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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/12/2025, n. 2478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2478 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 2625/ 2023
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BIONDI PASQUALE presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico Ricorrente E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall' avv.to AZZANO STEFANO con il quale elettivamente domicilia in C/O AVV. MASSIMO DI LAURO - CORSO VITTORIO EMANUELE N.142 NAPOLI Resistente
E
con sede legale in Busto Arsizio (VA) al Corso Italia n. 7 bis, in CP_2 persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Raviele (c.f. ) del foro di Salerno ed elettivamente domiciliate C.F._1 presso lo studio del legale in BA (SA) alla via C. Turco n. 4, Resistente NONCHE'
a Controparte_3 capitalizzazione per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i
1 lavorati dei settori affini (C.F.: ), in persona del suo legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Resistente contumace
OGGETTO: tfr e previdenza complementare a carico del fondo di garanzia ex art 2, comma V, e 5 L 29/5/1982 n. 297
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/04/2023 e notificato, il ricorrente conveniva l' il e la dinanzi all'adito Tribunale per ottenere il CP_1 CP_3 CP_3 CP_2 pagamento, a carico del Fondo di Garanzia dell' ai sensi dell'art 2 e 5 d. lgs CP_1
80/92, delle somme ivi specificamente indicate a titolo di TFR e di previdenza complementare, vista l'insolvenza del datore di lavoro nel versamento del TFR e dei contributi alla forma previdenziale complementare alla quale il lavoratore aveva aderito, oltre accessori di legge. Si costituivano l' e la che CP_1 CP_2 chiedevano il rigetto del ricorso, spese vinte. Il Fondo non si costituiva e CP_3 ne veniva dichiarata la contumacia. In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02). Ancora in via pregiudiziale, si deve dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e di non essendo datori di lavoro e non risultando, in CP_3 CP_3 CP_2 base agli atti depositati, il Fondo attualmente destinatario del pagamento e CP_2
[... obbligata al pagamento, gravando esso solo sull' quale gestore del CP_1
Fondo di Garanzia e del fondo di previdenza complementare, a favore dei lavoratori ricorrenti. Appare opportuno premettere che il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, secondo quanto espressamente prevede la L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, è stato istituito presso l con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro CP_1 in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 cod. civ., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto (comma 1) o nei casi in cui il datore di lavoro insolvente abbia omesso di versare i contributi alla forma previdenziale complementare alla quale il lavoratore ha aderito (art 5). E come hanno rilevato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 3 ottobre 2002 n. 14220, richiamando un precedente orientamento giurisprudenziale, l'istituzione del Fondo di garanzia rende evidente l'attuazione di una forma di assicurazione sociale. Nel senso della natura tipicamente previdenziale della prestazione di cui è causa si è espressa la Suprema Corte di Cassazione in una importante pronuncia (Cassazione civile , sez. lav., 24 febbraio 2006, n. 4183). Nel caso di specie il ricorrente è stato
2 successivamente dipendente di della Controparte_4 Controparte_5 delle Autolinee Buonotourist s.r.l. e infine di fino alla 19/09/2021 CP_2 data in cui i rapporti di lavoro sono cessati. Tutti i predetti passaggi sono avvenuti ai sensi dell'art. 2112 c.c., con conservazione dei diritti acquisiti dal ricorrente alle dipendenze delle datrici cedenti/concedenti. Il ricorrente nel 2007 ha aderito ad uno dei piani individuali pensionistici del convenuto , che prevedeva il versamento al Fondo del Controparte_3
100 % del TFR, di un contributo a proprio carico, quali lavoratori aderenti, pari al 2% della retribuzione e di un contributo a carico del datore di lavoro pari al 2% della retribuzione, oneri incombenti sul datore di lavoro. Avendo accertato che durante il periodo lavorativo alle dipendenze della della Controparte_4
e della Autolinee Buonotourist s.r.l., tali società non Controparte_5 avevano versato buona parte del dovuto, chiedevano ed ottenevano il decreto ingiuntivo indicato in ricorso, che ha ingiunto alle Autolinee Buonotourist s.r.l. di provvedere ai versamenti non ancora effettuati al Fondo. Nonostante la successiva conciliazione in sede sindacale la società ha continuato a non conferire nulla al fondo, di talché alla data del 30/6/2019 non risultava versato quanto specificato in ricorso. In data 18/12/2020 il Tribunale di Busto Arsizio con sentenza n. 99/2020, pubblicata in pari data, ha dichiarato il Fallimento della società Autolinee Buonotourist S.R.L., e il 27/4/21 ha reso esecutivo lo stato passivo con insinuazione del ricorrente per la somma € 21.948,53, maturata dai lavoratori a titolo di contribuzione non versata al , Controparte_3 nonché l'ammissione del ricorrente al passivo fallimentare per l'importo di € 12.199,38 a titolo di TFR prima dell'adesione al succitato Fondo Pensione (TFR rimasto in azienda), condizionandone l'esigibilità di tale credito alla cessazione del rapporto lavorativo con CP_2
Il rapporto lavorativo del ricorrente con la cessionaria è terminato in CP_2 data 19/09/2021, ed il ricorrenti ha chiesto al fondo di garanzia le somme dovute, ex art 2 e 5 l. 297/82. L' rigettava la domanda non essendovi prova CP_1 dell'insolvenza della società ultima cessionaria. In giudizio Parte_2 CP_1 resisteva con la medesima motivazione, rilevando che non era stata escussa la cessionaria in bonis per cui non era obbligato al pagamento (richiamando, CP_1 da ultimo, Cass. 37789/2022). In corso di causa il ricorrente depositava "Comunicazione recesso contratto di fitto di azienda autolinee Buonotourist S.r.l. (fallita) - Scai S.r.1.", con decorrenza 01/07/2021” con cessazione di efficacia dal 01/07/2021, con la quale quest'ultima società ha comunicato la cessazione della locazione d'azienda al Fallimento Autolinee Buonotourist srl. Ev.idenziava il ricorrente che, per effetto di tale comunicazione di recesso, l'azienda datrice di lavoro del ricorrente è retrocessa nuovamente al Fallimento Autolinee Buonotourist. Si sarebbe così realizzata la fattispecie prevista nel messaggio n. 2272/2019 e CP_1 nella circolare n. 70/2023, secondo cui, in caso di retrocessione CP_1 dell'azienda al fallimento, il Fondo di garanzia corrisponde esclusivamente la
3 quota di TFR maturata prima dell'affitto, a condizione che intervenga la cessazione del rapporto (cfr. circolare prodotta dall' , pag. 12). Nelle note CP_1 da ultimo depositate l' non ha contestato la debenza di tutte le somme CP_1 richieste nel presente giudizio, considerata la cessazione del rapporto. Infine non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, qualora la stessa non sia chiesta da tutte le parti o perlomeno non risulti il riconoscimento da parte del ricorrente del pagamento del dovuto, non essendo ovviamente sufficiente il riconoscimento del debito (eventualmente parziale) da parte dell' , senza la prova dell'effettivo pagamento. Nel contempo è CP_1 evidente che la condanna deve essere effettuata al netto di quanto eventualmente corrisposto. Con riferimento al quantum dovuto devono recepirsi i conteggi dell'odierno ricorrente. Gli stessi infatti appaiono il frutto di una corretta elaborazione, conforme alla normativa applicabile ed espressione di un valido percorso sia logico che argomentativo. Le spese del giudizio possono trovare integrale compensazione in virtù del fatto che il documento di recesso dell'azienda dal contratto di fitto di CP_2 azienda è stato depositato solo in corso di causa e, quindi, acquisito agli atti, e della mancanza di documentazione sufficiente in sede amministrativa, compreso detto documento, per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così dispone: a) condanna l' , in persona del legale rappresentante p,t., a pagare a CP_1 favore del ricorrente la somma di € 21.948,53 dovuta a titolo di contributi dovuti per la previdenza complementare, relativi al periodo lavorativo prestato dal 01/01/2007 e fino 30/06/2019, oltre ulteriori accessori come per legge, al netto di quanto corrisposto;
b) condanna l' , in persona del legale rappresentante p,t. a pagare a CP_1 favore del ricorrente la somma accantonata a titolo di TFR rimasto in azienda per l'attività lavorativa prestata dall'inizio del rapporto lavorativo e fino alla data di adesione al Fondo citato, nella misura di € 12.199,38 , oltre ulteriori accessori come per legge, al netto di quanto corrisposto;
c) dichiara il difetto di legittimazione passiva del di CP_6 CP_2 in persona dei legali rappresentanti p.t.; d) spese di lite compensate;
e) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata 15/12/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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