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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/02/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 3.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°35609\2024 del ruolo generale lav.
TRA rapp.to e difeso dall'avv.to M. Pace in virtù di Parte_1
procura in atti
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to S. Zannini in virtù di procura generale notarile alle liti
Convenuto
OGGETTO: pagamento ratei di prestazione di invalidità
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.10.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che con decreto di omologa del 22.2.2024, emesso a seguito di procedimento di a.t.p., era stato riconosciuto il requisito sanitario per la liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità in favore del ricorrente con decorrenza dal 16.2.2023, che aveva provveduto a trasmettere all' il modello AP 59, che CP_2
l' non aveva liquidato la prestazione, ha chiesto la condanna CP_2 dell' al pagamento della somma maturata a titolo di ratei con CP_2 decorrenza suindicata, oltre accessori di legge e spese di giudizio.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto l' si è costituito chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
La domanda è fondata.
Parte ricorrente ha prodotto documentazione comprovante l'invio del modello AP 59 all' per la liquidazione della prestazione. CP_2 Deve, perciò, dichiararsi il diritto del ricorrente al pagamento della somma maturata a titolo di dell'assegno ordinario di invalidità con la decorrenza suindicata con conseguente condanna dell' al CP_2 pagamento della somma maturata per il titolo accertato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento CP_2 in favore della ricorrente della somma maturata a titolo di assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 16.2.2023, oltre interessi legali nella misura di legge;
condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella CP_2 complessiva somma di E.2000,00, con attribuzione.
Si comunichi
Roma 3.2.2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 3.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°35609\2024 del ruolo generale lav.
TRA rapp.to e difeso dall'avv.to M. Pace in virtù di Parte_1
procura in atti
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to S. Zannini in virtù di procura generale notarile alle liti
Convenuto
OGGETTO: pagamento ratei di prestazione di invalidità
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.10.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che con decreto di omologa del 22.2.2024, emesso a seguito di procedimento di a.t.p., era stato riconosciuto il requisito sanitario per la liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità in favore del ricorrente con decorrenza dal 16.2.2023, che aveva provveduto a trasmettere all' il modello AP 59, che CP_2
l' non aveva liquidato la prestazione, ha chiesto la condanna CP_2 dell' al pagamento della somma maturata a titolo di ratei con CP_2 decorrenza suindicata, oltre accessori di legge e spese di giudizio.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto l' si è costituito chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
La domanda è fondata.
Parte ricorrente ha prodotto documentazione comprovante l'invio del modello AP 59 all' per la liquidazione della prestazione. CP_2 Deve, perciò, dichiararsi il diritto del ricorrente al pagamento della somma maturata a titolo di dell'assegno ordinario di invalidità con la decorrenza suindicata con conseguente condanna dell' al CP_2 pagamento della somma maturata per il titolo accertato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento CP_2 in favore della ricorrente della somma maturata a titolo di assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 16.2.2023, oltre interessi legali nella misura di legge;
condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella CP_2 complessiva somma di E.2000,00, con attribuzione.
Si comunichi
Roma 3.2.2025
Il Giudice