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Sentenza 15 agosto 2025
Sentenza 15 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 15/08/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 15 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 3.06.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2134/2021 R.G.L.
TRA
, nato in [...] il [...], C.F.: , rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce al ricorso per accertamento tecnico preventivo, dall'avv. Graziella Di Candia, con cui elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Floro Flori, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo.
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1. , ritenendo di averne i presupposti, in data 09.01.2020, ha presentato Parte_1 domanda per ottenere il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 e allo status di portatore di handicap grave ai sensi della l. 104/92, art. 3, comma 3. La domanda non è stata accolta in quanto la competente CML INPS riconosceva il ricorrente “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 124/98) medio-grave 67%-99%” e portatore di handicap lieve, negando, di fatto, i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali pretese. A seguito del diniego, l'istante proponeva davanti al Tribunale di LAGONEGRO due distinti giudizi di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., iscritti ai nn. R.G. 830/2020 e 1174/2020; all'esito della disposta riunione e del successivo conferimento incarico al consulente tecnico di ufficio, il Dott. con relazione depositata in data 06.10.2021, Persona_1 confermava il giudizio espresso in sed iva ritenendo che il quadro clinico dell'istante non fosse tale da integrare il presupposto necessario al riconoscimento della indennità di accompagnamento. Nulla precisava in ordine alla richiesta di accertamento dell'handicap grave. 1.1. Pur non avendo contestato le risultanze dell'accertamento nei termini ex art. 195 c.p.c., la parte ricorrente depositava espresso atto di dissenso e proponeva tempestivamente ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritenendo errato il giudizio formulato per l'omessa valutazione dell'intero quadro clinico, caratterizzato da patologie a carico dell'apparato articolare determinanti grave deficit della deambulazione, della stazione eretta e dell'equilibrio. Chiedeva, pertanto, al giudice del lavoro di l'accertamento del sopra descritto stato di salute e la Parte_2CP_ condanna dell al p ese di lite. CP_ 1.2. L' si è costituito deducendo la correttezza e l'esaustività delle conclusioni del CTU e chiede l rigetto della domanda proposta. Si opponeva ad una eventuale rinnovazione delle indagini peritali già espletate.
1.3. Rilevata la presenza di ulteriore documentazione medica, allegata alle note depositate in data
02.04.2023, il GdL onerava il consulente incaricato di depositare breve relazione integrativa precisando, altresì, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'handicap grave.
1.4. Esaminati i chiarimenti resi, dopo ulteriori rinvii determinati dal carico di ruolo, l'odierna udienza veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come da sentenza depositata dopo la scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689). Quanto al riconoscimento dell'handicap grave, l'art. 3 comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 dispone che “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Ove tale minorazione abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo tale da rendere necessario un intervento permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale, la situazione assume connotazioni di gravità, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 3.
3. Il consulente medico di ufficio, Dott. nominato nel corso del procedimento per Persona_1 l'accertamento tecnico preventivo, con positata il 06.10.2021, ha ritenuto che il complesso morboso dell'istante, caratterizzato da “artrosi ed osteoporosi polidistrettuale con impegno funzionale, cardiopatia ipertensiva, note di decadimento cognitivo” non fosse tale da rendere necessaria un'assistenza continua nello svolgimento delle attività essenziali o nella deambulazione, che avviene in autonomia e senza appoggio. 3.1. Ritenendo non corretta la valutazione effettuata, parte ricorrente instaurava il presente giudizio di opposizione, contestando la relazione depositata in fase di atp per la erroneità delle conclusioni ivi contenute e ritenendo sussistenti i presupposti per l'accesso alle provvidenze richieste. A sostegno delle proprie difese, nelle more del giudizio, produceva ulteriore certificazione medica ritenuta attestante l'intervenuto aggravamento del quadro clinico già esaminato.
3.2. Con relazione integrativa depositata il 16.05.2024, a seguito dei disposti chiarimenti, il dott. ribadiva la correttezza della valutazione già espressa nei seguenti termini: “… Nel caso specifico Per_1 i crolli vertebrali erano già riportati nel referto di visita reumatologica del 3/7/2019 eppure l'esame clinico obiettivo
Pag. 2 di 5 riferito nella relazione parla chiaro: “la deambulazione è autonoma ed avviene anche senza appoggio, con busto un po' antiverso e piccoli passi. I passaggi posturali altresì sono autonomi e validi. È in grado di mettersi autonomamente e senza difficoltà in posizione eretta, da quella seduta, ed iniziare la deambulazione. L'esame funzionale ha rilevato medie limitazioni, correlabili all'età. Lasègue negativa bilateralmente.” Ed ho scritto così nell'elaborato peritale perché è esattamente questo che ho rilevato alla visita medica: il periziato è entrato nel mio studio (era il periodo del Covid) in modo autonomo e non sorretto da nessuno. Pretendere di ribaltare la realtà costatata de visu con la semplice considerazione che la terapia farmacologica prescritta è riservata alla diagnosi di osteoporosi grave appare completamente fuori logica ed avulsa dall'osservazione reale. Pertanto oltre a confermare la valutazione medico-legale assunta nella relazione di ctu di assenza del requisito sanitario per la concessione del beneficio economico dell'indennità di accompagnamento, affermo che il quadro clinico del all'epoca della visita medica per la ctu, Pt_1 non era tale da richiedere “un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, nella sfera individuale e in quella di relazione”, condizione questa che descrive un Handicap grave secondo la Legge 104/92. Naturalmente tutto questo si riferisce e viene cristallizzato all'epoca della visita medica per la ctu, 3 anni or sono. Peraltro la nuova documentazione prodotta nessuna affermazione clinica riporta se non “osteoporosi con crolli vertebrali. Artrosi polidistrettuale”, senza riferire nulla di esplicito circa la deambulazione. In conclusione: Si ritiene il signor Parte_1
- “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti medio- gravi,67-99%, a svolgere le funzioni ed i
[...] compiti propri della sua età” - “Portatore di Handicap comma 1, art. 3”, Legge 104/92. Non sono sussistenti i requisiti sanitari rispettivamente previsti dalle LL. 508/88 e 18/80 per la concessione del beneficio economico dell'indennità di accompagnamento, e dalla Legge 104/92 per la concessione dei benefici per le persone in Handicap grave”.
4. Alla luce di quanto emerge dalla ricostruzione dell'iter processuale, questo Giudice ritiene corrette e pienamente condivisibili le conclusioni rese dal CTU nel giudizio di ATPO, confermate nella presente fase. Le censure della parte ricorrente si incentrano prevalentemente sulla sottovalutazione, da parte del consulente, del quadro clinico descritto nella certificazione medica prodotta. Sotto tale profilo le contestazioni mosse risultano prive di fondamento in quanto il consulente incaricato, all'esito della visita peritale e dell'esame obiettivo, ha rilevato: “… la deambulazione è autonoma ed avviene anche senza appoggio, con busto un po' antiverso e piccoli passi. I passaggi posturali altresì sono autonomi e validi. È in grado di mettersi autonomamente e senza difficoltà in posizione eretta, da quella seduta, ed iniziare la deambulazione. L'esame funzionale ha rilevato medie limitazioni, correlabili all'età. Lasègue negativa bilateralmente … Soggetto vigile, collaborante, orientato nel tempo e nello spazio. Al colloquio clinico ha riferito correttamente ed in modo abbastanza preciso le sue notizie anamnestiche. Qualche lacuna mnesica. Il tono dell'umore appare un po' deflesso”. Tali considerazioni risultano confermate anche a seguito dell'esame della documentazione depositata nella presente fase, dalla quale non sono emersi elementi idonei a condurre ad un giudizio diverso rispetto a quello di diniego sopra riportato.
4.1. Si evince, dunque, con chiarezza l'assenza dei presupposti legittimanti l'accesso ai benefici economici per cui è causa. Si rammenta, infatti, che ai fini dell'accoglimento della domanda proposta non è sufficiente la mera difficoltà nella deambulazione o nello svolgimento delle funzioni essenziali, occorrendo la concreta impossibilità di attendervi autonomamente. Ed invero, la giurisprudenza nomofilattica ha più volte chiarito come, ai fini della valutazione che qui ci occorre, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (Cassazione civile, sez. VI, n. 25255 del 27 novembre 2014).
4.2. Non si rende necessario, confutare, in questa sede, puntualmente tutte le contrarie deduzioni articolate dal difensore della parte, avendo il consulente d'ufficio non solo nel suo elaborato tenuto in debita considerazione, pur non concordando con essi, i rilievi sollevati, ma avendo anche ulteriormente chiarito gli aspetti più controversi della vicenda.
Pag. 3 di 5 E' sufficiente, quindi, richiamare il più volte ribadito orientamento della Suprema Corte in forza del quale il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare, se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso (cfr. Cass. 9/12/1995, n. 12630; Cass. 7.6.2000, n. 7716; Cass. 11.3.2002, n. 3492). A maggior ragione non sussiste un ulteriore obbligo motivazionale ove, come nel caso di specie, nella ricostruzione del fatto contestato, si aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi di parte. Ne deriva, quindi, che non è necessario soffermarsi sulle contrarie allegazioni della parte che, essendo state espressamente confutate dal CTU, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cassazione civile, sez. III, 07 luglio 2009, n. 15904; Cassazione civile, sez. III, 30 aprile 2009, n. 10123). Pertanto, la domanda deve essere respinta.
4.3. Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Le conclusioni del medico incaricato per l'accertamento tecnico de quo sono ritenute complessivamente esaurienti dal giudice, adeguatamente argomentate, immuni da vizi logici quantomeno sulla base degli elementi scientifici di questo giudice e delle osservazioni svolte nel ricorso in opposizione.
Pertanto, a fronte di elementi precisi e motivati espressi dal consulente di ufficio, fondati non sull'astratta sussistenza di generiche patologie, ma sul concreto esame obiettivo, la parte ricorrente si è limitata ad una contestazione dei risultati della consulenza senza aggiungere alcun elemento avente una rilevanza medico-legale che possa portare ad una diversa valutazione, rendendo così superfluo un nuovo accertamento.
La parte ricorrente, infatti, non ha individuato reali omissioni di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione di una corretta conclusione tecnica, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una difformità tra le valutazioni del consulente e quelle auspicate dalla parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico, non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in un'inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (Cass. 21 agosto 2007, n. 17779; Cass. 17 aprile 2004 n. 7341; Cass. 28 ottobre 2003 n. 16223).
Va, viceversa, rimarcato che il CTU ha ritenuto di dover confermare il giudizio medico – legale espresso dal CML in quanto le patologie del periziato non comportano impossibilità a CP_1 deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o a compiere gli atti quotidiani della vita o necessità di assistenza nelle relazioni sociali e familiari. Né nel presente giudizio di opposizione sono stati addotti elementi di novità rilevanti ai fini di una diversa decisione, sicché la richiesta di rinnovo della consulenza si appalesa assolutamente esplorativa. Deve ricordarsi che le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio a loro carico invocando, per l'accertamento dei propri diritti, una consulenza tecnica di ufficio, non essendo la stessa un mezzo di prova in senso stretto, e che se è consentito al giudice fare ricorso a quest'ultima per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario (c.d. consulenza percipiente) ciò è consentito purché la parte, entro i termini di decadenza propri dell'istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda, ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass. n. 20695 del 2013; Cass. n. 1190 del 2015).
Le conclusioni del CTU, alla luce dei principi di diritto sopra detti, trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata anche nella presente fase e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Pag. 4 di 5 4.4. Pertanto, in ogni caso il quadro patologico complessivo, secondo la valutazione del consulente tecnico di ufficio, non comporta una perdita dell'autonomia personale nel compimento degli atti quotidiani della vita o nelle relazioni sociali e familiari, né della deambulazione, non richiedendo così una assistenza continuativa né la necessità di accompagnamento da parte di terzi.
A fronte di un quadro medico legale articolato e descritto in maniera esauriente che certamente porta ad escludere la sussistenza dei requisiti per fruire dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap grave, le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente valutato dal consulente di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo. Anche la deduzione relativa all'intervenuto aggravamento del quadro clinico già esaminato è assolutamente sfornita di prova, non avendo l'ulteriore documentazione depositata una valenza probatoria sufficiente a fondare l'accoglimento della domanda avanzata. Una eventuale integrazione si sarebbe, quindi, rivelata assolutamente esplorativa.
4.5. Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo, dunque, non può essere riconosciuta alla parte ricorrente l'indennità di accompagnamento e l'handicap grave, in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare delle prestazioni assistenziali richieste.
5. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326; le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già provvisoriamente CP_ liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di CTU liquidate come da separato decreto. Lagonegro, 1.08.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo MP
Pag. 5 di 5
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2134/2021 R.G.L.
TRA
, nato in [...] il [...], C.F.: , rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce al ricorso per accertamento tecnico preventivo, dall'avv. Graziella Di Candia, con cui elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Floro Flori, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo.
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1. , ritenendo di averne i presupposti, in data 09.01.2020, ha presentato Parte_1 domanda per ottenere il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 e allo status di portatore di handicap grave ai sensi della l. 104/92, art. 3, comma 3. La domanda non è stata accolta in quanto la competente CML INPS riconosceva il ricorrente “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 124/98) medio-grave 67%-99%” e portatore di handicap lieve, negando, di fatto, i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali pretese. A seguito del diniego, l'istante proponeva davanti al Tribunale di LAGONEGRO due distinti giudizi di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., iscritti ai nn. R.G. 830/2020 e 1174/2020; all'esito della disposta riunione e del successivo conferimento incarico al consulente tecnico di ufficio, il Dott. con relazione depositata in data 06.10.2021, Persona_1 confermava il giudizio espresso in sed iva ritenendo che il quadro clinico dell'istante non fosse tale da integrare il presupposto necessario al riconoscimento della indennità di accompagnamento. Nulla precisava in ordine alla richiesta di accertamento dell'handicap grave. 1.1. Pur non avendo contestato le risultanze dell'accertamento nei termini ex art. 195 c.p.c., la parte ricorrente depositava espresso atto di dissenso e proponeva tempestivamente ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritenendo errato il giudizio formulato per l'omessa valutazione dell'intero quadro clinico, caratterizzato da patologie a carico dell'apparato articolare determinanti grave deficit della deambulazione, della stazione eretta e dell'equilibrio. Chiedeva, pertanto, al giudice del lavoro di l'accertamento del sopra descritto stato di salute e la Parte_2CP_ condanna dell al p ese di lite. CP_ 1.2. L' si è costituito deducendo la correttezza e l'esaustività delle conclusioni del CTU e chiede l rigetto della domanda proposta. Si opponeva ad una eventuale rinnovazione delle indagini peritali già espletate.
1.3. Rilevata la presenza di ulteriore documentazione medica, allegata alle note depositate in data
02.04.2023, il GdL onerava il consulente incaricato di depositare breve relazione integrativa precisando, altresì, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'handicap grave.
1.4. Esaminati i chiarimenti resi, dopo ulteriori rinvii determinati dal carico di ruolo, l'odierna udienza veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come da sentenza depositata dopo la scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689). Quanto al riconoscimento dell'handicap grave, l'art. 3 comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 dispone che “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Ove tale minorazione abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo tale da rendere necessario un intervento permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale, la situazione assume connotazioni di gravità, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 3.
3. Il consulente medico di ufficio, Dott. nominato nel corso del procedimento per Persona_1 l'accertamento tecnico preventivo, con positata il 06.10.2021, ha ritenuto che il complesso morboso dell'istante, caratterizzato da “artrosi ed osteoporosi polidistrettuale con impegno funzionale, cardiopatia ipertensiva, note di decadimento cognitivo” non fosse tale da rendere necessaria un'assistenza continua nello svolgimento delle attività essenziali o nella deambulazione, che avviene in autonomia e senza appoggio. 3.1. Ritenendo non corretta la valutazione effettuata, parte ricorrente instaurava il presente giudizio di opposizione, contestando la relazione depositata in fase di atp per la erroneità delle conclusioni ivi contenute e ritenendo sussistenti i presupposti per l'accesso alle provvidenze richieste. A sostegno delle proprie difese, nelle more del giudizio, produceva ulteriore certificazione medica ritenuta attestante l'intervenuto aggravamento del quadro clinico già esaminato.
3.2. Con relazione integrativa depositata il 16.05.2024, a seguito dei disposti chiarimenti, il dott. ribadiva la correttezza della valutazione già espressa nei seguenti termini: “… Nel caso specifico Per_1 i crolli vertebrali erano già riportati nel referto di visita reumatologica del 3/7/2019 eppure l'esame clinico obiettivo
Pag. 2 di 5 riferito nella relazione parla chiaro: “la deambulazione è autonoma ed avviene anche senza appoggio, con busto un po' antiverso e piccoli passi. I passaggi posturali altresì sono autonomi e validi. È in grado di mettersi autonomamente e senza difficoltà in posizione eretta, da quella seduta, ed iniziare la deambulazione. L'esame funzionale ha rilevato medie limitazioni, correlabili all'età. Lasègue negativa bilateralmente.” Ed ho scritto così nell'elaborato peritale perché è esattamente questo che ho rilevato alla visita medica: il periziato è entrato nel mio studio (era il periodo del Covid) in modo autonomo e non sorretto da nessuno. Pretendere di ribaltare la realtà costatata de visu con la semplice considerazione che la terapia farmacologica prescritta è riservata alla diagnosi di osteoporosi grave appare completamente fuori logica ed avulsa dall'osservazione reale. Pertanto oltre a confermare la valutazione medico-legale assunta nella relazione di ctu di assenza del requisito sanitario per la concessione del beneficio economico dell'indennità di accompagnamento, affermo che il quadro clinico del all'epoca della visita medica per la ctu, Pt_1 non era tale da richiedere “un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, nella sfera individuale e in quella di relazione”, condizione questa che descrive un Handicap grave secondo la Legge 104/92. Naturalmente tutto questo si riferisce e viene cristallizzato all'epoca della visita medica per la ctu, 3 anni or sono. Peraltro la nuova documentazione prodotta nessuna affermazione clinica riporta se non “osteoporosi con crolli vertebrali. Artrosi polidistrettuale”, senza riferire nulla di esplicito circa la deambulazione. In conclusione: Si ritiene il signor Parte_1
- “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti medio- gravi,67-99%, a svolgere le funzioni ed i
[...] compiti propri della sua età” - “Portatore di Handicap comma 1, art. 3”, Legge 104/92. Non sono sussistenti i requisiti sanitari rispettivamente previsti dalle LL. 508/88 e 18/80 per la concessione del beneficio economico dell'indennità di accompagnamento, e dalla Legge 104/92 per la concessione dei benefici per le persone in Handicap grave”.
4. Alla luce di quanto emerge dalla ricostruzione dell'iter processuale, questo Giudice ritiene corrette e pienamente condivisibili le conclusioni rese dal CTU nel giudizio di ATPO, confermate nella presente fase. Le censure della parte ricorrente si incentrano prevalentemente sulla sottovalutazione, da parte del consulente, del quadro clinico descritto nella certificazione medica prodotta. Sotto tale profilo le contestazioni mosse risultano prive di fondamento in quanto il consulente incaricato, all'esito della visita peritale e dell'esame obiettivo, ha rilevato: “… la deambulazione è autonoma ed avviene anche senza appoggio, con busto un po' antiverso e piccoli passi. I passaggi posturali altresì sono autonomi e validi. È in grado di mettersi autonomamente e senza difficoltà in posizione eretta, da quella seduta, ed iniziare la deambulazione. L'esame funzionale ha rilevato medie limitazioni, correlabili all'età. Lasègue negativa bilateralmente … Soggetto vigile, collaborante, orientato nel tempo e nello spazio. Al colloquio clinico ha riferito correttamente ed in modo abbastanza preciso le sue notizie anamnestiche. Qualche lacuna mnesica. Il tono dell'umore appare un po' deflesso”. Tali considerazioni risultano confermate anche a seguito dell'esame della documentazione depositata nella presente fase, dalla quale non sono emersi elementi idonei a condurre ad un giudizio diverso rispetto a quello di diniego sopra riportato.
4.1. Si evince, dunque, con chiarezza l'assenza dei presupposti legittimanti l'accesso ai benefici economici per cui è causa. Si rammenta, infatti, che ai fini dell'accoglimento della domanda proposta non è sufficiente la mera difficoltà nella deambulazione o nello svolgimento delle funzioni essenziali, occorrendo la concreta impossibilità di attendervi autonomamente. Ed invero, la giurisprudenza nomofilattica ha più volte chiarito come, ai fini della valutazione che qui ci occorre, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (Cassazione civile, sez. VI, n. 25255 del 27 novembre 2014).
4.2. Non si rende necessario, confutare, in questa sede, puntualmente tutte le contrarie deduzioni articolate dal difensore della parte, avendo il consulente d'ufficio non solo nel suo elaborato tenuto in debita considerazione, pur non concordando con essi, i rilievi sollevati, ma avendo anche ulteriormente chiarito gli aspetti più controversi della vicenda.
Pag. 3 di 5 E' sufficiente, quindi, richiamare il più volte ribadito orientamento della Suprema Corte in forza del quale il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare, se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso (cfr. Cass. 9/12/1995, n. 12630; Cass. 7.6.2000, n. 7716; Cass. 11.3.2002, n. 3492). A maggior ragione non sussiste un ulteriore obbligo motivazionale ove, come nel caso di specie, nella ricostruzione del fatto contestato, si aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi di parte. Ne deriva, quindi, che non è necessario soffermarsi sulle contrarie allegazioni della parte che, essendo state espressamente confutate dal CTU, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cassazione civile, sez. III, 07 luglio 2009, n. 15904; Cassazione civile, sez. III, 30 aprile 2009, n. 10123). Pertanto, la domanda deve essere respinta.
4.3. Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Le conclusioni del medico incaricato per l'accertamento tecnico de quo sono ritenute complessivamente esaurienti dal giudice, adeguatamente argomentate, immuni da vizi logici quantomeno sulla base degli elementi scientifici di questo giudice e delle osservazioni svolte nel ricorso in opposizione.
Pertanto, a fronte di elementi precisi e motivati espressi dal consulente di ufficio, fondati non sull'astratta sussistenza di generiche patologie, ma sul concreto esame obiettivo, la parte ricorrente si è limitata ad una contestazione dei risultati della consulenza senza aggiungere alcun elemento avente una rilevanza medico-legale che possa portare ad una diversa valutazione, rendendo così superfluo un nuovo accertamento.
La parte ricorrente, infatti, non ha individuato reali omissioni di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione di una corretta conclusione tecnica, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una difformità tra le valutazioni del consulente e quelle auspicate dalla parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico, non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in un'inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (Cass. 21 agosto 2007, n. 17779; Cass. 17 aprile 2004 n. 7341; Cass. 28 ottobre 2003 n. 16223).
Va, viceversa, rimarcato che il CTU ha ritenuto di dover confermare il giudizio medico – legale espresso dal CML in quanto le patologie del periziato non comportano impossibilità a CP_1 deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o a compiere gli atti quotidiani della vita o necessità di assistenza nelle relazioni sociali e familiari. Né nel presente giudizio di opposizione sono stati addotti elementi di novità rilevanti ai fini di una diversa decisione, sicché la richiesta di rinnovo della consulenza si appalesa assolutamente esplorativa. Deve ricordarsi che le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio a loro carico invocando, per l'accertamento dei propri diritti, una consulenza tecnica di ufficio, non essendo la stessa un mezzo di prova in senso stretto, e che se è consentito al giudice fare ricorso a quest'ultima per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario (c.d. consulenza percipiente) ciò è consentito purché la parte, entro i termini di decadenza propri dell'istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda, ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass. n. 20695 del 2013; Cass. n. 1190 del 2015).
Le conclusioni del CTU, alla luce dei principi di diritto sopra detti, trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata anche nella presente fase e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Pag. 4 di 5 4.4. Pertanto, in ogni caso il quadro patologico complessivo, secondo la valutazione del consulente tecnico di ufficio, non comporta una perdita dell'autonomia personale nel compimento degli atti quotidiani della vita o nelle relazioni sociali e familiari, né della deambulazione, non richiedendo così una assistenza continuativa né la necessità di accompagnamento da parte di terzi.
A fronte di un quadro medico legale articolato e descritto in maniera esauriente che certamente porta ad escludere la sussistenza dei requisiti per fruire dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap grave, le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente valutato dal consulente di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo. Anche la deduzione relativa all'intervenuto aggravamento del quadro clinico già esaminato è assolutamente sfornita di prova, non avendo l'ulteriore documentazione depositata una valenza probatoria sufficiente a fondare l'accoglimento della domanda avanzata. Una eventuale integrazione si sarebbe, quindi, rivelata assolutamente esplorativa.
4.5. Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo, dunque, non può essere riconosciuta alla parte ricorrente l'indennità di accompagnamento e l'handicap grave, in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare delle prestazioni assistenziali richieste.
5. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326; le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già provvisoriamente CP_ liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di CTU liquidate come da separato decreto. Lagonegro, 1.08.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo MP
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