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Rigetto
Sentenza 12 gennaio 2026
Rigetto
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01222/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 12/01/2026
N. 00247 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01222/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1222 del 2023, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Ammendola, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ottaviano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Palazzi, con domicilio digitale come da PEC Registri di
Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sez. III, n. -
OMISSIS- del 23 giugno 2022, resa tra le parti; N. 01222/2023 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ottaviano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 il consigliere Angela
DA e viste le istanze di passaggio in decisione, senza discussione, depositate da parte appellante e dal Comune di Ottaviano;
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, i signori -OMISSIS--
OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS-impugnavano dinanzi al Tar della Campania
l'ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale il Comune di Ottaviano ordinava ai ricorrenti la demolizione delle opere abusive presenti in Ottaviano alla via Delle Palme, località
Asciuttulilli, catastalmente individuate al foglio-OMISSIS-, particella -OMISSIS-.
In particolare, si ordinava la demolizione di un manufatto composto da piano seminterrato e rialzato, tamponati e tramezzati, con posa di intonaco al rustico e solaio di copertura, il tutto edificato senza permesso di costruire.
Seguiva domanda di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. 380 del 2001, per la realizzazione del fabbricato di cui al ricorso.
1.1. Con i successivi motivi aggiunti i ricorrenti impugnavano l'ordinanza n. 49 del 1° ottobre 2010, notificata in data 27 ottobre 2010, di accertamento dell'inottemperanza alla precedente demolizione e correlativa acquisizione gratuita al patrimonio comunale della costruzione abusiva e dell'area di sedime sulla quale essa insiste in proprietà dei ricorrenti.
2. A seguito di avviso ai sensi dell'art. 82 cod. proc. amm., inviato esclusivamente presso il domicilio eletto dal difensore cui era stato conferito mandato dalla ricorrente per la sola proposizione dei motivi aggiunti avverso l'ordine di acquisizione al N. 01222/2023 REG.RIC.
patrimonio comunale, con sentenza n.-OMISSIS-del 24 ottobre 2014, il Tar adito dichiarava perento il ricorso principale.
2.1. Con pronuncia n. -OMISSIS-del 21 novembre 2021, il Consiglio di Stato accoglieva l'appello avverso la declaratoria di perenzione; la sentenza di primo grado veniva, quindi, annullata con rinvio e le parti riassumevano la causa ai sensi dell'art. 105 cod. proc. amm., riproponendo i motivi del ricorso introduttivo e i motivi aggiunti.
3. Con la sentenza indicata in epigrafe, nella resistenza del Comune di Ottaviano, il
Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, dichiarando infondate tutte le censure dedotte e condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
4. La ricorrente -OMISSIS--OMISSIS- propone appello avverso la sentenza di primo grado, deducendone l'erroneità e domandandone la riforma per sei motivi di diritto.
4.1. Si è costituito in resistenza all'appello il Comune di Ottaviano.
4.2. All'udienza pubblica del 15 luglio 2025, su istanza delle parti, l'appello è passato in decisione.
5. L'appello è infondato.
6. Innanzitutto, non può essere accolto il primo motivo di appello con cui si contesta la sentenza per aver rigettato la censura di violazione dell'art. 7 della Legge n. 241 del
1990,
6.1. Per costante giurisprudenza, in mancanza della comunicazione di avvio del procedimento, l'impugnata ordinanza di demolizione non è per ciò solo annullabile ai sensi del comma 2, primo periodo, dell'art. 21 octies della l. n. 241/1990, stante l'ineluttabilità delle misure repressive adottate, atti dovuti a contenuto vincolato
(Cons. Stato, VII, 10 novembre 2025, n. 8747).
6.2. Nel caso in esame, l'appellante non avrebbe potuto giovarsi della partecipazione procedimentale, dato che gli elementi che avrebbe potuto rappresentare in quella sede
(i.e. la pendenza di un sequestro penale e l'asserita sanabilità delle opere), per quanto N. 01222/2023 REG.RIC.
infra si dirà, non avrebbero sovvertito l'esito del procedimento, che si sarebbe comunque concluso con il provvedimento ripristinatorio impugnato, non essendo prevista la possibilità per l'amministrazione di effettuare valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione delle opere abusive.
7. Va poi respinto il secondo motivo di appello, con il quale si contesta la sentenza per violazione ed erronea applicazione degli artt. 3 della legge 241 del 1990, 22, 31 e 36 del d.P.R. 380/2001.
7.1. In particolare, sono censurate le statuizioni che hanno ritenuto insussistente l'obbligo in capo all'amministrazione comunale di verificare la sanabilità dell'opera oggetto di demolizione. A tale riguardo l'appellante evidenzia che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l'omessa considerazione di tale aspetto renderebbe illegittima l'ingiunzione di demolizione, giacché la violazione della disciplina urbanistica formale può essere diversamente sanzionata, senza gravare il privato inadempiente di un onere sproporzionato, quale quello di demolire.
7.2. Anche tale doglianza non è fondata.
7.3. Correttamente la sentenza appellata ha statuito che, in presenza di un abuso edilizio, la vigente normativa urbanistica non pone alcun obbligo in capo all'autorità comunale di verificare la sanabilità dell'opera ai sensi dell'art. 36 d.p.r. n. 380/2001, prima di adottare l'ordinanza di demolizione. Tanto si evince chiaramente dagli artt.
27 e 31 d.P.R. n. 380 del 2001 che, in tal caso, obbligano il responsabile del competente ufficio comunale a reprimere l'abuso, senza alcuna valutazione di sanabilità, nonché dallo stesso art. 36 cit. che rimette all'esclusiva iniziativa della parte interessata l'attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica ivi disciplinato (da ultimo, in senso conforme Cons. Stato, VII, 10 novembre 2025, n.
8747).
7.4. Va poi aggiunto che la presentazione di un'istanza di accertamento di conformità ex art.36 del d.P.R. 380/2001 non rende, comunque, illegittima l'ordinanza di N. 01222/2023 REG.RIC.
demolizione già adottata, ma determina semplicemente un arresto dell'efficacia dell'ordine di demolizione.
7.5. Secondo giurisprudenza costante, infatti, la validità ovvero l'efficacia dell'ordine di demolizione non risultano pregiudicate dalla successiva presentazione di un'istanza ex art. 36 d.P.R. 380/2001, posto che nel sistema non è rinvenibile una previsione dalla quale possa desumersi un tale effetto; sicché, se, da un lato, la presentazione dell'istanza determina inevitabilmente un arresto dell'efficacia dell'ordine di demolizione, all'evidente fine di evitare, in caso di accoglimento la demolizione di un'opera che, pur realizzata in assenza o difformità dal permesso di costruire, è conforme alla strumentazione urbanistica vigente, dall'altro, occorre ritenere che l'efficacia dell'atto sanzionatorio sia soltanto sospesa, cioè che l'atto sia posto in uno stato di temporanea quiescenza.
8. È infondato anche il terzo motivo di gravame, con il quale l'appellante ripropone le censure di violazione ed erronea applicazione degli artt. 3 della legge 241 del 1990,
22, 31 e 36 del d.P.R. 380/2001, sotto il profilo del difetto di motivazione, omessa istruttoria, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere, illogicità e assenza dei presupposti, lamentando, in particolare, che l'ordinanza di demolizione sia carente anche della minima descrizione delle opere abusive sanzionate, nonché dell'indicazione del titolo abilitativo richiesto e della natura del vincolo insistente sull'area. Si sostiene, al riguardo, che l'ordinanza di demolizione avrebbe dovuto specificare i presupposti e l'esatta consistenza dell'illecito edilizio, anche con riferimento alla normativa violata, specie in presenza di un quadro fattuale non di chiara e immediata percezione.
8.1. Le doglianze non possono essere condivise, dovendo al riguardo rilevarsi la completezza del provvedimento di demolizione che reca, oltre alla analitica descrizione delle opere e della loro ubicazione, l'indicazione della particella ove ricade l'immobile e risulta adeguatamente motivato con riferimento all'oggettivo N. 01222/2023 REG.RIC.
riscontro dell'abusività delle opere e alla sicura assoggettabilità di queste al regime del permesso di costruire, non essendo necessario, in tal caso, alcun ulteriore obbligo motivazionale, come il riferimento ad eventuali ragioni di interesse pubblico.
8.2. Infatti, come chiarito dal consolidato orientamento giurisprudenziale, l'ordine di demolizione di un immobile abusivamente realizzato senza titolo non necessita di motivazione ulteriore rispetto alla mera individuazione delle opere abusive da rimuovere e al richiamo delle norme violate; l'interesse pubblico alla rimozione degli abusi edilizi e al ripristino della legalità violata è in re ipsa e l'ordine di demolizione in quanto atto vincolato - al pari di tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia
- non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, non potendo ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (Cons. Stato,
IV, 11 dicembre 2017, n. 5788 che richiama Cons. Stato, Ad. Plenaria-OMISSIS- del
2017).
9. Va respinto anche il quarto motivo con cui parte appellante deduce “violazione dell'art. 82 d.P.R. n. 716 del 24 luglio 197, violazione dell'art. 6 della l.r. n. 10 del 23 febbraio 1982, violazione del giusto procedimento”, contestando le statuizioni di rigetto del quinto motivo di ricorso che hanno ritenuto non necessario il coinvolgimento della Commissione Edilizia Integrata istituita dalla citata legge 10 del
1982.
9.1. Infatti, il parere della Commissione Edilizia Integrata per i Beni Ambientali, istituita presso il Comune ex l. n. 10/1982, non è necessario per la pronuncia sulle istanze di sanatoria, considerata la mancanza di espressa previsione normativa e la specialità del procedimento, non essendo tale Commissione titolare di alcuna competenza in ordine alle specifiche valutazioni che l'art. 7, l. n. 47/1985 ha rimesso all'esclusiva competenza di altro organo comunale. N. 01222/2023 REG.RIC.
9.2. Il parere di tale Commissione non è, inoltre, necessario, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 10/1977, l'ordinanza di demolizione ha natura vincolata.
L'accoglimento della censura non potrebbe, dunque, giammai condurre alla declaratoria dell'illegittimità dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, dovendo comunque escludersi, ai sensi dell'art. 21 octies della L. n. 241/1990, l'effetto invalidante del vizio – quale è quello censurato - dovuto a "violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".
10. Sono altresì infondate le doglianze volte a contestare i capi della sentenza che si sono pronunciati, respingendoli, sui motivi aggiunti.
11. In primo luogo, correttamente la sentenza ha respinto le doglianze di violazione e falsa applicazione dell'art 31 del d.P.R. n. 380/01, sproporzione, genericità, inesistenza dei presupposti, violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria e motivazione, tese a censurare l'ordinanza di acquisizione al patrimonio pubblico perché carente della puntuale indicazione dei beni da acquisire.
11.1. Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, deve rilevarsi che il provvedimento di demolizione è legittimo, recando esso il riferimento alla intera particella, che comprende bene realizzato e area di sedime sulla quale esso insiste, oltre alla descrizione analitica delle opere e della loro ubicazione.
11.2. Per quanto poi attiene al provvedimento di acquisizione si rileva che è stata correttamente indicata la particella ove ricade l'immobile (-OMISSIS- p.lla-
OMISSIS- di mq 922) e che essa è di gran lunga inferiore a dieci volte l'area di sedime indicata dalla legge, trattandosi di manufatto di mq 202.
Come ritenuto dalla sentenza di primo grado, il Comune di Ottaviano ha, pertanto, chiaramente identificato l'area da acquisire attraverso il riferimento catastale all'intera N. 01222/2023 REG.RIC.
particella, sulla scorta di visure catastali nonché della sentenza n.-OMISSIS-/2008 del
Tribunale di Nola.
11.3. In ogni caso, deve rammentarsi che, per giurisprudenza costante, l'irrogazione dell'ulteriore sanzione acquisitiva opera di diritto e automaticamente allo scadere del termine stabilito per l'ottemperanza; l'omessa individuazione della eventuale area da acquisire al patrimonio comunale non inficia l'atto atteso che essa non comporta l'illegittimità dell'accertamento, ma soltanto l'impossibilità per il Comune di procedere all' immissione nel possesso e alla trascrizione nei registri immobiliari; nulla vieta infatti - in mancanza di espressa previsione legislativa - che il Comune possa procedere, in un secondo tempo, all'individuazione dell'area oggetto di acquisizione ai fini dell'immissione nel possesso e della trascrizione, come previsto dall'art. 7 l. 27 febbraio 1985, n. 47.
Ne consegue che sia l'ordinanza di ingiunzione alla demolizione, sia quella di acquisizione al patrimonio comunale possono essere adottate senza la specifica indicazione delle aree oggetto di acquisizione, giacché a tale individuazione può procedersi, ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001, con successivo e separato atto.
11.4. Inoltre, mentre per l'area di sedime del manufatto edificato sine titulo
l'automatismo dell'effetto acquisitivo rende superflua ogni motivazione sul punto,
l'individuazione di un'area ulteriore da acquisire deve essere giustificata dalla ricorrenza di una esplicitazione delle opere necessarie ai fini urbanistico-edilizi che siano destinate ad occupare l'intera zona di terreno che il Comune intende acquisire.
11.5. Nel caso in esame, stante il riferimento alla intera particella, che comprende bene realizzato e area di sedime, e non essendo stata acquisita alcun'area ulteriore rispetto a quella indicata dalla legge, non era necessaria tale ulteriore motivazione.
11.6. Infatti, ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001, l'acquisizione gratuita al patrimonio dell'ente comunale concerne ordinariamente non solo il bene e la relativa area di sedime, ma anche l'area "necessaria, secondo le vigenti prescrizioni N. 01222/2023 REG.RIC.
urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive" nel limite massimo, tuttavia, del decuplo della complessiva superficie utile abusivamente costruita.
11.7. Orbene, nel provvedimento di accertamento di inottemperanza si legge che esso costituisce titolo per l'acquisizione al patrimonio comunale dei soli beni abusivamente realizzati, dell'area di sedime e di quella pertinenziale, necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive.
11.8. Il riferimento alla sentenza penale del Tribunale di Nola-OMISSIS-/2008 è solamente rafforzativo e ulteriormente specificativo della corretta individuazione del cespite abusivo già operata dai provvedimenti impugnati in primo grado.
11.9. Per le ragioni sopra esposte, è, dunque, complessivamente infondata la censura concernente la pretesa indeterminatezza e genericità, sul versante dell'esatta individuazione dell'area da acquisire al patrimonio comunale, tanto dell'ordinanza di demolizione quanto del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale.
12. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, merita di essere confermato anche il capo della sentenza appellata di reiezione del secondo motivo aggiunto.
12.1. Infatti, correttamente il Tar ha affermato che la materiale esecuzione dell'ordine di demolizione non risultava preclusa dal sequestro penale dell'opera abusiva disposto ex art. 321 c.p.p. dal GIP presso il Tribunale di Nola con provvedimento del 23 marzo
2006.
12.2. Per ormai consolidata giurisprudenza, il sequestro di un immobile abusivo ad opera dell'autorità giudiziaria penale non determina l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione che lo attinge, bensì soltanto una sua “inefficacia temporanea” in reazione all'eventuale differimento del termine fissato per la rimessa in pristino, decorrente dalla data del dissequestro, che è onere dell'interessato chiedere all'autorità giudiziaria al fine di procedere alla demolizione (si rinvia sul punto a Cons. Stato, VII,
10 novembre 2025, n. 8747) N. 01222/2023 REG.RIC.
12.3. Ne consegue che l'amministrazione comunale procedente deve tener conto della circostanza che il fabbricato sia stato reso oggetto di un sequestro penale soltanto ai fini delle valutazioni di competenza circa l'eseguibilità materiale del provvedimento repressivo, atteso che soltanto il rigetto dell'istanza di dissequestro avanzata dal ricorrente integrerebbe un factum principis idoneo ad inibire l'ordine di demolizione e l'avvio del procedimento di acquisizione al patrimonio comunale.
12.4. Infatti, come evidenziato, per ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, condiviso dal Collegio (nonché, correttamente, dalla sentenza appellata), il sequestro penale dell'immobile non influenza la legittimità dell'ordinanza di demolizione (in tal senso Consiglio di Stato, VI, 4 dicembre 2023,
n. 10495), in quanto tale misura cautelare non sottrae definitivamente il bene alla disponibilità del destinatario del comando: effetto da ricondursi solo alla successiva, eventuale, confisca (Consiglio di Stato, II, 9 maggio 2024 n. 4193).
12.5. Pertanto, anche qualora ricada su un immobile sequestrato in sede penale,
l'ingiunzione a demolire è un provvedimento perfetto e giuridicamente valido, in quanto avente un oggetto individuato e possibile, gravando comunque sul destinatario dell'ordine l'onere di chiedere al giudice penale il dissequestro dell'immobile mediante la procedura ex art. 85 delle disposizioni attuative al codice di procedura penale al fine di ottemperare all'ordine amministrativo (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. I, 3 ottobre 2024, n. 1258; Cons. Stato, sez. II, 2 agosto 2024, n. 6950; Cons.
Stato, sez. V, 4 novembre 2024, n. 8720; Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2024, n. 3365;
Cons. Stato, sez. VII, 9 febbraio 2024, n. 1310).
12.6. L'ingiunzione a demolire un immobile oggetto di sequestro penale è, invece, solo provvisoriamente carente di esecutività “in ragione di un vincolo esterno rappresentato dal sequestro penale e fintanto che duri l'efficacia del sequestro” (cfr., ex plurimis, Cons. Giust. Amm. Reg. Sic.,17 novembre 2023, n. 817;
Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Ad. Sez. Riun., 25 maggio 2023, n. 280; Cons. Giust. N. 01222/2023 REG.RIC.
Amm. Reg. Sic., 15 aprile 2021, n. 309; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Ad. Sez. Riun.,
23 ottobre 2020, n. 277). Sicché allorquando tale efficacia venga a cessare l'esecutività dell'ordinanza di demolizione, precedentemente sospesa, si riespanderà automaticamente e l'ingiunzione potrà essere eseguita, senza alcuna necessità di un riesercizio dello specifico potere repressivo.
12.7. Alla luce delle sopra indicate coordinate ermeneutiche deve concludersi che, come ritenuto dalla sentenza appellata, nella specie l'esistenza di un sequestro penale sull'immobile abusivo non incide sulla legittimità e validità dell'impugnata ordinanza di demolizione né giustifica di per sé l'accertata inottemperanza all'ordine medesimo, dal momento che era onere dell'appellante, quale responsabile dell'abuso edilizio, dimostrare quanto meno di aver richiesto all'autorità giudiziaria il dissequestro del bene abusivo allo scopo di demolirlo; in assenza di tale prova, parte appellante non può qui far valere il fatto del sequestro quale causa di forza maggiore impeditiva della demolizione.
12.8. A tale proposito va peraltro rilevato che nel caso di specie l'ordine di demolizione era stato altresì reiterato direttamente dal giudice penale, come si legge nel provvedimento di acquisizione (sentenza n.-OMISSIS-/2008 del Tribunale di Nola dell'11 marzo 2008).
12.9. La successiva ordinanza di acquisizione (del 2010) fa quindi riferimento anche a tale decisione, che, per la sua natura e il suo contenuto, non può non aver disposto il dissequestro dei beni proprio al fine di garantire la disposta demolizione.
13. Vanno, altresì, confermate le statuizioni di rigetto del terzo motivo aggiunto, con cui parte ricorrente ha contestato che i provvedimenti impugnati non abbiano tenuto conto della domanda di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. 380 del 2001, presentata al Comune di Ottaviano in data 29 giugno 2006.
13.1. Il Tar ha respinto la doglianza sul rilievo per cui, a prescindere dalla circostanza che l'acquisizione è atto dovuto, resta il fatto che la domanda ex art. 36 va decisa entro N. 01222/2023 REG.RIC.
un tempo limite, altrimenti va qualificata come rigetto e, in mancanza di elementi contrari, questo è avvenuto nel caso di specie.
13.1. In relazione a tale profilo, va innanzitutto ribadito il principio a mente del quale il silenzio serbato dal Comune sull'istanza di accertamento di conformità urbanistica non ha valore di silenzio-inadempimento, ma di silenzio-rigetto, con la conseguenza che, una volta decorso il relativo termine, non sussiste un obbligo di provvedere, dovendosi ritenere già perfezionato il provvedimento negativo da impugnare nel termine ordinario di decadenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 12 maggio 2020, n.
2980; Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2018, n. 3556).
13.2. Ulteriori corollari di tali risultanze sono: per un verso, che l'intervenuta presentazione della domanda di accertamento di conformità ex art. 36 cit. non paralizza i poteri sanzionatori comunali, non determina alcuna inefficacia sopravvenuta o invalidità di sorta dell'ingiunzione di demolizione, per cui, in pendenza del termine di decisione della domanda di sanatoria, l'esecuzione della sanzione è solo temporaneamente sospesa, sicché, in mancanza di tempestiva impugnazione del diniego taciuto maturato per decorso del termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, l'ingiunzione di demolizione è eseguibile e non occorre l'emanazione di ulteriori atti sanzionatori (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI , 6 giugno 2018, n.
3417); per un altro verso che, una volta conclusosi negativamente l'iter avviato con l'istanza di sanatoria ordinaria, sussistono i presupposti per l'adozione dei provvedimenti repressivi degli abusi.
13.4. Dunque, la validità ovvero l'efficacia dell'ordine di demolizione non risultano pregiudicate dalla successiva presentazione di un'istanza ex art. 36 d.P.R. 380/2001, posto che nel sistema non è rinvenibile una previsione dalla quale possa desumersi un tale effetto, sicché, se, da un lato, la presentazione dell'istanza ex art. 36 cit. determina inevitabilmente un arresto dell'efficacia dell'ordine di demolizione, all'evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell'istanza, la demolizione di un'opera che, pur N. 01222/2023 REG.RIC.
realizzata in assenza o difformità dal permesso di costruire, è conforme alla strumentazione urbanistica vigente, dall'altro, occorre ritenere che l'efficacia dell'atto sanzionatorio sia soltanto provvisoriamente sospesa.
All'esito del procedimento di sanatoria, in caso di accoglimento dell'istanza, l'ordine di demolizione rimarrà privo di effetti in ragione dell'accertata conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente (sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda), con conseguente venir meno dell'originario carattere abusivo dell'opera realizzata.
Di contro, in caso di rigetto dell'istanza, l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia, senza che l'Amministrazione sia tenuta a riesercitare il potere sanzionatorio emanando un nuovo provvedimento di demolizione.
13.5. Nel caso di specie, applicando tali coordinate ermeneutiche, risulta che l'istanza di sanatoria è stata risolta negativamente dal Comune, ai sensi e per gli effetti della norma invocata così come intesa dalla prevalente opinione giurisprudenziale sopra richiamata.
14. La sentenza appellata merita di essere confermata anche nella parte in cui ha respinto il quarto motivo aggiunto, ritenendo che per l'acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive non occorresse una previa valutazione della possibilità di destinare le opere a pubblica utilità, valutazione che invece, secondo l'appellante, è rimessa, per espressa previsione di legge (in base all'art. 31, comma 5, del d.P.R.
380/2001), alla esclusiva competenza del Consiglio Comunale, trattandosi di scelta latamente discrezionale.
14.1. Per consolidata giurisprudenza l'ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un'opera abusiva si configura quale atto dovuto, privo di discrezionalità, subordinato al solo accertamento dell'inottemperanza dell'ingiunzione di demolizione e al decorso del termine di legge, così che la censura di carenza di motivazione in ordine alla valutazione dell'interesse pubblico è destituita di qualsiasi fondamento N. 01222/2023 REG.RIC.
giuridico, non essendovi alcuna valutazione discrezionale da compiere (cfr. Cons.
Stato, sez. VI, 13 ottobre 2021, n. 6888; Cons. Stato, sez. II, 7 febbraio 2020 n.996).
14.2. Pertanto, correttamente la sentenza appellata ha statuito che trattasi di acquisizione al patrimonio del Comune e, quindi, di atto dovuto per il quale è esclusa a monte qualsivoglia discrezionalità dell'ente.
15. Deve essere respinta, inoltre, la censura con cui l'appellante contesta la sentenza impugnata per aver rigettato il quinto motivo aggiunto, sul presupposto che la consistenza del manufatto abusivo è stata indicata nel provvedimento impugnato.
15.1. Infatti, correttamente la sentenza di primo grado ha ritenuto che i provvedimenti impugnati hanno puntualmente indicato i beni abusivi e le aree oggetto di acquisizione mediante il riferimento alla intera particella, che comprende bene realizzato e area di sedime sulla quale esso insiste.
15.2. Infatti, come sopra evidenziato, per l'area di sedime del manufatto sine titulo,
l'automatismo dell'effetto ablatorio rende superflua la motivazione sottesa a quest'ultimo
Nel caso concreto, coincidendo il tutto con la particella-OMISSIS- e non essendo stata acquisita ulteriore area, non è richiesta ulteriore motivazione.
16. Infine, va respinta la doglianza con cui parte appellante censura la sentenza per aver ritenuto che l'ordine di acquisizione non doveva essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
16.1. Infatti, come già sopra rilevato (nell'esame del primo motivo di appello), trattandosi di atto vincolato l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento non invalida il provvedimento quando, come nel caso di specie, risulti palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
16.2. Le circostanze allegate dall'appellante non potevano, infatti, condurre a un diverso esito procedimentale, impedendo l'adozione dei provvedimenti impugnati: per N. 01222/2023 REG.RIC.
un verso, la pendenza del sequestro penale su beni abusivi non comporta l'oggettiva impossibilità di ottemperare all'ordine demolitorio; per altro verso deve escludersi la sanabilità delle opere edilizie abusive ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, questione già risolta negativamente dal Comune.
16.3. In relazione a questo profilo deve evidenziarsi che trattasi di intervento di nuova costruzione di cui all'art. 3 lett. e) del T.U dell'edilizia (in particolare, è stato realizzato un fabbricato con struttura in cemento armato, composto di piano seminterrato e piano rialzato della superficie di mq. 202,00 circa per una volumetria complessiva realizzata entro e fuori terra pari a mc.1481,00 circa), non riconducibile alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del d.l. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n.
326/2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, senza aumento di superficie), non conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edificato abusivamente in area sottoposte a specifici vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei beni ambientali e paesistici, nonché ai vincoli della c.d. zona rossa di cui alla legge regionale n. 21 del 10 dicembre 2003.
17. In conclusione, l'appello va respinto.
18. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l'appellante -OMISSIS--OMISSIS- a rifondere le spese del grado di giudizio a favore del Comune di Ottaviano che liquida in complessivi € 6.000,00
(seimila/00), oltre oneri accessori se per legge dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 N. 01222/2023 REG.RIC.
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER IE, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela DA, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angela DA ER IE
IL SEGRETARIO N. 01222/2023 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 12/01/2026
N. 00247 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01222/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1222 del 2023, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Ammendola, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ottaviano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Palazzi, con domicilio digitale come da PEC Registri di
Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sez. III, n. -
OMISSIS- del 23 giugno 2022, resa tra le parti; N. 01222/2023 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ottaviano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 il consigliere Angela
DA e viste le istanze di passaggio in decisione, senza discussione, depositate da parte appellante e dal Comune di Ottaviano;
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, i signori -OMISSIS--
OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS-impugnavano dinanzi al Tar della Campania
l'ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale il Comune di Ottaviano ordinava ai ricorrenti la demolizione delle opere abusive presenti in Ottaviano alla via Delle Palme, località
Asciuttulilli, catastalmente individuate al foglio-OMISSIS-, particella -OMISSIS-.
In particolare, si ordinava la demolizione di un manufatto composto da piano seminterrato e rialzato, tamponati e tramezzati, con posa di intonaco al rustico e solaio di copertura, il tutto edificato senza permesso di costruire.
Seguiva domanda di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. 380 del 2001, per la realizzazione del fabbricato di cui al ricorso.
1.1. Con i successivi motivi aggiunti i ricorrenti impugnavano l'ordinanza n. 49 del 1° ottobre 2010, notificata in data 27 ottobre 2010, di accertamento dell'inottemperanza alla precedente demolizione e correlativa acquisizione gratuita al patrimonio comunale della costruzione abusiva e dell'area di sedime sulla quale essa insiste in proprietà dei ricorrenti.
2. A seguito di avviso ai sensi dell'art. 82 cod. proc. amm., inviato esclusivamente presso il domicilio eletto dal difensore cui era stato conferito mandato dalla ricorrente per la sola proposizione dei motivi aggiunti avverso l'ordine di acquisizione al N. 01222/2023 REG.RIC.
patrimonio comunale, con sentenza n.-OMISSIS-del 24 ottobre 2014, il Tar adito dichiarava perento il ricorso principale.
2.1. Con pronuncia n. -OMISSIS-del 21 novembre 2021, il Consiglio di Stato accoglieva l'appello avverso la declaratoria di perenzione; la sentenza di primo grado veniva, quindi, annullata con rinvio e le parti riassumevano la causa ai sensi dell'art. 105 cod. proc. amm., riproponendo i motivi del ricorso introduttivo e i motivi aggiunti.
3. Con la sentenza indicata in epigrafe, nella resistenza del Comune di Ottaviano, il
Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, dichiarando infondate tutte le censure dedotte e condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
4. La ricorrente -OMISSIS--OMISSIS- propone appello avverso la sentenza di primo grado, deducendone l'erroneità e domandandone la riforma per sei motivi di diritto.
4.1. Si è costituito in resistenza all'appello il Comune di Ottaviano.
4.2. All'udienza pubblica del 15 luglio 2025, su istanza delle parti, l'appello è passato in decisione.
5. L'appello è infondato.
6. Innanzitutto, non può essere accolto il primo motivo di appello con cui si contesta la sentenza per aver rigettato la censura di violazione dell'art. 7 della Legge n. 241 del
1990,
6.1. Per costante giurisprudenza, in mancanza della comunicazione di avvio del procedimento, l'impugnata ordinanza di demolizione non è per ciò solo annullabile ai sensi del comma 2, primo periodo, dell'art. 21 octies della l. n. 241/1990, stante l'ineluttabilità delle misure repressive adottate, atti dovuti a contenuto vincolato
(Cons. Stato, VII, 10 novembre 2025, n. 8747).
6.2. Nel caso in esame, l'appellante non avrebbe potuto giovarsi della partecipazione procedimentale, dato che gli elementi che avrebbe potuto rappresentare in quella sede
(i.e. la pendenza di un sequestro penale e l'asserita sanabilità delle opere), per quanto N. 01222/2023 REG.RIC.
infra si dirà, non avrebbero sovvertito l'esito del procedimento, che si sarebbe comunque concluso con il provvedimento ripristinatorio impugnato, non essendo prevista la possibilità per l'amministrazione di effettuare valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione delle opere abusive.
7. Va poi respinto il secondo motivo di appello, con il quale si contesta la sentenza per violazione ed erronea applicazione degli artt. 3 della legge 241 del 1990, 22, 31 e 36 del d.P.R. 380/2001.
7.1. In particolare, sono censurate le statuizioni che hanno ritenuto insussistente l'obbligo in capo all'amministrazione comunale di verificare la sanabilità dell'opera oggetto di demolizione. A tale riguardo l'appellante evidenzia che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l'omessa considerazione di tale aspetto renderebbe illegittima l'ingiunzione di demolizione, giacché la violazione della disciplina urbanistica formale può essere diversamente sanzionata, senza gravare il privato inadempiente di un onere sproporzionato, quale quello di demolire.
7.2. Anche tale doglianza non è fondata.
7.3. Correttamente la sentenza appellata ha statuito che, in presenza di un abuso edilizio, la vigente normativa urbanistica non pone alcun obbligo in capo all'autorità comunale di verificare la sanabilità dell'opera ai sensi dell'art. 36 d.p.r. n. 380/2001, prima di adottare l'ordinanza di demolizione. Tanto si evince chiaramente dagli artt.
27 e 31 d.P.R. n. 380 del 2001 che, in tal caso, obbligano il responsabile del competente ufficio comunale a reprimere l'abuso, senza alcuna valutazione di sanabilità, nonché dallo stesso art. 36 cit. che rimette all'esclusiva iniziativa della parte interessata l'attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica ivi disciplinato (da ultimo, in senso conforme Cons. Stato, VII, 10 novembre 2025, n.
8747).
7.4. Va poi aggiunto che la presentazione di un'istanza di accertamento di conformità ex art.36 del d.P.R. 380/2001 non rende, comunque, illegittima l'ordinanza di N. 01222/2023 REG.RIC.
demolizione già adottata, ma determina semplicemente un arresto dell'efficacia dell'ordine di demolizione.
7.5. Secondo giurisprudenza costante, infatti, la validità ovvero l'efficacia dell'ordine di demolizione non risultano pregiudicate dalla successiva presentazione di un'istanza ex art. 36 d.P.R. 380/2001, posto che nel sistema non è rinvenibile una previsione dalla quale possa desumersi un tale effetto; sicché, se, da un lato, la presentazione dell'istanza determina inevitabilmente un arresto dell'efficacia dell'ordine di demolizione, all'evidente fine di evitare, in caso di accoglimento la demolizione di un'opera che, pur realizzata in assenza o difformità dal permesso di costruire, è conforme alla strumentazione urbanistica vigente, dall'altro, occorre ritenere che l'efficacia dell'atto sanzionatorio sia soltanto sospesa, cioè che l'atto sia posto in uno stato di temporanea quiescenza.
8. È infondato anche il terzo motivo di gravame, con il quale l'appellante ripropone le censure di violazione ed erronea applicazione degli artt. 3 della legge 241 del 1990,
22, 31 e 36 del d.P.R. 380/2001, sotto il profilo del difetto di motivazione, omessa istruttoria, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere, illogicità e assenza dei presupposti, lamentando, in particolare, che l'ordinanza di demolizione sia carente anche della minima descrizione delle opere abusive sanzionate, nonché dell'indicazione del titolo abilitativo richiesto e della natura del vincolo insistente sull'area. Si sostiene, al riguardo, che l'ordinanza di demolizione avrebbe dovuto specificare i presupposti e l'esatta consistenza dell'illecito edilizio, anche con riferimento alla normativa violata, specie in presenza di un quadro fattuale non di chiara e immediata percezione.
8.1. Le doglianze non possono essere condivise, dovendo al riguardo rilevarsi la completezza del provvedimento di demolizione che reca, oltre alla analitica descrizione delle opere e della loro ubicazione, l'indicazione della particella ove ricade l'immobile e risulta adeguatamente motivato con riferimento all'oggettivo N. 01222/2023 REG.RIC.
riscontro dell'abusività delle opere e alla sicura assoggettabilità di queste al regime del permesso di costruire, non essendo necessario, in tal caso, alcun ulteriore obbligo motivazionale, come il riferimento ad eventuali ragioni di interesse pubblico.
8.2. Infatti, come chiarito dal consolidato orientamento giurisprudenziale, l'ordine di demolizione di un immobile abusivamente realizzato senza titolo non necessita di motivazione ulteriore rispetto alla mera individuazione delle opere abusive da rimuovere e al richiamo delle norme violate; l'interesse pubblico alla rimozione degli abusi edilizi e al ripristino della legalità violata è in re ipsa e l'ordine di demolizione in quanto atto vincolato - al pari di tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia
- non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, non potendo ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (Cons. Stato,
IV, 11 dicembre 2017, n. 5788 che richiama Cons. Stato, Ad. Plenaria-OMISSIS- del
2017).
9. Va respinto anche il quarto motivo con cui parte appellante deduce “violazione dell'art. 82 d.P.R. n. 716 del 24 luglio 197, violazione dell'art. 6 della l.r. n. 10 del 23 febbraio 1982, violazione del giusto procedimento”, contestando le statuizioni di rigetto del quinto motivo di ricorso che hanno ritenuto non necessario il coinvolgimento della Commissione Edilizia Integrata istituita dalla citata legge 10 del
1982.
9.1. Infatti, il parere della Commissione Edilizia Integrata per i Beni Ambientali, istituita presso il Comune ex l. n. 10/1982, non è necessario per la pronuncia sulle istanze di sanatoria, considerata la mancanza di espressa previsione normativa e la specialità del procedimento, non essendo tale Commissione titolare di alcuna competenza in ordine alle specifiche valutazioni che l'art. 7, l. n. 47/1985 ha rimesso all'esclusiva competenza di altro organo comunale. N. 01222/2023 REG.RIC.
9.2. Il parere di tale Commissione non è, inoltre, necessario, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 10/1977, l'ordinanza di demolizione ha natura vincolata.
L'accoglimento della censura non potrebbe, dunque, giammai condurre alla declaratoria dell'illegittimità dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, dovendo comunque escludersi, ai sensi dell'art. 21 octies della L. n. 241/1990, l'effetto invalidante del vizio – quale è quello censurato - dovuto a "violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".
10. Sono altresì infondate le doglianze volte a contestare i capi della sentenza che si sono pronunciati, respingendoli, sui motivi aggiunti.
11. In primo luogo, correttamente la sentenza ha respinto le doglianze di violazione e falsa applicazione dell'art 31 del d.P.R. n. 380/01, sproporzione, genericità, inesistenza dei presupposti, violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria e motivazione, tese a censurare l'ordinanza di acquisizione al patrimonio pubblico perché carente della puntuale indicazione dei beni da acquisire.
11.1. Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, deve rilevarsi che il provvedimento di demolizione è legittimo, recando esso il riferimento alla intera particella, che comprende bene realizzato e area di sedime sulla quale esso insiste, oltre alla descrizione analitica delle opere e della loro ubicazione.
11.2. Per quanto poi attiene al provvedimento di acquisizione si rileva che è stata correttamente indicata la particella ove ricade l'immobile (-OMISSIS- p.lla-
OMISSIS- di mq 922) e che essa è di gran lunga inferiore a dieci volte l'area di sedime indicata dalla legge, trattandosi di manufatto di mq 202.
Come ritenuto dalla sentenza di primo grado, il Comune di Ottaviano ha, pertanto, chiaramente identificato l'area da acquisire attraverso il riferimento catastale all'intera N. 01222/2023 REG.RIC.
particella, sulla scorta di visure catastali nonché della sentenza n.-OMISSIS-/2008 del
Tribunale di Nola.
11.3. In ogni caso, deve rammentarsi che, per giurisprudenza costante, l'irrogazione dell'ulteriore sanzione acquisitiva opera di diritto e automaticamente allo scadere del termine stabilito per l'ottemperanza; l'omessa individuazione della eventuale area da acquisire al patrimonio comunale non inficia l'atto atteso che essa non comporta l'illegittimità dell'accertamento, ma soltanto l'impossibilità per il Comune di procedere all' immissione nel possesso e alla trascrizione nei registri immobiliari; nulla vieta infatti - in mancanza di espressa previsione legislativa - che il Comune possa procedere, in un secondo tempo, all'individuazione dell'area oggetto di acquisizione ai fini dell'immissione nel possesso e della trascrizione, come previsto dall'art. 7 l. 27 febbraio 1985, n. 47.
Ne consegue che sia l'ordinanza di ingiunzione alla demolizione, sia quella di acquisizione al patrimonio comunale possono essere adottate senza la specifica indicazione delle aree oggetto di acquisizione, giacché a tale individuazione può procedersi, ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001, con successivo e separato atto.
11.4. Inoltre, mentre per l'area di sedime del manufatto edificato sine titulo
l'automatismo dell'effetto acquisitivo rende superflua ogni motivazione sul punto,
l'individuazione di un'area ulteriore da acquisire deve essere giustificata dalla ricorrenza di una esplicitazione delle opere necessarie ai fini urbanistico-edilizi che siano destinate ad occupare l'intera zona di terreno che il Comune intende acquisire.
11.5. Nel caso in esame, stante il riferimento alla intera particella, che comprende bene realizzato e area di sedime, e non essendo stata acquisita alcun'area ulteriore rispetto a quella indicata dalla legge, non era necessaria tale ulteriore motivazione.
11.6. Infatti, ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001, l'acquisizione gratuita al patrimonio dell'ente comunale concerne ordinariamente non solo il bene e la relativa area di sedime, ma anche l'area "necessaria, secondo le vigenti prescrizioni N. 01222/2023 REG.RIC.
urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive" nel limite massimo, tuttavia, del decuplo della complessiva superficie utile abusivamente costruita.
11.7. Orbene, nel provvedimento di accertamento di inottemperanza si legge che esso costituisce titolo per l'acquisizione al patrimonio comunale dei soli beni abusivamente realizzati, dell'area di sedime e di quella pertinenziale, necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive.
11.8. Il riferimento alla sentenza penale del Tribunale di Nola-OMISSIS-/2008 è solamente rafforzativo e ulteriormente specificativo della corretta individuazione del cespite abusivo già operata dai provvedimenti impugnati in primo grado.
11.9. Per le ragioni sopra esposte, è, dunque, complessivamente infondata la censura concernente la pretesa indeterminatezza e genericità, sul versante dell'esatta individuazione dell'area da acquisire al patrimonio comunale, tanto dell'ordinanza di demolizione quanto del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale.
12. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, merita di essere confermato anche il capo della sentenza appellata di reiezione del secondo motivo aggiunto.
12.1. Infatti, correttamente il Tar ha affermato che la materiale esecuzione dell'ordine di demolizione non risultava preclusa dal sequestro penale dell'opera abusiva disposto ex art. 321 c.p.p. dal GIP presso il Tribunale di Nola con provvedimento del 23 marzo
2006.
12.2. Per ormai consolidata giurisprudenza, il sequestro di un immobile abusivo ad opera dell'autorità giudiziaria penale non determina l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione che lo attinge, bensì soltanto una sua “inefficacia temporanea” in reazione all'eventuale differimento del termine fissato per la rimessa in pristino, decorrente dalla data del dissequestro, che è onere dell'interessato chiedere all'autorità giudiziaria al fine di procedere alla demolizione (si rinvia sul punto a Cons. Stato, VII,
10 novembre 2025, n. 8747) N. 01222/2023 REG.RIC.
12.3. Ne consegue che l'amministrazione comunale procedente deve tener conto della circostanza che il fabbricato sia stato reso oggetto di un sequestro penale soltanto ai fini delle valutazioni di competenza circa l'eseguibilità materiale del provvedimento repressivo, atteso che soltanto il rigetto dell'istanza di dissequestro avanzata dal ricorrente integrerebbe un factum principis idoneo ad inibire l'ordine di demolizione e l'avvio del procedimento di acquisizione al patrimonio comunale.
12.4. Infatti, come evidenziato, per ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, condiviso dal Collegio (nonché, correttamente, dalla sentenza appellata), il sequestro penale dell'immobile non influenza la legittimità dell'ordinanza di demolizione (in tal senso Consiglio di Stato, VI, 4 dicembre 2023,
n. 10495), in quanto tale misura cautelare non sottrae definitivamente il bene alla disponibilità del destinatario del comando: effetto da ricondursi solo alla successiva, eventuale, confisca (Consiglio di Stato, II, 9 maggio 2024 n. 4193).
12.5. Pertanto, anche qualora ricada su un immobile sequestrato in sede penale,
l'ingiunzione a demolire è un provvedimento perfetto e giuridicamente valido, in quanto avente un oggetto individuato e possibile, gravando comunque sul destinatario dell'ordine l'onere di chiedere al giudice penale il dissequestro dell'immobile mediante la procedura ex art. 85 delle disposizioni attuative al codice di procedura penale al fine di ottemperare all'ordine amministrativo (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. I, 3 ottobre 2024, n. 1258; Cons. Stato, sez. II, 2 agosto 2024, n. 6950; Cons.
Stato, sez. V, 4 novembre 2024, n. 8720; Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2024, n. 3365;
Cons. Stato, sez. VII, 9 febbraio 2024, n. 1310).
12.6. L'ingiunzione a demolire un immobile oggetto di sequestro penale è, invece, solo provvisoriamente carente di esecutività “in ragione di un vincolo esterno rappresentato dal sequestro penale e fintanto che duri l'efficacia del sequestro” (cfr., ex plurimis, Cons. Giust. Amm. Reg. Sic.,17 novembre 2023, n. 817;
Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Ad. Sez. Riun., 25 maggio 2023, n. 280; Cons. Giust. N. 01222/2023 REG.RIC.
Amm. Reg. Sic., 15 aprile 2021, n. 309; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Ad. Sez. Riun.,
23 ottobre 2020, n. 277). Sicché allorquando tale efficacia venga a cessare l'esecutività dell'ordinanza di demolizione, precedentemente sospesa, si riespanderà automaticamente e l'ingiunzione potrà essere eseguita, senza alcuna necessità di un riesercizio dello specifico potere repressivo.
12.7. Alla luce delle sopra indicate coordinate ermeneutiche deve concludersi che, come ritenuto dalla sentenza appellata, nella specie l'esistenza di un sequestro penale sull'immobile abusivo non incide sulla legittimità e validità dell'impugnata ordinanza di demolizione né giustifica di per sé l'accertata inottemperanza all'ordine medesimo, dal momento che era onere dell'appellante, quale responsabile dell'abuso edilizio, dimostrare quanto meno di aver richiesto all'autorità giudiziaria il dissequestro del bene abusivo allo scopo di demolirlo; in assenza di tale prova, parte appellante non può qui far valere il fatto del sequestro quale causa di forza maggiore impeditiva della demolizione.
12.8. A tale proposito va peraltro rilevato che nel caso di specie l'ordine di demolizione era stato altresì reiterato direttamente dal giudice penale, come si legge nel provvedimento di acquisizione (sentenza n.-OMISSIS-/2008 del Tribunale di Nola dell'11 marzo 2008).
12.9. La successiva ordinanza di acquisizione (del 2010) fa quindi riferimento anche a tale decisione, che, per la sua natura e il suo contenuto, non può non aver disposto il dissequestro dei beni proprio al fine di garantire la disposta demolizione.
13. Vanno, altresì, confermate le statuizioni di rigetto del terzo motivo aggiunto, con cui parte ricorrente ha contestato che i provvedimenti impugnati non abbiano tenuto conto della domanda di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. 380 del 2001, presentata al Comune di Ottaviano in data 29 giugno 2006.
13.1. Il Tar ha respinto la doglianza sul rilievo per cui, a prescindere dalla circostanza che l'acquisizione è atto dovuto, resta il fatto che la domanda ex art. 36 va decisa entro N. 01222/2023 REG.RIC.
un tempo limite, altrimenti va qualificata come rigetto e, in mancanza di elementi contrari, questo è avvenuto nel caso di specie.
13.1. In relazione a tale profilo, va innanzitutto ribadito il principio a mente del quale il silenzio serbato dal Comune sull'istanza di accertamento di conformità urbanistica non ha valore di silenzio-inadempimento, ma di silenzio-rigetto, con la conseguenza che, una volta decorso il relativo termine, non sussiste un obbligo di provvedere, dovendosi ritenere già perfezionato il provvedimento negativo da impugnare nel termine ordinario di decadenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 12 maggio 2020, n.
2980; Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2018, n. 3556).
13.2. Ulteriori corollari di tali risultanze sono: per un verso, che l'intervenuta presentazione della domanda di accertamento di conformità ex art. 36 cit. non paralizza i poteri sanzionatori comunali, non determina alcuna inefficacia sopravvenuta o invalidità di sorta dell'ingiunzione di demolizione, per cui, in pendenza del termine di decisione della domanda di sanatoria, l'esecuzione della sanzione è solo temporaneamente sospesa, sicché, in mancanza di tempestiva impugnazione del diniego taciuto maturato per decorso del termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, l'ingiunzione di demolizione è eseguibile e non occorre l'emanazione di ulteriori atti sanzionatori (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI , 6 giugno 2018, n.
3417); per un altro verso che, una volta conclusosi negativamente l'iter avviato con l'istanza di sanatoria ordinaria, sussistono i presupposti per l'adozione dei provvedimenti repressivi degli abusi.
13.4. Dunque, la validità ovvero l'efficacia dell'ordine di demolizione non risultano pregiudicate dalla successiva presentazione di un'istanza ex art. 36 d.P.R. 380/2001, posto che nel sistema non è rinvenibile una previsione dalla quale possa desumersi un tale effetto, sicché, se, da un lato, la presentazione dell'istanza ex art. 36 cit. determina inevitabilmente un arresto dell'efficacia dell'ordine di demolizione, all'evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell'istanza, la demolizione di un'opera che, pur N. 01222/2023 REG.RIC.
realizzata in assenza o difformità dal permesso di costruire, è conforme alla strumentazione urbanistica vigente, dall'altro, occorre ritenere che l'efficacia dell'atto sanzionatorio sia soltanto provvisoriamente sospesa.
All'esito del procedimento di sanatoria, in caso di accoglimento dell'istanza, l'ordine di demolizione rimarrà privo di effetti in ragione dell'accertata conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente (sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda), con conseguente venir meno dell'originario carattere abusivo dell'opera realizzata.
Di contro, in caso di rigetto dell'istanza, l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia, senza che l'Amministrazione sia tenuta a riesercitare il potere sanzionatorio emanando un nuovo provvedimento di demolizione.
13.5. Nel caso di specie, applicando tali coordinate ermeneutiche, risulta che l'istanza di sanatoria è stata risolta negativamente dal Comune, ai sensi e per gli effetti della norma invocata così come intesa dalla prevalente opinione giurisprudenziale sopra richiamata.
14. La sentenza appellata merita di essere confermata anche nella parte in cui ha respinto il quarto motivo aggiunto, ritenendo che per l'acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive non occorresse una previa valutazione della possibilità di destinare le opere a pubblica utilità, valutazione che invece, secondo l'appellante, è rimessa, per espressa previsione di legge (in base all'art. 31, comma 5, del d.P.R.
380/2001), alla esclusiva competenza del Consiglio Comunale, trattandosi di scelta latamente discrezionale.
14.1. Per consolidata giurisprudenza l'ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un'opera abusiva si configura quale atto dovuto, privo di discrezionalità, subordinato al solo accertamento dell'inottemperanza dell'ingiunzione di demolizione e al decorso del termine di legge, così che la censura di carenza di motivazione in ordine alla valutazione dell'interesse pubblico è destituita di qualsiasi fondamento N. 01222/2023 REG.RIC.
giuridico, non essendovi alcuna valutazione discrezionale da compiere (cfr. Cons.
Stato, sez. VI, 13 ottobre 2021, n. 6888; Cons. Stato, sez. II, 7 febbraio 2020 n.996).
14.2. Pertanto, correttamente la sentenza appellata ha statuito che trattasi di acquisizione al patrimonio del Comune e, quindi, di atto dovuto per il quale è esclusa a monte qualsivoglia discrezionalità dell'ente.
15. Deve essere respinta, inoltre, la censura con cui l'appellante contesta la sentenza impugnata per aver rigettato il quinto motivo aggiunto, sul presupposto che la consistenza del manufatto abusivo è stata indicata nel provvedimento impugnato.
15.1. Infatti, correttamente la sentenza di primo grado ha ritenuto che i provvedimenti impugnati hanno puntualmente indicato i beni abusivi e le aree oggetto di acquisizione mediante il riferimento alla intera particella, che comprende bene realizzato e area di sedime sulla quale esso insiste.
15.2. Infatti, come sopra evidenziato, per l'area di sedime del manufatto sine titulo,
l'automatismo dell'effetto ablatorio rende superflua la motivazione sottesa a quest'ultimo
Nel caso concreto, coincidendo il tutto con la particella-OMISSIS- e non essendo stata acquisita ulteriore area, non è richiesta ulteriore motivazione.
16. Infine, va respinta la doglianza con cui parte appellante censura la sentenza per aver ritenuto che l'ordine di acquisizione non doveva essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
16.1. Infatti, come già sopra rilevato (nell'esame del primo motivo di appello), trattandosi di atto vincolato l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento non invalida il provvedimento quando, come nel caso di specie, risulti palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
16.2. Le circostanze allegate dall'appellante non potevano, infatti, condurre a un diverso esito procedimentale, impedendo l'adozione dei provvedimenti impugnati: per N. 01222/2023 REG.RIC.
un verso, la pendenza del sequestro penale su beni abusivi non comporta l'oggettiva impossibilità di ottemperare all'ordine demolitorio; per altro verso deve escludersi la sanabilità delle opere edilizie abusive ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, questione già risolta negativamente dal Comune.
16.3. In relazione a questo profilo deve evidenziarsi che trattasi di intervento di nuova costruzione di cui all'art. 3 lett. e) del T.U dell'edilizia (in particolare, è stato realizzato un fabbricato con struttura in cemento armato, composto di piano seminterrato e piano rialzato della superficie di mq. 202,00 circa per una volumetria complessiva realizzata entro e fuori terra pari a mc.1481,00 circa), non riconducibile alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del d.l. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n.
326/2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, senza aumento di superficie), non conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edificato abusivamente in area sottoposte a specifici vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei beni ambientali e paesistici, nonché ai vincoli della c.d. zona rossa di cui alla legge regionale n. 21 del 10 dicembre 2003.
17. In conclusione, l'appello va respinto.
18. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l'appellante -OMISSIS--OMISSIS- a rifondere le spese del grado di giudizio a favore del Comune di Ottaviano che liquida in complessivi € 6.000,00
(seimila/00), oltre oneri accessori se per legge dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 N. 01222/2023 REG.RIC.
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER IE, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela DA, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angela DA ER IE
IL SEGRETARIO N. 01222/2023 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.