Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 19/12/2025, n. 3624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3624 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03624/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01845/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1845 del 2024, proposto da
Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Maria Rita Marangia, Sergio De Salvo e Riccardo Giglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nissoria, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 18 del 2.08.2024, notificata in data 7.08.2024 a mezzo pec, con cui il Sindaco del Comune di Nissoria ha ordinato ad ANAS s.p.a., ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 152/2006, di “… voler provvedere, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla notifica della presente ordinanza: - all’allontanamento ed allo smaltimento in base alla tipologia del rifiuto…, dei rifiuti abbandonati presso le aree site in territorio di Nissoria, sulla S.S. 117 al Km 62+380, 62+680 62+900, 67+800, 67+950, sui terreni iscritti al N.C.T. del Comune di Nissoria, Fg. n. 14 mappali 99 e 100 (Km 62+380, 62+900) e Fg. n. 34 (Km 67+800, 69+240); al ripristino dello stato dei luoghi ”. nonché a “… espletata la procedura corretta di smaltimento del materiale, … produrre una relazione circa gli interventi eseguiti, corredata dalla certificazione comprovante l’avvenuto smaltimento, dei su citati rifiuti …”, con avvertimento che “ trascorso infruttuosamente il termine perentorio di cui sopra senza che si sia ottemperato a quanto richiesto, si provvederà d’ufficio a spese del contravventore, segnalando la situazione alla competente Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 255, comma 3 del d.Lgs. n. 152/2006… ”;
e per il risarcimento
del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. SC CH e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con nota prot. 484218 del 6.06.2024 ANAS s.p.a., odierna ricorrente, segnalava al Comune di Nissoria (EN) l’abbandono illecito di rifiuti lungo la strada statale (S.S.) 117 al Km. 62+380, 62+680, 62+900, 67+800, 69+240 nel territorio del predetto Ente comunale.
A seguito di un sopralluogo eseguito nei luoghi in data 2.08.2024 dal personale ispettivo del Comune di Nissoria, il Sindaco dell’Ente adottava l’Ordinanza n. 18 del 2.08.2024, notificata in data 7.08.2024 a mezzo pec, con cui veniva ordinato ad ANAS s.p.a., ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 152/2006, di “… voler provvedere, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla notifica della presente ordinanza: - all’allontanamento ed allo smaltimento in base alla tipologia del rifiuto …, dei rifiuti abbandonati presso le aree site in territorio di Nissoria, sulla S.S. 117 al Km 62+380, 62+680 62+900, 67+800, 67+950, sui terreni iscritti al N.C.T. del Comune di Nissoria, Fg. n. 14 mappali 99 e 100 (Km 62+380, 62+900) e Fg. n. 34 (Km 67+800, 69+240); al ripristino dello stato dei luoghi ”, nonché, “… espletata la procedura corretta di smaltimento del materiale, … [a] produrre una relazione circa gli interventi eseguiti, corredata dalla certificazione comprovante l’avvenuto smaltimento, dei su citati rifiuti …”, con avvertimento che “ trascorso infruttuosamente il termine perentorio di cui sopra senza che si sia ottemperato a quanto richiesto, si provvederà d’ufficio a spese del contravventore, segnalando la situazione alla competente Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 255, comma 3 del d.Lgs. n. 152/2006… ”.
Con nota prot. CDG.ST PA. – 708423 – U del 12.08.2024 ANAS s.p.a. comunicava al Comune di Nissoria, pur evidenziando l’insussistenza di un obbligo giuridico a proprio carico, di procedere all’esecuzione di detta ordinanza, senza prestarvi acquiescenza.
A seguito di procedura negoziata, con disposizione di aggiudicazione efficace Prot. CDG. ST PA. – 772869 – I dell’11.09.2024 la predetta società affidava l’esecuzione del suddetto intervento alla ditta ECORECUPERI s.r.l. di Caltanissetta, la quale, previa sottoscrizione del verbale di consegna in via d’urgenza in data 24.09.2024, vi dava avvio in data 30.09.2024 e lo ultimava il 3.10.2024, come da relativa comunicazione Prot. CDG. ST PA. – 869482 – U del 10.10.2024 inviata al Comune di Nissoria.
L’esecuzione di detto intervento comportava, per ANAS, un impegno di spesa, al netto del ribasso del 23,22% offerto dalla ditta aggiudicatrice, pari a complessivi € 3.098,49.
2. Con ricorso notificato in data 21.10.2024 e nello stesso giorno depositato ANAS s.p.a. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la predetta Ordinanza n. 18 del 2.08.2024, notificata in data 7.08.2024 a mezzo pec, con cui il Sindaco del Comune di Nissoria ha ordinato alla società ricorrente, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 152/2006, di “… voler provvedere, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla notifica della presente ordinanza: - all’allontanamento ed allo smaltimento in base alla tipologia del rifiuto …, dei rifiuti abbandonati presso le aree site in territorio di Nissoria, sulla S.S. 117 al Km 62+380, 62+680 62+900, 67+800, 67+950, sui terreni iscritti al N.C.T. del Comune di Nissoria, Fg. n. 14 mappali 99 e 100 (Km 62+380, 62+900) e Fg. n. 34 (Km 67+800, 69+240); al ripristino dello stato dei luoghi ”, nonché “… espletata la procedura corretta di smaltimento del materiale, … [a] produrre una relazione circa gli interventi eseguiti, corredata dalla certificazione comprovante l’avvenuto smaltimento, dei su citati rifiuti …”, con avvertimento che “ trascorso infruttuosamente il termine perentorio di cui sopra senza che si sia ottemperato a quanto richiesto, si provvederà d’ufficio a spese del contravventore, segnalando la situazione alla competente Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 255, comma 3 del d.Lgs. n. 152/2006… ”.
La società ricorrente ha altresì chiesto al Tribunale di condannare il Comune di Nissoria al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi di diritto: 1) Violazione di legge; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e degli artt. 8 e 9 della L.R. 10/91 e ss.mm.ii. in relazione all’art. 192, comma 3°, del D.lgs. n. 152/2006; eccesso di potere; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; illegittimità derivata, per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento alla ricorrente Anas S.p.A. ; 2) Violazione di legge; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 192, co. 3, del D.lgs. n. 152/2006; difetto di motivazione in relazione all’art. 3 della L. 07.08.1990, n. 241 e della L.R. 30.04.1991, n. 10; difetto di istruttoria e dei presupposti; eccesso di potere; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione: travisamento dei fatti; illegittimità derivata, per avere l’Amministrazione intimata posto a carico della ricorrente, sulla base dell’esclusiva circostanza dell’asserita proprietà e della titolarità di diritto reale di godimento delle aree in questione, la rimozione, lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi senza accertare né, tanto meno, dimostrare con congrua motivazione, previa istruttoria completa ed esauriente, che, in concreto, la violazione ambientale fosse all’Anas S.p.A. imputabile a titolo di dolo o colpa ; 3) Violazione di legge; violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 192, 198 e 184 del TUA (D.lgs. n. 152/2006); eccesso di potere; travisamento dei fatti; difetto di competenza e di legittimazione passiva dell’Anas Spa.
2.1. Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta che l’atto avversato non sia stato preceduto dall’invio della comunicazione dell’avvio del procedimento e dall’attivazione delle correlate garanzie di partecipazione procedimentale, rese necessarie, secondo la prospettazione della società, dall’applicazione dell’art. 192 del D.lgs. 152/2006, da cui discenderebbe che l’accertamento della responsabilità in materia di abbandono di rifiuti non possa prescindere dal contraddittorio con i soggetti interessati.
2.2. Con la seconda doglianza ANAS deduce che l’ordinanza impugnata sia stata adottata senza alcun preventivo accertamento istruttorio in ordine alla presenza di una condotta colpevole ascrivibile alla stessa, in capo alla quale l’obbligo di rimozione e di smaltimento dei rifiuti nonché di ripristino dello stato dei luoghi sarebbe stato posto sulla base dell’esclusiva circostanza dell’asserita proprietà o titolarità di diritto reale di godimento sulle aree in questione.
L’atto avversato sarebbe pertanto carente, con riguardo a tale aspetto, anche sotto il profilo motivazionale.
2.3. Con la terza e ultima censura ANAS asserisce che la gestione e lo smaltimento dei rifiuti sia di competenza dell’Ente comunale, come emergerebbe dalla disciplina di cui agli artt. 184 e 198 del D.lgs. 152/2006 e dalle “Linee Guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato” emanate dalla Regione Siciliana - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente.
2.4. La parte ha chiesto, con riguardo alla propria domanda risarcitoria, la somma di € 3.098,49, pari all’importo dei costi necessari all’esecuzione dell’intervento impostole dall’Amministrazione Comunale.
3. Con memoria del 13.11.2025 la società ricorrente ha ulteriormente declinato le proprie doglianze, precisando, con riguardo alla domanda risarcitoria, che l’importo richiesto a titolo di risarcimento, così come documentato in atti, sia pari a € 3.035,38 (€ 2.849,80 per lavori eseguiti + € 185,58 per oneri di sicurezza), importo di poco inferiore a quello originariamente riportato in sede di ricorso.
4. Il Comune di Nissoria, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
5. All’udienza pubblica del 17.12.2025, presente il difensore della parte ricorrente come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
6. Con specifico riguardo alla domanda di annullamento il ricorso è da ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse per quanto di seguito esposto e considerato.
6.1. Il provvedimento impugnato ha per oggetto l’ordinanza di ripristino ambientale n. 18 del 2.08.2025 con la quale il Sindaco del Comune di Nissoria ha ordinato ad ANAS s.p.a. di “... voler provvedere, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla notifica (...):
- all’allontanamento ed allo smaltimento in base alla tipologia del rifiuto e ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dei rifiuti abbandonati presso le aree site in territorio di Nissoria, sulla S.S. 117 al Km 62+380, 62+680 62+900, 67+800, 67+950, sui terreni iscritti al N.C.T. del Comune di Nissoria, Fg. n. 14 mappali 99 e 100 (Km 62+380, 62+900) e Fg. n. 34 (Km 67+800, 69+240);
- al ripristino dello stato dei luoghi ”.
Tale ordinanza è stata eseguita dalla società ricorrente e ultimata in data 3.10.2024, come da relativa comunicazione Prot. CDG. ST PA. – 869482 – U del 10.10.2024 inviata al Comune di Nissoria.
L’atto impugnato, conseguentemente, in quanto portato ad esecuzione da chi ricorre in giudizio ha cessato di produrre i propri effetti in data anteriore all’udienza di trattazione del presente ricorso.
Tale evidenza fattuale integra una delle fattispecie in presenza delle quali, per consolidata giurisprudenza, si concretizza la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, integrando “ un fatto che rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato” (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2024, n. 5438; Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2024, n. 303).
7. Deve tuttavia rilevarsi che, in coerenza con quanto previsto dall’art. 34, comma 3, c.p.a., “ Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori ”.
Secondo quanto statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2022, peraltro, “ per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori; non è pertanto necessario specificare i presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria né tanto meno averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione; la dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm. ”.
In presenza di una specifica domanda risarcitoria presentata dalla società ricorrente, il Collegio è quindi chiamato ad accertare l’illegittimità dell’atto qui avversato, in stretta applicazione dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
Ai fini dello scrutinio della predetta domanda risarcitoria le censure di illegittimità del provvedimento impugnato, così come dedotte da chi ricorre in giudizio, ad avviso di questo organo giudicante sono meritevoli di favorevole apprezzamento nei termini di seguito precisati.
8. Il primo motivo di ricorso è da ritenersi fondato.
8.1. L’art. 192 del D.lgs. 152/2006 disciplina le conseguenze che scaturiscono dall’abbandono dei rifiuti, stabilendo, al comma 1, che “ L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati ”, e che, secondo quanto previsto dal successivo comma 2, “ È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee ”.
Il comma 3 della norma aggiunge che “ Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate ”.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza espressasi in materia, l'ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati che è adottata ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 152/2006 “... deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, stante la rilevanza dell'eventuale apporto procedimentale che tali soggetti possono fornire, quanto meno in riferimento all'ineludibile accertamento delle effettive responsabilità per l'abusivo deposito di rifiuti ” ( ex multis , Consiglio di Stato sez. IV, 20 giugno 2024, n. 5511; Consiglio di Stato, sez. V, 15 marzo 2021 n. 2171; sez. IV, 1 aprile 2016 n. 1301), salvo che non vi sia già stata una complessa e specifica interlocuzione con il Comune (Cons. Stato, sez. IV, 14 marzo 2022, n. 1763).
La comunicazione di avvio del procedimento costituisce, evidentemente, il primo strumento procedimentale tramite cui l’Amministrazione procedente effettua, “ in contraddittorio con i soggetti interessati ”, i dovuti accertamenti prodromici all’individuazione delle eventuali responsabilità correlate all’attività di abbandono. A tale comunicazione, infatti, segue l’interlocuzione tra l’ente pubblico e i soggetti che, allo stato, possono essere chiamati a rispondere della condotta illecita, i quali debbono essere posti nelle condizioni di fornire il loro apporto all’amministrazione procedente prima di rispondere della conseguente rimozione.
Tale interpretazione della disposizione, per vero già emergente dal dato squisitamente letterale, risulta altresì coerente, sotto il profilo sistematico, con i canoni della collaborazione e della buona fede che permeano l’attività delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 1, comma 2- bis , della L. 241/1990 nei rapporti con i cittadini, ed è funzionale ad assicurare il rispetto, in termini generali, delle garanzie procedimentali poste a salvaguardia dei soggetti incisi dall’azione amministrativa.
Nella vicenda in esame, tuttavia, il Comune di Nissoria, dopo aver ricevuto da ANAS s.p.a., in data 6.06.2024, una segnalazione concernente l’abbandono di rifiuti riscontrato dalla stessa società sulla S.S. 117 al km 62+380, 62+680, 62+900, 67+800, 69+240, ha provveduto ad eseguire in data 2.08.2024 un sopralluogo sui luoghi interessati, mediante il personale ispettivo comunale, e, nella medesima data, ha adottato l’ordinanza di rimozione che qui si impugna, ove peraltro non viene precisata alcuna eventuale “ particolare esigenza di celerità del procedimento ” la quale, se del caso, e in coerenza con l’art. 7, comma 1, della L. 241/1990, avrebbe potuto giustificare, eventualmente, la deroga alla comunicazione di avvio del procedimento.
Ove messa in condizione di partecipare al procedimento, la parte ricorrente avrebbe potuto fornire - nell’ambito del doveroso contraddittorio da attivare nella sedes procedimentale - un adeguato apporto istruttorio in ordine all’accertamento delle effettive responsabilità dell'abusivo deposito dei rifiuti. Tenuto conto che il legislatore delegato del D.lgs. 152/2006 ha inteso rafforzare e promuovere, mediante il richiamo al contraddittorio con i soggetti interessati, le esigenze di un'effettiva partecipazione allo specifico procedimento dei potenziali destinatari del provvedimento conclusivo, deve ritenersi che la preventiva, formale comunicazione dell'avvio del procedimento costituisca un adempimento indispensabile al fine dell'effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati, nemmeno soggetto al temperamento che l'art. 21- octies della Legge n. 241 del 1990 apporta alla regola generale posta dall'art. 7 della stessa legge (Cons. Stato, sez. IV, 15 luglio 2016, n. 3163; in termini, Cons. Stato, sez. IV, 1 aprile 2016, n. 1301; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 agosto 2025, n. 1044; T.A.R. Puglia, Bari, I, 30 agosto 2016, n. 1089; T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 12 ottobre 2016, n. 1962).
Il provvedimento gravato, infatti, postula l’esistenza di un potere latamente discrezionale e, nella vicenda in esame, non è stata data prova che il contenuto dell’ordinanza di rimozione censurata non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, in quanto l’Amministrazione si è limitata a prendere atto del sopralluogo eseguito nella pari data della sua adozione, ponendo in modo acritico a carico della ricorrente le conseguenze monitorie, ripristinatorie e sanzionatorie contemplate dalla norma, e omettendo qualsiasi accertamento sulla sussistenza o meno di una condotta causalmente efficiente, e quantomeno colposa, in capo ad ANAS; tale evidenza, ad avviso del Collegio, rende inapplicabile al caso di specie il canone antiformalistico di cui all’articolo 21- octies , comma 2 della Legge n. 241/1990 (cfr., in termini, Cons. Stato, parere del 18 marzo 2024, n. 310; Cons. Stato, sez. IV, 6 giugno 2023, n. 5548).
9. Il secondo motivo di ricorso è da ritenersi parimenti fondato.
9.1. In coerenza con quanto espressamente previsto dall’art. 192, comma 3, del D.lgs. 152/2006, per consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa l'obbligo di rimozione dei rifiuti grava in via principale sul responsabile dell'inquinamento e, in solido, sul proprietario del terreno e sui titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, qualora a costoro sia imputabile una condotta dolosa o colposa da accertarsi, previo contraddittorio, secondo il principio di matrice eurounitaria in materia ambientale del “chi inquina paga”. In particolare, si esclude la natura di obbligazione propter rem dell'obbligo di rimozione dei rifiuti a carico del proprietario del terreno, poiché non è configurabile, come regola generale, una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell'immobile in ragione di tale sola qualità (cfr. Cons. Stato, parere del 14 giugno 2024, n. 770).
Il contraddittorio procedimentale che precede l’adozione dell’ordinanza di rimozione, come già osservato dal Collegio, è infatti funzionale a assicurare, nel rispetto delle garanzie procedimentali, l’accertamento delle effettive responsabilità per l'abusivo deposito di rifiuti.
Il procedimento, ancor più specificatamente, è proprio volto ad appurare la sussistenza di una condotta rimproverabile sulla base di un elemento soggettivo di imputabilità della responsabilità in via solidale in capo al proprietario medesimo, e quindi le circostanze che possano essere a fondamento della configurazione di una responsabilità, quantomeno colposa, del proprietario. In mancanza di comportamenti quantomeno colposi, quindi, non possono porsi incombenti a carico dei proprietari o detentori dell'area solo in quanto tali (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 novembre 2022, n. 10433).
Ebbene, nella fattispecie oggetto del presente scrutinio l’Amministrazione procedente, dopo aver eluso del tutto il rispetto delle garanzie partecipative poste a tutela di ANAS, nell’ordinanza di ripristino ambientale qui gravata si limita, dopo aver richiamato la segnalazione pervenuta dalla stessa società in data 6.06.2024, a rilevare che la stessa nota inviata da ANAS all’Ente comunale “... non individua il responsabile dell’abbandono dei predetti rifiuti ”, affermando che è “... doveroso ed opportuno diffidare chi di dovere [ANAS s.p.a.] ad adottare tutti gli accorgimenti atti a ripristinare lo stato dei luoghi, ed a bonificare l’intera area dal deposito dei predetti rifiuti, per la salvaguardia dell’ambiente e della pubblica incolumità ”.
Dal contenuto dell’ordinanza in contestazione, in particolare, non si evince alcun accertamento così come alcuna valutazione da cui possa trarsi il convincimento che il Comune abbia appurato la rimproverabilità in capo ad ANAS, almeno a titolo di colpa, dell’abbandono dei rifiuti nel tratto di strada statale interessato.
Da quanto versato in atti emerge, piuttosto, che proprio ANAS s.p.a. abbia segnalato tale abbandono di rifiuti, in data 6.06.2024, agli organi competenti (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, alla Prefettura di Enna, all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, oltreché al Comune di Nissoria), rendendosi altresì disponibile, come si legge nella segnalazione inviata proprio all’Ente comunale, “... a presenziare con il proprio personale su strada per coadiuvare le attività comunali e regolare la viabilità in loco al fine di garantire che gli interventi si svolgano in sicurezza per gli addetti alla pulizia ”, precisando, altresì, che “ A valle degli interventi di rimozione rifiuti, questa società provvederà ad installare appositi cartelli monitori per consentire l'attivazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati a individuare i responsabili ed impedire il reiterarsi dell’abbandono illecito ”.
In assenza, pertanto, di alcun preventivo accertamento dal quale possa desumersi che la violazione dei divieti previsti dall’art. 192 del D.lgs. 152/2006 sia “... imputabile a titolo di dolo o colpa ” in capo ad ANAS, la doglianza sollevata dalla società ricorrente con il motivo di ricorso in trattazione è da ritenersi fondata.
10. Il terzo motivo di ricorso non è suscettibile di favorevole apprezzamento da parte del Collegio.
10.1. Non può ritenersi che l’obbligo di rimozione di ogni genere di rifiuti depositati o abbandonati da terzi nei tratti stradali pubblici o su strade private soggette a suolo pubblico ricada, indistintamente, sugli enti comunali.
Tale assunto si trae, innanzitutto, dalla lettura degli artt. 184 e 198 del D.lgs. 152/2006, dai quali non emerge che l’obbligo di rimozione sia sempre in capo al Comune. Tali norme, invero, classificano le tipologie dei rifiuti e stabiliscono, in particolare, che “ i comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ” (art. 198, comma 1, D.lgs. 152/2006).
Una lettura che ponesse in capo ai Comuni l’obbligo di rimozione dei rifiuti depositati o abbandonati nei manti stradali, del resto, sarebbe in contraddizione con la lettera dell’art. 192, sopra citato, che pone proprio in capo ai responsabili della violazione dei divieti ivi previsti l’obbligo di rimozione, così come disposto proprio dall’ente comunale.
Tali conclusioni non mutano anche alla luce del contenuto delle “Linee Guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato” emanate dalla Regione Siciliana – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente con Delibera G.R. n. 248 del 5.07.2018, versate in atti, ove viene disciplinata l’attività di rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato su strade ad aree pubbliche o su strade ad aree private comunque soggette ad uso pubblico.
Le predette Linee Guida stabiliscono che il Comune possa (ma non debba necessariamente) essere il soggetto che procede alla rimozione, prevedendosi espressamente che a procedere alla rimozione possa essere anche un privato (cfr. paragrafo 3 a pag. 5).
Ne discende che, ove l’ente comunale accertasse l’imputabilità soggettiva dell’abbandono di rifiuti in capo ad un soggetto privato, in coerenza con la disciplina prevista dall’art. 192, comma 3, del D.lgs. 152/2006, l’attività di rimozione – anche ove i rifiuti siano stati abbandonati in una strada pubblica o soggetta ad uso pubblico – spetterebbe comunque al privato (o ai privati, solidalmente) ritenuto responsabile.
11. Accertata l’illegittimità dell’atto impugnato ai fini dello scrutinio della correlata domanda risarcitoria, quest’ultima è da ritenersi fondata per quanto di seguito esposto e considerato.
11.1. Giova preliminarmente rilevare che in materia di azione risarcitoria innanzi al Giudice amministrativo opera il principio dispositivo di cui all'art. 2697 comma 1, c.c., senza alcun temperamento del metodo acquisitivo caratteristico dell'azione giurisdizionale di annullamento; spetta quindi al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, ivi compresa quella della presenza di un nesso causale che colleghi la condotta commissiva o omissiva della Pubblica Amministrazione all'evento dannoso, dell’elemento soggettivo nonché quella dell'effettività del danno di cui si invoca il ristoro, con la conseguenza che, ove la domanda di risarcimento manchi di tale necessaria prova, essa va respinta ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. IV, 11 settembre 2023, n. 8259; Consiglio di Stato, sez. II, 10 ottobre 2022, n. 8644).
L’azione risarcitoria, ove proposta, implica quindi che il presunto danneggiato fornisca innanzitutto prova degli elementi costitutivi dell’art. 2043 c.c., in quanto la mera illegittimità dell'attività provvedimentale non può costituire presupposto di per sé sufficiente per l'attribuzione di tale forma di tutela.
Ciò posto, nella fattispecie in esame la parte ricorrente:
(i) ha dedotto, dandone prova, la contrarietà al diritto della condotta tenuta dall’Amministrazione comunale procedente;
(ii) ha fornito adeguata prova documentale di aver subito un danno economico ingiusto, rappresentato dalle spese dell’intervento di rimozione dei rifiuti eseguito nei luoghi, in attuazione dell’ordinanza sindacale impugnata, alla quale non ha prestato acquiescenza, svolto dalla società Ecorecuperi s.r.l., aggiudicataria del servizio a seguito di procedura negoziata con aggiudicazione Prot. CDG. ST PA. – 772869 – I dell’11.09.2024;
(iii) ha provato il nesso causale tra la condotta antigiuridica e il suddetto evento lesivo, così come l’elemento soggettivo dell’illecito, rappresentato nel caso di specie dalla erronea, e quindi colposa, applicazione da parte dell’Ente della normativa di riferimento.
Parimenti supportata da un adeguato apporto probatorio è la quantificazione dell’asserito danno subito, pari a € 3.035,38 (€ 2.849,80 per lavori eseguiti + € 185,58 per oneri di sicurezza), come da documentazione in atti versata il 6.11.2025 e come altresì specificato e precisato dalla società ricorrente con memoria del 13.11.2025.
12. Per tutte le ragioni sopra esposte, in definitiva, la domanda di annullamento è quindi da ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.; la domanda risarcitoria, invece, risulta fondata nel merito e deve essere accolta, con conseguente condanna del Comune di Nicosia a corrispondere ad ANAS s.p.a. a titolo di risarcimento dei danni la somma complessiva di € 3.035,38, oltre interessi legali da calcolare su tale somma dal giorno della pubblicazione della sentenza - trattandosi di debito di valuta - e sino all'effettivo soddisfo.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuto difetto di interesse;
- accoglie la domanda di risarcimento e, per l’effetto, condanna il Comune di Nicosia, Amministrazione intimata, al risarcimento del danno in favore di ANAS s.p.a., parte ricorrente, pari a € 3.035,38, (tremilatrentacinque/38), da liquidarsi come in motivazione;
- condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori se e in quanto dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA NT, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
SC CH, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC CH | RA NT |
IL SEGRETARIO