TAR Lecce, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 279
TAR
Decreto cautelare 16 maggio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 19 giugno 2025
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TAR
Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità del decreto di rigetto della Questura di Brindisi per difetto di istruttoria e motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto fondate le censure relative al difetto di istruttoria e alla carente motivazione. È stato accertato che la ricorrente aveva fornito la dichiarazione di ospitalità e presentato la domanda di conversione nei tempi dovuti. L'amministrazione non aveva adeguatamente comunicato le criticità riscontrate, rendendo il provvedimento illegittimo.

  • Accolto
    Illegittimità del provvedimento della Questura di Milano per essere atto vincolato al rigetto della Questura di Brindisi

    Il Tribunale ha accolto anche questa domanda, dato che il provvedimento della Questura di Milano era stato emesso in data successiva a quello della Questura di Brindisi e si configurava come atto vincolato al rigetto da quest'ultima disposto. L'annullamento del provvedimento principale comporta di conseguenza l'annullamento di quello consequenziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 279
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 279
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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