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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 01/03/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Ausili, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti ha pronunciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4623 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
da
rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Parte_1
Lioi; opponente contro
Controparte_1
e per essa, quale mandataria,
[...] [...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante,
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Venturi;
opposta
OGGETTO: RI (DEPOSITO RIO, CASSETTA DI
SICUREZZA, APERTURA DI CREDITO RIO, ANTICIPAZIONE
RIA, CONTO CORRENTE RIO, SCONTO RIO)
CONCLUSIONI:
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, in Parte_1
qualità di garante di opponeva il Persona_1
provvedimento monitorio n. 1445/2023 del 30.10.2023, con cui l'intestato Tribunale ha ingiunto alla medesima opponente il pagamento di euro 173.901,87, oltre accessori, in favore di Controparte_2
quale credito così
[...]
ripartito: - euro 109.154,42, a titolo saldo passivo del conto corrente n. 08/01/00833; - euro 64.747,45, quale somma necessaria a costituire il deposito cauzionale in relazione alle garanzie prestate dalla in favore CP_1
della società AGEA.
1.1. A fondamento dell'opposizione, parte opponente allegava:
- che, in primo luogo, dall'importo ingiunto doveva essere decurtata la somma di euro 29.946,95 richiesta per la garanzia AGEA, in quanto saldata dall'opponente;
- che gli interessi pattuiti nel contratto di conto corrente, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse) e considerati gli interessi di mora, risultavano usurari, in quanto superiori al limite di legge;
- che il TAEG dichiarato in contratto dalla era CP_1
inferiore rispetto a quello verificato, con conseguente violazione degli obblighi di trasparenza delle condizioni economiche praticate;
Pag. 2 di 7 - che il contratto di fideiussione posto a base della richiesta creditoria in oggetto doveva ritenersi nullo per violazione della normativa anticoncorrenziale,
limitatamente alle clausole riproduttive di schema costituente intesa vietata;
- che, pertanto, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato, in quanto illegittimo.
1.2. Si costituiva in giudizio
[...]
Controparte_1
e per essa, quale mandataria,
[...]
la quale Controparte_2
chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio per le seguenti ragioni:
- che, in primis, parte opponente prendeva atto del pagamento effettuato in riferimento ai crediti di firma in favore di AGEA, con conseguente rinuncia alla relativa domanda;
- che, quanto al contratto di conto corrente, i tassi di interesse applicati al medesimo rapporto risultavano inferiori rispetto al tasso soglia e, pertanto, pienamente legittimi;
- che il TAEG dichiarato in contratto era conforme rispetto a quello effettivo;
- che, in merito alla dedotta nullità della fideiussione prestata da parte opponente, la stessa eccezione era infondata, nonché generica e non provata;
Pag. 3 di 7 - che, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto doveva essere confermato limitatamente all'importo dovuto quale saldo passivo del conto corrente per cui è causa.
1.3. All'udienza del 26.2.2025, parte opposta precisava le conclusioni e discuteva la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., al cui esito il Tribunale riservava il deposito della sentenza nei termini di legge.
***
2. In via preliminare, il Tribunale prende atto della rinuncia alla domanda formulata dall'opposta,
limitatamente alla condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di euro 64.747,45; somma, quest'ultima,
finalizzata a costituire un deposito cauzionale nell'interesse del debitore principale e in relazione alle garanzie prestate dalla Banca in favore della società
AGEA.
Risulta, infatti, come, nelle more del presente giudizio, il debito contratto nei confronti di EA sia stato estinto, con conseguente estinzione della garanzia prestata dalla Banca opposta.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, dovendo l'importo ingiunto essere decurtato della somma di euro 65.747,45.
2.1. Ciò posto, l'opposizione è infondata e, pertanto,
non merita accoglimento.
Preliminarmente, va evidenziato come la Banca opposta
Pag. 4 di 7 abbia provato il proprio credito con la produzione del contratto di conto corrente stipulato dalla ditta garantita nel 2016, dei contratti di apertura di credito sullo stesso operanti, degli estratti conto e delle fideiussione rilasciata dall'odierna opponente.
A fronte di ciò, le eccezioni proposte dall'opponente risultano generiche e prive di fondamento probatorio.
In particolare, quanto alla dedotta usurarietà dei tassi di interessi applicati dall'istituto di credito in riferimento al rapporto di conto corrente bancario in questione, parte opponente si è limitata a mere affermazioni di principio, senza operare alcuna contestualizzazione in riferimento alla fattispecie in esame. L'opponente ha, invero, semplicemente evidenziato un preteso superamento dei tassi di interesse applicati dalla banca rispetto al valore del tasso soglia, omettendo specifici riferimenti alle condizioni di contratto e al tasso soglia applicabile.
Del pari, quanto alla dedotta mancanza di conformità
del TAEG, parte opponente ha fornito mere argomentazioni di diritto, per nulla correlate al rapporto contrattuale
de quo. L'opponente, infatti, ha rilevato una discrasia tra TAEG dichiarato in contratto dalla banca e TAEG
effettivo applicato, in maniera totalmente avulsa da qualunque elemento da cui desumere tali contestazioni.
Infine, con riguardo alla lamentata nullità del
Pag. 5 di 7 contratto di fideiussione (stipulato nel 2017) per violazione delle norme in materia di concorrenza, si rileva la totale genericità dell'eccezione, formulata in maniera apodittica e senza alcun apporto di elementi idonei a dimostrare che le clausole contenute nel contratto di conto corrente in questione siano state applicate in modo uniforme, in esecuzione di un'intesa vietata.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione proposta, nei limiti di cui sopra.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate limitatamente alla fase di studio ed introduttiva. Tenuto
conto che la revoca del decreto ingiuntivo è determinata da circostanze sopravvenute, le spese di lite relative a tale giudizio vanno rimborsate dall'opponente alla Banca
opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 4623 del 2023 sull'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
e per essa, quale mandataria,
[...]
così Controparte_2
provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1445/2023 del
Pag. 6 di 7 30.10.2023 emesso dall'intestato Tribunale;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, di euro 109.154,42, a titolo di saldo passivo del conto corrente n. 08/01/00833, oltre interessi di mora dal 11.8.2023 al saldo, da cui andrà detratta la somma di euro 15,94 pervenuta mediante bonifico bancario in favore della ditta in data 16.10.2023 ed Per_1
incamerata dalla Banca con imputazione agli interessi moratori.
- condanna a corrispondere alla banca Parte_1
opposta, a titolo di rimborso delle spese del procedimento monitorio, euro 465,00 per anticipazioni ed euro 2.242,00
per compenso professionale, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge, nonché a titolo di rimborso delle spese del presente giudizio di merito la somma di euro 4.180,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Perugia, il 1.3.2025 Il Giudice dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Ausili, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti ha pronunciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4623 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
da
rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Parte_1
Lioi; opponente contro
Controparte_1
e per essa, quale mandataria,
[...] [...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante,
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Venturi;
opposta
OGGETTO: RI (DEPOSITO RIO, CASSETTA DI
SICUREZZA, APERTURA DI CREDITO RIO, ANTICIPAZIONE
RIA, CONTO CORRENTE RIO, SCONTO RIO)
CONCLUSIONI:
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, in Parte_1
qualità di garante di opponeva il Persona_1
provvedimento monitorio n. 1445/2023 del 30.10.2023, con cui l'intestato Tribunale ha ingiunto alla medesima opponente il pagamento di euro 173.901,87, oltre accessori, in favore di Controparte_2
quale credito così
[...]
ripartito: - euro 109.154,42, a titolo saldo passivo del conto corrente n. 08/01/00833; - euro 64.747,45, quale somma necessaria a costituire il deposito cauzionale in relazione alle garanzie prestate dalla in favore CP_1
della società AGEA.
1.1. A fondamento dell'opposizione, parte opponente allegava:
- che, in primo luogo, dall'importo ingiunto doveva essere decurtata la somma di euro 29.946,95 richiesta per la garanzia AGEA, in quanto saldata dall'opponente;
- che gli interessi pattuiti nel contratto di conto corrente, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse) e considerati gli interessi di mora, risultavano usurari, in quanto superiori al limite di legge;
- che il TAEG dichiarato in contratto dalla era CP_1
inferiore rispetto a quello verificato, con conseguente violazione degli obblighi di trasparenza delle condizioni economiche praticate;
Pag. 2 di 7 - che il contratto di fideiussione posto a base della richiesta creditoria in oggetto doveva ritenersi nullo per violazione della normativa anticoncorrenziale,
limitatamente alle clausole riproduttive di schema costituente intesa vietata;
- che, pertanto, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato, in quanto illegittimo.
1.2. Si costituiva in giudizio
[...]
Controparte_1
e per essa, quale mandataria,
[...]
la quale Controparte_2
chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio per le seguenti ragioni:
- che, in primis, parte opponente prendeva atto del pagamento effettuato in riferimento ai crediti di firma in favore di AGEA, con conseguente rinuncia alla relativa domanda;
- che, quanto al contratto di conto corrente, i tassi di interesse applicati al medesimo rapporto risultavano inferiori rispetto al tasso soglia e, pertanto, pienamente legittimi;
- che il TAEG dichiarato in contratto era conforme rispetto a quello effettivo;
- che, in merito alla dedotta nullità della fideiussione prestata da parte opponente, la stessa eccezione era infondata, nonché generica e non provata;
Pag. 3 di 7 - che, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto doveva essere confermato limitatamente all'importo dovuto quale saldo passivo del conto corrente per cui è causa.
1.3. All'udienza del 26.2.2025, parte opposta precisava le conclusioni e discuteva la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., al cui esito il Tribunale riservava il deposito della sentenza nei termini di legge.
***
2. In via preliminare, il Tribunale prende atto della rinuncia alla domanda formulata dall'opposta,
limitatamente alla condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di euro 64.747,45; somma, quest'ultima,
finalizzata a costituire un deposito cauzionale nell'interesse del debitore principale e in relazione alle garanzie prestate dalla Banca in favore della società
AGEA.
Risulta, infatti, come, nelle more del presente giudizio, il debito contratto nei confronti di EA sia stato estinto, con conseguente estinzione della garanzia prestata dalla Banca opposta.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, dovendo l'importo ingiunto essere decurtato della somma di euro 65.747,45.
2.1. Ciò posto, l'opposizione è infondata e, pertanto,
non merita accoglimento.
Preliminarmente, va evidenziato come la Banca opposta
Pag. 4 di 7 abbia provato il proprio credito con la produzione del contratto di conto corrente stipulato dalla ditta garantita nel 2016, dei contratti di apertura di credito sullo stesso operanti, degli estratti conto e delle fideiussione rilasciata dall'odierna opponente.
A fronte di ciò, le eccezioni proposte dall'opponente risultano generiche e prive di fondamento probatorio.
In particolare, quanto alla dedotta usurarietà dei tassi di interessi applicati dall'istituto di credito in riferimento al rapporto di conto corrente bancario in questione, parte opponente si è limitata a mere affermazioni di principio, senza operare alcuna contestualizzazione in riferimento alla fattispecie in esame. L'opponente ha, invero, semplicemente evidenziato un preteso superamento dei tassi di interesse applicati dalla banca rispetto al valore del tasso soglia, omettendo specifici riferimenti alle condizioni di contratto e al tasso soglia applicabile.
Del pari, quanto alla dedotta mancanza di conformità
del TAEG, parte opponente ha fornito mere argomentazioni di diritto, per nulla correlate al rapporto contrattuale
de quo. L'opponente, infatti, ha rilevato una discrasia tra TAEG dichiarato in contratto dalla banca e TAEG
effettivo applicato, in maniera totalmente avulsa da qualunque elemento da cui desumere tali contestazioni.
Infine, con riguardo alla lamentata nullità del
Pag. 5 di 7 contratto di fideiussione (stipulato nel 2017) per violazione delle norme in materia di concorrenza, si rileva la totale genericità dell'eccezione, formulata in maniera apodittica e senza alcun apporto di elementi idonei a dimostrare che le clausole contenute nel contratto di conto corrente in questione siano state applicate in modo uniforme, in esecuzione di un'intesa vietata.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione proposta, nei limiti di cui sopra.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate limitatamente alla fase di studio ed introduttiva. Tenuto
conto che la revoca del decreto ingiuntivo è determinata da circostanze sopravvenute, le spese di lite relative a tale giudizio vanno rimborsate dall'opponente alla Banca
opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 4623 del 2023 sull'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
e per essa, quale mandataria,
[...]
così Controparte_2
provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1445/2023 del
Pag. 6 di 7 30.10.2023 emesso dall'intestato Tribunale;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, di euro 109.154,42, a titolo di saldo passivo del conto corrente n. 08/01/00833, oltre interessi di mora dal 11.8.2023 al saldo, da cui andrà detratta la somma di euro 15,94 pervenuta mediante bonifico bancario in favore della ditta in data 16.10.2023 ed Per_1
incamerata dalla Banca con imputazione agli interessi moratori.
- condanna a corrispondere alla banca Parte_1
opposta, a titolo di rimborso delle spese del procedimento monitorio, euro 465,00 per anticipazioni ed euro 2.242,00
per compenso professionale, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge, nonché a titolo di rimborso delle spese del presente giudizio di merito la somma di euro 4.180,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Perugia, il 1.3.2025 Il Giudice dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
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