Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00530/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00125/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 125 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfonso Tagliamonte, Marco Marinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Chieti, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'annullamento
del decreto del Prefetto della Provincia di Chieti prot. pec/6D/Area I n. 0003467 del 17/01/2022, notificato in data 12/02/2022, di rigetto della istanza di riesame presentata in data 19/09/2018 volta all'annullamento del Decreto del Prefetto di Chieti n. 13361 del 14/05/2014 a mezzo del quale era stato disposto il divieto nei confronti del sig.-OMISSIS- di detenere armi, munizioni e materie esplodenti; 2) degli esiti delle istruttorie espletate dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Chieti con note prot. n. 096119/1-1 del 19/11/2018 e n. 096119/3-4 del 7/10/2021 e dalla Questura di Chieti, Div. PASI prot. n. 39356 del 29/10/2019 e prot. n. 48076 del 13/10/2021, relative alle note informative sulla richiesta di riesame del Decreto del Prefetto di Chieti prot. n. 13361 del 14/05/2014; nonché di ogni altro atto, accertamento, nota procedimentale e provvedimento precedente e/o successivo comunque connesso con i richiamati impugnati provvedimenti, allo stato non conosciuto e nei confronti del quale ci si riserva l'eventuale proposizione di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Chieti e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2025 il dott. SS AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
-il giorno 07/12/2013, nel corso di un controllo, il sig. -OMISSIS- dichiarava spontaneamente ai militari operanti, della Stazione di Carabinieri di Orsogna (CH), di essersi recato il quel Comune per procedere all’acquisto di un quantitativo di grammi 0,5 di sostanza stupefacente ad uso personale (eroina) (dalla relazione dell’Amministrazione, versata in atti, si evince anche che il medesimo avrebbe dichiarato ai militari che faceva uso dello stupefacente con una cadenza di due o tre volte a settimana);
-a seguito di ciò, il Prefetto di Chieti ha imposto, al medesimo ricorrente, con il Decreto n. 38164 del 02/01/2014, in via cautelare, il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, successivamente confermato in via definitiva con Decreto n. 13361 del 14/05/2014;
-il ricorrente espone che, dopo aver concluso positivamente un lungo percorso terapeutico (con successivi esami tossicologici sempre negativi), intrapreso al fine di liberarsi dell’uso di sostanze stupefacenti, sebbene occasionale e sporadico, in data 19/09/2018 presentava richiesta di revoca del divieto di cui al Decreto del Prefetto della Provincia di Chieti n. 13361 del 14/05/2014, da cui conseguiva solo un preavviso di diniego;
-in data 26/01/2021 presentava poi una ulteriore richiesta di riesame del provvedimento di diniego di detenzione armi anche sulla base dell’intervenuta Circolare del Ministero dell’Interno datata 25/11/2020, n. 557/PAS/U/013490/10171 avente ad oggetto: “ Recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa in materia di applicazione dell'art. 39 TULPS”, in cui sarebbe affermato che il diniego di detenzione armi non potrebbe rappresentare “una condanna a vita” e che conseguentemente il Prefetto sarebbe tenuto a una seria istruttoria circa una possibile revisione del decreto stesso;
-il Prefetto di Chieti, in data 17/01/2022, ha adottato il decreto prot. pec/6D/Area I n. 0003467 del 17/1/2022, notificato il successivo 12/02/2022, di rigetto dell’istanza di riesame presentata in data 19/09/2018, ritenendo che non sussistessero elementi sufficientemente idonei a giustificare la revoca del provvedimento;
- avverso tale ultimo atto di rigetto il ricorrente ha proposto il presente gravame;
-alla udienza del 17 ottobre 2025 la causa è passata in decisione;
-il ricorso è infondato;
- l’art. 39 dispone che « Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne »; e l’art. 43 dispone che « oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi:
a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi. La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi»;
-secondo l’interpretazione condivisa dal Collegio, ai fini della valutazione dell’affidamento in ordine al “non abuso” della licenza, non ha rilievo la circostanza che il consumo di droga sia stato o meno sporadico, essendo sufficiente anche un solo episodio a supportare il divieto di detenzione di armi per inaffidabilità nel relativo uso. Ciò poiché, il solo contatto con il mondo del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, per l'acquisto della droga, non depone certamente a favore di una condotta irreprensibile e pienamente affidabile, quale si addice a un soggetto detentore di armi (Consiglio di Stato n.3542 del 2024: “ Non rileva, infatti, se il consumo di droga sia stato o meno sporadico essendo sufficiente anche un solo episodio a supportare il divieto di detenzione di armi per inaffidabilità nel relativo uso. Il contatto con il mondo del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, per l’acquisto della droga, non depongono a favore di una condotta irreprensibile e pienamente affidabile, quale si addice a un soggetto detentore di armi (Cons. Stato, sez. III, 23 maggio 2017, n. 2404). Tale fattore ostativo è peraltro previsto dal decreto del Ministero della sanità del 24 aprile 1998, modificato dal decreto del Ministero della salute (recante disposizioni sui “Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale”), emesso ai sensi della legge 6 marzo 1987, n. 89, il cui art. 1, punto 5), ha disposto che “costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci”. Sotto tale aspetto, il provvedimento impugnato in primo grado ha natura di atto vincolato (Cons. Stato, sez. III, 31 maggio 2016, n. 2305) ”);
-il divieto, come noto, può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a "buona condotta" (Cons. Stato, sez. III, 7 marzo 2016, n. 922);
- l’articolo 75 del dpr 309 del 1990, alla lettera c), prevede tra l’altro la sanzione della “ b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla ”, nei confronti di chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope;
- tale sanzione segue un proprio iter tipizzato dalla medesima disposizione: “ Se risulta che l'interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente ”;
- il potere sanzionatorio previsto da tale ultima disposizione, tuttavia, non elide il coesistente potere prefettizio in ordine al rilascio e alla revoca del titolo di polizia, connotato, come noto, da ampia discrezionalità, proprio a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;
- non costituisce pertanto un vizio del provvedimento la circostanza che il Prefetto, invece di adottare la sanzione della sospensione, abbia deciso di vietare tout court la detenzione di armi;
- il particolare rigore, anche giurisprudenziale, in ordine all’esercizio di tale ultimo potere di polizia, ben si spiega in ragione della rilevanza e della delicatezza delle antagoniste esigenze con cui la detenzione delle armi può entrare in conflitto;
- il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare armi, e può essere concesso solo a persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse; ciò, a tutela del primario interesse all'ordine pubblico e alla tranquilla convivenza della collettività, dovendo essere garantita anche l'intera, restante massa dei consociati sull'assenza di pregiudizi (di qualsiasi genere) per la loro incolumità (Consiglio di Stato sez. III, 19/04/2024, n.3542, pronunciata proprio in un caso di diniego di porto d’armi a seguito di detenzione di stupefacente per uso personale: “ l'inaffidabilità all'uso delle armi è idonea a giustificare l’adozione della detta misura, con valenza tipicamente cautelare, senza che occorra dimostrarne l'avvenuto abuso e la relativa valutazione, caratterizzata da ampia discrezionalità, ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti, ma anche i sinistri involontari, che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili ”);
- in altri termini, la sanzione di cui all’articolo 75 cit. e la sua doverosità e immediatezza, costituisce un presidio minimo e immediato di tutela special-preventiva, oltre ad avere appunto contenuto e presupposti tipici delle misure sanzionatorie, mentre il potere di polizia di cui all’articolo 39 tulps è a presidio dell’ordine e della sicurezza pubblica, secondo la nota tutela anticipatoria e generale, tipica di tali poteri;
- il potere di cui all’articolo 39 cit. non ha carattere sanzionatorio, dunque la decisione di vietare la detenzione di armi anche a chi ha fatto uso sporadico e in passato di sostanze stupefacenti, non può essere valutata sulla scorta di una “pena”, ma appunto come un misura di estrema cautela, la quale, proprio per i descritti interessi che vengono in rilievo, non si presenta affatto irrazionale;
-le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA PA, Presidente
SS AN, Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS AN | PA PA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.