Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1420 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in VIA GARIBALDI , 48 86100 CAMPOBASSO presso lo studio dell'Avv.STEFANO LOMBARDI e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, _1 rappresentato\a e difeso\a, giusta procura generale alle liti 22.3.24 per notaio di Roma, dall'Avv. Tommaso Parisi (CF Per_1
) (postacert C.F._1
t) e con questi elett.te dom.to Email_1 in Benevento alla Via Michele Foschini 28 9 presso l'ufficio legale della sede provinciale dell'Istituto
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il conveniva in Parte_1 giudizio _1 esponendo di aver ricevuto in data 15.02.2024, avviso di addebito in data 2.2.2024 per la restituzione dell'importo di € 14.760,00 relativo al Reddito di Cittadinanza indebitamente percepito nel periodo dicembre 2020 – maggio 2022 e comunicazione in data 6.2.2024 di avvenuta revoca del beneficio del Reddito di Cittadinanza
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16.11.2020; che la revoca fondava sulla carenza del requisito della residenza decennale ma che tale valutazione era sbagliata posto che si trovava stabilmente sul territorio italiano fin dal 2007 e veniva adottata dai coniugi e , in Parte_2 Parte_3 forza di decreto di idoneità n. 16/09 n. 132/2010 Cron emesso dal Tribunale per i Minorenni di Campobasso in data 18.2.2010 e, con successivo decreto n. 60000/2010/EURO/A del 27.12.2010, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per la Adozioni Internazionali autorizzava l'ingresso e la residenza permanente in Italia;
che il requisito della residenza decennale era stato oggetto di questione di Costituzionalità ancora sub iudice, per cui si richiedeva la sospensione del giudizio;
che i provvedimenti impugnati erano illogici in quanto la revoca del benenficio era stata disposta con provvedimento posteriore all'avviso di addebito per il recupero delle relative somme;
che, in ogni caso e in subordine, aveva la residenza in Italia dal 03.01.2011 e, quindi, aveva maturato il requisito dal 03.01.2021, ovvero 48 giorni dopo la domanda, con conseguente irripetibilità delle somme percepite, fatta eccezione per quelle di dicembre 2020. Concludeva chiedendo, previa sospensione in attesa del pronunziamento della Corte Costituzionale “- previo riconoscimento e conseguente declaratoria della violazione delle norme del procedimento amministrativo e/o difetto di motivazione, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'illegittimità dei provvedimenti di datati 6.2.2024 e 2.2.2024, prodotti in atti CP_1 sub doc. 1 e 2, in quanto adottati in violazione delle norme del procedimento amministrativo e/o in assenza di motivazione e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire da Controparte_3
di cui al D.L. 4/2019 conv. in L. 26/2019 a far data
[...]
16.11.2020 (o da quell'altra data accertata in corso di giudizio); In via gradata
- previo riconoscimento e conseguente declaratoria della sussistenza del requisito decennale previsto per legge, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'illegittimità dei provvedimenti CP_1 datati 6.2.2024 e 2.2.2024, prodotti in atti sub doc. 1 e 2 e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire da
, il Reddito di Controparte_3 cittadinanza di cui al D.L. 4/2019 conv. in L. 26/2019 a far data 16.11.2020 (o da quell'altra data accertata in corso di giudizio); - accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente a
[...] , a titolo di restituzione del Controparte_4
Reddito di Cittadinanza percepito e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a trattenere la complessiva somma di € 14.760,00 percepita a titolo di Reddito di Cittadinanza;
In via ulteriormente gradata
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori istanze, previo riconoscimento e declaratoria della sussistenza del requisito decennale a far data dal giorno 3.1.2021, accertare e dichiarare che dalla ricorrente è dovuta a RO
, a titolo di restituzione del Reddito di
[...]
Cittadinanza percepito il solo importo relativo alla mensilità di dicembre 2020 e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a trattenere la restante somma percepita a titolo di Reddito di Cittadinanza Il tutto con vittoria di spese e compenso professionale da distrarre a favore dello scrivente legale, che si dichiara antistatario”. Regolarmente costituito Controparte_3
eccepiva l'infondatezza del ricorso,
[...] chiedeva dichiararlo inammissibile con condanna alle spese. La causa, di natura documentale, veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. I requisiti per il godimento del reddito di cittadinanza, ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 conv. in legge 28.03.2019 n.26, sono 1)cittadinanza italiana o europea, o titolarità di permesso di soggiorno di lungo periodo UE, del richiedente;
2) residenza in Italia del richiedente da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo;
3) ISEE del nucleo familiare inferiore a 9.360 euro, se all'interno non vi sono minori;
4) patrimonio immobiliare italiano o europeo, non comprensivo dell'abitazione principale, inferiore a 30.000 euro in riferimento al nucleo familiare;
5) beni mobili per un importo che non superi i 6.000 euro per i nuclei familiari composti da una persona, accresciuto di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo (fino ad un massimo di 10.000 euro), incrementati di 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo, 5.000 euro per ogni componente disabile e 7.500 euro per ogni componente disabile grave o in condizione di non autosufficienza;
6) reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicati per un determinato parametro di equivalenza (predefinito a seconda dei casi), aumentabile sino a 7.560 euro in caso di richiesta di pensione di cittadinanza o 9.360 euro in caso di abitazione in locazione;
7) Nessuno nel nucleo familiare deve essere intestatario o avere disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei
3 mesi antecedenti la richiesta o autoveicoli con cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli con cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei due anni antecedenti, esclusi i veicoli per persone disabili. 8) Non si devono inoltre possedere imbarcazioni. 9) I componenti del nucleo familiare che siano in condizione i disoccupazione a seguito a dimissioni volontarie (tranne se dimissioni per giusta causa), sono esclusi dalla percezione del reddito di cittadinanza per i 12 mesi successivi alla data delle dimissioni. Nella specie, pacificamente, mancava del requisito di cui al punto 2) ovvero residenza in Italia del richiedente da almeno 10 anni. In atti non è stata acquisita la domanda di ammissione al beneficio, ma deve presumersi che in tale domanda la ricorrente abbia dichiarato falsamente il possesso del suddetto requisito che pacificamente, come risulta dallo stesso certificato storico di residenza da lei prodotto, risultava solo a decorrere dal 03.01.2011. Ne consegue che alcun dubbio sussiste quanto alla carenza del requisito della residenza decennale. Né può rivendicarsi il diritto a beneficiare del reddito di cittadinanza a decorrere dal 03.01.2021, in quanto la revoca consegue direttamente dalle false dichiarazioni concernenti uno dei requisiti per beneficiare dell'indennità. Per effetto di tale false dichiarazioni il beneficio viene revocato in toto e non limitatamente al periodo per il quale dette dichiarazioni risultano false. Quanto, invece, alla compatibilità della normativa concernente il RDC con la Costituzione o con la normativa comunitaria, deve rilevarsi che, come statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 25/01/2022 n.19 mediante richiamo a precedenti pronunzie (sentenze n. 126 del 2021 e n. 122 del 2020), "la disciplina del reddito di cittadinanza definisce un percorso di reinserimento nel mondo lavorativo che va al di là della pura assistenza economica. Ciò differenzia la misura in questione da altre provvidenze sociali, la cui erogazione si fonda essenzialmente sul solo stato di bisogno, senza prevedere un sistema di rigorosi obblighi e condizionalità. Così, ad esempio, per quelle prestazioni che si configurano quali misure di sostegno indispensabili per una vita dignitosa, come la pensione d'inabilità civile [...] diretta alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili e alla tutela di bisogni primari della persona [...]". Il reddito di cittadinanza, invece, "non ha natura meramente assistenziale, proprio perché accompagnato da un percorso formativo e d'inclusione che comporta precisi obblighi, il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l'espulsione dal percorso medesimo". Da tale condivisibile considerazione, consegue che la normativa
4 relativa al RDC e i requisiti previsti per il suo godimento non appaiono in conflitto con l'art. 12, lett. f), della direttiva 2011/98/UE, aveva diritto alla parità di trattamento “nei settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento 883/2004”, in quanto misura finalizzata all'inserimento economico e non alla mera assistenza. Ne consegue, in carenza di uno dei requisiti per l'ammissione al beneficio, che lo stesso correttamente è stato revocato con richiesta di restituzione dell'indebito. Quanto, infine, alla data dell'avviso di addebito, anteriore al provvedimento di revoca, effettivamente la circostanza appare irrituale. Ciò nondimeno, atteso il fatto che revoca e avviso, benchè di epoche differenti, sono stati notificati in pari data, detta irregolarità risulta sanata, avendo entrambi gli atti raggiunto contemporaneamente lo scopo di porre la ricorrente a conoscenza della perdita del beneficio e della richiesta di restituzione di quanto indebitamente incassato. Da tutto quanto esposto, consegue il rigetto della domanda. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese nella misura minima attesa la minima attività processuale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di _1
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
[...] così provvede: 1) Rigetta la domanda 1) condanna al pagamento in Parte_1 favore di _1
delle spese processuali che liquida in complessivi
[...]
€2.697 oltre rimb.forf. 15%, IVA e CPA.
Benevento , 22.01.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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