022 depositato il 17 novembre 2022 nella causa n. 452/20020 R.G.A.C. nella causa per affidamento e collocamento di minore disponendo la interruzione degli incontri potetti padre figlio – previa relazione da depositarsi a cura degli assistenti sociali territorialmente competenti – e verificare la prosecuzione degli interventi a carico del valutando la CP_1 eventuale sospensione della responsabilità genitoriale paterna, con richiesta di 2 audizione della dott.ssa assistente sociale che ha preso i carico il nucleo Per_2 familiare ed il minore.
All'udienza del 18.10.2024 è comparsa la ricorrente, la quale ha dichiarato: “C'è stato un periodo nell'estate 2021 gli incontri del padre con il figlio erano più frequenti ma dal 2022 al oggi sono incontri molto saltuari e il padre vede il figlio due o tre volte l'anno. La cooperativa La goletta non mi avvisa quando l'incontro c'è e se invece ci sono modifiche o annullamenti vengo avvisata. Sarebbe previsto un incontro a settimana. Tre
o quattro volte mi sono presentata con il bambino e il padre non si è presentato senza preavvisare. Con il sig. ci sentiamo per mail se devo comunicare dei problemi di CP_1 salute il bambino. Mio figlio è in lista e attualmente pago le terapie psicologiche e di Per_1 neuropsicomotricità. Il sig. ritiene che prendendo indennità di frequenta di 323 CP_1 euro circa per 9 mensilità non debba contribuire. Il bambino dovrebbe fare altre terapie ma non posso pagarle. Il mantenimento ordinario il padre lo paga ma con ritardo. Quando il bimbo non vede il padre si preoccupa e comunque ci sta male.”.
All'esito dell'udienza il Giudice delegato ha disposto temporaneamente la sospensione degli incontri padre figlio a tutela del minore ed ha ammonito ai sensi dell'art. 473 bis. 39 c.p.c. il resistente ed ha richiesto al difensore di allegare ulteriori relazioni da parte dell'Istituto Santa Chiara in merito all'andamento dei percorsi di sostegno per il minore ed alle sue condizioni cliniche.
All'udienza del 17 aprile 2025 il difensore della ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha insistito nella richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale del ed alla interruzione degli incontri CP_1 padre figlio a tutela del benessere psicofisico del minore. Il verbale è stato trasmesso al P.M. per il parere in relazione ai provvedimenti de potestate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Il P.M. ha depositato il parere favorevole alla sospensione della responsabilità genitoriale del resistente.
Il Collegio ritiene che, all'esito dell'istruttoria svolta è emerso che dalla relazione depositata dagli assistenti sociali del comune di Cerveteri in data 16 aprile 2025 è risultato che dal mese di marzo 2023 – come riferito anche dalla ricorrente – gli incontri padre figlio che in precedenza si erano svolti con regolarità, sono avvenuti in maniera discontinua fino al mese di settembre 2023
e che dall'anno 2024 il padre non ha partecipato agli incontri protetti (se non in maniera assolutamente sporadica) e non ha richiesto di volere incontrare il
3 figlio.
Inoltre dalle relazioni dell'Istituto Santa Chiara del 18.05.2023, del
10.8.2024 e del 13.3.2025 depositate dal difensore della ricorrente è risultato che ha iniziato un percorso di sostegno psicologico dal mese di Per_1 dicembre 2022 e che il minore ha manifestato comportamenti aggressivi e di rabbia nel contesto scolastico e familiare e che sono stati suggeriti una serie di interventi finalizzati, tra l'altro, ad “elaborare i vissuti abbandonici traumatici di separazione, angoscia di perdita e rabbia e frustrazione verso la figura paterna” oltre che a ritrovare fiducia, sicurezza e serenità. Infine, dalla valutazione del livello attentivo e neuropsicomotorio è emerso che il figlio tuttora manifesta difficoltà
a gestire i livelli di frustrazione manifestando condotte oppositive e adottando misure di difesa contr l'ansia, soprattutto in ambito scolastico.
Dalla certificazione dell'INPS del 12.9.2024 risulta diagnosticato al minore un “disturbo del linguaggio espressivo con tratti oppositivi in terapia riabilitativa” con riconoscimento di invalidità lieve in quanto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.5.2.1992, n.104 per il minore, il quale, come documentato in atti, ha anche un supporto anche in ambito scolastico.
Va evidenziato che il Giudice delegato con provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. all'esito della udienza del 18 ottobre 2024 aveva non solo temporaneamente sospeso gli incontri padre figlio a tutela del minore ma anche ammonito ai sensi dell'art. 473 bis. 39 c.p.c. dall'astenersi dal porre in essere condotte che possano pregiudicare il figlio con riguardo al mancato rispetto del regime di frequentazioni con il minore e di adempimento dell'obbligo di provvedere al suo mantenimento e, ciò nonostante, le condotte del non si sono modificate. CP_1
Dai messaggi depositati dal difensore intercorsi tra la madre e gli operatori della cooperativa La Goletta dal mese di dicembre 2022 al mese di luglio 2024 risultano numerose disdette da parte del resistente degli incontri protetti del padre con il figlio tanto che gli stessi operatori hanno preso atto della difficoltà di prosecuzione e dei pregiudizi possibili per il minore.
Il Tribunale rileva che non è possibile procedere all'audizione del figlio minore che ha sei anni, ma tuttavia è emerso in maniera chiara in sede di valutazione psicodiagnostica e delle relazioni depositate dagli assistenti sociali che, dalle sopra illustrate risultanze istruttorie, nonostante i molteplici interventi di sostegno posti in essere nei confronti dei genitori e del minore
4 , la ripresa della frequentazione con il padre – salvo che questi non si Per_1 sottoponga ad un serio e costante percorso di sostegno psicologico e di eventuale disintossicazione in relazione ai suoi pregressi e che il figlio sia pronto a riprenderne gradualmente la frequentazione - potrebbe determinare un grave pregiudizio per il sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico del minore, tale da comprometterne l'esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita quotidiana, nonché i rapporti con gli adulti di riferimento. Inoltre, circostanza particolarmente grave è rappresentata dalla mancanza di partecipazione del resistente alle spese per la psicoterapia e gli interventi per le patologie da cui risulta affetto il minore, limitandosi il padre a pagare il mantenimento ordinario in maniera regolare.
La Suprema Corte Sez. I ha recentemente stabilito con ordinanza
23.4.2019 n. 11170 il principio secondo cui “Il diritto alla bigenitorialità non può spingersi oltre il rifiuto del minore alla frequentazione del genitore non collocatario”.
Il rapporto affettivo, per natura incoercibile, non può essere imposto.
Pertanto se un figlio non intente intrattenere un rapporto stabile con il genitore non collocatario, questo non può essere obbligato. Peraltro la normativa internazionale citata si caratterizza per la visione paidocentrica, ovvero per il ruolo centrale riconosciuto al minore. Il bene tutelato è, in primis, il diritto del minore, rispetto ai quale i diritti dei genitori sono recessivi e serventi.
Da tale assioma deriva la conseguenza che, salvo le ipotesi in cui ad ostacolare gli incontri tra genitore e figlio sia il coniuge – circostanza che non sussiste nel presente giudizio -, ovvero salvo il caso in cui non dipenda dalla sua volontà, il figlio può rifiutarsi di frequentare l'altro genitore.
La Suprema Corte stabilisce che il diritto del minore alla bigenitorialità può essere esercitato anche in accezione negativa. Ciò significa che il minore, con capacità di discernimento, ha diritto a “non mantenere” con un genitore un rapporto continuativo. Con la pronuncia in oggetto, quindi, gli Parte_2 hanno messo in ulteriore luce come il principio alla bigenitorialità sia posto a tutela, innanzitutto, del figlio e non solo dei genitori.
Deve ritenersi necessario, allo stato, disporre una sospensione degli incontri padre-figlio, che potranno riprendere laddove il padre dimostri di impegnarsi con serietà nello svolgere i percorsi psicologici e sia costante nella volontà di frequentazione del figlio minore e chiaramente nel rispetto della volontà del figlio.
5 In merito alla richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale paterna avanzata dal difensore della ricorrente, la richiesta deve essere accolta.
In primo luogo, va rilevato che il P.M. ha dato parere favorevole alla sospensione della responsabilità genitoriale del in data 18 aprile CP_2
2025.
Il Collegio ritiene che debba essere disposta la sospensione della responsabilità genitoriale del padre, non solo in conseguenza della recente sentenza di condanna citata nelle memorie dal difensore della ricorrente - sebbene la stessa riguarda fatti molto gravi, di violenze (maltrattamenti in famiglia alla presenza del bambino) ai danni della -, ma anche e Parte_1 soprattutto per quanto indicato nelle relazioni depositate dai servizi sociali del comune di Cerveteri, da cui è risultato che il non si presenta in CP_3 maniera costante agli incontri con il figlio disertandone la maggior parte determinandone un senso di frustrazione e rabbia, estremamente deleterio per un minore che risulta tuttora affetto da “disturbo del linguaggio espressivo con tratti oppositivi in terapia riabilitativa”. Inoltre, non vi è prova – sebbene il resistente non si sia costituito – che il abbia proseguito il percorso di CP_1 sostegno genitoriale cui era stato invitato a sottoporsi da parte del Tribunale di
Civitavecchia.
Va precisato che con una recente sentenza della Cass. civ. Sez. I,
07.10.2020, n. 21537 la Corte ha statuito nel senso che: “Deve essere dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale allorquando, all'esito di un'approfondita istruttoria
e delle relazioni degli assistenti sociali, risulti che i genitori hanno trascurato i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale”. Il presupposto per il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è quindi un comportamento del genitore che leda o trascuri i doveri genitoriali ad essa inerenti o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio. La decadenza della responsabilità genitoriale non è da intendersi, infatti, come una sanzione contro i genitori, ma come un rimedio e una tutela dell'interesse del minore: è una misura finalizzata “a promuovere il pieno sviluppo psico-fisico del minore stesso”.
In merito alla differenza tra decadenza e sospensione della responsabilità genitoriale deve osservarsi che il comportamento del genitore può non essere idoneo a giustificare la revoca della responsabilità genitoriale, ma costituire in ogni caso un pregiudizio per il figlio.
Nel caso di specie, dunque, il Collegio ritiene che debba essere disposta
6 la sospensione della sua responsabilità genitoriale per i motivi sopra esposti e potendo i comportamenti del genitore costituire fonte di pregiudizio per il figlio, la cui tutela deve essere salvaguardata in via prevalente.
La soccombenza del resistente, nonostante lo stesso sia rimasto contumace in corso di causa, giustifica la condanna alle spese di lite a suo carico ed a favore della ricorrente, che si liquidano come in parte dispositiva ed a favore dell'erario, essendo la ammessa al gratuito patrocinio, Parte_1 giusto D.M. 55/2014 e DM 147/2022, in relazione allo scaglione di riferimento per valore indeterminato di bassa complessità tra i valori minimi ed i valori medi ed in ragione delle fasi processuali svolte di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione (cfr., in tal senso, Cassazione civile, sez. VI,
29/05/2018, n. 13498 secondo cui: “Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”).
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 473 bis. 29 c.p.c. e 337 quinquies c.c. depositato in data 10.04.2024 da nei Parte_1 confronti di , iscritto al n. 890/2024 R.G.A.C., così decide: Controparte_1
1) dispone la sospensione della responsabilità genitoriale di CP_1
nato a [...] il [...] sul figlio minore in
[...] Persona_3
Roma, il 27.04.2018, minorenne;
2) dispone la sospensione della frequentazione tra il padre CP_1 ed il figlio e che la frequentazione possa riprendere, nel
[...] Per_1 rispetto della volontà e in considerazione della condizione psicologica del minore, solo in via protetta presso il Servizio sociale del Comune di Cerveteri al quale è affidato il mandato di riavviare la frequentazione solo su istanza del resistente e dopo aver verificato la positività dell'approccio paterno, la sua sottoposizione a percorsi di sostegno psicologico e la regolarità di frequentazione con il figlio e le condizioni psicofisiche del figlio in coordinamento con le strutture mediche territoriali di riferimento per il minore;
3) conferma, nel resto, il decreto n. 16180 del 2022 depositato il 17
7 novembre 2022 nella causa n. 452/20020 R.G.A.C.;
4) condanna a pagare a favore di Controparte_1 Parte_1 le spese di lite che liquida in euro 5.800,00 per compensi
[...] professionali, oltre spese generali, Iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dell'erario, già ridotto della metà in applicazione dell'art 130 del DPR citato e dell'art. 9, comma 1, d.l. 140 del 2012, attesa l'ammissione al gratuito patrocinio della Parte_1
Si comunichi alle parti ed ai Servizi Sociali del comune di Cerveteri.
Civitavecchia, 24 ottobre 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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