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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 2228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2228 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2469/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2469/2025 promossa da:
elettivamente domiciliato in C.so Galileo Ferraris 43, Torino, Parte_1 presso lo studio dell'avv. OTTAVIS MARIA CRISTINA e NOCERA IVAN LIBERO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato in Centro Direzionale isola A7 scala C, Napoli, Controparte_1 presso lo studio dell'avv. PISCICELLI SANDRO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1 POSITANO il 10/06/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di POSITANO (atto n. 16 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 05/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e nulla osta all'accoglimento dello stesso.
Le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che, allo stato, non risulta procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POSITANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
Dà ATTO che:
Art. 2) Il sig. continuerà ad abitare la casa in Torino alla Via Calandra n. 20 Parte_1 ed usufruire del box di piazza Carlo Emanuele II Carlina Park n. 52 piano 3° mentre la signora CP_1
lascerà, entro il 28 febbraio 2025, con tolleranza massima di un mese e quindi non oltre
[...] comunque il 31 marzo 2025, la suddetta abitazione per trasferirsi in altro appartamento in Torino dove trasferirà la propria residenza.
Art. 3) I coniugi sono entrambi economicamente indipendenti, tuttavia in ottica conciliativa, il signor assume l'obbligo di corrispondere alla signora : Pt_1 CP_1
a) con bonifico da disporre entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 800,00 (euro ottocento/00), a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione della casa ove la moglie si trasferirà, con decorrenza dalla data di inizio del contratto di locazione sino alla data di pubblicazione della sentenza di pagina 2 di 3 divorzio e, in ogni caso, per un periodo non superiore ai diciotto mesi decorrenti dalla data di inizio del contratto di locazione;
b) con bonifico, in unica soluzione, la somma di euro 800,00 a titolo di contributo alle spese di trasloco, detta somma verrà corrisposta contestualmente al rilascio della casa coniugale da parte della moglie;
c) con bonifico, in unica soluzione, la somma di euro 3.500,00 a titolo di definitiva acquisizione degli arredi presenti nella casa coniugale che, per l'effetto, si intenderanno di proprietà esclusiva del signor detta somma verrà corrisposta contestualmente al rilascio effettivo della casa coniugale da parte Pt_1 della moglie. La signora potrà portare con sé i propri effetti personali ivi compresi arredi di sua CP_1 precedente esclusiva proprietà;
d) con bonifico, in unica soluzione, la somma di euro 5.000,00 a titolo di acconto sull'importo pattuito a titolo di una tantum in sede divorzile e pari ad euro 72.500,00, da corrispondersi contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso.
Art. 4) La signora si impegna a liberare il box di Piazza Carlo Emanuele II "Carlina Park" n. CP_1 52 al piano -3 entro il 28 febbraio 2025 da tutti gli arredi e complementi di arredo della famiglia . CP_1
Art. 5) Contestualmente al deposito del presente accordo la sig.ra si impegna a provvedere CP_1 affinché la propria madre, sig.ra , liberi il sig. dalla garanzia a suo tempo Controparte_2 Pt_1 prestata a favore di quest'ultima in occasione della conclusione del contratto di locazione dell'unità immobiliare in Torino alla via san Massimo 45 scala c.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2469/2025 promossa da:
elettivamente domiciliato in C.so Galileo Ferraris 43, Torino, Parte_1 presso lo studio dell'avv. OTTAVIS MARIA CRISTINA e NOCERA IVAN LIBERO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato in Centro Direzionale isola A7 scala C, Napoli, Controparte_1 presso lo studio dell'avv. PISCICELLI SANDRO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1 POSITANO il 10/06/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di POSITANO (atto n. 16 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 05/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e nulla osta all'accoglimento dello stesso.
Le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che, allo stato, non risulta procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POSITANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
Dà ATTO che:
Art. 2) Il sig. continuerà ad abitare la casa in Torino alla Via Calandra n. 20 Parte_1 ed usufruire del box di piazza Carlo Emanuele II Carlina Park n. 52 piano 3° mentre la signora CP_1
lascerà, entro il 28 febbraio 2025, con tolleranza massima di un mese e quindi non oltre
[...] comunque il 31 marzo 2025, la suddetta abitazione per trasferirsi in altro appartamento in Torino dove trasferirà la propria residenza.
Art. 3) I coniugi sono entrambi economicamente indipendenti, tuttavia in ottica conciliativa, il signor assume l'obbligo di corrispondere alla signora : Pt_1 CP_1
a) con bonifico da disporre entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 800,00 (euro ottocento/00), a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione della casa ove la moglie si trasferirà, con decorrenza dalla data di inizio del contratto di locazione sino alla data di pubblicazione della sentenza di pagina 2 di 3 divorzio e, in ogni caso, per un periodo non superiore ai diciotto mesi decorrenti dalla data di inizio del contratto di locazione;
b) con bonifico, in unica soluzione, la somma di euro 800,00 a titolo di contributo alle spese di trasloco, detta somma verrà corrisposta contestualmente al rilascio della casa coniugale da parte della moglie;
c) con bonifico, in unica soluzione, la somma di euro 3.500,00 a titolo di definitiva acquisizione degli arredi presenti nella casa coniugale che, per l'effetto, si intenderanno di proprietà esclusiva del signor detta somma verrà corrisposta contestualmente al rilascio effettivo della casa coniugale da parte Pt_1 della moglie. La signora potrà portare con sé i propri effetti personali ivi compresi arredi di sua CP_1 precedente esclusiva proprietà;
d) con bonifico, in unica soluzione, la somma di euro 5.000,00 a titolo di acconto sull'importo pattuito a titolo di una tantum in sede divorzile e pari ad euro 72.500,00, da corrispondersi contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso.
Art. 4) La signora si impegna a liberare il box di Piazza Carlo Emanuele II "Carlina Park" n. CP_1 52 al piano -3 entro il 28 febbraio 2025 da tutti gli arredi e complementi di arredo della famiglia . CP_1
Art. 5) Contestualmente al deposito del presente accordo la sig.ra si impegna a provvedere CP_1 affinché la propria madre, sig.ra , liberi il sig. dalla garanzia a suo tempo Controparte_2 Pt_1 prestata a favore di quest'ultima in occasione della conclusione del contratto di locazione dell'unità immobiliare in Torino alla via san Massimo 45 scala c.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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