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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/06/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 611 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1
Fisc. , elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 8 98070 C.F._1
S. MARCO D'ALUNZIO presso lo studio dell'Avv. RABBONE ANTONIO
MANLIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO La ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.
59520190005346135000 del 23/11/2019, notificato il 27/01/2020, relativo alla pretesa contributiva per l'anno 2018.
Nel corso del giudizio, risulta che l' abbia provveduto all'annullamento degli CP_2 avvisi di addebito emessi nei confronti della ricorrente, in esecuzione di plurime pronunce di questo Ufficio, tra cui la sentenza n. 658/2024 e la sentenza n.
969/2020, entrambe richiamate dallo stesso nel parallelo giudizio n. CP_1
154/2024 R.G., riguardante medesima posizione assicurativa e analoghe ragioni di diritto.
Pertanto, è venuta meno la materia del contendere. Tuttavia, deve tenersi conto della soccombenza virtuale dell' , alla luce del CP_2 fatto che la pretesa contributiva oggetto dell'avviso impugnato si fondava su una erronea iscrizione nella gestione dei coltivatori diretti, nonostante la ricorrente avesse da tempo richiesto l'iscrizione alla gestione I.A.P. Parte_2 contestata dall'ente. Tale erroneità è confermata dal successivo annullamento dell'avviso da parte dell'ente previdenziale.
Alla luce di ciò, appare equo disporre la condanna dell' alla rifusione delle CP_2 spese processuali in favore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere nel presente giudizio iscritto al n.
611/2020 R.G.L. tra e l' . Parte_1 CP_2
Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che CP_2 liquida in euro 844,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Luca Agostino Ninone.
Così deciso in Patti 19/06/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo