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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 07/08/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI ASTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Martinetto,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo al n.ro 1637/2020 Registro Generale,
avente ad oggetto: risarcimento danno a seguito di falso giuramento,
promossa da
, (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Leuzzi del Foro di Asti, in forza di procura speciale del 7 Giugno 2023, allegata agli atti,
- attore -
contro
(c.f.: ) CP_1 CodiceFiscale_2
- convenuto contumace -
Conclusioni della parte attrice: Contrariis rejectis, piaccia all'On.le Giudicante, premesse le prove e le declaratorie del caso e di legge, accertata e dichiarata la falsità del giuramento e conseguentemente la responsabilità del signor per il fatti di cui in narrativa, CP_1
condannare il medesimo al risarcimento di tutti i danni pati e patiendi dal conchiudente quantificati in euro 7.599,14 oltre interessi dalla commissione del fatto illecito al saldo,
ovvero quell'altra veriore somma risultanda in corso di causa.
Conclusioni della parte convenuta: nessuna conclusione è stata formulata dalla parte convenuta, rimasta contumace per l'intera durata del processo e mai neanche comparsa in giudizio.
Motivi della decisione
Con atto di citazione del 22 Giugno 2020 l'attore, Sig. , chiamava a giudizio Parte_1
avanti al Tribunale di Asti il Sig. in quanto ritenuto responsabile per il danno CP_1
patito a seguito della condotta illegittima da Quest'ultimo mantenuta nel corso di un precedente giudizio civile celebrato avanti al Giudice di Pace di Asti.
In particolare, l'attore riferiva di aver instaurato nell'anno 2015 un procedimento civile avanti al G.d.P. di Asti, al fine di ottenere la condanna del Sig. al pagamento del CP_1
corrispettivo di Euro 1.840,00, oltre I.v.a., per la esecuzione di opere edili eseguite, previo conferimento di incarico, su un suo immobile sito in Rocchetta Tanaro.
Nel corso di tale procedimento, il Sig. restava il giuramento decisiorio di cui agli CP_1
artt. 2736 e ss. c.c., così ottenendo un esito favorevole del giudizio motivato esclusivamente dalla efficacia di tale atto nel rispetto dell'art. 2738, c.c.
In esito al procedimento de quo, il Sig. , in data 12 Gennaio 2017, sporgeva formale Pt_1
denuncia-querela avanti alla Procura presso il Tribunale di Asti, lamentando la falsità delle dichiarazioni del Sig. contenute nel giuramento reso nel corso del CP_1
procedimento avanti al G.d.P., con ciò violando il precetto di cui all'art. 371 c.p. e si costituiva parte civile nel procedimento penale derivatone, celebrato dal Tribunale di Asti.
A conclusione del dibattimento penale, il giudice del Tribunale di Asti, con la sentenza n.
1749/2018 del 23 Novembre 2018, acclarava la penale responsabilità del Sig. CP_1
condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione e riconoscendo la somma di Euro 2.000,00
a titolo di ristoro del danno morale patito dalla parte civile, Sig. . Altresì Parte_1
liquidava, a favore della parte civile, la somma di Euro 1.200,00, oltre oneri di legge, quale rimborso delle spese sostenute per la costituzione nel giudizio. Il Sig. roponeva tempestivo appello avverso la sopra citata sentenza di condanna di CP_1
primo grado.
Nelle more del giudizio penale di appello, il Sig. instaurava la odierna Parte_1
procedura civile finalizzata all'ottenimento del risarcimento per il lamentato danno.
In data 21 Dicembre 2020, il giudice, verificata la corretta chiamata in giudizio del convenuto,
dichiarava la contumacia del convenuto, non costituitosi nel processo.
Alla successiva udienza del 12 Aprile 2021, riscontrato che la sentenza penale di primo grado non avesse ancora assunto il valore di giudicato, il Tribunale dichiarava la sospensione del giudizio civile in ossequio alla esplicita imposizione portata dall'art. 75, co. III, c.p.p.
Alla successiva data del 30 Novembre 2023, il Sig. , stante la intervenuta definitività Pt_1
della decisione penale nei confronti del Sig. procedeva alla tempestiva riassunzione CP_1
del giudizio civile ed in data 25 Marzo 2024, acclarata nuovamente la rituale convocazione nel giudizio del Sig. e preso atto della mancata costituzione del medesimo, il CP_1
giudice ne dichiarava, di nuovo, la contumacia, invitando la parte costituita ad introdurre le proprie richieste processuali secondo la disciplina previgente alla L. 149/2022.
Il procedimento proseguiva con la fase istruttoria ed alla udienza del 20 Gennaio 2025, la parte attrice procedeva alla precisazione delle proprie conclusioni definitive, come in epigrafe riportato.
Il giudice, quindi, nel rispetto del previgente art. 190 c.p.c., assegnava i termini alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Per quanto concerne il merito della vertenza si rileva come le domande formulate dalla parte attrice appaiano condivisibili nella misura come infra ritenuta: risulta dimostrato il diritto dell'attore a domandare il risarcimento del danno conseguente al falso giuramento reso dal
Sig. durante il procedimento giudiziale affrontato avanti al G.d.P. di Asti, CP_1
poiché la sentenza penale di condanna del medesimo Sig. divenuta definitva CP_1
in data 3 Ottobre 2023(doc. 12 di parte attrice) ha attestato la condotta penalmente censurabile del prevenuto consistita nell'aver giurato il falso nel corso del procedimento avente RG
1268/2015 celebrato davanti al Giudice di Pace di Asti. Tale condotta illecita ha determinato un danno al Sig. , il quale si è visto pregiudicato Pt_1
nella tutela del proprio diritto a veder correttamente celebrato il procedimento civile che lo vedeva parte del medesimo e pertanto, correttamente, ha instaurato l'odierno contenzioso che non può avere quale oggetto l'accertamento dell'inadempimento al contratto di appalto venuto ad esistenza tra gli odierni litisconsorti e relativo ai lavori edili eseguiti dal Sig.
per il Sig. ma solo la individuazione dei danni conseguenti al falso Pt_1 CP_1
giuramento.
L'art. 2738, co. I, c.c., nella sua parte finale, infatti, preclude la possibilità di revocatoria, cioè
di modificazione, della sentenza basata sul falso giuramento. Il medesimo articolo, però, al proprio successivo comma, legittima, la parte danneggiata, all'esperimento della azione risarcitoria per la eventualità di condanna penale per il falso giuramento.
Ed è proprio questo il caso in concreto verificatosi: il Sig. , correttamente, ha Pt_1
formulato istanza risarcitoria sul presupposto del falso giuramento e non in ragione dell'inadempimento del Sig. danno giustamente domandato in riferimento al solo CP_1
aspetto patrimoniale e non anche morale.
Si rileva, infatti, come il giudice penale del Tribunale di Asti nella propria sentenza, poi confermata dalla Corte Territoriale, abbia già liquidato un importo a titolo di risarcimento del danno ma con la esatta specificazione contenuta nelle motivazioni del fatto che si trattasse di risarcimento per il danno morale, testualmente argomentando “… considerato il danno
morale susseguente al giudizio civile compromesso nonché il patema d'animo arrecato dalla
condotta mendace legittimano il riconoscimento di una condanna per il risarcimento del
danno che pare equo quantificare in valori attuali in € 2.000,0. …” (vedasi doc. 5 di parte attrice, pagina quinta, riga prima e ss.) ed è pertanto legittima la richiesta, oggi prospettata dall'attore, concernente i danni patrimoniali anche subiti a seguito del reato di cui all'art. 371
c.p. posto in essere dal Sig. CP_1
Appare, però, costituire un presupposto necessario l'accertamento del fondamento delle ragioni dell'attore poste alla base della domanda, altrimenti difetterebbe l'esistenza stessa di un danno risarcibile. Il Sig. , nell'odierno contenzioso, ha dimostrato il proprio diritto ad ottenere dal Sig. Pt_1
la somma di Euro 1.840,00 vantata, sin dal procedimento avanti al G.d.P.: CP_1
infatti risulta presente in atti il preventivo di tale importo spedito dal Sig. al Sig. Pt_1
mezzo fax in data 12 Novembre 2012 (doc. 2 di parte attrice) e risulta dimostrata CP_1
la esecuzione dei lavori alla luce delle dichiarazioni rese dalle testimoni e Tes_1
nel corso della udienza del 14 Ottobre 2024. Tes_2
La Sig.ra infatti, riferiva “… Io so che il Sig. avesse Controparte_2 CP_1
chiesto al Sig. di abbattergli la piccola costruzione di sua proprietà, con anche la Pt_1
soletta pericolante, che si trovava di fronte alla casa che affittavo io. Conosco tale
circostanza in quanto fui io a presentare al Sig. il Sig. affinchè eseguisse il CP_1 Pt_1
lavoro. Non so dire in cosa materialmente siano consistiti gli accordi tra loro. Io non ho mai
visto alcun preventivo. Non si trattava di aspetti che potessero interessarmi. …” e la Sig.ra dichiarava “… io conosco di vista il Sig. l'ho visto qualche Parte_2 CP_1
volta in paese e conosco anche il Sig. perché pure lui è di Rocchetta Tanaro. Parte_1
Quello che so dire io è che nella casa a fianco della mia, il Sig. ha eseguito dei Pt_1
lavori. Sono sicura di ciò perché io stessa l'ho visto.
Credo che quella casa fosse del Sig. perché io ho telefonato proprio a lui per dirgli CP_1
che della sua c'era solo più la soletta ed il tetto era crollato ed entrava acqua anche a casa
mia. Il Sig. dopo la mia telefonata venne a vedere la situazione e mi disse che CP_1
avrebbe cercato qualcuno per fare i lavori. Poi i lavori vennero fatti dal Sig. con i Pt_1
suoi figli, ed in particolare hanno demolito il tutto. …”.
Anche la condotta processuale mantenuta dal Sig. oncorre a far ritenere fondata la CP_1
richiesta della parte attrice su tale aspetto. Infatti nonostante la rituale convocazione nel processo (per due volte) e nonostante la notificazione del verbale ammissivo dell'interrogatorio (notifica perfezionatasi in data 12 Luglio 2024), Questi si disinteressava completamente delle vicende processuali non costituendosi nel giudizio e neanche mai presentandosi in udienza. Appare pertanto corretto riconoscere a favore del Sig. un Pt_1
danno di Euro 1.840,00, sulla base del valore del preventivo allegato agli atti. Non viene invece riconosciuto l'ulteriore importo richiesto a titolo di I.v.a., in quanto difetta la prova che essa sia già stata anticipata allo Stato: non risulta prodotta nel fascicolo dell'Ufficio alcuna fattura o altro documento che giustifichi il rimborso di tale voce.
Il Sig. dovrà pertanto corrispondere al Sig. la somma di Euro 1.840,00, CP_1 Pt_1
oltre interessi di legge a decorrere dalla data del 4 Luglio 2016, data in cui è stato reso il falso giuramento avanti al G.d.P. di Asti (vedasi doc. 3 di parte attrice, sentenza G.d.P. del 10
Ottobre 2016, pagina 3, sest'ultima e quint'ultima riga: “… sottoposto a giuramento decisorio
il 04/07/16 …”): in tema di risarcimento dei danni a seguito di condanna penale CP_1
per falso giuramento, trattandosi di responsabilità aquiliana, gli interessi e la rivalutazione decorrono dal giorno in cui è stato prestato il giuramento falso, momento nel quale si è
verificato il fatto illecito, e non dalla data della pronuncia del giudice civile nel giudizio nel quale è stato prestato il falso giuramento, atteso che la pronuncia assume, rispetto a quell'evento, valore puramente conseguenziale e necessitato (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza del
27 Giugno 1989).
Non si ritiene, invece, di poter riconoscere le altre richieste economiche avanzate dal Sig.
nel giudizio. Pt_1
Per quanto concerne la somma di Euro 2.042,77 domandata dal Sig. a rimborso delle Pt_1
spese di lite poste a proprio proprio carico dal G.d.P. di Asti (e ritenute poste in compensazione con altro proprio credito), difetta la prova dell'effettivo e concreto esborso di tale importo: e nel difetto di pagamento non potrà sorgere alcun diritto al rimborso.
La fattura elettronica n. 23/2024 del 18 Gennaio 2024 (doc. 10 di parte attrice) è relativa alle prestazioni professionali rese dall'Avv. Alberto Avidano in relazione ai procedimenti penali celebrati prima avanti al Tribunale di Asti e poi avanti alla Corte di Appello di Torino ma non contempla anche la attività svolta dall'Avv. Giuseppe Leuzzi nel procedimento civile avanti al
G.d.P.
Le testimoni escusse alla udienza del 14 Ottobre 2024 non hanno fornito alcun elemento utile a tal fine (Sig.ra : “ circa il capo 2, io conosco il Sig. in Controparte_3 Parte_1
quanto è venuto nello studio legale dove io lavoro e dove svolgo le mansioni di segretaria. Io però non seguo la parte contabile. Sono però io che mi occupo della redazione delle note
spese nei processi civili. Non so dire in questo momento se al Sig. venne domandato il Pt_1
pagamento di una parcella esattamente corrispondente alla somma liquidata dal G.d.P. Non
so dire se tale somma sia poi stata corrisposta dal Sig. all'Avv. Leuzzi in quanto Pt_1
come ho detto prima non sono io che mi occupo dell'aspetto contabile dello Studio. Non
conosco invece il Sig. circa il capo 3 in questo momento non mi ricordo della CP_1
circostanza lettami. …”; Sig.ra “… circa i capi 2, 3 e 4io tengo la Parte_3
contabilità dello Studio Legale dove lavoro. è un cognome che a me sembra di aver Pt_1
già sentito in studio, ma non so dire di più in particolare. Non ricordo di aver mai visto la
dichiarazione rammostratami (doc. 8 di parte ricorrente). …”.
Il doc. 6 di parte attrice (cessione di credito del 23 Novembre 2016) dimostra solo che sia intervenuta una cessione di credito da parte dell'Avv. Gabriele Montanaro del Foro di Genova
(beneficiario delle spese di lite nel giudizio avanti al G.d.P. per avvenuta distrazione delle stesse) a favore della società Eden Serra S.r.l. di Genova dell'intero importo liquidato dal
G.d.P. di Asti in tale procedimento (Euro 2.042,77), ma non prova anche che il Sig. Pt_1
abbia effettivamente sostenuto tale costo.
[...]
Il doc. 8 è una mera dichiarazione proveniente dal Sig. , non idonea a dimostrare Pt_1
l'effettivo pagamento (e quindi il diritto al rimborso) della somma di cui sopra (Euro 2.042,77
per rimborso spese di lite liquidate dal G.d.P. a favore del Sig. . CP_1
Analogo discorso deve valere anche per la richiesta di rimborso delle spese dichiaratamente sostenute dal Sig. a saldo delle prestazioni del proprio Difensore per il procedimento Pt_1
civile avanti al G.d.P.: non vi è in atti alcuna fattura che certifichi l'avvenuto pagamento di tali somme a favore dell'Avv. Giuseppe Leuzzi, né le prove orali hanno evidenziato tale circostanza.
Anche in questa ipotesi, pertanto, nel difetto di prova del pagamento della somma di Euro
2.042,77, la domanda dovrà essere rigettata.
Per quanto concerne, infine, la richiesta di pagamento della somma di Euro 1.268,00 relativa ai costi sostenuti dal Sig. per il pagamento del professionista che abbia predisposto la Pt_1 denuncia-querela datata 11 Gennaio 2017 e depositata presso la Procura del Tribunale di Asti
in data 12 Gennaio 2017, anche per tale importo, non si ritiene condivisibile la domanda.
Detta istanza, infatti, è stata introdotta, per la prima volta nel processo, successivamente alla riassunzione, con la memoria Avv. Leuzzi del 18 Aprile 2024 e pertanto appare da qualificarsi come domanda nuova, poiché relativa ad un fatto (pagamento fattura per presentazione querela) non prospettato inizialmente e non oggetto di domanda nelle conclusioni iniziali dell'atto di citazione datato 22 Giugno 2020.
Tale richiesta non costituisce una mera precisazione della domanda già formulata ma assume il carattere di domanda assolutamente indipendente, slegata ed autonoma rispetto a quella iniziale, conseguenza di una circostanza di fatto causalmente differente e mai enunciata prima.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il procedimento riassunto conservi tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello già sospeso, poiché la riassunzione non comporti l'instaurazione di un nuovo processo, bensì vada a costituire la mera prosecuzione di quello originario (Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 9915 del 9 Aprile 2019; Cass. Civ., Sez. 2,
Sentenza n. 19030 del 10 Luglio 2008 [principio esplicitato dalla Cassazione nella ipotesi di riassunzione a seguito di accertata incompetenza territoriale, ma da intendersi avente carattere generale]). Tale principio si inserisce nel solco della interpretazione già resa in passato dal medesimo Collegio di Legittimità il quale ha ritenuto che persino i mutamenti di situazioni di fatto, avvenuti nel corso del processo, legittimino gli interessati solo a far valere in separato giudizio, salvo preclusioni, le loro ragioni, ma non ad introdurre nuove pretese nello stesso processo. Ne deriva che non sia consentito alle parti, dopo la sospensione del processo (nel caso esaminato dalla Corte, avvenuta ex art. 295 cod. proc. civ., per pregiudiziale penale)
introdurre nuove domande in aggiunta a quelle originarie, essendo rivolto l'atto di riassunzione alla prosecuzione dell'identico rapporto processuale, senza necessità di una nuova iscrizione a ruolo della causa (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 8478 del 2 Agosto 1995).
Nel caso di specie la querela de quo era stata presentata dal Sig. avanti alla Procura Pt_1
del Tribunale di Asti in data 12 Gennaio 2017 (doc. 4 di parte attrice) e la fattura relativa alle prestazioni effettuate dall'Avv. Aldo Mirate per la relativa predisposizione era stata emessa in data 12 Febbraio 2018 (doc. 11 di parte attrice [fattura 159/2018]), ossia in data precedente anche alla originaria introduzione del presente processo.
La domanda introdotta con la memoria, Avv. Leuzzi, del 18 Aprile 2024 e relativa alla richiesta di condanna del Sig. anche per le spese resesi necessarie per la CP_1
presentazione della denuncia-querela, appare, pertanto, tardiva e non ammissibile nella presente sede, con conseguente reiezione.
In ragione di quanto sopra argomentato, si ritiene che il Sig. abbia diritto ad Parte_1
essere risarcito dal Sig. per un importo complessivo di Euro 1.840,00, oltre CP_1
interessi di legge a decorrere dalla data del 4 Luglio 2016, sino al saldo effettivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico della parte soccombente, come da liquidazione riportata in parte dispositiva, in ossequio ai parametri stabiliti dal DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della durata del processo, della difficoltà dei temi trattati, delle difese addotte dalle parti e dell'esito del giudizio.
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Martinetto,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
p.q.m.
- condanna il Sig. al pagamento, in favore del Sig. , della CP_1 Parte_1
somma di 1.840,00, oltre interessi di legge a decorrere dalla data del 4 Luglio 2016, sino al saldo effettivo;
- condanna il Sig. al pagamento delle spese di lite a favore del Sig. CP_1 Pt_1
, spese oggi liquidate in Euro 1.400,00, oltre I.v.a. e C.p.a. ed oltre 15% sulle somme
[...]
imponibili quale rimborso spese generali a titolo di compensi per le difese ed Euro 480,00 a titolo di esposti;
- respinge ogni altra domanda.
Così deciso in Asti il 6 Agosto 2025
Il giudice dott. Andrea Martinetto
TRIBUNALE CIVILE DI ASTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Martinetto,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo al n.ro 1637/2020 Registro Generale,
avente ad oggetto: risarcimento danno a seguito di falso giuramento,
promossa da
, (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Leuzzi del Foro di Asti, in forza di procura speciale del 7 Giugno 2023, allegata agli atti,
- attore -
contro
(c.f.: ) CP_1 CodiceFiscale_2
- convenuto contumace -
Conclusioni della parte attrice: Contrariis rejectis, piaccia all'On.le Giudicante, premesse le prove e le declaratorie del caso e di legge, accertata e dichiarata la falsità del giuramento e conseguentemente la responsabilità del signor per il fatti di cui in narrativa, CP_1
condannare il medesimo al risarcimento di tutti i danni pati e patiendi dal conchiudente quantificati in euro 7.599,14 oltre interessi dalla commissione del fatto illecito al saldo,
ovvero quell'altra veriore somma risultanda in corso di causa.
Conclusioni della parte convenuta: nessuna conclusione è stata formulata dalla parte convenuta, rimasta contumace per l'intera durata del processo e mai neanche comparsa in giudizio.
Motivi della decisione
Con atto di citazione del 22 Giugno 2020 l'attore, Sig. , chiamava a giudizio Parte_1
avanti al Tribunale di Asti il Sig. in quanto ritenuto responsabile per il danno CP_1
patito a seguito della condotta illegittima da Quest'ultimo mantenuta nel corso di un precedente giudizio civile celebrato avanti al Giudice di Pace di Asti.
In particolare, l'attore riferiva di aver instaurato nell'anno 2015 un procedimento civile avanti al G.d.P. di Asti, al fine di ottenere la condanna del Sig. al pagamento del CP_1
corrispettivo di Euro 1.840,00, oltre I.v.a., per la esecuzione di opere edili eseguite, previo conferimento di incarico, su un suo immobile sito in Rocchetta Tanaro.
Nel corso di tale procedimento, il Sig. restava il giuramento decisiorio di cui agli CP_1
artt. 2736 e ss. c.c., così ottenendo un esito favorevole del giudizio motivato esclusivamente dalla efficacia di tale atto nel rispetto dell'art. 2738, c.c.
In esito al procedimento de quo, il Sig. , in data 12 Gennaio 2017, sporgeva formale Pt_1
denuncia-querela avanti alla Procura presso il Tribunale di Asti, lamentando la falsità delle dichiarazioni del Sig. contenute nel giuramento reso nel corso del CP_1
procedimento avanti al G.d.P., con ciò violando il precetto di cui all'art. 371 c.p. e si costituiva parte civile nel procedimento penale derivatone, celebrato dal Tribunale di Asti.
A conclusione del dibattimento penale, il giudice del Tribunale di Asti, con la sentenza n.
1749/2018 del 23 Novembre 2018, acclarava la penale responsabilità del Sig. CP_1
condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione e riconoscendo la somma di Euro 2.000,00
a titolo di ristoro del danno morale patito dalla parte civile, Sig. . Altresì Parte_1
liquidava, a favore della parte civile, la somma di Euro 1.200,00, oltre oneri di legge, quale rimborso delle spese sostenute per la costituzione nel giudizio. Il Sig. roponeva tempestivo appello avverso la sopra citata sentenza di condanna di CP_1
primo grado.
Nelle more del giudizio penale di appello, il Sig. instaurava la odierna Parte_1
procedura civile finalizzata all'ottenimento del risarcimento per il lamentato danno.
In data 21 Dicembre 2020, il giudice, verificata la corretta chiamata in giudizio del convenuto,
dichiarava la contumacia del convenuto, non costituitosi nel processo.
Alla successiva udienza del 12 Aprile 2021, riscontrato che la sentenza penale di primo grado non avesse ancora assunto il valore di giudicato, il Tribunale dichiarava la sospensione del giudizio civile in ossequio alla esplicita imposizione portata dall'art. 75, co. III, c.p.p.
Alla successiva data del 30 Novembre 2023, il Sig. , stante la intervenuta definitività Pt_1
della decisione penale nei confronti del Sig. procedeva alla tempestiva riassunzione CP_1
del giudizio civile ed in data 25 Marzo 2024, acclarata nuovamente la rituale convocazione nel giudizio del Sig. e preso atto della mancata costituzione del medesimo, il CP_1
giudice ne dichiarava, di nuovo, la contumacia, invitando la parte costituita ad introdurre le proprie richieste processuali secondo la disciplina previgente alla L. 149/2022.
Il procedimento proseguiva con la fase istruttoria ed alla udienza del 20 Gennaio 2025, la parte attrice procedeva alla precisazione delle proprie conclusioni definitive, come in epigrafe riportato.
Il giudice, quindi, nel rispetto del previgente art. 190 c.p.c., assegnava i termini alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Per quanto concerne il merito della vertenza si rileva come le domande formulate dalla parte attrice appaiano condivisibili nella misura come infra ritenuta: risulta dimostrato il diritto dell'attore a domandare il risarcimento del danno conseguente al falso giuramento reso dal
Sig. durante il procedimento giudiziale affrontato avanti al G.d.P. di Asti, CP_1
poiché la sentenza penale di condanna del medesimo Sig. divenuta definitva CP_1
in data 3 Ottobre 2023(doc. 12 di parte attrice) ha attestato la condotta penalmente censurabile del prevenuto consistita nell'aver giurato il falso nel corso del procedimento avente RG
1268/2015 celebrato davanti al Giudice di Pace di Asti. Tale condotta illecita ha determinato un danno al Sig. , il quale si è visto pregiudicato Pt_1
nella tutela del proprio diritto a veder correttamente celebrato il procedimento civile che lo vedeva parte del medesimo e pertanto, correttamente, ha instaurato l'odierno contenzioso che non può avere quale oggetto l'accertamento dell'inadempimento al contratto di appalto venuto ad esistenza tra gli odierni litisconsorti e relativo ai lavori edili eseguiti dal Sig.
per il Sig. ma solo la individuazione dei danni conseguenti al falso Pt_1 CP_1
giuramento.
L'art. 2738, co. I, c.c., nella sua parte finale, infatti, preclude la possibilità di revocatoria, cioè
di modificazione, della sentenza basata sul falso giuramento. Il medesimo articolo, però, al proprio successivo comma, legittima, la parte danneggiata, all'esperimento della azione risarcitoria per la eventualità di condanna penale per il falso giuramento.
Ed è proprio questo il caso in concreto verificatosi: il Sig. , correttamente, ha Pt_1
formulato istanza risarcitoria sul presupposto del falso giuramento e non in ragione dell'inadempimento del Sig. danno giustamente domandato in riferimento al solo CP_1
aspetto patrimoniale e non anche morale.
Si rileva, infatti, come il giudice penale del Tribunale di Asti nella propria sentenza, poi confermata dalla Corte Territoriale, abbia già liquidato un importo a titolo di risarcimento del danno ma con la esatta specificazione contenuta nelle motivazioni del fatto che si trattasse di risarcimento per il danno morale, testualmente argomentando “… considerato il danno
morale susseguente al giudizio civile compromesso nonché il patema d'animo arrecato dalla
condotta mendace legittimano il riconoscimento di una condanna per il risarcimento del
danno che pare equo quantificare in valori attuali in € 2.000,0. …” (vedasi doc. 5 di parte attrice, pagina quinta, riga prima e ss.) ed è pertanto legittima la richiesta, oggi prospettata dall'attore, concernente i danni patrimoniali anche subiti a seguito del reato di cui all'art. 371
c.p. posto in essere dal Sig. CP_1
Appare, però, costituire un presupposto necessario l'accertamento del fondamento delle ragioni dell'attore poste alla base della domanda, altrimenti difetterebbe l'esistenza stessa di un danno risarcibile. Il Sig. , nell'odierno contenzioso, ha dimostrato il proprio diritto ad ottenere dal Sig. Pt_1
la somma di Euro 1.840,00 vantata, sin dal procedimento avanti al G.d.P.: CP_1
infatti risulta presente in atti il preventivo di tale importo spedito dal Sig. al Sig. Pt_1
mezzo fax in data 12 Novembre 2012 (doc. 2 di parte attrice) e risulta dimostrata CP_1
la esecuzione dei lavori alla luce delle dichiarazioni rese dalle testimoni e Tes_1
nel corso della udienza del 14 Ottobre 2024. Tes_2
La Sig.ra infatti, riferiva “… Io so che il Sig. avesse Controparte_2 CP_1
chiesto al Sig. di abbattergli la piccola costruzione di sua proprietà, con anche la Pt_1
soletta pericolante, che si trovava di fronte alla casa che affittavo io. Conosco tale
circostanza in quanto fui io a presentare al Sig. il Sig. affinchè eseguisse il CP_1 Pt_1
lavoro. Non so dire in cosa materialmente siano consistiti gli accordi tra loro. Io non ho mai
visto alcun preventivo. Non si trattava di aspetti che potessero interessarmi. …” e la Sig.ra dichiarava “… io conosco di vista il Sig. l'ho visto qualche Parte_2 CP_1
volta in paese e conosco anche il Sig. perché pure lui è di Rocchetta Tanaro. Parte_1
Quello che so dire io è che nella casa a fianco della mia, il Sig. ha eseguito dei Pt_1
lavori. Sono sicura di ciò perché io stessa l'ho visto.
Credo che quella casa fosse del Sig. perché io ho telefonato proprio a lui per dirgli CP_1
che della sua c'era solo più la soletta ed il tetto era crollato ed entrava acqua anche a casa
mia. Il Sig. dopo la mia telefonata venne a vedere la situazione e mi disse che CP_1
avrebbe cercato qualcuno per fare i lavori. Poi i lavori vennero fatti dal Sig. con i Pt_1
suoi figli, ed in particolare hanno demolito il tutto. …”.
Anche la condotta processuale mantenuta dal Sig. oncorre a far ritenere fondata la CP_1
richiesta della parte attrice su tale aspetto. Infatti nonostante la rituale convocazione nel processo (per due volte) e nonostante la notificazione del verbale ammissivo dell'interrogatorio (notifica perfezionatasi in data 12 Luglio 2024), Questi si disinteressava completamente delle vicende processuali non costituendosi nel giudizio e neanche mai presentandosi in udienza. Appare pertanto corretto riconoscere a favore del Sig. un Pt_1
danno di Euro 1.840,00, sulla base del valore del preventivo allegato agli atti. Non viene invece riconosciuto l'ulteriore importo richiesto a titolo di I.v.a., in quanto difetta la prova che essa sia già stata anticipata allo Stato: non risulta prodotta nel fascicolo dell'Ufficio alcuna fattura o altro documento che giustifichi il rimborso di tale voce.
Il Sig. dovrà pertanto corrispondere al Sig. la somma di Euro 1.840,00, CP_1 Pt_1
oltre interessi di legge a decorrere dalla data del 4 Luglio 2016, data in cui è stato reso il falso giuramento avanti al G.d.P. di Asti (vedasi doc. 3 di parte attrice, sentenza G.d.P. del 10
Ottobre 2016, pagina 3, sest'ultima e quint'ultima riga: “… sottoposto a giuramento decisorio
il 04/07/16 …”): in tema di risarcimento dei danni a seguito di condanna penale CP_1
per falso giuramento, trattandosi di responsabilità aquiliana, gli interessi e la rivalutazione decorrono dal giorno in cui è stato prestato il giuramento falso, momento nel quale si è
verificato il fatto illecito, e non dalla data della pronuncia del giudice civile nel giudizio nel quale è stato prestato il falso giuramento, atteso che la pronuncia assume, rispetto a quell'evento, valore puramente conseguenziale e necessitato (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza del
27 Giugno 1989).
Non si ritiene, invece, di poter riconoscere le altre richieste economiche avanzate dal Sig.
nel giudizio. Pt_1
Per quanto concerne la somma di Euro 2.042,77 domandata dal Sig. a rimborso delle Pt_1
spese di lite poste a proprio proprio carico dal G.d.P. di Asti (e ritenute poste in compensazione con altro proprio credito), difetta la prova dell'effettivo e concreto esborso di tale importo: e nel difetto di pagamento non potrà sorgere alcun diritto al rimborso.
La fattura elettronica n. 23/2024 del 18 Gennaio 2024 (doc. 10 di parte attrice) è relativa alle prestazioni professionali rese dall'Avv. Alberto Avidano in relazione ai procedimenti penali celebrati prima avanti al Tribunale di Asti e poi avanti alla Corte di Appello di Torino ma non contempla anche la attività svolta dall'Avv. Giuseppe Leuzzi nel procedimento civile avanti al
G.d.P.
Le testimoni escusse alla udienza del 14 Ottobre 2024 non hanno fornito alcun elemento utile a tal fine (Sig.ra : “ circa il capo 2, io conosco il Sig. in Controparte_3 Parte_1
quanto è venuto nello studio legale dove io lavoro e dove svolgo le mansioni di segretaria. Io però non seguo la parte contabile. Sono però io che mi occupo della redazione delle note
spese nei processi civili. Non so dire in questo momento se al Sig. venne domandato il Pt_1
pagamento di una parcella esattamente corrispondente alla somma liquidata dal G.d.P. Non
so dire se tale somma sia poi stata corrisposta dal Sig. all'Avv. Leuzzi in quanto Pt_1
come ho detto prima non sono io che mi occupo dell'aspetto contabile dello Studio. Non
conosco invece il Sig. circa il capo 3 in questo momento non mi ricordo della CP_1
circostanza lettami. …”; Sig.ra “… circa i capi 2, 3 e 4io tengo la Parte_3
contabilità dello Studio Legale dove lavoro. è un cognome che a me sembra di aver Pt_1
già sentito in studio, ma non so dire di più in particolare. Non ricordo di aver mai visto la
dichiarazione rammostratami (doc. 8 di parte ricorrente). …”.
Il doc. 6 di parte attrice (cessione di credito del 23 Novembre 2016) dimostra solo che sia intervenuta una cessione di credito da parte dell'Avv. Gabriele Montanaro del Foro di Genova
(beneficiario delle spese di lite nel giudizio avanti al G.d.P. per avvenuta distrazione delle stesse) a favore della società Eden Serra S.r.l. di Genova dell'intero importo liquidato dal
G.d.P. di Asti in tale procedimento (Euro 2.042,77), ma non prova anche che il Sig. Pt_1
abbia effettivamente sostenuto tale costo.
[...]
Il doc. 8 è una mera dichiarazione proveniente dal Sig. , non idonea a dimostrare Pt_1
l'effettivo pagamento (e quindi il diritto al rimborso) della somma di cui sopra (Euro 2.042,77
per rimborso spese di lite liquidate dal G.d.P. a favore del Sig. . CP_1
Analogo discorso deve valere anche per la richiesta di rimborso delle spese dichiaratamente sostenute dal Sig. a saldo delle prestazioni del proprio Difensore per il procedimento Pt_1
civile avanti al G.d.P.: non vi è in atti alcuna fattura che certifichi l'avvenuto pagamento di tali somme a favore dell'Avv. Giuseppe Leuzzi, né le prove orali hanno evidenziato tale circostanza.
Anche in questa ipotesi, pertanto, nel difetto di prova del pagamento della somma di Euro
2.042,77, la domanda dovrà essere rigettata.
Per quanto concerne, infine, la richiesta di pagamento della somma di Euro 1.268,00 relativa ai costi sostenuti dal Sig. per il pagamento del professionista che abbia predisposto la Pt_1 denuncia-querela datata 11 Gennaio 2017 e depositata presso la Procura del Tribunale di Asti
in data 12 Gennaio 2017, anche per tale importo, non si ritiene condivisibile la domanda.
Detta istanza, infatti, è stata introdotta, per la prima volta nel processo, successivamente alla riassunzione, con la memoria Avv. Leuzzi del 18 Aprile 2024 e pertanto appare da qualificarsi come domanda nuova, poiché relativa ad un fatto (pagamento fattura per presentazione querela) non prospettato inizialmente e non oggetto di domanda nelle conclusioni iniziali dell'atto di citazione datato 22 Giugno 2020.
Tale richiesta non costituisce una mera precisazione della domanda già formulata ma assume il carattere di domanda assolutamente indipendente, slegata ed autonoma rispetto a quella iniziale, conseguenza di una circostanza di fatto causalmente differente e mai enunciata prima.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il procedimento riassunto conservi tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello già sospeso, poiché la riassunzione non comporti l'instaurazione di un nuovo processo, bensì vada a costituire la mera prosecuzione di quello originario (Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 9915 del 9 Aprile 2019; Cass. Civ., Sez. 2,
Sentenza n. 19030 del 10 Luglio 2008 [principio esplicitato dalla Cassazione nella ipotesi di riassunzione a seguito di accertata incompetenza territoriale, ma da intendersi avente carattere generale]). Tale principio si inserisce nel solco della interpretazione già resa in passato dal medesimo Collegio di Legittimità il quale ha ritenuto che persino i mutamenti di situazioni di fatto, avvenuti nel corso del processo, legittimino gli interessati solo a far valere in separato giudizio, salvo preclusioni, le loro ragioni, ma non ad introdurre nuove pretese nello stesso processo. Ne deriva che non sia consentito alle parti, dopo la sospensione del processo (nel caso esaminato dalla Corte, avvenuta ex art. 295 cod. proc. civ., per pregiudiziale penale)
introdurre nuove domande in aggiunta a quelle originarie, essendo rivolto l'atto di riassunzione alla prosecuzione dell'identico rapporto processuale, senza necessità di una nuova iscrizione a ruolo della causa (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 8478 del 2 Agosto 1995).
Nel caso di specie la querela de quo era stata presentata dal Sig. avanti alla Procura Pt_1
del Tribunale di Asti in data 12 Gennaio 2017 (doc. 4 di parte attrice) e la fattura relativa alle prestazioni effettuate dall'Avv. Aldo Mirate per la relativa predisposizione era stata emessa in data 12 Febbraio 2018 (doc. 11 di parte attrice [fattura 159/2018]), ossia in data precedente anche alla originaria introduzione del presente processo.
La domanda introdotta con la memoria, Avv. Leuzzi, del 18 Aprile 2024 e relativa alla richiesta di condanna del Sig. anche per le spese resesi necessarie per la CP_1
presentazione della denuncia-querela, appare, pertanto, tardiva e non ammissibile nella presente sede, con conseguente reiezione.
In ragione di quanto sopra argomentato, si ritiene che il Sig. abbia diritto ad Parte_1
essere risarcito dal Sig. per un importo complessivo di Euro 1.840,00, oltre CP_1
interessi di legge a decorrere dalla data del 4 Luglio 2016, sino al saldo effettivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico della parte soccombente, come da liquidazione riportata in parte dispositiva, in ossequio ai parametri stabiliti dal DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della durata del processo, della difficoltà dei temi trattati, delle difese addotte dalle parti e dell'esito del giudizio.
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Martinetto,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
p.q.m.
- condanna il Sig. al pagamento, in favore del Sig. , della CP_1 Parte_1
somma di 1.840,00, oltre interessi di legge a decorrere dalla data del 4 Luglio 2016, sino al saldo effettivo;
- condanna il Sig. al pagamento delle spese di lite a favore del Sig. CP_1 Pt_1
, spese oggi liquidate in Euro 1.400,00, oltre I.v.a. e C.p.a. ed oltre 15% sulle somme
[...]
imponibili quale rimborso spese generali a titolo di compensi per le difese ed Euro 480,00 a titolo di esposti;
- respinge ogni altra domanda.
Così deciso in Asti il 6 Agosto 2025
Il giudice dott. Andrea Martinetto