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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5171 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 4498 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 discussa all'udienza del 18 settembre 2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giorgia Maxia
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Paglia
APPELLATA
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 18 settembre 2025 i difensori delle parti presenti hanno discusso la causa sulle conclusioni rassegnate come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. Parte_1
217/2022 – come corretta con ordinanza notificata il 30 giugno 2022 - che ha rigettato l'opposizione proposta dalla avverso plurime ordinanze-ingiunzione emesse tra il 7 Parte_1 ottobre 2019 e il 10 ottobre 2019 dall' per violazione della Controparte_1 normativa della Regione Lazio in materia di iscrizione di cani nell'anagrafe canina.
L'appellante ha dedotto al riguardo di aver effettuato nel corso del tempo il pagamento del ticket dovuto ai fini della registrazione del passaggio di proprietà di 10 cani, ma che le è stato
“verbalmente impedito di portare a termine il passaggio di proprietà adducendo la sussistenza di provvedimenti ostativi” (pagg. 2 e 3 dell'atto di appello).
L'appellante ha concluso domandando – in riforma della sentenza impugnata –
l'annullamento delle ordinanze-ingiunzioni opposte.
Si è costituita in giudizio l' domandando il rigetto Controparte_1 dell'appello perché infondato e deducendo al riguardo che:
a) l'ordinanza n. 6 del 2 marzo 2015 (richiamata dalla nell'atto introduttivo del Parte_1 giudizio di primo grado per giustificare le violazioni che le sono state contestate) vietava alla di detenere animali ma non le impediva di registrare presso l'anagrafe canina gli Parte_1 animali già posseduti;
b) le violazioni accertate dai Carabinieri si riferiscono in ogni caso ad un periodo in cui l'ordinanza in questione aveva cessato di avere efficacia.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
L'art. 12, comma 1, della legge della Regione Lazio 21 ottobre 1997, n. 34 – nella formulazione applicabile ratione temporis al caso di specie - prevede che presso ogni AUSL venga istituita un'anagrafe canina alla quale il proprietario, il possessore o il detentore di cani, che risieda nel Lazio o vi dimori per un periodo superiore a 90 giorni, deve iscrivere l'animale (entro il termine di tre mesi dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso o della detenzione).
L'art. 14 della legge regionale cit., stabilisce a sua volta l'obbligo di segnalare all'AUSL competente per territorio qualsiasi mutamento nella titolarità della proprietà o nella detenzione dell'animale.
Con distinti ricorsi successivamente riuniti, ha impugnato 50 ordinanze- Parte_1 ingiunzione con cui le è stata comminata la sanzione amministrativa prevista per l'ipotesi di omessa iscrizione al registro dell'anagrafe canina del cane di cui è stata trovata in possesso ovvero la sanzione amministrativa prevista per l'ipotesi di omessa segnalazione della variazione nella titolarità della proprietà o del possesso del cane.
Trattandosi di un illecito omissivo, l'appellante avrebbe dovuto dimostrare di avere effettuato
2 le iscrizioni e le comunicazioni previste dalla legge, ovvero di essersi trovata nell'impossibilità di farlo per causa ad essa non imputabile.
L'appellante si difende affermando in maniera assolutamente generica di aver effettuato nel corso del tempo il pagamento del ticket dovuto ai fini della registrazione del passaggio di proprietà di 10 cani (senza che vi sia prova del fatto che si tratti dei medesimi cani indicati nei verbali di accertamento per cui è causa) e che le è stato “verbalmente impedito di portare a termine il passaggio di proprietà adducendo la sussistenza di provvedimenti ostativi”.
In allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la ha depositato Parte_1
l'ordinanza sindacale n. 6 del 2 marzo 2015, che ha vietato alla per la durata di un anno Parte_1
a decorrere dalla notificazione dell'ordinanza, di detenere animali di qualsiasi genere su tutto il territorio comunale.
Come rilevato dall' gli effetti tale ordinanza erano Controparte_1 cessati alla data in cui sono state accertate le violazioni a carico della (gli accertamenti Parte_1 sono stati eseguiti nel 2018), sì che essa non poteva esplicare alcun effetto sull'obbligo di denuncia e iscrizione all'anagrafe canina previsto dalla legge.
Si osserva in ogni caso che l'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina (al pari di quello di comunicazione della variazione della titolarità del possesso) presuppone l'effettivo possesso dell'animale e non viene meno per il solo fatto che l'animale sia posseduto in violazione di un provvedimento amministrativo che ne vieti la detenzione o il possesso.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 2.500,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia e del valore della causa rispetto allo scaglione di riferimento).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Rieti Parte_1
n. 217/2022;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio, liquidandole in complessivi
2.500,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 4498 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 discussa all'udienza del 18 settembre 2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giorgia Maxia
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Paglia
APPELLATA
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 18 settembre 2025 i difensori delle parti presenti hanno discusso la causa sulle conclusioni rassegnate come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. Parte_1
217/2022 – come corretta con ordinanza notificata il 30 giugno 2022 - che ha rigettato l'opposizione proposta dalla avverso plurime ordinanze-ingiunzione emesse tra il 7 Parte_1 ottobre 2019 e il 10 ottobre 2019 dall' per violazione della Controparte_1 normativa della Regione Lazio in materia di iscrizione di cani nell'anagrafe canina.
L'appellante ha dedotto al riguardo di aver effettuato nel corso del tempo il pagamento del ticket dovuto ai fini della registrazione del passaggio di proprietà di 10 cani, ma che le è stato
“verbalmente impedito di portare a termine il passaggio di proprietà adducendo la sussistenza di provvedimenti ostativi” (pagg. 2 e 3 dell'atto di appello).
L'appellante ha concluso domandando – in riforma della sentenza impugnata –
l'annullamento delle ordinanze-ingiunzioni opposte.
Si è costituita in giudizio l' domandando il rigetto Controparte_1 dell'appello perché infondato e deducendo al riguardo che:
a) l'ordinanza n. 6 del 2 marzo 2015 (richiamata dalla nell'atto introduttivo del Parte_1 giudizio di primo grado per giustificare le violazioni che le sono state contestate) vietava alla di detenere animali ma non le impediva di registrare presso l'anagrafe canina gli Parte_1 animali già posseduti;
b) le violazioni accertate dai Carabinieri si riferiscono in ogni caso ad un periodo in cui l'ordinanza in questione aveva cessato di avere efficacia.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
L'art. 12, comma 1, della legge della Regione Lazio 21 ottobre 1997, n. 34 – nella formulazione applicabile ratione temporis al caso di specie - prevede che presso ogni AUSL venga istituita un'anagrafe canina alla quale il proprietario, il possessore o il detentore di cani, che risieda nel Lazio o vi dimori per un periodo superiore a 90 giorni, deve iscrivere l'animale (entro il termine di tre mesi dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso o della detenzione).
L'art. 14 della legge regionale cit., stabilisce a sua volta l'obbligo di segnalare all'AUSL competente per territorio qualsiasi mutamento nella titolarità della proprietà o nella detenzione dell'animale.
Con distinti ricorsi successivamente riuniti, ha impugnato 50 ordinanze- Parte_1 ingiunzione con cui le è stata comminata la sanzione amministrativa prevista per l'ipotesi di omessa iscrizione al registro dell'anagrafe canina del cane di cui è stata trovata in possesso ovvero la sanzione amministrativa prevista per l'ipotesi di omessa segnalazione della variazione nella titolarità della proprietà o del possesso del cane.
Trattandosi di un illecito omissivo, l'appellante avrebbe dovuto dimostrare di avere effettuato
2 le iscrizioni e le comunicazioni previste dalla legge, ovvero di essersi trovata nell'impossibilità di farlo per causa ad essa non imputabile.
L'appellante si difende affermando in maniera assolutamente generica di aver effettuato nel corso del tempo il pagamento del ticket dovuto ai fini della registrazione del passaggio di proprietà di 10 cani (senza che vi sia prova del fatto che si tratti dei medesimi cani indicati nei verbali di accertamento per cui è causa) e che le è stato “verbalmente impedito di portare a termine il passaggio di proprietà adducendo la sussistenza di provvedimenti ostativi”.
In allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la ha depositato Parte_1
l'ordinanza sindacale n. 6 del 2 marzo 2015, che ha vietato alla per la durata di un anno Parte_1
a decorrere dalla notificazione dell'ordinanza, di detenere animali di qualsiasi genere su tutto il territorio comunale.
Come rilevato dall' gli effetti tale ordinanza erano Controparte_1 cessati alla data in cui sono state accertate le violazioni a carico della (gli accertamenti Parte_1 sono stati eseguiti nel 2018), sì che essa non poteva esplicare alcun effetto sull'obbligo di denuncia e iscrizione all'anagrafe canina previsto dalla legge.
Si osserva in ogni caso che l'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina (al pari di quello di comunicazione della variazione della titolarità del possesso) presuppone l'effettivo possesso dell'animale e non viene meno per il solo fatto che l'animale sia posseduto in violazione di un provvedimento amministrativo che ne vieti la detenzione o il possesso.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 2.500,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia e del valore della causa rispetto allo scaglione di riferimento).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Rieti Parte_1
n. 217/2022;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio, liquidandole in complessivi
2.500,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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