Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/06/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Daniela
Ammendola, ha pronunciato, all'udienza del 24.06.2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al n. 2398/2020 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Greco Giuseppe Parte_1
Emanuele e avv. Ugo Pecoraro
Ricorrente
E
in persona del lrpt , rappresentata e difesa dagli avv.ti Calvo Fabrizio P_
e avv. Toscano Vincenzo
Resistente
E
in persona del lrpt, rappresentato e difeso dall' Avv. Cavalcanti Giuliana CP_2
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.4.2020, la parte ricorrente ha adito il Tribunale per sentirlo così provvedere: «…RICONOSCERE, ACCERTARE e DICHIARARE la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso tra la Sig.ra e la oggi in persona del legale Parte_1 CP_3 P_ rappresentante pro tempore, dal 01.12.2009 fino al 25.05.2017, senza soluzione di continuità, presso il punto vendita “Zuiki” per l'esercizio del commercio al dettaglio di abbigliamento sito in Palermo, “Centro Commerciale Forum Palermo”, Via
Pecoraino, ang. Laudicina – Loc. Roccella – Palermo, con la qualifica di commessa di
4° livello del C.C.N.L. di categoria, e/o nel diverso livello che sarà accertato in corso di causa;
accertare e dichiarare che alla ricorrente, per le ragioni di cui in premessa, compete la somma complessiva di euro 92.957,43 (euro 54.937,66 per le differenze retributive propriamente dette, euro 2.999,10 per indennità sostitutiva ferie,euro
euro 1.543,41 indennità sostitutiva ex festività, euro 9.096,82 TFR ed euro 23.234,07 per contribuzione evasa) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della singola maturazione fino all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, o per quanto sarà accertato in corso di causa e/o anche a seguito di espletanda
CTU e per l'effetto, condannare la , già . in persona del legale P_ CP_3 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 92.957,43 (euro 54.937,66 per le differenze retributive propriamente dette, euro
2.999,10 per indennità sostitutiva ferie,euro 3.408,03 indennità sostitutiva ROL;
euro
1.543,41 indennità sostitutiva ex festività, euro 9.096,82 TFR ed euro 23.234,07 per contribuzione evasa), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino al soddisfo ex art. 429 c.p.c., in virtù delle mansioni svolte, della quantità della prestazione offerta e, comunque, per i titoli e le causali di cui alla narrativa del presente atto comprensive degli istituti economici previsti dal CCNL che, in atti, diventa parte integrante e sostanziale del ricorso e che ivi si intende ribadito e chiesto in ogni suo punto, integrate dalla conclusioni rese dal C.T.P. Rag. Persona_1 nei prospetti allegati che si producono e che qui si richiamano in ogni loro punto intendendosi per intero ripetuti e trascritti. Ovvero CONDANNARE parte resistente per quanto risultante in corso di causa anche a seguito di espletanda CTU o per quanto sarà riconosciuto dal Decidente equo o di giustizia;
accertare e dichiarare che alla ricorrente, per le ragioni di cui in premessa, ha diritto al versamento dei contributi previdenziali dovuti per legge, come da conteggi allegati da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, o per quanto sarà accertato in corso di causa e/o anche a seguito di espletanda CTU e per l'effetto, condannare la , già P_
. in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a titolo CP_3 di contribuzione previdenziale non erogata oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino al soddisfo, come da conteggi allegati al ricorso ovvero per la somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche a seguito di espletanda CTU. In via Subordinata • ACCERTARE e DICHIARARE la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso tra la Sig.ra e la oggi in persona del legale Parte_1 CP_3 P_ rappresentante pro tempore, dal 02.01.2013 fino al 25.05.2017, senza soluzione di continuità, presso il punto vendita “Zuiki” di Palermo, con la qualifica di commessa di
4° livello del C.C.N.L. di categoria, e/o nel diverso livello che sarà accertato in corso di causa;
ACCERTARE e DICHIARARE che alla ricorrente, per le ragioni di cui in premessa, compete la somma complessiva pari ad € 84.860,46 per gli anni 2013-2017a titolo di differenze retributive, 13 e 14 mensilità, TFR, ROL, indennità sostitutiva di ferie e ex festività o per la somma che sarà accertata in corso di causa anche a seguito di espletanda CTU, o che sarà ritenuta equa o di giustizia dal Decidente, e per l'effetto
• CONDANNARE la , già . in persona del legale P_ CP_3 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessiva pari ad € 84.860,46 a titolo di differenze retributive, 13 e 14 mensilità, ROL indennità sostitutiva di ferie e ex festività, o per la somma che sarà accertata in corso di causa anche a seguito di espletanda CTU, o che sarà ritenuta equa o di giustizia dal Decidente. • Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e aumento forfettario del 15% come per legge, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ».
Si costituita in giudizio la parte convenuta la quale impugnava e P_ contestava integralmente l'atto introduttivo e chiedendo il rigetto della domanda. CP_ Si costituiva poi l' chiedendo, in caso di accoglimento della domanda attorea, l'accertamento della contribuzione dovuta.
In data odierna la parte ricorrente e la parte resistente hanno raggiunto e siglato un accordo transattivo, con cui la parte ricorrente ha rinunciato a tutte le richieste formulate in ricorso;
sicché il Tribunale ha dichiarato l'estinzione del giudizio tra le parti, con cancellazione della causa dal ruolo.
Resta pertanto da definire la posizione dell' . CP_2
Orbene, deve rilevarsi che, avendo la parte ricorrente rinunciato all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato per il periodo in cui ha stipulato il contratto di associazione in partecipazione, dello svolgimento di un numero di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto ed alla connessa domanda di regolarizzazione della posizione contributiva , è venuto meno l'interesse alla condanna al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr.
Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). CP_ Quanto alle spese di lite nei confronti dell' appare equo compensarle in ragione della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando:
a) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa contributiva CP_ dell' CP_ b) compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l'
Così deciso in Nola il 24.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Ammendola