Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 07/04/2026, n. 2260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2260 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02260/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04258/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4258 del 2025, proposto da Mister Dog Village s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Somma Vesuviana, Centrale Unica di Committenza – Agenzia Area Nolana - non costituiti in giudizio;
nei confronti
La OS DE VE s.r.l. - non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
“1) del provvedimento della CUC Area Nolana prot. 2826 del 14.7.2025 (cfr. all. 1) con il quale la Centrale Unica di Committenza archiviava il procedimento avviato con nota prot. n. 0002389/2025 del 17/06/2025 e teso alla revoca in autotutela della Disposizione n. 265 del 23/05/2025 nella parte in cui è stata disposta l’aggiudicazione in favore della Società La OS DE VE S.r.l. della gara per l’affidamento del “SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI E PERICOLOSI CATTURATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SOMMA VESUVIANA PER LA DURATA DI MESI 12” – CIG B516744CC7;
2) della Disposizione n. 265 del 23/05/2025 (cfr. all. 2) della CUC di aggiudicazione definitiva in favore de “L OS DE VE SR dell’appalto CIG: B516744CC7 innanzi richiamato;
3) DE verbali di gara e precipuamente: verbale n. 1 del 5.2.2025 con cui si procedeva all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e si procedeva a disporre il soccorso istruttorio nei confronti di una partecipante (cfr. all. 3); verbale n. 2 del 1.4.2025 con cui si procedeva all’apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica, ammettendo alla fase successiva la ricorrente e la controinteressata (cfr. all. 4); verbale n. 3 del 16.4.2025 con cui la Commissione di valutazione assegnava i punteggi che venivano riportati nella griglia allegata al verbale (cfr. all. 5); verbale n. 4 del 18.4.2025 di proposta di aggiudicazione della gara in favore de “L OS DE VE SR (cfr. all. 6);
4) della griglia di valutazione e attribuzione DE punteggi (cfr. all. 6) allegata al verbale di gara;
5) della disposizione del Responsabile della CUC n° 163 del 4.4.2025 (cfr. all. 7) con cui è stata nominata la commissione di valutazione dell’offerta tecnica nelle persone di:
- DE SENA TT. PAOLINO, quale dipendente del Comune di CICCIANO, Presidente;
- RI IN. AB, quale dipendente del Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA, Componente;
- LL TT. GI, quale dipendente del Comune di SUCCIVO, Componente;
6) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, ancorché non cognito;
NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO E LA
DECLARATORIA
della inefficacia del contratto, ove stipulato medio tempore e, per l'effetto, del diritto della società ricorrente all'aggiudicazione dell'appalto ed al subentro nell'esecuzione del contratto
NONCHE', IN VIA SUBORDINATA, PER LA CONDANNA
al risarcimento per equivalente del danno subito dalla ricorrente.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a. (sulla redazione della sentenza in forma semplificata nel rito appalti);
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° aprile 2026 la dott.ssa OSlba SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che con ricorso, depositato il 26 agosto 2025, la Mister Dog Village s.r.l. ha chiesto l’annullamento del provvedimento della CUC Area Nolana prot. 2826 del 14 luglio 2025, con il quale la Centrale Unica di Committenza aveva archiviato il procedimento avviato con nota prot. n. 0002389/2025 del 17 giugno 2025 e teso alla revoca in autotutela della Disposizione n. 265 del 23 maggio 2025, nella parte in cui era stata disposta l’aggiudicazione, in favore della Società La OS DE VE s.r.l., della gara per l’affidamento del “ Servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi e pericolosi catturati sul territorio del Comune di Somma Vesuviana per la durata di mesi 12 ” – CIG B516744CC7, della Disposizione n. 265 del 23 maggio 2025 della CUC, di aggiudicazione definitiva in favore de “L OS DE VE SR del suddetto appalto CIG: B516744CC7, nonché degli altri atti indicati in epigrafe; ha chiesto altresì l’accertamento e la declaratoria della inefficacia del contratto, ove stipulato medio tempore e, per l’effetto, il diritto di essa società ricorrente all’aggiudicazione dell’appalto ed al subentro nell’esecuzione del contratto, nonché, in via subordinata, la condanna al risarcimento per equivalente del danno da essa subito;
CONSIDERATO che il Comune di Somma Vesuviana, la Centrale Unica di Committenza – Agenzia Area Nolana e La OS DE VE s.r.l. non si sono costituiti in giudizio;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio dell’11 settembre 2025 il Tribunale, preso atto dell’istanza del difensore di parte ricorrente che, nel corso della discussione, ha chiesto il rinvio della trattazione della causa all’udienza camerale successiva, per poter notificare il ricorso al controinteressato al corretto indirizzo di posta certificata, ha concesso il rinvio differendo la trattazione alla camera di consiglio del 24 settembre 2025;
CONSIDERATO che parte ricorrente ha provveduto a notificare correttamente il ricorso a mezzo PEC all’indirizzo della società controinteressata in data 12 settembre 2025, depositando la relativa prova in giudizio in data 22 settembre 2025;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 24 settembre 2025, a seguito della rinuncia all’istanza cautelare in vista di una sollecita fissazione del merito da parte del difensore di parte ricorrente, il Tribunale ha disposto la cancellazione della causa e, trattandosi di rito appalti, ha fissato la pubblica udienza del 4 dicembre 2025;
CONSIDERATO che alla pubblica udienza del 4 dicembre 2025 il Collegio ha dato avviso, ai sensi dell’art 73, comma 3, c.p.a., della possibile inammissibilità del ricorso, poiché la regolare notifica al controinteressato risultava effettuata solo dopo il deposito del ricorso stesso, nonché per la tardività delle censure relative al provvedimento di aggiudicazione, non prese in considerazione nel provvedimento di autotutela impugnato, e specificatamente le censure del procedimento di gara di cui ai punti 2.1 e 2.2 del ricorso; in accoglimento della richiesta del difensore di parte ricorrente di un termine per poter controdedurre al riguardo, il Tribunale ha quindi differito la trattazione della causa alla pubblica udienza del 1° aprile 2026;
CONSIDERATO che in data 13 marzo 2026 parte ricorrente ha depositato una memoria con la quale:
- ha rappresentato che, con determinazione n. 37 del 24 febbraio 2026, versata in atti, il Comune di Somma Vesuviana aveva così provveduto: “ 1)di non poter procedere all’aggiudicazione definitiva della gara del servizio di custodia e mantenimento DE cani randagi del Comune di Somma Vesuviana alla ditta “L OS DE VE S.R.L.” per gravi irregolarità e inidoneità certificate (revoca aggiudicazione); 2) per l’effetto di aggiudicare la gara per l’affidamento del servizio di “RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI E PERICOLOSI catturati sul territorio del Comune di Somma Vesuviana”, per la durata di mesi 12, dalla data di stipula, eventualmente rinnovabile di mesi 6 (sei), al soggetto secondo graduato, ovvero “M DO AG SR … ”; l’aggiudicazione dell’appalto di cui è causa aveva pertanto determinato la cessazione della materia del contendere, essendo stato l’interesse di essa ricorrente pienamente soddisfatto;
- ha controdedotto alla eccezione di inammissibilità del ricorso di cui al suddetto avviso dato dal Collegio, ai sensi dell’art 73, comma 3, c.p.a., alla pubblica udienza del 4 dicembre 2025, evidenziando che la notifica dell’agosto 2025 poteva considerarsi valida, tutt’al più irregolare, ma giammai “inesistente”, con conseguente ritualità del ricorso. In particolare ha rappresentato che una prima notifica era stata effettuata in data 26 agosto 2025 alla società controinteressata all’indirizzo pec lannagiuseppinasrl@legalmail.it, con esito positivo (ricevuta di avvenuta consegna) e quindi il ricorso, parimenti notificato al Comune di Somma Vesuviana ed alla CUC, veniva iscritto al ruolo; ha precisato che la comunicazione di avvio del procedimento di revoca della gara da parte della CUC era indirizzata a “L OS DE venti srt” appunto presso l’indirizzo pec lannagiuseppinasrl@legalmail.it (cfr. doc. n. 16 ricorso) – presso cui veniva originariamente notificato il ricorso prima che poi fosse depositato presso la segreteria - e la destinataria, in riscontro a tale comunicazione, aveva prodotto osservazioni, ciò a dimostrazione che la pec fosse in uso alla società controinteressata; a seguito del rinvio concesso dal Collegio alla camera di consiglio dell’11 settembre 2025 al fine di “sanare” la notifica, aveva provveduto alla rinotifica all’indirizzo pec larosaDEventisrl@casellapec.com, e quindi aveva regolarizzato la notifica (esistente) all’interno di un rapporto processuale già incardinato; ha altresì sostenuto che il fatto che il deposito del ricorso fosse avvenuto prima della regolarizzazione della notifica non potrebbe condurre alla sanzione di inammissibilità del ricorso, non trattandosi, nella specie, di ricorso introdotto in mancanza della notifica al controinteressato;
CONSIDERATO che all’udienza pubblica del 1° aprile 2026 la causa è stata chiamata e assunta in decisione;
RITENUTO di dover preliminarmente esaminare la eccezione della possibile inammissibilità del ricorso, di cui al suddetto avviso dato dal Collegio, ai sensi dell’art 73, comma 3, c.p.a., alla pubblica udienza del 4 dicembre 2025, poiché la regolare notifica al controinteressato risultava effettuata solo dopo il deposito del ricorso stesso;
RITENUTO di condividere il consolidato orientamento del giudice civile in tema di distinzione tra inesistenza e nullità della notifica, fatto anche proprio dal giudice amministrativo, in base al quale “ Non può però parlarsi nel caso di notifica inesistente, in quanto, secondo la distinzione elaborata in proposito da questa Corte, tale vizio sussiste (solo) quando la notificazione sia eseguita in luogo non avente alcun collegamento con il destinatario oppure nel caso in cui sia stata omessa la consegna dell'atto da notificare, mentre è nulla quando essa, nonostante l'inosservanza di formalità e di disposizioni di legge, sia, comunque, materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell'atto a persona e luogo avente un qualche riferimento con il destinatario della notificazione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 28285 del 18/12/2013, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18238 del 25/10/2012, Sez. 1, Sentenza n. 2759 del 23/02/2012). (...) Opera infatti nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che afferma che "il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., comma 3, secondo cui ‘la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato' vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali - pertanto - la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario" (Sez. 5, Sentenza n. 1184 del 27/01/2001, Sez. 5, Sentenza n. 1548 del 05/02/2002). (...) Opera tuttavia il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., comma 3, secondo il quale la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato e ciò avviene tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario (...) ” (Cass., sez. lav., 18 giugno 2024, n. 13857) - Consiglio di Stato, Sez. III, 14 maggio 2025, n. 4155;
RITENUTO che, applicando la sopra richiamata giurisprudenza alla fattispecie oggetto di gravame, ed alla luce di quanto rappresentato da parte ricorrente con la memoria depositata in data 13 marzo 2026, in particolare in merito alla circostanza che una prima notifica del ricorso, prima che poi fosse depositato presso la segreteria, era stata effettuata in data 26 agosto 2025 alla società controinteressata all’indirizzo pec lannagiuseppinasrl@legalmail.it, con esito positivo (ricevuta di avvenuta consegna), e tale indirizzo pec è il medesimo al quale era stata indirizzata la comunicazione di avvio del procedimento di revoca della gara da parte della CUC e la destinataria, in riscontro a tale comunicazione, aveva prodotto osservazioni, fatto questo che prova che la pec fosse in uso alla società controinteressata, la prima notifica effettuata prima del deposito del ricorso è da considerarsi nulla e non inesistente e, in quanto tale, sanabile e poi sanata con la rinotifica;
RITENUTO che, conseguentemente, l’odierno ricorso deve ritenersi ammissibile;
RITENUTO altresì che, alla luce della dichiarazione della sopravvenuta cessata materia del contendere resa da parte ricorrente con la memoria del 13 marzo 2026, attesa l’adozione della suddetta determinazione n. 37 del 24 febbraio 2026, versata in atti, con cui il Comune di Somma Vesuviana ha disposto la revoca dell’aggiudicazione nei confronti della società controinteressata e, per l’effetto, ha aggiudicato la gara per cui è causa in favore della medesima ricorrente, la pretesa di quest’ ultima deve dirsi pienamente soddisfatta, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
RITENUTO di dover conseguentemente dichiarare la cessazione della materia del contendere oggetto del presente ricorso;
RITENUTO, quanto alle spese, che, secondo il principio della soccombenza virtuale, le stesse debbano porsi a carico del Comune di Somma Vesuviana, nell’importo liquidato nel dispositivo, in favore della società ricorrente, ma in misura ridotta tenuto conto dell’avvenuta aggiudicazione in favore della medesima ricorrente, sebbene dopo la proposizione dell’odierno gravame; sussistono giusti motivi per disporne la compensazione nei confronti della società controinteressata, non costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di Somma Vesuviana al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Spese compensate nei confronti della società controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento DE magistrati:
HE IA OR, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
OSlba SA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OSlba SA | HE IA OR |
IL SEGRETARIO