Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Bolzano, sentenza 05/05/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Bolzano |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza 15/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO
composta dai magistrati:
IC MARINARO Presidente Francesco TARGIA Consigliere AN ZANELLA Referendario-relatore nel giudizio iscritto al n. 2611 del registro di segreteria sui conti dell’agente contabile in qualità di consegnatario delle partecipazioni societarie del COMUNE DI MALLES VENOSTA, per l’esercizio finanziario 2023, resi dal segretario comunale Monika Platzgummer e dal sindaco Josef Thurner, per l’esercizio finanziario 2023.
VISTI gli atti e i documenti di causa;
UDITI, nella pubblica udienza del 5 marzo 2026, con l’assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore, referendario AN NE, e il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Marzia Sulzer;
F A T T O e D I R I T T O
1. Con relazione n. 43/2025 il magistrato designato all’esame dei conti dell’agente contabile in qualità delle partecipazioni societarie del Comune di Malles Venosta, per l’esercizio 2023, resi dal segretario comunale Monika Platzgummer e dal sindaco Josef Thurner e iscritti al n. 2611 del registro di segreteria, ha rimesso al Collegio, ai sensi degli artt. 145 e 147, del c. g. c., l’esame dello stesso.
In particolare, i conti oggetto del presente giudizio sono il n. 31362, sottoscritto dal segretario comunale Monika Platzgummer e sostituito dal conto n. 32984, reso dal sindaco Josef Thurner, relativi ai titoli azionari delle società Alperia Vipower S.p.a. ed E-S.p.a.; entrambi i conti sono stati parificati da RE Dietrich, in qualità di responsabile del servizio finanziario; e il n. 32042 relativo ai titoli azionari della società ECO CENTER S.p.a., sottoscritto dal sindaco Josef Thurner e parificato dalla ZI Riedl, in qualità di responsabile del servizio finanziario.
Al riguardo, il magistrato istruttore ha evidenziato le seguenti irregolarità: i) sottoscrizione dei suddetti conti da parte del sindaco e parificazione dei medesimi da parte del responsabile del servizio finanziario in data successiva alla delibera di approvazione da parte del Consiglio comunale; ii) erronea compilazione dei conti sul modello 16 anziché sul mod. 22 di cui al d.P.R. n. 194 del 31.01.1996; iii) esposizione del valore delle partecipazioni societarie nel conto giudiziale secondo il criterio del valore nominale, anziché quello del patrimonio netto o, in alternativa, del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell’esercizio, si ritengano durevoli; iv) mancata corrispondenza tra l’elenco delle partecipazioni indicate nel conto e l’elenco completo delle partecipazioni.
In relazione al valore delle partecipazioni ha rilevato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di precisare che l’esame del conto non è limitato al titolo originario nella sua materialità, ma “deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o i dividendi distribuiti” (Cass. Sez. Unite, ord. n. 7390 del 2007).
Ha chiarito, poi, che, secondo ormai pacifica giurisprudenza, anche di questa Sezione, nel determinare il valore delle azioni all’inizio e alla fine dell’anno di riferimento bisogna adottare il criterio del “patrimonio netto”, in quanto consente un’esposizione contabile più veritiera e trasparente (Sez. Bolzano, sent. n. 72/2025).
2. Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni ha chiesto che venisse dichiarata l’improcedibilità del conto n. 31362 in quanto reso da un soggetto che non può essere qualificato come consegnatario dei titoli azionari e l’irregolarità dei conti n. 32042 e n. 32984, in ragione dell’indicazione del valore delle partecipazioni secondo il criterio nominale anziché secondo il criterio del patrimonio netto.
Ha, poi, evidenziato alcuni profili di poca chiarezza nella relazione del revisore allegata alla proposta di deliberazione consiliare sul rendiconto della gestione 2023 e, in particolare, la difformità tra la versione italiana e quella tedesca e la mancata indicazione degli agenti contabili designati dal Comune di Malles Venosta.
Con riferimento alle giustificazioni addotte dal Comune in ordine alle indicazioni del Consorzio dei Comuni e al mutamento dell’indirizzo giurisprudenziale, ha rinviato alle pronunce numero 111 e 112 di questa Sezione.
3. Con apposita memoria il sindaco del Comune di Malles Venosta ha precisato che: i) la firma digitale della segretaria comunale è stata erroneamente apposta sul conto n. 31362; ii) le firme digitali dei conti n. 32984 e 32042 sono state apposte successivamente alla delibera di approvazione al fine di prendere atto delle osservazioni di questa Corte; iii) con riferimento al criterio del valore nominale sono state seguite le indicazioni del Consorzio dei Comuni; iv) è stato erroneamente usato il modello 16 anziché il modello 22, il cui contenuto è identico; v) l’indicazione delle sole partecipazioni azionarie è da ricondurre alla denominazione del modello 22 (conto della gestione dell’agente contabile consegnatario di azioni).
Ha, tuttavia, precisato, che per gli esercizi futuri si terrà conto delle indicazioni fornite dalla Corte dei conti.
4. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi, preliminarmente, sulla procedibilità del conto giudiziale n. 31362.
Al riguardo, va osservato che la giurisprudenza contabile ha avuto modo di precisare che il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazioni va individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, ma in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista (Sez. giur. Toscana, n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; Sez. giur. Veneto, n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; Sez. giur. Molise, n. 64 del 2017).
La giurisprudenza ha anche chiarito che “in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell’amministrazione, che assume la veste di agente contabile, come confermato, ora, dall’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016: “per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato” (Sez. Toscana, n. 127 del 2020).
Infatti, l’agente contabile consegnatario di azioni è chiamato a svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’Ente alle riunioni delle società ed esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale (Sez. Toscana, n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020; Sez. Veneto, n. 99 del 2019).
Nel caso di specie, la circostanza che il conto giudiziale in esame sia stato presentato da un soggetto non qualificabile come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell’Ente è pacifico, tant’è che il Comune stesso ha pacificamente ammesso che la firma della segretaria comunale è stata erroneamente apposta.
5. Con riferimento ai conti numero 32984 e 32042, va preliminarmente evidenziato che l’agente contabile consegnatario di azioni è chiamato a svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’Ente alle riunioni delle società ed esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale (Sez. giur. Toscana, n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020; Sez. giur Veneto, n. 99 del 2019). Conseguentemente, il conto dovrà contenere non solo la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione del motivo delle variazioni (Sez. giur. Veneto, n. 122 del 2017 e n. 62 del 2012; Sez. giur. Molise, n. 64 del 2017), ma anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche (Sez. giur. Veneto, n. 99 del 2019, n. 122 del 2017 e n. 62 del 2012; Sez. giur. Molise, n. 64 del 2017).
In coerenza con quanto sopra esposto, dando continuità all’orientamento di questa Sezione (sent. n. 72/2025), il conto giudiziale dovrà « riportare tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune (essendo irrilevante l’intitolazione del modello 22 del dPR n. 194 del 1996, ove si fa riferimento al consegnatario di azioni), essere corredato da una dettagliata relazione sulla gestione, che consenta di avere contezza anche delle direttive impartite nei confronti della società e dei soggetti delegati a rappresentare l’Ente nell’assemblea degli azionisti e esporre i valori aggiornati delle azioni e delle partecipazioni, determinato, per le società controllate o partecipate, secondo il metodo del patrimonio netto, al fine di consentire un’esposizione contabile la più veritiera e trasparente possibile (Corte conti, sez. giur. Piemonte, sent. nn. 97 e 98 del 2024). Nell’ipotesi, invece, in cui la partecipazione sia inferiore al 20 per cento, invece, come correttamente evidenziato dall’Ente sarà sufficiente indicare il costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell’esercizio, si ritengano durevoli.».
6. Con riferimento al modello da utilizzare, si evidenzia, da un punto di vista strettamente giuridico-formale, che l’art. 19, comma secondo, l.r. n. 10 del 23 ottobre 1998 prevede(va) che il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, approva(va) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili (lett. h).
In ragione della predetta previsione, ribadita dall’art. 48 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 28 maggio 1999, è stato adottato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 24 gennaio 2000 che all’art. 1 così dispone: «Sono approvati i seguenti modelli e schemi contabili, allegati al presente decreto e facenti parte integrante dello stesso: (…) r) il modello n. 16, relativo al conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni dei comuni, degli enti istituiti ai sensi dell’articolo 7 DPR 22 marzo 1974 n. 279 e delle unioni di comuni;».
Ebbene, l’art. 337 della l.r. n. 2 del 3 maggio 2018 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) ha disposto espressamente l’abrogazione dell’art. 19, comma 2, l.r. n. 10/1998, travolgendo, quindi, l’addentellato normativo su cui poggiavano i predetti decreti del Presidente della Giunta regionale.
Fermo quanto sopra, adottando un approccio più sostanzialistico, occorre, tuttavia, rilevare che i due modelli, a prescindere dal numero ad essi attribuito (16 o 22), hanno il medesimo contenuto, con l’unica precisazione che il modello 16 è bilingue.
Proprio in ragione della peculiarità del territorio di competenza, ove la lingua tedesca è parificata a quella italiana (d.P.R. n. 574/1988), questa Sezione ritiene che, ferma la necessaria corretta rappresentazione del valore delle partecipazioni (v. supra), le Amministrazioni e gli agenti contabili interessati possano usare, nella compilazione del modulo, la lingua che preferiscono.
7. Infine, con riferimento alle firme apposte sul conto in data successiva alla delibera di approvazione, si può ragionevolmente ritenere – con specifico e isolato riferimento al caso di specie – che la firma del sindaco equivalga ad una ratifica dei conti resi da soggetti non titolati, mentre la firma da parte del responsabile finanziario, consistendo la sua attività in una verifica della regolarità amministrativo-contabile, non risultando, invero, alcuna modifica dal punto di vista contabile, non ha alcuna incidenza nel caso che ci occupa.
Ad ogni buon conto giova rammentare che tutti i conti giudiziali devono confluire nel rendiconto finale dell’amministrazione per garantire l’integrità e la coerenza della ricostruzione contabile e devono essere approvati dall’organo competente (art. 2 del regolamento sulla contabilità del Comune di Malles Venosta).
La predetta approvazione dovrà naturalmente essere successiva alla sottoscrizione del conto da parte dell’agente contabile e alla parificazione.
Il conto giudiziale dovrà poi essere depositato unitamente alla relazione degli organi di controllo interno in ottemperanza al disposto dell’art. 139, secondo comma, c.g.c., il cui contenuto nella versione italiana e tedesca dovrà essere conforme, anche alle disposizioni del regolamento di contabilità.
8. In conclusione, il Collegio ritiene di dover dichiarare improcedibile il conto n. 31362 e irregolari senza addebito i conti n. 32984 e 32042 resi, il primo, dal segretario comunale Monika Platzgummer e, il secondo e il terzo, dal sindaco Josef Thurner, per l’esercizio finanziario 2023.
9. In assenza di condanna non vi è luogo a provvedere sulle spese.
PQM
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, dichiara:
- improcedibile il conto n. 31362
- irregolari senza addebito i conti n. 32042 e 32984.
Nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 marzo 2026.
L’estensore Il presidente
AN NE IC RO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Pubblicata mediante deposito in segreteria il giorno 05.05.2026