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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/05/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4823/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Cristina Reggiani Giudice Relatore dott. Emanuela Romano Giudice
all'esito della discussione ex art. 275 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7298/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Alvaro Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 undecies bis c.p.c. il 29/3/2023 il ricorrente, previa istanza di rimessione in termini, impugnava il provvedimento emesso dalla Questura di Forlì-Cesena il
9/8/2018 e notificato il 15/11/2022 - con il quale era rigettata la
Pagina 1 domanda, avanzata il 9/8/2018, di rinnovo del premesso per protezione umanitaria - e chiedeva al Tribunale di « dichiarare automaticamente sospeso il provvedimento impugnato ex art. 19 comma 4; in subordine, qualora non ricorressero le condizioni di cui all'art. 19 comma 4 per l'automatica sospensione, sospenderlo ex art.
5 del D.Lgs 150/2011 e, per l'effetto, ordinare alla Questura di Forlì
Cesena il rilascio di permesso di soggiorno temporaneo oppure, in suborni la restituzione della ricevuta della presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno. - nel merito in accoglimento del ricorso: concedere alla ricorrente il permesso di soggiorno protezione speciale per l'effetto ordinare alla Pubblica
Amministrazione convenuta con ogni opportuna pronuncia – in conseguenza dei suddetti accertamenti – l'obbligo, ognuno per quanto di propria competenza, di concedere all'attore un permesso di soggiorno in Italia per protezione speciale .
2.La difesa ricorrente ha osservato che il suddetto provvedimento, adottato dalla Questura nel 2018, era stato notificato a Parte_1 solo il 15/11/2022, in un periodo nel quale il ricorrente era stato colpito da una gravissima malattia e precisamente una forma acuta di leucemia, che aveva determinato il suo ricovero presso l'ASL di Forlì il
29/11/2022.
Egli, quindi, solo una volta uscito dalla fase acuta della patologia si era trovato nella possibilità di contattare il legale, per conferirgli la procura ai fini dell'impugnazione del provvedimento.
La difesa del ricorrente ha prodotto tutta la documentazione sanitaria attestante le gravi condizioni di salute, in cui versava il nel Pt_1 periodo in cui si perfezionò la notifica dell'impugnato provvedimento,
e, sul presupposto che si sia verificata una causa di forza maggiore, che ha impedito all'interessato di agire tempestivamente in giudizio, ha chiesto la remissione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c. e di dichiarare tempestivo il ricorso.
Pagina 2 Nel merito la parte ricorrente ha contestato la fondatezza delle ragioni poste a fondamento del diniego al riconoscimento del diritto a conseguire il permesso di soggiorno.
La Questura, infatti, ricalcando il parere negativo espresso, sulla domanda, dalla CT, ha sostenuto che la situazione nel paese di origine (Pakistan), per la quale era stata riconosciuta la protezione umanitaria, aveva avuto una positiva evoluzione. Inoltre, non vi sarebbero stati i presupposti per il rinnovo del permesso, in quanto il ricorrente non avrebbe avuto un domicilio in Italia ed era privo di redditi derivanti da fonte lecite di guadagno.
La difesa del ricorrente, invocando l'applicazione al caso di specie dell'art. 19 TUI, nella formulazione frutto della modifica legislativa introdotta con il D.L. 130/2020, ha evidenziato che dal 2020 il ricorrente è stato in possesso di redditi leciti sufficienti per condurre una vita dignitosa in Italia (dichiarazione dei redditi 2022 e 2021) e che ha una sistemazione alloggiativa, nel comune di Forlì, adeguata.
Egli inoltre presenta profili di vulnerabilità derivanti dalla patologia di cui è affetto, documentata in atti, a causa della quale versa in gravi condizioni-psicofisiche. Un rientro in patria, pertanto, pregiudicherebbe in modo rilevante la sua salute.
Ha evidenziato, peraltro, che il ricorrente proviene dalla regione del
Kashmir, ove è presente una situazione di violenza indiscriminata, causata da una situazione di conflitto armato internazionale tale per cui vi sono fondati motivi di ritenere che se tornasse nel paese di origine il ricorrente correrebbe una minaccia grave alla vita o alla persona.
Infine, ha osservato come il sia da molti anni in Italia e sia Pt_1 perfettamente integrato nel tessuto sociale e lavorativo del nostro paese.
Ha insistito quindi nelle conclusioni sopra riportate.
3.Si è costituito il che ha chiesto il rigetto del Controparte_2 ricorso.
Pagina 3 4.Con ordinanza del 27/9/2023, il Tribunale ha confermato il decreto di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato emesso inaudita altera parte.
La difesa del ricorrente ha integrato le originarie produzioni documentali sulle condizioni di salute del ricorrente.
Dopo alcuni rinvii la causa all'udienza del 18/2/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione.
***
5.Preliminarmente deve accogliersi l'istanza di rimessione in termini, avanzata ai sensi dell'art. 153 c.p.c. dalla difesa del ricorrente con riguardo alla proposta impugnazione.
E' stata, infatti, opportunamente documentata (cfr. relazione redatta dal medico del reparto di oncologia dell'ospedale di Forlì del
27/3/2022 in atti) la gravissima condizione patologica in cui si è trovato il ricorrente nel periodo in cui avvenne la notifica del provvedimento di diniego emesso dalla Questura di Forlì-Cesena
(novembre 2022). Il è affetto, infatti, da Leucemia Mieloide Pt_1 acuta MDS, diagnosticata nel novembre del 2022, quando fu ricoverato in condizioni gravissime presso l'ospedale di Forlì. Solo in seguito alle terapie praticate e a plurimi ricoveri anche presso l'Ospedale di Ravenna (ricovero del 14/2/2023) la fase acuta della malattia fu superata agli inizi di marzo 2023.
Di conseguenza egli, sino a tale data, è stato nell'impossibilità fisica e materiale di agire in giudizio avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno emesso dalla Questura.
La domanda di remissione in termini deve dunque essere accolta e il ricorso, depositato il 29/3/2023, deve ritenersi tempestivo.
6.Nel merito la domanda può trovare accoglimento.
Ritiene il Collegio, in considerazione della tardività con la quale la ha provveduto a notificare al ricorrente il provvedimento di CP_3 diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie,
Pagina 4 adottato nel 2018, che debba ritenersi ammissibile la domanda, avanzata in questa sede, di riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 commi 1.1. e 1.2 TUI, come novellato dalla riforma introdotta nel 2020, disciplina in vigore al momento della notifica del provvedimento di diniego, emesso in base alla normativa previgente.
I due istituti, infatti, protezione umanitaria e protezione complementare, partecipano della medesima natura e il secondo, come si preciserà nel prosieguo, è una naturale evoluzione del primo.
Pertanto, per effetto della richiesta e disposta remissione in termini, la domanda deve ritenersi ammissibile perché con la stessa si è invocata correttamente l'applicazione della forma di protezione prevista dal nostro ordinamento interno, come disciplinata dalla normativa in vigore al momento dell'intervenuta notifica del provvedimento del Questore.
7.Ciò premesso deve essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D.
Lgs n. 286/98, il quale prevede, al comma 1.1.: “(…) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954,
Pagina 5 n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine». Il comma 1.2 della stessa disposizione stabilisce che, nei casi di cui ai commi 1 e 1.1., il Questore, previo parere della
Commissione Territoriale, rilascia un permesso per protezione speciale.
L'art. 19, quindi, dopo la novella del 2020, riconosce la protezione speciale laddove vi siano «fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione siano necessari «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonchè di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».
Ai fini della valutazione del suddetto rischio, la disposizione prescrive che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il Tribunale osserva che la forma di protezione speciale “per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare”, di cui alla seconda parte del comma 1.1 della disposizione citata, si inserisce appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi - come segnalato dalla stessa S.C. nell'ordinanza n. 28316/2020, di rimessione alle
SSUU della questione relativa ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in relazione al quadro normativo
Pagina 6 precedente al 2018 - verosimilmente ne concreta un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela si fondi sul grado d'integrazione (nell'ordinanza si legge, infatti, che l'art. 19 nella formulazione risultante dalla modifica del 2020, prevede «una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, elaborata dalla giurisprudenza di questa
Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la
"solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine», sicché «mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n. 130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza», osservando che in questi casi «l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il
"radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8»).
A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, investite, come detto, della questione di massima di particolare importanza, pur escludendo che le «ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge
Pagina 7 n. 130 del 2020 possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. protezione umanitaria…”, hanno avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» (SS.UU. n.
24413/2021, cit.).
Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi «superabile esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per «ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute», le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente. Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
8.Venendo al caso di specie, il Tribunale ritiene che le allegazioni del ricorrente, supportate dai documenti prodotti, comprovino come lo
Pagina 8 stesso, presente sul territorio italiano da molti anni, si sia inserito nel tessuto sociale e lavorativo della provincia, in cui vive e dove stabilmente risiede, organizzando un sistema di vita e di relazioni rese possibili da una sempre più intensa attività lavorativa, che l'ha reso progressivamente indipendente e libero di autodeterminarsi.
Le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2020 e 2021 in atti dimostrano che il ha lavorato proficuamente, conseguendo Pt_1 redditi che gli hanno consentito di mantenersi. Inoltre, dal documento di identità (CIE) emerge che lo stesso ha una stabile sistemazione alloggiativa nella quale ha preso la residenza.
Purtroppo, lo stesso si è ammalato gravemente e ora versa in condizioni tali che necessita di assistenza di supporto continuo, come emerge dalla relazione medica prodotta da ultimo dalla difesa (vedi produzione documentale del 18/11/2024 - relazione del Dipartimento di Oncologia ed Ematologia Clinica e Sperimentale dell'ospedale di
Forlì).
In ragione della sua condizione di estrema vulnerabilità, un qualsiasi suo spostamento e allontanamento dall'attuale abitazione potrebbe mettere in pericolo la sua stessa vita.
A fronte di tali circostanze, non emerge alcuna circostanza che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica».
Tali elementi inducono ad affermare, dunque, con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.
9.Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno, conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va ribadito che deve trovare applicazione l'art. 19 TUI nella formulazione introdotta con la riforma del 2020, avendo il ricorrente formulato la domanda, come già chiarito, in epoca anteriore all'entrata in vigore
Pagina 9 della successiva riforma introdotta con la novella del 2023 (Decreto-
Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50), con la conseguenza che il permesso di soggiorno avrà durata di due anni, consentirà lo svolgimento di attività lavorativa, sarà rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
10.In punto di regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio, dalle considerazioni sopra svolte in ordine al progressivo radicamento del ricorrente sul territorio italiano, avvenuto nelle more del giudizio, il Tribunale ritiene sussistano i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1, D.
L.vo 25 luglio 1998 n. 286,
DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 20/3/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Cristina Reggiani
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
Pagina 10
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Cristina Reggiani Giudice Relatore dott. Emanuela Romano Giudice
all'esito della discussione ex art. 275 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7298/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Alvaro Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 undecies bis c.p.c. il 29/3/2023 il ricorrente, previa istanza di rimessione in termini, impugnava il provvedimento emesso dalla Questura di Forlì-Cesena il
9/8/2018 e notificato il 15/11/2022 - con il quale era rigettata la
Pagina 1 domanda, avanzata il 9/8/2018, di rinnovo del premesso per protezione umanitaria - e chiedeva al Tribunale di « dichiarare automaticamente sospeso il provvedimento impugnato ex art. 19 comma 4; in subordine, qualora non ricorressero le condizioni di cui all'art. 19 comma 4 per l'automatica sospensione, sospenderlo ex art.
5 del D.Lgs 150/2011 e, per l'effetto, ordinare alla Questura di Forlì
Cesena il rilascio di permesso di soggiorno temporaneo oppure, in suborni la restituzione della ricevuta della presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno. - nel merito in accoglimento del ricorso: concedere alla ricorrente il permesso di soggiorno protezione speciale per l'effetto ordinare alla Pubblica
Amministrazione convenuta con ogni opportuna pronuncia – in conseguenza dei suddetti accertamenti – l'obbligo, ognuno per quanto di propria competenza, di concedere all'attore un permesso di soggiorno in Italia per protezione speciale .
2.La difesa ricorrente ha osservato che il suddetto provvedimento, adottato dalla Questura nel 2018, era stato notificato a Parte_1 solo il 15/11/2022, in un periodo nel quale il ricorrente era stato colpito da una gravissima malattia e precisamente una forma acuta di leucemia, che aveva determinato il suo ricovero presso l'ASL di Forlì il
29/11/2022.
Egli, quindi, solo una volta uscito dalla fase acuta della patologia si era trovato nella possibilità di contattare il legale, per conferirgli la procura ai fini dell'impugnazione del provvedimento.
La difesa del ricorrente ha prodotto tutta la documentazione sanitaria attestante le gravi condizioni di salute, in cui versava il nel Pt_1 periodo in cui si perfezionò la notifica dell'impugnato provvedimento,
e, sul presupposto che si sia verificata una causa di forza maggiore, che ha impedito all'interessato di agire tempestivamente in giudizio, ha chiesto la remissione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c. e di dichiarare tempestivo il ricorso.
Pagina 2 Nel merito la parte ricorrente ha contestato la fondatezza delle ragioni poste a fondamento del diniego al riconoscimento del diritto a conseguire il permesso di soggiorno.
La Questura, infatti, ricalcando il parere negativo espresso, sulla domanda, dalla CT, ha sostenuto che la situazione nel paese di origine (Pakistan), per la quale era stata riconosciuta la protezione umanitaria, aveva avuto una positiva evoluzione. Inoltre, non vi sarebbero stati i presupposti per il rinnovo del permesso, in quanto il ricorrente non avrebbe avuto un domicilio in Italia ed era privo di redditi derivanti da fonte lecite di guadagno.
La difesa del ricorrente, invocando l'applicazione al caso di specie dell'art. 19 TUI, nella formulazione frutto della modifica legislativa introdotta con il D.L. 130/2020, ha evidenziato che dal 2020 il ricorrente è stato in possesso di redditi leciti sufficienti per condurre una vita dignitosa in Italia (dichiarazione dei redditi 2022 e 2021) e che ha una sistemazione alloggiativa, nel comune di Forlì, adeguata.
Egli inoltre presenta profili di vulnerabilità derivanti dalla patologia di cui è affetto, documentata in atti, a causa della quale versa in gravi condizioni-psicofisiche. Un rientro in patria, pertanto, pregiudicherebbe in modo rilevante la sua salute.
Ha evidenziato, peraltro, che il ricorrente proviene dalla regione del
Kashmir, ove è presente una situazione di violenza indiscriminata, causata da una situazione di conflitto armato internazionale tale per cui vi sono fondati motivi di ritenere che se tornasse nel paese di origine il ricorrente correrebbe una minaccia grave alla vita o alla persona.
Infine, ha osservato come il sia da molti anni in Italia e sia Pt_1 perfettamente integrato nel tessuto sociale e lavorativo del nostro paese.
Ha insistito quindi nelle conclusioni sopra riportate.
3.Si è costituito il che ha chiesto il rigetto del Controparte_2 ricorso.
Pagina 3 4.Con ordinanza del 27/9/2023, il Tribunale ha confermato il decreto di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato emesso inaudita altera parte.
La difesa del ricorrente ha integrato le originarie produzioni documentali sulle condizioni di salute del ricorrente.
Dopo alcuni rinvii la causa all'udienza del 18/2/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione.
***
5.Preliminarmente deve accogliersi l'istanza di rimessione in termini, avanzata ai sensi dell'art. 153 c.p.c. dalla difesa del ricorrente con riguardo alla proposta impugnazione.
E' stata, infatti, opportunamente documentata (cfr. relazione redatta dal medico del reparto di oncologia dell'ospedale di Forlì del
27/3/2022 in atti) la gravissima condizione patologica in cui si è trovato il ricorrente nel periodo in cui avvenne la notifica del provvedimento di diniego emesso dalla Questura di Forlì-Cesena
(novembre 2022). Il è affetto, infatti, da Leucemia Mieloide Pt_1 acuta MDS, diagnosticata nel novembre del 2022, quando fu ricoverato in condizioni gravissime presso l'ospedale di Forlì. Solo in seguito alle terapie praticate e a plurimi ricoveri anche presso l'Ospedale di Ravenna (ricovero del 14/2/2023) la fase acuta della malattia fu superata agli inizi di marzo 2023.
Di conseguenza egli, sino a tale data, è stato nell'impossibilità fisica e materiale di agire in giudizio avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno emesso dalla Questura.
La domanda di remissione in termini deve dunque essere accolta e il ricorso, depositato il 29/3/2023, deve ritenersi tempestivo.
6.Nel merito la domanda può trovare accoglimento.
Ritiene il Collegio, in considerazione della tardività con la quale la ha provveduto a notificare al ricorrente il provvedimento di CP_3 diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie,
Pagina 4 adottato nel 2018, che debba ritenersi ammissibile la domanda, avanzata in questa sede, di riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 commi 1.1. e 1.2 TUI, come novellato dalla riforma introdotta nel 2020, disciplina in vigore al momento della notifica del provvedimento di diniego, emesso in base alla normativa previgente.
I due istituti, infatti, protezione umanitaria e protezione complementare, partecipano della medesima natura e il secondo, come si preciserà nel prosieguo, è una naturale evoluzione del primo.
Pertanto, per effetto della richiesta e disposta remissione in termini, la domanda deve ritenersi ammissibile perché con la stessa si è invocata correttamente l'applicazione della forma di protezione prevista dal nostro ordinamento interno, come disciplinata dalla normativa in vigore al momento dell'intervenuta notifica del provvedimento del Questore.
7.Ciò premesso deve essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D.
Lgs n. 286/98, il quale prevede, al comma 1.1.: “(…) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954,
Pagina 5 n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine». Il comma 1.2 della stessa disposizione stabilisce che, nei casi di cui ai commi 1 e 1.1., il Questore, previo parere della
Commissione Territoriale, rilascia un permesso per protezione speciale.
L'art. 19, quindi, dopo la novella del 2020, riconosce la protezione speciale laddove vi siano «fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione siano necessari «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonchè di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».
Ai fini della valutazione del suddetto rischio, la disposizione prescrive che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il Tribunale osserva che la forma di protezione speciale “per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare”, di cui alla seconda parte del comma 1.1 della disposizione citata, si inserisce appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi - come segnalato dalla stessa S.C. nell'ordinanza n. 28316/2020, di rimessione alle
SSUU della questione relativa ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in relazione al quadro normativo
Pagina 6 precedente al 2018 - verosimilmente ne concreta un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela si fondi sul grado d'integrazione (nell'ordinanza si legge, infatti, che l'art. 19 nella formulazione risultante dalla modifica del 2020, prevede «una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, elaborata dalla giurisprudenza di questa
Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la
"solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine», sicché «mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n. 130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza», osservando che in questi casi «l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il
"radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8»).
A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, investite, come detto, della questione di massima di particolare importanza, pur escludendo che le «ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge
Pagina 7 n. 130 del 2020 possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. protezione umanitaria…”, hanno avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» (SS.UU. n.
24413/2021, cit.).
Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi «superabile esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per «ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute», le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente. Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
8.Venendo al caso di specie, il Tribunale ritiene che le allegazioni del ricorrente, supportate dai documenti prodotti, comprovino come lo
Pagina 8 stesso, presente sul territorio italiano da molti anni, si sia inserito nel tessuto sociale e lavorativo della provincia, in cui vive e dove stabilmente risiede, organizzando un sistema di vita e di relazioni rese possibili da una sempre più intensa attività lavorativa, che l'ha reso progressivamente indipendente e libero di autodeterminarsi.
Le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2020 e 2021 in atti dimostrano che il ha lavorato proficuamente, conseguendo Pt_1 redditi che gli hanno consentito di mantenersi. Inoltre, dal documento di identità (CIE) emerge che lo stesso ha una stabile sistemazione alloggiativa nella quale ha preso la residenza.
Purtroppo, lo stesso si è ammalato gravemente e ora versa in condizioni tali che necessita di assistenza di supporto continuo, come emerge dalla relazione medica prodotta da ultimo dalla difesa (vedi produzione documentale del 18/11/2024 - relazione del Dipartimento di Oncologia ed Ematologia Clinica e Sperimentale dell'ospedale di
Forlì).
In ragione della sua condizione di estrema vulnerabilità, un qualsiasi suo spostamento e allontanamento dall'attuale abitazione potrebbe mettere in pericolo la sua stessa vita.
A fronte di tali circostanze, non emerge alcuna circostanza che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica».
Tali elementi inducono ad affermare, dunque, con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.
9.Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno, conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va ribadito che deve trovare applicazione l'art. 19 TUI nella formulazione introdotta con la riforma del 2020, avendo il ricorrente formulato la domanda, come già chiarito, in epoca anteriore all'entrata in vigore
Pagina 9 della successiva riforma introdotta con la novella del 2023 (Decreto-
Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50), con la conseguenza che il permesso di soggiorno avrà durata di due anni, consentirà lo svolgimento di attività lavorativa, sarà rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
10.In punto di regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio, dalle considerazioni sopra svolte in ordine al progressivo radicamento del ricorrente sul territorio italiano, avvenuto nelle more del giudizio, il Tribunale ritiene sussistano i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1, D.
L.vo 25 luglio 1998 n. 286,
DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 20/3/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Cristina Reggiani
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
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