Decreto cautelare 16 maggio 2025
Ordinanza cautelare 19 giugno 2025
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00279/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00520/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 520 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati CA Comandè, Giancarlo Maria Costa e Barbara Compagnoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Brindisi e Questura di Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’annullamento,
previa sospensione cautelare dell'efficacia,
- del provvedimento Cat. -OMISSIS- del 2 aprile 2025, notificato il 6 maggio 2025, con il quale il Questore di Brindisi ha decretato il rifiuto dell’istanza n. -OMISSIS- avanzata, in data 25 ottobre 2024, presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Brindisi per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale in favore della cittadina di nazionalità filippina -OMISSIS-, titolare di visto di ingresso n. -OMISSIS-;
- del provvedimento redatto in forma semplificata del 6 maggio 2025, emesso dalla Questura di Milano - Ufficio Immigrazione, recante “irricevibilità dell’istanza di permesso di soggiorno spedita tramite kit postale in data 08/02/2025 (assicurata n -OMISSIS-) dalla cittadina -OMISSIS- nata TI (Filippine) il 19/02/1982”, con archiviazione della pratica in oggetto indicata per la ravvisata assoluta carenza dei presupposti normativi essenziali per la sua presentazione;
- ove occorra, di ogni altro presupposto, connesso, collegato e successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della Questura di Brindisi e della Questura di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. CA CO e uditi per le parti i difensori Avv. Morici, in sostituzione degli Avv.ti C. Comandè, G. Costa e B. Compagnoni per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato M.G. Invitto per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 15 maggio 2025 e depositato in pari data, l’extracomunitaria ricorrente – cittadina filippina - ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento Cat. -OMISSIS- del 2 aprile 2025, notificato il 6 maggio 2025, con il quale il Questore di Brindisi ha decretato il rifiuto dell’istanza n. -OMISSIS- avanzata, in data 25 ottobre 2024, presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Brindisi per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale in favore della cittadina di nazionalità filippina -OMISSIS-, titolare di visto di ingresso n. -OMISSIS-; del provvedimento redatto in forma semplificata del 6 maggio 2025, emesso dalla Questura di Milano - Ufficio Immigrazione, recante “irricevibilità dell’istanza di permesso di soggiorno spedita tramite kit postale in data 08/02/2025 (assicurata n -OMISSIS-) dalla cittadina -OMISSIS- nata TI (Filippine) il 19/02/1982”, con archiviazione della pratica in oggetto indicata per la ravvisata assoluta carenza dei presupposti normativi essenziali per la sua presentazione; nonché, ove occorra, di ogni altro presupposto, connesso, collegato e successivo.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I – A. SULL’ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI RIGETTO ADOTTATO DALLA QUESTURA DI BRINDISI. A.I. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 BIS DELLA L.241 DEL 1990. A.II- VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 BIS DELLA LEGGE SUL PROCEDIMENTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ART. 3 DELLA LEGGE SUL PROCEDIMENTO. A.III. DIFETTO DI ISTRUTTORIA - CARENTE E MANIFESTAMENTE ERRONEA MOTIVAZIONE DEL DECRETO DI RIFIUTO DELLA QUESTURA DI BRINDISI – EVENTUALE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10-BIS DELLA LEGGE N. 241/1990. A.IV - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - CARENTE E MANIFESTAMENTE ERRONEA MOTIVAZIONE DEL DECRETO DI RIFIUTO DELLA QUESTURA DI BRINDISI – VIOLAZIONE DELLA T.U. SULL’IMMIGRAZIONE. VIOLAZIONE ARTT. 24 DEL T.U. IMMIGRAZIONE - VIOLAZIONE DEL CANONE DI BUONA FEDE. VIOLAZIONE DEL CANONE DI PROPORZIONALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
II - B. SULL’ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO ASSUNTO DALLA QUESTURA DI MILANO. B.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10BIS DELLA LEGGE N. 241/1990 - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - CARENTE E MANIFESTAMENTE ERRONEA MOTIVAZIONE DEL DECRETO DI RIFIUTO DELLA QUESTURA DI MILANO. B.II. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL T.U. IMMIGRAZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 24 DEL T.U. IMMIGRAZIONE.
Con decreto cautelare n. -OMISSIS-, pubblicato il 16 maggio 2025, il Presidente di questa Sezione ha accolto l’istanza di misure cautelari presidenziali urgenti proposta dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica urgente, si ravvisa la competenza territoriale dell’adito T.A.R. Puglia - Lecce, nonchè la sussistenza dei presupposti di legge (contemplati dall’art. 56 c.p.a.) per la concessione della invocata tutela cautelare presidenziale provvisoria e urgente ed, in particolare, (anche tenuto conto della disposta espulsione, non ancora eseguita, dell’extracomunitaria ricorrente) dell’allegato pregiudizio di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile della Sezione (18 Giugno 2025). ”
Il 19 maggio 2025, si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intimate.
Il 29 maggio 2025, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce ha depositato in giudizio dei documenti, tra i quali il rapporto informativo sui fatti di causa trasmessa dalla Questura di Brindisi all’Avvocatura Distrettuale dello Stato con nota prot. n. -OMISSIS- del 28 maggio 2025.
Il 14 giugno 2025, la ricorrente ha depositato una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento delle proprie ragioni.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, pubblicata il 19 giugno 2025, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare, incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, ai fini dell’immediato riesame, con la seguente motivazione: “Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, si ravvisa la competenza territoriale dell’adito T.A.R. Puglia - Lecce (perché, in caso di impugnazione di atto presupposto e atto consequenziale è competente, in relazione ad entrambi i provvedimenti, il T.A.R. competente per l’atto presupposto), nonché la sussistenza dei presupposti di legge (fumus boni juris e periculum in mora) per la concessione della invocata tutela cautelare collegiale, in quanto - da un lato - risulta per tabulas che la straniera ricorrente ha prontamente esibito in sede amministrativa la dichiarazione di ospitalità ex art. 7 Decreto Legislativo n. 286 del 1998 e che ha presentato, in data 5 febbraio 2025, allo Sportello Unico per l’Immigrazione domanda di assegnazione di una quota (“Decreto Flussi”) per la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nel mentre non avrebbe potuto, il 25 ottobre 2024, depositare il modello UNILAV aggiornato per il periodo successivo al 30 dicembre 2024; e - dall’altro - (anche tenuto conto della disposta espulsione, non ancora eseguita, dell’extracomunitaria ricorrente) è sicuramente presente l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile per la predetta. “
Ha sospeso, quindi, l’efficacia dei provvedimenti impugnati, e ha fissato, per la trattazione nel merito del ricorso, l'udienza pubblica del 10 febbraio 2026.
Con comunicazione a mezzo p.e.c. del 10 luglio 2025, l’Ufficio Immigrazione del Comune di Milano ha trasmesso la nota prot. n. -OMISSIS- del 10 luglio 2025, avente ad oggetto “-OMISSIS-, 19.02.1982 Filippine”, con la quale la Questura di Milano, in riferimento all’oggetto, ha riferito: “che il provvedimento di diniego emesso dal Questore di Brindisi è datato 02.04.2025, antecedente l’emissione del decreto di irricevibilità emesso dalla Questura di Milano il 06.05.2025. Il provvedimento emesso dallo scrivente Ufficio è dunque da considerarsi atto vincolato al rigetto nr. -OMISSIS-, in quanto al momento della valutazione dell’istanza avente assicurata nr. -OMISSIS- non sussistevano i presupposti normativi essenziali per la sua presentazione.”
Nella pubblica udienza del 10 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Premesso che sussiste la competenza territoriale dell’adito T.A.R. per la Puglia – Lecce, , posto che in caso di impugnazione di atto presupposto e atto consequenziale è competente, in relazione ad entrambi i provvedimenti, il T.A.R. competente per l’atto presupposto, il ricorso è fondato nel merito e deve, pertanto, essere accolto, risultando assorbenti le censure (compendiate, in particolare, nel terzo motivo di ricorso), con le quali è contestato il difetto d’istruttoria e le carente e manifestamente erronea motivazione dell’impugnato provvedimento della Questura di Brindisi Cat. -OMISSIS- del 2 aprile 2025, che ha rigettato l’istanza dell’odierna ricorrente per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale per carenza documentale, in quanto, la straniera ricorrente, ha prontamente esibito in sede amministrativa la dichiarazione di ospitalità ex art. 7 Decreto Legislativo n. 286 del 1998, e ha presentato, in data 5 febbraio 2025, allo Sportello Unico per l’Immigrazione domanda di assegnazione di una quota (“Decreto Flussi”) per la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con la sopracitata dichiarazione di ospitalità richiesta dalla Questura di Brindisi con comunicazione di avvio del procedimento e preavviso di rigetto, ai sensi degli artt. 7, 8 e 10 bis della Legge n. 241/1990, in data 25.10.2024, che – invero – risulta essere già stata trasmessa all’indirizzo pec della Questura di Brindisi in data 24.09.2024, come si evince dalla copia della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna della pec in questione, depositata in giudizio dall’odierna ricorrente, insieme al ricorso introduttivo del presente giudizio.
Né, come già rilevato da questo Tribunale con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, l’extracomunitaria ricorrente avrebbe potuto, il 25 ottobre 2024, depositare il modello UNILAV aggiornato per il periodo successivo al rapporto di lavoro dichiarato dal sig. -OMISSIS- dall’8.10.2024 al 30.10.2024 (come si legge, invece, nell’impugnato provvedimento della Questura di Brindisi), e ciò al netto del fatto che, nella soprarichiamata comunicazione della Questura di Brindisi del 25.10.2024, l’Amministrazione procedente si era limitata a chiedere, in fase di istruttoria, esclusivamente il documento UNILAV, senza, tuttavia, specificare – in quella fase procedimentale – il periodo di riferimento (come, invece, riportato nelle motivazioni dell’impugnato provvedimento Cat. -OMISSIS- del 2 aprile 2025).
Pertanto, l’impugnato provvedimento della Questura di Brindisi e, a monte, la comunicazione di avvio del procedimento e preavviso di rigetto del 25.10.2024, risultano illegittimi per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e, altresì, per difetto di motivazione, non risultando sorrette da sufficiente ed adeguata motivazione, posto che, “per quanto non sia naturalmente possibile definire uno schema rigido, fisso ed immutabile di corredo motivazionale, atteso che la profondità dell’impianto varia in ragione del variare delle fattispecie e dell’incidenza dell’interesse pubblico perseguito sugli interessi privati et similia” (T.A.R. Lazio, Sez. II ter, sent. del 26 aprile 2024, n. 8243), risulta evidente, nel caso di specie, la circostanza che l’Amministrazione procedente, nella comunicazione del 25.10.2024 e nell’impugnato provvedimento Cat. -OMISSIS- del 2 aprile 2025, ha ritenuto del tutto mancante la dichiarazione di ospitalità (laddove, invece, come visto, la stessa era stata inviata dalla ricorrente via pec in data 24.09.2024) e, solo con il rapporto informativo prot. n. -OMISSIS- del 28 maggio 2025, depositato in giudizio dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 29.05.2025, ha affermato che, riguardo alla dichiarazione di ospitalità trasmessa a mezzo pec in data 24.09.2024, era emerso, in fase di istruttoria, che la cittadina straniera o chiunque, a qualsiasi titolo, le avesse offerto alloggio aveva omesso di informare gli Uffici di competenza con apposita dichiarazione di ospitalità per il periodo di riferimento, laddove, invece – tali circostanze - se dirimenti ai fini della decisione da assumere riguardo all’istanza della ricorrente, l’Amministrazione procedente avrebbe dovuto renderle note già con la comunicazione del 25.10.2024, in modo da consentire all’istante, eventualmente, di regolarizzare la posizione e non, come invece accaduto, di rimanere inerte sul punto, nella convinzione di aver già trasmesso (come effettivamente avvenuto) tale dichiarazione con pec del 24.09.2024.
È manifesto, dunque, come il gravato provvedimento sia stato adottato all’esito di una fase istruttoria (del relativo procedimento amministrativo) lacunosa e insufficiente come reso, altresì, evidente dall’esame della motivazione recata dello stesso, alla luce delle sin qui esposte ragioni.
Per tali ragioni, dunque, il provvedimento della Questura di Brindisi Cat. -OMISSIS- del 2 aprile 2025 risulta illegittimo per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, ragione per cui il ricorso deve essere accolto nei sensi e nei termini di cui sopra, con conseguente annullamento del suddetto provvedimento.
L’annullamento del sopracitato provvedimento della Questura di Brindisi, comporta, logicamente e conseguentemente anche l’annullamento del parimenti impugnato provvedimento della Questura di Milano del 6 maggio 2025, recante “irricevibilità dell’istanza di permesso di soggiorno spedita tramite kit postale in data 08/02/2025 (assicurata n -OMISSIS-) dalla cittadina -OMISSIS- nata TI (Filippine) il 19/02/1982”, con archiviazione della pratica in oggetto indicata per la ravvisata assoluta carenza dei presupposti normativi essenziali per la sua presentazione, posto che, come messo in evidenza dalla stessa Questura di Milano con la nota prot. n. -OMISSIS- del 10 luglio 2025, avente ad oggetto “-OMISSIS-, 19.02.1982 Filippine”, l’impugnato provvedimento della Questura di Milano del 6 maggio 2025 è stato emesso in data successiva a quello della Questura di Brindisi del 02.04.2025, quale atto vincolato al rigetto recato dal provvedimento della Questura di Brindisi, sicché l’annullamento del provvedimento della Questura di Brindisi Cat. -OMISSIS- del 2 aprile 2025, per le ragioni su esposte, comporta, di conseguenza, anche l’annullamento del provvedimento della Questura di Milano del 6 maggio 2025, fatti salvi, in ogni caso, i successivi provvedimenti dell’Amministrazione competente.
3. Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, da ritenersi assorbente di ogni altra questione, il ricorso deve essere accolto e va disposto, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento della Questura di Brindisi, Cat. -OMISSIS- del 2 aprile 2025, nonché del provvedimento della Questura di Milano del 6 maggio 2025, fatti salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione competente.
4. Le spese del presente giudizio, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento della Questura di Brindisi, Cat. -OMISSIS- del 2 aprile 2025, nonché il provvedimento della Questura di Milano del 6 maggio 2025, fatti salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione competente.
Condanna il Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente, delle spese processuali, liquidate in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre gli accessori di legge, per tutte le fasi del presente giudizio, in applicazione delle tariffe medie previste dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55, e ss.mm..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT OR, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
CA CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA CO | AT OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.