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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2898 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione collegiale, nelle persone di:
dr. Alessandro CENTO………………………………Presidente est. dr. Luigi GUARINIELLO ……..…………………....Giudice dr. ssa Cristina LIVERANI ...………………………..Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c., contraddistinto dal r.g. n. 43302/2024, posta in decisione alla data del 15.1.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di risposta, e vertente
TRA
e Parte_1
Parte_2 in persona dei rispettivi amm.ri pro-tempore, elett.te dom.ti in Roma, in Via Asiago n. 2, presso lo studio degli avv.ti Giovanni Cimini e Irene Ramilli che li rappresentano e difendono giusta procura a margine in calce al precetto
- RECLAMANTI -
E
Controparte_1
- RECLAMATO CONTUMACE -
NONCHE'
Controparte_2 in persona del legale rapp.te pro-tempore
- RECLAMATA CONTUMACE -
E
CP_3 in persona del legale rapp.te pro-tempore
- RECLAMATA CONTUMACE - OGGETTO: reclamo ex art. 630 c.p.c.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.10.2024 il e il Parte_1
– premesso che all'esito dell'udienza del Parte_2
4.10.2024 il G.E. dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva (iscritta al n. 4481/24 RGE) siccome “non [risultavano] essere stati effettuati gli incombenti di cui al novellato art. 543 c.p.c., nei tempi di legge; e quindi disponeva “lo svincolo delle somme accantonate in favore del debitore esecutato”; che l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva era stata dunque pronunciata a seguito del rilievo d'ufficio dell'inefficacia del pignoramento ex art. 543, co. 5, c.p.c., per omessa (tempestiva) notificazione degli avvisi di iscrizione a ruolo al debitore ed al terzo e per omesso deposito degli stessi avvisi e delle relate di notifica in data anteriore all'udienza del 2.04.2024, fissata nell'atto di pignoramento – tanto premesso, proponevano reclamo ai sensi dell'art. 630, III co., c.p.c. avverso la detta ordinanza denunziando l'erroneità del provvedimento estintivo a fronte dell'avvenuta tempestiva notificazione dell'avviso di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 543, co. 5, c.p.c., ed a fronte del deposito telematico dell'avviso di iscrizione a ruolo in data anteriore alla prima udienza di comparizione fissata nell'atto di pignoramento. Per queste ragioni la società reclamante ha domandato la revoca dell'ordinanza impugnata.
Con decreto del 4.12.2024 il Giudice provvedeva ai sensi dell'art. 178 c.p.c.
Pur ritualmente evocati (con la comunicazione, a cura della Cancelleria, del decreto del 4.12.2024), la parte debitrice esecutata e reclamata e i terzi pignorati non si costituivano in giudizio.
……..
Il reclamo è infondato e deve essere rigettato
L'art. 630, I co., c.p.c. prevede l'estinzione “di diritto” del processo esecutivo “nei casi espressamente previsti dalla legge”: tra questi vi rientra anche la previsione dell'art. 543, co. 5, c.p.c. che dispone (nel testo applicabile ratione temporis, prima delle modifiche introdotte con il D.L.vo. n. 164/2024) che il creditore - “entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento” - è tenuto a “notificare” al debitore ed al terzo “l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura” e, quindi, a depositare l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione
La mancata notifica dell'avviso entro la suddetta data dell'avviso o il suo mancato deposito, entro la stessa data, nel fascicolo dell'esecuzione “determina l'inefficacia del pignoramento”
Pertanto, gli avvisi di cui all'art. 543, comma 5, c.p.c. devono essere notificati e depositati
“entro la data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento”
Inoltre, la causa dell'estinzione del processo esecutivo, compresa l'inefficacia dell'atto di pignoramento ex art. 543, co. 5, c.p.c., deve essere rilevata d'ufficio dal Giudice dell'esecuzione entro “la prima udienza successiva al verificarsi della stessa” estinzione della procedura esecutiva per inattività delle parti.
L'interpretazione letterale della norma dell'art. 543, co. 5, c.p.c. e l'esame degli atti del fascicolo della procedura esecutiva r.g.e. n. 4481/2024 - acquisito agli atti del presente procedimento per reclamo – conducono, come detto, a ritenere infondato il reclamo.
Nella fattispecie concreta, il Giudice dell'esecuzione ha rilevato d'ufficio, nella prima udienza del 4.10.2024 (ai sensi dell'art. 630, co. 2, c.p.c.) l'inefficacia del pignoramento ex art. 543, co. 5, c.p.c.
L'inefficacia del pignoramento è da confermare in quanto, diversamente da quanto dedotto dal reclamante, l'avviso di cui all'art. 543, co. 5, c.p.c. è stato notificato al debitore esecutato nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. - non già in data 29.3.2024 - ma in data 24.4.2024 ed è stato depositato in data 29.4.2024 e quindi, in ogni caso, in data successiva a quella (2.4.2024) indicata nell'atto di pignoramento (che costituisce il dato temporale di riferimento da assumere al fine della verifica della tempestività, o meno, di entrambi gli adempimenti di cui trattasi, conformemente all'interpretazione letterale della norma dell'art. 543, co. 5, c.p.c., cosicché al medesimo fine non rileva la data successiva della prima udienza di comparizione, fissata d'ufficio dal Giudice dell'esecuzione)
Va infatti rilevato che, ai fini che qui rilevano, l'intero procedimento di notificazione deve perfezionarsi, anche per il destinatario, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento: invero, entro tale data deve essere compiuto l'ulteriore adempimento del deposito dell'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione.
Pertanto, ai fini del perfezionamento della notifica non è sufficiente avere richiesto la notifica con la consegna dell'atto agli ufficiali giudiziari (o inoltrato l'atto per la notifica a mezzo del servizio postale), ma è necessario che il procedimento notificatorio si sia perfezionato con la consegna dell'avviso (al terzo e) al debitore e che, entro la data indicata nell'atto di citazione, lo stesso avviso venga depositato nel fascicolo già notificato
La finalità della disposizione è infatti quella di rendere conoscibile l'iscrizione a ruolo al debitore ed al terzo entro la data di citazione (che potrebbe coincidere anche con la prima udienza effettiva), per svincolare in tempi rapidi eventuali somme trattenute dai terzi pignorati qualora il creditore non intenda coltivare l'esecuzione.
L'epilogo non può che essere il rigetto del reclamo
Spese non ripetibili dagli intimati contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c., così dispone:
1) rigetta il reclamo;
2) spese non ripetibili.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25.2.2025
Il Presidente est.
dott. Alessandro Cento
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione collegiale, nelle persone di:
dr. Alessandro CENTO………………………………Presidente est. dr. Luigi GUARINIELLO ……..…………………....Giudice dr. ssa Cristina LIVERANI ...………………………..Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c., contraddistinto dal r.g. n. 43302/2024, posta in decisione alla data del 15.1.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di risposta, e vertente
TRA
e Parte_1
Parte_2 in persona dei rispettivi amm.ri pro-tempore, elett.te dom.ti in Roma, in Via Asiago n. 2, presso lo studio degli avv.ti Giovanni Cimini e Irene Ramilli che li rappresentano e difendono giusta procura a margine in calce al precetto
- RECLAMANTI -
E
Controparte_1
- RECLAMATO CONTUMACE -
NONCHE'
Controparte_2 in persona del legale rapp.te pro-tempore
- RECLAMATA CONTUMACE -
E
CP_3 in persona del legale rapp.te pro-tempore
- RECLAMATA CONTUMACE - OGGETTO: reclamo ex art. 630 c.p.c.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.10.2024 il e il Parte_1
– premesso che all'esito dell'udienza del Parte_2
4.10.2024 il G.E. dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva (iscritta al n. 4481/24 RGE) siccome “non [risultavano] essere stati effettuati gli incombenti di cui al novellato art. 543 c.p.c., nei tempi di legge; e quindi disponeva “lo svincolo delle somme accantonate in favore del debitore esecutato”; che l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva era stata dunque pronunciata a seguito del rilievo d'ufficio dell'inefficacia del pignoramento ex art. 543, co. 5, c.p.c., per omessa (tempestiva) notificazione degli avvisi di iscrizione a ruolo al debitore ed al terzo e per omesso deposito degli stessi avvisi e delle relate di notifica in data anteriore all'udienza del 2.04.2024, fissata nell'atto di pignoramento – tanto premesso, proponevano reclamo ai sensi dell'art. 630, III co., c.p.c. avverso la detta ordinanza denunziando l'erroneità del provvedimento estintivo a fronte dell'avvenuta tempestiva notificazione dell'avviso di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 543, co. 5, c.p.c., ed a fronte del deposito telematico dell'avviso di iscrizione a ruolo in data anteriore alla prima udienza di comparizione fissata nell'atto di pignoramento. Per queste ragioni la società reclamante ha domandato la revoca dell'ordinanza impugnata.
Con decreto del 4.12.2024 il Giudice provvedeva ai sensi dell'art. 178 c.p.c.
Pur ritualmente evocati (con la comunicazione, a cura della Cancelleria, del decreto del 4.12.2024), la parte debitrice esecutata e reclamata e i terzi pignorati non si costituivano in giudizio.
……..
Il reclamo è infondato e deve essere rigettato
L'art. 630, I co., c.p.c. prevede l'estinzione “di diritto” del processo esecutivo “nei casi espressamente previsti dalla legge”: tra questi vi rientra anche la previsione dell'art. 543, co. 5, c.p.c. che dispone (nel testo applicabile ratione temporis, prima delle modifiche introdotte con il D.L.vo. n. 164/2024) che il creditore - “entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento” - è tenuto a “notificare” al debitore ed al terzo “l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura” e, quindi, a depositare l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione
La mancata notifica dell'avviso entro la suddetta data dell'avviso o il suo mancato deposito, entro la stessa data, nel fascicolo dell'esecuzione “determina l'inefficacia del pignoramento”
Pertanto, gli avvisi di cui all'art. 543, comma 5, c.p.c. devono essere notificati e depositati
“entro la data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento”
Inoltre, la causa dell'estinzione del processo esecutivo, compresa l'inefficacia dell'atto di pignoramento ex art. 543, co. 5, c.p.c., deve essere rilevata d'ufficio dal Giudice dell'esecuzione entro “la prima udienza successiva al verificarsi della stessa” estinzione della procedura esecutiva per inattività delle parti.
L'interpretazione letterale della norma dell'art. 543, co. 5, c.p.c. e l'esame degli atti del fascicolo della procedura esecutiva r.g.e. n. 4481/2024 - acquisito agli atti del presente procedimento per reclamo – conducono, come detto, a ritenere infondato il reclamo.
Nella fattispecie concreta, il Giudice dell'esecuzione ha rilevato d'ufficio, nella prima udienza del 4.10.2024 (ai sensi dell'art. 630, co. 2, c.p.c.) l'inefficacia del pignoramento ex art. 543, co. 5, c.p.c.
L'inefficacia del pignoramento è da confermare in quanto, diversamente da quanto dedotto dal reclamante, l'avviso di cui all'art. 543, co. 5, c.p.c. è stato notificato al debitore esecutato nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. - non già in data 29.3.2024 - ma in data 24.4.2024 ed è stato depositato in data 29.4.2024 e quindi, in ogni caso, in data successiva a quella (2.4.2024) indicata nell'atto di pignoramento (che costituisce il dato temporale di riferimento da assumere al fine della verifica della tempestività, o meno, di entrambi gli adempimenti di cui trattasi, conformemente all'interpretazione letterale della norma dell'art. 543, co. 5, c.p.c., cosicché al medesimo fine non rileva la data successiva della prima udienza di comparizione, fissata d'ufficio dal Giudice dell'esecuzione)
Va infatti rilevato che, ai fini che qui rilevano, l'intero procedimento di notificazione deve perfezionarsi, anche per il destinatario, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento: invero, entro tale data deve essere compiuto l'ulteriore adempimento del deposito dell'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione.
Pertanto, ai fini del perfezionamento della notifica non è sufficiente avere richiesto la notifica con la consegna dell'atto agli ufficiali giudiziari (o inoltrato l'atto per la notifica a mezzo del servizio postale), ma è necessario che il procedimento notificatorio si sia perfezionato con la consegna dell'avviso (al terzo e) al debitore e che, entro la data indicata nell'atto di citazione, lo stesso avviso venga depositato nel fascicolo già notificato
La finalità della disposizione è infatti quella di rendere conoscibile l'iscrizione a ruolo al debitore ed al terzo entro la data di citazione (che potrebbe coincidere anche con la prima udienza effettiva), per svincolare in tempi rapidi eventuali somme trattenute dai terzi pignorati qualora il creditore non intenda coltivare l'esecuzione.
L'epilogo non può che essere il rigetto del reclamo
Spese non ripetibili dagli intimati contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c., così dispone:
1) rigetta il reclamo;
2) spese non ripetibili.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25.2.2025
Il Presidente est.
dott. Alessandro Cento