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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 16/12/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
5775/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Volontaria Giurisdizione - Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gloria Giovanna Carlesso Presidente dott. Francesca Ajello Giudice dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 5775/2024 R.G., promosso con ricorso depositato il
24/10/2024
d a
), nato il [...] a [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]1, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Del
Punta;
n e i c o n f r o n t i d i
( ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...], rappresentata e difesa, dall'avv. Keti Muzica;
Resistente
Con l'intervento del P.M- sede avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, sentenza parziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza dell' 11.11.2025 le parti hanno insistito per una pronuncia anticipata in ordine allo status.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi (omologata con decreto del Tribunale di Trieste del 5.06.2013, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 20.05.2013).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie relative ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, ai sensi dell'art. 4 comma 12 L 898/1970 va emessa sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti nel comune di Trieste, il
9.10.1983 (atto n. 458, parte 2, S. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
1983);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Trieste per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3. spese al definitivo.
4. Rimette la causa sul ruolo del giudice delegato per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Trieste, in camera di consiglio il 15/12/2025
Il giudice estensore
Dott. Filomena Piccirillo Il Presidente
Dott. Gloria Giovanna Carlesso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Volontaria Giurisdizione - Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gloria Giovanna Carlesso Presidente dott. Francesca Ajello Giudice dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 5775/2024 R.G., promosso con ricorso depositato il
24/10/2024
d a
), nato il [...] a [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]1, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Del
Punta;
n e i c o n f r o n t i d i
( ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...], rappresentata e difesa, dall'avv. Keti Muzica;
Resistente
Con l'intervento del P.M- sede avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, sentenza parziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza dell' 11.11.2025 le parti hanno insistito per una pronuncia anticipata in ordine allo status.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi (omologata con decreto del Tribunale di Trieste del 5.06.2013, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 20.05.2013).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie relative ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, ai sensi dell'art. 4 comma 12 L 898/1970 va emessa sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti nel comune di Trieste, il
9.10.1983 (atto n. 458, parte 2, S. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
1983);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Trieste per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3. spese al definitivo.
4. Rimette la causa sul ruolo del giudice delegato per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Trieste, in camera di consiglio il 15/12/2025
Il giudice estensore
Dott. Filomena Piccirillo Il Presidente
Dott. Gloria Giovanna Carlesso