Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 19/06/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1466/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 19/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 29/3/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
VALENTINA MOSCARDINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Carlo Carignani n. 70, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SIMONA Parte_2 C.F._2
RAGGHIANTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Borgo Giannotti, n. 199/n, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) La figlia resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre Le decisioni di maggior interesse Pt_3 Parte_2 per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di quest'ultima. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza del figlio presso di sé. 2) I genitori riconoscono che i poteri derivanti dall'affidamento condiviso non saranno esercitati con il proposito di controllare in qualsiasi modo il comportamento dell'altro coniuge.
1
4) In merito al regime di visita padre-figlia, viene concordato su base quindicinale secondo le seguenti modalità: lunedì e martedì sta sempre con la mamma, poi a settimane alterne la Per_1 minore pernotta dal papà:
- la prima settimana, il mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 18.00/18.30, quando il IG. Parte_1 andrà a prenderla a casa della mamma, quindi la bambina starà dall'uscita della scuola sino alle ore 18.00/18.30 con la madre per lo svolgimento dei compiti scolastici, ma cenerà e pernotterà con il papà che l'accompagnerà alla scuola. Il sabato lo trascorrerà con il papà fino alle ore 18.30/19.00 e comunque prima di cena, quando la riaccompagnerà dalla mamma. La domenica la passerà con la mamma con pernotto.
-la settimana successiva, pernotterà dal papà, o il mercoledì o il giovedì sera dalle ore Per_1
18.00/18.30, secondo l'accordo preso dai genitori di volta in volta, ed altresì il sabato sera, quando starà con il papà dalle ore 19.00, fino al lunedì mattina quando riaccompagnerà a scuola. Per_1
5) Durante le vacanze estive, la minore starà 15 giorni (anche non consecutivi) con la madre e 15 giorni (anche non consecutivi) con il padre, periodi da concordarsi di volta in volta entro il 31 maggio di ogni anno.
6) Per quanto riguarda la permanenza della minore presso i genitori in occasione delle festività natalizie e pasquali, si applicherà il criterio della rotazione, con incipit da concordare e in maniera alternata, seguirà il regime alternato anche il giorno della Vigilia di natale ed il giorno di natale in modo da consentire ad entrambi i genitori di scartare i regali con la piccola;
7) Resta chiaro che i genitori, previo accordo, potranno disciplinare in modo diverso il diritto di visita tenendo conto delle diverse e primarie esigenze dei figli legate all'età evolutiva, agli impegni scolastici ed extrascolastici e alle problematiche legate alla salute (vaccinazioni, malattie e/o di malessere);
8) In caso di malattia della minore e l'impossibilità per entrambi i genitori di stare a casa per esigenze lavorative, verrà chiamato preferibilmente un familiare per passare la giornata con . Per_1
Nell'ipotesi in cui ciò non sia possibile, verrà contattata una baby-sitter il cui costo verrà equamente ripartito tra i genitori. 9) In considerazione di quanto sopra esposto, e delle condizioni economiche di entrambi i genitori, il IG. contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo alla madre un Parte_1 Per_1 contributo mensile di euro 250,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Al termine del contratto di apprendistato, qualora la sig.ra venisse assunta a tempo Pt_2 determinato/indeterminato, con un incremento dello stipendio, il contributo mensile versato dal IG.
dovrà essere ricalcolato in proporzione all'aumento ricevuto. Parte_1
Infine, la coppia genitoriale concorrerà al 50% per spese straordinarie, così come previste dal Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca il 07.10.2020, al quale integralmente si rinvia. In merito alle spese straordinarie, i genitori precisano che la minore ha sempre frequentato i campi estivi e lo spazio gioco e che, pertanto, tali spese non necessiteranno di preventivo accordo e saranno ripartire tra i genitori al 50% ciascuno. Il rimborso della spesa verrà a presentazione dello scontrino o della ricevuta. I genitori riconoscono come spesa straordinaria il pagamento della baby sitter quando necessaria per impegni lavorativi di entrambi i genitori o in caso di malattia, o qualora, durante le
2 festività, non sia possibile per la minore andare allo spazio gioco, per motivi di salute o per chiusura dello stesso, qualora nessun familiare possa stare con la minore, ovvero nessuna persona conosciuta da entrambi sia gratuitamente disponibile. I genitori comunque si impegnano a prestarsi reciproca collaborazione ed aiuto, sostituendosi se possibile, qualora vi sia un impedimento di lavoro nello stare con la figlia, nel periodo programmato, tutto ciò naturalmente con un congruo preavviso e quando le circostanze lo rendono possibile. Il genitore che per impegni lavorativi non potrà stare con la minore nei tempi programmati concorderà di volta in volta il recupero degli stessi con l'altro genitore. Le spese superiori ad € 100,00 saranno comunque previamente concordate e sostenute congiuntamente pro quota da entrambi i genitori. 10) L'assegno unico e universale continuerà ad essere riscosso integralmente dalla IG.ra
[...]
. Pt_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di , Per_1 nata fuori dal matrimonio il 14/2/2019 - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, l'11/6/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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