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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/08/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 548/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Sabrina
Micarelli, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione il 04.06.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Scicli il 10.12.2005, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 76, parte II, Serie A, dell'anno
2005, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati i figli (Ragusa, 03.06.2003), (Modica, 08.07.2005) Per_1 Per_2
e (Ragusa, 22.01.2009); Persona_3 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 24.03.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto.
2. Dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio contratto in Parte_2 Parte_1 data 10.12.2005 nel Comune di Scicli, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di Scicli, anno
2005, n. 76, Parte II, Serie A).
3. Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, Persona_3 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
4. Tutta la prole avrà la residenza abituale presso la casa familiare in Scicli, Via Monte Campagna 69 con collocamento prevalente con la madre.
5. Assegnare la casa familiare, sita in Scicli, Via Monte Campagna 69 alla moglie con ogni arredo e pertinenza
6. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come segue: gli incontri con il padre verranno concordati di volta in volta con i figli, considerando la loro età (sono in grado di decidere in piena libertà anche in base ai loro impegni scolastici ed extrascolastici), eventualmente anche per il pernotto;
in tale maniera verranno concordate anche le vacanze estive e le altre festività annuali.
7. Disporre che il padre si obblighi, a titolo di concorso, al mantenimento della figlia , Per_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente e della figlia minorenne, Persona_3 versando la somma di € 200,00 mensile a ciascuna figlia in via indiretta per la figlia minore e in via diretta alla figlia maggiorenne, comunque in via anticipata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
La somma, a decorrere dal mese di dicembre 2024, sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo. 8. Disporre che il padre provveda al versamento del 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative) sostenute nell'interesse delle figlie, previo accordo e documentate.
9. Per il momento il padre non provvederà al mantenimento del figlio in quanto lo stesso risulta Per_2 economicamente autosufficiente, tuttavia, qualora non si dovesse rinnovare il contratto di tirocinio per l'anno 2025, il padre si impegna, sin da ora, a versare, a favore del figlio la somma di € Per_2
200,00 in via diretta e comunque anticipata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
la suddetta somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria;
in questo caso il padre provvederà a pagare il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative) anche nell'interesse del figlio, previo accordo e documentate.
10. La sig.ra dichiara di rinunciare al proprio mantenimento, tuttavia la stessa avrà diritto Parte_1 di percepire l'intera somma relativa all'assegno unico. che l'udienza di comparizione del dì 04.06.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario a Scicli in data 10.12.2005, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 76, parte II, Serie A, dell'anno 2005; - Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Scicli perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 9.07.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 548/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Sabrina
Micarelli, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione il 04.06.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Scicli il 10.12.2005, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 76, parte II, Serie A, dell'anno
2005, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati i figli (Ragusa, 03.06.2003), (Modica, 08.07.2005) Per_1 Per_2
e (Ragusa, 22.01.2009); Persona_3 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 24.03.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto.
2. Dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio contratto in Parte_2 Parte_1 data 10.12.2005 nel Comune di Scicli, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di Scicli, anno
2005, n. 76, Parte II, Serie A).
3. Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, Persona_3 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
4. Tutta la prole avrà la residenza abituale presso la casa familiare in Scicli, Via Monte Campagna 69 con collocamento prevalente con la madre.
5. Assegnare la casa familiare, sita in Scicli, Via Monte Campagna 69 alla moglie con ogni arredo e pertinenza
6. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come segue: gli incontri con il padre verranno concordati di volta in volta con i figli, considerando la loro età (sono in grado di decidere in piena libertà anche in base ai loro impegni scolastici ed extrascolastici), eventualmente anche per il pernotto;
in tale maniera verranno concordate anche le vacanze estive e le altre festività annuali.
7. Disporre che il padre si obblighi, a titolo di concorso, al mantenimento della figlia , Per_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente e della figlia minorenne, Persona_3 versando la somma di € 200,00 mensile a ciascuna figlia in via indiretta per la figlia minore e in via diretta alla figlia maggiorenne, comunque in via anticipata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
La somma, a decorrere dal mese di dicembre 2024, sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo. 8. Disporre che il padre provveda al versamento del 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative) sostenute nell'interesse delle figlie, previo accordo e documentate.
9. Per il momento il padre non provvederà al mantenimento del figlio in quanto lo stesso risulta Per_2 economicamente autosufficiente, tuttavia, qualora non si dovesse rinnovare il contratto di tirocinio per l'anno 2025, il padre si impegna, sin da ora, a versare, a favore del figlio la somma di € Per_2
200,00 in via diretta e comunque anticipata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
la suddetta somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria;
in questo caso il padre provvederà a pagare il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative) anche nell'interesse del figlio, previo accordo e documentate.
10. La sig.ra dichiara di rinunciare al proprio mantenimento, tuttavia la stessa avrà diritto Parte_1 di percepire l'intera somma relativa all'assegno unico. che l'udienza di comparizione del dì 04.06.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario a Scicli in data 10.12.2005, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 76, parte II, Serie A, dell'anno 2005; - Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Scicli perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 9.07.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti