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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/09/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2642/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2642/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. TE C.F._1
Pietro Troiano, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Capiago, Via del
Carroccio, 2,
- parte attrice - nei confronti di
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Maurizio CP_1 C.F._2
Domanico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Varese, Piazza della
Repubblica, 6
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Anna Berra, CP_2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Magenta, Via IV Giugno 41
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Walter Fuoco e CP_3 P.IVA_1 dell'Avv. Roberto Caccia, elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo in Busto
Arsizio, Via Marsala, 35
- parti convenute - Conclusioni di parte attrice Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respinta ogni altra domanda eccezione o deduzione così decidere: Nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità in solido tra loro dei convenuti resistenti, in quanto al sig. nella sua qualità di committente, proprietario e responsabile CP_1 dei lavori del cantiere sito in Olgiate Comasco, via Rossini n.32, in quanto all'ing.
[...]
in qualità di coordinatore per la sicurezza del predetto cantiere, in quanto a società CP_2 in qualità di appaltatrice ed esecutrice dei lavori del predetto cantiere, per aver CP_3 causato danni fisici, morali e materiali al sig. per i motivi e le ragioni TE esposte nel presente atto e per l'effetto condannarli in solido tra loro a risarcire tutti i danni pagina 1 di 15 subiti dal ricorrente per la somma complessiva di € 23.694,40, oltre danni morali, interessi e rivalutazione, come da conteggi in narrativa o quell'altra maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa. In punto spese: con condanna dei resistenti in solido tra loro alla rifusione di spese, competenze, onorari e rimborso forfettario 15%, con la distrazione delle spese in favore del sottoscritto legale quale antistatario. Dichiarazione di valore: che di valore della presenta causa è pari ad €23.694,40. In via istruttoria: chiede, ove il Tribunale lo ritenesse necessario, disporsi CTU volta a quantificare i danni subiti dal ricorrente Conclusioni di parte convenuta CP_1
IN VIA PRELIMINARE: autorizzare la chiamata di , Istituto per contro gli infortuni CP_4 CP_5 Controparte_6 sul lavoro, corrente in P.le Pastorale nr. 5, 00144 Roma, presso l'avvocatura Generale, pec Email_1 IN VIA ISTRUTTORIA si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nell'interesse del Signor che non sono state ammesse CP_1 IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO: dichiarare infondata in fatto ed in diritto ogni domanda svolta dal signor nei confronti del signor TE CP_1 IN ULTERIORE SUBORDINE in caso di accertamento dell'infortunio e di sussistenza delle condizioni di legge, disporre che la decisione venga pronunciata anche in contraddittorio con , affinché parte ricorrente formuli nei suoi confronti espressa CP_4 istanza ed il signor possa essere dichiarato indenne dal versare le somme dovute CP_1 dall'ente a titolo di indennità. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.
Conclusioni di parte convenuta CP_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito – contrariis reiectis – così giudicare: IN VIA PRINCIPALE
1) Rigettare tutte le domande formulate nei confronti dell'ing. in quanto infondate per CP_2 tutte le ragioni indicate in atti;
IN VIA SUBORDINATA
2) in denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, limitare la condanna dell'esponente nei limiti delle risultanze istruttorie e della quota di corresponsabilità che dovesse essere accertata e considerata la condotta del ricorrente ex art 1227 c.c e degli altri soggetti. IN VIA ISTRUTTORIA 3) disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c nei riguardi del sig.
[...]
ordine di esibizione avente ad oggetto documentazione attestante eventuali TE risarcimenti/rimborsi/indennizzi e/o somme di denaro percepire da compagnie assicurative, enti previdenziali/assistenziali e/o altri soggetti per il sinistro di cui è causa. 4) Respinto ogni tentativo di inversione dell'onere della prova, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalla locuzione “vero che”: a) l'ing. nel 2020 riceveva incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di CP_2 progettazione ed esecuzione dei lavori da parte sig. , imprenditore edile, per CP_1 la edificazione del proprio immobile sito in Olgiate Comasco;
b) l'appaltatrice dei lavori indicati al punto che precede era la società CP_3 c) il sig. era il committente e responsabile del cantiere afferente alle opere di CP_1 cui al punto a); d) il il sig. è titolare di una impresa edile con sede in Svizzera;
CP_1
pagina 2 di 15 e) il sig. e i soggetti presenti in cantiere omettevano di avvisare l'ing. CP_1 CP_2 dell'incidente occorso sino all'ottobre del 2021; f) l'attività di rimozione e sgombro del ferro è stata appaltata in autonomia dal Sig.
[...]
, in assenza di comunicazione e pianificazione con l'ing. CP_1 CP_2 g) il sig. evitava di comunicare all'ing. l'appalto affidato alla “La Nuova CP_1 CP_2 miniera il recupero snc” per la rimozione e sgombero di materiali ferrosi;
h) il sig. evitava di comunicare la presenza in cantiere del sig. all'ing. CP_1 TE
CP_2 i) l'ing. era all'oscuro dei lavori di rimozione e sgombero di materiali ferrosi affidati CP_2 alla ditta “La Nuova miniera il recupero snc” e della presenza del in cantiere, TE mai autorizzata;
l) l'ing. veniva a conoscenza per la prima del sinistro in data 09.10.21, quando CP_2 riceveva la lettera di richiesta di risarcimento danni da parte del legale del TE m) venivo a conoscenza per la prima del sinistro in data 09.10.21, quando ricevevo la lettera di richiesta di risarcimento danni da parte del legale del TE Si indicano i seguenti testimoni: Geom. residente in [...] e con studio in Testimone_1 Via Vittorio Emanuele 18 - 22077 Olgiate Comasco (CO). IN OGNI CASO 5) con vittoria di spese e compensi professionali Conclusioni di parte convenuta CP_3
Voglia l'Eccellentissimo Tribunale adito, contraris rejectis ogni diversa istanza eccezione e deduzione respinta: NEL MERITO: Rigettare tutte le domande avversarie, perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in atti. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede che vengano ammesse le seguenti istanze istruttorie in precedenza non ammesse con Ordinanza del 06/03/2024 ed in particolare,
• PROVA PER TESTI sulle seguenti circostanze precedute dal prefisso “vero che”, espunte dai giudizi di valore e da elementi negativi:
1. Nell'anno 2019 il sig. appaltava alla la realizzazione della struttura CP_1 CP_3
e della base di fondazione dei muri e dei blocchi di cemento armato, nonché del solaio e dei parapetti, della villetta di proprietà sita in Olgiate Comasco (CO) alla via Rossini 22, come da fatture emesse da che si rammostrano al teste (doc. 3 ). CP_3 CP_3
2. I lavori di realizzazione della struttura, della base di fondazione, dei muri e dei blocchi di cemento armato, nonché del solaio e dei parapetti di una villetta in Olgiate Comasco (CO), alla via Rossini 22, iniziavano nel 2020 e terminavano nel 2021.
3. Il responsabile dei lavori per la realizzazione della struttura e della base di fondazione, dei muri e dei blocchi di cemento armato, nonché del solaio e dei parapetti di una villetta in Olgiate Comasco (CO), alla via Rossini 22 era il committente sig. , CP_1 mentre il coordinatore per la sicurezza e la salute durante la progettazione e l'esecuzione delle opere era l'ingegnere . CP_2
4. La copertura del tetto, i lavori di finitura interni della villetta come controsoffitti e pareti in cartongesso, la realizzazione degli impianti elettrici, idraulici e le opere di imbiancatura e di intonaco della villetta sita in Olgiate Comasco (CO), alla via Rossini 22, venivano affidati dal committente sig. a società e imprese differenti dalla CP_1 CP_3
[...
pagina 3 di 15 9. Le coperture in ferro posizionate dalla costituivano una sicurezza per il transito CP_3 dei mezzi pesanti e, a maggior ragione, per il transito pedonale di persone. 11. Nessun ferro spuntava dal terreno e nessun tondino era infilzato sul fondo degli scavi presenti all'interno della villetta. 13. Durante i lavori di ristrutturazione, nella zona antistante l'abitazione di Olgiate Comasco alla via Rossini 22, e vicino all'entrata della stessa, vi era accatastato materiale ferroso e di scarto delle lavorazioni lasciato in loco dalle imprese incaricate dal sig.
per la realizzazione del tetto, delle finiture interne del controsoffitto e delle opere CP_1 di cartongesso. 14. Il materiale ferroso e di scarto lasciato in cantiere dalle imprese incaricate dal sig.
per la realizzazione del tetto, delle finiture interne del controsoffitto e delle opere CP_1 di cartongesso era costituito da pezzi di lamierino di acciaio zincato tagliente e con spigoli vivi.
15. Il sig. – intestatario di un'attività di lavori di manutenzione edile e di TE sgombero solai, cantine e garage (doc. 5 ) – veniva incaricato dal sig. della CP_3 CP_1 rimozione del materiale ferroso e di scarto lasciato in cantiere dalle imprese incaricate dal sig. per la realizzazione delle finiture interne del controsoffitto e delle opere di CP_1 cartongesso posto nel giardino della villetta.
16. Nel periodo dei lavori appaltati a , il sig. decideva di procedere alla CP_3 CP_1 realizzazione di uno scavo in giardino per l'installazione di una piscina della dimensione di circa 3 mt x 5 mt, nonché della costruzione di un box auto.
17. Per le opere di cui al punto precedente veniva presentata dal committente una SCIA differente rispetto a quella di cui ai lavori di e tali lavori venivano CP_3 commissionati dal sig. ad aziende differenti rispetto a (cfr doc. 2 parte CP_1 CP_3 attrice).
18. Gli scavi del pozzetto dell'acqua e quello dei pozzi perdenti nonché quello della piscina erano visibili in cantiere e in alcun modo occultati da erba alta.
20. Il sig. (committente) e l'NE (responsabile della sicurezza) non CP_1 CP_2 hanno mai comunicato a l'accesso al cantiere di persone esterne rispetto all'azienda CP_3 appaltatrice CP_3
21. non ha mai autorizzato l'accesso al cantiere di altri soggetti oltre alle proprie CP_3 maestranze, né era a conoscenza di eventuali accessi non autorizzati, tanto meno è a conoscenza di eventuali accessi del sig. o suo fratello la circostanza è TE Per_1 sempre stata prontamente contestata (doc. 6 ). CP_3
Si indicano a testi sui precedenti capitoli:
- Sig. con domicilio in AT (VA) Testimone_2
- Sig. con domicilio in AT (VA) Testimone_3
- Sig. residente in [...] Tes_4
• INTERROGATORIO FORMALE Si chiede disporre interrogatorio formale del sig. su tutti i capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 CP_1 c.p.c. del sig. sui precedenti capitoli di prova in precedenza non ammessi con TE Ordinanza del 06/03/2024.
• CTU MEDICO LEGALE Si chiede disporre CTU medico legale sulla persona del sig. volta alla TE quantificazione dei danni asseritamente subiti dall'attore nel sinistro di cui in narrativa, tenuto conto delle contestazioni svolte nella comparsa di costituzione e nelle memorie depositate in corso di causa.
pagina 4 di 15 • ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C. Ordinare al Comune di Olgiate Comasco la produzione ed esibizione della SCIA rilasciata al sig. nel corso degli anni 2020/2021, per la realizzazione della piscina e del CP_1 box per l'immobile di Olgiate Comasco alla via Rossini. 22 Ordinare al sig. la produzione ed esibizione della SCIA depositata in CP_1 Comune nel corso degli anni 2020/2021 per la realizzazione della piscina e del box per l'immobile di Olgiate Comasco alla via Rossini 22 nonché copia dei contratti di appalto e le relative fatture di spesa emesse dalle società e ditte appaltatrici per la realizzazione della piscina e del box di Olgiate Comasco alla via Rossini 22, e per i lavori di realizzazione del tetto e dei controsoffitti in cartongesso avvenuta nell'anno 2021 nell'immobile di Olgiate Comasco alla via Rossini 22.
• PROVA CONTRARIA Si chiede essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova dedotti e formulati da tutte le controparti ed eventualmente ammessi in caso di rimessione della causa in istruttoria, e s'indicano a testi i soggetti già indicati a prova diretta nella memoria ex art. 183, co. 6, nr. 2, c.p.c.: il sig. con domicilio in AT (VA), il sig. Testimone_3 Tes_4 residente in [...], il sig. con in AT Testimone_2 Per_2 (VA). Motivi della decisione
Con “comparsa di riassunzione del procedimento civile n. 1117/2022 rg” (tuttavia iscritta a ruolo come nuovo procedimento RG n. 2642/2023), ha convenuto in TE giudizio , e deducendo che: CP_1 CP_2 CP_3
- in data 24.11.2022 aveva instaurato un giudizio, nei confronti di TE
, e che si erano tutti costituiti, avanti il CP_1 CP_2 CP_3
Tribunale di Como, Giudice del Lavoro;
- il Giudice del Lavoro, all'udienza del 15.05.2023, aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore di quella del Tribunale ordinario di Como e, con ordinanza del 23.06.2023, il Giudice ordinario (diverso dal sottoscritto giudice) aveva ordinato alla parte diligente di riassumere il procedimento innanzi al
Tribunale Ordinario di Como entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- pertanto, l'attore aveva riassunto il procedimento introdotto con ricorso, ribadendo le deduzioni in fatto e in diritto ivi svolte e come segue;
- in data 05.07.2021, era stato contattato telefonicamente da TE [...]
, quale proprietario, committente e responsabile dei lavori edili in CP_1 esecuzione presso il cantiere di Olgiate Comasco, Via Rossini n. 22, per eseguire la rimozione e sgombero di materiali ferrosi presenti in cantiere;
- pertanto, in pari data, verso le 14.00, l'attore, insieme al fratello si era recato Per_1 con il furgone in cantiere, ove era stato fatto entrare da;
CP_1
pagina 5 di 15 - dopo circa un'ora di lavoro, mentre era intento a rimuovere i pezzi di ferro presenti in cantiere, l'attore, non accorgendosi di un profondo scavo, occultato dall'erba alta e da una lamiera che lo ricopriva, vi era caduto dentro;
- l'attore era riuscito ad aggrapparsi a un ferro che spuntava dal terreno, evitando di cadere sul fondo dello scavo ove erano infilzati i tondini di ferro;
tuttavia, nel cadere, la lamiera tagliente che ricopriva lo scavo gli aveva reciso il polpaccio, provocandogli una profonda ferita lacero contusa;
- il fratello dell'attore gli aveva prestato immediatamente soccorso e, vista la gravità della ferita, aveva chiamato il 112 che aveva invitato sul posto i soccorsi;
i sanitari intervenuti avevano quindi trasportato l'attore al pronoto soccorso ove gli avevano diagnosticato una ferita lacero contusa;
- l'attore si era sottoposto a ulteriori visite mediche, sino alla guarigione in data
17.11.2021;
- in seguito alla lesione subita, aveva patito danni alla salute da TE invalidità temporanea e permanente;
- l' nulla aveva corrisposto all'attore in relazione all'infortunio sul lavoro CP_4 denunciato;
- tra l'attore e era intercorso un rapporto lavorativo, era CP_1 CP_3
l'impresa appaltatrice dei lavori in cantiere e il coordinatore per la CP_2 sicurezza, sicché tutti i convenuti sarebbero solidalmente responsabili dei danni subiti dall'attore ex art. 2051/2043 c.c. e 109 D.lgs. n. 81/2008 o, eventualmente, anche 1218 e 2087 c.c..
Ha quindi chiesto di condannare i convenuti in solido a risarcirgli tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro sopra descritto.
si era tempestivamente costituito nel fascicolo RG. n. 1117/2022, deducendo CP_1 che:
- tra l'attore e non era mai intercorso alcun rapporto di lavoro CP_1 subordinato, sicché la controversia non rientrava in quelle di cui all'art. 409 c.p.c., con conseguente “incompetenza per materia” del giudice del lavoro;
- era titolare di un'impresa di costruzioni e aveva organizzato in TE autonomia il suo lavoro e quello del suo collaboratore, sicché lo stesso andava qualificato come imprenditore;
pagina 6 di 15 - in ogni caso, non sarebbe vero che avrebbe contattato CP_1 [...] al telefono per convocarlo sul cantiere, in quanto i due non si TE conoscevano;
- in data 05.07.2021 i lavori del cantiere erano ultimati e il cantiere stesso era stato ripulito, mentre i tondini di proprietà di erano ammassati a ridosso del CP_3 muro di cinta, per facilitarne il carico su furgoni, e non aveva CP_3 comunicato quando sarebbe tornata ritirarli;
- in quella data, comunque, non esistevano buche e non c'erano lastre di copertura;
- il cancello era stato lasciato aperto da responsabile per la sicurezza, CP_2 per consentire l'accesso, autorizzato, a ditte e lavoratori autonomi per la realizzazione di interventi di muratura accessori rispetto a quelli realizzati dalla ditta appaltatrice;
- il 05.07.2021 l'attore si era presentato spontaneamente avanti il cancello del cantiere, affermando di essere un imprenditore del settore edile e di aver saputo che l'appaltatrice aveva lasciato in cantiere una notevole quantità di tondini di ferro, che avevano un significativo valore commerciale, ed offrendosi di ritirarli e smaltirli;
- non aveva autorizzato l'attore e il fratello ad appropriarsene e, CP_1 quindi, si era allontanato dal cancello per rientrare nel fabbricato;
ciò nonostante, gli stessi si erano di propria iniziativa avvicinati ai tondini in prossimità della recinzione e del passo carraio e avevano cominciato a caricarli sul furgone;
- nessuno aveva visto come l'attore si era procurato il taglio, pur essendo pacifico che lo stesso aveva attirato, urlando, l'attenzione dei presenti, che tuttavia avevano constatato solo una ferita di pochi centimetri, e che era stato poi portato al pronto soccorso;
- nel caso di accertamento di responsabilità del convenuto dovrebbe comunque essere riconosciuto il concorso di colpa dell'attore, esperto nel settore edile e quindi a conoscenza delle modalità di organizzazione del lavoro in sicurezza, e, comunque, operata la ripartizione di responsabilità con gli altri convenuti coinvolti nel cantiere;
- l' dovrebbe essere chiamato in causa in quanto tenuto a risarcire una parte del CP_4 danno.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata dell' e, nel CP_4 merito, in via principale, il rigetto delle domande attoree.
pagina 7 di 15 Si è costituito con comparsa depositata anche nel fascicolo RG n. 2642/2023 (già costituito nel fascicolo RG. n. 1117/2022) eccependo e deducendo che: CP_2
- la comparsa in riassunzione sarebbe nulla ex art. 164, c. 3, n. 4, c.p.c. in quanto nella stessa non sarebbero indicati i fatti e le ragioni giuridiche poste a fondamento delle domande svolte nei confronti del convenuto CP_2
- l'appaltatrice dei lavori eseguiti presso l'immobile di era CP_1 CP_3
[...]
- aveva provveduto alla redazione del PSC e ad effettuare le notifiche CP_2 preliminari di cantiere alla Regione Lombardia;
- l'attività di rimozione e sgombro del ferro era stata appaltata in maniera autonoma da , senza comunicarlo ad e quindi mai da quest'ultimo CP_1 CP_2 autorizzata;
pertanto, nessuna responsabilità potrebbe essergli ascritta per l'infortunio allegato dall'attore che aveva avuto accesso al cantiere in segretezza;
- in ogni caso, l'attore, alla luce della dinamica dei fatti come da questo descritta, si sarebbe tagliato con una lamiera per propria colpa, sicché dovrebbe trovare applicazione il disposto dell'art. 1227 c.c.;
- la quantificazione del danno eseguita dall'attore sarebbe abnorme, considerato che dalla documentazione in atti emergerebbe che lo stesso si era allontanato dal pronto soccorso per sua volontà e che i sanitari avevano accertato solo la presenza di una ferita superficiale di circa 5 cm;
- inoltre, dalla documentazione attorea emergerebbe che, all'epoca dei fatti, datore di lavoro di fosse “La Nuova miniera il recupero snc”, tuttavia mai TE menzionata dall'attore;
- nel caso di accoglimento delle domande risarcitorie attoree, dal risarcimento dovrebbero essere detratte tutte le somme percepite dall' a titolo indennitario CP_4 per danno biologico permanente.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, di dichiarare la nullità dell'atto introduttivo e, nel merito, in via principale, di rigettare le domande attoree e, in subordine, di limitare la condanna del convenuto alla quota di corresponsabilità accertata e applicato l'art. 1227 c.c..
Si è costituita con comparsa depositata anche nel fascicolo RG n. 2642/2023 (già costituita nel fascicolo RG. n. 1117/2022) eccependo e deducendo che: CP_3
- nell'anno 2019 aveva appaltato a la realizzazione della CP_1 CP_3 struttura e della base di fondazione, dei muri e dei blocchi di cemento armato,
pagina 8 di 15 nonché del solaio e dei parapetti di una villetta in Olgiate Comasco, Via Rossini 22;
i lavori erano iniziati nel 2020 e si erano protratti per circa un anno;
- la convenuta non aveva scavato alcuna buca, eccetto lo scavo per le fondamenta della costruzione;
- le uniche due buche, profonde circa tre metri, presenti nel giardino della villetta durante l'esecuzione dei lavori, afferenti al pozzetto dell'acqua e ai pozzi perdenti, non erano state eseguite da e, comunque, erano state coperte da CP_3 [...]
con un coperchio di cemento, sul quale la convenuta aveva posato due CP_1 lastre di ferro del peso di 2 quintali ciascuna, prive di spigoli vivi, per consentire il transito di mezzi pesanti;
in ogni caso, all'interno dei due scavi, non vi erano tondini di ferro, né ferro che spuntava dal terreno;
- vi era, inoltre, un ampio scavo (3mtx5mt) per la realizzazione di una piscina, commissionata a impresa terza;
- gli scavi suindicati erano tutti visibili e non occultati da erba alta, non essendo presente alcun manto erboso nel giardino;
- la convenuta aveva transennato e recintato il cantiere per impedire l'accesso a persone non autorizzate ed esposto i cartelli di pericolo;
- l'attore è titolare di attività di smaltimento di metalli ferrosi e, quindi, era azienda chiamata ad operare sul cantiere al pari di CP_3
- nessuna responsabilità potrebbe pertanto essere ascritta alla convenuta, né ex art. 2051, c.c., non essendo la stessa custode di alcunché, né ex art. 2043 c.c., risultando peraltro la dinamica del sinistro e i danni allegati incompatibili con lo stato di fatto del cantiere;
- sussisterebbe, peraltro, una corresponsabilità dell'attore nella causazione del sinistro considerato che egli, svolgendo attività edili, avrebbe dovuto essere a conoscenza delle regole e condotte da tenere in cantiere;
- in ogni caso, l'ammontare del danno allegato sarebbe indimostrato e, comunque, dovrebbe tener conto di quanto percepito dall'attore dagli enti assistenziali.
Ha quindi chiesto il rigetto delle domande attoree.
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 06.12.2023, è stata rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo e l'istanza di differimento dell'udienza per consentire la chiamata in causa dell' e sono stati concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.. CP_4
pagina 9 di 15 L'attore ha depositato la sola memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c., il convenuto le CP_1 memorie ex art. 183, c. 6, nn. 2 e 3, c.p.c., e gli altri convenuti tutti e tre le memorie istruttorie ex art. 183, c. 6, c.p.c..
La causa è stata istruita documentalmente e mediante assunzione, alle udienze del
03.04.2024, 08.05.2024, 16.06.2024 e 11.09.2024 dell'interrogatorio formale dell'attore e di sei testimoni su alcuni dei capitoli di prova orale articolati dall'attore e da CP_3 nelle memorie ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. e ammessi con ordinanza del 06.03.2024.
All'udienza del 16.05.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*** ha agito in giudizio per sentir condannare, in solido tra loro, TE [...]
, e al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un CP_1 CP_2 CP_3 infortunio occorso in data 05.07.2021 allorquando l'attore, trovandosi intento a lavorare presso un cantiere edile in Olgiate Comasco, ove era in costruzione la villetta di proprietà di
, si era tagliato il polpaccio con il bordo tagliente di una lamiera. CP_1
L'attore ha fondato la domanda, in via principale, sul titolo di cui all'art. 2051 c.c./2043
c.c., in relazione anche all'art. “109 D.lgs. n. 81/2008” – per cui, si rammenta, “il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni” – ed
“eventualmente”, anche 1218 e 2087 c.c..
Va innanzitutto escluso che il titolo della responsabilità per il sinistro allegato in citazione ed occorso all'attore in data 05.07.2021 possa essere rinvenuto nell'art. 2087 c.c. e 1218
c.c., non avendo l'attore né allegato, né comunque dato prova, della sussistenza, con nessuno dei convenuti, di un rapporto di lavoro subordinato. Difatti, non solo l'attore non ha specificamente dedotto la sussistenza di tale tipo di rapporto contrattuale con i convenuti, ma dalle stesse allegazioni e produzioni documentali attoree pare potersi ragionevolmente escludere la riconducibilità del rapporto tra e TE [...]
a quello di lavoro subordinato (quanto, invece, a ed è CP_1 CP_3 CP_2 pacifica l'assenza di alcun rapporto contrattuale tra le parti). A tal proposito, va osservato che l'attore ha allegato di essere stato, in data 05.07.2021, contattato telefonicamente da
, per eseguire la rimozione e sgombero di materiali ferrosi presenti nel CP_1 cantiere di Olgiate Comasco per cui è causa e di essersi quindi ivi recato con il proprio furgone e con il fratello. La circostanza è stata specificamente contestata da CP_1
pagina 10 di 15 il quale, con la comparsa di costituzione, ha dedotto che l'attore si sarebbe spontaneamente presentato sul cantiere chiedendo di poter rimuovere ed appropriarsi dei materiali ferrosi ivi lasciati dall'appaltatrice, autorizzazione che il convenuto avrebbe negato, ma al cui diniego non si sarebbe attenuto. Anche a prescindere dall'accertamento sulla TE fondatezza della ricostruzione attorea dei fatti e, quindi, anche a voler, solo per ipotesi, condividere tale prospettazione, va evidenziato che, anche in base quest'ultima, la dedotta chiamata avvenne per un'occasione specifica e che l'attore, titolare, all'epoca dei fatti, di una impresa individuale di costruzioni e manutenzioni edili e di sgombero (cfr., doc. n. 5
, accettò di svolgere il lavoro auto-organizzandosi rispetto ai mezzi e al CP_3 personale impiegato per eseguirlo. Pertanto, deve escludersi, trattandosi di prestazione occasionale eseguita da un imprenditore individuale e non etero-diretta, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, tra l'attore e , potendo, tuttalpiù, l'eventuale CP_1 rapporto contrattuale intercorso tra le parti qualificarsi come contratto d'opera ex art. 2222
c.c..
L'impossibilità di qualificare come di lavoro subordinato il rapporto tra l'attore e i convenuti (e, in particolare, con ) consente, sin da ora, di escludere ogni CP_1 responsabilità di questi ultimi anche in relazione alle diposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dettate dal D.lgs. n. 81/2008, pur menzionato dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio.
Difatti, l'art. 21 D.lgs. n. 81/2008 pone a carico degli stessi lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 c.c. l'obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del medesimo decreto, nonché di munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di legge. Pertanto, era l'attore stesso, in quanto (in ipotesi) prestatore d'opera,
a dover provvedere alla propria sicurezza (cfr., in questo senso, anche Cass. n.
14041/2024).
Venendo invece all'ulteriore titolo di responsabilità extracontrattuale dedotto in giudizio e fondato sul disposto dell'art. 2051 c.c., deve innanzitutto rammentarsi che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo e quindi, da una parte, si fonda esclusivamente sul nesso causale tra la cosa e il danno, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa, dall'altra, è esclusa solamente dal caso fortuito, idoneo ad interrompere il precitato rapporto causale.
pagina 11 di 15 Pertanto, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza della cosa, invocando la responsabilità del custode, è tenuto a dare prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale, o del danneggiato, o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale (cfr., Cass. S.S.U.U. n. 20943/2022).
Pare utile ora riportare testualmente i passaggi dell'atto introduttivo che descrivono la dinamica del sinistro dedotto in giudizio dall'attore: “Il ed il fratello iniziavano TE quindi la raccolta del materiale ferroso stipandolo sul proprio automezzo. Dopo circa un'ora di lavoro, il mentre era intento a rimuovere i pezzi di ferro TE presenti in cantiere, non si avvedeva di un profondo scavo che era occultato dall'erba alta
e da una lamiera che lo ricopriva e vi cadeva dentro.
Il fortunatamente, riusciva ad aggrapparsi ad un ferro che spuntava dal TE terreno evitando così di cadere sul fondo dello scavo ove tra l'altro, vi erano infilzati i c.d. tondini di ferro dai quali sarebbe stato sicuramente trafitto con conseguenze facilmente immaginabili. Come detto però, il sig. ebbe la prontezza di aggrapparsi al ferro TE che spuntava dal terreno e riuscì appunto a non cadere di peso nello scavo, tuttavia, nel cadere la lamiera tagliente che era stata posta maldestramente a ricoprire e ad occultare lo scavo gli recideva profondamente la gamba destra all'altezza del polpaccio provocandogli una profonda ferita lacero contusa” (cfr., pp. 3 e 4 comparsa in riassunzione).
Pertanto, secondo la prospettazione attorea, mentre stava lavorando alla TE rimozione di materiale ferroso nel cantiere di cui è causa, era caduto in uno scavo profondo, occultato dall'erba alta e da una lamiera, si era aggrappato, prima di cadere sul fondo, ad un ferro che spuntava dal terreno, ma, nel cadere, si era ferito con la lamiera tagliente che ricopriva lo scavo, provocandosi una grave ferita.
L'istruttoria orale condotta, tuttavia, non ha consentito di ritenere provati né lo stato dei luoghi ove si verificò il sinistro e oggetto di custodia, per come descritti dall'attore, né la dinamica dell'incidente riferita.
Difatti, i testi e escussi alle udienze del 19.06.2024 e Testimone_5 Testimone_6 dell'11.09.2024, hanno dichiarato entrambi di essere amici di , di essersi CP_1 recati, il giorno precedente al sinistro, presso il cantiere, e che nel giardino non c'era erba pagina 12 di 15 alta e non c'eran buche. ha anche dichiarato di non aver visto lamiere di Testimone_6 ferro.
fratello dell'attore, sentito all'udienza del 03.04.2024, ha dichiarato di Persona_3 essere stato presente al momento del sinistro, ma di non aver visto la caduta, così descrivendo i fatti: “siamo andati avanti e c'era la buca coperta di erba, poi tornando indietro io sono passato, mentre è caduto nella buca, sarà stato a un metro da me Pt_1
e io mi sono girato subito e l'ho visto dentro la buca”; “la buca sarà stata profonda uno o due metri. Quando io mi sono girato mio fratello era già nella buca con il sedere per terra”; “Si è tagliato contro una lamiera. La lamiera era insieme al ferro e quando è caduta la terra, insieme è caduta anche la lamiera”; “Preciso che la buca non si vedeva.
Era coperta dall'erba alta. Non era coperta da una lamiera”.
Le deposizioni dei testi (il quale pure ha comunque escluso la presenza di Tes_4 buche e di erba nell'area intorno alla casa) e , escussi alle udienze del Testimone_7
03.04.2024 e del 19.06.2024, appaiono scarsamente rilevanti avendo il primo teste lavorato in cantiere sino al dicembre 2020 e il secondo sino a settembre 2020 e, quindi, ben prima del sinistro per cui è causa. Lo stesso può dirsi della testimonianza di Testimone_8 fratello dell'attore, il quale non assistette al fatto, limitandosi ad intervenire per recuperare il camion, quando ormai l'ambulanza con l'attore a bordo si stava allontanando (cfr., verbale ud. 08.05.2024).
infine, interpellato in data 03.04.2024, ha dichiarato che la buca a cui lo TE stesso faceva riferimento era coperta “solo da erba alta”.
Alla luce del quadro istruttorio così riassunto deve osservarsi innanzitutto che la dinamica del sinistro per come descritta nella comparsa in riassunzione non ha trovato alcuna conferma. Innanzitutto, appare scarsamente attendibile la testimonianza di
[...]
non solo in quanto fratello dell'attore, e, quindi, allo stesso legato da rapporti Per_3 familiari che impongono un attento vaglio di credibilità, ma in quanto intrinsecamente vaga e imprecisa. Il teste, infatti, ha affermato di non aver visto la caduta, ma di aver visto il fratello subito dopo “con il sedere nella buca”, fornendo tuttavia una misura di grandezza della profondità della buca del tutto imprecisa (“uno o due metri”), mancanza di precisone del tutto immotivata in presenza di un chiaro ricordo del fatto, posto che una buca di un metro è da considerarsi un avvallamento poco profondo, mentre una buca di due metri
(superiore all'altezza media di un uomo) un profondo pozzo. Ad ogni modo, la ricostruzione offerta dal teste non coincide affatto con quella dell'attore, che ha descritto la pagina 13 di 15 presenza di una buca talmente profonda che lo stesso aveva dovuto aggrapparsi a un pezzo di ferro per non cadere sul fondo, ricoperto da pericolosi tondini di ferro, e che, per l'appunto, aveva evitato, mentre ha dichiarato di aver visto con il Persona_3 Pt_1 sedere per terra nella buca. Inoltre, confusa appare la descrizione delle modalità con cui la lamiera avrebbe tagliato la gamba dell'attore. Il teste, ma anche lo stesso attore in sede di interrogatorio formale, hanno smentito quanto indicato nell'atto introduttivo circa l'avvenuto occultamento della buca con una lamiera che avrebbe provocato la ferita, entrambi affermando che la buca non fosse coperta da alcuna lamiera. ha Persona_3 poi dichiarato che: “La lamiera era insieme al ferro e quando è caduta la terra, insieme è caduta anche la lamiera”, senza tuttavia meglio precisare cosa intendesse con “la lamiera era insieme al ferro” e, comunque, fornendo una descrizione dell'evento che non consente di comprendere dove si trovasse esattamente detta lamiera e come il contatto con l'attore si fosse verificato. La testimonianza di inoltre, pare smentita da quelle degli Persona_3 altri due testi, amici di e quindi con un rapporto meno intenso di quello CP_1 familiare intercorrente tra l'attore e il suo teste, che hanno dichiarato di essersi recati sul luogo dei fatti il giorno precedente il sinistro e che ivi non c'erano buche, lamiere e, soprattutto, non c'era erba alta tale da poter occultare la buca.
All'esito dell'istruttoria orale e alla luce delle contrastanti e comunque insoddisfacenti dichiarazioni rese dai testi escussi non è quindi possibile, come anticipato, accertare con sufficiente certezza quale fosse la cosa foriera del danno e, in particolare, quali fossero, come fossero fatte e dove si trovassero la buca e la lamiera, e, comunque, l'esatta dinamica dell'incidente, tutti elementi indispensabili per accertare, oltre all'esistenza di un rapporto di custodia tra i convenuti e la cosa, il nesso di causa tra la cosa e il danno.
La mancanza di prova degli elementi di fatto suindicati esclude, altresì, di poter accertare in capo ai convenuti una responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c..
Alla luce di tutto quanto sopra, le domande attoree devono essere rigettate, siccome infondate.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto deve essere TE condannato a rifondere a , e le spese sostenute per CP_1 CP_2 CP_3 il presente giudizio, che si liquidano – a norma del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, e dell'attività effettivamente svolta – nella misura di € 5.000,00, per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, per ciascuna parte convenuta.
pagina 14 di 15
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta tutte le domande svolte da nei confronti di , TE CP_1
e CP_2 CP_3
2) condanna a rifondere a , e TE CP_1 CP_2 CP_3 le spese sostenute per il presente giudizio, che si liquidano nella misura di €
[...]
5.000,00, per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, per ciascuna parte convenuta.
11 settembre 2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2642/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. TE C.F._1
Pietro Troiano, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Capiago, Via del
Carroccio, 2,
- parte attrice - nei confronti di
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Maurizio CP_1 C.F._2
Domanico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Varese, Piazza della
Repubblica, 6
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Anna Berra, CP_2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Magenta, Via IV Giugno 41
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Walter Fuoco e CP_3 P.IVA_1 dell'Avv. Roberto Caccia, elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo in Busto
Arsizio, Via Marsala, 35
- parti convenute - Conclusioni di parte attrice Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respinta ogni altra domanda eccezione o deduzione così decidere: Nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità in solido tra loro dei convenuti resistenti, in quanto al sig. nella sua qualità di committente, proprietario e responsabile CP_1 dei lavori del cantiere sito in Olgiate Comasco, via Rossini n.32, in quanto all'ing.
[...]
in qualità di coordinatore per la sicurezza del predetto cantiere, in quanto a società CP_2 in qualità di appaltatrice ed esecutrice dei lavori del predetto cantiere, per aver CP_3 causato danni fisici, morali e materiali al sig. per i motivi e le ragioni TE esposte nel presente atto e per l'effetto condannarli in solido tra loro a risarcire tutti i danni pagina 1 di 15 subiti dal ricorrente per la somma complessiva di € 23.694,40, oltre danni morali, interessi e rivalutazione, come da conteggi in narrativa o quell'altra maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa. In punto spese: con condanna dei resistenti in solido tra loro alla rifusione di spese, competenze, onorari e rimborso forfettario 15%, con la distrazione delle spese in favore del sottoscritto legale quale antistatario. Dichiarazione di valore: che di valore della presenta causa è pari ad €23.694,40. In via istruttoria: chiede, ove il Tribunale lo ritenesse necessario, disporsi CTU volta a quantificare i danni subiti dal ricorrente Conclusioni di parte convenuta CP_1
IN VIA PRELIMINARE: autorizzare la chiamata di , Istituto per contro gli infortuni CP_4 CP_5 Controparte_6 sul lavoro, corrente in P.le Pastorale nr. 5, 00144 Roma, presso l'avvocatura Generale, pec Email_1 IN VIA ISTRUTTORIA si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nell'interesse del Signor che non sono state ammesse CP_1 IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO: dichiarare infondata in fatto ed in diritto ogni domanda svolta dal signor nei confronti del signor TE CP_1 IN ULTERIORE SUBORDINE in caso di accertamento dell'infortunio e di sussistenza delle condizioni di legge, disporre che la decisione venga pronunciata anche in contraddittorio con , affinché parte ricorrente formuli nei suoi confronti espressa CP_4 istanza ed il signor possa essere dichiarato indenne dal versare le somme dovute CP_1 dall'ente a titolo di indennità. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.
Conclusioni di parte convenuta CP_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito – contrariis reiectis – così giudicare: IN VIA PRINCIPALE
1) Rigettare tutte le domande formulate nei confronti dell'ing. in quanto infondate per CP_2 tutte le ragioni indicate in atti;
IN VIA SUBORDINATA
2) in denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, limitare la condanna dell'esponente nei limiti delle risultanze istruttorie e della quota di corresponsabilità che dovesse essere accertata e considerata la condotta del ricorrente ex art 1227 c.c e degli altri soggetti. IN VIA ISTRUTTORIA 3) disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c nei riguardi del sig.
[...]
ordine di esibizione avente ad oggetto documentazione attestante eventuali TE risarcimenti/rimborsi/indennizzi e/o somme di denaro percepire da compagnie assicurative, enti previdenziali/assistenziali e/o altri soggetti per il sinistro di cui è causa. 4) Respinto ogni tentativo di inversione dell'onere della prova, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalla locuzione “vero che”: a) l'ing. nel 2020 riceveva incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di CP_2 progettazione ed esecuzione dei lavori da parte sig. , imprenditore edile, per CP_1 la edificazione del proprio immobile sito in Olgiate Comasco;
b) l'appaltatrice dei lavori indicati al punto che precede era la società CP_3 c) il sig. era il committente e responsabile del cantiere afferente alle opere di CP_1 cui al punto a); d) il il sig. è titolare di una impresa edile con sede in Svizzera;
CP_1
pagina 2 di 15 e) il sig. e i soggetti presenti in cantiere omettevano di avvisare l'ing. CP_1 CP_2 dell'incidente occorso sino all'ottobre del 2021; f) l'attività di rimozione e sgombro del ferro è stata appaltata in autonomia dal Sig.
[...]
, in assenza di comunicazione e pianificazione con l'ing. CP_1 CP_2 g) il sig. evitava di comunicare all'ing. l'appalto affidato alla “La Nuova CP_1 CP_2 miniera il recupero snc” per la rimozione e sgombero di materiali ferrosi;
h) il sig. evitava di comunicare la presenza in cantiere del sig. all'ing. CP_1 TE
CP_2 i) l'ing. era all'oscuro dei lavori di rimozione e sgombero di materiali ferrosi affidati CP_2 alla ditta “La Nuova miniera il recupero snc” e della presenza del in cantiere, TE mai autorizzata;
l) l'ing. veniva a conoscenza per la prima del sinistro in data 09.10.21, quando CP_2 riceveva la lettera di richiesta di risarcimento danni da parte del legale del TE m) venivo a conoscenza per la prima del sinistro in data 09.10.21, quando ricevevo la lettera di richiesta di risarcimento danni da parte del legale del TE Si indicano i seguenti testimoni: Geom. residente in [...] e con studio in Testimone_1 Via Vittorio Emanuele 18 - 22077 Olgiate Comasco (CO). IN OGNI CASO 5) con vittoria di spese e compensi professionali Conclusioni di parte convenuta CP_3
Voglia l'Eccellentissimo Tribunale adito, contraris rejectis ogni diversa istanza eccezione e deduzione respinta: NEL MERITO: Rigettare tutte le domande avversarie, perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in atti. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede che vengano ammesse le seguenti istanze istruttorie in precedenza non ammesse con Ordinanza del 06/03/2024 ed in particolare,
• PROVA PER TESTI sulle seguenti circostanze precedute dal prefisso “vero che”, espunte dai giudizi di valore e da elementi negativi:
1. Nell'anno 2019 il sig. appaltava alla la realizzazione della struttura CP_1 CP_3
e della base di fondazione dei muri e dei blocchi di cemento armato, nonché del solaio e dei parapetti, della villetta di proprietà sita in Olgiate Comasco (CO) alla via Rossini 22, come da fatture emesse da che si rammostrano al teste (doc. 3 ). CP_3 CP_3
2. I lavori di realizzazione della struttura, della base di fondazione, dei muri e dei blocchi di cemento armato, nonché del solaio e dei parapetti di una villetta in Olgiate Comasco (CO), alla via Rossini 22, iniziavano nel 2020 e terminavano nel 2021.
3. Il responsabile dei lavori per la realizzazione della struttura e della base di fondazione, dei muri e dei blocchi di cemento armato, nonché del solaio e dei parapetti di una villetta in Olgiate Comasco (CO), alla via Rossini 22 era il committente sig. , CP_1 mentre il coordinatore per la sicurezza e la salute durante la progettazione e l'esecuzione delle opere era l'ingegnere . CP_2
4. La copertura del tetto, i lavori di finitura interni della villetta come controsoffitti e pareti in cartongesso, la realizzazione degli impianti elettrici, idraulici e le opere di imbiancatura e di intonaco della villetta sita in Olgiate Comasco (CO), alla via Rossini 22, venivano affidati dal committente sig. a società e imprese differenti dalla CP_1 CP_3
[...
pagina 3 di 15 9. Le coperture in ferro posizionate dalla costituivano una sicurezza per il transito CP_3 dei mezzi pesanti e, a maggior ragione, per il transito pedonale di persone. 11. Nessun ferro spuntava dal terreno e nessun tondino era infilzato sul fondo degli scavi presenti all'interno della villetta. 13. Durante i lavori di ristrutturazione, nella zona antistante l'abitazione di Olgiate Comasco alla via Rossini 22, e vicino all'entrata della stessa, vi era accatastato materiale ferroso e di scarto delle lavorazioni lasciato in loco dalle imprese incaricate dal sig.
per la realizzazione del tetto, delle finiture interne del controsoffitto e delle opere CP_1 di cartongesso. 14. Il materiale ferroso e di scarto lasciato in cantiere dalle imprese incaricate dal sig.
per la realizzazione del tetto, delle finiture interne del controsoffitto e delle opere CP_1 di cartongesso era costituito da pezzi di lamierino di acciaio zincato tagliente e con spigoli vivi.
15. Il sig. – intestatario di un'attività di lavori di manutenzione edile e di TE sgombero solai, cantine e garage (doc. 5 ) – veniva incaricato dal sig. della CP_3 CP_1 rimozione del materiale ferroso e di scarto lasciato in cantiere dalle imprese incaricate dal sig. per la realizzazione delle finiture interne del controsoffitto e delle opere di CP_1 cartongesso posto nel giardino della villetta.
16. Nel periodo dei lavori appaltati a , il sig. decideva di procedere alla CP_3 CP_1 realizzazione di uno scavo in giardino per l'installazione di una piscina della dimensione di circa 3 mt x 5 mt, nonché della costruzione di un box auto.
17. Per le opere di cui al punto precedente veniva presentata dal committente una SCIA differente rispetto a quella di cui ai lavori di e tali lavori venivano CP_3 commissionati dal sig. ad aziende differenti rispetto a (cfr doc. 2 parte CP_1 CP_3 attrice).
18. Gli scavi del pozzetto dell'acqua e quello dei pozzi perdenti nonché quello della piscina erano visibili in cantiere e in alcun modo occultati da erba alta.
20. Il sig. (committente) e l'NE (responsabile della sicurezza) non CP_1 CP_2 hanno mai comunicato a l'accesso al cantiere di persone esterne rispetto all'azienda CP_3 appaltatrice CP_3
21. non ha mai autorizzato l'accesso al cantiere di altri soggetti oltre alle proprie CP_3 maestranze, né era a conoscenza di eventuali accessi non autorizzati, tanto meno è a conoscenza di eventuali accessi del sig. o suo fratello la circostanza è TE Per_1 sempre stata prontamente contestata (doc. 6 ). CP_3
Si indicano a testi sui precedenti capitoli:
- Sig. con domicilio in AT (VA) Testimone_2
- Sig. con domicilio in AT (VA) Testimone_3
- Sig. residente in [...] Tes_4
• INTERROGATORIO FORMALE Si chiede disporre interrogatorio formale del sig. su tutti i capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 CP_1 c.p.c. del sig. sui precedenti capitoli di prova in precedenza non ammessi con TE Ordinanza del 06/03/2024.
• CTU MEDICO LEGALE Si chiede disporre CTU medico legale sulla persona del sig. volta alla TE quantificazione dei danni asseritamente subiti dall'attore nel sinistro di cui in narrativa, tenuto conto delle contestazioni svolte nella comparsa di costituzione e nelle memorie depositate in corso di causa.
pagina 4 di 15 • ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C. Ordinare al Comune di Olgiate Comasco la produzione ed esibizione della SCIA rilasciata al sig. nel corso degli anni 2020/2021, per la realizzazione della piscina e del CP_1 box per l'immobile di Olgiate Comasco alla via Rossini. 22 Ordinare al sig. la produzione ed esibizione della SCIA depositata in CP_1 Comune nel corso degli anni 2020/2021 per la realizzazione della piscina e del box per l'immobile di Olgiate Comasco alla via Rossini 22 nonché copia dei contratti di appalto e le relative fatture di spesa emesse dalle società e ditte appaltatrici per la realizzazione della piscina e del box di Olgiate Comasco alla via Rossini 22, e per i lavori di realizzazione del tetto e dei controsoffitti in cartongesso avvenuta nell'anno 2021 nell'immobile di Olgiate Comasco alla via Rossini 22.
• PROVA CONTRARIA Si chiede essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova dedotti e formulati da tutte le controparti ed eventualmente ammessi in caso di rimessione della causa in istruttoria, e s'indicano a testi i soggetti già indicati a prova diretta nella memoria ex art. 183, co. 6, nr. 2, c.p.c.: il sig. con domicilio in AT (VA), il sig. Testimone_3 Tes_4 residente in [...], il sig. con in AT Testimone_2 Per_2 (VA). Motivi della decisione
Con “comparsa di riassunzione del procedimento civile n. 1117/2022 rg” (tuttavia iscritta a ruolo come nuovo procedimento RG n. 2642/2023), ha convenuto in TE giudizio , e deducendo che: CP_1 CP_2 CP_3
- in data 24.11.2022 aveva instaurato un giudizio, nei confronti di TE
, e che si erano tutti costituiti, avanti il CP_1 CP_2 CP_3
Tribunale di Como, Giudice del Lavoro;
- il Giudice del Lavoro, all'udienza del 15.05.2023, aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore di quella del Tribunale ordinario di Como e, con ordinanza del 23.06.2023, il Giudice ordinario (diverso dal sottoscritto giudice) aveva ordinato alla parte diligente di riassumere il procedimento innanzi al
Tribunale Ordinario di Como entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- pertanto, l'attore aveva riassunto il procedimento introdotto con ricorso, ribadendo le deduzioni in fatto e in diritto ivi svolte e come segue;
- in data 05.07.2021, era stato contattato telefonicamente da TE [...]
, quale proprietario, committente e responsabile dei lavori edili in CP_1 esecuzione presso il cantiere di Olgiate Comasco, Via Rossini n. 22, per eseguire la rimozione e sgombero di materiali ferrosi presenti in cantiere;
- pertanto, in pari data, verso le 14.00, l'attore, insieme al fratello si era recato Per_1 con il furgone in cantiere, ove era stato fatto entrare da;
CP_1
pagina 5 di 15 - dopo circa un'ora di lavoro, mentre era intento a rimuovere i pezzi di ferro presenti in cantiere, l'attore, non accorgendosi di un profondo scavo, occultato dall'erba alta e da una lamiera che lo ricopriva, vi era caduto dentro;
- l'attore era riuscito ad aggrapparsi a un ferro che spuntava dal terreno, evitando di cadere sul fondo dello scavo ove erano infilzati i tondini di ferro;
tuttavia, nel cadere, la lamiera tagliente che ricopriva lo scavo gli aveva reciso il polpaccio, provocandogli una profonda ferita lacero contusa;
- il fratello dell'attore gli aveva prestato immediatamente soccorso e, vista la gravità della ferita, aveva chiamato il 112 che aveva invitato sul posto i soccorsi;
i sanitari intervenuti avevano quindi trasportato l'attore al pronoto soccorso ove gli avevano diagnosticato una ferita lacero contusa;
- l'attore si era sottoposto a ulteriori visite mediche, sino alla guarigione in data
17.11.2021;
- in seguito alla lesione subita, aveva patito danni alla salute da TE invalidità temporanea e permanente;
- l' nulla aveva corrisposto all'attore in relazione all'infortunio sul lavoro CP_4 denunciato;
- tra l'attore e era intercorso un rapporto lavorativo, era CP_1 CP_3
l'impresa appaltatrice dei lavori in cantiere e il coordinatore per la CP_2 sicurezza, sicché tutti i convenuti sarebbero solidalmente responsabili dei danni subiti dall'attore ex art. 2051/2043 c.c. e 109 D.lgs. n. 81/2008 o, eventualmente, anche 1218 e 2087 c.c..
Ha quindi chiesto di condannare i convenuti in solido a risarcirgli tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro sopra descritto.
si era tempestivamente costituito nel fascicolo RG. n. 1117/2022, deducendo CP_1 che:
- tra l'attore e non era mai intercorso alcun rapporto di lavoro CP_1 subordinato, sicché la controversia non rientrava in quelle di cui all'art. 409 c.p.c., con conseguente “incompetenza per materia” del giudice del lavoro;
- era titolare di un'impresa di costruzioni e aveva organizzato in TE autonomia il suo lavoro e quello del suo collaboratore, sicché lo stesso andava qualificato come imprenditore;
pagina 6 di 15 - in ogni caso, non sarebbe vero che avrebbe contattato CP_1 [...] al telefono per convocarlo sul cantiere, in quanto i due non si TE conoscevano;
- in data 05.07.2021 i lavori del cantiere erano ultimati e il cantiere stesso era stato ripulito, mentre i tondini di proprietà di erano ammassati a ridosso del CP_3 muro di cinta, per facilitarne il carico su furgoni, e non aveva CP_3 comunicato quando sarebbe tornata ritirarli;
- in quella data, comunque, non esistevano buche e non c'erano lastre di copertura;
- il cancello era stato lasciato aperto da responsabile per la sicurezza, CP_2 per consentire l'accesso, autorizzato, a ditte e lavoratori autonomi per la realizzazione di interventi di muratura accessori rispetto a quelli realizzati dalla ditta appaltatrice;
- il 05.07.2021 l'attore si era presentato spontaneamente avanti il cancello del cantiere, affermando di essere un imprenditore del settore edile e di aver saputo che l'appaltatrice aveva lasciato in cantiere una notevole quantità di tondini di ferro, che avevano un significativo valore commerciale, ed offrendosi di ritirarli e smaltirli;
- non aveva autorizzato l'attore e il fratello ad appropriarsene e, CP_1 quindi, si era allontanato dal cancello per rientrare nel fabbricato;
ciò nonostante, gli stessi si erano di propria iniziativa avvicinati ai tondini in prossimità della recinzione e del passo carraio e avevano cominciato a caricarli sul furgone;
- nessuno aveva visto come l'attore si era procurato il taglio, pur essendo pacifico che lo stesso aveva attirato, urlando, l'attenzione dei presenti, che tuttavia avevano constatato solo una ferita di pochi centimetri, e che era stato poi portato al pronto soccorso;
- nel caso di accertamento di responsabilità del convenuto dovrebbe comunque essere riconosciuto il concorso di colpa dell'attore, esperto nel settore edile e quindi a conoscenza delle modalità di organizzazione del lavoro in sicurezza, e, comunque, operata la ripartizione di responsabilità con gli altri convenuti coinvolti nel cantiere;
- l' dovrebbe essere chiamato in causa in quanto tenuto a risarcire una parte del CP_4 danno.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata dell' e, nel CP_4 merito, in via principale, il rigetto delle domande attoree.
pagina 7 di 15 Si è costituito con comparsa depositata anche nel fascicolo RG n. 2642/2023 (già costituito nel fascicolo RG. n. 1117/2022) eccependo e deducendo che: CP_2
- la comparsa in riassunzione sarebbe nulla ex art. 164, c. 3, n. 4, c.p.c. in quanto nella stessa non sarebbero indicati i fatti e le ragioni giuridiche poste a fondamento delle domande svolte nei confronti del convenuto CP_2
- l'appaltatrice dei lavori eseguiti presso l'immobile di era CP_1 CP_3
[...]
- aveva provveduto alla redazione del PSC e ad effettuare le notifiche CP_2 preliminari di cantiere alla Regione Lombardia;
- l'attività di rimozione e sgombro del ferro era stata appaltata in maniera autonoma da , senza comunicarlo ad e quindi mai da quest'ultimo CP_1 CP_2 autorizzata;
pertanto, nessuna responsabilità potrebbe essergli ascritta per l'infortunio allegato dall'attore che aveva avuto accesso al cantiere in segretezza;
- in ogni caso, l'attore, alla luce della dinamica dei fatti come da questo descritta, si sarebbe tagliato con una lamiera per propria colpa, sicché dovrebbe trovare applicazione il disposto dell'art. 1227 c.c.;
- la quantificazione del danno eseguita dall'attore sarebbe abnorme, considerato che dalla documentazione in atti emergerebbe che lo stesso si era allontanato dal pronto soccorso per sua volontà e che i sanitari avevano accertato solo la presenza di una ferita superficiale di circa 5 cm;
- inoltre, dalla documentazione attorea emergerebbe che, all'epoca dei fatti, datore di lavoro di fosse “La Nuova miniera il recupero snc”, tuttavia mai TE menzionata dall'attore;
- nel caso di accoglimento delle domande risarcitorie attoree, dal risarcimento dovrebbero essere detratte tutte le somme percepite dall' a titolo indennitario CP_4 per danno biologico permanente.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, di dichiarare la nullità dell'atto introduttivo e, nel merito, in via principale, di rigettare le domande attoree e, in subordine, di limitare la condanna del convenuto alla quota di corresponsabilità accertata e applicato l'art. 1227 c.c..
Si è costituita con comparsa depositata anche nel fascicolo RG n. 2642/2023 (già costituita nel fascicolo RG. n. 1117/2022) eccependo e deducendo che: CP_3
- nell'anno 2019 aveva appaltato a la realizzazione della CP_1 CP_3 struttura e della base di fondazione, dei muri e dei blocchi di cemento armato,
pagina 8 di 15 nonché del solaio e dei parapetti di una villetta in Olgiate Comasco, Via Rossini 22;
i lavori erano iniziati nel 2020 e si erano protratti per circa un anno;
- la convenuta non aveva scavato alcuna buca, eccetto lo scavo per le fondamenta della costruzione;
- le uniche due buche, profonde circa tre metri, presenti nel giardino della villetta durante l'esecuzione dei lavori, afferenti al pozzetto dell'acqua e ai pozzi perdenti, non erano state eseguite da e, comunque, erano state coperte da CP_3 [...]
con un coperchio di cemento, sul quale la convenuta aveva posato due CP_1 lastre di ferro del peso di 2 quintali ciascuna, prive di spigoli vivi, per consentire il transito di mezzi pesanti;
in ogni caso, all'interno dei due scavi, non vi erano tondini di ferro, né ferro che spuntava dal terreno;
- vi era, inoltre, un ampio scavo (3mtx5mt) per la realizzazione di una piscina, commissionata a impresa terza;
- gli scavi suindicati erano tutti visibili e non occultati da erba alta, non essendo presente alcun manto erboso nel giardino;
- la convenuta aveva transennato e recintato il cantiere per impedire l'accesso a persone non autorizzate ed esposto i cartelli di pericolo;
- l'attore è titolare di attività di smaltimento di metalli ferrosi e, quindi, era azienda chiamata ad operare sul cantiere al pari di CP_3
- nessuna responsabilità potrebbe pertanto essere ascritta alla convenuta, né ex art. 2051, c.c., non essendo la stessa custode di alcunché, né ex art. 2043 c.c., risultando peraltro la dinamica del sinistro e i danni allegati incompatibili con lo stato di fatto del cantiere;
- sussisterebbe, peraltro, una corresponsabilità dell'attore nella causazione del sinistro considerato che egli, svolgendo attività edili, avrebbe dovuto essere a conoscenza delle regole e condotte da tenere in cantiere;
- in ogni caso, l'ammontare del danno allegato sarebbe indimostrato e, comunque, dovrebbe tener conto di quanto percepito dall'attore dagli enti assistenziali.
Ha quindi chiesto il rigetto delle domande attoree.
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 06.12.2023, è stata rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo e l'istanza di differimento dell'udienza per consentire la chiamata in causa dell' e sono stati concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.. CP_4
pagina 9 di 15 L'attore ha depositato la sola memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c., il convenuto le CP_1 memorie ex art. 183, c. 6, nn. 2 e 3, c.p.c., e gli altri convenuti tutti e tre le memorie istruttorie ex art. 183, c. 6, c.p.c..
La causa è stata istruita documentalmente e mediante assunzione, alle udienze del
03.04.2024, 08.05.2024, 16.06.2024 e 11.09.2024 dell'interrogatorio formale dell'attore e di sei testimoni su alcuni dei capitoli di prova orale articolati dall'attore e da CP_3 nelle memorie ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. e ammessi con ordinanza del 06.03.2024.
All'udienza del 16.05.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*** ha agito in giudizio per sentir condannare, in solido tra loro, TE [...]
, e al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un CP_1 CP_2 CP_3 infortunio occorso in data 05.07.2021 allorquando l'attore, trovandosi intento a lavorare presso un cantiere edile in Olgiate Comasco, ove era in costruzione la villetta di proprietà di
, si era tagliato il polpaccio con il bordo tagliente di una lamiera. CP_1
L'attore ha fondato la domanda, in via principale, sul titolo di cui all'art. 2051 c.c./2043
c.c., in relazione anche all'art. “109 D.lgs. n. 81/2008” – per cui, si rammenta, “il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni” – ed
“eventualmente”, anche 1218 e 2087 c.c..
Va innanzitutto escluso che il titolo della responsabilità per il sinistro allegato in citazione ed occorso all'attore in data 05.07.2021 possa essere rinvenuto nell'art. 2087 c.c. e 1218
c.c., non avendo l'attore né allegato, né comunque dato prova, della sussistenza, con nessuno dei convenuti, di un rapporto di lavoro subordinato. Difatti, non solo l'attore non ha specificamente dedotto la sussistenza di tale tipo di rapporto contrattuale con i convenuti, ma dalle stesse allegazioni e produzioni documentali attoree pare potersi ragionevolmente escludere la riconducibilità del rapporto tra e TE [...]
a quello di lavoro subordinato (quanto, invece, a ed è CP_1 CP_3 CP_2 pacifica l'assenza di alcun rapporto contrattuale tra le parti). A tal proposito, va osservato che l'attore ha allegato di essere stato, in data 05.07.2021, contattato telefonicamente da
, per eseguire la rimozione e sgombero di materiali ferrosi presenti nel CP_1 cantiere di Olgiate Comasco per cui è causa e di essersi quindi ivi recato con il proprio furgone e con il fratello. La circostanza è stata specificamente contestata da CP_1
pagina 10 di 15 il quale, con la comparsa di costituzione, ha dedotto che l'attore si sarebbe spontaneamente presentato sul cantiere chiedendo di poter rimuovere ed appropriarsi dei materiali ferrosi ivi lasciati dall'appaltatrice, autorizzazione che il convenuto avrebbe negato, ma al cui diniego non si sarebbe attenuto. Anche a prescindere dall'accertamento sulla TE fondatezza della ricostruzione attorea dei fatti e, quindi, anche a voler, solo per ipotesi, condividere tale prospettazione, va evidenziato che, anche in base quest'ultima, la dedotta chiamata avvenne per un'occasione specifica e che l'attore, titolare, all'epoca dei fatti, di una impresa individuale di costruzioni e manutenzioni edili e di sgombero (cfr., doc. n. 5
, accettò di svolgere il lavoro auto-organizzandosi rispetto ai mezzi e al CP_3 personale impiegato per eseguirlo. Pertanto, deve escludersi, trattandosi di prestazione occasionale eseguita da un imprenditore individuale e non etero-diretta, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, tra l'attore e , potendo, tuttalpiù, l'eventuale CP_1 rapporto contrattuale intercorso tra le parti qualificarsi come contratto d'opera ex art. 2222
c.c..
L'impossibilità di qualificare come di lavoro subordinato il rapporto tra l'attore e i convenuti (e, in particolare, con ) consente, sin da ora, di escludere ogni CP_1 responsabilità di questi ultimi anche in relazione alle diposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dettate dal D.lgs. n. 81/2008, pur menzionato dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio.
Difatti, l'art. 21 D.lgs. n. 81/2008 pone a carico degli stessi lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 c.c. l'obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del medesimo decreto, nonché di munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di legge. Pertanto, era l'attore stesso, in quanto (in ipotesi) prestatore d'opera,
a dover provvedere alla propria sicurezza (cfr., in questo senso, anche Cass. n.
14041/2024).
Venendo invece all'ulteriore titolo di responsabilità extracontrattuale dedotto in giudizio e fondato sul disposto dell'art. 2051 c.c., deve innanzitutto rammentarsi che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo e quindi, da una parte, si fonda esclusivamente sul nesso causale tra la cosa e il danno, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa, dall'altra, è esclusa solamente dal caso fortuito, idoneo ad interrompere il precitato rapporto causale.
pagina 11 di 15 Pertanto, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza della cosa, invocando la responsabilità del custode, è tenuto a dare prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale, o del danneggiato, o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale (cfr., Cass. S.S.U.U. n. 20943/2022).
Pare utile ora riportare testualmente i passaggi dell'atto introduttivo che descrivono la dinamica del sinistro dedotto in giudizio dall'attore: “Il ed il fratello iniziavano TE quindi la raccolta del materiale ferroso stipandolo sul proprio automezzo. Dopo circa un'ora di lavoro, il mentre era intento a rimuovere i pezzi di ferro TE presenti in cantiere, non si avvedeva di un profondo scavo che era occultato dall'erba alta
e da una lamiera che lo ricopriva e vi cadeva dentro.
Il fortunatamente, riusciva ad aggrapparsi ad un ferro che spuntava dal TE terreno evitando così di cadere sul fondo dello scavo ove tra l'altro, vi erano infilzati i c.d. tondini di ferro dai quali sarebbe stato sicuramente trafitto con conseguenze facilmente immaginabili. Come detto però, il sig. ebbe la prontezza di aggrapparsi al ferro TE che spuntava dal terreno e riuscì appunto a non cadere di peso nello scavo, tuttavia, nel cadere la lamiera tagliente che era stata posta maldestramente a ricoprire e ad occultare lo scavo gli recideva profondamente la gamba destra all'altezza del polpaccio provocandogli una profonda ferita lacero contusa” (cfr., pp. 3 e 4 comparsa in riassunzione).
Pertanto, secondo la prospettazione attorea, mentre stava lavorando alla TE rimozione di materiale ferroso nel cantiere di cui è causa, era caduto in uno scavo profondo, occultato dall'erba alta e da una lamiera, si era aggrappato, prima di cadere sul fondo, ad un ferro che spuntava dal terreno, ma, nel cadere, si era ferito con la lamiera tagliente che ricopriva lo scavo, provocandosi una grave ferita.
L'istruttoria orale condotta, tuttavia, non ha consentito di ritenere provati né lo stato dei luoghi ove si verificò il sinistro e oggetto di custodia, per come descritti dall'attore, né la dinamica dell'incidente riferita.
Difatti, i testi e escussi alle udienze del 19.06.2024 e Testimone_5 Testimone_6 dell'11.09.2024, hanno dichiarato entrambi di essere amici di , di essersi CP_1 recati, il giorno precedente al sinistro, presso il cantiere, e che nel giardino non c'era erba pagina 12 di 15 alta e non c'eran buche. ha anche dichiarato di non aver visto lamiere di Testimone_6 ferro.
fratello dell'attore, sentito all'udienza del 03.04.2024, ha dichiarato di Persona_3 essere stato presente al momento del sinistro, ma di non aver visto la caduta, così descrivendo i fatti: “siamo andati avanti e c'era la buca coperta di erba, poi tornando indietro io sono passato, mentre è caduto nella buca, sarà stato a un metro da me Pt_1
e io mi sono girato subito e l'ho visto dentro la buca”; “la buca sarà stata profonda uno o due metri. Quando io mi sono girato mio fratello era già nella buca con il sedere per terra”; “Si è tagliato contro una lamiera. La lamiera era insieme al ferro e quando è caduta la terra, insieme è caduta anche la lamiera”; “Preciso che la buca non si vedeva.
Era coperta dall'erba alta. Non era coperta da una lamiera”.
Le deposizioni dei testi (il quale pure ha comunque escluso la presenza di Tes_4 buche e di erba nell'area intorno alla casa) e , escussi alle udienze del Testimone_7
03.04.2024 e del 19.06.2024, appaiono scarsamente rilevanti avendo il primo teste lavorato in cantiere sino al dicembre 2020 e il secondo sino a settembre 2020 e, quindi, ben prima del sinistro per cui è causa. Lo stesso può dirsi della testimonianza di Testimone_8 fratello dell'attore, il quale non assistette al fatto, limitandosi ad intervenire per recuperare il camion, quando ormai l'ambulanza con l'attore a bordo si stava allontanando (cfr., verbale ud. 08.05.2024).
infine, interpellato in data 03.04.2024, ha dichiarato che la buca a cui lo TE stesso faceva riferimento era coperta “solo da erba alta”.
Alla luce del quadro istruttorio così riassunto deve osservarsi innanzitutto che la dinamica del sinistro per come descritta nella comparsa in riassunzione non ha trovato alcuna conferma. Innanzitutto, appare scarsamente attendibile la testimonianza di
[...]
non solo in quanto fratello dell'attore, e, quindi, allo stesso legato da rapporti Per_3 familiari che impongono un attento vaglio di credibilità, ma in quanto intrinsecamente vaga e imprecisa. Il teste, infatti, ha affermato di non aver visto la caduta, ma di aver visto il fratello subito dopo “con il sedere nella buca”, fornendo tuttavia una misura di grandezza della profondità della buca del tutto imprecisa (“uno o due metri”), mancanza di precisone del tutto immotivata in presenza di un chiaro ricordo del fatto, posto che una buca di un metro è da considerarsi un avvallamento poco profondo, mentre una buca di due metri
(superiore all'altezza media di un uomo) un profondo pozzo. Ad ogni modo, la ricostruzione offerta dal teste non coincide affatto con quella dell'attore, che ha descritto la pagina 13 di 15 presenza di una buca talmente profonda che lo stesso aveva dovuto aggrapparsi a un pezzo di ferro per non cadere sul fondo, ricoperto da pericolosi tondini di ferro, e che, per l'appunto, aveva evitato, mentre ha dichiarato di aver visto con il Persona_3 Pt_1 sedere per terra nella buca. Inoltre, confusa appare la descrizione delle modalità con cui la lamiera avrebbe tagliato la gamba dell'attore. Il teste, ma anche lo stesso attore in sede di interrogatorio formale, hanno smentito quanto indicato nell'atto introduttivo circa l'avvenuto occultamento della buca con una lamiera che avrebbe provocato la ferita, entrambi affermando che la buca non fosse coperta da alcuna lamiera. ha Persona_3 poi dichiarato che: “La lamiera era insieme al ferro e quando è caduta la terra, insieme è caduta anche la lamiera”, senza tuttavia meglio precisare cosa intendesse con “la lamiera era insieme al ferro” e, comunque, fornendo una descrizione dell'evento che non consente di comprendere dove si trovasse esattamente detta lamiera e come il contatto con l'attore si fosse verificato. La testimonianza di inoltre, pare smentita da quelle degli Persona_3 altri due testi, amici di e quindi con un rapporto meno intenso di quello CP_1 familiare intercorrente tra l'attore e il suo teste, che hanno dichiarato di essersi recati sul luogo dei fatti il giorno precedente il sinistro e che ivi non c'erano buche, lamiere e, soprattutto, non c'era erba alta tale da poter occultare la buca.
All'esito dell'istruttoria orale e alla luce delle contrastanti e comunque insoddisfacenti dichiarazioni rese dai testi escussi non è quindi possibile, come anticipato, accertare con sufficiente certezza quale fosse la cosa foriera del danno e, in particolare, quali fossero, come fossero fatte e dove si trovassero la buca e la lamiera, e, comunque, l'esatta dinamica dell'incidente, tutti elementi indispensabili per accertare, oltre all'esistenza di un rapporto di custodia tra i convenuti e la cosa, il nesso di causa tra la cosa e il danno.
La mancanza di prova degli elementi di fatto suindicati esclude, altresì, di poter accertare in capo ai convenuti una responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c..
Alla luce di tutto quanto sopra, le domande attoree devono essere rigettate, siccome infondate.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto deve essere TE condannato a rifondere a , e le spese sostenute per CP_1 CP_2 CP_3 il presente giudizio, che si liquidano – a norma del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, e dell'attività effettivamente svolta – nella misura di € 5.000,00, per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, per ciascuna parte convenuta.
pagina 14 di 15
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta tutte le domande svolte da nei confronti di , TE CP_1
e CP_2 CP_3
2) condanna a rifondere a , e TE CP_1 CP_2 CP_3 le spese sostenute per il presente giudizio, che si liquidano nella misura di €
[...]
5.000,00, per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, per ciascuna parte convenuta.
11 settembre 2025
Il giudice
Arianna Toppan
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