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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/06/2024, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
n.13/2024RG
RE PUBB LI CA IT ALI ANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
dott. ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott. ssa Manuela Saracino Consigliere
dott.ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere
all'udienza del 10 giugno 2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al n.13/2024RG
T R A nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppina Longo e Caterina De Giosa
-Appellante- E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Loprieno CP_2
-Appellato -
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 2110/2023 pubblicata in data 10 luglio 2023 il Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro, pronunciando nel contraddittorio tra le parti indicate in epigrafe, ha rigettato la domanda proposta dalla lavoratrice - volta a far accertare e dichiarare la illegittimità della riduzione operata dalla società resistente sulla retribuzione mensile percepita in virtù dei precedenti contratti stipulati con le altre società vincitrici dell'appalto indetto dal per i beni e attività culturali come addetta ai servizi di CP_3 portineria e conseguentemente condannare la società convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive - ed ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della società resistente liquidandole in euro 2.500,00 oltre accessori di legge e di tariffa con distrazione in favore del difensore antistatario.
2. Avverso detta sentenza, la ha proposto appello sostenendone l'erroneità e Pt_1 chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento della domanda spiegata in primo grado con il ristoro delle spese del doppio grado del giudizio.
La società appellata ha resistito al gravame, depositando apposita memoria e chiedendo la conferma della sentenza.
3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e i fascicoli d'ufficio relativi al primo grado del giudizio, all'udienza del 10 giugno 2024, sono comparsi: la assistita dai suoi Pt_1 difensori nonché il legale rappresentante della assistito dal proprio Controparte_4 legale che hanno dato atto di aver aderito all'invito della Corte definendo consensualmente la vicenda controversa e hanno contestualmente provveduto alla sottoscrizione del verbale di conciliazione.
4.Acquisito agli atti anche il verbale di conciliazione sottoscritto in udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
5.Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La conciliazione intervenuta fra le parti determina, infatti, il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata
(cfr., ex plurimis, Cass. 27 ottobre 2005, n. 20860; Cass. 8 novembre 2003 n. 16785). Invero, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso,
Cassazione civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775: “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale”; Cassazione civile, sez. III, 20 maggio 1998, n. 5029: “La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto (…) ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia”). 6.Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul merito della res litigiosa e hanno consensualmente definito anche il regime delle spese di lite. Tanto si evince con chiarezza dal tenore testuale del verbale di conciliazione sottoscritto all'udienza del 10 giugno 2024, che fa espressa menzione del presente procedimento e che contiene la rinuncia delle parti alle domande, agli atti e all'azione, oltre al riconoscimento di una somma in favore dell'appellante, nonché regola nel dettaglio le spese processuali di tutte le fasi e gradi del giudizio (cfr. punti 4) e7) del verbale di conciliazione).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari-Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 8 gennaio 2024 da nei confronti di Parte_1 la sentenza n.2110/2023 emessa dal Tribunale di Bari giudice Controparte_5 del lavoro in data 10 luglio 2023, così provvede: in riforma della impugnata sentenza dichiara cessata tra le parti la materia del contendere sulla domanda avanzata da anche in ordine alle spese del doppio grado Parte_1 giudizio.
Così deciso, in Bari in data 10 giugno 2024.
Il Presidente estensore dott. ssa Vittoria Orlando
RE PUBB LI CA IT ALI ANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
dott. ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott. ssa Manuela Saracino Consigliere
dott.ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere
all'udienza del 10 giugno 2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al n.13/2024RG
T R A nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppina Longo e Caterina De Giosa
-Appellante- E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Loprieno CP_2
-Appellato -
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 2110/2023 pubblicata in data 10 luglio 2023 il Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro, pronunciando nel contraddittorio tra le parti indicate in epigrafe, ha rigettato la domanda proposta dalla lavoratrice - volta a far accertare e dichiarare la illegittimità della riduzione operata dalla società resistente sulla retribuzione mensile percepita in virtù dei precedenti contratti stipulati con le altre società vincitrici dell'appalto indetto dal per i beni e attività culturali come addetta ai servizi di CP_3 portineria e conseguentemente condannare la società convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive - ed ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della società resistente liquidandole in euro 2.500,00 oltre accessori di legge e di tariffa con distrazione in favore del difensore antistatario.
2. Avverso detta sentenza, la ha proposto appello sostenendone l'erroneità e Pt_1 chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento della domanda spiegata in primo grado con il ristoro delle spese del doppio grado del giudizio.
La società appellata ha resistito al gravame, depositando apposita memoria e chiedendo la conferma della sentenza.
3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e i fascicoli d'ufficio relativi al primo grado del giudizio, all'udienza del 10 giugno 2024, sono comparsi: la assistita dai suoi Pt_1 difensori nonché il legale rappresentante della assistito dal proprio Controparte_4 legale che hanno dato atto di aver aderito all'invito della Corte definendo consensualmente la vicenda controversa e hanno contestualmente provveduto alla sottoscrizione del verbale di conciliazione.
4.Acquisito agli atti anche il verbale di conciliazione sottoscritto in udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
5.Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La conciliazione intervenuta fra le parti determina, infatti, il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata
(cfr., ex plurimis, Cass. 27 ottobre 2005, n. 20860; Cass. 8 novembre 2003 n. 16785). Invero, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso,
Cassazione civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775: “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale”; Cassazione civile, sez. III, 20 maggio 1998, n. 5029: “La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto (…) ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia”). 6.Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul merito della res litigiosa e hanno consensualmente definito anche il regime delle spese di lite. Tanto si evince con chiarezza dal tenore testuale del verbale di conciliazione sottoscritto all'udienza del 10 giugno 2024, che fa espressa menzione del presente procedimento e che contiene la rinuncia delle parti alle domande, agli atti e all'azione, oltre al riconoscimento di una somma in favore dell'appellante, nonché regola nel dettaglio le spese processuali di tutte le fasi e gradi del giudizio (cfr. punti 4) e7) del verbale di conciliazione).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari-Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 8 gennaio 2024 da nei confronti di Parte_1 la sentenza n.2110/2023 emessa dal Tribunale di Bari giudice Controparte_5 del lavoro in data 10 luglio 2023, così provvede: in riforma della impugnata sentenza dichiara cessata tra le parti la materia del contendere sulla domanda avanzata da anche in ordine alle spese del doppio grado Parte_1 giudizio.
Così deciso, in Bari in data 10 giugno 2024.
Il Presidente estensore dott. ssa Vittoria Orlando