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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/12/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1246/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
CP_1
RESISTENTE
Oggi 04/12/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, i soggetti collegati sono:
- per il ricorrente l'Avv. Thomas Volpi, in sostituzione dell'avv. PALOTTI ROBERTA,
- per la parte resistente l'Avv. VARALDA LUISA .
E' collegata altresì ai fini della pratica forense la Dr.ssa . Persona_1
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti. L'avv. Varalda non ha nulla da osservare sulle conclusioni del CTU.
I procuratori chiedono di essere esonerati dalla lettura della sentenza.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Emilia Antenore
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 1246/2022 R.G. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. PALOTTI ROBERTA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
Controparte_2
(C.F./P.I. ), in persona del Direttore
[...] P.IVA_1
Regionale in carica pro-tempore della Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. VARALDA LUISA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1) Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 5 luglio 2022,
[...] ha citato in giudizio avanti al Tribunale di Monza, in funzione di Parte_1
Giudice del lavoro, l' , Controparte_2 formulando le seguenti conclusioni:
“Nel merito:
- accertare e dichiarare che il Sig. a causa/concausa Parte_1 dell'attività lavorativa svolta, ha contratto la m.p. “discopatia L4-L5”;
2 - accertare e dichiarare che a causa/concausa della patologia contratta il ricorrente ha subito una menomazione dell'integrità psicofisica in misura pari al 6% ovvero nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa;
- accertare e dichiarare che i periodi di astensione dal lavoro che trovano origine e causa/concausa nella m.p. per cui è processo, devono qualificarsi come periodi di inabilità temporanea assoluta, con ogni provvedimento consequenziale ivi compreso il diritto alla corresponsione della relativa indennità giornaliera;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, stante la natura professionale della patologia ed in relazione alla medesima, ha diritto alle cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici, gratuite;
conseguentemente condannare l' CP_1
- ad erogare al ricorrente l'indennizzo in capitale nella misura pari al 6%, ovvero nella misura accertata in corso di causa, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- a riconoscere al ricorrente le indennità tutte previste dal T.U. ivi Numero_1 comprese quindi, oltre all'indennità giornaliera, gli ausili e le cure per la patologia da cui egli è affetto, con ogni provvedimento consequenziale, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”. Il tutto oltre istanze istruttorie come meglio articolate in atti
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto che a far data dal 2006/2007 ha svolto mansioni di operaio presso la società Rovagnati S.p.A., mentre era alle dipendenze di svariate cooperative nel tempo succedutesi nella titolarità del rapporto lavorativo.
Nel dettaglio, parte ricorrente ha precisato di aver svolto, sino al 2014, attività di
“macellaio e abbattitore” come addetto alla mansione di disossatore-mondatore presso lo stabilimento Rovagnati S.p.A. sito in BI;
e, quindi, di essere stato ivi adibito alle seguenti attività: “lungo il nastro trasportatore, ad un'altezza di circa 100 cm era tenuto a: - afferrare il prosciutto adagiato sul nastro trasportatore con la mano sinistra munita di guanto metallico;
- afferrare il coltello con la mano destra;
- disossare e/o mondare il prosciutto mediante coltello impugnato con la mano destra;
- gettare gli scarti di carne e di grasso in appositi separati contenitori di plastica di dimensioni 70*30*40h posti sotto il nastro trasportatore;
- allorchè i contenitori erano colmi di scarti passarli ad altro addetto per lo svuotamento. Nell'arco della giornata lavorativa il sig. riempiva mediamente 10 contenitori (bacinelle) di Pt_1 scarti. Ciascun contenitore (bacinella), una volta riempito, prima del passaggio per lo “svuotamento”, aveva un peso di circa 20 kg. Nell'arco della giornata lavorativa il sig. mediamente 380/400 prosciutti, ognuno dei quali Parte_3 aveva un peso di circa 9/10 kg. La produzione giornaliera dello stabilimento era mediamente di 7.000-8.000 pezzi. Durante la giornata lavorativa, il ricorrente
3 sollevava circa 10 bacinelle di scarti di carne e grasso, ognuna delle quali pesava circa 20 Kg”.
Ha poi allegato che dal 2015 è stato assegnato al centro spedizioni presso lo stabilimento Rovagnati sito in Villasanta, con mansione di manovratore e inscatolatore ove era tenuto a preparare e confezionare i bancali, nonché a preparare e movimentare i colli. Nel dettaglio il ricorrente ha dedotto che “I bancali erano costituiti da strutture in legno di 100cm*100cm ed un peso di circa 25 Kg impilati a terra. La “pila” di bancali poteva arrivare, al massimo, a 175 cm di altezza. … era tenuto a: - afferrare un bancale dalla pila posta vicino alla postazione di lavoro;
- posizionare il bancale sul piano della bilancia. … era tenuto a: - prelevare dal nastro trasportatore i cartoni delle dimensioni di 70*40*35h cm trasferendoli sulla bilancia per la verifica del peso;
- la bilancia era posta ad un'altezza di circa 1 metro;
- ogni cartone conteneva, mediamente, n. 2 prosciutti del peso di 9/10 Kg cadauno oppure altro alimento (quale affettati vari, formaggio etc.); - ogni cartone, mediamente, aveva un peso complessivo compreso tra i 20 ed i 24 kg. … mediamente, preparava 40 bancali e movimentava circa 1500 colli”.
Parte ricorrente ha quindi allegato di aver sofferto di un dolore lombare acuto, per il quale si è sottoposto a risonanza magnetica in data 9.3.2016, con esito di
“attenuazione della fisiologica lordosi lombare. […] alterazioni spondilodiscoartrosiche […] maggior protrusione diffusa del disco L4-L5. Non ernie discali. Omogenea riduzione del segnale T1 dell'osso spongioso dei somi vertebrali per ridotta rappresentazione del midollo giallo”; di aver denunciato all' , sulla CP_1 base di tale accertamento, la malattia professionale in data 10.4.2017; di non aver ottenuto l'accoglimento della domanda dapprima per carenza documentale ai fini dell'accertamento medico-legale e poi, in sede di riesame, per ritenuta inidoneità del tipo di rischio lavorativo a determinare la malattia denunciata;
di aver promosso ricorso in opposizione in data 5.7.2019 per il riconoscimento della malattia professionale con danno permanente in misura pari al 6%, esitato nella collegiale medica del 17.9.2019, conclusasi in maniera discorde, cui poi è conseguito il provvedimento di rigetto del 20.9.2019.
Il ricorrente ha prodotto quindi una relazione medico-legale attestante la correlazione della patologia al rachide lombare all'esposizione lavorativa quotidiana. Ha concluso come sopra riportato.
Si è costituto ritualmente in giudizio , eccependo l'infondatezza in fatto e in CP_1 diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
Parte resistente ha allegato che, in sede di vaglio amministrativo dell'istanza di riconoscimento di malattia professionale presentata dal ricorrente (caso n. 515346569), dapprima non è stata trasmessa la documentazione richiesta (denuncia, questionario, DVR, cartella sanitaria) dal datore di lavoro e il lavoratore, invitato per due volte a visita, non si è presentato;
in seguito, in sede di riesame in opposizione,
4 reperita la documentazione e sottoposto a visita il ricorrente, la domanda è stata rigettata con provvedimento del 2.3.2018 per ritenuto rischio basso, come emergente dall'analisi del questionario;
la decisione è stata poi confermata con il provvedimento del 20.9.2019.
Parte resistente ha quindi chiesto il rigetto del ricorso, nel merito contestando la natura professionale della malattia in ragione di una asserita carenza di prova della sussistenza dei relativi presupposti tabellari.
Istruita la causa con l'acquisizione dei documenti, l'assunzione delle prove orali e l'esperimento di C.T.U., all'udienza del 4.12.2025 il Giudice ha invitato le parti alla discussione e, all'esito, ha dato lettura del dispositivo e della contestuale motivazione di sentenza.
2) Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
ha domandato l'accertamento della natura professionale della Parte_1 patologia da cui è affetto (discopatia L4-L5 riscontrata con RMN del 9.3.2016), invocando il conseguente diritto all'indennizzo per danno biologico. CP_1
Procedendo anzitutto al richiamo della normativa di riferimento, l'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, al comma 2, prevede: “
2. in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita “tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
5 Come è noto, costituiscono malattie professionali quelle che colpiscono i lavoratori assicurati (obbligatoriamente dall' ex d.p.r 1124/1965) in ragione CP_1 dell'esposizione protratta della persona al rischio tutelato-assicurato e per le quali risulti certa la derivazione causale dall'attività lavorativa espletata. Segnatamente, il lavoratore deve aver contratto la tecnopatia nell'esercizio e a causa delle mansioni lavorative o a causa degli specifici fattori patogeni cui è esposto durante l'esecuzione delle stesse. A tal fine, poi, è sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro, purché a causa delle lavorazioni stesse.
Si ricorda, infine, che la malattia professionale deve essere determinata da una causa diluita nel tempo che agisce in modo graduale e continuo sulle condizioni di salute psicofisiche del lavoratore.
Stante l'intrinseca difficoltà nell'accertamento dell'eziologia professionale (risultando spesso arduo differenziare quanto dipende dalle mansioni lavorative o comunque dai fattori di rischio ad esse inerenti e in generale all'ambiente di lavoro e quanto, invece, da fattori extra lavorativi), il legislatore ha adottato il c.d. sistema tabellato di cui al T.U. DPR n. 1124/1965, nel quale è contemplato un elenco tassativo di malattie professionali e delle relative lavorazioni (nonché l'indicazione del periodo massimo di indennizzabilità entro il quale deve essere insorta la malattia); in esito alla pronuncia della Corte Cost. n. 179/1988, poi, possono essere qualificate come tecnopatie anche patologie ivi non comprese, purché il lavoratore provi il nesso causale con l'attività lavorativa.
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, dunque, le malattie c.d. tabellate importano la presunzione della eziologia professionale, risultando l gravato CP_1 dell'onere di prova contraria mediante allegazione e dimostrazione dell'origine extralavorativa o dell'inidoneità delle mansioni esercitate dal lavoratore, neppure in termini di concausa, a provocare la patologia.
Per contro, in caso di malattia c.d. non tabellata – e del pari nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale – grava sul lavoratore la prova dell'esistenza della stessa, della idoneità del rischio insito nell'attività lavorativa (c.d. caratteristiche morbigene) e, quindi, del rapporto eziologico fra questa e la malattia (cfr. Cass. n. 15591/2001; n. 14023/2004). Si aggiunga che la prova dell'origine professionale, gravante sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, dovendo escludersi la rilevanza della “mera possibilità” della causa lavorativa, occorrendo piuttosto un rilevante grado di probabilità (cfr. per tutte, Cass. sent. n. 3227/2011; cfr. altresì Cass. sent. n. 17438/2012).
Ciò posto in punto di diritto e venendo all'esame del caso di specie, le alterazioni spondilodiscoartrosiche e, in particolare, la discopatia di cui il ricorrente ha allegato di essere affetto, quale patologia del rachide lombare, non rientrano nell'elenco tassativo delle malattie professionali di cui al DPR n. 1124/1965, sicché per tale patologia non opera la presunzione legale dell'origine professionale.
6 Ai fini dell'accertamento eziologico, dunque, sovviene il quadro probatorio emerso all'esito del giudizio.
L'istruttoria testimoniale ha consentito di accertare le mansioni svolte dal ricorrente durante il solo periodo di lavoro, alle dipendenze delle cooperative, svolto presso il centro spedizioni dello stabilimento della società Rovagnati S.p.A. sito in Villasanta dal 2015 al 2021.
I testi e escussi all'udienza del 21.3.2024 e della Testimone_1 Tes_2 cui attendibilità non vi è motivo di dubitare in assenza anche di elementi di segno contrario, sono stati colleghi di lavoro del ricorrente presso il centro di spedizioni di Villasanta;
mentre nulla hanno saputo riferire in merito all'attività lavorativa espletata dallo stesso presso il centro di BI (neppure il teste che Tes_2 pure ha lavorato presso tale sede, ma in un reparto differente).
Segnatamente, il teste ha dichiarato quanto segue: Testimone_1
“AD Dal 2007 sino ad oggi ho lavorato nello stabilimento di Rovagnati di Villasanta. Il mio datore di lavoro è sempre stata una cooperativa che ogni due anni cambiava;
oggi il mio datore di lavoro si chiama Work Group s.r.l..
AD Conosco il ricorrente. Abbiamo lavorato insieme per quasi due anni, dal 2015 sino al 2017. Svolgevamo le stesse mansioni alle spedizioni. Vi erano 4 linee. Io e il ricorrente eravamo su due di queste linee. Il nostro lavoro era il seguente: l'operaio metteva da solo un bancale (che è una struttura di legno che pesa da 20 a 24 kg o se bagnato di acqua piovana sino a 26-27 kg) sulla bilancia e lo pesavamo. Poi prendevamo a mano i cartoni dalla linea del nastro trasportatore e li mettevamo uno alla volta sopra il bancale. Facevamo una pila di cartoni mettendo sotto quelli più pesanti e sopra quelli più leggeri. I cartoni più pesanti pesavano sino a 24 kg e i più leggeri pesavano 1,5 kg. Il 70% dei cartoni pesava dai 14 ai 24 kg. L'altezza della pila era di un metro e mezzo se i cartoni erano tutti pesanti, mentre arrivava anche a due metri se i cartoni erano misti …
AD Il turno di lavoro era di 7,5 ore e durante tutto il turno svolgevamo il lavoro che ho descritto prima a rotazione continua. All'incirca ogni giorno ognuno di noi arrivava a fare circa 50 bancali”.
Il teste ha riferito che “AD. Dal 2008 sino al mese scorso ho lavorato Tes_2 sia nello stabilimento di BI che in quello di Villasanta della Rovagnati. Un mese fa sono stato licenziato e il mio ultimo datore di lavoro si chiamava PRG srl. In precedenza ho avuto altri datori di lavoro.
AD. Il ricorrente è stato mio collega e abbiamo lavorato insieme. AD L'ho trovato a BI e lì abbiamo lavorato insieme per 13-14 anni. Non eravamo nello stesso reparto: lui disossava i prosciutti e io ero ai forni. Dopo lui è stato spostato a Villasanta, mentre io ho continuato a lavorare a BI. Tuttavia, quando mancava il personale a Villasanta, io venivo spostato lì per un giorno, 20 gg, un
7 mese o una settimana e quelle volte ho lavorato insieme a al reparto Pt_1 cartonaggio.
AD Si metteva il bancale sulla bilancia, poi si prendevano i cartoni dal nastro e si mettevano i cartoni sul bancale. Questo era il lavoro. AD Il bancale pesava da 17 a 26-27 Kg. I cartoni non avevano un peso uguale: il peso andava da 17 a 20 Kg, ma c'erano anche cartoni di peso leggero. C'erano tanti cartoni che pesavano dai 17 ai 20 kg, ma non so indicare una percentuale. AD Per ogni turno di lavoro un operaio preparava circa 400 bancali [rectius 40]”.
Sulla base delle superiori dichiarazioni, devono dunque ritenersi provate la tipologia e le modalità di espletamento della prestazione lavorativa svolta da
[...] presso il centro spedizioni di Villasanta, ove dal 2015 al 2021 ha Parte_1 operato come manovratore e inscatolatore nella preparazione e nel confezionamento dei bancali, nonché nella movimentazione dei colli.
Le risultanze dell'istruttoria testimoniale attestano che le attività lavorative svolte dal ricorrente hanno comportato l'esposizione del lavoratore a fattori di rischio quali la movimentazione manuale di pesi di notevole incidenza e il conseguente sforzo fisico, la frequenza elevata del sollevamento dei carichi nell'arco della giornata lavorativa e la persistente durata dell'esposizione nell'arco dei sei anni presso il centro spedizioni di Villasanta. Tale attestazione vale a dimostrare la sussistenza della tecnopatia lamentata in ricorso anche a prescindere dalla attività svolta presso il centro di BI rispetto alla quale le risultanze istruttorie non hanno fornito evidenze.
L'esame peritale ha poi confermato la sussistenza del rischio da sovraccarico biomeccanico del rachide lombare nell'ambito dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, individuando in questa, con un rilevante grado di probabilità, una concausa della patologia sofferta.
Segnatamente, il C.T.U., con esaustiva motivazione che in questa sede si condivide e a cui si fa espresso rinvio, ha evidenziato che la patologia del rachide lombare cui è affetto il lavoratore, pur trattandosi di patologia ad eziologia multifattoriale, “è una tecnopatia quantomeno concausata e quindi in parte riconducibile alla sua attività lavorativa”.
Ne consegue che l'origine professionale della malattia contratta dal ricorrente può dirsi accertata.
Quanto al danno biologico patito, il perito ha quantificato la menomazione della integrità psicofisica concausata dalla attività lavorativa nella misura del 6%, individuando il periodo di inabilità lavorativa assoluta, sulla base dei cedolini in atti, in giorni 137 (come da dettagliato prospetto a p. 9 dell'elaborato peritale depositato il 19.8.2025).
Le conclusioni del C.T.U., per chiarezza, obiettività, grado di approfondimento e coerenza sono ritenute immuni da censure e – si ribadisce – sono integralmente
8 condivise, tanto più che nessuno dei consulenti tecnici di parte ha mosso censure all'elaborato peritale.
Orbene, poiché il grado di menomazione accertato risulta superiore al minimo indennizzabile per legge (6%, essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex d.lgs n. 38/2000: cfr. Cass. nn. 21022/2007, 9353/2005), la domanda di parte ricorrente può dirsi fondata.
Pertanto, deve affermarsi il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 38/2000, con condanna di al CP_1 pagamento del relativo importo, oltre interessi legali maturati a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda amministrativa ex art. 16, co. 6, l. n. 412/91 (ossia successivamente al 120° giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa – 10.4.2017 –, per come desumibile dall'art. 7 l. n. 533/1973).
3) In relazione alle domande relative alle ulteriori prestazioni a carico di a CP_1 norma degli artt. 66 e 68 del TU cit. si osserva quanto segue.
Parte ricorrente si è limitata a dedurre di aver: “diritto all'indennità per inabilità temporanea nonché alle prestazioni (ausili/cure) ex lege previste ed approntate in favore del lavoratore che subisca una menomazione a causa dell'attività professionale svolta;
diritti questi che prescindono dalla percentuale di inabilità permanente/menomazione dell'integrità psico-fisica riconosciuta e che discendono dal “semplice” riconoscimento della natura professionale della patologia.
Ai sensi dell'art. 66 T.U. 1124/1965: “Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti: 1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi.”
Ai sensi del successivo art. 68 T.U. 1124/1965: “A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l'inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro, è corrisposta all'infortunato stesso un'indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizione degli articolo 116 e 117.”
A seguito del riconoscimento della natura professionale della patologia per cui è causa il ricorrente ha diritto a percepire l'indennità giornaliera per i periodi di astensione dal lavoro nonché di accedere, gratuitamente, alle relative cure mediche e chirurgiche compresi gli accertamenti clinici. 9 Prestazioni tutte cui l'odierno ricorrente attende con il presente giudizio”.
Alla luce di siffatta allegazione, la domanda risulta accoglibile ai sensi degli articoli 66, 68 e 86 ss. T.U. 1124/1965 in relazione all'an - nei termini di accertamento del diritto spettante al lavoratore assicurato al conseguimento dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta e per il periodo di astensione dal lavoro (accertati in giorni 137 come da elaborato peritale) e delle cure mediche necessarie dopo la guarigione clinica in quanto occorrano al recupero della capacità lavorativa (mentre vanno escluse le eventuali cure mediche riferite alla durata dell'inabilità temporanea perché non specificate dal ricorrente) e della conseguente condanna di a CP_1 erogare tali prestazioni - in conseguenza della dichiarata natura professionale della malattia.
Ne consegue, quindi, la condanna generica dell all'erogazione delle suddette CP_1 prestazioni assistenziali nei limiti sopra precisati.
4) Le spese di lite e le spese di c.t.u seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'istituto convenuto e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'attività istruttoria svolta e del valore della causa (indeterminabile: scaglione da 5.200,01 a 26.000, posto che l'art. 5 co. 6 del D.M. 55/2014 dispone che “Le cause di valore indeterminabile si considerano ((...)) a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00”).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
1) accerta l'origine professionale della patologia al rachide lombare sofferta da;
Parte_1
2) determina nella misura del 6% il grado di inabilità derivato al ricorrente dalla predetta patologia;
3) dichiara che in conseguenza della malattia Parte_1 professionale ha patito un periodo in inabilità temporanea assoluta pari a complessivi 137 giorni;
4) condanna a corrispondere al ricorrente la prestazione indennitaria di cui CP_1 all'art. 13 comma 2 d.lgs. n. 38/2000, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 10.4.2017, oltre interessi legali decorrenti dal centoventunesimo giorno successivo a tale data;
5) condanna a erogare le prestazioni assistenziali previste dagli articoli 68 CP_1
e 86 T.U. 1124/1965 con esclusione delle eventuali cure mediche riferite alla durata dell'inabilità temporanea assoluta;
10 6) condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite liquidate in € 3.000,00 CP_1 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge;
7) pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di . CP_1
Monza, 4/12/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
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TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
CP_1
RESISTENTE
Oggi 04/12/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, i soggetti collegati sono:
- per il ricorrente l'Avv. Thomas Volpi, in sostituzione dell'avv. PALOTTI ROBERTA,
- per la parte resistente l'Avv. VARALDA LUISA .
E' collegata altresì ai fini della pratica forense la Dr.ssa . Persona_1
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti. L'avv. Varalda non ha nulla da osservare sulle conclusioni del CTU.
I procuratori chiedono di essere esonerati dalla lettura della sentenza.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Emilia Antenore
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 1246/2022 R.G. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. PALOTTI ROBERTA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
Controparte_2
(C.F./P.I. ), in persona del Direttore
[...] P.IVA_1
Regionale in carica pro-tempore della Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. VARALDA LUISA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1) Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 5 luglio 2022,
[...] ha citato in giudizio avanti al Tribunale di Monza, in funzione di Parte_1
Giudice del lavoro, l' , Controparte_2 formulando le seguenti conclusioni:
“Nel merito:
- accertare e dichiarare che il Sig. a causa/concausa Parte_1 dell'attività lavorativa svolta, ha contratto la m.p. “discopatia L4-L5”;
2 - accertare e dichiarare che a causa/concausa della patologia contratta il ricorrente ha subito una menomazione dell'integrità psicofisica in misura pari al 6% ovvero nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa;
- accertare e dichiarare che i periodi di astensione dal lavoro che trovano origine e causa/concausa nella m.p. per cui è processo, devono qualificarsi come periodi di inabilità temporanea assoluta, con ogni provvedimento consequenziale ivi compreso il diritto alla corresponsione della relativa indennità giornaliera;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, stante la natura professionale della patologia ed in relazione alla medesima, ha diritto alle cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici, gratuite;
conseguentemente condannare l' CP_1
- ad erogare al ricorrente l'indennizzo in capitale nella misura pari al 6%, ovvero nella misura accertata in corso di causa, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- a riconoscere al ricorrente le indennità tutte previste dal T.U. ivi Numero_1 comprese quindi, oltre all'indennità giornaliera, gli ausili e le cure per la patologia da cui egli è affetto, con ogni provvedimento consequenziale, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”. Il tutto oltre istanze istruttorie come meglio articolate in atti
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto che a far data dal 2006/2007 ha svolto mansioni di operaio presso la società Rovagnati S.p.A., mentre era alle dipendenze di svariate cooperative nel tempo succedutesi nella titolarità del rapporto lavorativo.
Nel dettaglio, parte ricorrente ha precisato di aver svolto, sino al 2014, attività di
“macellaio e abbattitore” come addetto alla mansione di disossatore-mondatore presso lo stabilimento Rovagnati S.p.A. sito in BI;
e, quindi, di essere stato ivi adibito alle seguenti attività: “lungo il nastro trasportatore, ad un'altezza di circa 100 cm era tenuto a: - afferrare il prosciutto adagiato sul nastro trasportatore con la mano sinistra munita di guanto metallico;
- afferrare il coltello con la mano destra;
- disossare e/o mondare il prosciutto mediante coltello impugnato con la mano destra;
- gettare gli scarti di carne e di grasso in appositi separati contenitori di plastica di dimensioni 70*30*40h posti sotto il nastro trasportatore;
- allorchè i contenitori erano colmi di scarti passarli ad altro addetto per lo svuotamento. Nell'arco della giornata lavorativa il sig. riempiva mediamente 10 contenitori (bacinelle) di Pt_1 scarti. Ciascun contenitore (bacinella), una volta riempito, prima del passaggio per lo “svuotamento”, aveva un peso di circa 20 kg. Nell'arco della giornata lavorativa il sig. mediamente 380/400 prosciutti, ognuno dei quali Parte_3 aveva un peso di circa 9/10 kg. La produzione giornaliera dello stabilimento era mediamente di 7.000-8.000 pezzi. Durante la giornata lavorativa, il ricorrente
3 sollevava circa 10 bacinelle di scarti di carne e grasso, ognuna delle quali pesava circa 20 Kg”.
Ha poi allegato che dal 2015 è stato assegnato al centro spedizioni presso lo stabilimento Rovagnati sito in Villasanta, con mansione di manovratore e inscatolatore ove era tenuto a preparare e confezionare i bancali, nonché a preparare e movimentare i colli. Nel dettaglio il ricorrente ha dedotto che “I bancali erano costituiti da strutture in legno di 100cm*100cm ed un peso di circa 25 Kg impilati a terra. La “pila” di bancali poteva arrivare, al massimo, a 175 cm di altezza. … era tenuto a: - afferrare un bancale dalla pila posta vicino alla postazione di lavoro;
- posizionare il bancale sul piano della bilancia. … era tenuto a: - prelevare dal nastro trasportatore i cartoni delle dimensioni di 70*40*35h cm trasferendoli sulla bilancia per la verifica del peso;
- la bilancia era posta ad un'altezza di circa 1 metro;
- ogni cartone conteneva, mediamente, n. 2 prosciutti del peso di 9/10 Kg cadauno oppure altro alimento (quale affettati vari, formaggio etc.); - ogni cartone, mediamente, aveva un peso complessivo compreso tra i 20 ed i 24 kg. … mediamente, preparava 40 bancali e movimentava circa 1500 colli”.
Parte ricorrente ha quindi allegato di aver sofferto di un dolore lombare acuto, per il quale si è sottoposto a risonanza magnetica in data 9.3.2016, con esito di
“attenuazione della fisiologica lordosi lombare. […] alterazioni spondilodiscoartrosiche […] maggior protrusione diffusa del disco L4-L5. Non ernie discali. Omogenea riduzione del segnale T1 dell'osso spongioso dei somi vertebrali per ridotta rappresentazione del midollo giallo”; di aver denunciato all' , sulla CP_1 base di tale accertamento, la malattia professionale in data 10.4.2017; di non aver ottenuto l'accoglimento della domanda dapprima per carenza documentale ai fini dell'accertamento medico-legale e poi, in sede di riesame, per ritenuta inidoneità del tipo di rischio lavorativo a determinare la malattia denunciata;
di aver promosso ricorso in opposizione in data 5.7.2019 per il riconoscimento della malattia professionale con danno permanente in misura pari al 6%, esitato nella collegiale medica del 17.9.2019, conclusasi in maniera discorde, cui poi è conseguito il provvedimento di rigetto del 20.9.2019.
Il ricorrente ha prodotto quindi una relazione medico-legale attestante la correlazione della patologia al rachide lombare all'esposizione lavorativa quotidiana. Ha concluso come sopra riportato.
Si è costituto ritualmente in giudizio , eccependo l'infondatezza in fatto e in CP_1 diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
Parte resistente ha allegato che, in sede di vaglio amministrativo dell'istanza di riconoscimento di malattia professionale presentata dal ricorrente (caso n. 515346569), dapprima non è stata trasmessa la documentazione richiesta (denuncia, questionario, DVR, cartella sanitaria) dal datore di lavoro e il lavoratore, invitato per due volte a visita, non si è presentato;
in seguito, in sede di riesame in opposizione,
4 reperita la documentazione e sottoposto a visita il ricorrente, la domanda è stata rigettata con provvedimento del 2.3.2018 per ritenuto rischio basso, come emergente dall'analisi del questionario;
la decisione è stata poi confermata con il provvedimento del 20.9.2019.
Parte resistente ha quindi chiesto il rigetto del ricorso, nel merito contestando la natura professionale della malattia in ragione di una asserita carenza di prova della sussistenza dei relativi presupposti tabellari.
Istruita la causa con l'acquisizione dei documenti, l'assunzione delle prove orali e l'esperimento di C.T.U., all'udienza del 4.12.2025 il Giudice ha invitato le parti alla discussione e, all'esito, ha dato lettura del dispositivo e della contestuale motivazione di sentenza.
2) Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
ha domandato l'accertamento della natura professionale della Parte_1 patologia da cui è affetto (discopatia L4-L5 riscontrata con RMN del 9.3.2016), invocando il conseguente diritto all'indennizzo per danno biologico. CP_1
Procedendo anzitutto al richiamo della normativa di riferimento, l'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, al comma 2, prevede: “
2. in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita “tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
5 Come è noto, costituiscono malattie professionali quelle che colpiscono i lavoratori assicurati (obbligatoriamente dall' ex d.p.r 1124/1965) in ragione CP_1 dell'esposizione protratta della persona al rischio tutelato-assicurato e per le quali risulti certa la derivazione causale dall'attività lavorativa espletata. Segnatamente, il lavoratore deve aver contratto la tecnopatia nell'esercizio e a causa delle mansioni lavorative o a causa degli specifici fattori patogeni cui è esposto durante l'esecuzione delle stesse. A tal fine, poi, è sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro, purché a causa delle lavorazioni stesse.
Si ricorda, infine, che la malattia professionale deve essere determinata da una causa diluita nel tempo che agisce in modo graduale e continuo sulle condizioni di salute psicofisiche del lavoratore.
Stante l'intrinseca difficoltà nell'accertamento dell'eziologia professionale (risultando spesso arduo differenziare quanto dipende dalle mansioni lavorative o comunque dai fattori di rischio ad esse inerenti e in generale all'ambiente di lavoro e quanto, invece, da fattori extra lavorativi), il legislatore ha adottato il c.d. sistema tabellato di cui al T.U. DPR n. 1124/1965, nel quale è contemplato un elenco tassativo di malattie professionali e delle relative lavorazioni (nonché l'indicazione del periodo massimo di indennizzabilità entro il quale deve essere insorta la malattia); in esito alla pronuncia della Corte Cost. n. 179/1988, poi, possono essere qualificate come tecnopatie anche patologie ivi non comprese, purché il lavoratore provi il nesso causale con l'attività lavorativa.
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, dunque, le malattie c.d. tabellate importano la presunzione della eziologia professionale, risultando l gravato CP_1 dell'onere di prova contraria mediante allegazione e dimostrazione dell'origine extralavorativa o dell'inidoneità delle mansioni esercitate dal lavoratore, neppure in termini di concausa, a provocare la patologia.
Per contro, in caso di malattia c.d. non tabellata – e del pari nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale – grava sul lavoratore la prova dell'esistenza della stessa, della idoneità del rischio insito nell'attività lavorativa (c.d. caratteristiche morbigene) e, quindi, del rapporto eziologico fra questa e la malattia (cfr. Cass. n. 15591/2001; n. 14023/2004). Si aggiunga che la prova dell'origine professionale, gravante sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, dovendo escludersi la rilevanza della “mera possibilità” della causa lavorativa, occorrendo piuttosto un rilevante grado di probabilità (cfr. per tutte, Cass. sent. n. 3227/2011; cfr. altresì Cass. sent. n. 17438/2012).
Ciò posto in punto di diritto e venendo all'esame del caso di specie, le alterazioni spondilodiscoartrosiche e, in particolare, la discopatia di cui il ricorrente ha allegato di essere affetto, quale patologia del rachide lombare, non rientrano nell'elenco tassativo delle malattie professionali di cui al DPR n. 1124/1965, sicché per tale patologia non opera la presunzione legale dell'origine professionale.
6 Ai fini dell'accertamento eziologico, dunque, sovviene il quadro probatorio emerso all'esito del giudizio.
L'istruttoria testimoniale ha consentito di accertare le mansioni svolte dal ricorrente durante il solo periodo di lavoro, alle dipendenze delle cooperative, svolto presso il centro spedizioni dello stabilimento della società Rovagnati S.p.A. sito in Villasanta dal 2015 al 2021.
I testi e escussi all'udienza del 21.3.2024 e della Testimone_1 Tes_2 cui attendibilità non vi è motivo di dubitare in assenza anche di elementi di segno contrario, sono stati colleghi di lavoro del ricorrente presso il centro di spedizioni di Villasanta;
mentre nulla hanno saputo riferire in merito all'attività lavorativa espletata dallo stesso presso il centro di BI (neppure il teste che Tes_2 pure ha lavorato presso tale sede, ma in un reparto differente).
Segnatamente, il teste ha dichiarato quanto segue: Testimone_1
“AD Dal 2007 sino ad oggi ho lavorato nello stabilimento di Rovagnati di Villasanta. Il mio datore di lavoro è sempre stata una cooperativa che ogni due anni cambiava;
oggi il mio datore di lavoro si chiama Work Group s.r.l..
AD Conosco il ricorrente. Abbiamo lavorato insieme per quasi due anni, dal 2015 sino al 2017. Svolgevamo le stesse mansioni alle spedizioni. Vi erano 4 linee. Io e il ricorrente eravamo su due di queste linee. Il nostro lavoro era il seguente: l'operaio metteva da solo un bancale (che è una struttura di legno che pesa da 20 a 24 kg o se bagnato di acqua piovana sino a 26-27 kg) sulla bilancia e lo pesavamo. Poi prendevamo a mano i cartoni dalla linea del nastro trasportatore e li mettevamo uno alla volta sopra il bancale. Facevamo una pila di cartoni mettendo sotto quelli più pesanti e sopra quelli più leggeri. I cartoni più pesanti pesavano sino a 24 kg e i più leggeri pesavano 1,5 kg. Il 70% dei cartoni pesava dai 14 ai 24 kg. L'altezza della pila era di un metro e mezzo se i cartoni erano tutti pesanti, mentre arrivava anche a due metri se i cartoni erano misti …
AD Il turno di lavoro era di 7,5 ore e durante tutto il turno svolgevamo il lavoro che ho descritto prima a rotazione continua. All'incirca ogni giorno ognuno di noi arrivava a fare circa 50 bancali”.
Il teste ha riferito che “AD. Dal 2008 sino al mese scorso ho lavorato Tes_2 sia nello stabilimento di BI che in quello di Villasanta della Rovagnati. Un mese fa sono stato licenziato e il mio ultimo datore di lavoro si chiamava PRG srl. In precedenza ho avuto altri datori di lavoro.
AD. Il ricorrente è stato mio collega e abbiamo lavorato insieme. AD L'ho trovato a BI e lì abbiamo lavorato insieme per 13-14 anni. Non eravamo nello stesso reparto: lui disossava i prosciutti e io ero ai forni. Dopo lui è stato spostato a Villasanta, mentre io ho continuato a lavorare a BI. Tuttavia, quando mancava il personale a Villasanta, io venivo spostato lì per un giorno, 20 gg, un
7 mese o una settimana e quelle volte ho lavorato insieme a al reparto Pt_1 cartonaggio.
AD Si metteva il bancale sulla bilancia, poi si prendevano i cartoni dal nastro e si mettevano i cartoni sul bancale. Questo era il lavoro. AD Il bancale pesava da 17 a 26-27 Kg. I cartoni non avevano un peso uguale: il peso andava da 17 a 20 Kg, ma c'erano anche cartoni di peso leggero. C'erano tanti cartoni che pesavano dai 17 ai 20 kg, ma non so indicare una percentuale. AD Per ogni turno di lavoro un operaio preparava circa 400 bancali [rectius 40]”.
Sulla base delle superiori dichiarazioni, devono dunque ritenersi provate la tipologia e le modalità di espletamento della prestazione lavorativa svolta da
[...] presso il centro spedizioni di Villasanta, ove dal 2015 al 2021 ha Parte_1 operato come manovratore e inscatolatore nella preparazione e nel confezionamento dei bancali, nonché nella movimentazione dei colli.
Le risultanze dell'istruttoria testimoniale attestano che le attività lavorative svolte dal ricorrente hanno comportato l'esposizione del lavoratore a fattori di rischio quali la movimentazione manuale di pesi di notevole incidenza e il conseguente sforzo fisico, la frequenza elevata del sollevamento dei carichi nell'arco della giornata lavorativa e la persistente durata dell'esposizione nell'arco dei sei anni presso il centro spedizioni di Villasanta. Tale attestazione vale a dimostrare la sussistenza della tecnopatia lamentata in ricorso anche a prescindere dalla attività svolta presso il centro di BI rispetto alla quale le risultanze istruttorie non hanno fornito evidenze.
L'esame peritale ha poi confermato la sussistenza del rischio da sovraccarico biomeccanico del rachide lombare nell'ambito dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, individuando in questa, con un rilevante grado di probabilità, una concausa della patologia sofferta.
Segnatamente, il C.T.U., con esaustiva motivazione che in questa sede si condivide e a cui si fa espresso rinvio, ha evidenziato che la patologia del rachide lombare cui è affetto il lavoratore, pur trattandosi di patologia ad eziologia multifattoriale, “è una tecnopatia quantomeno concausata e quindi in parte riconducibile alla sua attività lavorativa”.
Ne consegue che l'origine professionale della malattia contratta dal ricorrente può dirsi accertata.
Quanto al danno biologico patito, il perito ha quantificato la menomazione della integrità psicofisica concausata dalla attività lavorativa nella misura del 6%, individuando il periodo di inabilità lavorativa assoluta, sulla base dei cedolini in atti, in giorni 137 (come da dettagliato prospetto a p. 9 dell'elaborato peritale depositato il 19.8.2025).
Le conclusioni del C.T.U., per chiarezza, obiettività, grado di approfondimento e coerenza sono ritenute immuni da censure e – si ribadisce – sono integralmente
8 condivise, tanto più che nessuno dei consulenti tecnici di parte ha mosso censure all'elaborato peritale.
Orbene, poiché il grado di menomazione accertato risulta superiore al minimo indennizzabile per legge (6%, essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex d.lgs n. 38/2000: cfr. Cass. nn. 21022/2007, 9353/2005), la domanda di parte ricorrente può dirsi fondata.
Pertanto, deve affermarsi il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 38/2000, con condanna di al CP_1 pagamento del relativo importo, oltre interessi legali maturati a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda amministrativa ex art. 16, co. 6, l. n. 412/91 (ossia successivamente al 120° giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa – 10.4.2017 –, per come desumibile dall'art. 7 l. n. 533/1973).
3) In relazione alle domande relative alle ulteriori prestazioni a carico di a CP_1 norma degli artt. 66 e 68 del TU cit. si osserva quanto segue.
Parte ricorrente si è limitata a dedurre di aver: “diritto all'indennità per inabilità temporanea nonché alle prestazioni (ausili/cure) ex lege previste ed approntate in favore del lavoratore che subisca una menomazione a causa dell'attività professionale svolta;
diritti questi che prescindono dalla percentuale di inabilità permanente/menomazione dell'integrità psico-fisica riconosciuta e che discendono dal “semplice” riconoscimento della natura professionale della patologia.
Ai sensi dell'art. 66 T.U. 1124/1965: “Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti: 1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi.”
Ai sensi del successivo art. 68 T.U. 1124/1965: “A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l'inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro, è corrisposta all'infortunato stesso un'indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizione degli articolo 116 e 117.”
A seguito del riconoscimento della natura professionale della patologia per cui è causa il ricorrente ha diritto a percepire l'indennità giornaliera per i periodi di astensione dal lavoro nonché di accedere, gratuitamente, alle relative cure mediche e chirurgiche compresi gli accertamenti clinici. 9 Prestazioni tutte cui l'odierno ricorrente attende con il presente giudizio”.
Alla luce di siffatta allegazione, la domanda risulta accoglibile ai sensi degli articoli 66, 68 e 86 ss. T.U. 1124/1965 in relazione all'an - nei termini di accertamento del diritto spettante al lavoratore assicurato al conseguimento dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta e per il periodo di astensione dal lavoro (accertati in giorni 137 come da elaborato peritale) e delle cure mediche necessarie dopo la guarigione clinica in quanto occorrano al recupero della capacità lavorativa (mentre vanno escluse le eventuali cure mediche riferite alla durata dell'inabilità temporanea perché non specificate dal ricorrente) e della conseguente condanna di a CP_1 erogare tali prestazioni - in conseguenza della dichiarata natura professionale della malattia.
Ne consegue, quindi, la condanna generica dell all'erogazione delle suddette CP_1 prestazioni assistenziali nei limiti sopra precisati.
4) Le spese di lite e le spese di c.t.u seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'istituto convenuto e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'attività istruttoria svolta e del valore della causa (indeterminabile: scaglione da 5.200,01 a 26.000, posto che l'art. 5 co. 6 del D.M. 55/2014 dispone che “Le cause di valore indeterminabile si considerano ((...)) a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00”).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
1) accerta l'origine professionale della patologia al rachide lombare sofferta da;
Parte_1
2) determina nella misura del 6% il grado di inabilità derivato al ricorrente dalla predetta patologia;
3) dichiara che in conseguenza della malattia Parte_1 professionale ha patito un periodo in inabilità temporanea assoluta pari a complessivi 137 giorni;
4) condanna a corrispondere al ricorrente la prestazione indennitaria di cui CP_1 all'art. 13 comma 2 d.lgs. n. 38/2000, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 10.4.2017, oltre interessi legali decorrenti dal centoventunesimo giorno successivo a tale data;
5) condanna a erogare le prestazioni assistenziali previste dagli articoli 68 CP_1
e 86 T.U. 1124/1965 con esclusione delle eventuali cure mediche riferite alla durata dell'inabilità temporanea assoluta;
10 6) condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite liquidate in € 3.000,00 CP_1 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge;
7) pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di . CP_1
Monza, 4/12/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
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