Sentenza 12 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2002, n. 8403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8403 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Core Suprema di CassazionC 4 2 / 02 Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Lavoro. R.G.n.18507/2001 Presidente dr. Vincenzo Trezza Consigliere Cron. 23 174 dr. Mario Putaturo Donati Viscido dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Rep. Consigliere Ud. 15.02.2002. dr. Natale Capitanio dr. Giovanni Amoroso Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: funci VI TR, elettivamente domiciliato in Roma alla via Agri n.1 presso l'avv. Pasquale Nappi, che lo rap- presenta e difende come da procura speciale a margine del ricorso, ricorrente %;B
CONTRO
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (già Ferrovie dello 717 Stato S.p.A.), con sede legale in Roma alla piazza del- la Croce Rossa n. 1, in persona del Procuratore Specia- le avv. Giancarlo Alvino, giusta atto per not. Paolo Castellini di Roma del 23.2.1999, rep. n. 56911, rap- 1 - presentata e difesa dall'avv. Massimo Ozzola in forza di procura speciale rilasciata a margine del controricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma alla via Germanico n. 172, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma - 10 luglio 2000, n. 22130/2000, n. in data 26 aprile 60255/89 R.G.A.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 15 febbraio 2002; udito l'avv. Massimo Ozzola per la resistente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale dr. Alberto Cinque, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo. Con ricorso al Pretore di Rome, in funzione di giudice del lavoro, il signor TR ER, dipendente delle Ferrovie dello Stato, chiedeva la condanna dell'Ente al pagamento della somma di lire 0.135.166, a titolo di ade- guamento dei compensi percepiti per lavoro straordinario. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'Ente Fer- rovie dello Stato, eccependo l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati e contestando la fondatezza nel merito della domanda e comunque l'esattezza dei conteggi allegati. Il Pretore accoglieva la domanda e condannava l'Ente al привет pagamento della somma richiesta. Avverso tale decisione proponeva appello l'Ente Ferrovie dello Stato, chiedendone la riforma. Instauratosi il con- traddittorio, il lavoratore si costituiva in giudizio, chiedendo: in via principale, il rigetto del gravame;
in via subordinata, calcolare per il 1986 gli aumenti stabili- ti per il 1985, e non quelli concessi ai dirigenti FS per il 1986; in via ulteriormente subordinata, condannare l'Ente al pagamento delle spese del prado, o compensarle per 1/8 c in quell'altra misura diversa del 50%. Con sentenza in data 26 aprile 10 luglio 2000, il Tribunale in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava ledi Roma, domande proposte in primo grado del ER. Osservava il Tribunale che il ER non aveva provato le effettuazione del lavoro straordinario, nè, di conseguenza ' 1'entità dello stesso. Avverso detta sentenza il sig. TR ER ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La società intimata ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. Motivi della decisione. Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applica- zione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè dell'art. 421, 20 comme, c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., omessa, incongrua a contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, il ri- corrente deduce che il Tribunale non ha mai invitato il Ger- vino o il suo difensore a produrre il fascicolo di primo grado, od a ricostruire il fascicolo con la indicazione della produzione delle "buste paga";B che illogicamente il Tribunale ha ragionato in ordine al rigetto della prova orale, ritenendo che non fosse stata reiterata in appello;
che il Tribunale a- vrebbe dovuto ammettere di ufficio la prova ai sensi dell'art. 421 c.p.c., anche perchè non era generica%;B che lo stesso discor- so valeva per l'interrogatorio formale. Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applica- zione dell'art. 210 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c omessa, insufficiente e contraddittoria motivazio- punto decisivo della controversia, il ricorrente deduce ne מני 513 -- 4- che nel ricorso introduttivo del giudizio aveva chiesto la produzione in piudizio degli estratti dei libri page, ma che il Tribunale aveva completamente ignorato tale richiesta, limitandosi ad affermare che l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., poteva essere ordinata soltanto quando appariva indispensabile, nel senso che la prova dei fatti non poteva raggiungersi altri- menti. Osserva la Corte che i motivi di ricorso devono essere con- giuntamente esaminati, in quanto tra di loro connessi, e che il ricorso è infondato. Прил Come risulta dalla sentenza impugnata, è onere del lavoratore, che deduce di avere prestato lavoro straordinario al fine di ottenere i relativi compensi, fornire la prova sul punto (art. 2697 c.c.); detta prova ben può essere fornita mediante la produzione dei relativi statini-paga, consegnati dall'azienda al lavoratore, о con congrua prova orale. Ora, per quanto concerne gli statini-paga, il Tribunale ha ri- tenuto che il lavoratore non ha fornito la prova del deposito dei predetti, non avendo provveduto a depositare il fascicolo di parte di primo grado o a ricostrirlo. E pertanto, secondo i giudici di anpello, nom vi è alcunchè in atti che dimostri l'av- venuta effettuazione del lavoro straordinario e la sua entità. Il ER avrebbe dovuto contestare, anche documentalmente, le affermazioni del Tribunale, indicando gli statini prodotti. Ciò egli non ha fatto, di tal che è ravvisabile mancanza di auto - 5 - sufficienza del ricorso. Per quanto concerne poi la prova orale (interrogatorio formale e prova per testi) - che, articolata nel ricorso introduttivo, non è stata reiterata in appello, come indicato nella sentenza il Tribunale ha osservato che la deduzione istrutto-gravata ria del lavoratore non risponde ai presupposti di specificità, non essendo circostanziata e attenendo in maniera generica a lasso di tempo troppo ampio, laddove sarebbe stato necessario un riferimento all'entità dello straordinario svolto in ciascun giorno nell'ambito di ciascun mese. "find"Al riguardo deve osservarsi che, a prescindere dalla circostan- za che il dipendente non aveva riproposto in appello le richie- ste istruttorie formulate con il ricorso introduttivo del giu- dizio, il Tribunale ha, con ragionamento logico, indicato i motivi per i quali ha ritenuto di non dover ammettere le prove dedotte, e la motivazione predetta, esente da vizi logico-giuridici, non è censurabile in sede di legittimità. Va peraltro aggiunto che il ricorrente, nell'indicare nel ricorso il capitolo di prova, fa riferimento allo "allegato prospetto", senza alcuno specifico richiamo alle ore di straordinario esple- tate, ancora in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. - contenutaIn ordine all'istanza di esibizione di estratti libri-paga nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, e non rei- terata in appello - il Tribunale ha correttamente osservato che 6 - tale esibizione può essere ordinata, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., soltanto quando essa si presenti come indi- spensabile, nel senso che la prova dei fatti allegati non possa raggiungersi altrimenti, ed il giudice non è tenuto, quindi, a supplire alla mancata ottemperanza della parte all'onere probatorio posto a suo carico. E tale principio vale anche nel nuovo rito del lavoro (Cass. 6 marzo 1987, n. 2382). Inoltre l'ordine di esibizione è rimesso al potere discrezio- nale del giudice di merito, ed il suo mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità, quando sia sufficiente- mente motivato, come nella concreta fattispecie in esame (Cass. 11 novembre 1999 n. 12507). Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 15 febbraio 2002. Il Presidente (art Vincenzo Trezza) Vliceurs (retine Il Consigliere estensore IL CANGELLIERE Depositato in Cancelleria (dr. Donato Figurelli) • oggi, 1 2 GIU. 2007 thats приме IL CANCELLIERE -7 Zanco T R O C