Decreto cautelare 31 dicembre 2021
Sentenza breve 25 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza breve 25/03/2022, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/03/2022
N. 00490/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01776/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1776 del 2021, proposto da
F.LL AN & C. di RL AN S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Fina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Oberdan, n. 70;
contro
Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. in Concordato Preventivo - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (già Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Moretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa richiesta di decreto presidenziale ex art. 56 c.p.a. e di sospensione dell'efficacia ex art. 55 c.p.a.,
della nota del 22/12/2021 prot. n. Pt/PS21/377, trasmessa in data 24/12/2021, avente ad oggetto: “Comunicazione di ripresa in possesso del bar con rivendita tabacchi, Novoli (Le)”, con cui Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. ha comunicato alla Società ricorrente che “in data 20/01/2022 alle ore 10.30 si procederà con le operazioni di ripresa in consegna da parte di SE dell'immobile in oggetto” (presso la Stazione Ferroviaria di Novoli), e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. in Concordato Preventivo - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 22 marzo 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO E DIRITTO
1. - La Società ricorrente impugna, con ricorso notificato e depositato in giudizio il 31/12/2021, la nota prot. n. Pt/PS21/377, trasmessa in data 24/12/2021, avente ad oggetto: “ Comunicazione di ripresa in possesso del bar con rivendita tabacchi, Novoli (Le) ”, con cui Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. ha comunicato alla Società ricorrente che “ in data 20/01/2022 alle ore 10.30 si procederà con le operazioni di ripresa in consegna da parte di SE dell'immobile in oggetto ” (presso la Stazione Ferroviaria di Novoli), e ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I. Violazione di Legge con specifico riferimento all’art. 103, comma II, Decreto Legge n. 18/2020 e ss.mm. - Ingiustizia manifesta.
II. Carenza di motivazione - Illogicità e contraddittorietà manifesta - Eccesso di potere - Sviamento.
III. Mancato comunicazione di avvio del procedimento - Eccesso di potere e violazione del principio del legittimo affidamento.
Dopo aver illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, ha concluso come sopra riportato.
Con decreto cautelare n. 748 del 31/12/2021, il Presidente di questa Sezione ha accolto l’istanza di misure cautelari presidenziali urgenti proposta dalla parte ricorrente e, per l’effetto, sospeso provvisoriamente l’efficacia del provvedimento impugnato, fissando per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 25 gennaio 2022, con la seguente motivazione: “ Considerato che, prescindendo - allo stato - da ogni valutazione sul fumus boni juris (che, nel particolare caso di specie, è opportuno riservare al Collegio all’esito della completa esplicazione del contraddittorio tra le parti in causa), siccome nel provvedimento impugnato è fissata la data del 20 Gennaio 2022 per l’esecuzione del disposto sgombero da persone e cose del locale commerciale di che trattasi adibito a Bar con rivendita tabacchi presso la Stazione Ferroviaria di Novoli, si ravvisa la presenza dell’allegato pregiudizio di estrema gravità ed urgenza per la parte ricorrente tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile della Sezione ”.
Il 13/01/2022, si è costituita in giudizio Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. in Concordato Preventivo - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, depositando una comparsa di costituzione nella quale ha chiesto di rigettare, perché inammissibili e comunque infondati, il ricorso introduttivo del presente giudizio e l’istanza cautelare.
Il 21/01/2022, parte resistente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, eccependo in limine l’inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione del G.A. ex art 133 n. 6 lettera c) c.p.a. e l’infondatezza nel merito del ricorso avversario, chiedendo di disattendere l’istanza cautelare e di respingere il ricorso avverso in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto ed in diritto.
Nella Camera di Consiglio del 25/01/2022, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta da parte ricorrente, i difensori di entrambe le parti hanno chiesto un breve rinvio in ragione della pendenza di trattative di bonario componimento della lite e il Presidente, considerata la richiesta delle parti, ha disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio dell'08 febbraio 2022.
Nella Camera di Consiglio dell’08/02/2022, su richiesta congiunta delle parti di un rinvio della trattazione dell'istanza cautelare per consentire la prosecuzione delle trattative di bonaria composizione della lite, il Presidente ha disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 22 marzo 2022.
Il 17/03/2022, parte ricorrente ha depositato in giudizio una domanda di sopravvenuto difetto di interesse, nella quale, premettendo “ - che in seguito all’instaurazione del giudizio, le parti hanno sottoscritto apposito Accordo transattivo per la definizione bonaria della lite e rilascio dell’immobile il 10/11/22 pur senza riconoscimento alcuno delle reciproche pretese; - che l’art. 6 dell’Accordo transattivo sottoscritto tra le parti prevede espressamente la rinuncia alla lite con compensazione delle spese di lite; - che la presente viene sottoscritta per conferma della compensazione delle spese di lite anche dall’Avv. Massimo Moretti, difensore di SE ;” ha chiesto “ di voler dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso n. 1776/21 RG, con compensazione delle spese di lite ”.
Nella Camera di Consiglio del 22/03/2022, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta da parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a. per l’eventuale definizione nel merito con sentenza in forma semplificata.
2. - Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
In limine , è necessario rilevare che il rapporto esistente tra la Società odierna ricorrente e le Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. ha natura non strettamente privatistica di mera locazione di immobile per uso commerciale, bensì (in maniera prevalente) di concessione di servizio pubblico: vedi artt. 1 e seguenti della XVIII appendice di variazione, sottoscritta “ inter partes ”, al contratto originariamente sottoscritto nel 1988 con l’originario concessionario, rivelatori del fatto che non vi è (nella specie) una mera connessione logica dovuta alla collocazione in locali destinati al servizio pubblico di trasporto ferroviario, ma una evidente e stretta connessione funzionale con il servizio pubblico di trasporto ferroviario erogato in favore dei viaggiatori, trattandosi di servizi che trovano la loro origine in un rapporto derivato tra la concessionaria SE e un terzo soggetto di sub-affidamento (di parte delle attività oggetto della concessione del servizio pubblico perfezionata con la Regione Puglia) collegato con l’atto autoritativo di concessione (Cfr. anche: Consiglio di Stato, VI Sezione, 4/10/2013 n. 4902) rientrante nella giurisdizione esclusiva dell’adito G.A. ai sensi dell’art. 133 comma 1 lett. c) c.p.a..
Ciò premesso, osserva il Collegio che parte ricorrente, il 17/03/2022, ha depositato in giudizio una domanda di sopravvenuto difetto di interesse, nella quale ha chiesto “ di voler dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso n. 1776/21 RG, con compensazione delle spese di lite ” per intervenuto accordo transattivo.
Infatti, è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare - come avvenuto nel caso di specie - di avere perduto ogni interesse alla decisione.
In quest’ultimo caso, il Giudice - non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire - non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
3. - Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4. - Sussistono i presupposti di legge per disporre che le spese del giudizio vadano interamente compensate tra le parti, anche in considerazione della richiesta in tal senso di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO