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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/07/2025, n. 3211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3211 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 6954/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio R.G. n. 6954/2021
Tra
rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Ramazan Mustafa Parte_1
Ricorrente
e
, (n. il 9.9.1978) e CP_1 Parte_2 CP_2
, , ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 [...]
, per il minore Controparte_5 CP_6 Persona_1
Resistenti
Oggetto: accertamento del rapporto di lavoro;
differenze retributive
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.6.2021 parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di essere stato assunto mediante comunicazione verbale dai sig.ri , CP_1
(deceduto), e dai dal giorno 1/11/2012 con la Persona_2 Parte_2
qualifica di custode di un immobile commerciale sito in Via Circumvallazione
Esterna in Giugliano in Campania (NA) fino al giorno del licenziamento avvenuto il 16.11.2020;
1 - che il capannone ove svolgeva l'attività di custode era usato per diverse esigenze imprenditoriali e/o personali dei suoi datori di lavoro, i quali sono titolari di diverse società di costruzioni edili;
- di aver lavorato per tutti e tre i sig.ri , e CP_1 Parte_2 Pt_2
(oltre che per il sig. deceduto), nella gestione e custodia del
[...] Per_2
capannone;
- che in detto capannone veniva caricata e scaricata merce nell'interesse dei sig.ri
, e e/o delle società di cui gli CP_1 Parte_2 Parte_2
odierni resistenti ne erano i titolari, i quali impartivano le direttive di lavoro al ricorrente, provvedendo a controllarlo gerarchicamente, determinando, inoltre, la retribuzione mensile percepita dello stesso, che provvedevano a pagarlo mensilmente, e ai quali era tenuto a comunicare le eventuali assenze dal lavoro per malattia e richiedere permessi o ferie;
- che il proprio orario di lavoro era di 11 ore giornaliere continuative, per sette giorni alla settimana, dal lunedì alla domenica, senza giorni di riposo e/o orari di pausa, dunque superiore al massimo di 40 ore di lavoro settimanali da distribuirsi su 5 o 6 giornate, come da art 69 del CCNL di categoria per custodi;
- di non essere stato retribuito per le ore di lavoro in eccedenza;
- che dal mese di novembre dell'anno 2012 fino al mese di dicembre del 2017 ha avuto la somma di € 800,00 (euro ottocento) quale retribuzione mensile, mentre dal mese di gennaio 2018 al mese di novembre 2020 la somma percepita era di €
1.000,00 (euro mille) mensili, somma che gli veniva consegnata a mani, senza che venisse rilasciata alcuna ricevuta, suddiviso tra i resistenti in parti uguali;
- che in considerazione dell'anzianità di servizio maturata e dell'attività svolta, avrebbe dovuto essere inquadrato al livello D di categoria, “Lavoratori addetti all'attività di vigilanza esercitata in modo non discontinuo nell'ambito di stabili a prevalente utilizzo commerciale o di immobili e/o di complessi residenziali”, così come stabilito dal CCNL di settore Portieri e Custodi;
- che non aveva goduto delle ferie, permessi e giorni di malattia come da CCNL di categoria e che avrebbe diritto ad una retribuzione di € 1.173,27 dal 01.01.2012 al
31.12.2012; € 1.194,93 dal 01.01.2013 al 31.12.2013; € 1.218,21 dal 01.01.2014 sino all'anno 2020; l'indennità di cui all'art. 102 avrebbe dovuto essere di € 58,64.
- che il giorno 16/11/2020 riceveva comunicazione verbale di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro attuato dai sig.ri , con effetto immediato dalla Pt_2 comunicazione, con motivazione “dobbiamo chiudere – non possiamo più tenerti
2 sul posto di lavoro” come da file audio inviatogli mediante messaggistica
WhatsApp al telefono cellulare dal sig. , senza corrispondergli CP_1
quanto dovuto a titolo di TFR;
- di aver inviato, il giorno 13 marzo 2021 raccomandata a/r di messa in mora con contestuale invito alla negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. 132/2014 convertito in legge 162/2014, ai tre datori di lavoro , e CP_1 Parte_2
ove chiedeva il pagamento della somma di denaro per TFR Parte_2 maturato dall'anno 2012 al 2020, le differenze retributive per le ore di lavoro svolte in eccedenza all'orario di lavoro come da contratto lavorativo in essere fino alla data del licenziamento attuato in novembre 2020, oltre ad un sostanziale indennizzo per le ferie e giorni di riposo mai goduti, giacché il lavoro del sig.
era l'unica fonte di sostentamento per sé e per la sua famiglia. Parte_1
Chiedeva pertanto di accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno ed indeterminato ex art. 2094 c.c. dal giorno
01.11.2012 al 16.11.2020 intercorso con e , Parte_1 CP_1
(n. il 23.03.1942) (n. il Parte_2 Parte_2
09.09.1978) e , (deceduto), quali datori di lavoro e, per Persona_2
l'effetto, condannarli in solido al pagamento delle differenze retributive non corrisposte, indennità sostitutiva di ferie e festività non godute, indennità sostitutiva di preavviso e TFR non percepito, quantificate nella complessiva somma di € 340.038,53, oltre a un indennizzo in denaro per il licenziamento illegittimo, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
accertare la nullità del licenziamento e dichiarare la continuità giuridica del rapporto di lavoro, ordinando di corrispondere al lavoratore tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino a quella del ripristino del rapporto, vinte le spese.
Si costituivano in giudizio i resistenti, chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
Eccepivano, in particolare, il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che il rapporto di lavoro del ricorrente sarebbe intercorso con la società proprietaria del capannone, la Circumlago s.r.l., oggi estinta, e non con gli odierni resistenti.
Quanto al merito, eccepivano l'infondatezza del ricorso e ne chiedevano il rigetto.
Alla prima udienza veniva dichiarato il decesso di uno dei resistenti, Pt_2
(1942), e il giudizio veniva quindi interrotto e successivamente riassunto
[...]
nei confronti degli altri resistenti nonché nei confronti degli eredi del defunto
3 , ovvero i sig.ri , , Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e
[...] Controparte_5 Persona_1
Veniva tentata invano la conciliazione della lite e quindi ammessa ed espletata la prova testimoniale.
Rinviata la causa per la decisione e, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Ciò premesso, va in prims precisato, quanto alla richiesta di revoca dell'ordinanza del gennaio 2025, e di acquisizione dei files audio e video avanzata nelle note scritte depositate per l'udienza da parte ricorrente, che alla prima udienza, tenutasi il 21.9.2022, veniva dichiarato il decesso di uno dei resistenti, e veniva interrotto il giudizio, senza quindi che si provvedesse sulla predetta richiesta di acquisizione, avanzata in ricorso e con apposita istanza.
All'udienza di riassunzione del processo interrotto, tale richiesta non veniva reiterata dal difensore del ricorrente, e da quest'ultimo mai più riproposta nelle successive udienze tenutesi per la comparizione delle parti e per l'escussione dei testimoni ammessi.
Solo al termine dell'istruttoria, il procuratore del ricorrente riproponeva tale istanza, che veniva rigettata dallo scrivente con ordinanza del 20.1.2025 in quanto mai più reiterata e dunque ritenuta implicitamente rinunciata, e pertanto tardiva, stante il sistema di preclusioni e decadenze proprie del rito lavoro e considerato che all'esito della riassunzione del processo l'istanza non era stata più riproposta.
Ciò premesso, nel merito il ricorso deve essere rigettato per quanto di seguito si espone.
Anche se sono state formulate eccezioni preliminari, è possibile definire la presente controversia utilizzando il criterio della c.d. ragione più liquida.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass.
28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha
4 evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Parte ricorrente chiede riconoscersi la sussistenza del rapporto di lavoro che deduce essere intercorso con i resistenti in epigrafe, e mai regolarizzato, dal
1.11.2012 al 16.11.2020, rapporto invece contestato dai resistenti.
Come noto, la subordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro, è intesa come vincolo personale di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Incombe sul lavoratore, che agisce in giudizio per ottenere la condanna del datore al pagamento delle spettanze retributive, fornire tutti gli elementi probatori utili ad accertare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, mentre è onere della parte datoriale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, estintivi e modificativi.
Nel caso di rapporti di lavoro subordinato, cd. a nero, quale quello in contestazione, la natura irregolare del rapporto di lavoro impone quindi al lavoratore ricorrente l'onere di provare tutte le circostanze rilevanti ai fini del giudizio, al fine di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato cd
“a nero”.
Ebbene, nel caso in esame non sono stati forniti dalla parte ricorrente sufficienti riscontri probatori in ordine alla sussistenza di tutte le circostanze rilevanti a tal fine, ossia dei cd. indici della subordinazione, ossia di quegli elementi che caratterizzano il rapporto come subordinato, quale il rispetto di un orario prestabilito, la sottoposizione al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro, la corresponsione di uno stipendio, e così via.
Ed invero, osserva il Tribunale che le dichiarazioni rese dai testi escussi per il ricorrente, e sono insufficienti a Testimone_1 Testimone_2
dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti, nei termini dedotti e secondo i caratteri appena precisati circa la natura del rapporto subordinato.
Nessuno dei due testimoni ha difatti potuto avere percezione diretta delle mansioni svolte dal ricorrente, se non in maniera occasionale, in quanto l'uno ha dichiarato di non essere mai entrato nel capannone, e l'altro di aver svolto dei lavoretti ivi per un breve periodo senza avere alcun contatto con i resistenti.
I due testi predetti non hanno quindi avuto percezione diretta della continuità della prestazione medesima, né dell'esercizio del potere direttivo, o disciplinare da parte dei resistenti indicati quali datori né degli altri indici della subordinazione.
5 In particolare, il teste ha dichiarato di essersi limitato a portare da Tes_1
mangiare al ricorrente e di averlo accompagnato a Napoli a prendere lo stipendio, di non essere mai entrato nel capannone, se non per effettuare la manovra con la macchina nello spazio antistante, e di aver atteso il ricorrente in macchina quando lo ha accompagnato a Napoli per lo stipendio. Non ha quindi fornito alcuna indicazione in ordine all'esercizio di poteri direttivi da parte dei resistenti nei confronti del ricorrente, né ha potuto riferire delle mansioni da questi in concreto espletate.
Altrettanto generiche e insufficienti allo scopo risultano le dichiarazioni rese dal teste , il quale ha riferito di essersi recato nel capannone solo Testimone_2
occasionalmente, e per un periodo brevissimo, a fronte dell'arco temporale dedotto, avendo affermato di essersi recato solo una decina di volte nel 2019 “a fare dei lavoretti” di pulizia e giardinaggio nel capannone, peraltro contattato allo scopo direttamente dal (e non, dunque, dai resistenti), e di aver ricevuto Parte_1
il pagamento per tali lavoretti dal medesimo ricorrente ( e non dai resistenti).
Non ha quindi riferito di alcun contatto o collegamento diretto della sua presenza nel capannone con i . Pt_2
Di contro, le dichiarazioni rese dal teste escusso per parte resistente - e della veridicità delle cui affermazioni non v'è motivo di dubitare, non essendo emerso alcun elemento in tal senso in corso di causa – risultano maggiormente precise e attendibili.
Il teste - agente immobiliare che si è occupato di far visionare il Testimone_3
capannone a diversi clienti interessati allo stesso, anche se non ne ha poi concluso la vendita - ha affermato di essersi recato al capannone diverse volte, sia durante la settimana sia una volta di sabato, e che era privo di custode e/o portiere. Ha difatti affermato che aveva aperto il cancello il con le chiavi, o che talvolta Pt_2
l'aveva fatto visionare dall'esterno e che era che lo stesso era comunque dismesso.
Ciò posto, quindi, e considerato che in caso di dichiarazioni contrastanti rese dai testi escussi per ciascuna parte, il giudice deve valutare tutti gli elementi a sostegno dell'una o dell'altra tesi, e, in caso di perdurante contrasto, attesi gli oneri probatori in materia, per cui è il lavoratore che agisce in giudizio a dover provare i fatti costitutivi del diritto che vuole fare valere, il mancato raggiungimento della prova ricade sul lavoratore, deve ritenersi non provato quanto dedotto dal ricorrente.
6 Peraltro, per quanto concerne la documentazione allegata al ricorso, si osserva che il ricorrente ha depositato degli screenshot di conversazioni con soggetti i cui nomi corrispondono a quelli dei resistenti, ma che in ogni caso non provano, ex se, la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti nei termini e per tutto il periodo richiesto (si tratta di messaggi relativi a pochi mesi negli anni 2017 e 2018).
Pertanto, per tutto quanto esposto e considerato, la domanda non può trovare accoglimento, non essendo stati provati i cd. indici della subordinazione per come innanzi chiariti.
Il rigetto della domanda relativa all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti assorbe ogni altra domanda proposta.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, attesa la difficoltà probatoria in ordine all'accertamento del rapporto di fatto e la complessità delle questioni sottese.
p.q.m.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Compensa le spese di lite.
Aversa, 25.07.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio R.G. n. 6954/2021
Tra
rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Ramazan Mustafa Parte_1
Ricorrente
e
, (n. il 9.9.1978) e CP_1 Parte_2 CP_2
, , ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 [...]
, per il minore Controparte_5 CP_6 Persona_1
Resistenti
Oggetto: accertamento del rapporto di lavoro;
differenze retributive
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.6.2021 parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di essere stato assunto mediante comunicazione verbale dai sig.ri , CP_1
(deceduto), e dai dal giorno 1/11/2012 con la Persona_2 Parte_2
qualifica di custode di un immobile commerciale sito in Via Circumvallazione
Esterna in Giugliano in Campania (NA) fino al giorno del licenziamento avvenuto il 16.11.2020;
1 - che il capannone ove svolgeva l'attività di custode era usato per diverse esigenze imprenditoriali e/o personali dei suoi datori di lavoro, i quali sono titolari di diverse società di costruzioni edili;
- di aver lavorato per tutti e tre i sig.ri , e CP_1 Parte_2 Pt_2
(oltre che per il sig. deceduto), nella gestione e custodia del
[...] Per_2
capannone;
- che in detto capannone veniva caricata e scaricata merce nell'interesse dei sig.ri
, e e/o delle società di cui gli CP_1 Parte_2 Parte_2
odierni resistenti ne erano i titolari, i quali impartivano le direttive di lavoro al ricorrente, provvedendo a controllarlo gerarchicamente, determinando, inoltre, la retribuzione mensile percepita dello stesso, che provvedevano a pagarlo mensilmente, e ai quali era tenuto a comunicare le eventuali assenze dal lavoro per malattia e richiedere permessi o ferie;
- che il proprio orario di lavoro era di 11 ore giornaliere continuative, per sette giorni alla settimana, dal lunedì alla domenica, senza giorni di riposo e/o orari di pausa, dunque superiore al massimo di 40 ore di lavoro settimanali da distribuirsi su 5 o 6 giornate, come da art 69 del CCNL di categoria per custodi;
- di non essere stato retribuito per le ore di lavoro in eccedenza;
- che dal mese di novembre dell'anno 2012 fino al mese di dicembre del 2017 ha avuto la somma di € 800,00 (euro ottocento) quale retribuzione mensile, mentre dal mese di gennaio 2018 al mese di novembre 2020 la somma percepita era di €
1.000,00 (euro mille) mensili, somma che gli veniva consegnata a mani, senza che venisse rilasciata alcuna ricevuta, suddiviso tra i resistenti in parti uguali;
- che in considerazione dell'anzianità di servizio maturata e dell'attività svolta, avrebbe dovuto essere inquadrato al livello D di categoria, “Lavoratori addetti all'attività di vigilanza esercitata in modo non discontinuo nell'ambito di stabili a prevalente utilizzo commerciale o di immobili e/o di complessi residenziali”, così come stabilito dal CCNL di settore Portieri e Custodi;
- che non aveva goduto delle ferie, permessi e giorni di malattia come da CCNL di categoria e che avrebbe diritto ad una retribuzione di € 1.173,27 dal 01.01.2012 al
31.12.2012; € 1.194,93 dal 01.01.2013 al 31.12.2013; € 1.218,21 dal 01.01.2014 sino all'anno 2020; l'indennità di cui all'art. 102 avrebbe dovuto essere di € 58,64.
- che il giorno 16/11/2020 riceveva comunicazione verbale di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro attuato dai sig.ri , con effetto immediato dalla Pt_2 comunicazione, con motivazione “dobbiamo chiudere – non possiamo più tenerti
2 sul posto di lavoro” come da file audio inviatogli mediante messaggistica
WhatsApp al telefono cellulare dal sig. , senza corrispondergli CP_1
quanto dovuto a titolo di TFR;
- di aver inviato, il giorno 13 marzo 2021 raccomandata a/r di messa in mora con contestuale invito alla negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. 132/2014 convertito in legge 162/2014, ai tre datori di lavoro , e CP_1 Parte_2
ove chiedeva il pagamento della somma di denaro per TFR Parte_2 maturato dall'anno 2012 al 2020, le differenze retributive per le ore di lavoro svolte in eccedenza all'orario di lavoro come da contratto lavorativo in essere fino alla data del licenziamento attuato in novembre 2020, oltre ad un sostanziale indennizzo per le ferie e giorni di riposo mai goduti, giacché il lavoro del sig.
era l'unica fonte di sostentamento per sé e per la sua famiglia. Parte_1
Chiedeva pertanto di accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno ed indeterminato ex art. 2094 c.c. dal giorno
01.11.2012 al 16.11.2020 intercorso con e , Parte_1 CP_1
(n. il 23.03.1942) (n. il Parte_2 Parte_2
09.09.1978) e , (deceduto), quali datori di lavoro e, per Persona_2
l'effetto, condannarli in solido al pagamento delle differenze retributive non corrisposte, indennità sostitutiva di ferie e festività non godute, indennità sostitutiva di preavviso e TFR non percepito, quantificate nella complessiva somma di € 340.038,53, oltre a un indennizzo in denaro per il licenziamento illegittimo, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
accertare la nullità del licenziamento e dichiarare la continuità giuridica del rapporto di lavoro, ordinando di corrispondere al lavoratore tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino a quella del ripristino del rapporto, vinte le spese.
Si costituivano in giudizio i resistenti, chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
Eccepivano, in particolare, il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che il rapporto di lavoro del ricorrente sarebbe intercorso con la società proprietaria del capannone, la Circumlago s.r.l., oggi estinta, e non con gli odierni resistenti.
Quanto al merito, eccepivano l'infondatezza del ricorso e ne chiedevano il rigetto.
Alla prima udienza veniva dichiarato il decesso di uno dei resistenti, Pt_2
(1942), e il giudizio veniva quindi interrotto e successivamente riassunto
[...]
nei confronti degli altri resistenti nonché nei confronti degli eredi del defunto
3 , ovvero i sig.ri , , Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e
[...] Controparte_5 Persona_1
Veniva tentata invano la conciliazione della lite e quindi ammessa ed espletata la prova testimoniale.
Rinviata la causa per la decisione e, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Ciò premesso, va in prims precisato, quanto alla richiesta di revoca dell'ordinanza del gennaio 2025, e di acquisizione dei files audio e video avanzata nelle note scritte depositate per l'udienza da parte ricorrente, che alla prima udienza, tenutasi il 21.9.2022, veniva dichiarato il decesso di uno dei resistenti, e veniva interrotto il giudizio, senza quindi che si provvedesse sulla predetta richiesta di acquisizione, avanzata in ricorso e con apposita istanza.
All'udienza di riassunzione del processo interrotto, tale richiesta non veniva reiterata dal difensore del ricorrente, e da quest'ultimo mai più riproposta nelle successive udienze tenutesi per la comparizione delle parti e per l'escussione dei testimoni ammessi.
Solo al termine dell'istruttoria, il procuratore del ricorrente riproponeva tale istanza, che veniva rigettata dallo scrivente con ordinanza del 20.1.2025 in quanto mai più reiterata e dunque ritenuta implicitamente rinunciata, e pertanto tardiva, stante il sistema di preclusioni e decadenze proprie del rito lavoro e considerato che all'esito della riassunzione del processo l'istanza non era stata più riproposta.
Ciò premesso, nel merito il ricorso deve essere rigettato per quanto di seguito si espone.
Anche se sono state formulate eccezioni preliminari, è possibile definire la presente controversia utilizzando il criterio della c.d. ragione più liquida.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass.
28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha
4 evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Parte ricorrente chiede riconoscersi la sussistenza del rapporto di lavoro che deduce essere intercorso con i resistenti in epigrafe, e mai regolarizzato, dal
1.11.2012 al 16.11.2020, rapporto invece contestato dai resistenti.
Come noto, la subordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro, è intesa come vincolo personale di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Incombe sul lavoratore, che agisce in giudizio per ottenere la condanna del datore al pagamento delle spettanze retributive, fornire tutti gli elementi probatori utili ad accertare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, mentre è onere della parte datoriale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, estintivi e modificativi.
Nel caso di rapporti di lavoro subordinato, cd. a nero, quale quello in contestazione, la natura irregolare del rapporto di lavoro impone quindi al lavoratore ricorrente l'onere di provare tutte le circostanze rilevanti ai fini del giudizio, al fine di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato cd
“a nero”.
Ebbene, nel caso in esame non sono stati forniti dalla parte ricorrente sufficienti riscontri probatori in ordine alla sussistenza di tutte le circostanze rilevanti a tal fine, ossia dei cd. indici della subordinazione, ossia di quegli elementi che caratterizzano il rapporto come subordinato, quale il rispetto di un orario prestabilito, la sottoposizione al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro, la corresponsione di uno stipendio, e così via.
Ed invero, osserva il Tribunale che le dichiarazioni rese dai testi escussi per il ricorrente, e sono insufficienti a Testimone_1 Testimone_2
dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti, nei termini dedotti e secondo i caratteri appena precisati circa la natura del rapporto subordinato.
Nessuno dei due testimoni ha difatti potuto avere percezione diretta delle mansioni svolte dal ricorrente, se non in maniera occasionale, in quanto l'uno ha dichiarato di non essere mai entrato nel capannone, e l'altro di aver svolto dei lavoretti ivi per un breve periodo senza avere alcun contatto con i resistenti.
I due testi predetti non hanno quindi avuto percezione diretta della continuità della prestazione medesima, né dell'esercizio del potere direttivo, o disciplinare da parte dei resistenti indicati quali datori né degli altri indici della subordinazione.
5 In particolare, il teste ha dichiarato di essersi limitato a portare da Tes_1
mangiare al ricorrente e di averlo accompagnato a Napoli a prendere lo stipendio, di non essere mai entrato nel capannone, se non per effettuare la manovra con la macchina nello spazio antistante, e di aver atteso il ricorrente in macchina quando lo ha accompagnato a Napoli per lo stipendio. Non ha quindi fornito alcuna indicazione in ordine all'esercizio di poteri direttivi da parte dei resistenti nei confronti del ricorrente, né ha potuto riferire delle mansioni da questi in concreto espletate.
Altrettanto generiche e insufficienti allo scopo risultano le dichiarazioni rese dal teste , il quale ha riferito di essersi recato nel capannone solo Testimone_2
occasionalmente, e per un periodo brevissimo, a fronte dell'arco temporale dedotto, avendo affermato di essersi recato solo una decina di volte nel 2019 “a fare dei lavoretti” di pulizia e giardinaggio nel capannone, peraltro contattato allo scopo direttamente dal (e non, dunque, dai resistenti), e di aver ricevuto Parte_1
il pagamento per tali lavoretti dal medesimo ricorrente ( e non dai resistenti).
Non ha quindi riferito di alcun contatto o collegamento diretto della sua presenza nel capannone con i . Pt_2
Di contro, le dichiarazioni rese dal teste escusso per parte resistente - e della veridicità delle cui affermazioni non v'è motivo di dubitare, non essendo emerso alcun elemento in tal senso in corso di causa – risultano maggiormente precise e attendibili.
Il teste - agente immobiliare che si è occupato di far visionare il Testimone_3
capannone a diversi clienti interessati allo stesso, anche se non ne ha poi concluso la vendita - ha affermato di essersi recato al capannone diverse volte, sia durante la settimana sia una volta di sabato, e che era privo di custode e/o portiere. Ha difatti affermato che aveva aperto il cancello il con le chiavi, o che talvolta Pt_2
l'aveva fatto visionare dall'esterno e che era che lo stesso era comunque dismesso.
Ciò posto, quindi, e considerato che in caso di dichiarazioni contrastanti rese dai testi escussi per ciascuna parte, il giudice deve valutare tutti gli elementi a sostegno dell'una o dell'altra tesi, e, in caso di perdurante contrasto, attesi gli oneri probatori in materia, per cui è il lavoratore che agisce in giudizio a dover provare i fatti costitutivi del diritto che vuole fare valere, il mancato raggiungimento della prova ricade sul lavoratore, deve ritenersi non provato quanto dedotto dal ricorrente.
6 Peraltro, per quanto concerne la documentazione allegata al ricorso, si osserva che il ricorrente ha depositato degli screenshot di conversazioni con soggetti i cui nomi corrispondono a quelli dei resistenti, ma che in ogni caso non provano, ex se, la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti nei termini e per tutto il periodo richiesto (si tratta di messaggi relativi a pochi mesi negli anni 2017 e 2018).
Pertanto, per tutto quanto esposto e considerato, la domanda non può trovare accoglimento, non essendo stati provati i cd. indici della subordinazione per come innanzi chiariti.
Il rigetto della domanda relativa all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti assorbe ogni altra domanda proposta.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, attesa la difficoltà probatoria in ordine all'accertamento del rapporto di fatto e la complessità delle questioni sottese.
p.q.m.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Compensa le spese di lite.
Aversa, 25.07.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
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