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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
RUSSO CARMINE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 260/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Verona
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12220239002555516000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12220239002555516000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12220239002555516000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220170017302301000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220180007603184000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220180019640321000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 19/02/2026 Richieste delle parti:
Conclusioni della parte ricorrente: dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese
Conclusioni della parte resistente: dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 12220239002555516/000, emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione, che ha controdedotto sui motivi e chiesto il rigetto del ricorso.
Nelle more della trattazione del giudizio la ricorrente ha provveduto al pagamento delle cartelle portate dall'intimazione di pagamento opposta e le parti hanno raggiunto un accordo anche sulle spese, che hanno depositato in giudizio.
Il ricorso è stato trattato nel merito nella pubblica udienza del 16 febbraio 2026, all'esito della quale è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
1. Preliminarmente va osservato che non rileva che, dopo il deposito della richiesta di estinzione del giudizio e prima dell'udienza di discussione del merito dello stesso, il difensore della ricorrente si sia cancellato dall'albo, in quanto “la volontaria cancellazione dall'albo professionale del procuratore costituito non dà luogo all'applicazione dell'art. 301, comma primo, cod. proc. civ. e non determina, pertanto, l'interruzione del processo, in quanto, mentre le ipotesi ivi previste (la morte, la sospensione o la radiazione dall'albo) sono accomunate dal fatto di non dipendere, almeno in via diretta, dalla volontà del professionista o del cliente, la volontaria cancellazione è assimilabile alle ipotesi indicate nel terzo comma del medesimo articolo (la revoca della procura o la rinuncia ad essa)” (Cass. Sez. 3, 27/05/2009, n. 12261, Rv. 608281 - 01).
2. Nel merito, il giudizio deve essere dichiarato estinto, perché il pagamento spontaneo del debito tributario, unito alla dichiarazione di perdita di interesse a coltivare il ricorso, depositata in giudizio dalla difesa della ricorrente, comporta la cessazione della materia del contendere.
3. In ragione dell'accordo intervenuto tra le parti sussistono i gravi ed eccezionali motivi che giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa tra le parti le spese di lite.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
RUSSO CARMINE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 260/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Verona
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12220239002555516000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12220239002555516000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12220239002555516000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220170017302301000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220180007603184000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220180019640321000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 19/02/2026 Richieste delle parti:
Conclusioni della parte ricorrente: dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese
Conclusioni della parte resistente: dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 12220239002555516/000, emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione, che ha controdedotto sui motivi e chiesto il rigetto del ricorso.
Nelle more della trattazione del giudizio la ricorrente ha provveduto al pagamento delle cartelle portate dall'intimazione di pagamento opposta e le parti hanno raggiunto un accordo anche sulle spese, che hanno depositato in giudizio.
Il ricorso è stato trattato nel merito nella pubblica udienza del 16 febbraio 2026, all'esito della quale è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
1. Preliminarmente va osservato che non rileva che, dopo il deposito della richiesta di estinzione del giudizio e prima dell'udienza di discussione del merito dello stesso, il difensore della ricorrente si sia cancellato dall'albo, in quanto “la volontaria cancellazione dall'albo professionale del procuratore costituito non dà luogo all'applicazione dell'art. 301, comma primo, cod. proc. civ. e non determina, pertanto, l'interruzione del processo, in quanto, mentre le ipotesi ivi previste (la morte, la sospensione o la radiazione dall'albo) sono accomunate dal fatto di non dipendere, almeno in via diretta, dalla volontà del professionista o del cliente, la volontaria cancellazione è assimilabile alle ipotesi indicate nel terzo comma del medesimo articolo (la revoca della procura o la rinuncia ad essa)” (Cass. Sez. 3, 27/05/2009, n. 12261, Rv. 608281 - 01).
2. Nel merito, il giudizio deve essere dichiarato estinto, perché il pagamento spontaneo del debito tributario, unito alla dichiarazione di perdita di interesse a coltivare il ricorso, depositata in giudizio dalla difesa della ricorrente, comporta la cessazione della materia del contendere.
3. In ragione dell'accordo intervenuto tra le parti sussistono i gravi ed eccezionali motivi che giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa tra le parti le spese di lite.