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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 08/10/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica
Civile - composta dai magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere sul ricorso proposto da del CUORE (c.f. Parte_1 Pt_2
), rappr. e dif. da Avv. Matteo Tarricone e da Avv. Pierluigi Panniello P.IVA_1 contro
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv. Giovanna Liuzzi e Controparte_1 P.IVA_2 da Avv. Angela Maria Buccoliero ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 23 ottobre 2023, la Parte_3
[d'ora innanzi solo , quale proprietaria di un suolo nel
[...] Parte_1
Comune di - distinto in Catasto al fg. 201, p.lle 21160, 2282, 2284, 2286 e 266 CP_1 sub 1 - di estensione complessiva pari a mq 21.937, ha premesso che il detto suolo, situato all'interno del Quartiere Tamburi e ricadente in buona parte nella fascia di rispetto cimiteriale del limitrofo Cimitero di San UN, è stato oggetto di espropriazione per pubblica utilità da parte del finalizzata alla Controparte_1 realizzazione di una fascia verde con alberature, di un parcheggio pubblico e di un'area attrezzata con locali tecnici, commerciali e punti di ristoro, nel cui ambito con decreto dirigenziale n. 2 dell'11 settembre 2023 è stata disposta l'espropriazione definitiva degli immobili su indicati eseguita in data 25 settembre 2023 con l'immissione in possesso del ha poi lamentato che con determina dirigenziale LL.PP. n. 6682 del 30 CP_1 settembre 2021, notificata alla deducente il 18 novembre 2021, l'indennità provvisoria di esproprio era stata determinata in euro 75.849,12, non accettata e dunque depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti, nonostante le osservazioni indirizzate al CP_1
avverso lo studio di fattibilità contenente le stime delle aree espropriate;
in
[...] particolare, ha ricordato che il suo tecnico di sua fiducia, IN. , oltre a Persona_1 segnalare inesattezze procedurali (atteso che il avrebbe dovuto procedere alla CP_1 riduzione della fascia di rispetto cimiteriale prima di avviare l'espropriazione stante la previsione progettuale di involucri e/o strutture non compatibili con il vincolo di inedificabilità assoluto quale quello cimiteriale), aveva contestato i criteri correttivi della potenzialità edificatoria delle aree espropriate applicati nel su menzionato studio di fattibilità per il calcolo dell'indennità di esproprio in ragione del vincolo cimiteriale e della vicinanza all'impianto siderurgico;
più in dettaglio, con riguardo al coefficiente riduttivo dell'80% per la presenza del vincolo cimiteriale, ha fatto presente che l'IN.
aveva rilevato che la inedificabilità correlata a detto vincolo inficiava solo Persona_1 marginalmente il valore dell'area stante la natura edificatoria di gran parte dei terreni oggetto di esproprio, secondo le risultanze del certificato di destinazione urbanistica, con conseguente trasferibilità dei diritti edificatori, da ritenersi comunque liberamente commerciabili in applicazione del principio di perequazione, mentre, con riguardo all'ulteriore deprezzamento di circa il 50% per la vicinanza all'impianto siderurgico, aveva evidenziato la imputabilità esclusiva all'amministrazione del degrado e dello stato di inquinamento in ragione dell'allocazione dell'impianto sicché non se ne poteva far ricadere i danni sui proprietari delle aree limitrofe, ed aveva concluso stimando il valore complessivo dell'indennità dovuta in euro 1.000.000,00; tanto premesso, puntualizzato che non era stata determinata l'indennità definitiva, ha formulato domanda volta alla determinazione giudiziale della indennità di espropriazione, con vittoria delle spese di lite.
Il , nel costituirsi in giudizio, ha dedotto che la fascia di rispetto Controparte_1 prevista dall'art. 338 t.u. delle leggi sanitarie (r.d. 1265/1934) costituisce un vincolo assoluto di inedificabilità valevole per qualsiasi manufatto edilizio anche non abitativo e non consente in alcun modo l'allocazione di edifici e comunque di opere incompatibili con il ridetto vincolo, e tanto indipendentemente dal recepimento in strumenti urbanistici;
ha quindi sostenuto che non possono essere considerate legittime le costruzioni realizzate, con o senza permesso, nella fascia di rispetto, pari a m 200, misurata dal muro di cinta del cimitero, una volta apposto il vincolo;
ha contestato che pag. 2/16 possano essere considerate a fini valutativi previsioni edificatorie o destinazioni urbanistiche in contrasto con il vincolo;
ha negato, altresì, che possa trovare applicazione nel caso di specie la perequazione della volumetria realizzabile sugli immobili oggetto di esproprio in difetto di variante al vigente strumento urbanistico, variante mai richiesta dalla ricorrente e comunque non attuabile, sicché Parte_1 non è un fattore suscettibile di essere preso in considerazione ai fini della determinazione, ai sensi dell'art. 32, co. 1, d.p.r. n. 327/2001, del valore venale dei beni ablati;
infine e per completezza, ha segnalato che, in alternativa alla metodologia seguita per la determinazione della stima effettuata, il deducente, stante la presenza del vincolo cimiteriale, avrebbe potuto considerare il valore agricolo medio come stabilito dal d.p.r.
n. 327 in ipotesi di espropriazione di aree non edificabili, valore che avrebbe portato certamente ad una quantificazione economica nettamente più bassa;
ha concluso invocando il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
E' stata disposta c.t.u., affidata all'IN. a cui è stato richiesto, CP_2 impregiudicata ogni altra questione, di quantificare - previa descrizione dell'iter amministrativo della vicenda per cui è causa e dei terreni oggetto di espropriazione -
l'indennità spettante alla Congregazione ricorrente secondo i criteri di legge.
A seguito dell'espletamento dell'incarico ed all'esito del deposito delle note difensive finali autorizzate, la causa è stata assunta in riserva per la decisione collegiale.
***
Con riferimento al procedimento di espropriazione, sulla base di quanto accertato e descritto dal c.t.u., si premette quanto segue.
Con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di n. 168/2019 del 19 CP_1 luglio 2019 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica riguardante i
“lavori di cui al Contratto Istituzionale di Sviluppo per l'area di - CP_1
Finanziamento CIPE giusta Delibera n° 100 del 23/12/2015, pubblicata in G.U. il
29/03/2016 - FORESTAZIONE NA DI (zona nord)”;
con nota prot. n. 48648 del 20 aprile 2020, il comunicava alla Controparte_1
Congregazione ricorrente l'avvenuta approvazione, con l'anzidetta Delibera G.C. n.
pag. 3/16 168/2019, del “progetto di fattibilità tecnica ed economica” dei lavori di “forestazione urbana phytoremediation (zona Nord)”, da realizzare al rione Tamburi e la invitava a presentare eventuali osservazioni entro il termine di giorni trenta;
con pec del 19 maggio 2020 la Congregazione trasmetteva le proprie osservazioni allegate agli atti di causa, valutate “non accoglibili” dalla Direzione Lavori Pubblici del
Comune di , con nota prot. int. N. 856 del 4 novembre 2020; con Deliberazione CP_1 di Consiglio Comunale n. 165/2020 del 28 novembre 2020: a) venivano rigettate le osservazioni intervenute da parte della Congregazione e dalla Controparte_3 nonché da CA NI (già Istituto Autonomo Case Popolari Taranto), sulla
[...] base della nota della Direzione Lavori Pubblici del prot. int. n. 856 Controparte_1 del 4 novembre 2020; b) veniva approvato il progetto definitivo dei “lavori di cui al
Contratto Istituzionale di Sviluppo per l'area di - Finanziamento CIPE giusta CP_1
Delibera n°100 del 23/12/2015, pubblicata in G.U. il 29/03/2016 - FORESTAZIONE
NA DI (zona nord)”; c) veniva dichiarato che, ai sensi dell'art. 8, co. 2, della Legge Regionale 22 febbraio 2005 n. 3, l'approvazione costituiva
Variante al vigente strumento urbanistico P.R.G., senza la necessità di approvazione regionale, e si disponeva l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, necessario all'acquisizione delle aree interessate;
d) veniva dichiarata la pubblica utilità dell'opera pubblica di cui al progetto definitivo dei approvati;
e) veniva dato mandato all'Ufficio
Espropri del Comune di affinché provvedesse a dare corso alla procedura CP_1 espropriativa in conformità al d.p.r. n. 327/2001 ed alla legge regionale n. 5/2003, secondo il Piano Particellare di Esproprio allegato al progetto approvato;
con nota prot. n. 0171640/2021 del 18 novembre 2021, sulla base della Determinazione
Dirigenziale LL.PP. n. 6682/2021 cit., il Dirigente del Settore Lavori Pubblici del
Comune di comunicava alla Congregazione ricorrente che l'indennità CP_1 provvisoria di esproprio riferita agli immobili siti in censiti in catasto al fg. 201 CP_1
p.lle 2156-2158-266-2160, estesi complessivamente mq 21.937, ai sensi degli artt. 37 e
38 del d.p.r. n. 327/2001 era stata quantificata in euro 75.849,12;
a seguito della suddetta nota, la non aveva accettato l'indennità offerta;
Parte_1
pag. 4/16 con Decreto Dirigenziale n. 2 dell'11 settembre 2023 era stata disposta l'espropriazione definitiva, con trasferimento del diritto di proprietà in capo al Comune di , degli CP_1 immobili interessati dai lavori di forestazione urbana phitoremediation (zona nord), tra cui quelli intestati alla ricorrente;
Parte_1 con verbale di immissione in possesso e stato di consistenza del 25 settembre 2023 venivano immessi nel possesso del i beni immobili corrispondenti Controparte_1 alle p.lle 2160-2282-2284-2286 e la p.lla 266 sub 1 del foglio di mappa 201 del Comune di . CP_1
Tanto premesso, si legge nella relazione di consulenza che:
‣ le aree oggetto di espropriazione sono collocate a nord della città di , in CP_1 quartiere Taburi e in prossimità del Cimitero di San UN, in una fascia ubicata tra
Via Lisippo e Via Cimitero, in zona completamente urbanizzata, in quanto vi si riscontra la presenza di servizi pubblici quali viabilità, acquedotto, fognatura, gas, pubblica illuminazione, rete in fibra ottica, in particolare su Via Lisippo, ed a prevalente utilizzo residenziale, con la notazione che nelle immediate vicinanze sono presenti anche abitazioni realizzate dall'ex IACP, ora CA NI, nonché esercizi commerciali;
‣ le particelle catastali corrispondenti alle anzidette aree al principio dell'intera procedura avevano numerazione e consistenza diversa come riscontrabile nello stralcio di mappa catastale storica in Allegato n. 13, atteso che, a seguito del frazionamento del
24 febbraio 2020, le particelle 2156 e 2158 erano state soppresse generando le particelle
2282-2284-2286;
‣ dal certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune su richiesta dell'IN.
in data 29 ottobre 2024, e dall'analisi del P.R.G. vigente si evince che la CP_2 destinazione urbanistica delle particelle è la seguente:
p.lle 2160 e 2284: “zona di aree per l'istruzione”, disciplinata dall' art. 23 delle N.T.A del P.R.G. vigente (A11);
- p.lla 266: “zona di aree per l'istruzione”, disciplinata dall'art. 23 delle N.T.A del
P.R.G. vigente, particella che lambisce la “strada di P.R.G.”;
- p.lla 2282: in parte “zona verde di rispetto” disciplinata dall'art. 13 delle N.T.A del
P.R.G. vigente e in parte “zona di aree per l'istruzione” disciplinata dall'art. 23 delle
N.T.A del P.R.G. vigente (A11); pag. 5/16 - p.lla 2286: in parte “zona verde di rispetto” disciplinata dall'art. 13 delle N.T.A del
P.R.G. vigente e in parte “zona per parchi giochi e sports” disciplinata dall'art. 22 delle
N.T.A del P.R.G. vigente (A10) nonché marginalmente “strada di P.R.G.”.
Il c.t.u., dopo aver riportato gli indici di fabbricabilità territoriale, di fabbricazione e di copertura propri di ciascuna delle anzidette zone, ha poi accertato che:
‣ a differenza del certificato di destinazione urbanistica allegato agli atti di causa prot. n.
227217/2023 risalente al 28 settembre 2023, nel certificato rilasciato su sua richiesta si indica che le p.lle 266 e 2286 lambiscono “strada di P.R.G.” marginalmente ed ha spiegato che ciò è dovuto alla inevitabile imprecisione nella sovrapposizione grafica delle particelle catastali sulla tavola di P.R.G., aggiungendo che, comunque, la porzione di “strada di P.R.G.” risultante è trascurabile.
‣ l'intera superficie espropriata ricade nella fascia di rispetto cimiteriale avente una profondità di m 200 a partire dal perimetro del cimitero di San UN, ai sensi dell'art. 338 del r.d. n.1265/1934 benché tale perimetrazione non sia riportata sulle tavole di P.R.G..
Sin qui i dati di fatto documentali e comunque non contestati.
Si osserva sin d'ora che l'espropriazione non ha dato luogo a nessuna frazione residua o porzione di aree adiacenti a quanto espropriato.
L'IN. ha di seguito illustrato le caratteristiche e le finalità del vincolo cimiteriale, CP_2 corredate di riferimenti giurisprudenziali, così riassumibili: • il vincolo ha carattere assoluto e non consente in alcun modo la costruzione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare, quali le esigenze di natura igienico- sanitaria, la salvaguardia della sacralità che connota i luoghi destinati alla sepoltura, il mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale, come statuito da
Cons. Stato n. 9302/2023 e Cons. Stato n. 949/2016; • il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ope legis e integra una limitazione legale della proprietà
a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto, come si ricava da Cons. di Stato n. 3317/2020 e n. 5862/2019; • il vincolo in esame ha natura conformativa ed è sganciato dalle esigenze immediate della pianificazione urbanistica, nel senso che esso si impone di per sé, con efficacia diretta, pag. 6/16 indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, secondo quanto si legge in Cons. Stato n. 5544/2013 e Cass. n. 26326/2016; • la situazione di inedificabilità prodotta dal vincolo cimiteriale può essere rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell'art. 338, co. 5, r.d. n.1265/1934; • il procedimento attivabile dai singoli proprietari all'interno della zona di rispetto è soltanto quello finalizzato agli interventi di cui al settimo comma dell'art. 338 del cit. r.d. n. 1265 (recupero o cambio di destinazione d'uso di edificazioni preesistenti) mentre resta attivabile nel solo interesse pubblico la procedura di riduzione della fascia inedificabile, come stabilito da
Cons. Stato n. 3410/2014 e n. 3667/2015; venendo al caso di specie, ha concluso che il vincolo in questione è a tutti gli effetti operante sulle aree oggetto di esproprio, nonostante non sia perimetrata la corrispondente fascia nelle tavole di P.R.G. e sebbene non si comprenda la destinazione data alle aree oggetto di esproprio dal nel vigente P.R.G. Controparte_1 considerato che al momento della sua approvazione (1978) il limite del Cimitero di San
UN era già individuato nella attuale conformazione e la norma della fascia di rispetto di m 200 già cogente in quanto imposta dal r.d. n. 1265/1934 cit..
Passando al quesito volto alla determinazione dell'indennità di espropriazione, in via preliminare l'IN. , richiamato l'art. 32 d.p.r. n. 325/2001, ha stabilito di dover CP_2 procedere alla stima dando applicazione ai parametri ex art. 37 d.p.r. n. 327 cit. per le aree edificabili ed ai parametri ex art. 40 d.p.r. n. 327 cit. per le aree non edificabili nonché applicando l'art. 38 del medesimo d.p.r. n. 327 avuto riguardo alle costruzioni, tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici, della destinazione urbanistica, delle possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento della emanazione del decreto di esproprio (11 settembre 2023); più in dettaglio, ha accertato che le particelle 2160-2282-2284-2286-266 del Foglio di mappa 201 ricadono complessivamente nella vigente Variante Generale al P.R.G. del
Comune di nelle zone con le estensioni di seguito specificate: in “zona di aree CP_1 per l'istruzione” per complessivi mq 8.069 mq;
in “zona per parchi giochi e sports” per complessivi mq 11.517 mq;
in “zona verde di rispetto” per complessivi mq 2.351, ed ha ribadito che le aree espropriate sono collocate per l'intero nella fascia di rispetto pag. 7/16 cimiteriale avente una profondità di m m 200 a partire dal perimetro del Cimitero di San
UN ai sensi dell'art. 338 del r.d. n. 1265/1934; ha poi calcolato l'indennità di espropriazione sulla base della zonizzazione risultante dal
Certificato di Destinazione Urbanistica ritenendo che le aree espropriate ricadenti in
“zona di aree per l'istruzione” ed in “zona per parchi giochi e sports”, ove dagli artt. 22
e 23 delle N.T.A. del P.R.G. del è prevista la realizzabilità, previa Controparte_1 approvazione di un piano attuativo P.P. e P.d.L., di parchi e impianti sportivi (art. 22) e di costruzioni destinate a scuole e attrezzature ad esse inerenti (art. 23), rimarcando che non sono esclusi interventi di iniziativa privata, oltre a quelli di iniziativa pubblica;
ha osservato che, nonostante il vincolo di inedificabilità dettato dalla fascia di rispetto cimiteriale, le potenzialità edificatorie delle aree espropriate ricadenti nelle anzidette zone possono essere trasferite nell'ambito di un piano attuativo all'interno di uno stesso comparto edificatorio in considerazione della inedificabilità imposta dal vincolo cimiteriale e ha concluso che le aree espropriate ricadenti in “zona di aree per
l'istruzione” e “zona per parchi giochi e sports”, ai fini del calcolo della indennità di espropriazione, sono qualificabili come legalmente edificabili, pur con tutte le limitazioni della edificabilità derivanti dal vincolo cimiteriale, dalle caratteristiche del bene e dalla destinazione di P.R.G.; ha aggiunto un riferimento all'art. 19, co. 2, della legge della n. 3/2005, CP_4 peraltro inutilizzabile poiché trattasi di disposizione dichiarata incostituzionale con sentenza n. 2022 in quanto “espressamente derogatorio delle previsioni statali in materia di indennizzo e assegna a una categoria di beni – le aree a standard soggette a vincolo conformativo – il connotato dell'edificabilità legale, che, invece, è smentito dalla disciplina urbanistica” e di conseguenza “non opera sul terreno della legislazione urbanistica, ma, nel distaccarsi da questa, interviene solo a fini indennitari sulla qualitas rei, recidendo ogni nesso con il valore di mercato dei relativi beni e alterando lo statuto della proprietà, così invadendo la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile”, ed all'art. 20 della stessa legge quanto all'edificabilità di fatto;
con riguardo alla vicenda in esame, ha rimarcato che la zona è urbanizzata e sono presenti dotazioni infrastrutturali e opere di urbanizzazione le quali incidono sulla pag. 8/16 misura dell'indennità da riconoscere al proprietario nel senso che condizionano il valore venale del bene;
ha, altresì, evidenziato che, secondo il principio di perequazione urbanistica, non si può realizzare alcuna trasformazione urbana senza che esista un adeguato beneficio per la collettività in termini di aree verdi, infrastrutture e più in generale servizi per la collettività e che tale beneficio non deve essere ottenuto a scapito di alcuni proprietari e a vantaggio di altri che ne traggano direttamente o indirettamente consistenti vantaggi, urbanistici ed economici.
Tanto premesso, il c.t.u. ha determinato l'indennità di espropriazione delle aree ricadenti in zona “zona di aree per l'istruzione” e “zona per parchi giochi e sports” riferita al tempo del decreto di espropriazione, in base ai criteri previsti dall'art. 37 del d.p.r. n. 327/2001, tenendo conto del valore di mercato dei terreni, da correlare alla loro natura, alla loro vocazione ed ai vincoli esistenti, mentre con riguardo alle aree ricadenti in “zona verde di rispetto”, non aventi vocazione edificatoria, ha determinato la relativa indennità in applicazione dei criteri ex art. 40 del d.p.r. n. 327 cit. per le aree non edificabili, in base al criterio del valore agricolo;
in particolare, per le prime, dopo aver ricercato senza successo presso studi notarili e l'Agenzia delle Entrate atti di compravendita di terreni ubicati nella stessa zona aventi eguale destinazione urbanistica posti in essere in epoca prossima all'epoca dell'espropriazione (11 settembre 2023), ha optato per il metodo diretto o sintetico secondo cui il valore dell'area è stimato come quota percentuale del costo dell'edificato ed è pervenuto ai valori unitari per metro quadro di suolo, considerando la quota del
15% di tali valori unitari, calcolata tra un minimo del 15% ed un massimo del 20% in base a caratteristiche del suolo, posizione e livello di urbanizzazioni presenti nella zona, nel caso di specie tenendo conto del contesto ambientale e socio-economico, della vicinanza allo stabilimento siderurgico ex Ilva, per poi deprezzare i valori unitari così calcolati in ragione della limitazione imposta dal vincolo cimiteriale;
a quest'ultimo riguardo ha sostenuto che, nonostante l'esistenza del vincolo di inedificabilità connaturato alla fascia di rispetto cimiteriale, le potenzialità edificatorie delle aree espropriate ricadenti in “zona di aree per l'istruzione” e in “zona per parchi giochi e sports”, possono essere trasferiti nell'ambito di un piano attuativo all'interno di uno pag. 9/16 stesso comparto edificatorio in considerazione della inedificabilità imposta dal vincolo cimiteriale ed ha valutato che, se ciò comporta l'impossibilità di interventi edilizi diretti nell'area oggetto di esproprio, nel contempo implica la possibilità di trasferire in altro luogo la potenzialità edificatoria, evidenziando tuttavia che una siffatta “procedura” comporta maggiori oneri e limitazioni all'utilizzo e godimento del bene e, di conseguenza, giustifica un deprezzamento stimato nella percentuale del 40%, segnalando che tale deprezzamento equivale a stimare il valore di mercato come media tra il valore del suolo considerato edificabile ed il valore del suolo agricolo;
moltiplicando il valore unitario come determinato per le superfici espropriate (mq 8.069 quanto alle aree per istruzione, mq 11.517 mq quanto alle aree parchi giochi e sport), ha ottenuto l'indennità di espropriazione corrispondente al più probabile valore venale dell'area edificabile ammontante ad euro 509.942,86; con riguardo alle aree ricadenti in “zona verde di rispetto”, non aventi vocazione edificatoria, ha calcolato la relativa indennità applicando i criteri previsti dall'art. 40 del d.p.r. n. 327/2001 per le aree non edificabili e dunque in base al criterio del valore agricolo, determinato - in base ad indagini di mercato effettuate dal medesimo sui valori agricoli medi di terreni seminativi ubicati nell'agro di , considerando l'assenza CP_1 di colture particolari e la allocazione in contesto urbano - in euro 2,00 a metro quadro, per un totale di euro 4.702,00 (euro 2,00 x mq 2.351), importo che, sommato a quello di euro 509.942,86 indicato in precedenza, conduce all'importo di euro 514.644,86, da maggiorarsi della percentuale del 10% ai sensi dell'art. 37 d.p.r. n. 327/2001, per un totale di euro 566.109,34; infine, quanto ai manufatti per i quali la ha chiesto il riconoscimento Parte_1 della relativa indennità, evidenziato che, ai sensi dell'art. 38 del d.p.r. n. 327/2001, essa può essere riconosciuta solo per le costruzioni legittimamente edificate, ha rilevato che nella vicenda in esame non è stata fornita documentazione comprovante lo stato legittimo dei manufatti e che dalla documentazione in atti risulta che il Comune di ha anzi rigettato la domanda di condono edilizio presentata dalla CP_1 ed emesso ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, Parte_1 sicché, in difetto di stato legittimo delle costruzioni esistenti e già demolite all'atto dei sopralluoghi del 18 luglio 2024, non è riconoscibile alcuna indennità di espropriazione. pag. 10/16 Ebbene, le conclusioni a cui perviene il c.t.u., pur partendo dalla corretta illustrazione della nozione del vincolo cimiteriale e di ciò che esso comporta, non sono condivisibili, eccettuate quelle da ultimo riportate riguardanti le costruzioni presenti sui terreni espropriati.
Deve considerarsi che per costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 2 agosto 2012, n.
13923, Cass. 22 aprile 2010 n. 9631, Cass. 29 novembre 2006, n. 25364, Cass. 23 giugno 2004 n. 11669) e secondo la Corte costituzionale (sentenze n. 133/1971, n.
79/1971 e n. 63/1970), l'art. 338 del r.d. n. 1265/1934 non consente di considerare edificabile un suolo rientrante nella zona di rispetto cimiteriale ed assoggettato al relativo vincolo atteso che esso integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, in ragione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto neppure da parte dello strumento urbanistico, connotante in maniera obiettiva una pluralità indifferenziata di immobili che si trovino in rapporto di vicinanza o contiguità con i cimiteri. Ne deriva che tale vincolo non arreca alcun deprezzamento del quale debba tenersi conto in sede di determinazione del valore dell'immobile, difettando il nesso di causalità diretto sia con l'ablazione, sia con l'esercizio del pubblico servizio a cui l'opera è destinata (ex plurimis Cass. 20 dicembre 2016, n. 26326).
Nella vicenda in esame, come si è visto, il vincolo cimiteriale riguarda tutte le aree oggetto di esproprio ricadenti nella fascia di rispetto di m 200 dal muro di cinta del
Cimitero di San UN, già cogente al tempo dell'atto ablativo in esame, come chiaramente e correttamente affermato dal c.t.u., in quanto imposto dal r.d. n.
1265/1934. E' indifferente che la fascia di rispetto in questione non risulti perimetrata nelle tavole di P.R.G. atteso che quest'ultimo non potrebbe derogare tout court al limite legale, peraltro preesistente, il quale prevale su ogni diversa previsione del P.R.G.
(Cass. n. 26326/2016 cit.). Tutte le aree espropriate oggetto di causa sono dunque soggette a vincolo assoluto di inedificabilità.
Ne consegue che, ai fini della quantificazione dell'indennità, non conta la destinazione urbanistica di quelle aree emergente dal Certificato di destinazione urbanistica.
Tanto esclude ogni fondamento all'assunto secondo cui nel calcolo dell'indennità di espropriazione debba o possa tenersi conto delle potenzialità edificatorie dei terreni che pag. 11/16 figurano come ricadenti in “zona di aree per l'istruzione” e in “zona per parchi giochi e sports” e della possibilità di trasferimento di tali potenzialità nell'ambito di un piano attuativo all'interno di uno stesso comparto edificatorio in considerazione della inedificabilità imposta dal vincolo cimiteriale come ritenuto dal c.t.u. e come prospettato in sostanza dalla Congregazione ricorrente.
A prescindere infatti dalle concrete opportunità di trasferimento della cubatura in verità solo ipotizzate dal c.t.u., i terreni espropriati non hanno alcuna potenzialità edificatoria, preclusa dal fatto di essere soggetti a vincolo cimiteriale promanante direttamente dalla legge sicché il ragionamento seguito dal c.t.u. sconta il vizio di fondo di averne considerato le potenzialità edificatorie in base a quanto risultava dalla certificazione di destinazione urbanistica. Tanto meno è consentito parametrare l'indennità al valore delle aree circostanti, suscettibili di utilizzazione privata.
Ne deriva che i su indicati terreni vanno indennizzati in base all'art. 40 d.p.r. n.
327/2001 nella formulazione conseguente alla pronuncia di incostituzionalità ad opera della sentenza n. 181/2011 nella parte in cui prevede, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio di un'area non edificabile, l'applicazione del criterio del valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona o in atto nell'area da espropriare. Altrimenti detto, deve tenersi conto del valore di mercato del bene ablato in ragione delle possibilità concrete di sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo pur senza raggiungere i livelli dell'edificatorietà in modo che sia assicurato un ristoro congruo, serio e adeguato, anche se non necessariamente del tutto coincidente con il valore venale posto che l'eventuale sacrificio che ne derivi per il privato è funzionale al raggiungimento di fini di pubblica utilità (si veda sentenza Corte cost. 24 ottobre 2007 n. 348 al paragrafo 5.6).
In tali termini si è costantemente espressa la S.C. rilevando, altresì, che ricade sull'espropriato dimostrare un'effettiva e documentata valutazione di mercato che rispecchi possibilità intermedie tra l'agricola e l'edificatoria, per esempio parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti e consimili o, in alternativa, dimostrare che il valore agricolo del fondo, con le colture ed i manufatti ivi esistenti, sia superiore rispetto a quello determinato attraverso l'incostituzionale pag. 12/16 meccanismo dei VAM, secondo quanto previsto dall'art. 40, co. 1, d.p.r. n. 327/2001, non investito dalla pronuncia di incostituzionalità, che ha riguardato i commi 2 e 3.
Nel caso di specie va considerato che i terreni in questione sono terreni classificati quali terreni seminativi ma incolti.
Come si è detto sopra il c.t.u., nell'esprimere la stima della superficie classificata quale
“zona verde di rispetto”, non aventi vocazione edificatoria, ha calcolato l'indennità di espropriazione in applicazione dei criteri previsti dall'art. 40 del d.p.r. n. 327/2001 per le aree non edificabili e dunque in base al criterio del valore agricolo e, più in dettaglio, ha tenuto conto - in base ad indagini di mercato effettuate dal medesimo - del valore agricolo medio dei terreni seminativi, stante l'assenza di colture particolari, ubicati nell'agro di , pari ad euro 15.000,00 a ettaro, aumentato ad euro 20.000,00 a CP_1 ettaro in considerazione dell'allocazione in contesto urbano, pervenendo alla stima di euro 2,00 a metro quadro.
Per resto il c.t.u. non ha indicato altri elementi di valutazione idonei a stimare utilizzi dei terreni espropriati alternativi rispetto a quelli edificatori purché compatibili con il vincolo cimiteriale idonei ad incidere accrescendolo sulla stima effettuata in base ai criteri fissati dal testo unico all'art. 40 per i terreni non edificabili. Né alcuna utile allegazione è stata svolta dalla Congregazione.
Assumendo, pertanto, a parametro di valutazione la stima a metro quadro operata dal c.t.u. (euro 2,00/mq) ed applicandola alla estensione complessiva delle aree espropriate calcolata in consulenza, peraltro coincidente con quella dello studio di fattibilità, si perviene all'importo totale di euro 43.874,00 (euro 2,00 x mq 21.937).
Tale stima può tenersi ferma, anche se contestata dal sulla base delle CP_1 osservazioni del proprio c.t.p. IN. sul rilievo che si tratta di terreni Persona_2 non coltivabili ubicati in contesto urbano ma altamente inquinato, e di fatto incolte, i quali, pertanto, andrebbero stimati in misura pari al valore agricolo medio di euro
803,00 ad ettaro. Al riguardo il c.t.u. ha replicato ribadendo che, in virtù dell'art. 40 del d.p.r. n. 327/2001 dettato per la “Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di area non edificabile”, deve tenersi conto del valore agricolo e delle caratteristiche concrete delle aree espropriate, tra cui quella di essere terreni ricadenti in contesto urbano, ed ha evidenziato che il riferimento dell'IN. al tipo di coltura Persona_2
pag. 13/16 (“incolto”) e al valore tratto dal n. 151 del 29 settembre 2011 per l'annualità CP_5
2010 non è attendibile poiché i V.A.M. disponibili si fermano all'annualità 2011 e comunque non riportano la condizione del terreno come “incolto”; ha ripetuto di aver dunque utilizzato il valore di mercato per terreni “seminativi” a cui va parametrata la stima in assenza di particolari colture;
ha poi spiegato di aver considerato il valore di euro 15.000,00 a ettaro, e quindi, di euro 1,50 a metro quadro, maggiorata di euro 0,50 a metro quadro poiché, pur considerato che su terreni di quel tipo ricadenti in contesto urbanizzato non sarebbero praticabili delle coltivazioni, la vicinanza ad area edificabile ne accresce il valore potenziale. Le repliche del c.t.u. appaiono persuasive e idonee a superare i rilievi del c.t.p. del Esse si pongono in linea con l'art. 40 d.p.r. n. CP_1
327/2001, come risultante a seguito della sentenza n. 348/2011 su citata, il quale richiede che si calcoli il valore venale del bene pur partendo dalla sua inedificabilità.
Nulla può poi riconoscersi in relazione ai manufatti presenti sulle aree espropriate risultando corretto quanto accertato e valutato dall'IN. ai sensi dell'art. 38 del CP_2
d.p.r. n. 327/2001, alla cui esposizione, riportata in precedenza, si rimanda.
Ogni altra questione, argomentazione o difesa esposta dalle parti rimane assorbita dalle considerazioni che precedono.
Devono ora svolgersi alcune considerazioni sulla natura del presente procedimento, sul suo oggetto e sul conseguente perimetro.
La domanda della è una domanda di accertamento dell'indennità di Parte_1 espropriazione formulata dopo il rifiuto dell'indennità provvisoria offerta dal Comune che, pertanto, ha perso ogni effetto.
In tali casi la determinazione dell'indennità di espropriazione deve avvenire in base ai criteri legali applicabili alla procedura ablatoria sulla base delle caratteristiche del fondo espropriato e non è configurabile, a differenza dell'opposizione alla stima definitiva ove l'espropriante non formuli una domanda riconvenzionale, il divieto di reformatio in peius, con la conseguenza che dalla indennità provvisoria offerta dal Comune non derivano limiti alla determinazione giudiziale di quanto dovuto alla Congregazione ricorrente (arg. ex plurimis da Cass. 13 giugno 2006, n. 13668, Cass. 27 gennaio 2005,
n. 1701).
pag. 14/16 Del resto, l'offerta di un'indennità provvisoria, la quale, se accettata, previene ogni contenzioso, risponde all'esigenza di favorire la definizione del procedimento in tempi rapidi sicché i criteri seguiti in sede amministrativa per la sua determinazione possono anche essere ispirati da una legittima finalità acceleratoria, estranea, tuttavia, alla determinazione giudiziale.
Il presente giudizio, pur introdotto e trattato facendo ricorso al medesimo strumento processuale dell'opposizione alla stima definitiva, è quindi diverso da quello con cui si intenda contestare l'indennità definitiva, ove invece vige il difetto di reformatio in peius in difetto di domanda riconvenzionale da parte dell'ente espropriante.
In conclusione, vista la domanda di determinazione dell'indennità di espropriazione proposta dalla Congregazione ricorrente, quest'ultima va quantificata in euro 43.874,00.
Si dà atto del pacifico deposito di un'indennità provvisoria di maggior importo da parte del sicché non vi è spazio per la liquidazione di accessori (si veda ex Controparte_1 plurimis Cass. 27 gennaio 2005, n. 1701). Inoltre, in difetto di domanda riconvenzionale restitutoria dell'eccedenza, alcuna altra pronuncia deve essere adottata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo in base ai parametri medi previsti dal d.m. n.
147/2022 per le cause di valore indeterminabile di complessità media e tenuto conto delle attività espletate, vanno poste a carico della ricorrente considerata Parte_1
l'eccessività delle indennità prospettata rispetto a quanto qui accertato come dovuto, ad eccezione delle spese di c.t.u. le quali, nell'importo liquidato con separato decreto, restano in via definitiva a carico delle parti in percentuale paritaria in quanto le indagini condotte si sono rivelate obiettivamente necessarie ai fini della decisione della controversia.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla nei Parte_3 confronti del di , così provvede: CP_1 CP_1 determina in euro 43.874,00 l'indennità di espropriazione dovuta dal CP_1
alla a seguito del
[...] Parte_3
Decreto Dirigenziale n. 2 dell'11 settembre 2023;
pag. 15/16 condanna la su indicata alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1
, liquidate in euro 12.156,00 per compensi professionali, oltre spese Controparte_1 generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge e se dovute;
pone in via definitiva le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico delle parti in percentuale paritaria.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Il Presidente est.
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 16/16
Civile - composta dai magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere sul ricorso proposto da del CUORE (c.f. Parte_1 Pt_2
), rappr. e dif. da Avv. Matteo Tarricone e da Avv. Pierluigi Panniello P.IVA_1 contro
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv. Giovanna Liuzzi e Controparte_1 P.IVA_2 da Avv. Angela Maria Buccoliero ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 23 ottobre 2023, la Parte_3
[d'ora innanzi solo , quale proprietaria di un suolo nel
[...] Parte_1
Comune di - distinto in Catasto al fg. 201, p.lle 21160, 2282, 2284, 2286 e 266 CP_1 sub 1 - di estensione complessiva pari a mq 21.937, ha premesso che il detto suolo, situato all'interno del Quartiere Tamburi e ricadente in buona parte nella fascia di rispetto cimiteriale del limitrofo Cimitero di San UN, è stato oggetto di espropriazione per pubblica utilità da parte del finalizzata alla Controparte_1 realizzazione di una fascia verde con alberature, di un parcheggio pubblico e di un'area attrezzata con locali tecnici, commerciali e punti di ristoro, nel cui ambito con decreto dirigenziale n. 2 dell'11 settembre 2023 è stata disposta l'espropriazione definitiva degli immobili su indicati eseguita in data 25 settembre 2023 con l'immissione in possesso del ha poi lamentato che con determina dirigenziale LL.PP. n. 6682 del 30 CP_1 settembre 2021, notificata alla deducente il 18 novembre 2021, l'indennità provvisoria di esproprio era stata determinata in euro 75.849,12, non accettata e dunque depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti, nonostante le osservazioni indirizzate al CP_1
avverso lo studio di fattibilità contenente le stime delle aree espropriate;
in
[...] particolare, ha ricordato che il suo tecnico di sua fiducia, IN. , oltre a Persona_1 segnalare inesattezze procedurali (atteso che il avrebbe dovuto procedere alla CP_1 riduzione della fascia di rispetto cimiteriale prima di avviare l'espropriazione stante la previsione progettuale di involucri e/o strutture non compatibili con il vincolo di inedificabilità assoluto quale quello cimiteriale), aveva contestato i criteri correttivi della potenzialità edificatoria delle aree espropriate applicati nel su menzionato studio di fattibilità per il calcolo dell'indennità di esproprio in ragione del vincolo cimiteriale e della vicinanza all'impianto siderurgico;
più in dettaglio, con riguardo al coefficiente riduttivo dell'80% per la presenza del vincolo cimiteriale, ha fatto presente che l'IN.
aveva rilevato che la inedificabilità correlata a detto vincolo inficiava solo Persona_1 marginalmente il valore dell'area stante la natura edificatoria di gran parte dei terreni oggetto di esproprio, secondo le risultanze del certificato di destinazione urbanistica, con conseguente trasferibilità dei diritti edificatori, da ritenersi comunque liberamente commerciabili in applicazione del principio di perequazione, mentre, con riguardo all'ulteriore deprezzamento di circa il 50% per la vicinanza all'impianto siderurgico, aveva evidenziato la imputabilità esclusiva all'amministrazione del degrado e dello stato di inquinamento in ragione dell'allocazione dell'impianto sicché non se ne poteva far ricadere i danni sui proprietari delle aree limitrofe, ed aveva concluso stimando il valore complessivo dell'indennità dovuta in euro 1.000.000,00; tanto premesso, puntualizzato che non era stata determinata l'indennità definitiva, ha formulato domanda volta alla determinazione giudiziale della indennità di espropriazione, con vittoria delle spese di lite.
Il , nel costituirsi in giudizio, ha dedotto che la fascia di rispetto Controparte_1 prevista dall'art. 338 t.u. delle leggi sanitarie (r.d. 1265/1934) costituisce un vincolo assoluto di inedificabilità valevole per qualsiasi manufatto edilizio anche non abitativo e non consente in alcun modo l'allocazione di edifici e comunque di opere incompatibili con il ridetto vincolo, e tanto indipendentemente dal recepimento in strumenti urbanistici;
ha quindi sostenuto che non possono essere considerate legittime le costruzioni realizzate, con o senza permesso, nella fascia di rispetto, pari a m 200, misurata dal muro di cinta del cimitero, una volta apposto il vincolo;
ha contestato che pag. 2/16 possano essere considerate a fini valutativi previsioni edificatorie o destinazioni urbanistiche in contrasto con il vincolo;
ha negato, altresì, che possa trovare applicazione nel caso di specie la perequazione della volumetria realizzabile sugli immobili oggetto di esproprio in difetto di variante al vigente strumento urbanistico, variante mai richiesta dalla ricorrente e comunque non attuabile, sicché Parte_1 non è un fattore suscettibile di essere preso in considerazione ai fini della determinazione, ai sensi dell'art. 32, co. 1, d.p.r. n. 327/2001, del valore venale dei beni ablati;
infine e per completezza, ha segnalato che, in alternativa alla metodologia seguita per la determinazione della stima effettuata, il deducente, stante la presenza del vincolo cimiteriale, avrebbe potuto considerare il valore agricolo medio come stabilito dal d.p.r.
n. 327 in ipotesi di espropriazione di aree non edificabili, valore che avrebbe portato certamente ad una quantificazione economica nettamente più bassa;
ha concluso invocando il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
E' stata disposta c.t.u., affidata all'IN. a cui è stato richiesto, CP_2 impregiudicata ogni altra questione, di quantificare - previa descrizione dell'iter amministrativo della vicenda per cui è causa e dei terreni oggetto di espropriazione -
l'indennità spettante alla Congregazione ricorrente secondo i criteri di legge.
A seguito dell'espletamento dell'incarico ed all'esito del deposito delle note difensive finali autorizzate, la causa è stata assunta in riserva per la decisione collegiale.
***
Con riferimento al procedimento di espropriazione, sulla base di quanto accertato e descritto dal c.t.u., si premette quanto segue.
Con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di n. 168/2019 del 19 CP_1 luglio 2019 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica riguardante i
“lavori di cui al Contratto Istituzionale di Sviluppo per l'area di - CP_1
Finanziamento CIPE giusta Delibera n° 100 del 23/12/2015, pubblicata in G.U. il
29/03/2016 - FORESTAZIONE NA DI (zona nord)”;
con nota prot. n. 48648 del 20 aprile 2020, il comunicava alla Controparte_1
Congregazione ricorrente l'avvenuta approvazione, con l'anzidetta Delibera G.C. n.
pag. 3/16 168/2019, del “progetto di fattibilità tecnica ed economica” dei lavori di “forestazione urbana phytoremediation (zona Nord)”, da realizzare al rione Tamburi e la invitava a presentare eventuali osservazioni entro il termine di giorni trenta;
con pec del 19 maggio 2020 la Congregazione trasmetteva le proprie osservazioni allegate agli atti di causa, valutate “non accoglibili” dalla Direzione Lavori Pubblici del
Comune di , con nota prot. int. N. 856 del 4 novembre 2020; con Deliberazione CP_1 di Consiglio Comunale n. 165/2020 del 28 novembre 2020: a) venivano rigettate le osservazioni intervenute da parte della Congregazione e dalla Controparte_3 nonché da CA NI (già Istituto Autonomo Case Popolari Taranto), sulla
[...] base della nota della Direzione Lavori Pubblici del prot. int. n. 856 Controparte_1 del 4 novembre 2020; b) veniva approvato il progetto definitivo dei “lavori di cui al
Contratto Istituzionale di Sviluppo per l'area di - Finanziamento CIPE giusta CP_1
Delibera n°100 del 23/12/2015, pubblicata in G.U. il 29/03/2016 - FORESTAZIONE
NA DI (zona nord)”; c) veniva dichiarato che, ai sensi dell'art. 8, co. 2, della Legge Regionale 22 febbraio 2005 n. 3, l'approvazione costituiva
Variante al vigente strumento urbanistico P.R.G., senza la necessità di approvazione regionale, e si disponeva l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, necessario all'acquisizione delle aree interessate;
d) veniva dichiarata la pubblica utilità dell'opera pubblica di cui al progetto definitivo dei approvati;
e) veniva dato mandato all'Ufficio
Espropri del Comune di affinché provvedesse a dare corso alla procedura CP_1 espropriativa in conformità al d.p.r. n. 327/2001 ed alla legge regionale n. 5/2003, secondo il Piano Particellare di Esproprio allegato al progetto approvato;
con nota prot. n. 0171640/2021 del 18 novembre 2021, sulla base della Determinazione
Dirigenziale LL.PP. n. 6682/2021 cit., il Dirigente del Settore Lavori Pubblici del
Comune di comunicava alla Congregazione ricorrente che l'indennità CP_1 provvisoria di esproprio riferita agli immobili siti in censiti in catasto al fg. 201 CP_1
p.lle 2156-2158-266-2160, estesi complessivamente mq 21.937, ai sensi degli artt. 37 e
38 del d.p.r. n. 327/2001 era stata quantificata in euro 75.849,12;
a seguito della suddetta nota, la non aveva accettato l'indennità offerta;
Parte_1
pag. 4/16 con Decreto Dirigenziale n. 2 dell'11 settembre 2023 era stata disposta l'espropriazione definitiva, con trasferimento del diritto di proprietà in capo al Comune di , degli CP_1 immobili interessati dai lavori di forestazione urbana phitoremediation (zona nord), tra cui quelli intestati alla ricorrente;
Parte_1 con verbale di immissione in possesso e stato di consistenza del 25 settembre 2023 venivano immessi nel possesso del i beni immobili corrispondenti Controparte_1 alle p.lle 2160-2282-2284-2286 e la p.lla 266 sub 1 del foglio di mappa 201 del Comune di . CP_1
Tanto premesso, si legge nella relazione di consulenza che:
‣ le aree oggetto di espropriazione sono collocate a nord della città di , in CP_1 quartiere Taburi e in prossimità del Cimitero di San UN, in una fascia ubicata tra
Via Lisippo e Via Cimitero, in zona completamente urbanizzata, in quanto vi si riscontra la presenza di servizi pubblici quali viabilità, acquedotto, fognatura, gas, pubblica illuminazione, rete in fibra ottica, in particolare su Via Lisippo, ed a prevalente utilizzo residenziale, con la notazione che nelle immediate vicinanze sono presenti anche abitazioni realizzate dall'ex IACP, ora CA NI, nonché esercizi commerciali;
‣ le particelle catastali corrispondenti alle anzidette aree al principio dell'intera procedura avevano numerazione e consistenza diversa come riscontrabile nello stralcio di mappa catastale storica in Allegato n. 13, atteso che, a seguito del frazionamento del
24 febbraio 2020, le particelle 2156 e 2158 erano state soppresse generando le particelle
2282-2284-2286;
‣ dal certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune su richiesta dell'IN.
in data 29 ottobre 2024, e dall'analisi del P.R.G. vigente si evince che la CP_2 destinazione urbanistica delle particelle è la seguente:
p.lle 2160 e 2284: “zona di aree per l'istruzione”, disciplinata dall' art. 23 delle N.T.A del P.R.G. vigente (A11);
- p.lla 266: “zona di aree per l'istruzione”, disciplinata dall'art. 23 delle N.T.A del
P.R.G. vigente, particella che lambisce la “strada di P.R.G.”;
- p.lla 2282: in parte “zona verde di rispetto” disciplinata dall'art. 13 delle N.T.A del
P.R.G. vigente e in parte “zona di aree per l'istruzione” disciplinata dall'art. 23 delle
N.T.A del P.R.G. vigente (A11); pag. 5/16 - p.lla 2286: in parte “zona verde di rispetto” disciplinata dall'art. 13 delle N.T.A del
P.R.G. vigente e in parte “zona per parchi giochi e sports” disciplinata dall'art. 22 delle
N.T.A del P.R.G. vigente (A10) nonché marginalmente “strada di P.R.G.”.
Il c.t.u., dopo aver riportato gli indici di fabbricabilità territoriale, di fabbricazione e di copertura propri di ciascuna delle anzidette zone, ha poi accertato che:
‣ a differenza del certificato di destinazione urbanistica allegato agli atti di causa prot. n.
227217/2023 risalente al 28 settembre 2023, nel certificato rilasciato su sua richiesta si indica che le p.lle 266 e 2286 lambiscono “strada di P.R.G.” marginalmente ed ha spiegato che ciò è dovuto alla inevitabile imprecisione nella sovrapposizione grafica delle particelle catastali sulla tavola di P.R.G., aggiungendo che, comunque, la porzione di “strada di P.R.G.” risultante è trascurabile.
‣ l'intera superficie espropriata ricade nella fascia di rispetto cimiteriale avente una profondità di m 200 a partire dal perimetro del cimitero di San UN, ai sensi dell'art. 338 del r.d. n.1265/1934 benché tale perimetrazione non sia riportata sulle tavole di P.R.G..
Sin qui i dati di fatto documentali e comunque non contestati.
Si osserva sin d'ora che l'espropriazione non ha dato luogo a nessuna frazione residua o porzione di aree adiacenti a quanto espropriato.
L'IN. ha di seguito illustrato le caratteristiche e le finalità del vincolo cimiteriale, CP_2 corredate di riferimenti giurisprudenziali, così riassumibili: • il vincolo ha carattere assoluto e non consente in alcun modo la costruzione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare, quali le esigenze di natura igienico- sanitaria, la salvaguardia della sacralità che connota i luoghi destinati alla sepoltura, il mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale, come statuito da
Cons. Stato n. 9302/2023 e Cons. Stato n. 949/2016; • il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ope legis e integra una limitazione legale della proprietà
a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto, come si ricava da Cons. di Stato n. 3317/2020 e n. 5862/2019; • il vincolo in esame ha natura conformativa ed è sganciato dalle esigenze immediate della pianificazione urbanistica, nel senso che esso si impone di per sé, con efficacia diretta, pag. 6/16 indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, secondo quanto si legge in Cons. Stato n. 5544/2013 e Cass. n. 26326/2016; • la situazione di inedificabilità prodotta dal vincolo cimiteriale può essere rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell'art. 338, co. 5, r.d. n.1265/1934; • il procedimento attivabile dai singoli proprietari all'interno della zona di rispetto è soltanto quello finalizzato agli interventi di cui al settimo comma dell'art. 338 del cit. r.d. n. 1265 (recupero o cambio di destinazione d'uso di edificazioni preesistenti) mentre resta attivabile nel solo interesse pubblico la procedura di riduzione della fascia inedificabile, come stabilito da
Cons. Stato n. 3410/2014 e n. 3667/2015; venendo al caso di specie, ha concluso che il vincolo in questione è a tutti gli effetti operante sulle aree oggetto di esproprio, nonostante non sia perimetrata la corrispondente fascia nelle tavole di P.R.G. e sebbene non si comprenda la destinazione data alle aree oggetto di esproprio dal nel vigente P.R.G. Controparte_1 considerato che al momento della sua approvazione (1978) il limite del Cimitero di San
UN era già individuato nella attuale conformazione e la norma della fascia di rispetto di m 200 già cogente in quanto imposta dal r.d. n. 1265/1934 cit..
Passando al quesito volto alla determinazione dell'indennità di espropriazione, in via preliminare l'IN. , richiamato l'art. 32 d.p.r. n. 325/2001, ha stabilito di dover CP_2 procedere alla stima dando applicazione ai parametri ex art. 37 d.p.r. n. 327 cit. per le aree edificabili ed ai parametri ex art. 40 d.p.r. n. 327 cit. per le aree non edificabili nonché applicando l'art. 38 del medesimo d.p.r. n. 327 avuto riguardo alle costruzioni, tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici, della destinazione urbanistica, delle possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento della emanazione del decreto di esproprio (11 settembre 2023); più in dettaglio, ha accertato che le particelle 2160-2282-2284-2286-266 del Foglio di mappa 201 ricadono complessivamente nella vigente Variante Generale al P.R.G. del
Comune di nelle zone con le estensioni di seguito specificate: in “zona di aree CP_1 per l'istruzione” per complessivi mq 8.069 mq;
in “zona per parchi giochi e sports” per complessivi mq 11.517 mq;
in “zona verde di rispetto” per complessivi mq 2.351, ed ha ribadito che le aree espropriate sono collocate per l'intero nella fascia di rispetto pag. 7/16 cimiteriale avente una profondità di m m 200 a partire dal perimetro del Cimitero di San
UN ai sensi dell'art. 338 del r.d. n. 1265/1934; ha poi calcolato l'indennità di espropriazione sulla base della zonizzazione risultante dal
Certificato di Destinazione Urbanistica ritenendo che le aree espropriate ricadenti in
“zona di aree per l'istruzione” ed in “zona per parchi giochi e sports”, ove dagli artt. 22
e 23 delle N.T.A. del P.R.G. del è prevista la realizzabilità, previa Controparte_1 approvazione di un piano attuativo P.P. e P.d.L., di parchi e impianti sportivi (art. 22) e di costruzioni destinate a scuole e attrezzature ad esse inerenti (art. 23), rimarcando che non sono esclusi interventi di iniziativa privata, oltre a quelli di iniziativa pubblica;
ha osservato che, nonostante il vincolo di inedificabilità dettato dalla fascia di rispetto cimiteriale, le potenzialità edificatorie delle aree espropriate ricadenti nelle anzidette zone possono essere trasferite nell'ambito di un piano attuativo all'interno di uno stesso comparto edificatorio in considerazione della inedificabilità imposta dal vincolo cimiteriale e ha concluso che le aree espropriate ricadenti in “zona di aree per
l'istruzione” e “zona per parchi giochi e sports”, ai fini del calcolo della indennità di espropriazione, sono qualificabili come legalmente edificabili, pur con tutte le limitazioni della edificabilità derivanti dal vincolo cimiteriale, dalle caratteristiche del bene e dalla destinazione di P.R.G.; ha aggiunto un riferimento all'art. 19, co. 2, della legge della n. 3/2005, CP_4 peraltro inutilizzabile poiché trattasi di disposizione dichiarata incostituzionale con sentenza n. 2022 in quanto “espressamente derogatorio delle previsioni statali in materia di indennizzo e assegna a una categoria di beni – le aree a standard soggette a vincolo conformativo – il connotato dell'edificabilità legale, che, invece, è smentito dalla disciplina urbanistica” e di conseguenza “non opera sul terreno della legislazione urbanistica, ma, nel distaccarsi da questa, interviene solo a fini indennitari sulla qualitas rei, recidendo ogni nesso con il valore di mercato dei relativi beni e alterando lo statuto della proprietà, così invadendo la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile”, ed all'art. 20 della stessa legge quanto all'edificabilità di fatto;
con riguardo alla vicenda in esame, ha rimarcato che la zona è urbanizzata e sono presenti dotazioni infrastrutturali e opere di urbanizzazione le quali incidono sulla pag. 8/16 misura dell'indennità da riconoscere al proprietario nel senso che condizionano il valore venale del bene;
ha, altresì, evidenziato che, secondo il principio di perequazione urbanistica, non si può realizzare alcuna trasformazione urbana senza che esista un adeguato beneficio per la collettività in termini di aree verdi, infrastrutture e più in generale servizi per la collettività e che tale beneficio non deve essere ottenuto a scapito di alcuni proprietari e a vantaggio di altri che ne traggano direttamente o indirettamente consistenti vantaggi, urbanistici ed economici.
Tanto premesso, il c.t.u. ha determinato l'indennità di espropriazione delle aree ricadenti in zona “zona di aree per l'istruzione” e “zona per parchi giochi e sports” riferita al tempo del decreto di espropriazione, in base ai criteri previsti dall'art. 37 del d.p.r. n. 327/2001, tenendo conto del valore di mercato dei terreni, da correlare alla loro natura, alla loro vocazione ed ai vincoli esistenti, mentre con riguardo alle aree ricadenti in “zona verde di rispetto”, non aventi vocazione edificatoria, ha determinato la relativa indennità in applicazione dei criteri ex art. 40 del d.p.r. n. 327 cit. per le aree non edificabili, in base al criterio del valore agricolo;
in particolare, per le prime, dopo aver ricercato senza successo presso studi notarili e l'Agenzia delle Entrate atti di compravendita di terreni ubicati nella stessa zona aventi eguale destinazione urbanistica posti in essere in epoca prossima all'epoca dell'espropriazione (11 settembre 2023), ha optato per il metodo diretto o sintetico secondo cui il valore dell'area è stimato come quota percentuale del costo dell'edificato ed è pervenuto ai valori unitari per metro quadro di suolo, considerando la quota del
15% di tali valori unitari, calcolata tra un minimo del 15% ed un massimo del 20% in base a caratteristiche del suolo, posizione e livello di urbanizzazioni presenti nella zona, nel caso di specie tenendo conto del contesto ambientale e socio-economico, della vicinanza allo stabilimento siderurgico ex Ilva, per poi deprezzare i valori unitari così calcolati in ragione della limitazione imposta dal vincolo cimiteriale;
a quest'ultimo riguardo ha sostenuto che, nonostante l'esistenza del vincolo di inedificabilità connaturato alla fascia di rispetto cimiteriale, le potenzialità edificatorie delle aree espropriate ricadenti in “zona di aree per l'istruzione” e in “zona per parchi giochi e sports”, possono essere trasferiti nell'ambito di un piano attuativo all'interno di uno pag. 9/16 stesso comparto edificatorio in considerazione della inedificabilità imposta dal vincolo cimiteriale ed ha valutato che, se ciò comporta l'impossibilità di interventi edilizi diretti nell'area oggetto di esproprio, nel contempo implica la possibilità di trasferire in altro luogo la potenzialità edificatoria, evidenziando tuttavia che una siffatta “procedura” comporta maggiori oneri e limitazioni all'utilizzo e godimento del bene e, di conseguenza, giustifica un deprezzamento stimato nella percentuale del 40%, segnalando che tale deprezzamento equivale a stimare il valore di mercato come media tra il valore del suolo considerato edificabile ed il valore del suolo agricolo;
moltiplicando il valore unitario come determinato per le superfici espropriate (mq 8.069 quanto alle aree per istruzione, mq 11.517 mq quanto alle aree parchi giochi e sport), ha ottenuto l'indennità di espropriazione corrispondente al più probabile valore venale dell'area edificabile ammontante ad euro 509.942,86; con riguardo alle aree ricadenti in “zona verde di rispetto”, non aventi vocazione edificatoria, ha calcolato la relativa indennità applicando i criteri previsti dall'art. 40 del d.p.r. n. 327/2001 per le aree non edificabili e dunque in base al criterio del valore agricolo, determinato - in base ad indagini di mercato effettuate dal medesimo sui valori agricoli medi di terreni seminativi ubicati nell'agro di , considerando l'assenza CP_1 di colture particolari e la allocazione in contesto urbano - in euro 2,00 a metro quadro, per un totale di euro 4.702,00 (euro 2,00 x mq 2.351), importo che, sommato a quello di euro 509.942,86 indicato in precedenza, conduce all'importo di euro 514.644,86, da maggiorarsi della percentuale del 10% ai sensi dell'art. 37 d.p.r. n. 327/2001, per un totale di euro 566.109,34; infine, quanto ai manufatti per i quali la ha chiesto il riconoscimento Parte_1 della relativa indennità, evidenziato che, ai sensi dell'art. 38 del d.p.r. n. 327/2001, essa può essere riconosciuta solo per le costruzioni legittimamente edificate, ha rilevato che nella vicenda in esame non è stata fornita documentazione comprovante lo stato legittimo dei manufatti e che dalla documentazione in atti risulta che il Comune di ha anzi rigettato la domanda di condono edilizio presentata dalla CP_1 ed emesso ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, Parte_1 sicché, in difetto di stato legittimo delle costruzioni esistenti e già demolite all'atto dei sopralluoghi del 18 luglio 2024, non è riconoscibile alcuna indennità di espropriazione. pag. 10/16 Ebbene, le conclusioni a cui perviene il c.t.u., pur partendo dalla corretta illustrazione della nozione del vincolo cimiteriale e di ciò che esso comporta, non sono condivisibili, eccettuate quelle da ultimo riportate riguardanti le costruzioni presenti sui terreni espropriati.
Deve considerarsi che per costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 2 agosto 2012, n.
13923, Cass. 22 aprile 2010 n. 9631, Cass. 29 novembre 2006, n. 25364, Cass. 23 giugno 2004 n. 11669) e secondo la Corte costituzionale (sentenze n. 133/1971, n.
79/1971 e n. 63/1970), l'art. 338 del r.d. n. 1265/1934 non consente di considerare edificabile un suolo rientrante nella zona di rispetto cimiteriale ed assoggettato al relativo vincolo atteso che esso integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, in ragione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto neppure da parte dello strumento urbanistico, connotante in maniera obiettiva una pluralità indifferenziata di immobili che si trovino in rapporto di vicinanza o contiguità con i cimiteri. Ne deriva che tale vincolo non arreca alcun deprezzamento del quale debba tenersi conto in sede di determinazione del valore dell'immobile, difettando il nesso di causalità diretto sia con l'ablazione, sia con l'esercizio del pubblico servizio a cui l'opera è destinata (ex plurimis Cass. 20 dicembre 2016, n. 26326).
Nella vicenda in esame, come si è visto, il vincolo cimiteriale riguarda tutte le aree oggetto di esproprio ricadenti nella fascia di rispetto di m 200 dal muro di cinta del
Cimitero di San UN, già cogente al tempo dell'atto ablativo in esame, come chiaramente e correttamente affermato dal c.t.u., in quanto imposto dal r.d. n.
1265/1934. E' indifferente che la fascia di rispetto in questione non risulti perimetrata nelle tavole di P.R.G. atteso che quest'ultimo non potrebbe derogare tout court al limite legale, peraltro preesistente, il quale prevale su ogni diversa previsione del P.R.G.
(Cass. n. 26326/2016 cit.). Tutte le aree espropriate oggetto di causa sono dunque soggette a vincolo assoluto di inedificabilità.
Ne consegue che, ai fini della quantificazione dell'indennità, non conta la destinazione urbanistica di quelle aree emergente dal Certificato di destinazione urbanistica.
Tanto esclude ogni fondamento all'assunto secondo cui nel calcolo dell'indennità di espropriazione debba o possa tenersi conto delle potenzialità edificatorie dei terreni che pag. 11/16 figurano come ricadenti in “zona di aree per l'istruzione” e in “zona per parchi giochi e sports” e della possibilità di trasferimento di tali potenzialità nell'ambito di un piano attuativo all'interno di uno stesso comparto edificatorio in considerazione della inedificabilità imposta dal vincolo cimiteriale come ritenuto dal c.t.u. e come prospettato in sostanza dalla Congregazione ricorrente.
A prescindere infatti dalle concrete opportunità di trasferimento della cubatura in verità solo ipotizzate dal c.t.u., i terreni espropriati non hanno alcuna potenzialità edificatoria, preclusa dal fatto di essere soggetti a vincolo cimiteriale promanante direttamente dalla legge sicché il ragionamento seguito dal c.t.u. sconta il vizio di fondo di averne considerato le potenzialità edificatorie in base a quanto risultava dalla certificazione di destinazione urbanistica. Tanto meno è consentito parametrare l'indennità al valore delle aree circostanti, suscettibili di utilizzazione privata.
Ne deriva che i su indicati terreni vanno indennizzati in base all'art. 40 d.p.r. n.
327/2001 nella formulazione conseguente alla pronuncia di incostituzionalità ad opera della sentenza n. 181/2011 nella parte in cui prevede, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio di un'area non edificabile, l'applicazione del criterio del valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona o in atto nell'area da espropriare. Altrimenti detto, deve tenersi conto del valore di mercato del bene ablato in ragione delle possibilità concrete di sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo pur senza raggiungere i livelli dell'edificatorietà in modo che sia assicurato un ristoro congruo, serio e adeguato, anche se non necessariamente del tutto coincidente con il valore venale posto che l'eventuale sacrificio che ne derivi per il privato è funzionale al raggiungimento di fini di pubblica utilità (si veda sentenza Corte cost. 24 ottobre 2007 n. 348 al paragrafo 5.6).
In tali termini si è costantemente espressa la S.C. rilevando, altresì, che ricade sull'espropriato dimostrare un'effettiva e documentata valutazione di mercato che rispecchi possibilità intermedie tra l'agricola e l'edificatoria, per esempio parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti e consimili o, in alternativa, dimostrare che il valore agricolo del fondo, con le colture ed i manufatti ivi esistenti, sia superiore rispetto a quello determinato attraverso l'incostituzionale pag. 12/16 meccanismo dei VAM, secondo quanto previsto dall'art. 40, co. 1, d.p.r. n. 327/2001, non investito dalla pronuncia di incostituzionalità, che ha riguardato i commi 2 e 3.
Nel caso di specie va considerato che i terreni in questione sono terreni classificati quali terreni seminativi ma incolti.
Come si è detto sopra il c.t.u., nell'esprimere la stima della superficie classificata quale
“zona verde di rispetto”, non aventi vocazione edificatoria, ha calcolato l'indennità di espropriazione in applicazione dei criteri previsti dall'art. 40 del d.p.r. n. 327/2001 per le aree non edificabili e dunque in base al criterio del valore agricolo e, più in dettaglio, ha tenuto conto - in base ad indagini di mercato effettuate dal medesimo - del valore agricolo medio dei terreni seminativi, stante l'assenza di colture particolari, ubicati nell'agro di , pari ad euro 15.000,00 a ettaro, aumentato ad euro 20.000,00 a CP_1 ettaro in considerazione dell'allocazione in contesto urbano, pervenendo alla stima di euro 2,00 a metro quadro.
Per resto il c.t.u. non ha indicato altri elementi di valutazione idonei a stimare utilizzi dei terreni espropriati alternativi rispetto a quelli edificatori purché compatibili con il vincolo cimiteriale idonei ad incidere accrescendolo sulla stima effettuata in base ai criteri fissati dal testo unico all'art. 40 per i terreni non edificabili. Né alcuna utile allegazione è stata svolta dalla Congregazione.
Assumendo, pertanto, a parametro di valutazione la stima a metro quadro operata dal c.t.u. (euro 2,00/mq) ed applicandola alla estensione complessiva delle aree espropriate calcolata in consulenza, peraltro coincidente con quella dello studio di fattibilità, si perviene all'importo totale di euro 43.874,00 (euro 2,00 x mq 21.937).
Tale stima può tenersi ferma, anche se contestata dal sulla base delle CP_1 osservazioni del proprio c.t.p. IN. sul rilievo che si tratta di terreni Persona_2 non coltivabili ubicati in contesto urbano ma altamente inquinato, e di fatto incolte, i quali, pertanto, andrebbero stimati in misura pari al valore agricolo medio di euro
803,00 ad ettaro. Al riguardo il c.t.u. ha replicato ribadendo che, in virtù dell'art. 40 del d.p.r. n. 327/2001 dettato per la “Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di area non edificabile”, deve tenersi conto del valore agricolo e delle caratteristiche concrete delle aree espropriate, tra cui quella di essere terreni ricadenti in contesto urbano, ed ha evidenziato che il riferimento dell'IN. al tipo di coltura Persona_2
pag. 13/16 (“incolto”) e al valore tratto dal n. 151 del 29 settembre 2011 per l'annualità CP_5
2010 non è attendibile poiché i V.A.M. disponibili si fermano all'annualità 2011 e comunque non riportano la condizione del terreno come “incolto”; ha ripetuto di aver dunque utilizzato il valore di mercato per terreni “seminativi” a cui va parametrata la stima in assenza di particolari colture;
ha poi spiegato di aver considerato il valore di euro 15.000,00 a ettaro, e quindi, di euro 1,50 a metro quadro, maggiorata di euro 0,50 a metro quadro poiché, pur considerato che su terreni di quel tipo ricadenti in contesto urbanizzato non sarebbero praticabili delle coltivazioni, la vicinanza ad area edificabile ne accresce il valore potenziale. Le repliche del c.t.u. appaiono persuasive e idonee a superare i rilievi del c.t.p. del Esse si pongono in linea con l'art. 40 d.p.r. n. CP_1
327/2001, come risultante a seguito della sentenza n. 348/2011 su citata, il quale richiede che si calcoli il valore venale del bene pur partendo dalla sua inedificabilità.
Nulla può poi riconoscersi in relazione ai manufatti presenti sulle aree espropriate risultando corretto quanto accertato e valutato dall'IN. ai sensi dell'art. 38 del CP_2
d.p.r. n. 327/2001, alla cui esposizione, riportata in precedenza, si rimanda.
Ogni altra questione, argomentazione o difesa esposta dalle parti rimane assorbita dalle considerazioni che precedono.
Devono ora svolgersi alcune considerazioni sulla natura del presente procedimento, sul suo oggetto e sul conseguente perimetro.
La domanda della è una domanda di accertamento dell'indennità di Parte_1 espropriazione formulata dopo il rifiuto dell'indennità provvisoria offerta dal Comune che, pertanto, ha perso ogni effetto.
In tali casi la determinazione dell'indennità di espropriazione deve avvenire in base ai criteri legali applicabili alla procedura ablatoria sulla base delle caratteristiche del fondo espropriato e non è configurabile, a differenza dell'opposizione alla stima definitiva ove l'espropriante non formuli una domanda riconvenzionale, il divieto di reformatio in peius, con la conseguenza che dalla indennità provvisoria offerta dal Comune non derivano limiti alla determinazione giudiziale di quanto dovuto alla Congregazione ricorrente (arg. ex plurimis da Cass. 13 giugno 2006, n. 13668, Cass. 27 gennaio 2005,
n. 1701).
pag. 14/16 Del resto, l'offerta di un'indennità provvisoria, la quale, se accettata, previene ogni contenzioso, risponde all'esigenza di favorire la definizione del procedimento in tempi rapidi sicché i criteri seguiti in sede amministrativa per la sua determinazione possono anche essere ispirati da una legittima finalità acceleratoria, estranea, tuttavia, alla determinazione giudiziale.
Il presente giudizio, pur introdotto e trattato facendo ricorso al medesimo strumento processuale dell'opposizione alla stima definitiva, è quindi diverso da quello con cui si intenda contestare l'indennità definitiva, ove invece vige il difetto di reformatio in peius in difetto di domanda riconvenzionale da parte dell'ente espropriante.
In conclusione, vista la domanda di determinazione dell'indennità di espropriazione proposta dalla Congregazione ricorrente, quest'ultima va quantificata in euro 43.874,00.
Si dà atto del pacifico deposito di un'indennità provvisoria di maggior importo da parte del sicché non vi è spazio per la liquidazione di accessori (si veda ex Controparte_1 plurimis Cass. 27 gennaio 2005, n. 1701). Inoltre, in difetto di domanda riconvenzionale restitutoria dell'eccedenza, alcuna altra pronuncia deve essere adottata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo in base ai parametri medi previsti dal d.m. n.
147/2022 per le cause di valore indeterminabile di complessità media e tenuto conto delle attività espletate, vanno poste a carico della ricorrente considerata Parte_1
l'eccessività delle indennità prospettata rispetto a quanto qui accertato come dovuto, ad eccezione delle spese di c.t.u. le quali, nell'importo liquidato con separato decreto, restano in via definitiva a carico delle parti in percentuale paritaria in quanto le indagini condotte si sono rivelate obiettivamente necessarie ai fini della decisione della controversia.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla nei Parte_3 confronti del di , così provvede: CP_1 CP_1 determina in euro 43.874,00 l'indennità di espropriazione dovuta dal CP_1
alla a seguito del
[...] Parte_3
Decreto Dirigenziale n. 2 dell'11 settembre 2023;
pag. 15/16 condanna la su indicata alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1
, liquidate in euro 12.156,00 per compensi professionali, oltre spese Controparte_1 generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge e se dovute;
pone in via definitiva le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico delle parti in percentuale paritaria.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Il Presidente est.
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 16/16