Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/05/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2345 /2025
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. V.G. 2345/2025 promosso con ricorso congiunto depositato in data
28/02/2025 da
, con l'avv. Cosoi Andrei, come da mandato in atti;
Pt_1
e
, con l'avv. Cosoi Andrei, come da mandato in atti;
Controparte_1
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in Padova, il 18.2.2006 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio di detto comune nell'anno 2006 al n.36, parte I, vol. 01, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile, a mezzo rituale comunicazione della cancelleria di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici.
2) Le figlie e saranno affidare congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, cui sarà assegnata la casa coniugale sita in Padova (PD), via P. Fambri n.3, Sc. A, Int. 2, mentre il padre si trasferirà altrove.
1
4) Fatte salve diverse e più ampie modalità di visita concordate di volta in volta con l'altro genitore, che tengano conto del preminente interesse dei figli e impregiudicato il regime di affidamento condiviso dei minori, i coniugi concordano che, salvo diverso accordo tra gli stessi, e, in ogni caso, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie e con quelli lavorativi dei genitori stessi, il padre potrà tenere con sé le figlie quando vorrà nel corso della settimana, previo accordo con la IG.ra . CP_1
5) Ciascun coniuge si obbliga a tenere informato l'altro sul luogo in cui le figlie si trovano, nonché a rendersi reperibile quando avrò con sé le figlie senza limitare la comunicazione tra queste ultime e l'altro genitore.
6) Salvo diverso accordo, le figlie trascorreranno ad anni alterni la Viglia con uno dei due genitori e il Natale con l'altro; inoltre, durante le vacanze di Natale ciascun genitore trascorrerà sei giorni continuativi con le figlie. Le figlie trascorreranno ad anni alterni con il padre o con la madre il giorno di Pasqua ed il successivo Lunedì dell'Angelo. Entro la fine del mese di maggio di ogni anno i IGnori e si accorderanno, compatibilmente Pt_1 CP_1
con i rispettivi impegni lavorativi, circa le vacanze estive con le figlie: il padre potrà trascorrere con i figli due settimane anche non continuative.
7) I genitori si impegnano a assumere un comportamento rispettoso e collaborativo nella gestione della responsabilità genitoriale, valorizzando il reciproco ruolo genitoriale, comunicandosi quanto avviene di rilevante nella vita delle figlie ed agendo con il criterio del superiore interesse del benessere degli stessi.
8) il padre verserà alla madre a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna figlia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario.
9) Le spese straordinarie – determinate secondo il Protocollo del Tribunale di Padova che le parti danno atto di conoscere e che si allega al presenta atto – saranno ripartite nella misura del 70% a carico del IG. e al 30% della IG.ra , previa documentazione delle Pt_1 CP_1
stesse.
2 10) La casa coniugale, sita in Padova (PD), via P- Fambri n.3, Sc A, Int. 2, in comproprietà tra i coniugi e gravata da mutuo agli stessi cointestati, con gli arredi e suppellettili presenti, resta nella disponibilità esclusiva della IG.ra . Controparte_1
11) Le spese relative al menzionato immobile di comproprietà saranno divise come segue: spese straordinarie:
70% a carico del IG. ; Pt_1
30% a carico della IG.ra . Controparte_1
Sono da considerarsi spese ordinarie, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: le utenze di luce, acqua, gas, internet, tassa rifiuti, spese condominiali ordinarie, manutenzione ordinaria dell'immobile 8piccole riparazioni, giardinaggio, ecc.) invece le spese straordinarie sono considerate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo spese condominiali straordinarie, manutenzione straordinaria dell'immobile (rifacimento tetto, sostituzione caldaia, ecc.), ristrutturazioni, spese legali relative all'immobile.
Rata mensile del mutuo e la relativa polizza assicurativa della casa coniugale:
50% a carico del IG. ; Pt_1
50% a carico della IG.ra . Controparte_1
Rata del finanziamento nr. 59415946:
50% a carico del IG. ; Pt_1
50% a carico della IG.ra Controparte_1
12) I coniugi convengono di suddividere il reddito lordo mensile del IG. , derivante Pt_1 dall'attività svolta per conto di ES IT RL unipersonale (P. VA , affiliata P.IVA_1 alla società di diritto ceco “ES” network, con sede legale in Zaoralova 3045/1e, 62800
Brno – Lisen, o da qualsiasi altra società che in futuro possa subentrare o sostituire ES
IT RL e/o ES Network nella gestione dell'attività svolta dal IG. , come segue: Pt_1
- 70% a favore del IG. ; Pt_1
- 30% a favore della IG.ra . Controparte_1
I coniugi, altresì, convengono che gli stessi devono usufruire – e quindi entrambi – in qual misura dei bonus e/o premi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo bonus c.d. vacanza “all inclusive” per alcuni gionri pagata dall'azienda a favore dei collaboratori) riconosciuti da
“ES” al IG. ; Pt_1
Le presenti condizioni, di cui la punto 12), sono a tempo indeterminato, sono definitive, irrevocabili e non soggette a modifiche o condizioni future, a prescindere da qualsiasi evento
3 futuro, incluso ma non limitato al raggiungimento dell'autosufficienza economica delle figlie o a qualsiasi cambiamento nella situazione finanziaria dei coniugi.
13) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi titolari di redditi i propri ed economicamente autosufficienti.
14) Con il presente atto le parti reciprocamente confermano di aver definito ogni aspetto dei loro rapporti economico patrimoniali e di null'altro avere reciprocamente a rivendicare per diritti di qualsivoglia natura e/o pretendere per qualsiasi pretesa creditoria sino alla data di sottoscrizione del presente atto, fatto salvo quanto stabilito nelle presenti conclusioni.
15) Spese integralmente compensate tra le part”.
Per il P.M: “conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate”
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio il 18/02/2006 in Padova e trascritto Pt_1 Controparte_1
nel relativo registro al n.36, Parte I dell'anno 2006.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 8.4.2025.
Preliminarmente, va dato atto che, avendo le parti anche la cittadinanza italiana (doc.14 e 16), non si pongono questioni relativa alla sussistenza della competenza giurisdizionale del giudice italiano in ordine a tutte le domande e alla legge applicabile con riguardo alle domande relative all'affidamento collocazione e mantenimento dei figli, nonché con riguardo agli aspetti economici.
Limitatamente alla domanda di scioglimento del matrimonio, le parti, nate entrambe in
Modavia, hanno optato per l'applicazione della legge moldava che prevede il c.d. divorzio diretto, ai sensi dell'art.5 del Regolamento UE 111/2019, applicabile ratione temporis e a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti ( cfr. Corte di Giustizia CE, sez. III,
29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, Sundelind Lopez v. Lopez Lizazo, che , con riferimento al precedente Regolamento (CE) n.2201/2003, ha affermato che "si applica anche ai cittadini di
Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri")
e comunque anche in forza dell'art.31, comma 2, L.218/1995, contenente un rinvio mobile ai regolamenti unionali.
Tale optio legis risulta espressa in conformità all'art.5, comma 1 del citato Regolamento, con riguardo alla lettera c) (che fa riferimento alla “legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo”) e rispetta i caratteri di forma prescritti dall'art.7 dello stesso.
4 La domanda merita di esser accolta.
Invero, la legge moldava (Codice Della Famiglia n. 1316 del 26.10.2000) regola agli art. 33 e
37 lo scioglimento del matrimonio su richiesta di uno dei coniugi. In particolare, stabilisce l'art. 37 che “se i coniugi hanno figli minori comuni, ad eccezione di quanto previsto all'art. 36 cpv,
o, in assenza di un accordo per il divorzio del coniuge, il divorzio avviene attraverso il
Tribunale. .... Il giudice dichiara lo scioglimento del matrimonio se ritiene che la convivenza come coniugi e la conservazione della famiglia sia impossibile”.
Nella fattispecie le parti hanno dato atto che tra di esse la comunione materiale e spirituale è venuta meno in modo irreversibile, rendendo insostenibile la prosecuzione della convivenza, e si sono accordate per chiedere lo scioglimento del matrimonio.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della figlia minore , in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e a Per_1
quello della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente e, pertanto, va Per_2
preso atto delle stesse, quanto ai punti da 2 a 10 e 13, con la precisazione che le condizioni relative all'affidamento, alla collocazione e alla frequentazione del genitore non convivente valgono solo per la figlia , in quanto è maggiorenne e pertanto libera di scegliere Per_1 Per_2 con quale genitore vivere e con quali tempi e modalità frequentare l'altro genitore.
Con riferimento, poi, ai punti 11, 12 e 14 delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che le stesse, pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Pt_1 Controparte_1
contratto il 18/02/2006 in Padova e trascritto nel relativo registro al n.36 parte I anno
2006 del Comune di Padova;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio, secondo quanto indicato in parte motiva;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di conIGlio del 20 maggio 2025.
5 Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
6
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi