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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 17/11/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1952/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1952/2025 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. FAGIOLINO SANDRO CARLO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti;
ricorrente
E
(c.f. ), nato a [...] in data [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. FAGIOLINO SANDRO CARLO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura in atti;
ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05/09/2025, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti, premettendo di aver contratto matrimonio in data 22/06/1991 in Orvieto, che dall'unione è nata in data [...] la figlia , che nel corso degli anni l'unione si è deteriorata, al Persona_1 punto da rendere insostenibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione. All'esito dell'udienza ex art. 473-bis 51 c.p.c., celebrata in data 24/09/2025 con modalità di scambio di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
Il Sig. ha già lasciato la casa coniugale col consenso della moglie per trasferirsi CP_1 presso l'abitazione di sua proprietà esclusiva (per la quale si è impegnato alla cessione in favore della figlia) sita nello stesso stabile in cui si trova l'ex casa coniugale con riserva del diritto di uso/abitazione in proprio favore.
La sig.ra comproprietaria con il marito in pari quota dell'ex casa coniugale che Parte_1 come sopra indicato si sono impegnati a cederla alla figlia , vi rimarrà a vivere ed a Per_1 risiedere fino a quando vorrà come da clausola che verrà inserita anche nell'atto di cessione immobiliare;
2) Le parti danno atto che tutti i beni mobili ed effetti personali di proprietà del sig già CP_1 presenti nella casa coniugale sono stati dal medesimo asportati prima della firma del presente ricorso;
pertanto la sig.ra deve ritenersi proprietaria esclusiva dei mobili, degli arredi Parte_1
e di ogni altro bene presente nella ex abitazione coniugale;
3) Entrambe le parti dichiarano di svolgere attività lavorativa, dalla quale deriva loro un reddito idoneo a garantire a ciascuno la autosufficienza economica e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni e qualsivoglia richiesta di mantenimento a carico dell'altro coniuge;
4) Il Sig. riconosce direttamente alla figlia un assegno di mantenimento pari a € CP_1 Per_1
150,00 oltre all'impegno per la cessione in suo favore delle proprie proprietà come in narrativa indicato;
5) Le spese straordinarie per la figlia fino alla sua indipendenza economica saranno a Per_1 carico dei coniugi in pari quota e per la loro individuazione si fa espresso riferimento al
“protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli nella crisi familiare” concluso tra il Tribunale di Terni e l'Ordine degli Avvocati del foro di Terni in data 27.6.2018;
6) La figlia ha scelto di vivere con la madre ma potrà frequentare il padre come e quando Per_1 lo vorrà, in ciò facilitata dalla coabitazione nello stesso stabile, seppur in appartamenti situati su piani diversi, del genitore. In tali occasioni il padre sarà tenuto a coprire ogni spesa legata alla convivenza;
7) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti i coniugi convengono che il Sig titolare della piena proprietà degli immobili sopra descritti e pro CP_1 quota dell'immobile adibito ad ex casa coniugale, li ceda alla figlia impegnandosi a Per_1 stipulare l'atto pubblico di trasferimento degli immobili in parola costituenti le attribuzioni patrimoniali menzionate presso Notaio in Orvieto scelto di comune accordo tra di loro e dichiarano detto atto funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e pertanto chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art 19 della legge n 74 del 06.03.1987 e della sentenza della Corte Cost. n
154/1999, oltre della Circolare Agenzia delle Entrate 21.06.2012 n 27.
Gli immobili verranno trasferiti liberi da oneri e diritti di terzi in genere ad eccezione dell'iscrizione ipotecaria gravante sul bene che rimarrà in uso/abitazione al Sig come da CP_1 clausola che verrà inserita nell'atto notarile, conforme alle disposizioni di cui alle previsioni di cui al comma 1 bis dell'art 29 della legge 27.02.1985 n 52 (così come modificata dall'art 10, comma
14 del D.L. 31.05.2010 n 78), relativamente alla cui normativa gli intestatari si impegnano a rilasciare ogni dichiarazione anche ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- Analogamente a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti i coniugi convengono che la Sig.ra comproprietaria in pari quota con il proprio Parte_1 coniuge dell'immobile adibito ad ex casa coniugale lo cede alla figlia Persona_1 impegnandosi a stipulare l'atto pubblico di trasferimento degli immobili sopra descritti costituenti le attribuzioni patrimoniali menzionate presso Notaio in Orvieto scelto di comune accordo tra di loro e dichiarano detto atto funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e pertanto chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art 19 della legge n 74 del 06.03.1987 e della sentenza della Corte Cost. n
154/1999, oltre della Circolare Agenzia delle Entrate 21.06.2012 n 27.
La quota dell'immobile verrà trasferita libera da oneri e diritti di terzi in genere conforme alle disposizioni di cui alle previsioni di cui al comma 1 bis dell'art 29 della legge 27.02.1985 n 52
(così come modificata dall'art 10, comma 14 del D.L. 31.05.2010 n 78), relativamente alla cui normativa gli intestatari si impegnano a rilasciare ogni dichiarazione anche ai sensi del D.P.R.
445/2000
8) Le spese straordinarie o per master universitari in favore della figlia, saranno a carico dei coniugi al 50%;
9) I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio, obbligandosi a rifondere tale consenso/assenso di fronte alla Autorità competente ove necessario.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti e la constata indisponibilità ad una riconciliazione evidenziano chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione, le quali si ritengono congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
- dichiara la separazione personale tra coniugi Parte_1 CP_1 per matrimonio celebrato in Orvieto il 22/06/1991, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Orvieto, atto n. 44, parte II, serie A, anno 1991;
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 12.11.2025
Il Presidente est.
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