Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 247
CS
Rigetto
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 7 L. 241/1990 (omessa comunicazione avvio procedimento)

    La Corte ha ritenuto che, in mancanza della comunicazione di avvio del procedimento, l'ordinanza di demolizione non è annullabile ai sensi dell'art. 21 octies della L. 241/1990, stante l'ineluttabilità delle misure repressive adottate, atti dovuti a contenuto vincolato. L'appellante non avrebbe potuto giovarsi della partecipazione procedimentale, dato che gli elementi che avrebbe potuto rappresentare non avrebbero sovvertito l'esito del procedimento.

  • Rigettato
    Violazione artt. 3 L. 241/1990, 22, 31 e 36 d.P.R. 380/2001 (omessa verifica sanabilità opera)

    La sentenza appellata ha correttamente statuito che, in presenza di un abuso edilizio, la normativa urbanistica non pone alcun obbligo in capo all'autorità comunale di verificare la sanabilità dell'opera ai sensi dell'art. 36 d.p.r. n. 380/2001, prima di adottare l'ordinanza di demolizione. Gli artt. 27 e 31 d.P.R. n. 380 del 2001 obbligano il responsabile del competente ufficio comunale a reprimere l'abuso, senza alcuna valutazione di sanabilità. L'art. 36 cit. rimette all'esclusiva iniziativa della parte interessata l'attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica. La presentazione di un'istanza di accertamento di conformità ex art.36 del d.P.R. 380/2001 non rende illegittima l'ordinanza di demolizione già adottata, ma determina un arresto della sua efficacia.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione, omessa istruttoria, violazione giusto procedimento, eccesso di potere, illogicità, assenza presupposti (ordinanza di demolizione)

    Le doglianze non sono condivisibili, dovendo rilevarsi la completezza del provvedimento di demolizione che reca la descrizione delle opere, l'ubicazione, l'indicazione della particella, ed è adeguatamente motivato con riferimento all'oggettivo riscontro dell'abusività e alla sicura assoggettabilità di queste al regime del permesso di costruire. L'ordine di demolizione non necessita di motivazione ulteriore rispetto alla mera individuazione delle opere abusive da rimuovere e al richiamo delle norme violate.

  • Rigettato
    Violazione art. 82 d.P.R. 716/1977, art. 6 L.r. 10/1982, violazione giusto procedimento (mancato coinvolgimento Commissione Edilizia Integrata)

    Il parere della Commissione Edilizia Integrata non è necessario per la pronuncia sulle istanze di sanatoria, considerata la mancanza di espressa previsione normativa e la specialità del procedimento. Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 10/1977, l'ordinanza di demolizione ha natura vincolata. L'accoglimento della censura non potrebbe condurre all'illegittimità dell'ordine di demolizione, dovendosi escludere l'effetto invalidante del vizio ai sensi dell'art. 21 octies della L. n. 241/1990.

  • Rigettato
    Violazione/falsa applicazione art. 31 d.P.R. 380/01, sproporzione, genericità, inesistenza presupposti, violazione giusto procedimento, difetto istruttoria/motivazione (ordinanza acquisizione)

    Il provvedimento di demolizione è legittimo, recando il riferimento all'intera particella. Per quanto attiene al provvedimento di acquisizione, è stata correttamente indicata la particella ove ricade l'immobile, di gran lunga inferiore a dieci volte l'area di sedime. Il Comune ha identificato l'area da acquisire tramite riferimento catastale. L'irrogazione dell'ulteriore sanzione acquisitiva opera di diritto e automaticamente allo scadere del termine stabilito per l'ottemperanza; l'omessa individuazione dell'area non inficia l'atto.

  • Rigettato
    Esecuzione ordine di demolizione preclusa da sequestro penale

    Il sequestro di un immobile abusivo ad opera dell'autorità giudiziaria penale non determina l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione, bensì soltanto una sua “inefficacia temporanea”. L'onere di chiedere il dissequestro all'autorità giudiziaria grava sull'interessato. L'ingiunzione a demolire è un provvedimento perfetto e giuridicamente valido, gravando sul destinatario l'onere di chiedere il dissequestro per ottemperare.

  • Rigettato
    Mancata considerazione domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001

    Il silenzio serbato dal Comune sull'istanza di accertamento di conformità urbanistica ha valore di silenzio-rigetto. La presentazione della domanda non paralizza i poteri sanzionatori comunali. Una volta conclusosi negativamente l'iter avviato con l'istanza di sanatoria, sussistono i presupposti per l'adozione dei provvedimenti repressivi degli abusi. L'efficacia dell'atto sanzionatorio è soltanto provvisoriamente sospesa e riacquista efficacia in caso di rigetto dell'istanza.

  • Rigettato
    Mancata valutazione di pubblica utilità per l'acquisizione al patrimonio comunale

    L'ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un'opera abusiva si configura quale atto dovuto, privo di discrezionalità, subordinato al solo accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione e al decorso del termine di legge.

  • Rigettato
    Indicazione generica dei beni da acquisire

    I provvedimenti impugnati hanno puntualmente indicato i beni abusivi e le aree oggetto di acquisizione mediante il riferimento all'intera particella, che comprende bene realizzato e area di sedime. Per l'area di sedime del manufatto sine titulo, l'automatismo dell'effetto ablatorio rende superflua la motivazione.

  • Rigettato
    Ordine di acquisizione non preceduto da comunicazione avvio procedimento

    Trattandosi di atto vincolato, l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento non invalida il provvedimento quando risulti palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Le circostanze allegate dall'appellante non potevano condurre a un diverso esito procedimentale.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Settima) n. 01222/2023, pubblicata il 12 gennaio 2026, che respinge l'appello di un ricorrente contro un'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Ottaviano. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti: il ricorrente contestava l'ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo, chiedendo l'accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. 380/2001, mentre il Comune sosteneva la legittimità dell'atto in quanto atto dovuto per la repressione di abusi edilizi.

Il giudice ha argomentato che l'assenza di comunicazione di avvio del procedimento non rende l'ordinanza annullabile, poiché le misure repressive sono vincolate e non richiedono valutazioni discrezionali. Inoltre, ha chiarito che l'eventuale richiesta di sanatoria non sospende l'efficacia dell'ordine di demolizione, che rimane valido anche in presenza di un sequestro penale. La sentenza ha confermato che l'ingiunzione a demolire è un provvedimento legittimo e che l'acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive è un atto dovuto, privo di discrezionalità. Pertanto, l'appello è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 247
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 247
    Data del deposito : 12 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo