Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 347
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Altro
    Omessa notifica atti presupposti

    Il giudice non si è pronunciato su questo motivo in quanto ha dichiarato il ricorso inammissibile per vizio di notifica.

  • Altro
    Prescrizione

    Il giudice non si è pronunciato su questo motivo in quanto ha dichiarato il ricorso inammissibile per vizio di notifica.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per vizio di notifica del ricorso

    Nel processo tributario, il concessionario del servizio di riscossione è parte quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti allo stesso riferibili. Nel caso in esame, l'impugnazione riguarda una cartella di pagamento, contestando anche vizi propri dell'atto e prescrizione maturata nella fase di riscossione, sicché il ricorso avrebbe dovuto essere promosso nei confronti dell'agente della riscossione. Il contraddittorio non può dirsi integrato ove il ricorso sia stato notificato al solo ente impositore e non all'agente della riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 347
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 347
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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