Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00348/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00857/2025 REG.RIC.
N. 00999/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 857 del 2025, proposto dalla società CE LE S.r.l. (in seguito anche “Società”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani, 31 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio per L'Area di Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Leone e Rosanna Toni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 999 del 2025, proposto dalla società CE LE S.r.l. (in seguito anche “Società”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani, 31 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Leone e Rosanna Toni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della società Real Sud S.p.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento, quanto al ricorso n. 857 del 2025:
a - della delibera del C.D. n. 27 del 13.02.2025, successivamente conosciuta, con la quale il Consorzio ha “ autorizza(to) la procedura di acquisizione dei lotti e delle aree indicate nella relazione sub 1) per complessivi mq. 79.700, compresi i manufatti presenti sul lotto CE LE S.r.l.”; b - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 2160 del 26.03.2025, recante la comunicazione di avvio del procedimento di riacquisizione dell'area di proprietà della ricorrente; c - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 2521 del 08.04.2025, con la quale è stata trasmessa la delibera sub a); d - ove e per quanto occorra, della proposta di deliberazione prot. n. 976 del 12.02.2025; e - ove adottato, del provvedimento conclusivo relativo al procedimento di cui alla nota sub b); f - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
quanto al ricorso introduttivo r.g.n. 999 del 2025:
per l'annullamento: a - della delibera del C.D. n. 93 del 03.04.2025, con la quale il Consorzio A.S.I. di Salerno: ha disposto la revoca del nulla osta rilasciato in favore della società ricorrente giusta deliberazione n. 166 del 23.09.2016; - ha autorizzato il "riacquisto dell'area di mq. 10.000 occorrente all'ampliamento della Real Sud S.r.l.”; b- della relazione/proposta di deliberazione prot. n. 2334 del 01.04.2025, allegata alla delibera sub a); c - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 2761 del 16.04.2025, con la quale il Consorzio ha trasmesso la delibera sub a); d - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 592 del 29.01.2025, recante la comunicazione dei motivi ostativi; e - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
a- del provvedimento del 16.09.2025, con il quale il Consorzio A.S.I., in riscontro alla c.i.l.a. depositata dalla ricorrente in pari data, ha comunicato che: - “l’istanza rientra tra quelle contemplate dal protocollo sottoscritto tra questo Ente ed il SUAP del Comune di Salerno. Pertanto codesta Ditta … dovrà produrre direttamente al SUAP competente l’istanza ... per l’effetto … l’istanza in oggetto è irricevibile e verrà archiviata” ; “in relazione alla revoca del nulla osta all’insediamento di codesta ditta ed in conseguenza della procedura di riacquisto dell’intera area, sul lotto di che trattasi potranno essere autorizzate esclusivamente opere per la salvaguardia della proprietà ”; b -di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Salerno;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. RT RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Vengono alla decisione del Collegio i ricorsi rr.gg.nn. 857/2025 e 999/2025 con i quali la società CE LE srl ha rispettivamente impugnato:
- la deliberazione n. 27/2025 con la quale il Comitato Direttivo del Consorzio ASI Salerno, preso atto della “ relazione/proposta del Responsabile Amministrativo, prot. 976 del 12.2.2025 (parimenti impugnata) ad oggetto "Procedure di riacquisto/riacquisizione ex artt. 10 e 11 Legge Regione Campania n. 19/2013 - ulteriori lotti a seguito verifiche autorizzazione a procedere ”, ha autorizzato “ la procedura di acquisizione dei lotti e delle aree indicate nella relazione sub 1) per complessivi mq. 79.700, Compresi manufatti presenti sul lotto CE LE S.r.l.”;
- la deliberazione n. 93/2025, con la quale “ ove la relativa istruttoria tecnico-amministrativa da parte dell'Area Amministrativa dovesse concludersi con esito favorevole”, ha autorizzato “ il riacquisto, ex art. 10 L.R.C. n 19/2013, della medesima area a favore della Real Sud SO, dando mandato al Responsabile Amministrativo, competente per materia, di porre in essere ogni provvedimento a tal fine necessario” , il cui procedimento veniva avviato con nota del 26.03.2025.
2. Vanno da subito richiamate le circostanze a monte dei correlati provvedimenti oggetto di causa.
2.1 La società il ricorrente esercita la propria attività di vendita e lavorazione di legname e prodotti derivati presso un’area posta all’interno del perimetro consortile dell’ASI Salerno, a seguito di cessione avvenuta con prot. n. 1467/1986; area in precedenza di proprietà della società dante causa “ AL e EL CE s.n.c.” che ivi operava già con nulla osta (delibera del C.D.) n. 106/1974, acquistata prima ancora della costituzione del Consorzio.
2.2 Le vicende specifiche che hanno condotto alla controversia odierna hanno preso l’abbrivio da circa dieci anni allorquando la Società aveva chiesto di poter acquisire l’area limitrofa a quella nella quale svolge la propria attività e il Consorzio, con delibera n. 166 del 23.09.2016, aveva rilasciato il nulla osta per il nuovo insediamento.
2.3 Ottenuto il nulla osta, al fine di realizzare le opere allora previste, la Società aveva chiesto il permesso di costruire al Comune di Salerno cui territorialmente appartiene l’area; nell’ambito dell’istruttoria procedimentale, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, la società aveva previsto la realizzazione di una rotatoria antistante l’ingresso della propria struttura a realizzarsi. A causa della sovrapposizione di un ulteriore progetto che, in sostanza, contrastava con la realizzazione della stessa rotatoria, detta istanza veniva respinta; di conseguenza, con atto n. 138 del 20.06.2023 il Consorzio emetteva un provvedimento di revoca dell’autorizzazione al nuovo impianto, autorizzando nel contempo il “riacquisto dell’area di mq. 10.000 occorrente all’ampliamento della Real Sud S.r.l.” , altra società interessata all’utilizzo della stessa area per ampliamento della propria attività d’impresa.
3. Il provvedimento veniva impugnato innanzi a questo Tribunale con ricorso deciso con la sentenza di accoglimento n. 2767/2023, confermata con la sentenza n. 9276/2024 del Consiglio di Stato, la quale, nel respingere l’appello, osservava altresì che “il provvedimento di archiviazione del Comune prot. n. 131156 del 19 giugno 2023 è viziato da difetto di istruttoria perché fondato su un aspetto del procedimento (sovrapponibilità dei progetti aventi ad oggetto la rotatoria) che il Comune avrebbe dovuto compiutamente accertare...”.
4. Già a seguito della sentenza di questo T.A.R. era stato riavviato il procedimento presso il Comune di Salerno per ottenere un nuovo permesso di costruire, definitosi però con il provvedimento prot. n. 1/2024, nuovamente reiettivo, motivato su presupposti del tutto diversi rispetto a quello precedente e segnatamente in ragione di una desunta “ irregolarità tributaria nei confronti dell’Ente comunale e mancato versamento nei termini della I rata del contributo di costruzione e mancato deposito della polizza fideiussoria a garanzia” .
4.1 Avverso quest’ultimo diniego la Società proponeva il ricorso r.g.n.39/2025 definito con sentenza di improcedibilità per dichiarata carenza d’interesse con decreto decisorio n. 145/2025. In sostanza la ricorrente ha nel frattempo ritenuto di non proseguire oltre con il progettato ampliamento e mantenere, quindi, la propria attività nelle sue attuali e originarie dimensioni, senza nemmeno allargare l’oggetto sociale, come sembrava invece aver inteso fare allorquando aveva presentato le suddette istanze di ampliamento.
5. Venendo alle questioni immediatamente prossime alla causa, in data 29.1.2025 il Consorzio comunicava alla ricorrente l’avvio del procedimento finalizzato alla “ revoca della deliberazione n. 166 del 23.09.2016 ed il procedimento finalizzato alla riacquisizione dell’area di mq. 10.000 - foglio 50 - particella 68 - occorrente all’ampliamento della Real Sud S.r.l.” e dunque, fin qui, finalizzando - quantomeno rispetto all’oggetto indicato nell’atto - la propria azione alla riacquisizione dell’area additiva oggetto del pregresso contenzioso rispetto al quale, peraltro, la Società, come già rilevato, avrebbe poi manifestato di aver perso interesse.
Subito dopo, in data 13.2.2025 il Comitato Direttivo emetteva, trasmettendone copia alla ricorrente, la delibera n. 27/2025, avente ad oggetto l’autorizzazione a procedere al “ Riacquisto/riacquisizione ex artt. 10 e 11 legge Regione Campania n. 19/2013-ulteriori lotti a seguito verifiche ”. Atto, sostanzialmente, da intendersi, in ragione della sua piana interpretazione letterale, come prodromico a un successivo provvedimento di riacquisizione poi fin qui non emesso o del quale quantomeno non è stata fornita alcuna notizia in corso di causa.
Nell’atto, in particolare, il Consorzio disponeva di “ Autorizzare la procedura di acquisizione dei lotti e delle aree indicate nella relazione sub 1) per complessivi mq. 79.700, Compresi manufatti presenti sul lotto CE LE S.r.l.” vale a dire dell’intero lotto della CE e dunque non soltanto di quello correlato al procedimento dia ampliamento conclusosi negativamente.
L’atto è stato gravato nel ricorso r.g.n. 857/2025.
6. Con la delibera n. 93/2025, impugnata nel successivo ricorso r.g.n. 999/2025 il Consorzio emetteva il provvedimento recante ad oggetto “ Agglomerato industriale di Salerno CE LE RI - revoca nulla osta insediamento e autorizzazione riacquisto area ai sensi della Legge Regione Campania n.19/2013 occorrente all'ampliamento della Real Sud Srl” .
L’atto di revoca veniva motivato, in tal caso, in ragione del “ reiterato inutilizzo dell'area da parte della CE LE Srl che, a distanza di quasi dieci anni dal rilascio del nulla asta da parte del Consorzio, alcun concreto seguito ha finora dato al proprio programma imprenditoriale, revocare in danno della ON LE Srl il nulla osta all'insediamento rilasciato con deliberazione n. 166 del 23.9.2016” .
6.1 Il Consorzio si è difeso con puntuali argomentazioni in entrambi i giudizi.
7. In seguito la Società presentava al Consorzio una CILA finalizzata alla sanatoria di alcune opere di sistemazione e manutenzione dell’area, riscontrata negativamente con la nota del 16.09.2025, nella quale il Consorzio A.S.I. l’aveva ritenuta innanzitutto irricevibile in quanto “ l’istanza rientra tra quelle contemplate al protocollo sottoscritto tra questo Ente ed il SUAP del Comune di Salerno” dichiarandola inoltre inammissibile poiché “ in relazione alla revoca del nulla osta all’insediamento di codesta ditta ed in conseguenza della procedura di riacquisto dell’intera area, sul lotto di che trattasi potranno essere autorizzate esclusivamente opere per la salvaguardia della proprietà ”.
Sennonchè, melius re perpensa , il Consorzio con successiva nota rilevava che “ Per tale attività di stoccaggio veniva altresì depositata al Consorzio A.S.I. istanza di autorizzazione in deroga prot. n. 6229 del 18/09/2025, concessa dal C.D. A.S.I. con Delibera n. 236/25, così superando il precedente diniego della CILA per irricevibilità impugnato da controparte con ricorso per motivi aggiunti di cui in premessa, divenuto pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse” .
8. Richiamati i suesposti fatti di causa direttamente rilevanti per la decisione, va ulteriormente soggiunto che :
- il Consorzio, con atto prot. n.236/2025, autorizzava il contratto a tempo determinato di deposito container concluso tra la Società ricorrente e la “Salerno Container terminal spa ”; contratto già in scadenza il 3 febbraio 2026 ma che risulta al momento rinnovato;
- nel corso di un sopralluogo effettuato in data 15.4.2025 dalla P.M. del Comune di Salerno i verbalizzanti venivano ricevuti dal rappresentante legale della ricorrente, presente sul posto. Segnatamente dal verbale emerge che “ Giunti sul posto ... erano presenti l'Amm. Unico ... e il fratello ... i quali consentivano agli operanti di accedere all'interno dell'area e di fatto visionare il capannone ove erano stipate grosse quantità di legna, materiale che a dire dell'Amm. Unico: CE EL, su richiesta dei clienti veniva tagliato nelle frese presenti in più punti della struttura e successivamente spedito in mobilifici per la lavorazione e trasformazione in arredamento per le abitazioni. Si precisa che al momento del sopralluogo non vi erano operazioni di taglio della legna ma sul suolo, accanto ad una delle frese, vi era della segatura e della legna caricata su un di un muletto ”.
- in un successivo sopralluogo del 2.9.2025, gli stessi accertatori, oltre a rilevare l’allocazione dei container correlata al suindicato contratto di deposito e uno stato di cattiva manutenzione del verde insistente nell’area, evidenziavano la presenza del cartello “ Chiuso per ferie ”.
9. In vista dell’odierna udienza le parti hanno presentato ulteriori memorie e documenti:
- in primo luogo hanno convenuto sull’improcedibilità dell’atto di motivi aggiunti al ricorso r.g.n. 999/2025, in quanto l’atto di sostanziale diniego risultava superato dalla successiva e già indicata nota;
- entrambe si sono poi riferite alla pur già richiamata circostanza della declaratoria di improcedibilità del ricorso r.g.n. 39/2025 per carenza d’interesse della Società a coltivare nuovamente l’istanza di permesso di costruire, tesa a realizzare le opere oggetto del nulla osta n. 616/2016 revocato con la delibera n. 93/2025, a sua volta impugnata nel ricorso 999/2025.
10. All’odierna udienza, sentite le parti come da verbale in atti, dato loro avviso, ai sensi dell’art. 73 comma 3 cod. proc. amm. della sussistenza di una possibile causa di inammissibilità del ricorso r.g.n. 857/2025 per carenza d’interesse non rilevata in giudizio, la causa è stata posta in decisione.
11. Va preliminarmente disposta la riunione dei due giudizi ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm. attesa la evidente connessione oggettiva e soggettiva tra gli stessi.
12. Venendo alla partita disamina dei gravami, va preliminarmente rilevata, come da avviso in udienza, l’inammissibilità del ricorso r.g.n. 857/2025 per difetto d’interesse, stante la natura endoprocedimentale dell’atto deliberativo impugnato avente ad oggetto il riacquisto, ai sensi dell’art.65 della L.R. 19/2013, dell’intera area di proprietà della società ricorrente di ca 79000 mq.
12.1 Invero il procedimento e lo stesso atto impugnato non si sono distinti per chiarezza argomentativa e dispositiva; tuttavia, mediante la contestata deliberazione il Consorzio si è limitato ad avviare il procedimento finalizzato al riacquisto, autorizzandolo per l’intera consistenza immobiliare della Società all’interno dell’area consortile, avente consistenza di circa 79.000 mq. Del resto il punto 2 dell’atto era chiaro nel “ Dare mandato al Responsabile Amministrativo, competente per materia, di attivare le procedure previste per legge ”.
12.2 Ove dovesse essere emanato nei sensi dell’atto autorizzatorio impugnato, del provvedimento finale il ricorrente avrebbe ben donde di dolersi, tenuto conto dell’interesse imprenditoriale al prosieguo dell’attività, peraltro ampiamente manifestato sia nel corso del procedimento che del giudizio odierno. Allo stato, però, l’atto impugnato, al quale non può essere ascritto alcun valore provvedimentale, al più è valutabile quale avviso di avvio del procedimento, atto notoriamente non impugnabile. Il ricorso è dunque inammissibile.
13. Quanto al ricorso r.g.n. 999/2025 l’improcedibilità, peraltro oggetto di specifiche argomentazioni delle parti, discende pianamente dalla circostanza che il procedimento - in disparte le considerazioni convogliate negli atti defensionali del Consorzio e che ovviamente non hanno alcun contenuto di amministrazione attiva - ha avuto ad oggetto esclusivamente la “revoca della deliberazione n. 166 del 23.09.2016 ed il procedimento finalizzato alla riacquisizione dell’area di mq. 10.000 - foglio 50 - particella 68 - occorrente all’ampliamento della Real Sud S.r.l.”. Si tratta, senza dubbio alcuno, di un oggetto limitato esclusivamente all’acquisizione dell’ulteriore fondo di 10.000 mq per il quale la ricorrente aveva chiesto il permesso di costruire negato, per la seconda volta, dal Comune di Salerno, mediante un provvedimento impugnato con il ricorso r.g.n. 39/2025. Gravame, come detto in precedenza, abbandonato dalla ricorrente, la quale ne ha chiesto l’improcedibilità per difetto d’interesse.
La nitidezza degli elementi fattuali appena rievocati non necessiterebbe del resto nemmeno di una dichiarazione d’improcedibilità espressamente promanante dalla ricorrente, in quanto “ L’interesse a ricorrere, la cui carenza è rilevabile d'ufficio dal giudice in qualunque stato del processo, costituisce una condizione dell'azione che deve persistere per tutto il giudizio dal momento introduttivo a quello della sua decisione” (Consiglio di Stato sez. IV, n.5422/2022; TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 1101/2025).
13.1 Tuttavia il Collegio rileva che il sopravvenuto difetto d’interesse, oltre a essere stato ampiamente dedotto dal Consorzio, non risulta affatto escluso dalla stessa Società ricorrente. Quest’ultima, difatti, ha sostanzialmente correlato un suo eventuale interesse ancora attuale alla decisione di merito del ricorso de quo all’ipotesi in cui mediante l’atto impugnato il Consorzio avesse revocato il nulla osta con riferimento all’intera sua consistenza e dunque, ove inteso ad estendere la predetta revoca anche al fondo originariamente acquistato dalla sua dante causa e cedutole, come già indicato, nel 1986.
13.2 A questo punto il Collegio non può che ribadire che, in disparte le autonome tesi difensive del Consorzio, nell’atto impugnato non v’è spazio interpretativo per poter ritenere che la revoca fosse stata diretta anche nei confronti del fondo nel quale attualmente si svolge l’attività d’impresa della ricorrente.
Addirittura le parti, fuoriuscendo dal thema decidendum descritto dall’oggetto e dal contenuto dell’atto impugnato, controvertono delle motivazioni asseritamente a monte della revoca con riferimento ai citati verbali di sopralluogo del 15.4.2025 e del 2.9.2025, atti successivi alla deliberazione n. 93/2025 e che potrebbero semmai costituire oggetto di un nuovo e diverso procedimento.
14.Conclusivamente, mentre il ricorso r.g.n. 857/2025 va dichiarato inammissibile per carenza d’interesse all’impugnazione di un atto non provvedimentale, il ricorso r.g.n. 999/2025 è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
15. Le spese di giudizio, tenuto conto della conclusione in rito e della non agevole lettura del contenuto dispositivo degli atti impugnati, vanno senz’altro compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, cosi dispone:
- dichiara inammissibile il ricorso r.g.n. 857/2025 per difetto di interesse, stante la non lesività dell’atto impugnato, avente natura endoprocedimentale in quanto correlato a un procedimento di riacquisizione non definito e demandato al dirigente responsabile;
- dichiara improcedibile il ricorso n.999/2025 per sopravvenuto difetto d’interesse.
- compensa le spese di giudizio tra le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
RT RR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT RR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO