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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 347/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6316/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
TO Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033234041502 RIFIUTI SOLIDI 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10/9/2025 Ricorrente_1, quale erede di Nominativo_1, chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520230033234041502 notificata in data 5/7/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 3.703,88 a titolo di tassa rifiuti per gli anni dal 2006 al 2007 per conto di TO ES 1. Eccepiva: omessa notifica degli atti presupposti;
prescrizione.
Non si costituiva TO ES 1.
Il ricorso non veniva notificato all'agente della riscossione.
Il ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella risulta emessa sul criptico presupposto di “ADER INSOLUTO CARTELLA N. 310492 DEL
19/10/2018… ”.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, nel processo tributario, il concessionario del servizio di riscossione è parte, ai sensi dell'art. 10
Nominativo_2 546/92, quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti allo stesso riferibili. In tali ipotesi, l'Amministrazione finanziaria è priva di legittimazione passiva, sicché è inammissibile il ricorso proposto esclusivamente nei suoi confronti (cfr. Cass. 3242/2007; Cass. 5832/2011; Cass. tr., 24/4/2015, 8370). Del tutto inappropriato è il richiamo alla giurisprudenza ispirata alla pronuncia delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 16412/2007. Detto orientamento – indipendentemente dalla sua condivisibilità – fondato su una particolare (ed opinabile) lettura dell'art. 39 D.Lv. 112/99, può applicarsi all'ipotesi in cui venga impugnato un atto dell'agente della riscossione per contestare vizi dell'atto impositivo presupposto ed il ricorso sia notificato al solo agente della riscossione;
non può trovare applicazione nell'ipotesi opposta – quale quella in esame – in cui venga impugnato un atto dell'agente della riscossione per contestare vizi dell'atto medesimo, ma il ricorso sia notificato all'ente impositore e non al all'agente della riscossione. Come detto, infatti, tale orientamento si fonda essenzialmente sulla lettura dell'art. 39 cit. e sull'attribuzione a tale norma di una valenza processuale e non meramente sostanziale. Detta norma prevede che il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite. Evidente, dunque, che la stessa possa trovare applicazione nella sola ipotesi in cui ad essere chiamato in causa sia il concessionario, non potendosi – se non per mero arbitrio – inferire dalla norma un corrispondente (e non enunciato) obbligo a carico dell'ente impositore di chiamata in causa dell'agente della riscossione. Discende che, in tutti i casi in cui venga impugnato un atto dell'agente della riscossione per vizi di tale atto, il contraddittorio non può dirsi integrato ove il ricorso sia stato notificato (maliziosamente o no) al (solo) ente impositore e non all'agente della riscossione, non essendo contemplato né dall'art. 39 cit., né da altra norma, un obbligo o un onere per l'ente impositore di chiamata in causa dell'agente della riscossione.
Nel caso in esame l'impugnazione riguarda una cartella di pagamento, contestando anche vizi propri dell'atto e prescrizione maturata nella fase di riscossione, sicchè il ricorso avrebbe dovuto essere promosso innanzitutto nei confronti dell'agente della riscossione.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6316/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
TO Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033234041502 RIFIUTI SOLIDI 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10/9/2025 Ricorrente_1, quale erede di Nominativo_1, chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520230033234041502 notificata in data 5/7/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 3.703,88 a titolo di tassa rifiuti per gli anni dal 2006 al 2007 per conto di TO ES 1. Eccepiva: omessa notifica degli atti presupposti;
prescrizione.
Non si costituiva TO ES 1.
Il ricorso non veniva notificato all'agente della riscossione.
Il ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella risulta emessa sul criptico presupposto di “ADER INSOLUTO CARTELLA N. 310492 DEL
19/10/2018… ”.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, nel processo tributario, il concessionario del servizio di riscossione è parte, ai sensi dell'art. 10
Nominativo_2 546/92, quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti allo stesso riferibili. In tali ipotesi, l'Amministrazione finanziaria è priva di legittimazione passiva, sicché è inammissibile il ricorso proposto esclusivamente nei suoi confronti (cfr. Cass. 3242/2007; Cass. 5832/2011; Cass. tr., 24/4/2015, 8370). Del tutto inappropriato è il richiamo alla giurisprudenza ispirata alla pronuncia delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 16412/2007. Detto orientamento – indipendentemente dalla sua condivisibilità – fondato su una particolare (ed opinabile) lettura dell'art. 39 D.Lv. 112/99, può applicarsi all'ipotesi in cui venga impugnato un atto dell'agente della riscossione per contestare vizi dell'atto impositivo presupposto ed il ricorso sia notificato al solo agente della riscossione;
non può trovare applicazione nell'ipotesi opposta – quale quella in esame – in cui venga impugnato un atto dell'agente della riscossione per contestare vizi dell'atto medesimo, ma il ricorso sia notificato all'ente impositore e non al all'agente della riscossione. Come detto, infatti, tale orientamento si fonda essenzialmente sulla lettura dell'art. 39 cit. e sull'attribuzione a tale norma di una valenza processuale e non meramente sostanziale. Detta norma prevede che il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite. Evidente, dunque, che la stessa possa trovare applicazione nella sola ipotesi in cui ad essere chiamato in causa sia il concessionario, non potendosi – se non per mero arbitrio – inferire dalla norma un corrispondente (e non enunciato) obbligo a carico dell'ente impositore di chiamata in causa dell'agente della riscossione. Discende che, in tutti i casi in cui venga impugnato un atto dell'agente della riscossione per vizi di tale atto, il contraddittorio non può dirsi integrato ove il ricorso sia stato notificato (maliziosamente o no) al (solo) ente impositore e non all'agente della riscossione, non essendo contemplato né dall'art. 39 cit., né da altra norma, un obbligo o un onere per l'ente impositore di chiamata in causa dell'agente della riscossione.
Nel caso in esame l'impugnazione riguarda una cartella di pagamento, contestando anche vizi propri dell'atto e prescrizione maturata nella fase di riscossione, sicchè il ricorso avrebbe dovuto essere promosso innanzitutto nei confronti dell'agente della riscossione.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.