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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/11/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MM Di ST, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2666 del 2025, e vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , rappresentati e difesi Parte_4 Parte_5 dall'Avv. SERIO ANNA MARIA, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CASCIÀ NANCY, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Risarcimento danni: altre ipotesi
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo Con ricorso del 10.7.2025 i ricorrenti convenivano in giudizio l' Controparte_2 esponendo di prestare servizio presso il Reparto di Emodinamica del P.O. IO
OL II di IA (AG) con la qualifica di infermieri e di aver svolto mensilmente un numero di turni di lavoro di pronta disponibilità superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva.
A fondamento delle loro pretese richiamavano l'art. 7, comma 10, del CCNL del 20.9.2001 relativo al personale del comparto sanità, nonché l'art. 28 del CCNL per il triennio 2016-2018 a mente dei quali ciascun dipendente non può svolgere più di sei (sette dal 3.11.2022) turni di pronta disponibilità al mese.
Ritenendo che i turni di lavoro imposti dalla resistente ed eccedenti il numero massimo previsto dalla contrattazione collettiva fossero lesivi delle norme poste a tutela della salute dei lavoratori, chiedevano quindi all'adito Tribunale di: “1)
Ritenere e dichiarare che i ricorrenti hanno effettuato i turni di pronta disponibilità
1 in eccedenza rispetto al limite massimo di sei turni al mese e di sette dal 3.11.2022, nel numero e nei tempi indicati nelle tabelle sopra riportate per ogni singolo lavoratore/ricorrente. 2) Indi, condannare l' Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
[...] favore di ogni singolo lavoratore/ricorrente di una somma pari ad euro 20,00, o a quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, per ogni turno di reperibilità prestato in eccedenza rispetto al limite massimo di sei al mese e di sette dal
3.11.2022 come accertato nel precedente punto, a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi legali sugli importi risarcitori dovuti per ogni singolo mese dal sorgere fino al soddisfo”. Contr Ritualmente citata in giudizio, si costituiva l' la quale, eccependo l'intervenuta prescrizione delle pretese risarcitorie e contestando variamente la fondatezza del ricorso, insisteva per il rigetto.
All'udienza del 21.10.2025 il Tribunale adito poneva d'ufficio la questione di competenza territoriale in favore del Tribunale di IA.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025.
Motivi della decisione
In via preliminare, quanto alla questione di competenza rilevata d'ufficio, va evidenziato che, ai sensi dell'art. 413 c.p.c. comma V, competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il Giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto al momento di instaurazione del ricorso o era addetto al momento della cessazione del rapporto.
Invero, nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A., la competenza per territorio va determinata, secondo quanto previsto dall'art. 413
c.p.c., comma V ,in coerenza con la finalità legislativa di rendere più funzionale e celere il processo, radicando la cognizione nei luoghi normalmente vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio;
ne deriva che il giudice competente dev'essere individuato in relazione al luogo in cui si trova la sede di effettivo servizio del dipendente (purché dotata di un minimo di struttura sufficiente per la sua operatività), e non al luogo in cui viene effettuata la gestione amministrativa del rapporto (v. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6458 del 15/03/2018).
È pacifico in giurisprudenza che la suddetta norma ha natura speciale istituente una competenza funzionale inderogabile, non rilevando in nessun caso il criterio della sede della convenuta quale foro alternativo, non applicandosi i criteri del comma I.
2 Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dai ricorrenti e allegata al ricorso risulta che gli stessi prestano attività lavorativa presso il Presidio Ospedaliero
IO OL II di IA (AG).
Ritenuto che la competenza territoriale si radica al momento dell'introduzione del giudizio, la stessa deve essere declinata in favore del Tribunale di IA quale circondario della sede di servizio.
Attesa la definizione in rito su questione sollevata d'ufficio, le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
visti gli artt. 413 e 428 c.p.c.; il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, declina la propria competenza territoriale in favore del Tribunale di IA;
assegna termine di legge per la riassunzione;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, 26/11/2025
Il Giudice
MM Di ST
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