Sentenza 27 giugno 2022
Ordinanza cautelare 22 marzo 2023
Rigetto
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 27/01/2026, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00704/2026REG.PROV.COLL.
N. 01843/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1843 del 2023, proposto da Ciro Cinque, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Saporito, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
Comune di Vico Equense, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Savarese, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione VII, 27 giugno 2022, n. 4327/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vico Equense;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il consigliere ES NR LI e uditi per le parti gli avvocati Vincenzo Savarese e Roberto Saporito;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In primo grado l’appellante ha impugnato l’ordinanza del Comune di Vico Equense n. 102 del 14 aprile 2015 di demolizione, con ripristino dello stato dei luoghi, di un vano destinato a locale w.c. sul terrazzo e di un locale di mq. 29,50 dotato di finestra al piano terra dell’immobile di sua proprietà, la cui copertura costituisce terrazza al piano primo, in quanto eseguiti in assenza di titolo edilizio e paesaggistico.
2. Il T.a.r. per la Campania, con sentenza 27 giugno 2022, n. 4327, ha respinto il ricorso, condannando il privato al pagamento delle spese processuali.
3. L’interessato ha proposto appello contro la decisione e chiedendo la concessione di misure cautelari.
Nel giudizio di secondo grado si è costituito il Comune di Vico Equense, domandando il rigetto del gravame.
Con ordinanza 22 marzo 2023, n. 1136, il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia dell’appellante all’istanza cautelare, compensando le spese della fase.
Nel prosieguo del giudizio, con istanza del 2 dicembre 2025, l’avvocato dell’appellante ha riferito di dover « rinunciare con urgenza al mandato » in ragione di un « impedimento » e ha chiesto un rinvio per consentire la nomina di un altro procuratore.
Quello stesso giorno, alcune ore più tardi, si è costituito un nuovo difensore in sostituzione del precedente e ha chiesto un rinvio della discussione per poter esaminare gli atti di causa.
All’udienza del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. In via preliminare, non può essere accolta l’istanza di rinvio avanzata dall’appellante e motivata dalla sostituzione del difensore.
Il comma 1-bis dell’art. 73 c.p.a. stabilisce che « il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali », le quali, come osservato in giurisprudenza, « possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite, atteso che, pur non potendo dubitarsi che anche il processo amministrativo è regolato dal principio dispositivo, in esso non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici coinvolti » (Cons. Stato, sez. VII, 4 aprile 2024, n. 3079).
L’intervenuta sostituzione dell’avvocato di una delle parti non può considerarsi un evento “eccezionale” tale da imporre o comunque giustificare il rinvio dell’udienza, essendo comunque garantita l’assistenza di un difensore senza soluzione di continuità: sino alla nomina del nuovo, perché il precedente conserva il proprio ministero con riguardo alla causa in corso in ossequio al principio della perpetuatio dell’ufficio defensionale sancito dagli artt. 85 e 301 c.p.c. (Cons. Stato, sez. VI, 26 marzo 2020, n. 2111); a seguito della costituzione del secondo avvocato, perché questi, con l’accettazione dell’incarico, assume tutti i poteri e i doveri a esso connessi.
Pertanto, non vi sono ragioni che ostino alla decisione della causa.
5. L’appello si fonda su tre motivi.
5.1. Con il primo si deduce: « CENSURABILITÀ DEL CAPO DI RIGETTO DEL PRIMO MOTIVO DI RICORSO. ERROR IN IUDICANDO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO PER L’EDILIZIA DPR 380/01, ART. 6 COMMA 1. ECCESSO DI POTERE ».
In particolare, si sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., i locali siano delle pertinenze dell’immobile principale, di modeste dimensioni, con la conseguenza che non sarebbero stati necessari il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica.
Con specifico riferimento al vano w.c. si afferma che la sua realizzazione non sarebbe impedita dal vincolo d’inedificabilità gravante sulla zona, avendo questo portata relativa e limitata ai nuovi vani con destinazione residenziale e non a quelli meramente accessori.
5.2. Con il secondo motivo si deduce: « ERROR IN IUDICANDO: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER INTRINSECA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE ».
In particolare, si sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., il locale al piano terreno non abbia comportato modifiche della volumetria, della sagoma o dei prospetti, essendo stata svolta una manutenzione di un vano preesistente, costituito da una baracca in lamiera, la cui legittimità non sarebbe stata contestata dal Comune, se non in termini generici e dubitativi.
5.3. Con il terzo motivo si deduce: « ERROR IN IUDICANDO: OMESSA PRONUNCIA SU UN PUNTO OGGETTO DI RICORSO. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER INTRINSECA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE ».
In particolare, si riferisce che la precedente proprietaria aveva presentato un’istanza di condono e si sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., il Comune avrebbe dovuto pronunciarsi su di essa prima di adottare eventuali provvedimenti repressivi.
6. I motivi sono infondati.
6.1. Diversamente da quanto sostiene l’appellante, nessuno dei due locali contestati dal Comune può considerarsi una “pertinenza”, concetto che in urbanistica si riferisce a volumi comunque distinti dall’edificio principale (Cons. Stato, 4 novembre 2025, n. 8542, pt. 19.2.2), ancorché a esso legati da nesso funzionale (e per questo irrilevanti dal punto di vista dell’impatto sul territorio), e che dunque non può essere invocato nel caso di specie, che riguarda ampliamenti del fabbricato originario.
6.2. Con specifico riferimento al locale al piano terreno, inoltre, non vi è prova della legittimità e della consistenza della baracca in lamiera preesistente, per la quale non vi sono titoli, pertanto è condivisibile la posizione del Comune che ha ritenuto illegittimo il locale realizzato in sostituzione della stessa.
6.3. Infine, il procedimento sanzionatorio risulta indipendente da quello avviato con l’istanza di condono, perché questa ha a oggetto opere diverse da quelle contestate in questa sede e consistenti in un « piccolo ampliamento a piano primo […che…] allo stato risulta completo di tutte le opere di rifiniture ed utilizzato », il quale è poi ripartito in un vano letto e corridoio, oltre alla scala di accesso (così la relazione prodotta dall’appellante).
7. L’appello è dunque meritevole di rigetto nel suo complesso.
8. Secondo regola generale della soccombenza, dalla quale non vi è ragione di discostarsi nel caso di specie, l’appellante deve essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Vico Equense, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VII, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Vico Equense, nella misura di euro 3.500 (tremilacinquecento/00), oltre oneri e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LA Di RL, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
ES NR LI, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES NR LI | LA Di RL |
IL SEGRETARIO