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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 24/07/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
3144 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. LE SCIALABBA Presidente rel/est dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice
dott. Alberto BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nel procedimento iscritto al n. 3144/2024
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis c.c.,
promosso da
(C.F. nata il giorno 12.03.1985 a Ciriè, Parte_1 C.F._1
persona elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marianna SERENO che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti;
- r i c o r r e n t e -
contro
(CF ) nato il giorno 02.02.1986 a Ciriè, Controparte_1 C.F._2
persona elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paola Carrera, che la rappresenta e difendono in virtù di delega in atti;
- r e s i s t e n t e - Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
o s s e r v a
.1.
Con ricorso iscritto in data 2.12.2024, premesso di avere generato con Parte_1
i figli (nato il giorno 28.10.2014 in CIRIÈ) e Controparte_1 Persona_1 Per_2
(nato il giorno 19.08.2018 in CIRIÈ), chiedeva la regolamentazione dei rapporti dei
[...]
genitori con la prole.
Si costituiva la parte resistente, Controparte_1
Le parti, nelle more dell'udienza di comparizione, davano atto dell'intervenuto accordo, cosicchè
rassegnavano le seguenti conclusioni:
“1) I figli minori LE (nato il [...]) e (nato il [...]) sono affidati ad Per_2
entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre, in Leinì via Verdi 20. I
genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, assumendo insieme le scelte di maggior importanza per i figli, relative alla salute,
all'istruzione e alla residenza abituale dei minori, nel rispetto del loro gradimento, delle loro capacità,
inclinazioni naturali e aspirazioni.
2) L'abitazione già di residenza familiare, sita in Leinì via Verdi n. 20, di proprietà della IG
è assegnata alla medesima con i mobili e gli arredi che la compongono, dandosi atto che il Pt_1
Signor se ne è già prima d'ora allontanato, prelevando i propri effetti personali. CP_1
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità: a) visita infrasettimanale: un pomeriggio infrasettimanale – individuata nella giornata del mercoledì – dall'uscita dal lavoro
(indicativamente ore 18:00) al dopo cena, riconducendoli all'abitazione materna entro le ore 21:00;
b) week end: a fine settimana alterni il week end, dal tardo pomeriggio del venerdì, prendendoli all'abitazione materna o alle attività sportive e tenendoli con sé fino alla domenica sera dopo la cena, accompagnandoli alla casa materna entro le ore 20:30 in periodo scolastico, estensibile alle ore 21:00
in periodo di vacanza scolastica;
c) vacanze estive: per una settimana in estate, indicativamente quella di ferragosto in considerazione dei turni feriali del padre, comunicandolo alla madre entro il 31
maggio di ogni anno. Durante le vacanze, la madre avrà invece facoltà di tenere con sé i bambini anche per 15 giorni consecutivi ed entrambi i genitori si comunicheranno, anticipatamente alla partenza, la località del soggiorno per la reperibilità dei figli;
d) festività invernali: tutti gli anni, in accordo con la madre, il padre potrà tenere con sé i figli o la Vigilia del Natale o il giorno del Natale,
oltre ad eventuali altri giorni rimessi all'accordo dei genitori in base agli impegni di lavoro di ognuno;
e) festività della Pasqua: tutti gli anni, in accordo con la madre, il padre potrà tenere con sé i figli o il giorno della Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, con possibilità per i genitori di prendere accordi anche più ampi, come già accaduto in occasione della festività del 2025;
4) Ciascun genitore contribuirà al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli nel periodo in cui li avrà con sé e il padre, con decorrenza dal mese di giugno 2025 verserà alla madre, in qualità di genitore stabilmente convivente con la prole, un contributo economico per i figli di complessivi
€400,00 (€200,00 per figlio), da versarsi a mezzo bonifico bancario anticipato al giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione nel mese di giugno
2026).
5) Le spese straordinarie dei figli verranno partecipate dai genitori in misura del 50% e disciplinate così come previsto dall'apposito Protocollo del Tribunale di Ivrea, che i genitori dichiarano di conoscere e di aver ricevuto in copia dai rispettivi difensori. Le spese per le cure ortodontiche dei figli, già anticipate dalla madre per complessivi € 785,00 (di cui alle fatture n. 2071 del 01.12.2023
di €100,00; n.1650 del 06.10.2023 di €45,00; n.1550 del 24.10.2022 di €500,00; n. 217 del 05.2.2025
di €140,00), verranno rimborsate dal padre, per la quota di sua spettanza pari ad €392,00, entro il 10
luglio 2025, contestualmente al versamento dell'assegno di mantenimento per i figli. Il padre regolerà direttamente con la dentista la quota di €1000,00 residui del preventivo n. 654 del 30.6.2022 relativo alle cure ortodontiche per il figlio LE;
6) L'Assegno Unico Universale, attualmente ammontante ad €460,00 verrà percepito dalla madre in qualità di genitore stabilmente convivente con i figli minori.
7) La IG si farà carico per intero dei ratei del mutuo ipotecario cointestato al Signor Pt_1
contratto per l'acquisto dell'abitazione familiare di sua proprietà esclusiva. CP_1
8) I Signori e si faranno carico, ciascuno per la quota di ½, pari ad €132,00 pro Pt_1 CP_1
capite, dei ratei del finanziamento contratto in costanza di convivenza ed in scadenza nel mese di giugno 2025.
9) Ciascuna parte si farà carico del compenso del proprio difensore con rinuncia dei sottoscritti legali alla solidarietà professionale.
La causa, in esito all'udienza 1.7.25, sostituita dal deposito di note scritte, veniva rimessa in decisione il 2.7.25.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti
.2.
Valutato l'interesse della prole, nulla osta in fatto ed in diritto all'accoglimento delle conclusioni congiunte per come sopra riportate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, su conclusioni congiunte di e nonché su conformi conclusioni del P.M., così statuisce: Parte_1 Controparte_1
prende atto dell'accordo di cui in parte motiva e provvede in conformità.
Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 9.7.2025
IL PRESIDENTE rel./est. LE Scialabba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. LE SCIALABBA Presidente rel/est dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice
dott. Alberto BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nel procedimento iscritto al n. 3144/2024
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis c.c.,
promosso da
(C.F. nata il giorno 12.03.1985 a Ciriè, Parte_1 C.F._1
persona elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marianna SERENO che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti;
- r i c o r r e n t e -
contro
(CF ) nato il giorno 02.02.1986 a Ciriè, Controparte_1 C.F._2
persona elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paola Carrera, che la rappresenta e difendono in virtù di delega in atti;
- r e s i s t e n t e - Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
o s s e r v a
.1.
Con ricorso iscritto in data 2.12.2024, premesso di avere generato con Parte_1
i figli (nato il giorno 28.10.2014 in CIRIÈ) e Controparte_1 Persona_1 Per_2
(nato il giorno 19.08.2018 in CIRIÈ), chiedeva la regolamentazione dei rapporti dei
[...]
genitori con la prole.
Si costituiva la parte resistente, Controparte_1
Le parti, nelle more dell'udienza di comparizione, davano atto dell'intervenuto accordo, cosicchè
rassegnavano le seguenti conclusioni:
“1) I figli minori LE (nato il [...]) e (nato il [...]) sono affidati ad Per_2
entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre, in Leinì via Verdi 20. I
genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, assumendo insieme le scelte di maggior importanza per i figli, relative alla salute,
all'istruzione e alla residenza abituale dei minori, nel rispetto del loro gradimento, delle loro capacità,
inclinazioni naturali e aspirazioni.
2) L'abitazione già di residenza familiare, sita in Leinì via Verdi n. 20, di proprietà della IG
è assegnata alla medesima con i mobili e gli arredi che la compongono, dandosi atto che il Pt_1
Signor se ne è già prima d'ora allontanato, prelevando i propri effetti personali. CP_1
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità: a) visita infrasettimanale: un pomeriggio infrasettimanale – individuata nella giornata del mercoledì – dall'uscita dal lavoro
(indicativamente ore 18:00) al dopo cena, riconducendoli all'abitazione materna entro le ore 21:00;
b) week end: a fine settimana alterni il week end, dal tardo pomeriggio del venerdì, prendendoli all'abitazione materna o alle attività sportive e tenendoli con sé fino alla domenica sera dopo la cena, accompagnandoli alla casa materna entro le ore 20:30 in periodo scolastico, estensibile alle ore 21:00
in periodo di vacanza scolastica;
c) vacanze estive: per una settimana in estate, indicativamente quella di ferragosto in considerazione dei turni feriali del padre, comunicandolo alla madre entro il 31
maggio di ogni anno. Durante le vacanze, la madre avrà invece facoltà di tenere con sé i bambini anche per 15 giorni consecutivi ed entrambi i genitori si comunicheranno, anticipatamente alla partenza, la località del soggiorno per la reperibilità dei figli;
d) festività invernali: tutti gli anni, in accordo con la madre, il padre potrà tenere con sé i figli o la Vigilia del Natale o il giorno del Natale,
oltre ad eventuali altri giorni rimessi all'accordo dei genitori in base agli impegni di lavoro di ognuno;
e) festività della Pasqua: tutti gli anni, in accordo con la madre, il padre potrà tenere con sé i figli o il giorno della Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, con possibilità per i genitori di prendere accordi anche più ampi, come già accaduto in occasione della festività del 2025;
4) Ciascun genitore contribuirà al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli nel periodo in cui li avrà con sé e il padre, con decorrenza dal mese di giugno 2025 verserà alla madre, in qualità di genitore stabilmente convivente con la prole, un contributo economico per i figli di complessivi
€400,00 (€200,00 per figlio), da versarsi a mezzo bonifico bancario anticipato al giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione nel mese di giugno
2026).
5) Le spese straordinarie dei figli verranno partecipate dai genitori in misura del 50% e disciplinate così come previsto dall'apposito Protocollo del Tribunale di Ivrea, che i genitori dichiarano di conoscere e di aver ricevuto in copia dai rispettivi difensori. Le spese per le cure ortodontiche dei figli, già anticipate dalla madre per complessivi € 785,00 (di cui alle fatture n. 2071 del 01.12.2023
di €100,00; n.1650 del 06.10.2023 di €45,00; n.1550 del 24.10.2022 di €500,00; n. 217 del 05.2.2025
di €140,00), verranno rimborsate dal padre, per la quota di sua spettanza pari ad €392,00, entro il 10
luglio 2025, contestualmente al versamento dell'assegno di mantenimento per i figli. Il padre regolerà direttamente con la dentista la quota di €1000,00 residui del preventivo n. 654 del 30.6.2022 relativo alle cure ortodontiche per il figlio LE;
6) L'Assegno Unico Universale, attualmente ammontante ad €460,00 verrà percepito dalla madre in qualità di genitore stabilmente convivente con i figli minori.
7) La IG si farà carico per intero dei ratei del mutuo ipotecario cointestato al Signor Pt_1
contratto per l'acquisto dell'abitazione familiare di sua proprietà esclusiva. CP_1
8) I Signori e si faranno carico, ciascuno per la quota di ½, pari ad €132,00 pro Pt_1 CP_1
capite, dei ratei del finanziamento contratto in costanza di convivenza ed in scadenza nel mese di giugno 2025.
9) Ciascuna parte si farà carico del compenso del proprio difensore con rinuncia dei sottoscritti legali alla solidarietà professionale.
La causa, in esito all'udienza 1.7.25, sostituita dal deposito di note scritte, veniva rimessa in decisione il 2.7.25.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti
.2.
Valutato l'interesse della prole, nulla osta in fatto ed in diritto all'accoglimento delle conclusioni congiunte per come sopra riportate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, su conclusioni congiunte di e nonché su conformi conclusioni del P.M., così statuisce: Parte_1 Controparte_1
prende atto dell'accordo di cui in parte motiva e provvede in conformità.
Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 9.7.2025
IL PRESIDENTE rel./est. LE Scialabba