Articolo 9 della Legge 11 maggio 1999, n. 140
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21 maggio 1999
Art. 9. (Modifiche alla legge 29 luglio 1991, n. 236, e al decreto
del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798) 1. All'articolo 22, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 , come sostituito dall' articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 236 , la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione dei controlli sugli strumenti prodotti nei paesi appartenenti all'Unione europea e allo Spazio economico europeo e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in ciascuno dei paesi di provenienza. Nel caso di prodotti importati da un paese membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la verificazione al momento dell'immissione in commercio prevista dal comma 1 non viene effettuata se i risultati delle prove effettuate nel paese membro dell'Unione o dello Spazio economico europeo siano a disposizione delle autorita' italiane competenti". 2. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798 , sono sostituiti dai seguenti:
"Qualora le attrezzature di controllo degli uffici metrici non consentano la verificazione prima CEE degli strumenti di una determinata categoria, la sua esecuzione puo' essere delegata sia ad enti ed istituti pubblici, o loro aziende, sia ai fabbricanti che abbiano idonea attrezzatura ed offrano adeguate garanzie nel settore metrologico.
Le deleghe sono conferite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle condizioni fissate nel decreto stesso e sono notificate agli Stati membri ed alla Commissione delle Comunita' europee".
Note all'art. 9:
- Il testo dell' art. 22 del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1890, n. 216), come sostituito dall' art. 2, legge 29 luglio 1991, n. 236 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1991, n. 187), recante "Approvazione del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991", come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 22. - 1. I misuratori di gas - fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798 , e successive modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva n. 71/316/CEE - sono soggetti alla verificazione ogni qualvolta siano posti in commercio o riparati o rimossi dal luogo ove agiscono.
2. I fabbricanti, gli aggiustatori e i fornitori dei misuratori di gas, che non ottemperano alle prescrizioni di cui al comma 1, sono puniti con le sanzioni di cui all'art. 31.
3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato centrale metrico, sono stabiliti:
a) la validita' temporale dei bolli applicati, a seguito di esito positivo della verificazione di cui al comma 1 o di altra equipollente procedura metrologica CEE;
b) le modalita' per l'identificazione dell'anno a partire dal quale deve essere calcolato il periodo di validita' dei bolli di verificazione, per i misuratori installati dopo la data fissata contestualmente con tali modalita';
c) i criteri e le modalita' per l'applicazione graduale della prescrizione sul limite temporale di validita' dei bolli apposti sui misuratori gia' installati alla data di cui alla lettera b), disponendo uno scaglionamento da effettuare in funzione della data di installazione;
d) i criteri e le modalita' per la effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione dei misuratori di gas, mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei principi della garanzia della qualita', analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE;
e) ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione dei controlli sugli strumenti prodotti nei Paesi appartenenti all'Unione europea e allo Spazio economico europeo e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in ciascuno dei Paesi di provenienza. Nel caso di prodotti importati da un Paese membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la verificazione al momento dell'immissione in commercio prevista dal comma 1 non viene effettuata se i risultati delle prove effettuate nel Paese membro dell'Unione o dello Spazio economico europeo siano a disposizione delle autorita' italiane competenti".
- Il testo dell' art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1982, n. 302, supplemento ordinario), recante "Attuazione della direttiva (CEE) n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico", come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 12. - La verificazione prima CEE degli strumenti e dei dispositivi e' effettuata dagli uffici provinciali metrici, secondo le modalita' e alle condizioni stabilite dal presente decreto, dall'annesso allegato II e dai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari emanate per le rispettive categorie di appartenenza.
Qualora le attrezzature di controllo degli uffici metrici non consentano la verificazione prima CEE degli strumenti di una determinata categoria, la sua esecuzione puo' essere delegata sia ad enti ed istituti pubblici, o loro aziende, sia ai fabbricanti che abbiano idonea attrezzatura ed offrano adeguate garanzie nel settore metrologico.
Le deleghe sono conferite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle condizioni fissate nel decreto stesso e sono notificate agli Stati membri ed alla Commissione delle Comunita' europee".
Entrata in vigore il 21 maggio 1999