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Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 7 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/10/2024, n. 2304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2304 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2024 |
Testo completo
N. 1574/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Simona Iavazzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1574/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 05/06/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190
e 281 quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
(C.F. ), difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gaetano Carota, elett.te domiciliato in Cerignola (FG), alla Via Pigna n. 3, giusta procura agli atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso dall'avv. Giuliana Nitti, elett.te domiciliato in Cerignola presso Piazza della Repubblica - palazzo Municipale, giusta procura agli atti;
APPELLATO oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI: all'udienza del 5 giugno 2024, tenuta secondo il modello della trattazione scritta, i procuratori di parte hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si da atto che la presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
In fatto, , quale proprietario dell'autovettura Fiat Grande Parte_1
Punto, tg. EC327LN, ha evocato in giudizio, dinanzi il Giudice di Pace, il al fine di conseguire il risarcimento dei danni materiali Controparte_1
subiti allorché suo figlio conducente del predetto mezzo, in data Per_1
24.01.2017, alle ore 17:15 circa, in Cerignola, veniva coinvolto in un sinistro stradale.
L'attore ha esposto in particolare che: - il conducente percorreva Via dei
Tulipani in direzione cimitero comunale a velocità moderata e che, giunto all'intersezione con Via Teano (strada Comunale Scarafone), nello svoltare a destra, finiva con le ruote anteriori all'interno di una buca molto profonda che gli procurava ingenti danni al mezzo;
- la buca, situata sul lato centro-destra della carreggiata, era molto profonda e aveva ampiezza di cm 90x90 circa;
la stessa, a suo dire, non era visibile in quanto ricolma di acqua piovana, non era segnalata dalle autorità locali ed era situata in una strada con scarsa illuminazione pubblica;
- sul posto interveniva una pattuglia della Polizia locale come da relazione di servizio in atti;
- in conseguenza del sinistro, il mezzo di trasporto subiva danni alla carrozzeria e alle parti meccaniche quantificabili in € 4.651,59 (cfr. preventivo allegato al fascicolo di I grado).
Il si costituiva in giudizio il 10.05.2017 chiedendo il Controparte_1
rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, con condanna dell'attore al pagamento delle spese e competenze di lite.
Il giudizio di primo grado è stato istruito mediante prova orale (teste
[...]
quale passeggero;
cfr. verbale di udienza dell'11.10.2017) e CTU Tes_1 estimativa, che ha quantificato danni per il minore importo di € 3.241,81.
Lo stesso è stato definito con sentenza n. 489/2018, depositata in data
6.09.2018, emessa dal Giudice di Pace di Cerignola, che ha riconosciuto una corresponsabilità al 50% tra attore e convenuto, riducendo conseguentemente
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il risarcimento dei danni materiali ad € 1.620,90 e le spese di lite ad € 970,00 con distrazione in favore del procuratore antistatario.
2. Avverso la sentenza, ha proposto appello il quale, in Parte_1 parziale riforma, ha chiesto la condanna dell'appellato al risarcimento di €
1.620,90 quale restante parte dei danni materiali riconosciuti in primo grado ma non liquidati in ragione dell'accertato concorso di colpa, oltre spese di lite da quantificarsi nella metà di quelle già riconosciute;
il tutto con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario. In via subordinata ha chiesto una rideterminazione del concorso di colpa nella diversa percentuale dell'80% da attribuire al con conseguente condanna dell'appellato Controparte_1
alle relative differenze.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conseguente integrale conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese e competenze di causa.
All'udienza del 5.06.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e il Giudice si è riservato la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e note di replica.
3. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Orbene, i motivi di gravame dedotti dall'appellante risultano infondati sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. che ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Va premesso come l'oggettiva interdipendenza fattuale tra “res” inerte e comportamento dell'utente nella determinazione dell'evento dannoso è sempre stata tenuta in considerazione dalla giurisprudenza, ancorché variamente atteggiata sulle caratteristiche strutturali o congiunturali della “res” o sul caso fortuito come elemento liberatorio della responsabilità.
Si è quindi affermato che la “res” deve presentare i caratteri dell'insidia e/o del trabocchetto: “La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. sussiste qualora ricorrano due presupposti: un'alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso
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concreto della cd. insidia o trabocchetto e l'imprevedibilità e l'invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno” (Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2010, n. 11592; cfr., altresì, Cass. civ., sez. III, 26 aprile 2013, n. 10096). In altri casi, è stato, invece, affermato che, una volta acclarata la sussistenza del nesso eziologico fra “res” ed evento dannoso, il caso fortuito può essere determinato, oltre che da un evento straordinario ed eccezionale o dal fatto del terzo, anche dal fatto della stessa persona danneggiata, gravata di uno specifico dovere di attenzione
(cfr., all'uopo, Corte Cost., 10 maggio 1999, n. 156 secondo cui nell'accertamento in concreto di questa responsabilità “non si può ignorare il particolare rapporto che - come sopra si è già accennato - hanno con la strada pubblica, da una parte, l'ente proprietario e, dall'altra, gli utenti, i quali, in coerenza con il principio di autoresponsabilità, sono indubbiamente gravati d'un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale, per salvaguardare appunto la propria incolumità”).
Tutti i diversi orientamenti incidono, in realtà, sul rapporto di causalità materiale tra la “res” e l'evento dannoso, mitigando o escludendo la responsabilità del custode nel caso in cui l'evento non sia frutto di un determinismo inevitabilmente connaturato alla res ma derivi, in parte o in tutto, da situazioni esterne, compreso il comportamento del danneggiato (cfr. art. 1227 cod. civ.); è infatti indubbia la tendenza della giurisprudenza a recuperare la centralità del rapporto causale (così Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 2014, n. 999; Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 2013, n. 2660; Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2013, n. 6306; Cass. civ., sez. III, 21 marzo 2013, n. 7125;
Cass. civ. (ord.), 16 aprile 2012, n. 5977; Cass. civ., sez. III, 16 marzo 2012,
n. 4231; Cass. civ. (ord.), sez. III, 24 maggio 2011, n. 11430; Cass. civ. (ord.), sez. VI, 11 marzo 2011, n. 5910; Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 2010, n.
25105).
La già risalente distinzione tra “causa” e “occasione” aiuta a chiarire che la responsabilità del custode insorge laddove, per caratteristiche strutturali e/o
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per circostanze esterne, la dannosità della “res” non sia oggettivamente percepibile né soggettivamente prevedibile: in tali casi, infatti, pur nell'interazione con un elemento esterno (il comportamento dell'utente) la
“res” individua comunque la “causa” efficiente dell'evento lesivo;
laddove, invece, la pericolosità della “res” non presenti le caratteristiche dell'invisibilità e dell'imprevedibilità, l'evento dannoso risulta conseguenza fattuale dell'intervento esterno, sicché è l'agire umano a individuare la causa dell'evento dannoso, mentre la “res” degrada a mera occasione.
Ciò significa anche che il rapporto causale non ha come termine di riferimento l'inadempimento, da parte dell'ente proprietario, dei suoi doveri di manutenzione e custodia ma concerne unicamente la diretta ed esclusiva derivazione del danno dalla “res” oggetto della custodia (cfr., all'uopo, Cass., sez. III, 27 marzo 2007, n. 7403).
Orbene, poiché il nesso causale rientra nell'onere (di allegazione e di prova) del danneggiato, è coerente ritenere che sia questi a dover comprovare la
“causalità” della “res” nei termini sopra descritti (anche per il principio della cosiddetta “vicinanza della prova”), e non già il custode a doverla escludere;
benché talvolta la giurisprudenza si esprima ancora in termini di “fortuito”
(accidentale o meno) per indicare l'esclusione del rapporto eziologico, deve ritenersi che l'onere della prova liberatoria gravante sul custode si ponga in un momento logico-giuridico successivo alla dimostrazione del rapporto causale e involga essenzialmente il concreto esercizio della custodia (cfr. Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2013, n. 8935; Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2013, n. 6101;
Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2013, n. 783).
Giova all'uopo osservare che la S.C. ha chiarito che "la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa tuttavia il danneggiato dall'onere di provare l'accadimento fattuale e il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di
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dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa". Inoltre, come affermato sempre dai giudici di legittimità "in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso"
(Cass. n. 11946/13; conforme Cass. n. 23919/13, secondo cui "l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo”).
Nel compiere tali ultime valutazione, si dovrà tener conto che quanto più il dissesto è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (la S.C. ha ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 cod. civ., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle;
conf. Cass. n. 999/14).
Merita, infine, un richiamo l'affermazione del seguente principio di diritto da parte della Corte di Cassazione: “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è
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onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. n. 11526/2017; nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologicamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada). Va unitamente sottolineato quanto affermato da un più recente arresto della Cassazione (sent. n. 2184 del
1° febbraio 2021): “l'art. 2051 c.c richiede sempre la prova del nesso causale e cioè la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta della danneggiata e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene”.
3.1 Nel caso in esame risulta condivisibile la sentenza del Giudice di Pace di
Cerignola. Le risultanze di causa impongono infatti di attribuire rilievo al concorso causale colposo del danneggiato, valutabile ai sensi dell'art. 1227 primo comma Cod. civ. e al suo apporto nella causazione del danno.
Con maggiore impegno esplicativo si vanno ad esporre le argomentazioni premesse. In ordine logico, le risultanze della causa di primo grado non consentono una revisione critica della decisione impugnata sulla base dei motivi di appello articolati:
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- l'appellante non ha infatti fornito prova adeguata dell'aver tenuto una condotta di guida prudente e una velocità di sicurezza, tenuto conto come gli fosse stata contestata dal Comune un'elevata velocità non consona allo stato del luogo, visibilmente dissestato, e che ai sensi dell'art. 141 C.d.S. il limite di velocità deve essere integrato con le particolari condizioni del caso. Ciò in quanto “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”, dovendo
“regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni … e nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.
- Risulta infatti, secondo l'evidenza disponibile, che l'evento dannoso si sarebbe verificato in una intersezione di un centro abitato largamente dissestata (elemento fattuale evincibile dalla documentazione fotografica allegata e dalla relazione di servizio della Polizia Locale), priva di segnaletica orizzontale;
tra l'altro la buca/sprofondamento era ricolma di acqua piovana.
- Tale ultima circostanza, invocata in chiave difensiva dal danneggiato per fornire prova dell'insidia o trabocchetto (e di conseguenza la revisio in appello della sentenza impugnata), non può ritenersi in via generale elemento totalmente imprevedibile e inevitabile alla luce delle altre circostanze di fatto nel caso concreto, che rendono evidente come, nel caso di specie, anche se la buca era ricolma d'acqua la stessa era di dimensioni tali (cfr. materiale fotografico in atti) che non vederla implica una valutazione in ordine all'autoresponsabilità del conducente che avrebbe dovuto vederla utilizzando l'ordinaria diligenza.
- In premessa si rileva che le comuni regole di esperienza su cui si fondano i precetti cautelari impongono di identificare una pozzanghera estesa o comunque un tratto allagato di entità non trascurabile come un ostacolo
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comunque visibile. In un tale contesto il conducente è in grado di percepire il pericolo e quindi il rischio di attraversarlo senza conoscerne la profondità. Per tale motivo, lo stesso, di fronte ad una buca/sprofondamento di 20-30 cm
(considerando la ridotta differenza di quota con l'altezza da terra del mezzo), deve ridurre la propria velocità di marcia fin quasi ad abolirla per consentire un attraversamento della pozzanghera in totale sicurezza. Tale cautela va tenuta sin dall'ingresso nella pozzanghera, tenuto conto che le asperità del manto stradale possono variare da tratto a tratto in base alla sua conformazione.
Il conducente, in base alla sensibilità di guida, può avvertire le asperità del fondo stradale e ridurre la propria velocità. Lo stesso può arrestare il veicolo e/o effettuare ogni tipo di manovra utile ad evitare l'ostacolo o, ancora, ove possibile, attraversare la buca preservando gli apparati meccanici che si trovano nella sua parte sottostante da violenti impatti.
Per tale motivo anche una velocità inferiore al limite prescritto potrebbe non essere congrua rispetto al prospettato pericolo di esporre il mezzo e i passeggeri a conseguenze dannose (l'incidente in cui è stata coinvolto il sig.
è stato determinato, così come giustamente sostenuto dal Giudice di Pt_1
prime cure da un uso del bene demaniale privo della normale diligenza e caratterizzato da un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche il che, se non si concreta in un comportamento idoneo se ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, “può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguenze diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11227 del
08/05/2008)).
- A ciò si aggiunga che nel caso di specie il C.t.u. si è limitato ad accertare la compatibilità dei danni da un semplice raffronto “geometrico” tra le quote di altezza del mezzo incidentato risultante dalla scheda tecnica (20 cm da terra) e la profondità della buca (circa 20-30 cm). Il perito da atto che non è stato
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possibile visionare il mezzo incidentato in quanto già riparato e per quel che a noi interessa, escludere o quantificare, secondo un processo induttivo, quali tra le forze fisiche coinvolte, abbiano concorso alla compressione degli ammortizzatori (velocità, frenata, quota di altezza con i passeggeri a bordo ecc.) oltre che dedurre la velocità di collisione dalle deformazioni riportate dal veicolo. Dalla documentazione fotografica non è inoltre visibile il pianale del mezzo dove, secondo la dinamica accertata dall'ausiliario, a causa della compressione degli ammortizzatori, ci sarebbe stato l'impatto.
- Inoltre, la congruità della velocità di attraversamento della buca non può ritenersi provata a mezzo teste in quanto elemento valutativo e, nello specifico, di contenuto generico.
- Neppure l'argomento secondo cui gli airbag, generalmente tarati per impatti a velocità superiori ai 50 km/h, si sarebbero azionati in virtù di una diversa taratura (taratura a velocità inferiore che escluderebbe qualsivoglia responsabilità, quale circostanza non provata), può avere un rilievo concreto in ordine all'accertato concorso nella causazione del sinistro e neppure in ordine ai danni risarcibili. Difatti, non è la velocità in sé ad aver determinato la decisione del Giudice ma la velocità non consona allo stato dei luoghi e la condotta di guida in parte negligente nella parte in cui ben avrebbe potuto vedere e quindi arrestare il veicolo o evitare la buca ad aver condotto all'accertamento di un concorso di responsabilità. Tra l'altro l'apertura dei presidi di sicurezza per erronea taratura risulta anche essere circostanza di per sé non prevedibile dal custode né addebitabile allo stesso ex art. 1223-1225
Cod.civ..
- L'eccezione secondo cui il sig. , non avendo residenza a Parte_2
Cerignola (luogo del sinistro) ma a Barletta, non poteva avere una conoscenza aggiornata del pericolo esistente in quel tratto di strada, non assume rilevanza decisiva. Sul punto può rilevarsi come tale rilievo non abbia pari efficacia dimostrativa rispetto al diverso caso, utilizzato in vari precedenti
Per_ giurisprudenziali, di che vive nei paraggi della buca e che pertanto non
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ne poteva ignorare l'esistenza se non per disattenzione o negligenza. Ciò in quanto il giudizio di valore sulla componente soggettiva della colpa è ipotetico-giuridico e non rinvenibile in rerum natura e la notevole latitudine tra i due termini di raffronto (il luogo del sinistro rispetto a quello di residenza) fa degradare l'argomento difensivo ad elemento neutro o, al più, se corroborato da fatti ad esso convergenti, a presunzione semplice. In altre parole, l'eccezione in commento pretende di dimostrare più di quanto premette. Al contrario l'esame globale e unitario delle risultanze istruttorie consente di affermare con ragionevole certezza, sulla scorta della regola causale del “più probabile che non”, che l'entità dei danni al mezzo non derivi dal semplice contatto tra pianale dell'auto e una buca di 20-30 cm ma dalla forza cinetica sprigionata dalla velocità d'impatto; circostanza questa ricavata dai due termini noti della fattispecie: 1) il veicolo era in movimento ed è stata specificamente dedotta una velocità non consona allo stato dei luoghi che avrebbe consentito con la dovuta diligenza di frenare o di aggirare la gigantesca pozza d'acqua (verosimilmente una buca); 2) i danni riportati sono stati di entità non trascurabile e quindi verosimilmente causati anche dalla marcia incurante dell'ostacolo.
- Tale carenza probatoria in ordine alla dinamica sub specie di propria condotta di guida alla luce del principio di autoresponsabilità non risulta superabile in sede di appello proprio perché in primo grado si è cristallizzato il quadro complessivo sopra delineato. Funzionale all'applicazione del principio della domanda anche nel secondo grado di giudizio è, anzitutto, la
«motivazione dell'appello» ora imposta all'appellante dagli artt. 342 e 434
c.p.c. Al pari del giudice di primo grado che deve decidere su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e non può pronunciarsi d'ufficio sulle eccezioni che siano rilevabili solo ad istanza di parte, anche il giudice d'appello – nell'appello ad effetto devolutivo limitato, come il nostro – deve decidere sull'appello principale e su quello incidentale nei limiti dei motivi di appello proposti e non può sollevare d'ufficio eccezioni rilevabili solo ad
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istanza di parte o sulle quali si sia formato il giudicato parziale o interno.
Peraltro, sempre nell'ottica di semplificare la decisione dell'appello e di rendere più stringente l'effetto devolutivo, va letta anche l'ulteriore attenuazione nell'art. 345 c.p.c. della possibilità di introdurre elementi nuovi rispetto al giudizio di primo grado, con l'eliminazione della possibilità per le parti di introdurre nuovi mezzi di prova ritenuti «indispensabili» dal giudice d'appello. Con la conseguenza che le uniche attività istruttorie nuove ammesse in appello sono – oltre al giuramento decisorio – soltanto quelle che la parte aveva chiesto in primo grado, ma si era vista respingere, e quelle in relazione alle quali la parte «dimostri di non aver potuto proporre o produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile».
4. Alla luce di quanto esposto in considerazione degli esiti istruttori del giudizio di primo grado, il Tribunale può confermare la corretta valutazione in ordine all'effettiva corresponsabilità nella verificazione del sinistro e l'assenza di prova sull'attribuibilità di una diversa ripartizione della stessa in ordine alla causazione dell'evento, con conseguente rigetto nel merito sia del primo motivo di gravame che della pretesa subordinata.
4.1 Consegue da ciò anche il rigetto del secondo motivo, relativo alla richiesta di riforma del regolamento di spese con attribuzione della metà di quelle già riconosciute in forza della accertata corresponsabilità al 50% tra le parti in causa.
5. La natura della presente controversia e l'esito della stessa costituiscono senz'altro motivi idonei ad integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., dovendosi tener conto anche della recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77), con cui la disposizione normativa di cui si tratta è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Nella
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specie, le gravi ed eccezionali ragioni possono agevolmente essere individuate nella non linearità del quadro probatorio conseguente alla rilevata difficoltà accertativa e dagli ondivaghi orientamenti giurisprudenziali in tema di danni da cosa in custodia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado di appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello con integrale conferma della sentenza di primo grado;
- spese compensate;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR
n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Foggia, il 06/10/2024.
Il Giudice
(dott.ssa Simona Iavazzo)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Simona Iavazzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1574/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 05/06/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190
e 281 quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
(C.F. ), difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gaetano Carota, elett.te domiciliato in Cerignola (FG), alla Via Pigna n. 3, giusta procura agli atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso dall'avv. Giuliana Nitti, elett.te domiciliato in Cerignola presso Piazza della Repubblica - palazzo Municipale, giusta procura agli atti;
APPELLATO oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI: all'udienza del 5 giugno 2024, tenuta secondo il modello della trattazione scritta, i procuratori di parte hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si da atto che la presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
In fatto, , quale proprietario dell'autovettura Fiat Grande Parte_1
Punto, tg. EC327LN, ha evocato in giudizio, dinanzi il Giudice di Pace, il al fine di conseguire il risarcimento dei danni materiali Controparte_1
subiti allorché suo figlio conducente del predetto mezzo, in data Per_1
24.01.2017, alle ore 17:15 circa, in Cerignola, veniva coinvolto in un sinistro stradale.
L'attore ha esposto in particolare che: - il conducente percorreva Via dei
Tulipani in direzione cimitero comunale a velocità moderata e che, giunto all'intersezione con Via Teano (strada Comunale Scarafone), nello svoltare a destra, finiva con le ruote anteriori all'interno di una buca molto profonda che gli procurava ingenti danni al mezzo;
- la buca, situata sul lato centro-destra della carreggiata, era molto profonda e aveva ampiezza di cm 90x90 circa;
la stessa, a suo dire, non era visibile in quanto ricolma di acqua piovana, non era segnalata dalle autorità locali ed era situata in una strada con scarsa illuminazione pubblica;
- sul posto interveniva una pattuglia della Polizia locale come da relazione di servizio in atti;
- in conseguenza del sinistro, il mezzo di trasporto subiva danni alla carrozzeria e alle parti meccaniche quantificabili in € 4.651,59 (cfr. preventivo allegato al fascicolo di I grado).
Il si costituiva in giudizio il 10.05.2017 chiedendo il Controparte_1
rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, con condanna dell'attore al pagamento delle spese e competenze di lite.
Il giudizio di primo grado è stato istruito mediante prova orale (teste
[...]
quale passeggero;
cfr. verbale di udienza dell'11.10.2017) e CTU Tes_1 estimativa, che ha quantificato danni per il minore importo di € 3.241,81.
Lo stesso è stato definito con sentenza n. 489/2018, depositata in data
6.09.2018, emessa dal Giudice di Pace di Cerignola, che ha riconosciuto una corresponsabilità al 50% tra attore e convenuto, riducendo conseguentemente
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il risarcimento dei danni materiali ad € 1.620,90 e le spese di lite ad € 970,00 con distrazione in favore del procuratore antistatario.
2. Avverso la sentenza, ha proposto appello il quale, in Parte_1 parziale riforma, ha chiesto la condanna dell'appellato al risarcimento di €
1.620,90 quale restante parte dei danni materiali riconosciuti in primo grado ma non liquidati in ragione dell'accertato concorso di colpa, oltre spese di lite da quantificarsi nella metà di quelle già riconosciute;
il tutto con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario. In via subordinata ha chiesto una rideterminazione del concorso di colpa nella diversa percentuale dell'80% da attribuire al con conseguente condanna dell'appellato Controparte_1
alle relative differenze.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conseguente integrale conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese e competenze di causa.
All'udienza del 5.06.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e il Giudice si è riservato la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e note di replica.
3. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Orbene, i motivi di gravame dedotti dall'appellante risultano infondati sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. che ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Va premesso come l'oggettiva interdipendenza fattuale tra “res” inerte e comportamento dell'utente nella determinazione dell'evento dannoso è sempre stata tenuta in considerazione dalla giurisprudenza, ancorché variamente atteggiata sulle caratteristiche strutturali o congiunturali della “res” o sul caso fortuito come elemento liberatorio della responsabilità.
Si è quindi affermato che la “res” deve presentare i caratteri dell'insidia e/o del trabocchetto: “La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. sussiste qualora ricorrano due presupposti: un'alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso
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concreto della cd. insidia o trabocchetto e l'imprevedibilità e l'invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno” (Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2010, n. 11592; cfr., altresì, Cass. civ., sez. III, 26 aprile 2013, n. 10096). In altri casi, è stato, invece, affermato che, una volta acclarata la sussistenza del nesso eziologico fra “res” ed evento dannoso, il caso fortuito può essere determinato, oltre che da un evento straordinario ed eccezionale o dal fatto del terzo, anche dal fatto della stessa persona danneggiata, gravata di uno specifico dovere di attenzione
(cfr., all'uopo, Corte Cost., 10 maggio 1999, n. 156 secondo cui nell'accertamento in concreto di questa responsabilità “non si può ignorare il particolare rapporto che - come sopra si è già accennato - hanno con la strada pubblica, da una parte, l'ente proprietario e, dall'altra, gli utenti, i quali, in coerenza con il principio di autoresponsabilità, sono indubbiamente gravati d'un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale, per salvaguardare appunto la propria incolumità”).
Tutti i diversi orientamenti incidono, in realtà, sul rapporto di causalità materiale tra la “res” e l'evento dannoso, mitigando o escludendo la responsabilità del custode nel caso in cui l'evento non sia frutto di un determinismo inevitabilmente connaturato alla res ma derivi, in parte o in tutto, da situazioni esterne, compreso il comportamento del danneggiato (cfr. art. 1227 cod. civ.); è infatti indubbia la tendenza della giurisprudenza a recuperare la centralità del rapporto causale (così Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 2014, n. 999; Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 2013, n. 2660; Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2013, n. 6306; Cass. civ., sez. III, 21 marzo 2013, n. 7125;
Cass. civ. (ord.), 16 aprile 2012, n. 5977; Cass. civ., sez. III, 16 marzo 2012,
n. 4231; Cass. civ. (ord.), sez. III, 24 maggio 2011, n. 11430; Cass. civ. (ord.), sez. VI, 11 marzo 2011, n. 5910; Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 2010, n.
25105).
La già risalente distinzione tra “causa” e “occasione” aiuta a chiarire che la responsabilità del custode insorge laddove, per caratteristiche strutturali e/o
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per circostanze esterne, la dannosità della “res” non sia oggettivamente percepibile né soggettivamente prevedibile: in tali casi, infatti, pur nell'interazione con un elemento esterno (il comportamento dell'utente) la
“res” individua comunque la “causa” efficiente dell'evento lesivo;
laddove, invece, la pericolosità della “res” non presenti le caratteristiche dell'invisibilità e dell'imprevedibilità, l'evento dannoso risulta conseguenza fattuale dell'intervento esterno, sicché è l'agire umano a individuare la causa dell'evento dannoso, mentre la “res” degrada a mera occasione.
Ciò significa anche che il rapporto causale non ha come termine di riferimento l'inadempimento, da parte dell'ente proprietario, dei suoi doveri di manutenzione e custodia ma concerne unicamente la diretta ed esclusiva derivazione del danno dalla “res” oggetto della custodia (cfr., all'uopo, Cass., sez. III, 27 marzo 2007, n. 7403).
Orbene, poiché il nesso causale rientra nell'onere (di allegazione e di prova) del danneggiato, è coerente ritenere che sia questi a dover comprovare la
“causalità” della “res” nei termini sopra descritti (anche per il principio della cosiddetta “vicinanza della prova”), e non già il custode a doverla escludere;
benché talvolta la giurisprudenza si esprima ancora in termini di “fortuito”
(accidentale o meno) per indicare l'esclusione del rapporto eziologico, deve ritenersi che l'onere della prova liberatoria gravante sul custode si ponga in un momento logico-giuridico successivo alla dimostrazione del rapporto causale e involga essenzialmente il concreto esercizio della custodia (cfr. Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2013, n. 8935; Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2013, n. 6101;
Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2013, n. 783).
Giova all'uopo osservare che la S.C. ha chiarito che "la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa tuttavia il danneggiato dall'onere di provare l'accadimento fattuale e il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di
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dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa". Inoltre, come affermato sempre dai giudici di legittimità "in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso"
(Cass. n. 11946/13; conforme Cass. n. 23919/13, secondo cui "l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo”).
Nel compiere tali ultime valutazione, si dovrà tener conto che quanto più il dissesto è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (la S.C. ha ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 cod. civ., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle;
conf. Cass. n. 999/14).
Merita, infine, un richiamo l'affermazione del seguente principio di diritto da parte della Corte di Cassazione: “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è
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onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. n. 11526/2017; nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologicamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada). Va unitamente sottolineato quanto affermato da un più recente arresto della Cassazione (sent. n. 2184 del
1° febbraio 2021): “l'art. 2051 c.c richiede sempre la prova del nesso causale e cioè la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta della danneggiata e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene”.
3.1 Nel caso in esame risulta condivisibile la sentenza del Giudice di Pace di
Cerignola. Le risultanze di causa impongono infatti di attribuire rilievo al concorso causale colposo del danneggiato, valutabile ai sensi dell'art. 1227 primo comma Cod. civ. e al suo apporto nella causazione del danno.
Con maggiore impegno esplicativo si vanno ad esporre le argomentazioni premesse. In ordine logico, le risultanze della causa di primo grado non consentono una revisione critica della decisione impugnata sulla base dei motivi di appello articolati:
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- l'appellante non ha infatti fornito prova adeguata dell'aver tenuto una condotta di guida prudente e una velocità di sicurezza, tenuto conto come gli fosse stata contestata dal Comune un'elevata velocità non consona allo stato del luogo, visibilmente dissestato, e che ai sensi dell'art. 141 C.d.S. il limite di velocità deve essere integrato con le particolari condizioni del caso. Ciò in quanto “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”, dovendo
“regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni … e nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.
- Risulta infatti, secondo l'evidenza disponibile, che l'evento dannoso si sarebbe verificato in una intersezione di un centro abitato largamente dissestata (elemento fattuale evincibile dalla documentazione fotografica allegata e dalla relazione di servizio della Polizia Locale), priva di segnaletica orizzontale;
tra l'altro la buca/sprofondamento era ricolma di acqua piovana.
- Tale ultima circostanza, invocata in chiave difensiva dal danneggiato per fornire prova dell'insidia o trabocchetto (e di conseguenza la revisio in appello della sentenza impugnata), non può ritenersi in via generale elemento totalmente imprevedibile e inevitabile alla luce delle altre circostanze di fatto nel caso concreto, che rendono evidente come, nel caso di specie, anche se la buca era ricolma d'acqua la stessa era di dimensioni tali (cfr. materiale fotografico in atti) che non vederla implica una valutazione in ordine all'autoresponsabilità del conducente che avrebbe dovuto vederla utilizzando l'ordinaria diligenza.
- In premessa si rileva che le comuni regole di esperienza su cui si fondano i precetti cautelari impongono di identificare una pozzanghera estesa o comunque un tratto allagato di entità non trascurabile come un ostacolo
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comunque visibile. In un tale contesto il conducente è in grado di percepire il pericolo e quindi il rischio di attraversarlo senza conoscerne la profondità. Per tale motivo, lo stesso, di fronte ad una buca/sprofondamento di 20-30 cm
(considerando la ridotta differenza di quota con l'altezza da terra del mezzo), deve ridurre la propria velocità di marcia fin quasi ad abolirla per consentire un attraversamento della pozzanghera in totale sicurezza. Tale cautela va tenuta sin dall'ingresso nella pozzanghera, tenuto conto che le asperità del manto stradale possono variare da tratto a tratto in base alla sua conformazione.
Il conducente, in base alla sensibilità di guida, può avvertire le asperità del fondo stradale e ridurre la propria velocità. Lo stesso può arrestare il veicolo e/o effettuare ogni tipo di manovra utile ad evitare l'ostacolo o, ancora, ove possibile, attraversare la buca preservando gli apparati meccanici che si trovano nella sua parte sottostante da violenti impatti.
Per tale motivo anche una velocità inferiore al limite prescritto potrebbe non essere congrua rispetto al prospettato pericolo di esporre il mezzo e i passeggeri a conseguenze dannose (l'incidente in cui è stata coinvolto il sig.
è stato determinato, così come giustamente sostenuto dal Giudice di Pt_1
prime cure da un uso del bene demaniale privo della normale diligenza e caratterizzato da un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche il che, se non si concreta in un comportamento idoneo se ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, “può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguenze diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11227 del
08/05/2008)).
- A ciò si aggiunga che nel caso di specie il C.t.u. si è limitato ad accertare la compatibilità dei danni da un semplice raffronto “geometrico” tra le quote di altezza del mezzo incidentato risultante dalla scheda tecnica (20 cm da terra) e la profondità della buca (circa 20-30 cm). Il perito da atto che non è stato
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possibile visionare il mezzo incidentato in quanto già riparato e per quel che a noi interessa, escludere o quantificare, secondo un processo induttivo, quali tra le forze fisiche coinvolte, abbiano concorso alla compressione degli ammortizzatori (velocità, frenata, quota di altezza con i passeggeri a bordo ecc.) oltre che dedurre la velocità di collisione dalle deformazioni riportate dal veicolo. Dalla documentazione fotografica non è inoltre visibile il pianale del mezzo dove, secondo la dinamica accertata dall'ausiliario, a causa della compressione degli ammortizzatori, ci sarebbe stato l'impatto.
- Inoltre, la congruità della velocità di attraversamento della buca non può ritenersi provata a mezzo teste in quanto elemento valutativo e, nello specifico, di contenuto generico.
- Neppure l'argomento secondo cui gli airbag, generalmente tarati per impatti a velocità superiori ai 50 km/h, si sarebbero azionati in virtù di una diversa taratura (taratura a velocità inferiore che escluderebbe qualsivoglia responsabilità, quale circostanza non provata), può avere un rilievo concreto in ordine all'accertato concorso nella causazione del sinistro e neppure in ordine ai danni risarcibili. Difatti, non è la velocità in sé ad aver determinato la decisione del Giudice ma la velocità non consona allo stato dei luoghi e la condotta di guida in parte negligente nella parte in cui ben avrebbe potuto vedere e quindi arrestare il veicolo o evitare la buca ad aver condotto all'accertamento di un concorso di responsabilità. Tra l'altro l'apertura dei presidi di sicurezza per erronea taratura risulta anche essere circostanza di per sé non prevedibile dal custode né addebitabile allo stesso ex art. 1223-1225
Cod.civ..
- L'eccezione secondo cui il sig. , non avendo residenza a Parte_2
Cerignola (luogo del sinistro) ma a Barletta, non poteva avere una conoscenza aggiornata del pericolo esistente in quel tratto di strada, non assume rilevanza decisiva. Sul punto può rilevarsi come tale rilievo non abbia pari efficacia dimostrativa rispetto al diverso caso, utilizzato in vari precedenti
Per_ giurisprudenziali, di che vive nei paraggi della buca e che pertanto non
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ne poteva ignorare l'esistenza se non per disattenzione o negligenza. Ciò in quanto il giudizio di valore sulla componente soggettiva della colpa è ipotetico-giuridico e non rinvenibile in rerum natura e la notevole latitudine tra i due termini di raffronto (il luogo del sinistro rispetto a quello di residenza) fa degradare l'argomento difensivo ad elemento neutro o, al più, se corroborato da fatti ad esso convergenti, a presunzione semplice. In altre parole, l'eccezione in commento pretende di dimostrare più di quanto premette. Al contrario l'esame globale e unitario delle risultanze istruttorie consente di affermare con ragionevole certezza, sulla scorta della regola causale del “più probabile che non”, che l'entità dei danni al mezzo non derivi dal semplice contatto tra pianale dell'auto e una buca di 20-30 cm ma dalla forza cinetica sprigionata dalla velocità d'impatto; circostanza questa ricavata dai due termini noti della fattispecie: 1) il veicolo era in movimento ed è stata specificamente dedotta una velocità non consona allo stato dei luoghi che avrebbe consentito con la dovuta diligenza di frenare o di aggirare la gigantesca pozza d'acqua (verosimilmente una buca); 2) i danni riportati sono stati di entità non trascurabile e quindi verosimilmente causati anche dalla marcia incurante dell'ostacolo.
- Tale carenza probatoria in ordine alla dinamica sub specie di propria condotta di guida alla luce del principio di autoresponsabilità non risulta superabile in sede di appello proprio perché in primo grado si è cristallizzato il quadro complessivo sopra delineato. Funzionale all'applicazione del principio della domanda anche nel secondo grado di giudizio è, anzitutto, la
«motivazione dell'appello» ora imposta all'appellante dagli artt. 342 e 434
c.p.c. Al pari del giudice di primo grado che deve decidere su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e non può pronunciarsi d'ufficio sulle eccezioni che siano rilevabili solo ad istanza di parte, anche il giudice d'appello – nell'appello ad effetto devolutivo limitato, come il nostro – deve decidere sull'appello principale e su quello incidentale nei limiti dei motivi di appello proposti e non può sollevare d'ufficio eccezioni rilevabili solo ad
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istanza di parte o sulle quali si sia formato il giudicato parziale o interno.
Peraltro, sempre nell'ottica di semplificare la decisione dell'appello e di rendere più stringente l'effetto devolutivo, va letta anche l'ulteriore attenuazione nell'art. 345 c.p.c. della possibilità di introdurre elementi nuovi rispetto al giudizio di primo grado, con l'eliminazione della possibilità per le parti di introdurre nuovi mezzi di prova ritenuti «indispensabili» dal giudice d'appello. Con la conseguenza che le uniche attività istruttorie nuove ammesse in appello sono – oltre al giuramento decisorio – soltanto quelle che la parte aveva chiesto in primo grado, ma si era vista respingere, e quelle in relazione alle quali la parte «dimostri di non aver potuto proporre o produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile».
4. Alla luce di quanto esposto in considerazione degli esiti istruttori del giudizio di primo grado, il Tribunale può confermare la corretta valutazione in ordine all'effettiva corresponsabilità nella verificazione del sinistro e l'assenza di prova sull'attribuibilità di una diversa ripartizione della stessa in ordine alla causazione dell'evento, con conseguente rigetto nel merito sia del primo motivo di gravame che della pretesa subordinata.
4.1 Consegue da ciò anche il rigetto del secondo motivo, relativo alla richiesta di riforma del regolamento di spese con attribuzione della metà di quelle già riconosciute in forza della accertata corresponsabilità al 50% tra le parti in causa.
5. La natura della presente controversia e l'esito della stessa costituiscono senz'altro motivi idonei ad integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., dovendosi tener conto anche della recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77), con cui la disposizione normativa di cui si tratta è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Nella
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specie, le gravi ed eccezionali ragioni possono agevolmente essere individuate nella non linearità del quadro probatorio conseguente alla rilevata difficoltà accertativa e dagli ondivaghi orientamenti giurisprudenziali in tema di danni da cosa in custodia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado di appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello con integrale conferma della sentenza di primo grado;
- spese compensate;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR
n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Foggia, il 06/10/2024.
Il Giudice
(dott.ssa Simona Iavazzo)
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