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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 20/05/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 81/2025 promossa
DA
, C.F. nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
dell'Iran, rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Furiani
Maria Ambra, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti a rogito del notaio del CP_1 Per_1
22/03/2024, rep. n. 37875 e racc. n. 7313, dall'avv. Valeria Salvati ed elettivamente domiciliato presso la sede di Fermo
RESISTENTE avente ad oggetto Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 20 maggio 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18 febbraio 2025 , premettendo di esser titolare, dal I Parte_1
dicembre 2021, di assegno sociale per un rateo mensile di € 145,91 nel 2022, di € 523,27 nel 2023 e di € 67,21 a gennaio ed € 384,72 nei successivi mesi del 2024, rilevava che la moglie CP
, facente parte, unitamente al figlio del suo nucleo familiare e deceduta il 09/09/2024,
[...] Per_2
dal 12 dicembre 2023 era stata beneficiaria della pensione VO n.100060918 per un rateo mensile di
€ 651,24 nel 2023 ed € 689,77 nel 2024.
Esponeva che era stata accolta la domanda volta alla reversibilità, da ottobre 2024, di aver percepito un rateo mensile di € 614,77 e che il 18.9.2024 l gli aveva comunicato il ricalcolo CP_1
dell'assegno sociale dal I gennaio 2024 e l'esistenza di un indebito di € 4.354,49.
Nel sottolineare che il presunto indebito non derivava da un suo contegno doloso ma da un'erronea determinazione dell' e che la richiesta ripetitoria violava il suo affidamento sulla legittima CP_1
percezione dell'emolumento, formalizzava azione di accertamento negativo di insussistenza della pretesa restitutoria avanzata dall' e chiedeva la restituzione di quanto eventualmente CP_1
trattenuto.
Con memoria difensiva depositata il 27 marzo 2025 si costituiva l' osservando che il CP_1
rateo della pensione sociale, in godimento del ricorrente da dicembre 2021, era stato aumentato nel
2024 da € 503,00 ad € 534,00 e che la moglie di costui, già titolare di pensione d'invalidità civile per
€ 966,00 mensili, da dicembre del 2023 era divenuta titolare di pensione cat. VO n.10060918 di importo lordo di € 689,77 mensili, sicché era stata superata la soglia per la fruizione dell'assegno sociale.
Ribadiva che il ricorrente non aveva comunicato i dati reddituali della coniuge e che sussistevano i presupposti per la ripetibilità ex art. 2033 c.c..
La causa, di natura documentale, era istruita con le produzioni di parte, è stata discussa in forma orale all'udienza del 20 maggio 2025 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e ragioni a sostegno della decisione a termini dell'art. 429
c.p.c..
L' con missiva 18 dicembre 2024, ha comunicato al ricorrente il ricalcolo dal I CP_1
gennaio 2024 dell'assegno sociale, rideterminato in € 384,70 per titolarità di altra pensione, e la sussistenza di un indebito di € 4.354,49.
Alla moglie di costui, , facente parte del medesimo nucleo familiare, era stata Controparte_2
liquidata la pensione di vecchiaia a decorrere dal I dicembre 2023, per un rateo mensile di € 654,43, incidente ai fini reddituali per la percezione dell'assegno sociale.
In materia, risultando l'assegno sociale prestazione di natura assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata della regola civilistica della ripetibilità trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., quella peculiare che esclude la ripetizione del pregresso, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
L'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. nn. 13223/2020 e
24133/2021). Nel caso in esame l' usando la normale diligenza, avrebbe avuto contezza dei redditi percepiti CP_1
dal nucleo familiare del ricorrente incidenti ai fini del diritto e della misura dell'assegno sociale in godimento e, in particolare, della pensione di vecchiaia riconosciuta alla di lui moglie erogata proprio dallo stesso istituto, sicché, in presenza di un difetto di adeguata indagine reddituale doverosa, risultando ininfluente l'omessa informazione all'istituto da parte del ricorrente, che ha nutrito un affidamento sulla correttezza di quanto percepito.
Dunque la riliquidazione può operare solo dal momento in cui è stato adottato il relativo provvedimento.
Ne consegue che il ricorrente non è tenuto a restituire l'indebito e che quanto sino ad oggi eventualmente trattenuto va restituito, oltre ad interessi legali dalla notifica della domanda giudiziale al saldo.
In ordine alle spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al d.m. n. 55/2014 avuto riguardo a natura e valore della controversia, va seguito il criterio di soccombenza, con conseguente condanna dell' alla rifusione al ricorrente. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, accerta l'illegittimità del recupero dell'indebito di € 4.354,49 comunicato dall' al ricorrente con CP_1
missiva 18 settembre 2024 e, per l'effetto, dichiara che il medesimo non è tenuto alla restituzione di tale somma e che quanto trattenuto eventualmente dall' a tale titolo gli va restituito, oltre ad CP_1
interessi legali dalla notifica della domanda giudiziale al saldo.
Visto l'art. 91 c.p.c. condanna l' alla rifusione alla parte ricorrente delle spese di lite, liquidate CP_1
in complessivi € 1.980,00, oltre al rimborso spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a..
Fermo, 20/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan