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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 10/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5370/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Sezione specializzata delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente dott. Sara Fioroni Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5370/2014 promossa da:
(C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv.to Enzo Betori, elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in Perugia, Corso Vannucci n. 30
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avvocato Patrizia Pugliese, elettivamente domiciliato presso lo Studio del medesimo difensore in Perugia, Corso Vannucci 30;
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_2 C.F._2
Alessio Mazzoli e Sara Raspati, elettivamente domiciliato presso lo Studio dei medesimi difensori in Foligno (PG) Via Grumelli 20/A;
pagina 1 di 44 (C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_3 C.F._3
Giuseppe Congiunti e Francesca Congiunti, elettivamente domiciliato presso lo Studio dei medesimi difensori in Foligno (PG), Corso Cavour n. 4;
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_4 C.F._4 dall'Avv. Guido Bacino, elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in Foligno (PG), Via Roncalli n. 19;
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_5 C.F._5
Camillo Franceschini, elettivamente domiciliato presso lo Studio del medesimo difensore in Foligno (PG), Via Roncalli n. 19;
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_6 C.F._6
Marco Catagna e Cristiana Buchetti, elettivamente domiciliato presso lo Studio dei medesimi difensori in Perugia, Via Martiri dei Lager n. 58;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per la Curatela attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa rinuncia alle domande svolte nei confronti di , nei termini esposti Parte_7 nell'atto di transazione depositato, nonché alle domande svolte nei confronti di
e di , nei termini esposti nel presente verbale, 1. Controparte_2 CP_3 ti, ne iche qualità, hanno tenuto i comportamenti sopraindicati, comportamenti contrari ai loro obblighi e doveri di Legge, di statuto e contrattuali, così producendo i danni conseguenti alla dissoluzione del patrimonio della società (già ) e comunque all'aggravio del dissesto, Parte_1 CP_4 come i esse oglia dichiarare la loro responsabilità solidale, per i fatti dedotti nel presente atto e per i titoli dedotti in giudizio anche come previsti dall'art. 146 della legge fallimentare;
2. condannare, con esclusione di
, e , nei limiti della loro quota Parte_7 Controparte_2 CP_3
t tt trattuale – al risarcimento, in favore del fallimento attore, dei danni conseguentemente cagionati alla Società fallita ed alla massa dei creditori, nella misura pari al passivo fallimentare, quantificabile, allo stato in Euro 3.146.523,68 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, detratto l'ammontare corrispondente alla quota di debito riferibile a , nonché alla quota di Parte_7 debito riferibile a ed a , oggetto di transazione, da Controparte_2 CP_3 stralciarsi dall'in toria;
le domande e le eccezioni svolte dai convenuti nei confronti della;
4. condannare, con Parte_1
pagina 2 di 44 esclusione di , e di , i convenuti, Parte_7 Controparte_2 CP_3 in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite”.
Per : “si riporta a tutti i propri scritti difensivi, insiste nella Controparte_1 ecce per tutte le ragioni dedotte nelle note di udienza del 21.7.2022 e conclude come da comparsa di costituzione e risposta” e quindi: “ Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto respingere tutte le domande svolte nei confronti di CP_1
in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate, anche so
[...] del nesso causale tra comportamenti addebitati e danno asseritamente subìto; dare comunque atto della assoluta estraneità del concludente a qualsiasi atto distrattivo o pregiudizievole per la società fallita;
in subordine e salvo gravame, ove il concludente fosse ritenuto responsabile di condotte dannose, determinare a suo carico soltanto un obbligo risarcitorio direttamente commisurato alle singole condotte dannose effettivamente ascrivibili al concludente e aventi effettiva efficienza causale rispetto al danno lamentato dalla curatela;
dare comunque atto che l'importo richiesto a titolo di danni è eccessivo, non dimostrato, non causalmente collegato alle condotte commissive e/o omissive del In ogni caso, con vittoria di spese e competenze CP_1 professionali”.
Per : “In via preliminare in rito: Accertata e dichiarata la violazione Parte_2 dell' to legislativo 27.06.2003 n° 168, così come modificato dall'art. 2, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con L. 24 marzo 2012, n. 27 per aver la Curatela del Fallimento “IT Meccanica in liquidazione S.p.A.” promosso azione di responsabilità avanti al Tribunale di Perugia essendo diversamente competente la Sezione specializzata del Tribunale di Perugia, dichiarare l'incompetenza del Giudice adito con ogni conseguenza di legge. Ancora nel rito in via preliminare: Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. nel combinato disposto con l'articolo 164 comma 4 c.p.c. ed adottare i conseguenti provvedimenti. Nel merito in via preliminare: Accertata e dichiarata la prescrizione del diritto a promuovere azione di responsabilità per tutte le motivazioni compiutamente espresse nel corpo dell'atto, respingere le domande attoree con ogni conseguenza di legge. In via principale in merito:
-rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e diritto per tutte le motivazioni compiutamente espresse nel corpo dell'atto. In via subordinata, nella non creduta e denegata ipotesi che l'Ill.mo Giudice adito ritenesse di accogliere le domande attoree: Accertare e dichiarare gli atti di mala gestio attribuibili alla condotta attiva e/o omissiva del Sig. nel periodo di effettiva carica di Amministratore, non rientranti tra Parte_2 le attribuzioni delegate in fatto o diritto, nei limiti di quanto effettivamente provato da parte attrice e di quanto non prescritto e quantificare il danno che sia conseguenza diretta ed immediata delle condotte ovvero omissioni addebitate, con ogni logica conseguenza di legge. Accertare e dichiarare le eventuali singole quote di responsabilità di tutti i soggetti in giudizio, le quali dovranno essere determinate avuto riguardo all'apporto causale delle condotte ovvero omissioni a ciascuno eventualmente ascritte
pagina 3 di 44 ed eventualmente considerate illecite nella determinazione dell'eventuale danno e comunque sottrarre dall'importo che i convenuti dovessero essere condannati a pagare in solido la quota ideale transatta dal Dott. e dalla sua chiamata in Parte_7 causa Reale Mutua Assicurazioni e da qualsiasi altra parte abbia eventualmente transatto e/o transigerà nel corso dell'intero giudizio sulla base di quanto statuito dalla Corte di Cassazione, SS.UU. n. 30174/2011. In ogni caso: Condannare parte attrice al pagamento delle spese, compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge”.
Per : “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito: NEL MERITO 1) in via Parte_3 principale: respingere la domanda formulata nei confronti di perché Parte_3 infondata sia in fatto che in diritto;
2) in via subordinata e : nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda attorea dovesse trovare accoglimento anche parziale, Voglia il Tribunale specificare e quantificare le singole quote di responsabilità di tutti i soggetti evocati in giudizio con particolare riferimento alla posizione del Sig. avuto riguardo all'apporto eventualmente fornito in concreto, Pt_3 anche per consentire l'eventuale azione di regresso. 3) In via subordinata e salvo gravame: accertare e dichiarare che le parti che hanno transatto la lite abbiano inteso transigere l'intero debito e non soltanto la loro quota di pertinenza. 4) In ipotesi ulteriormente subordinata e salvo gravame: sottrarre dall'importo che il Tribunale dovesse riconoscere a titolo di risarcimento in favore della Curatela, non già le somme corrisposte dagli altri coobbligati a titolo transattivo, bensì la quota ideale di debito facente capo al debitore transigente, in conformità con i principi espressi da Cass. SS UU n. 30174/2011. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede il rinnovo della CTU in quanto affetta da nullità quella depositata in atti per violazione del contraddittorio, nonché interrogatorio formale di , , sul Controparte_5 Parte_2 Controparte_6 seguente 1) Vero che in qualità di liquidatore della Soc. IT Meccanica spa (già CP_4
) chiese più volte agli amministratori della Soc. la consegna dei beni
[...] Parte_3 ne del libro dei beni ammortizzabili, che mi vengono esibiti, senza avere riscontro” Prova per testi sul seguente capitolo: 2) “Vero che ho redatto e confermo la relazione di stima datata 17/5/2010 che mi viene esibita” Indica a teste l'Ing. domiciliato in Via Eustachio Bartolomeo n. 31 60270 San Severino Testimone_1
BORDINATA si chiede concedersi breve rinvio per valutare l'ipotesi di una definizione stragiudiziale fatto salvo ed impregiudicato ogni diritto. Con il favore dei compensi professionali”.
Per : “L'Avv. Guido Bacino, per la convenuta , Parte_4 Parte_4 rass clusioni: In rito, -si chiede che la prima c.p.c. del 31/3/2018 depositata dalla Curatela attrice, venga espunta dal fascicolo processuale in quanto memoria non autorizzata e, in via subordinata, ribadiamo di non accettare il contraddittorio in ordine alle domande nuove spiegate da controparte, così come dedotto nella nostra seconda memoria ex art. 183 c.p.c. in data 3/5/2018; -si
pagina 4 di 44 reitera il disconoscimento relativo alla produzioni documentali di parte attrice contenute nella nostra terza memoria ex art. 183 c.p.c. in data 23/5/2018; -si ribadisce l'eccezione di nullità della CTU ex art.195 c.p.c., posto che il CTU ha trasmesso il proprio elaborato solamente ai rispettivi CTP anziché alle parti costituite, in ciò rappresentate dai propri difensori, così come dedotto nelle note autorizzate del 5/3/2021 e ribadito all'udienza del 15/7/2021; Nel merito, conclude come segue: respingere la domanda svolta nei confronti di , perché infondata in fatto ed in diritto;
In via Parte_4 subordinata, n creduta ipotesi in cui le domande attoree dovessero trovare accoglimento, anche parziale, si chiede che il Tribunale adito: 1) specifichi le singole quota di responsabilità di tutti i soggetti evocati in giudizio, che dovranno essere determinate avuto riguardo all'apporto concretamente fornito da ciascuno agli illeciti in ipotesi commessi, ciò anche in vista dell'esperimento di eventuali azioni di regresso;
2) sottragga dall'importo che i convenuti dovessero essere condannati a pagare in solido, non già la somma di € 60.000,00, effettivamente corrisposta, a titolo transattivo, dalla Reale Mutua Assicurazioni, per conto dell'assicurato Dott. oltre che da Parte_7 tutti gli altri sindaci, ovvero Dott. Controparte_7 Controparte_8 CP_9
ovvero dalle loro compagnie
[...] CP_10 Controparte_2 tr o ccordi transattivi corrispondendo alla curatela importi allo stato non conosciuti, bensì la quota ideale di debito facente capo ai debitori transigenti, in conformità con i principi espressi da Cass. Civ. Sezioni Unite n. 30174/2011. Con il favore dei compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali”;
Per : “L'Avv. Camillo Franceschini, per il convenuto , Parte_5 Parte_5 rassegna le seguenti conclusioni: In rito, -si chiede che la prima memoria ex art.183 c.p.c. del 31/3/2018 depositata dalla Curatela attrice, venga espunta dal fascicolo processuale in quanto memoria non autorizzata e, in via subordinata, ribadiamo di non accettare il contraddittorio in ordine alle domande nuove spiegate da controparte, così come dedotto nella nostra seconda memoria ex art. 183 c.p.c. in data 3/5/2018; -si reitera il disconoscimento relativo alla produzioni documentali di parte attrice contenute nella nostra terza memoria ex art. 183 c.p.c. in data 23/5/2018; -si ribadisce l'eccezione di nullità della CTU ex art.195 c.p.c., posto che il CTU ha trasmesso il proprio elaborato solamente ai rispettivi CTP anziché alle parti costituite, in ciò rappresentate dai propri difensori, così come dedotto nelle note autorizzate del 5/3/2021 e ribadito all'udienza del 15/7/2021; Nel merito, conclude come segue: respingere la domanda svolta nei confronti di , perché infondata in fatto ed in diritto;
In via subordinata, Parte_5 nella deneg duta ipotesi in cui le domande attoree dovessero trovare accoglimento, anche parziale, si chiede che il Tribunale adito: 1) specifichi le singole quota di responsabilità di tutti i soggetti evocati in giudizio, che dovranno essere determinate avuto riguardo all'apporto concretamente fornito da ciascuno agli illeciti in ipotesi commessi, ciò anche in vista dell'esperimento di eventuali azioni di regresso;
2) sottragga dall'importo che i convenuti dovessero essere condannati a pagare in solido,
pagina 5 di 44 non già la somma di € 60.000,00, effettivamente corrisposta, a titolo transattivo, dalla Reale Mutua Assicurazioni, per conto dell'assicurato Dott. oltre che da Parte_7 tutti gli altri sindaci, ovvero Dott. Controparte_7 Controparte_8 CP_9
ovvero dalle loro compagnie
[...] CP_10 Controparte_2 tr o ccordi transattivi corrispondendo alla curatela importi allo stato non conosciuti, bensì la quota ideale di debito facente capo ai debitori transigenti, in conformità con i principi espressi da Cass. Civ. Sezioni Unite n. 30174/2011. Con il favore dei compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali”;
Per : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in persona del G.U. adito, ogni Parte_6 cont ezione e deduzione disattesa: -rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice, in quanto palesemente infondate sia in fatto, che in diritto, per tutti i motivi esposti nel presente atto e come emergerà in coso di causa e, in accoglimento della domanda svolta ex art. 96 c.p.c., condannare il Controparte_11
(C.F. ), con sede in Foli
[...] P.IVA_1 na d tt. al risarcimento del danno in Parte_8 favore del Sig. per lite temeraria, che si quantifica nella somma di € Parte_6
25.000,00 (ven . Il Tutto con vittoria di spese e compenso professionale, oltre Iva e Cap e rimborso forfettario ex D.M. 10.03.2014 n. 55, come per legge”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Occorre preliminarmente dare atto che, durante lo svolgimento del processo, sono state dichiarate estinzioni parziali del processo ex art. 306 c.p.c., a fronte di rinunce agli atti accettate dalle parti costituite;
in particolare il processo si è estinto con riferimento alle posizioni dei sindaci convenuti in giudizio dalla Curatela, i loro terzi chiamati in causa e le compagnie assicurative;
più nello specifico:
-In data 24.10.2019 è stata dichiarata l'estinzione parziale ex art. 306 c.p.c del giudizio riguardo alla domanda di (sindaco della società Parte_7 [...]
) nei confronti della terza chiamata REALE MUTUA ASSICURAZIONI;
Parte_1
-In data 25.5.2021 è stata dichiarata l'estinzione parziale ex art. 306 c.p.c. del processo limitatamente alla posizione processuale tra Controparte_11
e il dott. , a spese compensate, e dichiarata
[...] Parte_7
pagina 6 di 44 l'estinzione ex art. 306 c.p.c. del processo limitatamente alla posizione tra CP_10
(terzo chiamato in causa) e;
[...] Controparte_12
-All'udienza del 1.12.2022, il Giudice preso atto delle rinunce e relative accettazioni così provvedeva:
“dichiara l'estinzione ex art. 306 c.p.c., del processo limitatamente alla posizione processuale tra e , a spese Controparte_11 CP_3 compensate;
dichiara l'estinzione ex art. 306 c.p.c. del processo limitatamente alla posizione processuale tra e compagnia , a spese CP_3 Controparte_13 compensate;
dichiara l'estinzione ex art. 306 c.p.c. del processo limitatamente alla posizione processuale tra e che hanno assunto il CP_3 Parte_9 rischio della polizza n. A8NBHLHAAAA, n. A8LBDNMAAAA e n. A8MBOCLAAAA, a spese compensate;
dichiara l'estinzione ex art. 306 c.p.c., del processo limitatamente alla posizione processuale tra e Controparte_11 CP_2
, a spese compensate;
[...]
dichiara l'estinzione ex art. 306 c.p.c., del processo limitatamente alla posizione processuale tra e , a spese Controparte_2 Controparte_14 compensate;
dichiara l'estinzione ex art. 306 c.p.c., del processo limitatamente alla posizione processuale tra e gli eredi di Controparte_2 Controparte_7 Per_1
(
[...] Controparte_8 CP_9 CP_9 CP_10 compensate;
dichiara l'estinzione ex art. 306 c.p.c. del processo limitatamente alla posizione tra
e che hanno assunto il rischio della polizza n. AE000017713, Controparte_7 Pt_9
s
La sentenza verrà dunque resa fra la Curatela e i convenuti CP_1
e (chiamati quali amministratori della società, Pt_2 Parte_4 Pt_3
l'ultimo anche quale liquidatore), chiamati quali amministratori Pt_5 Pt_6 di fatto della società).
pagina 7 di 44 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 4.8.2014 la Parte_1
citava in giudizio i convenuti ,
[...] Controparte_1 Parte_2 Parte_4
, , , , e i sindaci (dott.ri
[...] Parte_3 Parte_5 Parte_6 [...]
e contestando a ciascuno di essi, nelle CP_2 Parte_7 CP_3 rispettive qualità, la responsabilità del fallimento medesimo, dichiarato dal Tribunale di Perugia in data 28 marzo 2012 e causato da una serie di presunti gravi inadempimenti, analiticamente elencati nell'atto di citazione, dei quali si sarebbero resi responsabili i convenuti stessi, alcuni dei quali - CP_1 Pt_2 Pt_3
e - anche amministratori e proprietari di quote delle società Parte_4 Pt_5 detentrici delle azioni della società fallita. Deduceva fra l'altro la Curatela:
– che la società fallita, costituita in data 27.10.2006 (all'epoca Controparte_4 denominazione mutata in in sede di messa in liquidazione avvenuta il Parte_1
15.6.2010), il giorno dopo la sua costituzione sottoscriveva, con la
[...]
, un contratto con il quale questa ultima Controparte_15 azienda veniva affittata alla già Controparte_4
– che la con quote di proprietà di e amministrata fin dalla sua CP_15 Pt_3 costituzione anche dal convenuto era stata posta in liquidazione il Pt_5
4.9.2006, e quindi poco tempo prima della sottoscrizione del citato contratto d'affitto, con nomina, quale liquidatore, del convenuto proprietario anche di quote Pt_3 della stessa che veniva, in seguito, dichiarata anch'essa fallita dal Tribunale CP_15 di Perugia il 10.06.2011;
-che i soci della che avevano sottoscritto il capitale sociale per Controparte_4 euro 120.000,00, erano società i cui amministratori e proprietari di quote erano gli amministratori della stessa (la con Amministratore Unico CP_4 CP_16 CP_1 di proprietà di al 60% e dallo stesso amministrata); la Aedes Controparte_17 Pt_2
pagina 8 di 44 Srl con quote di e , dichiarata fallita nel 2013, amministrata Parte_3 CP_16 nel corso degli anni anche da e;
Parte_4 Pt_5
– che la veniva posta in liquidazione in data 15.06.2010, con Controparte_4 cambio di denominazione sociale in e nomina, come liquidatore, ancora Parte_1 del convenuto il tutto poco dopo che: 1) il 22.2.2010 il Cda aveva verbalizzato Pt_3
l'esistenza di trattative molto avanzate per l'affitto di azienda con un società; 2) il successivo 16.04.2010 l'azienda era stata affittata alla EE Engineering S.p.a.
(costituita un mese prima, il 16.3.2010), di proprietà, fra gli altri, del convenuto d amministrata, oltre che da quest'ultimo, ancora dal convenuto Pt_6 Pt_5
– che, contestualmente alla messa in liquidazione, la gran parte dei beni aziendali della veniva venduta alla EE Engineering S.p.a. ad un prezzo Parte_1 notevolmente inferiore a quello stimato, mentre altri beni aziendali non venivano neanche rinvenuti, senza che il liquidatore ne giustificasse l'assenza; Pt_3
– che veniva anche accertata l'esistenza di società polacche, risultate debitrici della stessa per ingenti importi, società nelle quali la stessa Parte_1 Parte_1 aveva partecipazioni e in una delle quali (la Polam Polaska) il convenuto Pt_6 risultava amministratore, nonché, a sua volta, detentore di partecipazioni;
– che, con la dichiarazione di fallimento della , emergeva quindi una Parte_1 sostanziale insussistenza di attivo fallimentare, con un passivo, al contrario, di ammontare pari ad € 1.773.443,02.
La Curatela contestava quindi alcuni comportamenti dei componenti del Consiglio di
Amministrazione della , violativi del basilare obbligo di diligenza e frutto Parte_1 di una “premeditata macchinazione: la stessa azienda viene passata di mano ad altro soggetto, come avvenuto in precedenza, a danno ai creditori”; più specificamente, la
Curatela evidenziava:
- mancato aggiornamento della contabilità;
-mancato pagamento di oneri fiscali e previdenziali;
-mancata redazione delle scritture contabili obbligatorie per gli anni 2009 e 2010;
pagina 9 di 44 - aumento, nel breve tempo fra il 2007 e il 2008, di esposizione debitoria e mancato incasso di crediti;
- totale inerzia degli amministratori sia per il raggiungimento dell'oggetto sociale, sia per il miglioramento della situazione patrimoniale/finanziaria della società e per la conservazione del patrimonio sociale;
- violazione degli obblighi di cui agli artt. 2485, 2486 e 2487 c.c., pur in presenza di una pluralità di cause di scioglimento della società ex art. 2484 c.c.;
– la nomina, quale liquidatore della società stessa, del convenuto Pt_3
– la ritardata dichiarazione di fallimento della società;
– l'effettuazione di operazioni avventate, sproporzionate, senza coperture, in violazione della legge e dello Statuto, estranee all'oggetto sociale;
– l'affitto dell'azienda alla società EE Engineering poco tempo prima della liquidazione, e la successiva vendita.
Contestava poi:
– ingerenze nell'amministrazione e gestione della società da parte di soggetti terzi e, quindi più in particolare, il ruolo di amministratori di fatto della società fallita in capo ai convenuti e il primo in quanto amministratore di una delle Pt_5 Pt_6 società socie della fallita , presente ai c.d.a. della stessa e amministratore Parte_1 della EE Engineering, il secondo in quanto legale rappresentante ancora della EE
Engineering, nonché, come detto, amministratore e socio della Polam Polaska;
– le responsabilità del convenuto sia quale amministratore che quale Pt_3 liquidatore della società fallita;
– la responsabilità concorrente dei componenti del Collegio Sindacale, nelle persone dei convenuti e per aver violato i doveri CP_2 Parte_7 CP_3 imposti dalla legge, in primo luogo quello del controllo gestionale e contabile previsti dall'art. 2403 c.c.
La Curatela chiedeva quindi l'accertamento delle responsabilità dei convenuti, nello loro specifiche qualità e la dichiarazione della loro responsabilità solidale, con pagina 10 di 44 condanna in solido – a titolo contrattuale ed extracontrattuale – al risarcimento dei danni conseguentemente cagionati alla Società fallita e alla massa dei creditori, nella misura pari al passivo fallimentare (stante l'impossibilità di una dettagliata ricostruzione delle poste, in mancanza di redazione delle scritture contabili obbligatorie), quantificabile nella somma di € 1.773.443,02, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche a seguito di espletanda CTU;
precisava, con riferimento al quantum, che, stante l'impossibilità di una dettagliata ricostruzione delle poste in presenza della mancata redazione ed aggiornamento delle scritture contabili obbligatorie, e considerato che all'interno della procedura fallimentare non vi erano poste attive, il danno causato era pari al passivo fallimentare.
Si costituivano in giudizio i convenuti, contestando le domande attoree ed eccependo, rispettivamente:
– : 1) la propria totale estraneità agli episodi distrattivi Controparte_1 descritti dal fallimento, nonché alle operazioni di affitto e successiva vendita dell'azienda alla EE Engineering, ed il fatto di avere, al contrario, subìto dei danni per i comportamenti, anche fraudolenti, assunti dai veri amministratori della società;
2) la legittimità della nomina del convenuto quale liquidatore della società; 3) Pt_3 la circostanza di aver esposto al Curatore ogni fatto a sua conoscenza;
4) la mancata prova del nesso causale fra fatti contestati dall'attore e danni lamentati dallo stesso;
– : 1) l'incompetenza per materia del Giudice adìto, essendo Parte_2 competente la Sezione specializzata in materia d'impresa; 2) la nullità dell'atto di citazione per assenza ovvero nullità della causa petendi; 3) la prescrizione dell'azione;
4) l'assenza di infrazione agli obblighi giuridici gravanti sugli amministratori, ai quali non può essere imputato, come, invece, fatto dall'attore, di aver compiuto scelte infelici dal punto di vista economico, attenendo la valutazione sulle scelte economiche e gestionali degli amministratori unicamente alla sfera dell'opportunità e dunque alla discrezionalità amministrativa;
5) l'illegittimità della domanda risarcitoria proposta dall'attore;
pagina 11 di 44 – : 1) l'incompetenza per materia del Giudice adìto, essendo Parte_3 competente la Sezione specializzata in materia d'impresa; 2) il fatto di aver ricoperto la carica di componente del C.d.a. della società fallita dal 19.04.2010 al 15.06.2010
(soli 57 giorni), quando cioè tutti gli atti di amministrazione dedotti dall'attore erano già stati compiuti;
3) il fatto di aver compiuto, come liquidatore della società, tutti atti, consentiti dalla legge, idonei al raggiungimento dello scopo;
4) che i beni aziendali sono stati venduti ad un prezzo vantaggioso per l'azienda; 5) il fatto di non essere stato messo in grado di redigere i bilanci nei termini di legge per non avere i precedenti amministratori fornito i necessari chiarimenti sulle incongruenze riscontrate nei bilanci stessi;
6) il fatto di non dover rispondere dei danni lamentati dal Curatore avendo quest'ultimo prospettato lo stato di insolvenza dell'azienda già prima della nomina dello stesso a liquidatore dell'azienda medesima;
Pt_3
– : 1) l'incompetenza per materia del Giudice adìto, essendo Parte_4 competente la Sezione specializzata in materia d'impresa; 2) la genericità e l'indeterminatezza delle contestazioni rivoltele da parte attrice e la mancata prova del nesso di causalità tra gli inadempimenti contestati e i danni dalla stessa attrice lamentati;
3) l'aver svolto, nei pochi mesi in cui ha rivestito la carica di amministratrice, il proprio compito con diligenza ed il fatto che il mandato espletato prevedeva il divieto di compiere anche atti di ordinaria amministrazione senza la firma congiunta di due consiglieri e per taluni atti addirittura la previa delibera del consiglio.
– : 1) l'incompetenza per materia del Giudice adìto, essendo Parte_5 competente la Sezione specializzata in materia d'impresa; 2) il fatto di aver unicamente svolto attività di procacciatore di clienti per la , senza svolgere alcuna Parte_1 attività gestoria in favore di questa, neanche come amministratore di fatto;
3) il fatto che l'attrice non avrebbe provato né gli inadempimenti addebitatigli, né il nesso di causalità tra questi e i danni lamentati;
– : 1) di non aver mai ricevuto una nomina, sia essa valida, viziata Parte_6
o inefficace, al compimento di alcun atto gestorio della Società; 2) di non essere stato pagina 12 di 44 socio della fallita, bensì unicamente dipendente;
3) che la sua concreta attività non hai mai comportato l'esercizio di nemmeno un atto gestorio;
4) di non aver mai coadiuvato il vero organo amministrativo in atti di gestione;
5) di non aver mai speso il nome della , né mai riscosso per la società alcuna somma di denaro, né mai Pt_10 emesso alcun titolo o firmato in nome e per conto della medesima;
6) di non Pt_10 essere stato il fiduciario di alcun amministratore;
7) l'infondatezza della richiesta risarcitoria di parte attrice;
8) la responsabilità ex art. 96 c.p.c. della Curatela attrice.
Si costituivano inoltre i sindaci e he, contestando CP_2 Parte_7 CP_3 la domanda della Curatela, chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa i vecchi componenti del Collegio sindacale.
Venivano autorizzate le chiamate in causa richieste e, costituitisi anche i componenti del precedente collegio sindacale, gli stessi chiedevano di essere autorizzati alla chiamata in causa delle proprie compagnie di assicurazione, richiesta che veniva accolta con costituzione in giudizio anche delle compagnie chiamate.
Con Ordinanza del 6 settembre 2016 venivano rigettate le eccezioni preliminari sollevate da alcuni convenuti: con particolare riferimento alla dedotta incompetenza del Giudice adìto, il G.i. ne rileva l'insussistenza, poiché la ripartizione delle funzioni tra sezioni ordinarie e specializzate di uno stesso tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, ma attiene alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno del medesimo ufficio.
Dopo l'interruzione del giudizio per il decesso dell'Avv. Claudio Franceschini, difensore del convenuto la causa veniva riassunta su iniziativa di parte attrice. Pt_5
Dopo il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c., il nuovo G.I., respinte le istanze istruttorie avanzate dai convenuti, ammetteva con ordinanza riservata dell'8.7.2019 CTU contabile, sottoponendo al Consulente il seguente quesito: “Letti gli atti di causa ed effettuati gli opportuni accertamenti: - Dica il CTU se sussistono le irregolarità contabili dedotte dalla parte attrice e se la corretta contabilizzazione avrebbe determinato la erosione del capitale sociale ex art. 2447 c.c, prima del 19/7/2010; In
pagina 13 di 44 caso positivo, quantifichi il pregiudizio cagionato alla società poi fallita per la ritardata messa in liquidazione, specificando i periodi di concretizzazione per ciascuna attività; -
Dica se le attività compiute nella fase della liquidazione eccedono le attività meramente conservative o liquidatorie;
In caso positivo quantifichi il pregiudizio cagionato alla società, specificando i periodi di concretizzazione per ciascuna attività”.
La Ctu veniva depositata il 12 marzo 2020 dal Ctu incaricato, Dott. Per_2
All'udienza del 22.10.2020 il processo veniva di nuovo dichiarato interrotto per il decesso del terzo chiamato in causa . La causa veniva quindi Persona_1 nuovamente riassunta con il deposito di apposita istanza del 27.11.2020 e, all'udienza del 25.2.2021, ove alcune delle parti eccepivano la nullità della Ctu per i motivi che si riservavano di esplicare tramite note di cui chiedevano la concessione, il Giudice assegnava alle parti termine, anche per formulare eventuali osservazioni alla CTU.
Con Ordinanza del 25.5.2021 il Giudice rigettava le eccezioni di nullità della Ctu e assegnava termine al CTU per rispondere alle osservazioni delle parti.
Con ordinanza riservata del 4.11.2021 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni che veniva tenuta dal nuovo Magistrato assegnatario in data 1.12.2022, ove veniva, come sopra detto, dichiarata l'estinzione parziale del processo con riferimento ad alcune parti del giudizio. La causa veniva rimessa alla decisione del Collegio, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulle eccezioni preliminari sollevate dal convenuto
[...] reitera, in sede di precisazione delle conclusioni, tre eccezioni preliminari, CP_18 due delle quali già rigettate dal Giudice istruttore con l'ordinanza del 6.9.2016 (quella della incompetenza del Tribunale adito in favore della sezione specializzata delle
Impresa e della nullità della citazione per genericità della causa petendi).
pagina 14 di 44 Il Collegio ritiene di dover confermare l'ordinanza già emessa su tali due aspetti: con riferimento all'eccezione di incompetenza, rileva che il rapporto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate, quando facenti parte del medesimo ufficio territorialmente competente, non può essere ricostruito in punto di competenza, ma di attribuzione di affari, come peraltro sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.
19882/19; con riferimento alla eccepita nullità della citazione per genericità della causa petendi, la stessa eccezione è sconfessata dal fatto che il non solo ha Pt_2 profusamente spiegato le sue difese sin dalla comparsa di costituzione, ma ha anche preso posizione su eventuali responsabilità dell'altro convenuto, CP_1
[...]
Quanto alla terza eccezione preliminare, relativa alla prescrizione dell'azione della
Curatela ex art. 146 L.F., essa va rigettata per i motivi che seguono.
Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, dei liquidatori, e dei sindaci di una società di capitali previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., pur essendo tra loro distinte - in caso di fallimento - confluiscono nell'unica azione di responsabilità esercitabile da parte del curatore ai sensi dell'art. 146 L.F., la quale - assumendo contenuto inscindibile e connotazione autonoma rispetto alle prime, attesa la ratio ad essa sottostante identificabile nella destinazione di strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali - implica una modifica della legittimazione attiva di quelle azioni, ma non ne immuta i presupposti.
Come affermato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione l'azione di responsabilità sociale ex art. 2393 c.c. ha natura contrattuale e presuppone un danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori per violazione di doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo;
l'azione di responsabilità verso i creditori sociali ex art. 2394 c.c., ha natura extracontrattuale e presuppone l'insufficienza patrimoniale cagionata dall'inosservanza di obblighi di conservazione del patrimonio sociale (Cass., sez. un., 23.01.2017, n. 1641).
pagina 15 di 44 La prescrizione dell'azione proposta nei confronti degli amministratori e dei sindaci per mala gestio resta, pertanto, quinquennale e decorre non già dalla commissione dei fatti integrativi di tale responsabilità, o dalla cessazione dalla carica, bensì dal momento dell'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti e, per meglio dire, dal momento in cui i creditori sono oggettivamente in grado di venire a conoscenza di tale insufficienza. Detta disciplina, stante il disposto dell'art. 2489 c.c. che rinvia, quanto alla responsabilità del liquidatore, alle norme sull'amministratore, si applica anche ai liquidatori di società di capitali.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale incapacità, consistente nella eccedenza delle passività sulle attività, non corrisponde alla perdita integrale del capitale sociale
(che può verificarsi anche in presenza di un pareggio tra attivo e passivo) né allo stato di insolvenza, trattandosi di uno squilibrio patrimoniale più grave e definitivo che può essere sia anteriore che posteriore alla dichiarazione di fallimento (ex multis, cfr. Cass. civ. n. 25977/2008; Cass. civ. n. 24175/15).
Per presunzione iuris tantum, la manifestazione di tale insufficienza si identifica con la dichiarazione di fallimento, mediante lo spossessamento del debitore e la presa in consegna delle attività da parte dell'organo della procedura (Cass. civ. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 15839 del 23/07/2020): tale presunzione non esclude come, in concreto, il deficit si sia manifestato in un momento diverso, ma incombe sull'amministratore che eccepisce la prescrizione provare che l'insufficienza preesisteva e che era oggettivamente conoscibile da parte dei creditori in un momento anteriore alla dichiarazione di fallimento (cfr. da ultimo: Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza
n. 3552 del 06/02/2023: "L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 c.c., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l. fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti;
pertanto, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della
pagina 16 di 44 prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.").
Orbene, nel caso di specie, il Collegio rileva che il convenuto non ha offerto Pt_2 prova idonea della sussistenza di fatti sintomatici dell'insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale in epoca antecedente al fallimento né, tanto meno, che l'insufficienza fosse oggettivamente conoscibile in un momento anteriore alla dichiarazione di fallimento, essendosi limitato ad affermare genericamente che, proprio sulla base delle allegazioni attoree, il termine di prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere dal 2008 per essere stato da quella data il patrimonio della società fallita insufficiente al soddisfacimento dei creditori sociali;
né soccorre l'elemento della Ctu,
a cui il rimanda in sede di comparsa conclusionale, relativo ai dati riscontrati Pt_2 nei bilanci 2006-2008 regolarmente pubblicati e conoscibili a terzi perché i dati del bilancio 2008 non registravano perdite del capitale sociale e riportavano un patrimonio netto di euro 226.502,00 (mentre dalla Ctu espletata è emerso che il PN sarà negativo a partire dal 30.10.2009, ma i bilanci successivi all'anno 2008 non verranno mai redatti e approvati).
Nel merito: le responsabilità dei convenuti.
1.Necessarie premesse di sistema per il caso in esame
1.1. L'azione ex art. 146 L.F.
pagina 17 di 44 Richiamato quanto prima osservato in punto di carattere unitario ed inscindibile dell'azione ex art. 146 L.F., cumulando in sé le azioni disciplinate dagli artt. 2393
(azione sociale di responsabilità) e 2394 cod. civ. (azione dei creditori sociali) in un'unica azione finalizzata alla reintegrazione del patrimonio sociale a garanzia dei soci e dei creditori, “in modo tale che, venendo a mancare i presupposti dell'una, soccorrono i presupposti dell'altra” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, 04/12/2015, n.
24715), giova ulteriormente precisare, con riferimento all'azione sociale, che la stessa
è di natura contrattuale in quanto trova la propria fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo, e che si configura come un'azione risarcitoria volta a reintegrare il patrimonio sociale in conseguenza del suo depauperamento cagionato dagli effetti dannosi provocati dalle condotte (dolose o colpose) degli amministratori, poste in essere in violazione degli obblighi su di loro gravanti, amministratori a cui è peraltro richiesta non la generica diligenza del mandatario, cioè quella dell'uomo medio, ma quella desumibile in relazione alla natura dell'incarico ed alle specifiche competenze, cioè quella speciale diligenza prevista dall'art. 1176, 2° comma, c.c. per il professionista.
1.2 L'art. 2486 c.c.: lo specifico dovere di gestione conservativa imposto agli amministratori (comma 1); i criteri presuntivi di liquidazione del danno derivanti dalla violazione di tale dovere (comma 3, come introdotto dal D. Lgs. 14/2019, applicabile alla fattispecie in esame); l'agevolazione probatoria per la Curatela attrice.
A mente di primi due commi dell'art. 2486 c.c. “Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487 bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
pagina 18 di 44 Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma”.
Ai fini che qui interessano, giova evidenziare che l'articolo 2486 prevede, al comma 1, uno specifico dovere in capo agli amministratori, quello di gestione conservativa della società al verificarsi di una causa di scioglimento e prevede la loro responsabilità solidale dei danni arrecati per atti od omissioni compiuti in violazione di tale dovere, per aver ad esempio proseguito l'attività caratteristica dell'impresa dopo e nonostante l'intervenuta perdita del capitale sociale: la norma dunque ha un ambito applicativo esclusivo, a cui sono estranee le ipotesi di responsabilità diverse da quelle previste dall'art. 2486 c.c. e, segnatamente, quelle in cui vengano addebitate quale mala gestio singole, specifiche operazioni produttive di danno.
A mente del comma 3 del medesimo articolo (come introdotto dal D. Lgs. 14/2019) che introduce criteri presuntivi di liquidazione del danno derivante dalla violazione del dovere di gestione conservativa di cui al comma 1: “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”.
pagina 19 di 44 La norma in esame pone dunque una presunzione, in base alla quale il danno risarcibile si presume (salva la prova di un diverso ammontare) pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura della procedura concorsuale (ovvero alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica), ed il patrimonio netto determinato al momento in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c.
Tale presunzione scatta alla duplice condizione che: 1) vi siano scritture contabili regolarmente tenute che, anche se non complete, siano comunque tali da consentire la ricostruzione del patrimonio, come si desume a contrario dall'ultimo capoverso della norma;
2) sia stata “accertata la responsabilità degli amministratori a norma” dell'art. 2486 c.c. L'accertamento della responsabilità, cui fa riferimento il novellato art. 2486 c.c., investe la condotta illecita degli amministratori con riferimento allo specifico dovere di cui al comma 1 del medesimo articolo. L'agevolazione probatoria somministrata dal nuovo terzo comma dell'art. 2486 c.c. presuppone quindi che la curatela attrice fornisca in giudizio idonea allegazione e prova della condotta che possa costituire titolo della responsabilità in questione, ed in particolare: i) dell'intervenuta diminuzione del capitale sociale sotto il minimo di legge (artt. 2447 e 2482 ter c.c.); ii) della consapevolezza o della possibilità per gli amministratori di accorgersi di tale circostanza;
iii) dell'omessa (o ritardata) convocazione da parte degli amministratori dell'assemblea finalizzata alla ricapitalizzazione o trasformazione della società, ovvero l'omessa iscrizione da parte degli amministratori della causa di scioglimento della società; iv) dell'aver posto in essere, pur conoscendo o potendo conoscere la perdita del capitale e, non avendo adottato gli adempimenti conseguenti, una gestione dell'attività in violazione del primo comma dell'art. 2486 c.c., il quale prescrive che tale gestione debba avvenire esclusivamente secondo modalità conservative dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
pagina 20 di 44
1.3 I criteri codificati nel comma 3 dell'art. 2486 comma 3 del codice civile come aggiunto dall'art. 378, comma 2, del D. Lgs. 14/2019 relativo ai criteri presuntivi di danno risarcibile e il confronto con i principi già dettati dalle Sezioni Unite della
Cassazione con sentenza n. 9100 del 6.5.2015 (richiamata dai convenuti) sulla individuazione del danno risarcibile e il relativo criterio di liquidazione delle azioni di responsabilità promosse dagli organi di procedure concorsuali nei confronti di amministratori di società di capitali.
Sempre per i fini che qui interessano, giova anche brevemente richiamare i passaggi e principi espressi dalla Sezioni Unite con sentenza n. 9100/2005 sulla individuazione del danno risarcibile e il relativo criterio di liquidazione delle azioni di responsabilità promosse dagli organi di procedure concorsuali nei confronti di amministratori di società di capitali dichiarate insolventi ai quali sia imputato di avere tenuto un comportamento contrario ai doveri loro imposti dalla legge e riflettere se il novellato articolo 2486 c.c. recepisca totalmente i principi delle S.U. richiamata dalla gran parte dei convenuti che lamentano una carenza allegatoria e probatoria dei danni richiesti dalla Curatela.
Secondo la pronuncia:
- Sono variegati i doveri imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dello statuto agli amministratori di società: alcuni sono specificati (la tenuta delle scritture contabili, la predisposizione dei bilanci e i prescritti adempimenti fiscali e previdenziali, il divieto di concorrenza e così via), altri, invece, non hanno un contenuto non facilmente specificabile a priori, in quanto derivanti dalla preposizione dell'amministratore all'impresa societaria e dal conseguente obbligo di compiere tutti ciò che è necessario per la corretta gestione della stessa;
- Ne deriva che anche le conseguenze dannose - per la società e per i suoi creditori
- che possano eventualmente scaturire dalla violazione dei suddetti doveri, dovendo essere in rapporto di causalità con quelle violazioni, non sono pagina 21 di 44 suscettibili di una considerazione unitaria, ma appaiono destinate a variare a seconda di quale sia stato l'obbligo di volta in volta violato dall'amministratore;
- Oneri di allegazione e oneri di prova: la natura contrattuale dell'azione (come quella di specie) comporta che il creditore che agisce in giudizio ha l'onere di allegare l'inadempimento della controparte (su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento o l'onere della prova liberatoria consistente nell'inadempimento per causa a lui non imputabile) e l'onere di allegare e anche provare la fonte negoziale del suo diritto, il danno subìto per effetto dell'inadempimento e il nesso di causalità;
- La Cassazione specifica dunque che “non pare predicabile che, in difetto di specifiche ragioni che lo giustifichino, il deficit patrimoniale fatto registrare dalla società in fallimento venga automaticamente posto a carico dell'amministratore come conseguenza della violazione da parte sua del generale obbligo di diligenza nella gestione dell'impresa sociale, tanto meno una simile conclusione sarebbe giustificabile quando l'inadempimento addebitato al medesimo amministratore si riferisca alla violazione di doveri specifici, cui corrispondono comportamenti potenzialmente idonei a determinare, a carico del patrimonio sociale, soltanto effetti altrettanto specifici e ben delimitati”;
- Il principio di diritto espresso è il seguente: “Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata
l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Nelle predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito
pagina 22 di 44 fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso
l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto".
A mente del comma 3 dell'art. 2486 c.c. (come introdotto dal D. Lgs. 14/2019) che introduce criteri presuntivi di liquidazione del danno derivante dalla violazione del dovere di gestione conservativa di cui al comma 1: “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”.
Ritiene il Collegio che non sia corretto affermare che il legislatore 2019 si sia limitato a codificare la soluzione giurisprudenziale consolidata dalla Sez. Unite, apparendo la nuova disposizione aver fatto proprie solo talune fra le varie soluzioni messe a punto dal diritto vivente in materia, assumendo il criterio dei netti patrimoniali quale metodologia primaria e diretta (non subordinata al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 1226 c.c.) di liquidazione del danno – criterio peraltro adottato dallo stesso
CTU che è riuscito a ricostruire la situazione del patrimonio netto nei due differenti riferimenti temporali- , ed assegnando al deficit fallimentare il ruolo di parametro pagina 23 di 44 sussidiario, destinato ad operare nei casi di mancanza o irregolarità delle scritture contabili dell'impresa.
2. La CTU
2.1. Sulla eccepita nullità della Ctu per violazioni formali e sostanziali
I convenuti lamentano che il Ctu, in violazione del contraddittorio, avrebbe inviato ai soli TP ( e non anche alle parti) la bozza dell'elaborato; la medesima doglianza è stata mossa anche da quei convenuti che non hanno nominato un
TP di parte;
come condivisibilmente già previsto dal G.I. con l'ordinanza del
25.5.2021 il contraddittorio “tecnico” deve ritenersi rispettato in quanto il Ctu ha fornito la propria bozza ai TP nominati e, con riferimento alle parti che non hanno nominato propri consulenti, nulla impedisce di formulare contestazioni all'elaborato depositato in Cancelleria;
ed invero, il G.i. aveva, già all'udienza del 25.2.2021, concesso alle parti dei termini per formulare le richieste relative alla prosecuzione del processo ed eventuali osservazioni alla perizia e, poi, con ordinanza riservata del 25.5.2021, aveva assegnato un termine al CTU per prendere esame delle osservazioni formulate e depositare una integrazione di perizia. Alcuna nullità della Ctu per violazione del contraddittorio può dunque dirsi integrata, essendo stato garantito il suo rispetto anche tramite i provvedimenti adottati dal G.I. nel corso dell'istruttoria. Quanto alla doglianza relativa al fatto che il Ctu avrebbe tenuto conto di documenti tardivamente depositati dalla Curatela, si dirà al successivo punto 3.1, anticipando sin da ora che l'espunzione di tale tardiva documentazione nulla toglie al più che sufficiente quadro già offerto dalle tempestive allegazioni della Curatela.
2.2. Le conclusioni della CTU
pagina 24 di 44 Il Ctu ha individuato due tipi di danni, quantificati entrambi attraverso il ricorso al criterio differenziale dei patrimoni netti.
Il primo danno derivante dalla ritardata messa in liquidazione della società, per euro
1.191.925, così quantificato utilizzando il criterio differenziale dei patrimoni netti, per aver potuto ricostruire la movimentazione degli affari di impresa (la differenza fra i PN dei due periodi di riferimento ha evidenziato un deficit incrementale che non si sarebbe prodotto se la messa in liquidazione non fosse stata ritardata di 8 mesi, dal
30.10.2009, momento di erosione del capitale sociale, al 19.7.2010, iscrizione della nomina del Liquidatore . Pt_3
Il secondo danno derivante dalla non corretta attività liquidatoria (liquidazione deliberata in data 15.6.2010 con nomina del Liquidatore tuttavia iscritta il Pt_3 successivo 19.7.2010) per euro 934.483: il procrastinarsi della liquidazione sino alla data del fallimento ha fatto nascere nuovi debiti e la differenza fra il PN al 19.7.2010
e il PN al 28.3.2012 (fallimento) è stata come sopra quantificata.
( “Sussistono le irregolarità contabili dedotte dalla parte attrice rispetto ad alcune fattispecie in contrasto con normativa civile e i principi contabili di riferimento;
la corretta contabilizzazione di quanto lamentato in citazione avrebbe determinato l'erosione del capitale sociale ex art. 2447 c.c., prima del 19/7/2010 e precisamente al 30/10/2009.
Il pregiudizio cagionato alla società poi fallita per la ritardata messa in liquidazione è di euro 1.191.925.
Le attività compiute nella fase della liquidazione eccedono le attività meramente conservative o liquidatorie avendo il liquidatore operato fuori dal perimetro individuato nel codice civile in tema di scioglimento e liquidazione delle società di capitali. Il pregiudizio causato alla società, individuabile dalla liquidazione (19/7/2010) a quella del fallimento (28/3/2012) è di euro 934.483”).
3. Analisi degli addebiti mossi dalla Curatela ai convenuti
pagina 25 di 44 Passando ora ad analizzare gli addebiti mossi ai convenuti dalla Curatela, verranno esaminati – congiuntamente – gli addebiti nei confronti degli amministratori e separatamente quella del quale CP_1 Pt_2 Parte_4 Pt_3 Pt_3
Liquidatore a partire dall'iscrizione della sua nomina nel RI in data 19.7.2020, e ulteriormente separatamente quelli di citati in questo giudizio quali Pt_6 Pt_5 amministratori di fatto della società.
3.1 La responsabilità dei convenuti e quali CP_1 Pt_2 Parte_4 Pt_3 amministratori della società
Occorre preliminarmente indicare i periodi in carica dei detti convenuti, subito specificando che, benchè l'atto di scioglimento e liquidazione della società (con nomina del liquidatore sia del 15.6.2010, l'iscrizione di tale nomina nel registro Pt_3 delle Imprese ex art. 2487 bis è avvenuta il successivo 19.7.2010, con la conseguenza che sino alla data del 19.7.2010 gli amministratori sono rimasti in carica e pertanto responsabili: è infatti l'iscrizione di cui all'art. 2487 bis (di natura costitutiva) a segnare il momento esatto della successione tra amministratori e liquidatori;
l'iscrizione della deliberazione o della decisione di nomina dei liquidatori determina la cessazione dalla carica degli amministratori e l'obbligo in capo a questi ultimi di provvedere al “passaggio di consegne” in favore dei liquidatori (più in particolare, gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti al momento dello scioglimento e un rendiconto della gestione riferito al periodo successivo all'approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio).
Preme anche osservare che l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese grava sui liquidatori, ma legittimati all'iscrizione sono anche gli amministratori (in ipotesi, in caso di inerzia dei liquidatori) proprio perché essi rimangono in carica fino a quando tale iscrizione non interviene.
pagina 26 di 44 ha rivestito il ruolo di Presidente del Consiglio di Controparte_1
Amministrazione della sin dalla sua costituzione (27.10.2006) al 19.7.2010 CP_11
(iscrizione nel RI della nomina del Liquidatore . Pt_3 ha rivestito il ruolo di Vice Presidente e Consigliere del CdA sin dalla Parte_2 costituzione sino al 15.6.2010 e sino al 19.7.2010.
è stata nominata consigliere in data 25.9.2009 ed è restata in Parte_4 carica sino al 19.4.2010.
è stato componente del C.d.A. dal 19.4.2010 sino al 19.7.2010. Parte_3
Rilevata la tardiva allegazione attorea in sede di seconda memoria istruttoria relativa al contratto di locazione commerciale dell'immobile industriale detenuto in leasing dalla a favore della società EE Engeneering Srl, stipulato in data Controparte_11
5.7.2010 (la cui non valutazione nulla toglie al più che sufficiente quadro già offerto dalle tempestive allegazioni della Curatela per delineare la responsabilità dei convenuti), il Fallimento attoreo tempestivamente allega:
-la mancata redazione delle scritture contabili obbligatorie per gli anni 2009 e 2010
(fatto pacifico);
- l'aumento, nel breve tempo fra il 2007 e il 2008, di esposizione debitoria e mancato incasso di crediti;
– l'effettuazione – nel luglio 2009, quindi quando già la società era in grave situazione economico-finanziaria - di operazioni avventate, sproporzionate, senza coperture, in violazione della legge e dello Statuto, estranee all'oggetto sociale (sottoscrizione del contratto con la società per la promozione del marchio per Parte_11 CP_4 un corrispettivo di euro 296.000,00, sproporzionato rispetto l'onere di promozione;
contratto con Jumbo Grandi eventi, per mezzo del quale la società noleggia strutture metalliche per euro 360.000,00, attività estranea dall'oggetto sociale);
- la violazione degli obblighi di cui agli artt. 2485, 2486 e 2487, pur in presenza di una pluralità di cause di scioglimento della società ex art. 2484 c.c.; pagina 27 di 44 – la nomina, quale liquidatore della società stessa, del convenuto Pt_3
– la ritardata dichiarazione di fallimento della società;
– l'affitto della società per l'esigua somma di euro 1.500,00 mensili alla società EE
Engineering poco tempo prima della liquidazione, e la successiva vendita: l'affitto è, a dire della Curatela, lo strumento attraverso cui si è consentito poi di alienare, a stretto giro e con un prezzo assolutamente non congruo, l'azienda in favore di soggetto appositamente creato due giorni prima (come del resto in precedenza accaduto fra la Co fallita e la .
A dimostrazione di quanto allegato, la Curatela produce tutta una serie di documentazione (fra cui anche i Bilanci, quelli redatti ed approvati), da cui emergono le seguenti circostanze:
- il Bilancio al 31.12.2008, viene approvato dall'assemblea dei soci con ritardo il
25.9.2009 (con medesima assemblea che nominò quale Consigliere la Parte_4 dopo che il Cda, dopo un primo differimento dell'approvazione con riunione del
28.3.2009, approva la bozza di bilancio nella riunione del 28.5.2009 senza convocare l'assemblea dei soci che si terrà quattro mesi dopo;
la Ctu (pag. 29) rileva, nel raffronto degli anni 2006-2007-2008, una posizione finanziaria netta di breve periodo e di lungo periodo negativa (nel 2008 i crediti a breve sono pari a 2.577.815 e i debiti a breve -3.062.965, con una differenza di – 485.150; sempre nel 2008, i crediti nel lungo periodo non vi sono mentre il debito è pari a – 425.110); a tale posizione finanziaria negativa netta si contrappone un insufficiente cash flow, non in grado di coprire tale squilibrio finanziario: da ciò può evincersi che lo stato del dissesto iniziava già dal 2008;
- nella riunione del 19.10.2009, e quindi in un contesto temporale dove già da un anno era comparsa e conosciuta/conoscibile una situazione di dissesto da parte degli amministratori che, come noto, sono tenuti a monitorare la consistenza del patrimonio sociale (situazione critica peraltro evincibile dall'esame del Bilancio
pagina 28 di 44 2008 che l'assemblea dei soci aveva approvato un mese prima, sulla scorta di una bozza redatta dagli Amministratori quattro mesi ancora prima) e che avrebbe portato alla definitiva perdita del capitale il 30.10.2009 (come individuata dal Ctu a pag. 46- cfr. in particolare la mancata contabilizzazione della fattura 9/ 2009 del 13.8.2009), il CdA, su proposta del Parte_11
“al fine di rendere la gestione più agibile possibile”, nomina quali CP_1 consiglieri delegati con firme disgiunte e la scelta CP_1 Pt_2 Parte_4 alla base della delibera, in un contesto così critico, appare imprudente in quanto non idonea ad assicurare una gestione unitaria e responsabile;
- il successivo Cda del 6.2.2010 revoca le firme disgiunte, prevedendo che tutti i poteri del CdA potranno essere esercitati solo con la firma congiunta di almeno due consiglieri e che alcuni atti (quali quelli di acquistare, vendere, concedere in affitto rami di azienda) necessitavano di apposita delibera;
- il 22.2.2010. il Cda tratta della condizione di “temporanea illiquidità” tale da non consentire il puntuale pagamento dei creditori sociali;
il dichiara che è Pt_2 prioritario il monitoraggio della situazione finanziaria, che è allarmante la situazione dei dipendenti che cercano altrove un lavoro;
la propone di Parte_4 dare mandato per affittare l'azienda o un ramo di essa così da non disperdere il valore aziendale;
viene quindi dato mandato al con tutti i poteri del Cda, Pt_2 di cercare soggetti interessati all'affitto del ramo di azienda, intrattenere trattative e fissare il prezzo e condizioni;
- nel Cda del 18.3.2010 illustra come la società sia “ancora illiquida a CP_1 causa dei ritardi nei pagamenti dei clienti” e nel Cda del 29.3.2010 CP_1 comunica di aver ricevuto comunicazione da Unicredit di revoca dei fidi;
- Il 16.4.2010 viene stipulata il contratto di affitto di ramo di azienda della società
alla EE Engineering Spa - costituita un mese prima, il 16.3.2010, e di CP_4 proprietà anche di , amministrata dalla stesso e da : Parte_6 Parte_5 il ramo di azienda è relativo alla sola progettazione e prototipia, comprendente pagina 29 di 44 anche una porzione del bene immobile detenuto a titolo di leasing dalla concedente;
- nel Cda del 26.4.2010 (il precedente 19.4.2010 la si era dimessa) viene Parte_4 attribuita delega a quale Vice presidente, coadiuvato dal Parte_3 consigliere per la tenuta dei rapporti con la società EE Engeenering Pt_2
Srl.;
- il 26.5.2010 il dichiara che, pochi giorni dopo la nomina, si è reso conto Pt_3 della situazione drammatica in cui versa la società, si oppone alla vendita in blocco della società, chiede le dimissioni del Presidente e l'immediata convocazione dell'assemblea dei soci per valutare tutte le procedure previste per legge;
allegato al verbale vi è la dichiarazione scritta di che propone CP_1 di valutare la ricapitalizzazione della società prima di procedere allo scioglimento anticipato.
- Il 15.6.2010 vi è la delibera della messa in liquidazione della società: il Presidente fa presente che “per la situazione attuale economica si è verificata CP_1
l'impossibilità di proseguire nell'attività sociale” e propone lo scioglimento anticipato della società; l'assemblea vota quindi all'unanimità lo scioglimento, varia la denominazione sociale, nomina quale Liquidatore Parte_3 affidandogli le operazioni liquidatorie “con ogni più ampio ed opportuno potere all'uopo occorrente, senza eccezione alcuna, compreso il potere di presentare la richiesta di concordato preventivo” e autorizzandolo “ai soli fini della liquidazione nella gestione dell'azienda sociale allo scopo di assicurare l'ultimazione degli eventuali contratti non ancora eseguiti”;
- Il medesimo 15.6.2010 la emette fattura n. 31-10 con cui vende, per euro CP_4
158.583,22, alla EE Engineering RL (affittuario del solo ramo di prototipia, come da contratto del 16.4.2010, e quindi non anche del ramo costruttivo/produttivo) beni aziendali (macchine, presse, saldatrici, etc.); pochi giorni prima, il 10.6.2010, viene emessa la fattura n. 29-10 con cui vengono pagina 30 di 44 venduti sempre alla predetta società affittuaria del ramo di azienda relativo alla prototipia blocchi di semilavorati per euro 52.104,00;
- Il 19.7.2010 viene iscritta la nomina a Liquidatore ex art. 2487 bis c.c.: Pt_3 non viene redatto alcun verbale, richiesto dalla norma, della consegna dei libri sociali, della situazione dei conti e del rendiconto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.
Ciò premesso in punto di allegazioni e offerte probatorie della curatela attrice, e tenendo conto delle risultanze della Ctu, il Collegio, per tutti i motivi che saranno esposti, ritiene che:
- Gli amministratori e abbiano violato CP_1 Pt_2 Parte_4 Pt_3
l'obbligo di cui agli artt. 2485 (ritardato accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento, che alla luce della Ctu va temporalmente collocato a fine ottobre
2009) nonché l'obbligo di cui all'art. 2486 c.c. per aver gestito la società non a fini esclusivamente conservativi, nonostante la presenza di una causa di scioglimento;
- Il liquidatore non abbia operato in conformità ai principi liquidatori. Pt_3
Principiando dal ritardato accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento, preme rilevare che, posto che le condizioni di cui all'art. 2482 bis c.c. (riduzione del capitale per perdite) normalmente si verificano non già al termine dell'esercizio ma nel corso di esso, gli amministratori sono ritenuti obbligati a monitorare la consistenza del patrimonio sociale anche nei periodi infra- esercizio, in ragione del livello di diligenza minimo cui sono tenuti, diligenza che impone, proprio quando il patrimonio netto stia per raggiungere i minimi di legge o stia per raggiungere il valore negativo, ad effettuare controlli più frequenti ed accurati: altrimenti detto, la conoscenza del verificarsi di una causa di scioglimento costituisce oggetto di presunzione connaturata alla posizione rivestita dall'amministratore all'intero dell'organizzazione societaria. pagina 31 di 44 Nel caso in esame, nonostante lo squilibrio finanziario si verificasse nel 2008 (e, per quanto detto sopra, conosciuto/conoscibile dagli amministratori proprio in forza del loro ruolo), per poi aggravarsi nel 2009 con definitiva perdita del capitale sociale al
30.10.2009, nessuno dei tre amministratori (ivi inclusa la il cui ingresso Parte_4 successivo rispetto a e nella compagine amministrativa dal CP_1 Pt_2
25.9.2009 non l'esonerava certo dalla verifica della consistenza del patrimonio sociale, tanto più alla luce della delibera sulle firme disgiunte del 19.10.2009 e senza considerare che la stessa rivestiva anche il ruolo di amministratrice della società CP_19 socia della società che, in quanto tale, aveva approvato i bilanci degli anni precedenti) procedeva ad accertare “senza indugio” il verificarsi della causa di scioglimento della società (ai sensi dell'art. 2447 c.c.).
Le difese spiegate dai tre amministratori non portano a diverse conclusioni, le asserzioni circa la mancanza di responsabilità nella vicenda in esame o l'aver addirittura rappresentato propri dissensi non trova riscontro in alcun documento antecedente al 30.10.2009, ove, al contrario, nei verbali di CdA (quantomeno sino a quelli del 2010, quando però oramai il capitale era definitivamente perduto) non solo non veniva attenzionata la sofferenza economico-finanziaria della società (già in atto dal 2008 e aggravatasi nel 2009), ma non trapelava nemmeno alcuna discordanza fra gli amministratori nelle scelte di gestione, anzi la delibera sulle firme disgiunte del
19.10.2009 porterebbe a pensare ad una intesa gestoria in una situazione positiva per la società che necessitava di una “gestione più agibile possibile”.
Va da sé che un tempestivo accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento
(2485 c.c.), la cessazione della gestione caratteristica della società con avvio di quella conservativa ex art. 2486 c.c. avrebbe evitato il danno, consistito nell'ulteriore aggravamento della perdita del capitale, come quantificato dal Ctu in euro1.191.925 tramite l'utilizzo del criterio differenziale dei patrimoni netti (fra il momento dell'erosione del capitale sciale ex art. 2447 c.c., verificatasi il 30.10.2009 (con PN a pagina 32 di 44 - 84.126), e il momento dell'iscrizione del registro delle imprese della nomina del liquidatore, in data 19.7.2010.
Passando alla seconda violazione del dovere di amministrare in ottica conservativa la società ex art. 2486 c.c. “ al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487 bis”, in via assolutamente preliminare deve rilevarsi l'applicabilità della vigente norma (come integrata dal D.Lgs. 14/2019) alla fattispecie in esame benchè antecedente all'entrata in vigore della novella, perché norma che ha codificato un meccanismo di liquidazione equitativa del pregiudizio ritenuto legittimo dalla Suprema Corte (sul punto, si veda anche l'ordinanza della
Cassazione n. 5252 del 28.2.2024:“In tema di azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 L. fall. nei confronti dell'amministratore, il comma 3 dell'art. 2486 c.c., aggiunto dall'art. 378 D.Lgs. n. 14/2019, recante il Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza, ai fini della quantificazione del danno cagionato dall'amministratore per aver proseguito l'attività dopo l'avvenuta riduzione per perdite del capitale sociale al di sotto del minimo legale, ha positivizzato il criterio – applicabile anche ai giudizi in corso – del “differenziale dei netti patrimoniali”, alla cui stregua il giudice provvederà a liquidare il pregiudizio ogni qualvolta non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio più aderente alla realtà del caso concreto”).
Ciò chiarito, e venendo al tema della violazione dello specifico dovere di cui all'art. 2486 comma 1 c.c., danni connessi e onere probatorio gravante sulla Curatela, preme sin da subito rilevare che la giurisprudenza (Corte Appello Milano n.1605/2020;
Corte Appello di Perugia n. 532/2023) è perentoria nel considerare la continuazione della gestione caratteristica, dopo la perdita del capitale sociale, quale violazione in sé dell'obbligo di gestione conservativa e liquidatoria, sul presupposto che tale prosecuzione implichi di per sé l'assunzione di nuovo rischio e quindi la possibilità di ulteriori perdite (cfr. anche Trib. Firenze, 21 dicembre 2021, n. 3300 “la prosecuzione
pagina 33 di 44 dell'attività di impresa è atto illecito, perché contrastante con l'espressa disposizione normativa contraria (art. 2485 c.c.)”, e non può essere considerata né insindacabile
(“poiché la ragione della insindacabilità risiede nel rischio insito nell'attività imprenditoriale;
ma, se il patrimonio è interamente superato dai debiti, ciò che si mette
a rischio non è più il capitale proprio, bensì quello altrui – cioè quello dei creditori – e tale scelta non può essere considerata ragionevole”), né giustificabile dal fatto che lo scioglimento della società significa perdere la clientela e l'accreditamento presso gli enti pubblici [perché “la perdita della clientela e dei propri valori attivi (…) è esattamente ciò che accade alle società messe in liquidazione, ed è ciò che la legge impone quando il capitale sia andato perduto, perché non può ammettersi che tali società conservino le loro posizioni di vantaggio riversandone tutti i rischi sui terzi”).
Se lo scioglimento della società impone allora, nella generalità dei casi (ove l'azienda sia cronicamente in perdita e vi sia quindi il rischio di pregiudicare ulteriormente la consistenza del valore del patrimonio sociale), di arrestare l'attività imprenditoriale, il curatore assolve quindi al proprio onere probatorio dimostrando la mera protrazione di tale attività, attraverso il compimento di atti negoziali in epoca successiva allo scioglimento della società.
Il Collegio ritiene di aderire a tale giurisprudenza secondo cui la prosecuzione dell'attività sociale caratteristica dopo la perdita del capitale integra per definizione un'attività non conservativa.
Orbene, nel caso in esame, ed in violazione della gestione conservativa e liquidatoria che si impone, rispettivamente, nel momento di verificazione di una causa di scioglimento ex art. 2486 c.c. (nel caso in esame, al 30.10.2009) e nel momento di nomina del liquidatore con relativa iscrizione ex art. 2487 bis c.c. (19.7.2010) vi è stata, da un lato, la prosecuzione dell'attività caratteristica (e pertanto per definizione non conservativa) anche dopo il 30.10.2009 (momento di verificazione della causa di scioglimento per definitiva perdita del capitale sociale) e, dall'altro, nel momento in cui gli Amministratori avevano iniziato a dare atto delle criticità (verbale 22.2.2010)
pagina 34 di 44 la adottata strategia conservativa del valore dell'impresa tramite l'affitto del 16.4.2010 di ramo d'azienda alla EE Engeneering del solo ramo progettuale e non produttivo
(in ipotesi in grado di sgravare la società dal rischio di impresa, conservando il patrimonio) sarà poi seguita da una attività liquidatoria del patrimonio aziendale nel giugno 2020 – messa in atto dal Liquidatore la cui nomina, però, è stata iscritta Pt_3 solo il successivo 19.7.2020, con conseguente responsabilità degli amministratori sino a quella data e responsabilità del per aver operato in eccesso alle sue Pt_3 prerogative - tramite vendite atomistische del patrimonio (cessione in blocco delle attrezzature industriali senza tentativi competitivi) del ramo costruttivo alla stessa
EE, affittuaria del solo ramo progettazione che – a prescindere dal valore congruo o meno del prezzo di vendita – sono state effettuate senza prospettive di liquidazione stante l'assenza della situazione dei conti ex art. 2487bis comma 3 c.c., non hanno assicurato l'integrità del valore economico (l'avviamento aziendale, costituito dalle immaterialità iscritte a bilancio oltre il know how sono state di fatto trasferiti gratuitamente con dispersione, quindi, dell'avviamento aziendale), e hanno costituito
– secondo la risposta al quesito posto al Ctu - un eccesso dell'attività di liquidazione rispetto alle migliori ipotesi conservative (concordato/fallimento- affitto d'azienda).
Il procrastinarsi della liquidazione ha quindi generato nuovi debiti sino alla data del fallimento, evitabili se si fosse attuata una forma conservativa idonea
(concordato/fallimento): l'indebitamento è stato calcolato dal Ctu secondo il criterio della differenza dei patrimoni netti alla data di inizio liquidazione (19.7.2010) a quello della dichiarazione di fallimento (28.3.2012) per la somma di euro 934.483.
Ripercorrendo, alla luce dei documenti in atti, l'aspetto della mancata gestione in conformità ai principi conservativi e liquidatori, nel Cda del 22.2.2010 (a capitale sociale oramai definitivamente eroso al di sotto del minimo legale), viene affrontata per la prima volta la condizione di “temporanea illiquidità” della società, viene proposto, per la prima volta, dal il “monitoraggio costante della situazione Pt_2
pagina 35 di 44 finanziaria della società”, viene proposto dalla di “dare sin da subito mandato Parte_4
a ricercare soggetti affidabili per affittare l'azienda o un ramo di essa e di affittarla senza indugio così da non disperdere il valore aziendale dell'organizzazione e permettere alla , attraverso il canone di affitto di ramo di azienda sommato CP_4 ai canoni di locazione delle altre società affittuarie del capannone, di pagare la rata del leasing già insoluta per due volte”, e infine viene dato mandato al con tutti i Pt_2 poteri del Cda, di cercare soggetti interessati all'affitto del ramo di azienda, intrattenere trattative e fissare il prezzo e condizioni: occorre evidenziare che non corrisponde dunque al vero quanto affermato dal circa la sua estraneità CP_1 all'affitto, stipulato il 16.4.2010, perché il mandato conferito al del Cda del Pt_2 febbraio 2020 è stata adottata con delibera degli amministratori fra cui anche a nulla rilevando le sue successive dichiarazione del maggio 2010, a CP_1 contratto di affitto stipulato (e nell'imminenza della inevitabile liquidazione).
Con contratto di affitto di ramo di azienda del 16.4.2010, dunque, la società CP_4 affitta alla EE Engineering Spa - costituita un mese prima, il 16.3.2010, e di proprietà anche di amministrata dalla stesso e da il Parte_6 CP_20 ramo di azienda relativo alla sola progettazione e prototipia, comprendente anche una porzione del bene immobile detenuto a titolo di leasing dalla concedente e i contratti di lavoro, con esclusione, fra gli altri, dei crediti e debiti che restavano a favore e a carico della concedente, il tutto per un canone annuo di affitto parti ad euro 18.000,00
(1.500 euro mensili), al fine di “conservare la struttura produttiva, incrementare le attività attraverso l'affitto di una parte dell'organizzazione, finalità coincidenti con le ragioni dei creditori sociali e delle maestranze”.
Il 10.6.2010, viene emessa la fattura n. 29-10 con cui vengono venduti alla predetta società affittuaria del ramo di azienda relativo alla prototipia blocchi di semilavorati per euro 52.104,00.
Il successivo 15.6.2020, la società viene messa in liquidazione e, nello stesso CP_4 giorno, la emette fattura n. 31-10 con cui vende, per euro 158.583,22, alla EE CP_4
pagina 36 di 44 Engineering RL (affittuario del solo ramo di prototipia, come da contratto del
16.4.2010, e quindi non anche del ramo costruttivo/produttivo) beni aziendali
(macchine, presse, saldatrici, etc.).
Il 30.6.2020 viene emessa la fattura 32-10 per la vendita sempre a favore della società
di un automezzo, per euro 4.000,00 più iva. Pt_12
Come sopra anticipato, il Collegio ritiene che né l'affitto del ramo progettuale di azienda né le successive vendite atomistiche del patrimonio appartenenti al ramo costruttivo all'affittuario del solo ramo progettazione abbaiano, rispettivamente, rivestito i carattere dell'attività conservativa e liquidatoria, risolvendosi, quest'ultima attività, nell'opposto risultato di depauperare il patrimonio sociale, e non risultando nemmeno dagli atti, sul piano dell'attività conservativa, alcun tentativo di affittare il residuo ramo di azienda rimasto operativo (quello costruttivo).
3.2 La responsabilità di quale Liquidatore della società Pt_3 ha ricoperto la carica di consigliere del C.d.A. dal 19.4.2010 al Parte_3
19.7.2010; a partire dal 19.7.2010 (giorno di iscrizione della nomina a liquidatore) ha rivestito il ruolo di Liquidatore della società.
Fermo quanto detto in ordine alla responsabilità degli amministratori in carica sino al 19.7.2020 in relazione alle attività liquidatorie atomistiche (messe in atto nel giugno
2020) e che si sono appalesate eccessive rispetto alle migliori ipotesi conservative, anzi comportando una disgregazione del valore economico dell'azienda (cedendo in blocco i macchinari industriali senza tentativi competitivi, per un prezzo che non ha tenuto quanto meno conto delle immaterialità, di fatto trasferendole gratuitamente), occorre concentrarsi ora sul ruolo del convenuto quale Liquidatore a partire Pt_3 dal 19.7.2010 e stabilire se il maggiore indebitamento che ha accumulato la società da quella data sino alla dichiarazione di fallimento (28.3.2012), come quantificata dal
Ctu con l'utilizzo del criterio dei patrimoni netti, possa essere ascrivibile allo stesso.
Dagli atti e dalla loro valutazione complessiva, emerge che: pagina 37 di 44 - Nell'assemblea del 26.5.2010, il denunzia la situazione drammatica in cui Pt_3 versa la società, si oppone alla sua vendita in blocco e chiede l'immediata convocazione dell'assemblea dei soci per valutare tutte le procedure previste per legge;
- Nella delibera di scioglimento della società del 15.6.2010 – ove per la prima volta si dava atto della verificazione dell'impossibilità di proseguire nell'attività sociale con proposta di scioglimento - viene nominato quale Liquidatore, Parte_3 affidandogli le operazioni liquidatorie “con ogni più ampio ed opportuno potere all'uopo occorrente, senza eccezione alcuna, compreso il potere di presentare la richiesta di concordato preventivo” e autorizzandolo “ai soli fini della liquidazione nella gestione dell'azienda sociale allo scopo di assicurare l'ultimazione degli eventuali contratti non ancora eseguiti”.
- Ancor prima dell'iscrizione nel RI della sua nomina come Liquidatore, il Pt_3 ha ceduto i beni aziendali in maniera atomistica ad unico soggetto, con gli effettivi depauperativi già indicati.
- L'iscrizione della nomina nel RI di natura costitutiva ex art. 2487 bis avverrà il successivo 19.7.2010; agli atti non emerge alcun passaggio delle consegne al
Liquidatore di quanto previsto dal comma 3 del citato articolo (consegna dei libri sociali, della situazione dei conti e del rendiconto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato); dagli atti non si evince alcuna intenzione del che pur aveva nel maggio 2020 denunciato la grave Pt_3 situazione societaria chiedendo le dimissioni del di chiedere il CP_1 fallimento o fare accesso al concordato preventivo (pur ipotizzato dai soci nell'assemblea del 15.6.2010 ove lo hanno nominato Liquidatore), procrastinando la liquidazione (concretizzatasi, peraltro, in attività antecedenti al 19.7.2020, per non essere state registrate, dopo tale data, rilevanti attività dispositive, se non bonifici per euro 6.000.00 euro alla e 4.000,00 al Parte_4 pagina 38 di 44 pagamenti non contabilizzati e privi di alcuna documentazione Pt_5 attestante la natura del debito) e pertanto causando l'aumento dell'indebitamento fino alla data del fallimento, indebitamento che non si sarebbe ulteriormente prodotto se dal 19.7.2010 non si fosse procrastinata la migliore ipotesi conservativa della richiesta di fallimento (intervenuto solo in data 28.3.2012).
Per tali ragione, è attribuibile alla condotta del l'integrale ulteriore Pt_3 indebitamento della società, come calcolato dal Ctu (differenza fra il PN del 19.7.2010
e quello al 28.3.2012).
3.3. La posizione di e insussistenza dei presupposti per la qualifica di Pt_6 Pt_5 amministratori di fatto.
La Curatela coinvolge nell'azione di responsabilità anche e allegando, Pt_5 Pt_6 quanto al primo, che è stato amministratore di una delle società socie della fallita
[...]
, che è stato presente ai c.d.a. della stessa, che è marito della che Parte_1 Parte_4
è stato amministratore della EE Engineering e che ha incaricato l'ing. per CP_21 la stima dei beni in vista dell'affitto di azienda, e che anche nella sua CP_1 relazione, ha confermato la sua attività di vero e proprio amministratore di fatto;
quanto a ha allegato che lo stesso è stato legale rappresentante della EE Pt_6
Engineering e che ha partecipato, assieme a ai gravi atti distrattivi, ha inoltre Pt_3 ricoperto la carica di amministratore e socio della Polam Polaska, che si è mostrata inadempiente con la fallita, con vantaggio per coloro che la amministravano, ivi incluso quindi il Pt_6
Il Collegio ritiene che i convenuti e non possano essere ritenuti Pt_6 Pt_5 amministratori di fatto della società poi fallita, e ciò anche alla luce della giurisprudenza consolidatasi sul tema.
pagina 39 di 44 E' principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la predetta figura ricorre allorchè un soggetto si sia ingerito nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura, sia pure irregolare o implicita, sempre che le funzioni gestorie svolte in via di fatto abbiano carattere sistematico e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea ed occasionale (cfr. Cass. Civ,, Sez. 1, 5.12.2008, n. 28819; 14.09.1999, n. 9795; e da ultimo Cass. Civ., Sez I, 8.10.2020 n. 21730 in base a cui “L'amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un'investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale nell'ambito sociale un'influenza, completa e sistematica, che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, potendo concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società, attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione, sicché anche nei suoi confronti può essere promossa l'azione di responsabilità”).
Nel caso in esame, quanto allegato (e provato) dalla Curatela non è sufficiente per ritenere e amministratori di fatto della società, perché non è risultato Pt_5 Pt_6 che gli stessi si siano ingeriti in maniera sistematica nella gestione della società ed abbiano esercitato una influenza determinante sulle scelte in seno alla medesima.
Più in particolare, con riferimento al (che era procacciatori d'affari per la
Pt_5 società), non può anzitutto essere recepita acriticamente la relazione al Curatore redatta dal – qui parimenti convenuto - ove lo stesso dichiara “Nonostante CP_1 il sig. non abbia mai assunto alcuna formale carica sociale, la sua ingerenza
Pt_5 nella gestione è stata sostanziale e costante, come confermato –tra le altre cose – dalla sua partecipazione a tutte le riunioni del cda , dal conferimento di incarichi a professionisti per conto della società (v. perizia dell'Ing. , dalla gestione dei CP_21 rapporti commerciali”). Sono, di contro, le stesse dichiarazioni del nel CP_1 descrivere le attività del ad escludere la qualifica di amministratore di fatto
Pt_5 perché l'aver conferito degli incarichi per la stima dei beni in occasione del prospettato affitto di azienda o l'aver intrattenuto rapporti commerciali (del resto, il era
Pt_5
pagina 40 di 44 il procacciatori d'affari della società) non equivale ad essere inseriti in maniera sistematica e costante nella gestione della società; non può, all'evidenza, nemmeno rilevare il fatto che il fosse sposata con l'Amministratrice e quanto Pt_5 Parte_4 alla partecipazione ai c.d.a., oltre al fatto che non vi è formale menzione della sua presenza nei verbali allegati, preme in ogni caso rilevare che in quello del 26.5.2010 è lo stesso a giustificare la presenza dell' Ing. “negli ultimi consigli” CP_1 Pt_5 per “l'ausilio tecnico che reputava necessario”.
Nemmeno per dipendente della società - può dirsi sussistente il compimento Pt_6 stabile e sistematico, continuo e protratto per un periodo di tempo rilevante di una pluralità di atti tipici dell'amministratore, tanto da poterlo qualificare come amministratore di fatto, se si considera che il principale addebito che muove la
Curatela è stato quello di essere stato il legale rappresentante della EE (e per questo aver concorso all'attività distrattiva assieme al in un segmento temporale non Pt_3 solo limitato ma che si colloca in un periodo ove il dissesto e le connesse criticità si erano già manifestate.
Ne consegue che la domande della Curatela nei confronti di e ebbono Pt_5 Pt_6 essere rigettate.
4. Sul quantum: applicazione dei principi di Cass. Sez. Unite 30174/2011
Accertata dunque la responsabilità di del secondo tipo di danno (da non Pt_3 corretta attività liquidatoria) e accertata la responsabilità di CP_1 Pt_2
e del primo danno (da ritardata messa in liquidazione della società) Parte_4 Pt_3 occorre, quanto a quest'ultimo aspetto, stabilire il quantum debeatur.
Premesso che, in mancanza di azioni di regresso, non possono essere in questa sede stabilite le singole quote di responsabilità degli amministratori per il danno da ritardata messa in liquidazione della società di cui gli stessi rispondono in solido (con la presunzione che le rispettive quote ideali sono uguali ex art. 1298, comma 2, e 2055
c.c.), il Collegio, tenuto conto delle transazioni parziali intervenute con i tre sindaci pagina 41 di 44 convenuti, ritiene di dover fare applicazione dei principi espressi sul punto da Cass. civ. Sezioni Unite n. 30174/2011.
La citata pronuncia, precisando che la previsione dell'art. 1304 c.c. comma 1 riguarda solo la transazione dell'intero debito, e non la sola quota del transigente (come nel caso di specie), ha espresso tale principio di diritto: “Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideate di debito;
se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto”.
Venendo al caso di specie, considerato che il danno da ritardata messa in liquidazione della società è stato quantificato dal Ctu in euro 1.191.925,00 occorrerrà indicare, quale somma corrispondente alla quota ideale di ciascuno dei sette convenuti (i quattro amministratori e i tre sindaci), quella di euro 170.275,00 e condannare in solido fra loro i quattro amministratori non transigenti per la moltiplicata somma di euro 681.100,00 euro.
5. Sulle spese
Alla soccombenza segue l'addebito delle spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione del DM n. 55/2014, come aggiornato dal DM n. 147/2022, valore della causa da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00, con applicazione – quanto ai convenuti soccombenti in solido- dei valori medi per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, e con applicazione dei minimi per tutte le fasi quanto alla soccombenza della Curatela nei confronti di e Pt_5 Pt_6
Non sussistono i presupposti di applicazione dell'art. 96 c.p.c. nei confronti della attrice, come richiesto dalla difesa Pt_1 Pt_6
pagina 42 di 44 Le spese di Ctu già liquidate debbono porsi definitivamente a carico dei convenuti soccombenti in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa
5370 /2014 così decide:
- condanna e Controparte_1 Parte_2 Parte_4 [...]
in solido fra loro, a corrispondere al Pt_3 Controparte_11
a titolo di risarcimento del danno la somma di € 681.100,00,
[...] oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT dalla data di presentazione della domanda fino alla presente pronuncia nonché gli interessi nella misura legale da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate fino all'effettivo saldo;
- condanna a corrispondere al Parte_3 Controparte_11
a titolo di risarcimento del danno la somma di € 934.483,00,
[...] oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT dalla data di presentazione della domanda fino alla presente pronuncia nonché gli interessi nella misura legale da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate fino all'effettivo saldo;
- rigetta la domanda della Parte_13 nei confronti di e
[...] Parte_5 Parte_6
- condanna e Controparte_1 Parte_2 Parte_4 [...]
a rifondere, in solido fra loro, alla Curatela attrice le spese del presente Pt_3 giudizio, liquidate in € 37.951,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cpa, come per legge;
pagina 43 di 44 - condanna la Curatela a rifondere a e le spese del Parte_5 Parte_6 presente giudizio, liquidate, per ciascuno di essi, in complessivi € 18.977,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cpa, come per legge;
- pone a definitivo solidale carico di Controparte_1 Parte_2
e le spese di Ctu già liquidate. Parte_4 Parte_3
Perugia, 23/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente Elena Stramaccioni Teresa Giardino
pagina 44 di 44
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Sezione specializzata delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente dott. Sara Fioroni Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5370/2014 promossa da:
(C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv.to Enzo Betori, elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in Perugia, Corso Vannucci n. 30
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avvocato Patrizia Pugliese, elettivamente domiciliato presso lo Studio del medesimo difensore in Perugia, Corso Vannucci 30;
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_2 C.F._2
Alessio Mazzoli e Sara Raspati, elettivamente domiciliato presso lo Studio dei medesimi difensori in Foligno (PG) Via Grumelli 20/A;
pagina 1 di 44 (C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_3 C.F._3
Giuseppe Congiunti e Francesca Congiunti, elettivamente domiciliato presso lo Studio dei medesimi difensori in Foligno (PG), Corso Cavour n. 4;
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_4 C.F._4 dall'Avv. Guido Bacino, elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in Foligno (PG), Via Roncalli n. 19;
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_5 C.F._5
Camillo Franceschini, elettivamente domiciliato presso lo Studio del medesimo difensore in Foligno (PG), Via Roncalli n. 19;
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_6 C.F._6
Marco Catagna e Cristiana Buchetti, elettivamente domiciliato presso lo Studio dei medesimi difensori in Perugia, Via Martiri dei Lager n. 58;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per la Curatela attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa rinuncia alle domande svolte nei confronti di , nei termini esposti Parte_7 nell'atto di transazione depositato, nonché alle domande svolte nei confronti di
e di , nei termini esposti nel presente verbale, 1. Controparte_2 CP_3 ti, ne iche qualità, hanno tenuto i comportamenti sopraindicati, comportamenti contrari ai loro obblighi e doveri di Legge, di statuto e contrattuali, così producendo i danni conseguenti alla dissoluzione del patrimonio della società (già ) e comunque all'aggravio del dissesto, Parte_1 CP_4 come i esse oglia dichiarare la loro responsabilità solidale, per i fatti dedotti nel presente atto e per i titoli dedotti in giudizio anche come previsti dall'art. 146 della legge fallimentare;
2. condannare, con esclusione di
, e , nei limiti della loro quota Parte_7 Controparte_2 CP_3
t tt trattuale – al risarcimento, in favore del fallimento attore, dei danni conseguentemente cagionati alla Società fallita ed alla massa dei creditori, nella misura pari al passivo fallimentare, quantificabile, allo stato in Euro 3.146.523,68 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, detratto l'ammontare corrispondente alla quota di debito riferibile a , nonché alla quota di Parte_7 debito riferibile a ed a , oggetto di transazione, da Controparte_2 CP_3 stralciarsi dall'in toria;
le domande e le eccezioni svolte dai convenuti nei confronti della;
4. condannare, con Parte_1
pagina 2 di 44 esclusione di , e di , i convenuti, Parte_7 Controparte_2 CP_3 in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite”.
Per : “si riporta a tutti i propri scritti difensivi, insiste nella Controparte_1 ecce per tutte le ragioni dedotte nelle note di udienza del 21.7.2022 e conclude come da comparsa di costituzione e risposta” e quindi: “ Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto respingere tutte le domande svolte nei confronti di CP_1
in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate, anche so
[...] del nesso causale tra comportamenti addebitati e danno asseritamente subìto; dare comunque atto della assoluta estraneità del concludente a qualsiasi atto distrattivo o pregiudizievole per la società fallita;
in subordine e salvo gravame, ove il concludente fosse ritenuto responsabile di condotte dannose, determinare a suo carico soltanto un obbligo risarcitorio direttamente commisurato alle singole condotte dannose effettivamente ascrivibili al concludente e aventi effettiva efficienza causale rispetto al danno lamentato dalla curatela;
dare comunque atto che l'importo richiesto a titolo di danni è eccessivo, non dimostrato, non causalmente collegato alle condotte commissive e/o omissive del In ogni caso, con vittoria di spese e competenze CP_1 professionali”.
Per : “In via preliminare in rito: Accertata e dichiarata la violazione Parte_2 dell' to legislativo 27.06.2003 n° 168, così come modificato dall'art. 2, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con L. 24 marzo 2012, n. 27 per aver la Curatela del Fallimento “IT Meccanica in liquidazione S.p.A.” promosso azione di responsabilità avanti al Tribunale di Perugia essendo diversamente competente la Sezione specializzata del Tribunale di Perugia, dichiarare l'incompetenza del Giudice adito con ogni conseguenza di legge. Ancora nel rito in via preliminare: Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. nel combinato disposto con l'articolo 164 comma 4 c.p.c. ed adottare i conseguenti provvedimenti. Nel merito in via preliminare: Accertata e dichiarata la prescrizione del diritto a promuovere azione di responsabilità per tutte le motivazioni compiutamente espresse nel corpo dell'atto, respingere le domande attoree con ogni conseguenza di legge. In via principale in merito:
-rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e diritto per tutte le motivazioni compiutamente espresse nel corpo dell'atto. In via subordinata, nella non creduta e denegata ipotesi che l'Ill.mo Giudice adito ritenesse di accogliere le domande attoree: Accertare e dichiarare gli atti di mala gestio attribuibili alla condotta attiva e/o omissiva del Sig. nel periodo di effettiva carica di Amministratore, non rientranti tra Parte_2 le attribuzioni delegate in fatto o diritto, nei limiti di quanto effettivamente provato da parte attrice e di quanto non prescritto e quantificare il danno che sia conseguenza diretta ed immediata delle condotte ovvero omissioni addebitate, con ogni logica conseguenza di legge. Accertare e dichiarare le eventuali singole quote di responsabilità di tutti i soggetti in giudizio, le quali dovranno essere determinate avuto riguardo all'apporto causale delle condotte ovvero omissioni a ciascuno eventualmente ascritte
pagina 3 di 44 ed eventualmente considerate illecite nella determinazione dell'eventuale danno e comunque sottrarre dall'importo che i convenuti dovessero essere condannati a pagare in solido la quota ideale transatta dal Dott. e dalla sua chiamata in Parte_7 causa Reale Mutua Assicurazioni e da qualsiasi altra parte abbia eventualmente transatto e/o transigerà nel corso dell'intero giudizio sulla base di quanto statuito dalla Corte di Cassazione, SS.UU. n. 30174/2011. In ogni caso: Condannare parte attrice al pagamento delle spese, compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge”.
Per : “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito: NEL MERITO 1) in via Parte_3 principale: respingere la domanda formulata nei confronti di perché Parte_3 infondata sia in fatto che in diritto;
2) in via subordinata e : nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda attorea dovesse trovare accoglimento anche parziale, Voglia il Tribunale specificare e quantificare le singole quote di responsabilità di tutti i soggetti evocati in giudizio con particolare riferimento alla posizione del Sig. avuto riguardo all'apporto eventualmente fornito in concreto, Pt_3 anche per consentire l'eventuale azione di regresso. 3) In via subordinata e salvo gravame: accertare e dichiarare che le parti che hanno transatto la lite abbiano inteso transigere l'intero debito e non soltanto la loro quota di pertinenza. 4) In ipotesi ulteriormente subordinata e salvo gravame: sottrarre dall'importo che il Tribunale dovesse riconoscere a titolo di risarcimento in favore della Curatela, non già le somme corrisposte dagli altri coobbligati a titolo transattivo, bensì la quota ideale di debito facente capo al debitore transigente, in conformità con i principi espressi da Cass. SS UU n. 30174/2011. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede il rinnovo della CTU in quanto affetta da nullità quella depositata in atti per violazione del contraddittorio, nonché interrogatorio formale di , , sul Controparte_5 Parte_2 Controparte_6 seguente 1) Vero che in qualità di liquidatore della Soc. IT Meccanica spa (già CP_4
) chiese più volte agli amministratori della Soc. la consegna dei beni
[...] Parte_3 ne del libro dei beni ammortizzabili, che mi vengono esibiti, senza avere riscontro” Prova per testi sul seguente capitolo: 2) “Vero che ho redatto e confermo la relazione di stima datata 17/5/2010 che mi viene esibita” Indica a teste l'Ing. domiciliato in Via Eustachio Bartolomeo n. 31 60270 San Severino Testimone_1
BORDINATA si chiede concedersi breve rinvio per valutare l'ipotesi di una definizione stragiudiziale fatto salvo ed impregiudicato ogni diritto. Con il favore dei compensi professionali”.
Per : “L'Avv. Guido Bacino, per la convenuta , Parte_4 Parte_4 rass clusioni: In rito, -si chiede che la prima c.p.c. del 31/3/2018 depositata dalla Curatela attrice, venga espunta dal fascicolo processuale in quanto memoria non autorizzata e, in via subordinata, ribadiamo di non accettare il contraddittorio in ordine alle domande nuove spiegate da controparte, così come dedotto nella nostra seconda memoria ex art. 183 c.p.c. in data 3/5/2018; -si
pagina 4 di 44 reitera il disconoscimento relativo alla produzioni documentali di parte attrice contenute nella nostra terza memoria ex art. 183 c.p.c. in data 23/5/2018; -si ribadisce l'eccezione di nullità della CTU ex art.195 c.p.c., posto che il CTU ha trasmesso il proprio elaborato solamente ai rispettivi CTP anziché alle parti costituite, in ciò rappresentate dai propri difensori, così come dedotto nelle note autorizzate del 5/3/2021 e ribadito all'udienza del 15/7/2021; Nel merito, conclude come segue: respingere la domanda svolta nei confronti di , perché infondata in fatto ed in diritto;
In via Parte_4 subordinata, n creduta ipotesi in cui le domande attoree dovessero trovare accoglimento, anche parziale, si chiede che il Tribunale adito: 1) specifichi le singole quota di responsabilità di tutti i soggetti evocati in giudizio, che dovranno essere determinate avuto riguardo all'apporto concretamente fornito da ciascuno agli illeciti in ipotesi commessi, ciò anche in vista dell'esperimento di eventuali azioni di regresso;
2) sottragga dall'importo che i convenuti dovessero essere condannati a pagare in solido, non già la somma di € 60.000,00, effettivamente corrisposta, a titolo transattivo, dalla Reale Mutua Assicurazioni, per conto dell'assicurato Dott. oltre che da Parte_7 tutti gli altri sindaci, ovvero Dott. Controparte_7 Controparte_8 CP_9
ovvero dalle loro compagnie
[...] CP_10 Controparte_2 tr o ccordi transattivi corrispondendo alla curatela importi allo stato non conosciuti, bensì la quota ideale di debito facente capo ai debitori transigenti, in conformità con i principi espressi da Cass. Civ. Sezioni Unite n. 30174/2011. Con il favore dei compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali”;
Per : “L'Avv. Camillo Franceschini, per il convenuto , Parte_5 Parte_5 rassegna le seguenti conclusioni: In rito, -si chiede che la prima memoria ex art.183 c.p.c. del 31/3/2018 depositata dalla Curatela attrice, venga espunta dal fascicolo processuale in quanto memoria non autorizzata e, in via subordinata, ribadiamo di non accettare il contraddittorio in ordine alle domande nuove spiegate da controparte, così come dedotto nella nostra seconda memoria ex art. 183 c.p.c. in data 3/5/2018; -si reitera il disconoscimento relativo alla produzioni documentali di parte attrice contenute nella nostra terza memoria ex art. 183 c.p.c. in data 23/5/2018; -si ribadisce l'eccezione di nullità della CTU ex art.195 c.p.c., posto che il CTU ha trasmesso il proprio elaborato solamente ai rispettivi CTP anziché alle parti costituite, in ciò rappresentate dai propri difensori, così come dedotto nelle note autorizzate del 5/3/2021 e ribadito all'udienza del 15/7/2021; Nel merito, conclude come segue: respingere la domanda svolta nei confronti di , perché infondata in fatto ed in diritto;
In via subordinata, Parte_5 nella deneg duta ipotesi in cui le domande attoree dovessero trovare accoglimento, anche parziale, si chiede che il Tribunale adito: 1) specifichi le singole quota di responsabilità di tutti i soggetti evocati in giudizio, che dovranno essere determinate avuto riguardo all'apporto concretamente fornito da ciascuno agli illeciti in ipotesi commessi, ciò anche in vista dell'esperimento di eventuali azioni di regresso;
2) sottragga dall'importo che i convenuti dovessero essere condannati a pagare in solido,
pagina 5 di 44 non già la somma di € 60.000,00, effettivamente corrisposta, a titolo transattivo, dalla Reale Mutua Assicurazioni, per conto dell'assicurato Dott. oltre che da Parte_7 tutti gli altri sindaci, ovvero Dott. Controparte_7 Controparte_8 CP_9
ovvero dalle loro compagnie
[...] CP_10 Controparte_2 tr o ccordi transattivi corrispondendo alla curatela importi allo stato non conosciuti, bensì la quota ideale di debito facente capo ai debitori transigenti, in conformità con i principi espressi da Cass. Civ. Sezioni Unite n. 30174/2011. Con il favore dei compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali”;
Per : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in persona del G.U. adito, ogni Parte_6 cont ezione e deduzione disattesa: -rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice, in quanto palesemente infondate sia in fatto, che in diritto, per tutti i motivi esposti nel presente atto e come emergerà in coso di causa e, in accoglimento della domanda svolta ex art. 96 c.p.c., condannare il Controparte_11
(C.F. ), con sede in Foli
[...] P.IVA_1 na d tt. al risarcimento del danno in Parte_8 favore del Sig. per lite temeraria, che si quantifica nella somma di € Parte_6
25.000,00 (ven . Il Tutto con vittoria di spese e compenso professionale, oltre Iva e Cap e rimborso forfettario ex D.M. 10.03.2014 n. 55, come per legge”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Occorre preliminarmente dare atto che, durante lo svolgimento del processo, sono state dichiarate estinzioni parziali del processo ex art. 306 c.p.c., a fronte di rinunce agli atti accettate dalle parti costituite;
in particolare il processo si è estinto con riferimento alle posizioni dei sindaci convenuti in giudizio dalla Curatela, i loro terzi chiamati in causa e le compagnie assicurative;
più nello specifico:
-In data 24.10.2019 è stata dichiarata l'estinzione parziale ex art. 306 c.p.c del giudizio riguardo alla domanda di (sindaco della società Parte_7 [...]
) nei confronti della terza chiamata REALE MUTUA ASSICURAZIONI;
Parte_1
-In data 25.5.2021 è stata dichiarata l'estinzione parziale ex art. 306 c.p.c. del processo limitatamente alla posizione processuale tra Controparte_11
e il dott. , a spese compensate, e dichiarata
[...] Parte_7
pagina 6 di 44 l'estinzione ex art. 306 c.p.c. del processo limitatamente alla posizione tra CP_10
(terzo chiamato in causa) e;
[...] Controparte_12
-All'udienza del 1.12.2022, il Giudice preso atto delle rinunce e relative accettazioni così provvedeva:
“dichiara l'estinzione ex art. 306 c.p.c., del processo limitatamente alla posizione processuale tra e , a spese Controparte_11 CP_3 compensate;
dichiara l'estinzione ex art. 306 c.p.c. del processo limitatamente alla posizione processuale tra e compagnia , a spese CP_3 Controparte_13 compensate;
dichiara l'estinzione ex art. 306 c.p.c. del processo limitatamente alla posizione processuale tra e che hanno assunto il CP_3 Parte_9 rischio della polizza n. A8NBHLHAAAA, n. A8LBDNMAAAA e n. A8MBOCLAAAA, a spese compensate;
dichiara l'estinzione ex art. 306 c.p.c., del processo limitatamente alla posizione processuale tra e Controparte_11 CP_2
, a spese compensate;
[...]
dichiara l'estinzione ex art. 306 c.p.c., del processo limitatamente alla posizione processuale tra e , a spese Controparte_2 Controparte_14 compensate;
dichiara l'estinzione ex art. 306 c.p.c., del processo limitatamente alla posizione processuale tra e gli eredi di Controparte_2 Controparte_7 Per_1
(
[...] Controparte_8 CP_9 CP_9 CP_10 compensate;
dichiara l'estinzione ex art. 306 c.p.c. del processo limitatamente alla posizione tra
e che hanno assunto il rischio della polizza n. AE000017713, Controparte_7 Pt_9
s
La sentenza verrà dunque resa fra la Curatela e i convenuti CP_1
e (chiamati quali amministratori della società, Pt_2 Parte_4 Pt_3
l'ultimo anche quale liquidatore), chiamati quali amministratori Pt_5 Pt_6 di fatto della società).
pagina 7 di 44 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 4.8.2014 la Parte_1
citava in giudizio i convenuti ,
[...] Controparte_1 Parte_2 Parte_4
, , , , e i sindaci (dott.ri
[...] Parte_3 Parte_5 Parte_6 [...]
e contestando a ciascuno di essi, nelle CP_2 Parte_7 CP_3 rispettive qualità, la responsabilità del fallimento medesimo, dichiarato dal Tribunale di Perugia in data 28 marzo 2012 e causato da una serie di presunti gravi inadempimenti, analiticamente elencati nell'atto di citazione, dei quali si sarebbero resi responsabili i convenuti stessi, alcuni dei quali - CP_1 Pt_2 Pt_3
e - anche amministratori e proprietari di quote delle società Parte_4 Pt_5 detentrici delle azioni della società fallita. Deduceva fra l'altro la Curatela:
– che la società fallita, costituita in data 27.10.2006 (all'epoca Controparte_4 denominazione mutata in in sede di messa in liquidazione avvenuta il Parte_1
15.6.2010), il giorno dopo la sua costituzione sottoscriveva, con la
[...]
, un contratto con il quale questa ultima Controparte_15 azienda veniva affittata alla già Controparte_4
– che la con quote di proprietà di e amministrata fin dalla sua CP_15 Pt_3 costituzione anche dal convenuto era stata posta in liquidazione il Pt_5
4.9.2006, e quindi poco tempo prima della sottoscrizione del citato contratto d'affitto, con nomina, quale liquidatore, del convenuto proprietario anche di quote Pt_3 della stessa che veniva, in seguito, dichiarata anch'essa fallita dal Tribunale CP_15 di Perugia il 10.06.2011;
-che i soci della che avevano sottoscritto il capitale sociale per Controparte_4 euro 120.000,00, erano società i cui amministratori e proprietari di quote erano gli amministratori della stessa (la con Amministratore Unico CP_4 CP_16 CP_1 di proprietà di al 60% e dallo stesso amministrata); la Aedes Controparte_17 Pt_2
pagina 8 di 44 Srl con quote di e , dichiarata fallita nel 2013, amministrata Parte_3 CP_16 nel corso degli anni anche da e;
Parte_4 Pt_5
– che la veniva posta in liquidazione in data 15.06.2010, con Controparte_4 cambio di denominazione sociale in e nomina, come liquidatore, ancora Parte_1 del convenuto il tutto poco dopo che: 1) il 22.2.2010 il Cda aveva verbalizzato Pt_3
l'esistenza di trattative molto avanzate per l'affitto di azienda con un società; 2) il successivo 16.04.2010 l'azienda era stata affittata alla EE Engineering S.p.a.
(costituita un mese prima, il 16.3.2010), di proprietà, fra gli altri, del convenuto d amministrata, oltre che da quest'ultimo, ancora dal convenuto Pt_6 Pt_5
– che, contestualmente alla messa in liquidazione, la gran parte dei beni aziendali della veniva venduta alla EE Engineering S.p.a. ad un prezzo Parte_1 notevolmente inferiore a quello stimato, mentre altri beni aziendali non venivano neanche rinvenuti, senza che il liquidatore ne giustificasse l'assenza; Pt_3
– che veniva anche accertata l'esistenza di società polacche, risultate debitrici della stessa per ingenti importi, società nelle quali la stessa Parte_1 Parte_1 aveva partecipazioni e in una delle quali (la Polam Polaska) il convenuto Pt_6 risultava amministratore, nonché, a sua volta, detentore di partecipazioni;
– che, con la dichiarazione di fallimento della , emergeva quindi una Parte_1 sostanziale insussistenza di attivo fallimentare, con un passivo, al contrario, di ammontare pari ad € 1.773.443,02.
La Curatela contestava quindi alcuni comportamenti dei componenti del Consiglio di
Amministrazione della , violativi del basilare obbligo di diligenza e frutto Parte_1 di una “premeditata macchinazione: la stessa azienda viene passata di mano ad altro soggetto, come avvenuto in precedenza, a danno ai creditori”; più specificamente, la
Curatela evidenziava:
- mancato aggiornamento della contabilità;
-mancato pagamento di oneri fiscali e previdenziali;
-mancata redazione delle scritture contabili obbligatorie per gli anni 2009 e 2010;
pagina 9 di 44 - aumento, nel breve tempo fra il 2007 e il 2008, di esposizione debitoria e mancato incasso di crediti;
- totale inerzia degli amministratori sia per il raggiungimento dell'oggetto sociale, sia per il miglioramento della situazione patrimoniale/finanziaria della società e per la conservazione del patrimonio sociale;
- violazione degli obblighi di cui agli artt. 2485, 2486 e 2487 c.c., pur in presenza di una pluralità di cause di scioglimento della società ex art. 2484 c.c.;
– la nomina, quale liquidatore della società stessa, del convenuto Pt_3
– la ritardata dichiarazione di fallimento della società;
– l'effettuazione di operazioni avventate, sproporzionate, senza coperture, in violazione della legge e dello Statuto, estranee all'oggetto sociale;
– l'affitto dell'azienda alla società EE Engineering poco tempo prima della liquidazione, e la successiva vendita.
Contestava poi:
– ingerenze nell'amministrazione e gestione della società da parte di soggetti terzi e, quindi più in particolare, il ruolo di amministratori di fatto della società fallita in capo ai convenuti e il primo in quanto amministratore di una delle Pt_5 Pt_6 società socie della fallita , presente ai c.d.a. della stessa e amministratore Parte_1 della EE Engineering, il secondo in quanto legale rappresentante ancora della EE
Engineering, nonché, come detto, amministratore e socio della Polam Polaska;
– le responsabilità del convenuto sia quale amministratore che quale Pt_3 liquidatore della società fallita;
– la responsabilità concorrente dei componenti del Collegio Sindacale, nelle persone dei convenuti e per aver violato i doveri CP_2 Parte_7 CP_3 imposti dalla legge, in primo luogo quello del controllo gestionale e contabile previsti dall'art. 2403 c.c.
La Curatela chiedeva quindi l'accertamento delle responsabilità dei convenuti, nello loro specifiche qualità e la dichiarazione della loro responsabilità solidale, con pagina 10 di 44 condanna in solido – a titolo contrattuale ed extracontrattuale – al risarcimento dei danni conseguentemente cagionati alla Società fallita e alla massa dei creditori, nella misura pari al passivo fallimentare (stante l'impossibilità di una dettagliata ricostruzione delle poste, in mancanza di redazione delle scritture contabili obbligatorie), quantificabile nella somma di € 1.773.443,02, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche a seguito di espletanda CTU;
precisava, con riferimento al quantum, che, stante l'impossibilità di una dettagliata ricostruzione delle poste in presenza della mancata redazione ed aggiornamento delle scritture contabili obbligatorie, e considerato che all'interno della procedura fallimentare non vi erano poste attive, il danno causato era pari al passivo fallimentare.
Si costituivano in giudizio i convenuti, contestando le domande attoree ed eccependo, rispettivamente:
– : 1) la propria totale estraneità agli episodi distrattivi Controparte_1 descritti dal fallimento, nonché alle operazioni di affitto e successiva vendita dell'azienda alla EE Engineering, ed il fatto di avere, al contrario, subìto dei danni per i comportamenti, anche fraudolenti, assunti dai veri amministratori della società;
2) la legittimità della nomina del convenuto quale liquidatore della società; 3) Pt_3 la circostanza di aver esposto al Curatore ogni fatto a sua conoscenza;
4) la mancata prova del nesso causale fra fatti contestati dall'attore e danni lamentati dallo stesso;
– : 1) l'incompetenza per materia del Giudice adìto, essendo Parte_2 competente la Sezione specializzata in materia d'impresa; 2) la nullità dell'atto di citazione per assenza ovvero nullità della causa petendi; 3) la prescrizione dell'azione;
4) l'assenza di infrazione agli obblighi giuridici gravanti sugli amministratori, ai quali non può essere imputato, come, invece, fatto dall'attore, di aver compiuto scelte infelici dal punto di vista economico, attenendo la valutazione sulle scelte economiche e gestionali degli amministratori unicamente alla sfera dell'opportunità e dunque alla discrezionalità amministrativa;
5) l'illegittimità della domanda risarcitoria proposta dall'attore;
pagina 11 di 44 – : 1) l'incompetenza per materia del Giudice adìto, essendo Parte_3 competente la Sezione specializzata in materia d'impresa; 2) il fatto di aver ricoperto la carica di componente del C.d.a. della società fallita dal 19.04.2010 al 15.06.2010
(soli 57 giorni), quando cioè tutti gli atti di amministrazione dedotti dall'attore erano già stati compiuti;
3) il fatto di aver compiuto, come liquidatore della società, tutti atti, consentiti dalla legge, idonei al raggiungimento dello scopo;
4) che i beni aziendali sono stati venduti ad un prezzo vantaggioso per l'azienda; 5) il fatto di non essere stato messo in grado di redigere i bilanci nei termini di legge per non avere i precedenti amministratori fornito i necessari chiarimenti sulle incongruenze riscontrate nei bilanci stessi;
6) il fatto di non dover rispondere dei danni lamentati dal Curatore avendo quest'ultimo prospettato lo stato di insolvenza dell'azienda già prima della nomina dello stesso a liquidatore dell'azienda medesima;
Pt_3
– : 1) l'incompetenza per materia del Giudice adìto, essendo Parte_4 competente la Sezione specializzata in materia d'impresa; 2) la genericità e l'indeterminatezza delle contestazioni rivoltele da parte attrice e la mancata prova del nesso di causalità tra gli inadempimenti contestati e i danni dalla stessa attrice lamentati;
3) l'aver svolto, nei pochi mesi in cui ha rivestito la carica di amministratrice, il proprio compito con diligenza ed il fatto che il mandato espletato prevedeva il divieto di compiere anche atti di ordinaria amministrazione senza la firma congiunta di due consiglieri e per taluni atti addirittura la previa delibera del consiglio.
– : 1) l'incompetenza per materia del Giudice adìto, essendo Parte_5 competente la Sezione specializzata in materia d'impresa; 2) il fatto di aver unicamente svolto attività di procacciatore di clienti per la , senza svolgere alcuna Parte_1 attività gestoria in favore di questa, neanche come amministratore di fatto;
3) il fatto che l'attrice non avrebbe provato né gli inadempimenti addebitatigli, né il nesso di causalità tra questi e i danni lamentati;
– : 1) di non aver mai ricevuto una nomina, sia essa valida, viziata Parte_6
o inefficace, al compimento di alcun atto gestorio della Società; 2) di non essere stato pagina 12 di 44 socio della fallita, bensì unicamente dipendente;
3) che la sua concreta attività non hai mai comportato l'esercizio di nemmeno un atto gestorio;
4) di non aver mai coadiuvato il vero organo amministrativo in atti di gestione;
5) di non aver mai speso il nome della , né mai riscosso per la società alcuna somma di denaro, né mai Pt_10 emesso alcun titolo o firmato in nome e per conto della medesima;
6) di non Pt_10 essere stato il fiduciario di alcun amministratore;
7) l'infondatezza della richiesta risarcitoria di parte attrice;
8) la responsabilità ex art. 96 c.p.c. della Curatela attrice.
Si costituivano inoltre i sindaci e he, contestando CP_2 Parte_7 CP_3 la domanda della Curatela, chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa i vecchi componenti del Collegio sindacale.
Venivano autorizzate le chiamate in causa richieste e, costituitisi anche i componenti del precedente collegio sindacale, gli stessi chiedevano di essere autorizzati alla chiamata in causa delle proprie compagnie di assicurazione, richiesta che veniva accolta con costituzione in giudizio anche delle compagnie chiamate.
Con Ordinanza del 6 settembre 2016 venivano rigettate le eccezioni preliminari sollevate da alcuni convenuti: con particolare riferimento alla dedotta incompetenza del Giudice adìto, il G.i. ne rileva l'insussistenza, poiché la ripartizione delle funzioni tra sezioni ordinarie e specializzate di uno stesso tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, ma attiene alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno del medesimo ufficio.
Dopo l'interruzione del giudizio per il decesso dell'Avv. Claudio Franceschini, difensore del convenuto la causa veniva riassunta su iniziativa di parte attrice. Pt_5
Dopo il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c., il nuovo G.I., respinte le istanze istruttorie avanzate dai convenuti, ammetteva con ordinanza riservata dell'8.7.2019 CTU contabile, sottoponendo al Consulente il seguente quesito: “Letti gli atti di causa ed effettuati gli opportuni accertamenti: - Dica il CTU se sussistono le irregolarità contabili dedotte dalla parte attrice e se la corretta contabilizzazione avrebbe determinato la erosione del capitale sociale ex art. 2447 c.c, prima del 19/7/2010; In
pagina 13 di 44 caso positivo, quantifichi il pregiudizio cagionato alla società poi fallita per la ritardata messa in liquidazione, specificando i periodi di concretizzazione per ciascuna attività; -
Dica se le attività compiute nella fase della liquidazione eccedono le attività meramente conservative o liquidatorie;
In caso positivo quantifichi il pregiudizio cagionato alla società, specificando i periodi di concretizzazione per ciascuna attività”.
La Ctu veniva depositata il 12 marzo 2020 dal Ctu incaricato, Dott. Per_2
All'udienza del 22.10.2020 il processo veniva di nuovo dichiarato interrotto per il decesso del terzo chiamato in causa . La causa veniva quindi Persona_1 nuovamente riassunta con il deposito di apposita istanza del 27.11.2020 e, all'udienza del 25.2.2021, ove alcune delle parti eccepivano la nullità della Ctu per i motivi che si riservavano di esplicare tramite note di cui chiedevano la concessione, il Giudice assegnava alle parti termine, anche per formulare eventuali osservazioni alla CTU.
Con Ordinanza del 25.5.2021 il Giudice rigettava le eccezioni di nullità della Ctu e assegnava termine al CTU per rispondere alle osservazioni delle parti.
Con ordinanza riservata del 4.11.2021 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni che veniva tenuta dal nuovo Magistrato assegnatario in data 1.12.2022, ove veniva, come sopra detto, dichiarata l'estinzione parziale del processo con riferimento ad alcune parti del giudizio. La causa veniva rimessa alla decisione del Collegio, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulle eccezioni preliminari sollevate dal convenuto
[...] reitera, in sede di precisazione delle conclusioni, tre eccezioni preliminari, CP_18 due delle quali già rigettate dal Giudice istruttore con l'ordinanza del 6.9.2016 (quella della incompetenza del Tribunale adito in favore della sezione specializzata delle
Impresa e della nullità della citazione per genericità della causa petendi).
pagina 14 di 44 Il Collegio ritiene di dover confermare l'ordinanza già emessa su tali due aspetti: con riferimento all'eccezione di incompetenza, rileva che il rapporto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate, quando facenti parte del medesimo ufficio territorialmente competente, non può essere ricostruito in punto di competenza, ma di attribuzione di affari, come peraltro sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.
19882/19; con riferimento alla eccepita nullità della citazione per genericità della causa petendi, la stessa eccezione è sconfessata dal fatto che il non solo ha Pt_2 profusamente spiegato le sue difese sin dalla comparsa di costituzione, ma ha anche preso posizione su eventuali responsabilità dell'altro convenuto, CP_1
[...]
Quanto alla terza eccezione preliminare, relativa alla prescrizione dell'azione della
Curatela ex art. 146 L.F., essa va rigettata per i motivi che seguono.
Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, dei liquidatori, e dei sindaci di una società di capitali previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., pur essendo tra loro distinte - in caso di fallimento - confluiscono nell'unica azione di responsabilità esercitabile da parte del curatore ai sensi dell'art. 146 L.F., la quale - assumendo contenuto inscindibile e connotazione autonoma rispetto alle prime, attesa la ratio ad essa sottostante identificabile nella destinazione di strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali - implica una modifica della legittimazione attiva di quelle azioni, ma non ne immuta i presupposti.
Come affermato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione l'azione di responsabilità sociale ex art. 2393 c.c. ha natura contrattuale e presuppone un danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori per violazione di doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo;
l'azione di responsabilità verso i creditori sociali ex art. 2394 c.c., ha natura extracontrattuale e presuppone l'insufficienza patrimoniale cagionata dall'inosservanza di obblighi di conservazione del patrimonio sociale (Cass., sez. un., 23.01.2017, n. 1641).
pagina 15 di 44 La prescrizione dell'azione proposta nei confronti degli amministratori e dei sindaci per mala gestio resta, pertanto, quinquennale e decorre non già dalla commissione dei fatti integrativi di tale responsabilità, o dalla cessazione dalla carica, bensì dal momento dell'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti e, per meglio dire, dal momento in cui i creditori sono oggettivamente in grado di venire a conoscenza di tale insufficienza. Detta disciplina, stante il disposto dell'art. 2489 c.c. che rinvia, quanto alla responsabilità del liquidatore, alle norme sull'amministratore, si applica anche ai liquidatori di società di capitali.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale incapacità, consistente nella eccedenza delle passività sulle attività, non corrisponde alla perdita integrale del capitale sociale
(che può verificarsi anche in presenza di un pareggio tra attivo e passivo) né allo stato di insolvenza, trattandosi di uno squilibrio patrimoniale più grave e definitivo che può essere sia anteriore che posteriore alla dichiarazione di fallimento (ex multis, cfr. Cass. civ. n. 25977/2008; Cass. civ. n. 24175/15).
Per presunzione iuris tantum, la manifestazione di tale insufficienza si identifica con la dichiarazione di fallimento, mediante lo spossessamento del debitore e la presa in consegna delle attività da parte dell'organo della procedura (Cass. civ. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 15839 del 23/07/2020): tale presunzione non esclude come, in concreto, il deficit si sia manifestato in un momento diverso, ma incombe sull'amministratore che eccepisce la prescrizione provare che l'insufficienza preesisteva e che era oggettivamente conoscibile da parte dei creditori in un momento anteriore alla dichiarazione di fallimento (cfr. da ultimo: Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza
n. 3552 del 06/02/2023: "L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 c.c., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l. fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti;
pertanto, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della
pagina 16 di 44 prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.").
Orbene, nel caso di specie, il Collegio rileva che il convenuto non ha offerto Pt_2 prova idonea della sussistenza di fatti sintomatici dell'insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale in epoca antecedente al fallimento né, tanto meno, che l'insufficienza fosse oggettivamente conoscibile in un momento anteriore alla dichiarazione di fallimento, essendosi limitato ad affermare genericamente che, proprio sulla base delle allegazioni attoree, il termine di prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere dal 2008 per essere stato da quella data il patrimonio della società fallita insufficiente al soddisfacimento dei creditori sociali;
né soccorre l'elemento della Ctu,
a cui il rimanda in sede di comparsa conclusionale, relativo ai dati riscontrati Pt_2 nei bilanci 2006-2008 regolarmente pubblicati e conoscibili a terzi perché i dati del bilancio 2008 non registravano perdite del capitale sociale e riportavano un patrimonio netto di euro 226.502,00 (mentre dalla Ctu espletata è emerso che il PN sarà negativo a partire dal 30.10.2009, ma i bilanci successivi all'anno 2008 non verranno mai redatti e approvati).
Nel merito: le responsabilità dei convenuti.
1.Necessarie premesse di sistema per il caso in esame
1.1. L'azione ex art. 146 L.F.
pagina 17 di 44 Richiamato quanto prima osservato in punto di carattere unitario ed inscindibile dell'azione ex art. 146 L.F., cumulando in sé le azioni disciplinate dagli artt. 2393
(azione sociale di responsabilità) e 2394 cod. civ. (azione dei creditori sociali) in un'unica azione finalizzata alla reintegrazione del patrimonio sociale a garanzia dei soci e dei creditori, “in modo tale che, venendo a mancare i presupposti dell'una, soccorrono i presupposti dell'altra” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, 04/12/2015, n.
24715), giova ulteriormente precisare, con riferimento all'azione sociale, che la stessa
è di natura contrattuale in quanto trova la propria fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo, e che si configura come un'azione risarcitoria volta a reintegrare il patrimonio sociale in conseguenza del suo depauperamento cagionato dagli effetti dannosi provocati dalle condotte (dolose o colpose) degli amministratori, poste in essere in violazione degli obblighi su di loro gravanti, amministratori a cui è peraltro richiesta non la generica diligenza del mandatario, cioè quella dell'uomo medio, ma quella desumibile in relazione alla natura dell'incarico ed alle specifiche competenze, cioè quella speciale diligenza prevista dall'art. 1176, 2° comma, c.c. per il professionista.
1.2 L'art. 2486 c.c.: lo specifico dovere di gestione conservativa imposto agli amministratori (comma 1); i criteri presuntivi di liquidazione del danno derivanti dalla violazione di tale dovere (comma 3, come introdotto dal D. Lgs. 14/2019, applicabile alla fattispecie in esame); l'agevolazione probatoria per la Curatela attrice.
A mente di primi due commi dell'art. 2486 c.c. “Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487 bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
pagina 18 di 44 Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma”.
Ai fini che qui interessano, giova evidenziare che l'articolo 2486 prevede, al comma 1, uno specifico dovere in capo agli amministratori, quello di gestione conservativa della società al verificarsi di una causa di scioglimento e prevede la loro responsabilità solidale dei danni arrecati per atti od omissioni compiuti in violazione di tale dovere, per aver ad esempio proseguito l'attività caratteristica dell'impresa dopo e nonostante l'intervenuta perdita del capitale sociale: la norma dunque ha un ambito applicativo esclusivo, a cui sono estranee le ipotesi di responsabilità diverse da quelle previste dall'art. 2486 c.c. e, segnatamente, quelle in cui vengano addebitate quale mala gestio singole, specifiche operazioni produttive di danno.
A mente del comma 3 del medesimo articolo (come introdotto dal D. Lgs. 14/2019) che introduce criteri presuntivi di liquidazione del danno derivante dalla violazione del dovere di gestione conservativa di cui al comma 1: “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”.
pagina 19 di 44 La norma in esame pone dunque una presunzione, in base alla quale il danno risarcibile si presume (salva la prova di un diverso ammontare) pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura della procedura concorsuale (ovvero alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica), ed il patrimonio netto determinato al momento in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c.
Tale presunzione scatta alla duplice condizione che: 1) vi siano scritture contabili regolarmente tenute che, anche se non complete, siano comunque tali da consentire la ricostruzione del patrimonio, come si desume a contrario dall'ultimo capoverso della norma;
2) sia stata “accertata la responsabilità degli amministratori a norma” dell'art. 2486 c.c. L'accertamento della responsabilità, cui fa riferimento il novellato art. 2486 c.c., investe la condotta illecita degli amministratori con riferimento allo specifico dovere di cui al comma 1 del medesimo articolo. L'agevolazione probatoria somministrata dal nuovo terzo comma dell'art. 2486 c.c. presuppone quindi che la curatela attrice fornisca in giudizio idonea allegazione e prova della condotta che possa costituire titolo della responsabilità in questione, ed in particolare: i) dell'intervenuta diminuzione del capitale sociale sotto il minimo di legge (artt. 2447 e 2482 ter c.c.); ii) della consapevolezza o della possibilità per gli amministratori di accorgersi di tale circostanza;
iii) dell'omessa (o ritardata) convocazione da parte degli amministratori dell'assemblea finalizzata alla ricapitalizzazione o trasformazione della società, ovvero l'omessa iscrizione da parte degli amministratori della causa di scioglimento della società; iv) dell'aver posto in essere, pur conoscendo o potendo conoscere la perdita del capitale e, non avendo adottato gli adempimenti conseguenti, una gestione dell'attività in violazione del primo comma dell'art. 2486 c.c., il quale prescrive che tale gestione debba avvenire esclusivamente secondo modalità conservative dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
pagina 20 di 44
1.3 I criteri codificati nel comma 3 dell'art. 2486 comma 3 del codice civile come aggiunto dall'art. 378, comma 2, del D. Lgs. 14/2019 relativo ai criteri presuntivi di danno risarcibile e il confronto con i principi già dettati dalle Sezioni Unite della
Cassazione con sentenza n. 9100 del 6.5.2015 (richiamata dai convenuti) sulla individuazione del danno risarcibile e il relativo criterio di liquidazione delle azioni di responsabilità promosse dagli organi di procedure concorsuali nei confronti di amministratori di società di capitali.
Sempre per i fini che qui interessano, giova anche brevemente richiamare i passaggi e principi espressi dalla Sezioni Unite con sentenza n. 9100/2005 sulla individuazione del danno risarcibile e il relativo criterio di liquidazione delle azioni di responsabilità promosse dagli organi di procedure concorsuali nei confronti di amministratori di società di capitali dichiarate insolventi ai quali sia imputato di avere tenuto un comportamento contrario ai doveri loro imposti dalla legge e riflettere se il novellato articolo 2486 c.c. recepisca totalmente i principi delle S.U. richiamata dalla gran parte dei convenuti che lamentano una carenza allegatoria e probatoria dei danni richiesti dalla Curatela.
Secondo la pronuncia:
- Sono variegati i doveri imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dello statuto agli amministratori di società: alcuni sono specificati (la tenuta delle scritture contabili, la predisposizione dei bilanci e i prescritti adempimenti fiscali e previdenziali, il divieto di concorrenza e così via), altri, invece, non hanno un contenuto non facilmente specificabile a priori, in quanto derivanti dalla preposizione dell'amministratore all'impresa societaria e dal conseguente obbligo di compiere tutti ciò che è necessario per la corretta gestione della stessa;
- Ne deriva che anche le conseguenze dannose - per la società e per i suoi creditori
- che possano eventualmente scaturire dalla violazione dei suddetti doveri, dovendo essere in rapporto di causalità con quelle violazioni, non sono pagina 21 di 44 suscettibili di una considerazione unitaria, ma appaiono destinate a variare a seconda di quale sia stato l'obbligo di volta in volta violato dall'amministratore;
- Oneri di allegazione e oneri di prova: la natura contrattuale dell'azione (come quella di specie) comporta che il creditore che agisce in giudizio ha l'onere di allegare l'inadempimento della controparte (su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento o l'onere della prova liberatoria consistente nell'inadempimento per causa a lui non imputabile) e l'onere di allegare e anche provare la fonte negoziale del suo diritto, il danno subìto per effetto dell'inadempimento e il nesso di causalità;
- La Cassazione specifica dunque che “non pare predicabile che, in difetto di specifiche ragioni che lo giustifichino, il deficit patrimoniale fatto registrare dalla società in fallimento venga automaticamente posto a carico dell'amministratore come conseguenza della violazione da parte sua del generale obbligo di diligenza nella gestione dell'impresa sociale, tanto meno una simile conclusione sarebbe giustificabile quando l'inadempimento addebitato al medesimo amministratore si riferisca alla violazione di doveri specifici, cui corrispondono comportamenti potenzialmente idonei a determinare, a carico del patrimonio sociale, soltanto effetti altrettanto specifici e ben delimitati”;
- Il principio di diritto espresso è il seguente: “Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata
l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Nelle predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito
pagina 22 di 44 fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso
l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto".
A mente del comma 3 dell'art. 2486 c.c. (come introdotto dal D. Lgs. 14/2019) che introduce criteri presuntivi di liquidazione del danno derivante dalla violazione del dovere di gestione conservativa di cui al comma 1: “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”.
Ritiene il Collegio che non sia corretto affermare che il legislatore 2019 si sia limitato a codificare la soluzione giurisprudenziale consolidata dalla Sez. Unite, apparendo la nuova disposizione aver fatto proprie solo talune fra le varie soluzioni messe a punto dal diritto vivente in materia, assumendo il criterio dei netti patrimoniali quale metodologia primaria e diretta (non subordinata al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 1226 c.c.) di liquidazione del danno – criterio peraltro adottato dallo stesso
CTU che è riuscito a ricostruire la situazione del patrimonio netto nei due differenti riferimenti temporali- , ed assegnando al deficit fallimentare il ruolo di parametro pagina 23 di 44 sussidiario, destinato ad operare nei casi di mancanza o irregolarità delle scritture contabili dell'impresa.
2. La CTU
2.1. Sulla eccepita nullità della Ctu per violazioni formali e sostanziali
I convenuti lamentano che il Ctu, in violazione del contraddittorio, avrebbe inviato ai soli TP ( e non anche alle parti) la bozza dell'elaborato; la medesima doglianza è stata mossa anche da quei convenuti che non hanno nominato un
TP di parte;
come condivisibilmente già previsto dal G.I. con l'ordinanza del
25.5.2021 il contraddittorio “tecnico” deve ritenersi rispettato in quanto il Ctu ha fornito la propria bozza ai TP nominati e, con riferimento alle parti che non hanno nominato propri consulenti, nulla impedisce di formulare contestazioni all'elaborato depositato in Cancelleria;
ed invero, il G.i. aveva, già all'udienza del 25.2.2021, concesso alle parti dei termini per formulare le richieste relative alla prosecuzione del processo ed eventuali osservazioni alla perizia e, poi, con ordinanza riservata del 25.5.2021, aveva assegnato un termine al CTU per prendere esame delle osservazioni formulate e depositare una integrazione di perizia. Alcuna nullità della Ctu per violazione del contraddittorio può dunque dirsi integrata, essendo stato garantito il suo rispetto anche tramite i provvedimenti adottati dal G.I. nel corso dell'istruttoria. Quanto alla doglianza relativa al fatto che il Ctu avrebbe tenuto conto di documenti tardivamente depositati dalla Curatela, si dirà al successivo punto 3.1, anticipando sin da ora che l'espunzione di tale tardiva documentazione nulla toglie al più che sufficiente quadro già offerto dalle tempestive allegazioni della Curatela.
2.2. Le conclusioni della CTU
pagina 24 di 44 Il Ctu ha individuato due tipi di danni, quantificati entrambi attraverso il ricorso al criterio differenziale dei patrimoni netti.
Il primo danno derivante dalla ritardata messa in liquidazione della società, per euro
1.191.925, così quantificato utilizzando il criterio differenziale dei patrimoni netti, per aver potuto ricostruire la movimentazione degli affari di impresa (la differenza fra i PN dei due periodi di riferimento ha evidenziato un deficit incrementale che non si sarebbe prodotto se la messa in liquidazione non fosse stata ritardata di 8 mesi, dal
30.10.2009, momento di erosione del capitale sociale, al 19.7.2010, iscrizione della nomina del Liquidatore . Pt_3
Il secondo danno derivante dalla non corretta attività liquidatoria (liquidazione deliberata in data 15.6.2010 con nomina del Liquidatore tuttavia iscritta il Pt_3 successivo 19.7.2010) per euro 934.483: il procrastinarsi della liquidazione sino alla data del fallimento ha fatto nascere nuovi debiti e la differenza fra il PN al 19.7.2010
e il PN al 28.3.2012 (fallimento) è stata come sopra quantificata.
( “Sussistono le irregolarità contabili dedotte dalla parte attrice rispetto ad alcune fattispecie in contrasto con normativa civile e i principi contabili di riferimento;
la corretta contabilizzazione di quanto lamentato in citazione avrebbe determinato l'erosione del capitale sociale ex art. 2447 c.c., prima del 19/7/2010 e precisamente al 30/10/2009.
Il pregiudizio cagionato alla società poi fallita per la ritardata messa in liquidazione è di euro 1.191.925.
Le attività compiute nella fase della liquidazione eccedono le attività meramente conservative o liquidatorie avendo il liquidatore operato fuori dal perimetro individuato nel codice civile in tema di scioglimento e liquidazione delle società di capitali. Il pregiudizio causato alla società, individuabile dalla liquidazione (19/7/2010) a quella del fallimento (28/3/2012) è di euro 934.483”).
3. Analisi degli addebiti mossi dalla Curatela ai convenuti
pagina 25 di 44 Passando ora ad analizzare gli addebiti mossi ai convenuti dalla Curatela, verranno esaminati – congiuntamente – gli addebiti nei confronti degli amministratori e separatamente quella del quale CP_1 Pt_2 Parte_4 Pt_3 Pt_3
Liquidatore a partire dall'iscrizione della sua nomina nel RI in data 19.7.2020, e ulteriormente separatamente quelli di citati in questo giudizio quali Pt_6 Pt_5 amministratori di fatto della società.
3.1 La responsabilità dei convenuti e quali CP_1 Pt_2 Parte_4 Pt_3 amministratori della società
Occorre preliminarmente indicare i periodi in carica dei detti convenuti, subito specificando che, benchè l'atto di scioglimento e liquidazione della società (con nomina del liquidatore sia del 15.6.2010, l'iscrizione di tale nomina nel registro Pt_3 delle Imprese ex art. 2487 bis è avvenuta il successivo 19.7.2010, con la conseguenza che sino alla data del 19.7.2010 gli amministratori sono rimasti in carica e pertanto responsabili: è infatti l'iscrizione di cui all'art. 2487 bis (di natura costitutiva) a segnare il momento esatto della successione tra amministratori e liquidatori;
l'iscrizione della deliberazione o della decisione di nomina dei liquidatori determina la cessazione dalla carica degli amministratori e l'obbligo in capo a questi ultimi di provvedere al “passaggio di consegne” in favore dei liquidatori (più in particolare, gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti al momento dello scioglimento e un rendiconto della gestione riferito al periodo successivo all'approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio).
Preme anche osservare che l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese grava sui liquidatori, ma legittimati all'iscrizione sono anche gli amministratori (in ipotesi, in caso di inerzia dei liquidatori) proprio perché essi rimangono in carica fino a quando tale iscrizione non interviene.
pagina 26 di 44 ha rivestito il ruolo di Presidente del Consiglio di Controparte_1
Amministrazione della sin dalla sua costituzione (27.10.2006) al 19.7.2010 CP_11
(iscrizione nel RI della nomina del Liquidatore . Pt_3 ha rivestito il ruolo di Vice Presidente e Consigliere del CdA sin dalla Parte_2 costituzione sino al 15.6.2010 e sino al 19.7.2010.
è stata nominata consigliere in data 25.9.2009 ed è restata in Parte_4 carica sino al 19.4.2010.
è stato componente del C.d.A. dal 19.4.2010 sino al 19.7.2010. Parte_3
Rilevata la tardiva allegazione attorea in sede di seconda memoria istruttoria relativa al contratto di locazione commerciale dell'immobile industriale detenuto in leasing dalla a favore della società EE Engeneering Srl, stipulato in data Controparte_11
5.7.2010 (la cui non valutazione nulla toglie al più che sufficiente quadro già offerto dalle tempestive allegazioni della Curatela per delineare la responsabilità dei convenuti), il Fallimento attoreo tempestivamente allega:
-la mancata redazione delle scritture contabili obbligatorie per gli anni 2009 e 2010
(fatto pacifico);
- l'aumento, nel breve tempo fra il 2007 e il 2008, di esposizione debitoria e mancato incasso di crediti;
– l'effettuazione – nel luglio 2009, quindi quando già la società era in grave situazione economico-finanziaria - di operazioni avventate, sproporzionate, senza coperture, in violazione della legge e dello Statuto, estranee all'oggetto sociale (sottoscrizione del contratto con la società per la promozione del marchio per Parte_11 CP_4 un corrispettivo di euro 296.000,00, sproporzionato rispetto l'onere di promozione;
contratto con Jumbo Grandi eventi, per mezzo del quale la società noleggia strutture metalliche per euro 360.000,00, attività estranea dall'oggetto sociale);
- la violazione degli obblighi di cui agli artt. 2485, 2486 e 2487, pur in presenza di una pluralità di cause di scioglimento della società ex art. 2484 c.c.; pagina 27 di 44 – la nomina, quale liquidatore della società stessa, del convenuto Pt_3
– la ritardata dichiarazione di fallimento della società;
– l'affitto della società per l'esigua somma di euro 1.500,00 mensili alla società EE
Engineering poco tempo prima della liquidazione, e la successiva vendita: l'affitto è, a dire della Curatela, lo strumento attraverso cui si è consentito poi di alienare, a stretto giro e con un prezzo assolutamente non congruo, l'azienda in favore di soggetto appositamente creato due giorni prima (come del resto in precedenza accaduto fra la Co fallita e la .
A dimostrazione di quanto allegato, la Curatela produce tutta una serie di documentazione (fra cui anche i Bilanci, quelli redatti ed approvati), da cui emergono le seguenti circostanze:
- il Bilancio al 31.12.2008, viene approvato dall'assemblea dei soci con ritardo il
25.9.2009 (con medesima assemblea che nominò quale Consigliere la Parte_4 dopo che il Cda, dopo un primo differimento dell'approvazione con riunione del
28.3.2009, approva la bozza di bilancio nella riunione del 28.5.2009 senza convocare l'assemblea dei soci che si terrà quattro mesi dopo;
la Ctu (pag. 29) rileva, nel raffronto degli anni 2006-2007-2008, una posizione finanziaria netta di breve periodo e di lungo periodo negativa (nel 2008 i crediti a breve sono pari a 2.577.815 e i debiti a breve -3.062.965, con una differenza di – 485.150; sempre nel 2008, i crediti nel lungo periodo non vi sono mentre il debito è pari a – 425.110); a tale posizione finanziaria negativa netta si contrappone un insufficiente cash flow, non in grado di coprire tale squilibrio finanziario: da ciò può evincersi che lo stato del dissesto iniziava già dal 2008;
- nella riunione del 19.10.2009, e quindi in un contesto temporale dove già da un anno era comparsa e conosciuta/conoscibile una situazione di dissesto da parte degli amministratori che, come noto, sono tenuti a monitorare la consistenza del patrimonio sociale (situazione critica peraltro evincibile dall'esame del Bilancio
pagina 28 di 44 2008 che l'assemblea dei soci aveva approvato un mese prima, sulla scorta di una bozza redatta dagli Amministratori quattro mesi ancora prima) e che avrebbe portato alla definitiva perdita del capitale il 30.10.2009 (come individuata dal Ctu a pag. 46- cfr. in particolare la mancata contabilizzazione della fattura 9/ 2009 del 13.8.2009), il CdA, su proposta del Parte_11
“al fine di rendere la gestione più agibile possibile”, nomina quali CP_1 consiglieri delegati con firme disgiunte e la scelta CP_1 Pt_2 Parte_4 alla base della delibera, in un contesto così critico, appare imprudente in quanto non idonea ad assicurare una gestione unitaria e responsabile;
- il successivo Cda del 6.2.2010 revoca le firme disgiunte, prevedendo che tutti i poteri del CdA potranno essere esercitati solo con la firma congiunta di almeno due consiglieri e che alcuni atti (quali quelli di acquistare, vendere, concedere in affitto rami di azienda) necessitavano di apposita delibera;
- il 22.2.2010. il Cda tratta della condizione di “temporanea illiquidità” tale da non consentire il puntuale pagamento dei creditori sociali;
il dichiara che è Pt_2 prioritario il monitoraggio della situazione finanziaria, che è allarmante la situazione dei dipendenti che cercano altrove un lavoro;
la propone di Parte_4 dare mandato per affittare l'azienda o un ramo di essa così da non disperdere il valore aziendale;
viene quindi dato mandato al con tutti i poteri del Cda, Pt_2 di cercare soggetti interessati all'affitto del ramo di azienda, intrattenere trattative e fissare il prezzo e condizioni;
- nel Cda del 18.3.2010 illustra come la società sia “ancora illiquida a CP_1 causa dei ritardi nei pagamenti dei clienti” e nel Cda del 29.3.2010 CP_1 comunica di aver ricevuto comunicazione da Unicredit di revoca dei fidi;
- Il 16.4.2010 viene stipulata il contratto di affitto di ramo di azienda della società
alla EE Engineering Spa - costituita un mese prima, il 16.3.2010, e di CP_4 proprietà anche di , amministrata dalla stesso e da : Parte_6 Parte_5 il ramo di azienda è relativo alla sola progettazione e prototipia, comprendente pagina 29 di 44 anche una porzione del bene immobile detenuto a titolo di leasing dalla concedente;
- nel Cda del 26.4.2010 (il precedente 19.4.2010 la si era dimessa) viene Parte_4 attribuita delega a quale Vice presidente, coadiuvato dal Parte_3 consigliere per la tenuta dei rapporti con la società EE Engeenering Pt_2
Srl.;
- il 26.5.2010 il dichiara che, pochi giorni dopo la nomina, si è reso conto Pt_3 della situazione drammatica in cui versa la società, si oppone alla vendita in blocco della società, chiede le dimissioni del Presidente e l'immediata convocazione dell'assemblea dei soci per valutare tutte le procedure previste per legge;
allegato al verbale vi è la dichiarazione scritta di che propone CP_1 di valutare la ricapitalizzazione della società prima di procedere allo scioglimento anticipato.
- Il 15.6.2010 vi è la delibera della messa in liquidazione della società: il Presidente fa presente che “per la situazione attuale economica si è verificata CP_1
l'impossibilità di proseguire nell'attività sociale” e propone lo scioglimento anticipato della società; l'assemblea vota quindi all'unanimità lo scioglimento, varia la denominazione sociale, nomina quale Liquidatore Parte_3 affidandogli le operazioni liquidatorie “con ogni più ampio ed opportuno potere all'uopo occorrente, senza eccezione alcuna, compreso il potere di presentare la richiesta di concordato preventivo” e autorizzandolo “ai soli fini della liquidazione nella gestione dell'azienda sociale allo scopo di assicurare l'ultimazione degli eventuali contratti non ancora eseguiti”;
- Il medesimo 15.6.2010 la emette fattura n. 31-10 con cui vende, per euro CP_4
158.583,22, alla EE Engineering RL (affittuario del solo ramo di prototipia, come da contratto del 16.4.2010, e quindi non anche del ramo costruttivo/produttivo) beni aziendali (macchine, presse, saldatrici, etc.); pochi giorni prima, il 10.6.2010, viene emessa la fattura n. 29-10 con cui vengono pagina 30 di 44 venduti sempre alla predetta società affittuaria del ramo di azienda relativo alla prototipia blocchi di semilavorati per euro 52.104,00;
- Il 19.7.2010 viene iscritta la nomina a Liquidatore ex art. 2487 bis c.c.: Pt_3 non viene redatto alcun verbale, richiesto dalla norma, della consegna dei libri sociali, della situazione dei conti e del rendiconto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.
Ciò premesso in punto di allegazioni e offerte probatorie della curatela attrice, e tenendo conto delle risultanze della Ctu, il Collegio, per tutti i motivi che saranno esposti, ritiene che:
- Gli amministratori e abbiano violato CP_1 Pt_2 Parte_4 Pt_3
l'obbligo di cui agli artt. 2485 (ritardato accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento, che alla luce della Ctu va temporalmente collocato a fine ottobre
2009) nonché l'obbligo di cui all'art. 2486 c.c. per aver gestito la società non a fini esclusivamente conservativi, nonostante la presenza di una causa di scioglimento;
- Il liquidatore non abbia operato in conformità ai principi liquidatori. Pt_3
Principiando dal ritardato accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento, preme rilevare che, posto che le condizioni di cui all'art. 2482 bis c.c. (riduzione del capitale per perdite) normalmente si verificano non già al termine dell'esercizio ma nel corso di esso, gli amministratori sono ritenuti obbligati a monitorare la consistenza del patrimonio sociale anche nei periodi infra- esercizio, in ragione del livello di diligenza minimo cui sono tenuti, diligenza che impone, proprio quando il patrimonio netto stia per raggiungere i minimi di legge o stia per raggiungere il valore negativo, ad effettuare controlli più frequenti ed accurati: altrimenti detto, la conoscenza del verificarsi di una causa di scioglimento costituisce oggetto di presunzione connaturata alla posizione rivestita dall'amministratore all'intero dell'organizzazione societaria. pagina 31 di 44 Nel caso in esame, nonostante lo squilibrio finanziario si verificasse nel 2008 (e, per quanto detto sopra, conosciuto/conoscibile dagli amministratori proprio in forza del loro ruolo), per poi aggravarsi nel 2009 con definitiva perdita del capitale sociale al
30.10.2009, nessuno dei tre amministratori (ivi inclusa la il cui ingresso Parte_4 successivo rispetto a e nella compagine amministrativa dal CP_1 Pt_2
25.9.2009 non l'esonerava certo dalla verifica della consistenza del patrimonio sociale, tanto più alla luce della delibera sulle firme disgiunte del 19.10.2009 e senza considerare che la stessa rivestiva anche il ruolo di amministratrice della società CP_19 socia della società che, in quanto tale, aveva approvato i bilanci degli anni precedenti) procedeva ad accertare “senza indugio” il verificarsi della causa di scioglimento della società (ai sensi dell'art. 2447 c.c.).
Le difese spiegate dai tre amministratori non portano a diverse conclusioni, le asserzioni circa la mancanza di responsabilità nella vicenda in esame o l'aver addirittura rappresentato propri dissensi non trova riscontro in alcun documento antecedente al 30.10.2009, ove, al contrario, nei verbali di CdA (quantomeno sino a quelli del 2010, quando però oramai il capitale era definitivamente perduto) non solo non veniva attenzionata la sofferenza economico-finanziaria della società (già in atto dal 2008 e aggravatasi nel 2009), ma non trapelava nemmeno alcuna discordanza fra gli amministratori nelle scelte di gestione, anzi la delibera sulle firme disgiunte del
19.10.2009 porterebbe a pensare ad una intesa gestoria in una situazione positiva per la società che necessitava di una “gestione più agibile possibile”.
Va da sé che un tempestivo accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento
(2485 c.c.), la cessazione della gestione caratteristica della società con avvio di quella conservativa ex art. 2486 c.c. avrebbe evitato il danno, consistito nell'ulteriore aggravamento della perdita del capitale, come quantificato dal Ctu in euro1.191.925 tramite l'utilizzo del criterio differenziale dei patrimoni netti (fra il momento dell'erosione del capitale sciale ex art. 2447 c.c., verificatasi il 30.10.2009 (con PN a pagina 32 di 44 - 84.126), e il momento dell'iscrizione del registro delle imprese della nomina del liquidatore, in data 19.7.2010.
Passando alla seconda violazione del dovere di amministrare in ottica conservativa la società ex art. 2486 c.c. “ al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487 bis”, in via assolutamente preliminare deve rilevarsi l'applicabilità della vigente norma (come integrata dal D.Lgs. 14/2019) alla fattispecie in esame benchè antecedente all'entrata in vigore della novella, perché norma che ha codificato un meccanismo di liquidazione equitativa del pregiudizio ritenuto legittimo dalla Suprema Corte (sul punto, si veda anche l'ordinanza della
Cassazione n. 5252 del 28.2.2024:“In tema di azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 L. fall. nei confronti dell'amministratore, il comma 3 dell'art. 2486 c.c., aggiunto dall'art. 378 D.Lgs. n. 14/2019, recante il Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza, ai fini della quantificazione del danno cagionato dall'amministratore per aver proseguito l'attività dopo l'avvenuta riduzione per perdite del capitale sociale al di sotto del minimo legale, ha positivizzato il criterio – applicabile anche ai giudizi in corso – del “differenziale dei netti patrimoniali”, alla cui stregua il giudice provvederà a liquidare il pregiudizio ogni qualvolta non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio più aderente alla realtà del caso concreto”).
Ciò chiarito, e venendo al tema della violazione dello specifico dovere di cui all'art. 2486 comma 1 c.c., danni connessi e onere probatorio gravante sulla Curatela, preme sin da subito rilevare che la giurisprudenza (Corte Appello Milano n.1605/2020;
Corte Appello di Perugia n. 532/2023) è perentoria nel considerare la continuazione della gestione caratteristica, dopo la perdita del capitale sociale, quale violazione in sé dell'obbligo di gestione conservativa e liquidatoria, sul presupposto che tale prosecuzione implichi di per sé l'assunzione di nuovo rischio e quindi la possibilità di ulteriori perdite (cfr. anche Trib. Firenze, 21 dicembre 2021, n. 3300 “la prosecuzione
pagina 33 di 44 dell'attività di impresa è atto illecito, perché contrastante con l'espressa disposizione normativa contraria (art. 2485 c.c.)”, e non può essere considerata né insindacabile
(“poiché la ragione della insindacabilità risiede nel rischio insito nell'attività imprenditoriale;
ma, se il patrimonio è interamente superato dai debiti, ciò che si mette
a rischio non è più il capitale proprio, bensì quello altrui – cioè quello dei creditori – e tale scelta non può essere considerata ragionevole”), né giustificabile dal fatto che lo scioglimento della società significa perdere la clientela e l'accreditamento presso gli enti pubblici [perché “la perdita della clientela e dei propri valori attivi (…) è esattamente ciò che accade alle società messe in liquidazione, ed è ciò che la legge impone quando il capitale sia andato perduto, perché non può ammettersi che tali società conservino le loro posizioni di vantaggio riversandone tutti i rischi sui terzi”).
Se lo scioglimento della società impone allora, nella generalità dei casi (ove l'azienda sia cronicamente in perdita e vi sia quindi il rischio di pregiudicare ulteriormente la consistenza del valore del patrimonio sociale), di arrestare l'attività imprenditoriale, il curatore assolve quindi al proprio onere probatorio dimostrando la mera protrazione di tale attività, attraverso il compimento di atti negoziali in epoca successiva allo scioglimento della società.
Il Collegio ritiene di aderire a tale giurisprudenza secondo cui la prosecuzione dell'attività sociale caratteristica dopo la perdita del capitale integra per definizione un'attività non conservativa.
Orbene, nel caso in esame, ed in violazione della gestione conservativa e liquidatoria che si impone, rispettivamente, nel momento di verificazione di una causa di scioglimento ex art. 2486 c.c. (nel caso in esame, al 30.10.2009) e nel momento di nomina del liquidatore con relativa iscrizione ex art. 2487 bis c.c. (19.7.2010) vi è stata, da un lato, la prosecuzione dell'attività caratteristica (e pertanto per definizione non conservativa) anche dopo il 30.10.2009 (momento di verificazione della causa di scioglimento per definitiva perdita del capitale sociale) e, dall'altro, nel momento in cui gli Amministratori avevano iniziato a dare atto delle criticità (verbale 22.2.2010)
pagina 34 di 44 la adottata strategia conservativa del valore dell'impresa tramite l'affitto del 16.4.2010 di ramo d'azienda alla EE Engeneering del solo ramo progettuale e non produttivo
(in ipotesi in grado di sgravare la società dal rischio di impresa, conservando il patrimonio) sarà poi seguita da una attività liquidatoria del patrimonio aziendale nel giugno 2020 – messa in atto dal Liquidatore la cui nomina, però, è stata iscritta Pt_3 solo il successivo 19.7.2020, con conseguente responsabilità degli amministratori sino a quella data e responsabilità del per aver operato in eccesso alle sue Pt_3 prerogative - tramite vendite atomistische del patrimonio (cessione in blocco delle attrezzature industriali senza tentativi competitivi) del ramo costruttivo alla stessa
EE, affittuaria del solo ramo progettazione che – a prescindere dal valore congruo o meno del prezzo di vendita – sono state effettuate senza prospettive di liquidazione stante l'assenza della situazione dei conti ex art. 2487bis comma 3 c.c., non hanno assicurato l'integrità del valore economico (l'avviamento aziendale, costituito dalle immaterialità iscritte a bilancio oltre il know how sono state di fatto trasferiti gratuitamente con dispersione, quindi, dell'avviamento aziendale), e hanno costituito
– secondo la risposta al quesito posto al Ctu - un eccesso dell'attività di liquidazione rispetto alle migliori ipotesi conservative (concordato/fallimento- affitto d'azienda).
Il procrastinarsi della liquidazione ha quindi generato nuovi debiti sino alla data del fallimento, evitabili se si fosse attuata una forma conservativa idonea
(concordato/fallimento): l'indebitamento è stato calcolato dal Ctu secondo il criterio della differenza dei patrimoni netti alla data di inizio liquidazione (19.7.2010) a quello della dichiarazione di fallimento (28.3.2012) per la somma di euro 934.483.
Ripercorrendo, alla luce dei documenti in atti, l'aspetto della mancata gestione in conformità ai principi conservativi e liquidatori, nel Cda del 22.2.2010 (a capitale sociale oramai definitivamente eroso al di sotto del minimo legale), viene affrontata per la prima volta la condizione di “temporanea illiquidità” della società, viene proposto, per la prima volta, dal il “monitoraggio costante della situazione Pt_2
pagina 35 di 44 finanziaria della società”, viene proposto dalla di “dare sin da subito mandato Parte_4
a ricercare soggetti affidabili per affittare l'azienda o un ramo di essa e di affittarla senza indugio così da non disperdere il valore aziendale dell'organizzazione e permettere alla , attraverso il canone di affitto di ramo di azienda sommato CP_4 ai canoni di locazione delle altre società affittuarie del capannone, di pagare la rata del leasing già insoluta per due volte”, e infine viene dato mandato al con tutti i Pt_2 poteri del Cda, di cercare soggetti interessati all'affitto del ramo di azienda, intrattenere trattative e fissare il prezzo e condizioni: occorre evidenziare che non corrisponde dunque al vero quanto affermato dal circa la sua estraneità CP_1 all'affitto, stipulato il 16.4.2010, perché il mandato conferito al del Cda del Pt_2 febbraio 2020 è stata adottata con delibera degli amministratori fra cui anche a nulla rilevando le sue successive dichiarazione del maggio 2010, a CP_1 contratto di affitto stipulato (e nell'imminenza della inevitabile liquidazione).
Con contratto di affitto di ramo di azienda del 16.4.2010, dunque, la società CP_4 affitta alla EE Engineering Spa - costituita un mese prima, il 16.3.2010, e di proprietà anche di amministrata dalla stesso e da il Parte_6 CP_20 ramo di azienda relativo alla sola progettazione e prototipia, comprendente anche una porzione del bene immobile detenuto a titolo di leasing dalla concedente e i contratti di lavoro, con esclusione, fra gli altri, dei crediti e debiti che restavano a favore e a carico della concedente, il tutto per un canone annuo di affitto parti ad euro 18.000,00
(1.500 euro mensili), al fine di “conservare la struttura produttiva, incrementare le attività attraverso l'affitto di una parte dell'organizzazione, finalità coincidenti con le ragioni dei creditori sociali e delle maestranze”.
Il 10.6.2010, viene emessa la fattura n. 29-10 con cui vengono venduti alla predetta società affittuaria del ramo di azienda relativo alla prototipia blocchi di semilavorati per euro 52.104,00.
Il successivo 15.6.2020, la società viene messa in liquidazione e, nello stesso CP_4 giorno, la emette fattura n. 31-10 con cui vende, per euro 158.583,22, alla EE CP_4
pagina 36 di 44 Engineering RL (affittuario del solo ramo di prototipia, come da contratto del
16.4.2010, e quindi non anche del ramo costruttivo/produttivo) beni aziendali
(macchine, presse, saldatrici, etc.).
Il 30.6.2020 viene emessa la fattura 32-10 per la vendita sempre a favore della società
di un automezzo, per euro 4.000,00 più iva. Pt_12
Come sopra anticipato, il Collegio ritiene che né l'affitto del ramo progettuale di azienda né le successive vendite atomistiche del patrimonio appartenenti al ramo costruttivo all'affittuario del solo ramo progettazione abbaiano, rispettivamente, rivestito i carattere dell'attività conservativa e liquidatoria, risolvendosi, quest'ultima attività, nell'opposto risultato di depauperare il patrimonio sociale, e non risultando nemmeno dagli atti, sul piano dell'attività conservativa, alcun tentativo di affittare il residuo ramo di azienda rimasto operativo (quello costruttivo).
3.2 La responsabilità di quale Liquidatore della società Pt_3 ha ricoperto la carica di consigliere del C.d.A. dal 19.4.2010 al Parte_3
19.7.2010; a partire dal 19.7.2010 (giorno di iscrizione della nomina a liquidatore) ha rivestito il ruolo di Liquidatore della società.
Fermo quanto detto in ordine alla responsabilità degli amministratori in carica sino al 19.7.2020 in relazione alle attività liquidatorie atomistiche (messe in atto nel giugno
2020) e che si sono appalesate eccessive rispetto alle migliori ipotesi conservative, anzi comportando una disgregazione del valore economico dell'azienda (cedendo in blocco i macchinari industriali senza tentativi competitivi, per un prezzo che non ha tenuto quanto meno conto delle immaterialità, di fatto trasferendole gratuitamente), occorre concentrarsi ora sul ruolo del convenuto quale Liquidatore a partire Pt_3 dal 19.7.2010 e stabilire se il maggiore indebitamento che ha accumulato la società da quella data sino alla dichiarazione di fallimento (28.3.2012), come quantificata dal
Ctu con l'utilizzo del criterio dei patrimoni netti, possa essere ascrivibile allo stesso.
Dagli atti e dalla loro valutazione complessiva, emerge che: pagina 37 di 44 - Nell'assemblea del 26.5.2010, il denunzia la situazione drammatica in cui Pt_3 versa la società, si oppone alla sua vendita in blocco e chiede l'immediata convocazione dell'assemblea dei soci per valutare tutte le procedure previste per legge;
- Nella delibera di scioglimento della società del 15.6.2010 – ove per la prima volta si dava atto della verificazione dell'impossibilità di proseguire nell'attività sociale con proposta di scioglimento - viene nominato quale Liquidatore, Parte_3 affidandogli le operazioni liquidatorie “con ogni più ampio ed opportuno potere all'uopo occorrente, senza eccezione alcuna, compreso il potere di presentare la richiesta di concordato preventivo” e autorizzandolo “ai soli fini della liquidazione nella gestione dell'azienda sociale allo scopo di assicurare l'ultimazione degli eventuali contratti non ancora eseguiti”.
- Ancor prima dell'iscrizione nel RI della sua nomina come Liquidatore, il Pt_3 ha ceduto i beni aziendali in maniera atomistica ad unico soggetto, con gli effettivi depauperativi già indicati.
- L'iscrizione della nomina nel RI di natura costitutiva ex art. 2487 bis avverrà il successivo 19.7.2010; agli atti non emerge alcun passaggio delle consegne al
Liquidatore di quanto previsto dal comma 3 del citato articolo (consegna dei libri sociali, della situazione dei conti e del rendiconto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato); dagli atti non si evince alcuna intenzione del che pur aveva nel maggio 2020 denunciato la grave Pt_3 situazione societaria chiedendo le dimissioni del di chiedere il CP_1 fallimento o fare accesso al concordato preventivo (pur ipotizzato dai soci nell'assemblea del 15.6.2010 ove lo hanno nominato Liquidatore), procrastinando la liquidazione (concretizzatasi, peraltro, in attività antecedenti al 19.7.2020, per non essere state registrate, dopo tale data, rilevanti attività dispositive, se non bonifici per euro 6.000.00 euro alla e 4.000,00 al Parte_4 pagina 38 di 44 pagamenti non contabilizzati e privi di alcuna documentazione Pt_5 attestante la natura del debito) e pertanto causando l'aumento dell'indebitamento fino alla data del fallimento, indebitamento che non si sarebbe ulteriormente prodotto se dal 19.7.2010 non si fosse procrastinata la migliore ipotesi conservativa della richiesta di fallimento (intervenuto solo in data 28.3.2012).
Per tali ragione, è attribuibile alla condotta del l'integrale ulteriore Pt_3 indebitamento della società, come calcolato dal Ctu (differenza fra il PN del 19.7.2010
e quello al 28.3.2012).
3.3. La posizione di e insussistenza dei presupposti per la qualifica di Pt_6 Pt_5 amministratori di fatto.
La Curatela coinvolge nell'azione di responsabilità anche e allegando, Pt_5 Pt_6 quanto al primo, che è stato amministratore di una delle società socie della fallita
[...]
, che è stato presente ai c.d.a. della stessa, che è marito della che Parte_1 Parte_4
è stato amministratore della EE Engineering e che ha incaricato l'ing. per CP_21 la stima dei beni in vista dell'affitto di azienda, e che anche nella sua CP_1 relazione, ha confermato la sua attività di vero e proprio amministratore di fatto;
quanto a ha allegato che lo stesso è stato legale rappresentante della EE Pt_6
Engineering e che ha partecipato, assieme a ai gravi atti distrattivi, ha inoltre Pt_3 ricoperto la carica di amministratore e socio della Polam Polaska, che si è mostrata inadempiente con la fallita, con vantaggio per coloro che la amministravano, ivi incluso quindi il Pt_6
Il Collegio ritiene che i convenuti e non possano essere ritenuti Pt_6 Pt_5 amministratori di fatto della società poi fallita, e ciò anche alla luce della giurisprudenza consolidatasi sul tema.
pagina 39 di 44 E' principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la predetta figura ricorre allorchè un soggetto si sia ingerito nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura, sia pure irregolare o implicita, sempre che le funzioni gestorie svolte in via di fatto abbiano carattere sistematico e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea ed occasionale (cfr. Cass. Civ,, Sez. 1, 5.12.2008, n. 28819; 14.09.1999, n. 9795; e da ultimo Cass. Civ., Sez I, 8.10.2020 n. 21730 in base a cui “L'amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un'investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale nell'ambito sociale un'influenza, completa e sistematica, che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, potendo concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società, attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione, sicché anche nei suoi confronti può essere promossa l'azione di responsabilità”).
Nel caso in esame, quanto allegato (e provato) dalla Curatela non è sufficiente per ritenere e amministratori di fatto della società, perché non è risultato Pt_5 Pt_6 che gli stessi si siano ingeriti in maniera sistematica nella gestione della società ed abbiano esercitato una influenza determinante sulle scelte in seno alla medesima.
Più in particolare, con riferimento al (che era procacciatori d'affari per la
Pt_5 società), non può anzitutto essere recepita acriticamente la relazione al Curatore redatta dal – qui parimenti convenuto - ove lo stesso dichiara “Nonostante CP_1 il sig. non abbia mai assunto alcuna formale carica sociale, la sua ingerenza
Pt_5 nella gestione è stata sostanziale e costante, come confermato –tra le altre cose – dalla sua partecipazione a tutte le riunioni del cda , dal conferimento di incarichi a professionisti per conto della società (v. perizia dell'Ing. , dalla gestione dei CP_21 rapporti commerciali”). Sono, di contro, le stesse dichiarazioni del nel CP_1 descrivere le attività del ad escludere la qualifica di amministratore di fatto
Pt_5 perché l'aver conferito degli incarichi per la stima dei beni in occasione del prospettato affitto di azienda o l'aver intrattenuto rapporti commerciali (del resto, il era
Pt_5
pagina 40 di 44 il procacciatori d'affari della società) non equivale ad essere inseriti in maniera sistematica e costante nella gestione della società; non può, all'evidenza, nemmeno rilevare il fatto che il fosse sposata con l'Amministratrice e quanto Pt_5 Parte_4 alla partecipazione ai c.d.a., oltre al fatto che non vi è formale menzione della sua presenza nei verbali allegati, preme in ogni caso rilevare che in quello del 26.5.2010 è lo stesso a giustificare la presenza dell' Ing. “negli ultimi consigli” CP_1 Pt_5 per “l'ausilio tecnico che reputava necessario”.
Nemmeno per dipendente della società - può dirsi sussistente il compimento Pt_6 stabile e sistematico, continuo e protratto per un periodo di tempo rilevante di una pluralità di atti tipici dell'amministratore, tanto da poterlo qualificare come amministratore di fatto, se si considera che il principale addebito che muove la
Curatela è stato quello di essere stato il legale rappresentante della EE (e per questo aver concorso all'attività distrattiva assieme al in un segmento temporale non Pt_3 solo limitato ma che si colloca in un periodo ove il dissesto e le connesse criticità si erano già manifestate.
Ne consegue che la domande della Curatela nei confronti di e ebbono Pt_5 Pt_6 essere rigettate.
4. Sul quantum: applicazione dei principi di Cass. Sez. Unite 30174/2011
Accertata dunque la responsabilità di del secondo tipo di danno (da non Pt_3 corretta attività liquidatoria) e accertata la responsabilità di CP_1 Pt_2
e del primo danno (da ritardata messa in liquidazione della società) Parte_4 Pt_3 occorre, quanto a quest'ultimo aspetto, stabilire il quantum debeatur.
Premesso che, in mancanza di azioni di regresso, non possono essere in questa sede stabilite le singole quote di responsabilità degli amministratori per il danno da ritardata messa in liquidazione della società di cui gli stessi rispondono in solido (con la presunzione che le rispettive quote ideali sono uguali ex art. 1298, comma 2, e 2055
c.c.), il Collegio, tenuto conto delle transazioni parziali intervenute con i tre sindaci pagina 41 di 44 convenuti, ritiene di dover fare applicazione dei principi espressi sul punto da Cass. civ. Sezioni Unite n. 30174/2011.
La citata pronuncia, precisando che la previsione dell'art. 1304 c.c. comma 1 riguarda solo la transazione dell'intero debito, e non la sola quota del transigente (come nel caso di specie), ha espresso tale principio di diritto: “Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideate di debito;
se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto”.
Venendo al caso di specie, considerato che il danno da ritardata messa in liquidazione della società è stato quantificato dal Ctu in euro 1.191.925,00 occorrerrà indicare, quale somma corrispondente alla quota ideale di ciascuno dei sette convenuti (i quattro amministratori e i tre sindaci), quella di euro 170.275,00 e condannare in solido fra loro i quattro amministratori non transigenti per la moltiplicata somma di euro 681.100,00 euro.
5. Sulle spese
Alla soccombenza segue l'addebito delle spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione del DM n. 55/2014, come aggiornato dal DM n. 147/2022, valore della causa da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00, con applicazione – quanto ai convenuti soccombenti in solido- dei valori medi per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, e con applicazione dei minimi per tutte le fasi quanto alla soccombenza della Curatela nei confronti di e Pt_5 Pt_6
Non sussistono i presupposti di applicazione dell'art. 96 c.p.c. nei confronti della attrice, come richiesto dalla difesa Pt_1 Pt_6
pagina 42 di 44 Le spese di Ctu già liquidate debbono porsi definitivamente a carico dei convenuti soccombenti in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa
5370 /2014 così decide:
- condanna e Controparte_1 Parte_2 Parte_4 [...]
in solido fra loro, a corrispondere al Pt_3 Controparte_11
a titolo di risarcimento del danno la somma di € 681.100,00,
[...] oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT dalla data di presentazione della domanda fino alla presente pronuncia nonché gli interessi nella misura legale da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate fino all'effettivo saldo;
- condanna a corrispondere al Parte_3 Controparte_11
a titolo di risarcimento del danno la somma di € 934.483,00,
[...] oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT dalla data di presentazione della domanda fino alla presente pronuncia nonché gli interessi nella misura legale da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate fino all'effettivo saldo;
- rigetta la domanda della Parte_13 nei confronti di e
[...] Parte_5 Parte_6
- condanna e Controparte_1 Parte_2 Parte_4 [...]
a rifondere, in solido fra loro, alla Curatela attrice le spese del presente Pt_3 giudizio, liquidate in € 37.951,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cpa, come per legge;
pagina 43 di 44 - condanna la Curatela a rifondere a e le spese del Parte_5 Parte_6 presente giudizio, liquidate, per ciascuno di essi, in complessivi € 18.977,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cpa, come per legge;
- pone a definitivo solidale carico di Controparte_1 Parte_2
e le spese di Ctu già liquidate. Parte_4 Parte_3
Perugia, 23/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente Elena Stramaccioni Teresa Giardino
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